N.RF312 Anno 2014
Transcript
N.RF312 Anno 2014
Anno 2014 N.RF312 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 2 OGGETTO DECADENZA DA P.P.C. – INIBIZIONE DA ALTRE AGEVOLAZIONI RIFERIMENTI RISOLUZIONE AG. ENTRATE N. 100 DEL 17/11/2014 CIRCOLARE DEL 19/11/2014 IL CONTRIBUENTE CHE DECADE DALL’AGEVOLAZIONE PER IL REGISTRO, NON PUÒ INVOCARE ALTRA AGEVOLAZIONE, NEPPURE SE INDICATA “IN VIA SUBORDINATA” Con la recente RM 100/2014, l’Agenzia, superando un precedente orientamento, ha precisato che: se un contribuente, che ha acquistato un immobile prima del 2014 chiedendo in atto l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (cd “PPC” - art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009) ai fini dell’imposta di registro, decade dal beneficio (per non aver coltivato il terreno per i successivi 5 anni) deve scontare l’imposta di registro nella misura del 15% e non quella dell’8% prevista per gli acquisti di terreni da parte di IAP (per acquisti ante 31/12/2013). In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza prevalente (Cassazione sent. 8409/2013 e 1259/2014), secondo cui la decadenza dal regime agevolato richiesto in atto comporta l'impossibilità di invocare altre agevolazioni, anche laddove siano richieste in “via subordinata” già in sede di rogito. AGEVOLAZIONE PPC: l’agevolazione riguarda gli acquisti di terreni agricoli, effettuati da IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale, a condizione che i terreni, per i successivi 5 anni, non vengano alienati e vengano coltivati direttamente. In presenza di queste condizioni, l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria trovano applicazione in misura fissa, mentre l'imposta ipotecaria si applica nella misura ordinaria dell'1%. Si ricorda che l'agevolazione per la PPC è applicabile anche dopo la riforma della fiscalità immobiliare in vigore dal 2014, mentre l'aliquota dell'8% e quella del 15% non sono più previste dall'art. 1 Tar. Parte I TUR. DISPOSIZIONI GENERALI Come anticipato, la questione esaminata dall’Agenzia concerne la decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina laddove nell’atto di cessione del terreno agricolo sia stata inserita: in via principale, l’applicazione delle suddette agevolazioni per la PPC in via subordinata: a) b) il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste a favore degli IAP iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale (persone fisiche e società agricole): cioè l’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, nonché l’ imposta catastale nella misura dell'1%, con esenzione dall'imposta di bollo (art. 1 c. 4 D.Lgs. 99/2004) le agevolazioni previste per gli IAP e, quindi, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'8%, dell'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e dell'imposta catastale dell'1%, riservandosi di esibire, entro 3 anni, la necessaria documentazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate Alla luce del dettato normativo, quindi, l’Agenzia, nella CM 32/2007, aveva riconosciuto che, nonostante la decadenza dalla PPC, “il regime fiscale dell’IAP può essere, invece, riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto sempre che sussistano i presupposti di legge”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale Info Flash 312/2014 Pag. 2 / 2 Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se, in caso di decadenza da una delle agevolazioni fiscali previste, sia possibile riconoscere una seconda agevolazione richiesta "in via subordinata" ed, in caso di risposta negativa, se l'imposta di registro da recuperare sia quella del 15%, prevista per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti non IAP, oppure quella dell'8%, prevista per gli acquisti effettuati da IAP. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE Dalla lettura della RM 100/2014 si evince che il parere fornito dell’Agenzia si basa sulle pronunce emesse dalla Cassazione, in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Infatti, come rammentato dalla stessa Agenzia, la possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale richiesta in atto in “via subordinata”, nel caso in cui il contribuente sia decaduto da altra dall’agevolazione richiesta nel medesimo atto è stata oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità; a tal fine si riporta quanto segue: Cassazione Sent. n. 8409/2013 Cassazione Sent. n. 1259/2014 “La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”. L’Agenzia…dopo aver ricordato il consolidato orientamento di questa Corte in materia di decadenza da agevolazione fiscale, faceva rilevare come l'Amministrazione avesse in realtà correttamente assoggettato l'atto ad imposizione ordinaria, non potendo esser riconosciute altre agevolazioni per le quali occorressero differenti condizioni di fatto o di diritto ed anche se dette altre agevolazioni fossero state richieste al momento della registrazione; e questo perché, così faceva conclusivamente osservare l'Agenzia delle Entrate, i poteri di accertamento e di valutazione del tributo erano da ritenersi esauriti ‘nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione’ ”. Tali posizioni consentono di ritenere superata la CM 32/2007 limitatamente al periodo in cui afferma che: “Il regime fiscale dell’IAP può essere, invece, riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto sempre che sussistano i presupposti di legge.” Pertanto, nell’ambito dalla RM n. 100/2014, l’Agenzia stabilisce che: in caso di decadenza dall’agevolazione per la PPC non potendo trovare applicazione l’agevolazione richiesta “in via subordinata” nell’atto l’atto di cessione del terreno agricolo (anteriore al 01/01/2014) sconta l’aliquota ordinaria del 15% e non l’aliquota dell’8% prevista per gli acquisti operati dai soggetti IAP. Applicando tale principio alla norma vigente, si rileva che, in caso di decadenza dall’agevolazione per la PPC, la cessione del terreno agricolo sconta l’imposta di registro del 12%, e non l’aliquota del 9%. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]