ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE
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ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE CIRCOLARE SERIE FISCALE N.20/2014 Roma, 25 giugno 2014 Oggetto: Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Novità. Rif. Normativi: art. 18 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) (in all.1) Rendiamo noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in riferimento il decreto legge n. 91/2014 (cd. decreto competitività) che prevede, tra l’altro, alcune disposizioni di interesse per le imprese; in particolare, l’articolo 18 introduce un credito d’imposta del 15% per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Nel rimandare all’unito appunto predisposto dalla competente struttura associativa per un primo esame della misura in oggetto, precisiamo che per quanto riguarda gli investimenti in locazione finanziaria: - momento rilevante ai fini dell’agevolazione: rileva la data di consegna (intercorrente tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015) e non quella di stipula del contratto; - costo rilevante ai fini dell’agevolazione: è quello sostenuto dalla società concedente per l’acquisto del bene al netto di eventuali spese di manutenzione; nel caso in cui l’IVA relativa ai canoni di leasing sia indetraibile per l’utilizzatore, ai fini del computo dell’agevolazione assume rilevanza anche l'IVA pagata dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Il decreto legge in riferimento, entrato in vigore il 25 giugno 2014, sarà ora trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per la conversione in legge entro 60 giorni. Cordiali saluti. Il Direttore Generale Dott. Gianluca De Candia Oggetto: Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Novità. Premessa................................................................................................................................... 2 Meccanismo di applicazione dell’agevolazione ...................................................................... 2 Ambito oggettivo ..................................................................................................................... 3 Ambito soggettivo.................................................................................................................... 3 Investimenti realizzati dalle imprese tramite locazione finanziaria ......................................... 3 Cumulabilità con altre agevolazioni ........................................................................................ 4 Revoca del credito di imposta .................................................................................................. 4 Caso esemplificativo ................................................................................................................ 4 Premessa Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 il Governo ha approntato una serie di misure volte a rilanciare lo sviluppo delle imprese; in particolare, per quanto di interesse al settore leasing, l’art.18 introduce un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Meccanismo di applicazione dell’agevolazione La misura in parola consiste in un credito d’imposta calcolato in ragione del 15% della differenza tra l’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo 25 giugno 2014 - 30 giugno 2015 e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il più alto dei 5 valori . Tale credito va ripartito in tre quote annuali (di pari importo) a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento ed è fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento dei tributi e contributi in F24. In sostanza, il metodo di calcolo dell’agevolazione ricalca la metodologia adottata per la cd. Tremonti bis con la differenza che, in questo caso, si tratta di un credito d’imposta in luogo di una detassazione del reddito di impresa. A titolo esemplificativo, per un investimento effettuato in leasing finanziario con consegna del bene strumentale il 1° luglio 2014, la media degli investimenti deve essere calcolata sul quinquennio precedente: dal 2009 al 2013 compresi, escludendo l'anno nel quale gli investimenti sono stati più elevati). L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. 2 Ambito oggettivo Sono interessati i beni strumentali nuovi, acquisiti anche in locazione finanziaria, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (in all.2). Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e per quelli in beni a qualunque titolo già utilizzati. Ambito soggettivo L’agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) titolari di reddito d’impresa senza distinzione né di natura giuridica, dimensione, settore produttivo di appartenenza, né di adozione di particolari regimi d’imposta o contabili. Sono esclusi i soggetti esercenti arti e professioni (ex artt. 53 e 54 Tuir), nonché i produttori agricoli che tassano il reddito sulla base del reddito agrario (ex art. 32 Tuir). Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO che rileva ai fini dell’agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015. Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l’attività nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su cui operare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato in ciascun periodo d’imposta. Possono, ovviamente, godere del beneficio fiscale le società che esercitano attività di locazione finanziaria, di leasing operativo e di noleggio con riguardo agli investimenti direttamente utilizzati per l’esercizio della propria attività. Investimenti realizzati dalle imprese tramite locazione finanziaria I chiarimenti che precedono in ordine al meccanismo di applicazione dell’agevolazione, ai soggetti beneficiari, ed alla tipologia degli investimenti valgono anche per gli investimenti in beni strumentali realizzati tramite contratti di locazione finanziaria. In tal caso, - il soggetto beneficiario è l’utilizzatore; - ai fini dell’agevolazione è rilevante la data di consegna (intercorrente tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015) e non quella di stipula del contratto; - il costo rilevante ai fini dell’agevolazione è quello sostenuto dalla società concedente per l’acquisto del bene al netto di eventuali spese di manutenzione, e non è rilevante il prezzo convenuto per il riscatto del bene; 3 il costo deve essere assunto al lordo dell’IVA pagata dalla società di leasing per l’acquisto del bene nel caso in cui l’imposta relativa ai canoni di leasing sia indetraibile per l’utilizzatore. E’ escluso il leasing operativo. - Cumulabilità con altre agevolazioni In assenza di una espressa indicazione nel testo della norma, è ragionevole ritenere che vige il principio dell’alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni: qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell’agevolazione in oggetto non potrebbero cumularsi con il contributo della legge analizzata. Riteniamo ad esempio cumulabile con l’agevolazione in oggetto anche la cd. Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 1 . Revoca del credito di imposta Il credito di imposta è revocato nei casi in cui l’impresa beneficiaria cedesse a terzi il bene sottostante ovvero lo destinasse a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisizione ovvero in caso di trasferimento dei beni oggetto dell’investimento in strutture produttive situate al di fuori del Territorio dello Stato. Caso esemplificativo Alla società Alfa, operante nel settore manifatturiero, a fronte della stipula di un contratto di locazione finanziaria è consegnato in data 2 luglio 2014 un macchinario rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO . Il costo sostenuto dalla società di leasing è pari a Euro 200.000 (iva esclusa). Supponiamo che nei cinque anni precedenti, la società Alfa abbia effettuato i seguenti investimenti in Euro: 2009 2010 2011 2012 2013 300.000 150.000 10.000 200.000 15.000 L'anno 2009 può essere escluso dal conteggio dal momento che la norma consente di non considerare il periodo di imposta nel quale gli investimenti sono stati “peggiori”; la media degli altri quattro anni è pari a Euro 93.750. La differenza tra gli acquisti 2014 (Euro 200.000) e la media degli anni precedenti (Euro 93.750) è pari a Euro 106.250. Il 15% di questo importo, quindi Euro 15.938, costituirà un credito d’imposta da ripartire nel 2016, 2017 e 2018 (Euro 5.313 cadauno). Cfr. FAQ M ISE “Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER.” 1 4