N.RF312 Anno 2014

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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
DECADENZA DA P.P.C. – INIBIZIONE DA ALTRE AGEVOLAZIONI
RIFERIMENTI
RISOLUZIONE AG. ENTRATE N. 100 DEL 17/11/2014
CIRCOLARE DEL
19/11/2014
IL CONTRIBUENTE CHE DECADE DALL’AGEVOLAZIONE PER IL REGISTRO, NON PUÒ
INVOCARE ALTRA AGEVOLAZIONE, NEPPURE SE INDICATA “IN VIA SUBORDINATA”
Con la recente RM 100/2014, l’Agenzia, superando un precedente orientamento, ha precisato che:
 se un contribuente, che ha acquistato un immobile prima del 2014 chiedendo in atto l’agevolazione
per la piccola proprietà contadina (cd “PPC” - art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009) ai fini dell’imposta
di registro, decade dal beneficio (per non aver coltivato il terreno per i successivi 5 anni)
 deve scontare l’imposta di registro nella misura del 15% e non quella dell’8% prevista per gli acquisti
di terreni da parte di IAP (per acquisti ante 31/12/2013).
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza prevalente (Cassazione sent. 8409/2013 e 1259/2014),
secondo cui la decadenza dal regime agevolato richiesto in atto comporta l'impossibilità di invocare altre
agevolazioni, anche laddove siano richieste in “via subordinata” già in sede di rogito.
AGEVOLAZIONE PPC: l’agevolazione riguarda gli acquisti di terreni agricoli, effettuati da IAP o coltivatori diretti
iscritti nella relativa gestione previdenziale, a condizione che i terreni, per i successivi 5 anni, non vengano
alienati e vengano coltivati direttamente. In presenza di queste condizioni, l'imposta di registro e l'imposta
ipotecaria trovano applicazione in misura fissa, mentre l'imposta ipotecaria si applica nella misura ordinaria
dell'1%. Si ricorda che l'agevolazione per la PPC è applicabile anche dopo la riforma della fiscalità immobiliare in
vigore dal 2014, mentre l'aliquota dell'8% e quella del 15% non sono più previste dall'art. 1 Tar. Parte I TUR.
DISPOSIZIONI GENERALI
Come anticipato, la questione esaminata dall’Agenzia concerne la decadenza dall’agevolazione per
la piccola proprietà contadina laddove nell’atto di cessione del terreno agricolo sia stata inserita:
 in via principale, l’applicazione delle suddette agevolazioni per la PPC
 in via subordinata:
a)
b)
il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste a favore degli IAP iscritti nella gestione
previdenziale ed assistenziale (persone fisiche e società agricole): cioè l’imposta di registro ed
ipotecaria in misura fissa, nonché l’ imposta catastale nella misura dell'1%, con esenzione dall'imposta
di bollo (art. 1 c. 4 D.Lgs. 99/2004)
le agevolazioni previste per gli IAP e, quindi, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'8%,
dell'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e dell'imposta catastale dell'1%, riservandosi di esibire,
entro 3 anni, la necessaria documentazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate
Alla luce del dettato normativo, quindi, l’Agenzia, nella CM 32/2007, aveva riconosciuto che, nonostante
la decadenza dalla PPC, “il regime fiscale dell’IAP può essere, invece, riconosciuto se richiesto in via
subordinata nell’atto di acquisto sempre che sussistano i presupposti di legge”.
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Info Flash 312/2014
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Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se, in caso di decadenza da una delle agevolazioni fiscali
previste, sia possibile riconoscere una seconda agevolazione richiesta "in via subordinata" ed, in caso di
risposta negativa, se l'imposta di registro da recuperare sia quella del 15%, prevista per il trasferimento di
terreni agricoli a favore di soggetti non IAP, oppure quella dell'8%, prevista per gli acquisti effettuati da
IAP.
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Dalla lettura della RM 100/2014 si evince che il parere fornito dell’Agenzia si basa sulle pronunce emesse
dalla Cassazione, in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Infatti, come rammentato dalla stessa
Agenzia, la possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale richiesta in atto in “via subordinata”, nel caso
in cui il contribuente sia decaduto da altra dall’agevolazione richiesta nel medesimo atto è stata oggetto
di diverse pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità; a tal fine si riporta quanto segue:
Cassazione
Sent. n. 8409/2013
Cassazione
Sent. n. 1259/2014
“La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di
registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente,
comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra
agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri
di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene
sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione
concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri
presupposti normativi o di fatto”.
L’Agenzia…dopo aver ricordato il consolidato orientamento di questa Corte in materia
di decadenza da agevolazione fiscale, faceva rilevare come l'Amministrazione avesse in
realtà correttamente assoggettato l'atto ad imposizione ordinaria, non potendo esser
riconosciute altre agevolazioni per le quali occorressero differenti condizioni di fatto o
di diritto ed anche se dette altre agevolazioni fossero state richieste al momento della
registrazione; e questo perché, così faceva conclusivamente osservare l'Agenzia delle
Entrate, i poteri di accertamento e di valutazione del tributo erano da ritenersi esauriti
‘nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione’ ”.
Tali posizioni consentono di ritenere superata la CM 32/2007 limitatamente al periodo in cui afferma che:
“Il regime fiscale dell’IAP può essere, invece, riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto
sempre che sussistano i presupposti di legge.”
Pertanto, nell’ambito dalla RM n. 100/2014, l’Agenzia stabilisce che:
 in caso di decadenza dall’agevolazione per la PPC
 non potendo trovare applicazione l’agevolazione richiesta “in via subordinata” nell’atto
 l’atto di cessione del terreno agricolo (anteriore al 01/01/2014) sconta l’aliquota ordinaria del 15%
e non l’aliquota dell’8% prevista per gli acquisti operati dai soggetti IAP.
Applicando tale principio alla norma vigente, si rileva che, in caso di decadenza dall’agevolazione per la
PPC, la cessione del terreno agricolo sconta l’imposta di registro del 12%, e non l’aliquota del 9%.
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