universita` degli studi di torino

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
SEDUTA
DEL SENATO ACCADEMICO
del giorno 12 MARZO 2007 ore 15,00
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PROMEMORIA
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a cura del
SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI – Senato Accademico
1
ELENCO DEI COMPONENTI:
RETTORE-PRESIDENTE
Prof. Ezio PELIZZETTI
Presidi Di Facolta':
Facoltà di Agraria
Facoltà di Economia
Facoltà di Farmacia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Medicina Veterinaria
Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze M.F.N.
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Bruno GIAU
Prof. Sergio BORTOLANI
Prof. Carlo BICCHI
Prof. Sergio VINCIGUERRA
Prof. Lorenzo MASSOBRIO
Prof. Paolo BERTINETTI
Prof. Giorgio PALESTRO
Prof. Bartolomeo BIOLATTI
Prof. Gian Piero QUAGLINO
Prof. Anna Maria POGGI
Prof. Alberto CONTE
Prof. Franco GARELLI
Rappresentanti del Personale docente appartenenti alle 15 aree scientifico disciplinari:
Scienze Matematiche ed Informatiche
Scienze Fisiche
Scienze Chimiche
Scienze Agrarie
Scienze della terra
Scienze Biologiche
Scienze Mediche Sperimentali
Scienze Antichità Filologico Letterarie e Storico Artistiche
Scienze Storiche e Filosofiche
Scienze Pedagogiche e Psicologiche
Scienze Giuridiche
Scienze Economiche e Statistiche
Scienze Politiche e Sociologiche
Scienze Farmaceutiche
Scienze Veterinarie
Scienze Mediche Cliniche
____________________
Sig.na Irene SCARFONE
Sig. Matteo DISPENZA
Sig. Giovanni RIVA
Sig. Massimiliano BRUNZIN
Sig. Fabio CISARO’
Sig. Arianna PILLONI
Sig. Alberto RE
Rappresentanti degli Studenti:
Dott. Francesco BORAZZO
Dott. Francesco Paolo SELLITTI
Sig. Quirino SGAMBATI
Dott. Giorgio VIARENGO
Rappresentanti del personale
Tecnico/amministrativo:
Partecipano all'adunanza:
Prof. Franco SIROVICH
Prof. Mauro ANSELMINO
Prof. Salvatore COLUCCIA
Prof. Vittorino NOVELLO
Prof. Giovanni FERRARIS
Prof. Gianfranco GILARDI
Prof.ssa Amalia BOSIA
Prof. Tullio TELMON
Prof. Vincenzo FERRONE
Prof. Piero AMERIO
Prof. Mario DOGLIANI
Prof. Piercarlo FRIGERO
Prof. Lorenzo FISCHER
Prof. Alberto GASCO
Prof. Adalberto MERIGHI
Prof. Ezio GHIGO
Pro-Rettore
Prof. Sergio RODA
Direttore Amministrativo Ing. Giovanni FERRERO
2
Il Senato Accademico è stato convocato con lettera Prot. 7690 dell’08/03/2007 con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Rettore-Presidente.
2. Approvazione verbali.
3. Relazione del Presidente della Commissione Modifiche di Statuto, Prof. Sergio Vinciguerra.
A) Modifiche di Statuto – Titoli dal IV al IX : esito rilievi formulati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca.
4. Provvedimenti riguardanti la programmazione e lo sviluppo dell’Ateneo – Relazione
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Vincenzo Ferrone.
5. Provvedimenti riguardanti la didattica - Relazione Presidente della Commissione Didattica,
Prof. Bruno Giau.
A) Studenti.
B) Corsi post lauream.
C) Nulla osta.
D) Varie.
6. Regolamento elezioni rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari.
7. Regolamento per la disciplina dei Corsi di perfezionamento e altri servizi didattici ed
integrativi e dei Corsi di Master.
8. Regolamento elezioni dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo per il
Comitato Pari Opportunità.
9. Provvedimenti riguardanti la ricerca scientifica.
A) Assegni e Dottorati di Ricerca.
B) Agenzia della Ricerca.
C) Varie.
10. Provvedimenti riguardanti l’organico - Relazione Presidente della Commissione Organico di
Ateneo, Prof. Mario Dogliani.
A) Personale docente.
B) Varie.
11. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
12. Laurea honoris causa.
13. Varie ed eventuali.
3
I. – COMUNICAZIONI DEL RETTORE – PRESIDENTE.
4
II. – APPROVAZIONE VERBALI.
8/2007/II/provv.1 – Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno
15 gennaio 2007.
*******
8/2007/II/provv.2 – Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno
12 febbraio 2007.
5
III. – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
MODIFICHE DI STATUTO, PROF. SERGIO VINCIGUERRA.
A) MODIFICHE DI STATUTO - TITOLI DAL IV AL IX: ESITO DEI
RILIEVI FORMULATI DAL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA.
8/2007/III/provv.1 – Modifiche di Statuto - Titoli dal IV al IX : esito dei rilievi formulati
dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Con nota protocollo n. 0029202 del 17 ottobre 2006 è stato inviato al Ministero per il
controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, il testo
della nuova stesura titoli III, IV (esclusi artt. 40 e 41), V, VI, VII, VIII e IX dello Statuto
dell’Università degli Studi di Torino, approvato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 e 26
giugno 2006, 10 luglio 2006 e del 25 settembre 2006.
Con nota protocollo n. 4775 del 21 dicembre 2006 il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha formulato alcune osservazioni.
Precisamente, tali osservazioni riguardano:
il comma 6 dell’art. 20 concernente le iniziative di copertura assicurativa collettiva in carico
all’Amministrazione per i rischi di responsabilità gravante sul personale per i danni arrecati a
terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Secondo il Ministero, la formulazione della norma contrasta con i principi fondamentali
dell’ordinamento ed a conforto di tale osservazione vengono anche citate alcune Sentenze della
Corte Costituzionale e delle Corte dei Conti.
Il comma 5 dell’art. 39 per il quale viene osservato che, come prevede il DPR 382/80 – in
particolare l’art. 13 – il Preside può chiedere l’esenzione parziale, e non anche totale,
dall’esercizio dell’attività didattica.
Per gli art. 57 comma 4 e 62 comma 10, si chiede di aggiornare la denominazione del
Ministero.
In questo caso la Commissione Modifiche di Statuto proponeva di sostituire la
denominazione del Ministero con la dizione più generica di “Ministero competente”, ma da una
verifica degli Uffici sui rilievi del Ministero nel 2005, si è riscontrato che la suddetta dizione era
già stata proposta, e che in quell’occasione il Ministero aveva rilevato che fosse da sostituire con
la dizione precisa di “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.
Per quanto riguarda l’art. 59 comma 8 il Ministero suggerisce di precisare che tutti i docenti
e i ricercatori afferiscono ad un solo dipartimento.
Per l’art. 74 comma 3 il Ministero ha fatto rilevare che le incompatibilità relative ai
componenti del Nucleo di Valutazione devono essere individuate in Statuto e non rinviate ad un
regolamento.
La Commissione Modifiche di Statuto ha preso atto dei rilievi formulati dal Miur ed ha
avviato un’ampia discussione, disponendo infine, in alcuni casi l’adeguamento, e nei casi degli
artt. 20 e 74 formulando una nuova proposta, come risulta dalla tabella sottoriportata.
Con particolare riferimento all’art. 74 la Commissione ha convocato per un’audizione il
Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Bussolino, per individuare con la sua collaborazione
elementi le figure incompatibili con la carica di componente del Nucleo di Valutazione.
6
In occasione della Seduta della Commissione Modifiche di Statuto del 2 febbraio 2007, il
Prof. Busssolino ha riferito che il Nucleo di Valutazione ha affrontato l’argomento nel corso di
una riunione esaminando gli Statuti di altri Atenei, tra i quali: Milano Bicocca, Camerino,
Firenze, Trento, Palermo, Pisa.
L’esito della verifica ha dimostrato che non tutti gli Atenei hanno disciplinato le
incompatibilità, mentre dove sono state individuate riguardano prevalentemente i componenti di
organi di governo.
In nessuno dei casi esaminati vengono ritenute incompatibili le figure di coordinatore di
dottorato, mentre si trovano casi favorevoli e contrari ai dirigenti dell’Ateneo.
Tenendo conto anche dell’esito di questa ricerca, il Nucleo di Valutazione ha fatto pervenire
un estratto del verbale della riunione del 29 gennaio 2007 con il seguente parere:
“…il Nucleo è dell’opinione unanime che i suoi Membri debbano essere nella condizione di
esercitare nella massima libertà i propri compiti istituzionali, e pertanto suggerisce che tale
carica non sia compatibile con altri compiti di governo dell’Ateneo o di gestione di Centri di
spesa autonoma.
Il Nucleo di Valutazione ritiene comunque opportuno lasciare alla discrezionalità del S.A.
di definire nel dettaglio quali incarichi della gestione generale dell’Ateneo siano incompatibili
con la indipendenza necessaria alle attività del Nucleo.”
La Commissione al termine della discussione seguita all’audizione del Presidente del Nucleo
di Valutazione ha rinviato ad un gruppo di lavoro ristretto la definizione dei criteri di
incompatibilità.
Nella successiva riunione del 23 febbraio 2007 la Commissione sulla base delle conclusioni
del gruppo di lavoro ha predisposto la versione definitiva del comma 3 dell’art. 74 riportata nella
tabella sottostante.
7
Testo inviato al Ministero
Rilievo del Ministero
Art. 20
(Principi di organizzazione)
proposta dalla Commissione Modifiche
statuto
Invariato
1. L’Università identifica ed utilizza modelli di
organizzazione che consentano una gestione
professionale altamente qualificata, coerente e
a sostegno delle proprie funzioni scientifica e
didattica.
Invariato
2. L’Università di Torino assume, quale principio
di gestione per la propria attività, il metodo della
programmazione annuale e pluriennale degli
obiettivi e della pianificazione per progetti.
Invariato
Invariato
3. Adotta conseguentemente un modello
organizzativo coerente con tale principio, in
modo da assicurare, con le risorse impiegate, il
più elevato livello di efficacia.
Invariato
4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di
collaborazione fra le strutture per una maggiore
efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.
5. La Direzione Amministrativa e gli uffici
dell’Amministrazione Centrale sono tenuti a
svolgere attività di coordinamento, di assistenza, Art. 20 comma 6
di supporto e di consulenza per le altre strutture
La norma contrasta con i
dell’Università
principi
fondamentali
,
6. L’Università assume a proprio carico dell’ordinamento
iniziative per la copertura assicurativa richiamati dalla Corte
collettiva (comprensiva degli oneri di Costituzionale anche con la
assistenza legale in ogni stato e grado del sentenza n. 340 del
giudizio) riguardo a rischi di responsabilità 24.10.2006.
gravante sul personale di qualsiasi grado o Si veda anche la sentenza
mansione, per danni causati a terzi in della Corte dei Conti, sez.
conseguenza di fatti, atti od omissioni posti Giurisd.
Regione
in essere nell’esercizio delle proprie funzioni Lombardia, n. 942 del
e rinvia a specifico Regolamento anche 9.5.2002 e sez. centrale di
l’individuazione di detto personale.
controllo, ordinanza del
13.1.2005.
8
6 L’Università assume a proprio carico
iniziative per la copertura assicurativa
collettiva
riguardo
a
rischi
di
responsabilità gravante sul personale di
qualsiasi grado o mansione, per danni
causati a terzi (escluso il rischio derivante
da responsabilità amministrativa e
contabile) in conseguenza di fatti, atti od
omissioni posti in essere nell’esercizio
delle proprie funzioni e rinvia a specifico
Regolamento anche l’individuazione di
detto
personale.
Nella
copertura
assicurativa sono compresi gli oneri di
assistenza legale in ogni stato e grado del
giudizio, quando il dipendente
sia
assolto.
Testo inviato al Ministero
Art. 39
(Preside di Facoltà)
Rilievo del Ministero
Proposta della Commissione modifiche
di Statuto
1. Il Preside è un professore di ruolo o fuori ruolo
di prima fascia che abbia optato per il regime di
impegno a tempo pieno o abbia presentato una
preventiva dichiarazione di opzione in tal senso,
da far valere in caso di nomina.
Invariato
2. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e
presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di
gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività
didattiche, certificative ed amministrative della
carriera degli studenti della Facoltà ed esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
Invariato
3. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella
sua composizione più ampia. Per l'elezione
occorre la maggioranza assoluta degli aventi
diritto, nella prima votazione, e la maggioranza
assoluta dei votanti, in seconda votazione.
Qualora quest'ultima maggioranza non sia
raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due
votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il
maggior numero di voti; è eletto chi riporta il
maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione
del Preside sono convocate e presiedute dal
Decano della Facoltà.
Invariato
Invariato
4. Il Preside è nominato con decreto rettorale.
Dura in carica tre anni accademici.
Comma 5
La disposizione non è
5. Il Preside può chiedere al Rettore di essere conforme a legge, atteso
parzialmente o totalmente esentato dallo che il DPR 382/80
svolgimento dell'attività didattica.
prevede la possibilità di
limitazione dell’attività
6. Al Preside spetta un'indennità di carica fissata didattica del Preside e
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. non di esenzione totale.
7. Il Preside designa, tra i professori di prima Poiché la norma è già
fascia che abbiano optato per il regime a tempo prevista nello Statuto, si
pieno o abbiano presentato una preventiva invita l’Ateneo a valutare
di
dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere l’opportunità
in caso di nomina, un Vicepreside vicario che lo espungere dal testo la
supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso locuzione “totalmente”
di impedimento o assenza. Il Vicepreside vicario essendo suscettibile di
è nominato con decreto rettorale e il suo mandato ricorso con conseguente
coincide con quello del Preside. Il Preside può disapplicazione da parte
delegare parte delle sue funzioni al Vicepreside del giudice.
vicario o ad altri Vicepresidi, nominati con
proprio provvedimento e scelti fra i docenti di
ruolo e fuori ruolo della Facoltà.
9
5. Il Preside può chiedere al Rettore di
essere parzialmente esentato dallo
svolgimento dell’attività didattica.
Invariato
invariato
Testo inviato al Ministero
Art. 57
(Comitato Universitario per lo Sport)
Rilievo del Ministero
1. E' istituito il Comitato Universitario per lo
Sport. Esso:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento
dell'attività sportiva a livello amatoriale e
agonistico destinata agli studenti universitari,
individualmente o associati;
b) esprime pareri sulle convenzioni che
l’Università - su conforme deliberazione del
Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, ciascuno per le proprie
competenze – stipula, con enti esterni, per la
realizzazione dei programmi di attività e per la
gestione dei servizi e degli impianti sportivi
universitari e sovrintende alla loro attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi,
degli impianti e delle attività sportive e i relativi
piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi,
degli impianti e delle attrezzature, anche da parte
degli studenti che non svolgono attività
agonistica;
d) propone al Senato Accademico e al Consiglio
di Amministrazione, ciascuno per le proprie
competenze, i programmi e gli interventi di
edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali
competenti in materia di sport e di diritto allo
studio
e
provvede
alla
diffusione
dell'informazione;
f) redige una relazione annuale sull'attività svolta,
da trasmettere al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione.
Invariato
Invariato
2. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo
delegato, che assume le funzioni di presidente, da
due membri designati dal CUSI, da quattro
dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due
designati dal Senato Accademico e due dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università, da
quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo
le modalità previste dal competente regolamento
elettorale, dal Direttore Amministrativo, o suo
delegato, dal Presidente del Circolo Ricreativo
dell'Università (C.U.T.), o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto rettorale e
dura in carica un biennio. I membri del Comitato
non
possono
essere
riconfermati
consecutivamente per più di due volte. La nomina
dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo
dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata
di un intero mandato.
4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente
articolo, si provvede con i fondi appositamente
stanziati
dal
Ministero
dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, secondo quanto
previsto dalla legge, con eventuali contributi degli
studenti e con ogni altro fondo appositamente
Proposta della Commissione Modifiche di
Statuto
Invariato
Comma 4
Si invita ad indicare l’attuale
denominazione
del
Ministero
(Ministero
dell’Università e della
Ricerca)
10
4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente
articolo, si provvede con i fondi
appositamente stanziati dal Ministero
competente, secondo quanto previsto dalla
legge, con eventuali contributi degli studenti e
con ogni altro fondo appositamente stanziato
dall'Università o da altri enti.
stanziato dall'Università o da altri enti.
Testo inviato al Ministero
Art. 62
(Centro di Ateneo Grandi Apparecchiature)
Rilievo del Ministero
1. Il Centro raggruppa, in un'unica struttura dotata
di autonomia gestionale, apparecchiature
complesse, di costo elevato e di larga utenza.
Proposta della Commissione Modifiche di
Statuto
Invariato
2. Il Centro ha la finalità di erogare servizi
prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca
operanti nell'Ateneo, nonché nei confronti di terzi,
e di promuovere e svolgere attività proprie per lo
sviluppo delle diverse metodologie.
Invariato
Invariato
3. Il Centro è articolato in Sezioni, ciascuna delle
quali comprende ampi gruppi di strumenti
omogenei o integrati.
Invariato
4. Sono organi del Centro:
a) il Consiglio;
b) il Presidente del Consiglio;
c) il Direttore;
d) i Responsabili delle Sezioni.
Invariato
5. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal
Direttore e dai responsabili eletti dalle diverse
Sezioni.
Invariato
6. Il Presidente è nominato dal Rettore, su
proposta dei responsabili delle diverse Sezioni.
Deve possedere i requisiti personali richiesti per la
nomina a Direttore di Dipartimento.
Invariato
7. Il Direttore è un tecnico di livello adeguato
appartenente al Centro e viene nominato con
decreto rettorale, su proposta del Consiglio del
Centro.
Invariato
8. I Responsabili delle Sezioni sono eletti dagli
afferenti alle Sezioni stesse.
Invariato
9. Il Centro di Ateneo Grandi Apparecchiature
dispone di personale tecnico-amministrativo e di
spazi assegnati dall'Università.
10. Il Centro dispone di finanziamenti
rappresentati da:
a) fondi corrisposti dai Dipartimenti in base
alle prestazioni fornite;
b) fondi appositamente stanziati dal
10. Il Centro dispone di finanziamenti
rappresentati da:
a) fondi corrisposti dai Dipartimenti in base alle
prestazioni fornite;
b) fondi appositamente stanziati dal Consiglio
11
di Amministrazione;
c) proventi derivanti dalle prestazioni esterne;
d) finanziamenti provenienti dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, dal CNR e da altri enti pubblici e
privati;
e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.
Testo inviato al Ministero
Art. 59
(Dipartimenti)
Comma 10 d
Si invita ad indicare l’attuale
denominazione
del
Ministero
(Ministero
dell’Università e della
Ricerca)
Rilievo del Ministero
1. I dipartimenti sono le strutture
finalizzate
all’organizzazione
e
realizzazione delle attività di ricerca.
Consiglio di Amministrazione;
c) proventi derivanti dalle prestazioni
esterne;
d) finanziamenti provenienti dal Ministero
competente, dal CNR e da altri enti pubblici e
privati;
e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.
Proposta della Commissione Modifiche di
Statuto
Invariato
Invariato
2.
Vengono
costituiti
come
organizzazione di uno o più settori di
ricerca omogenei per fini o per metodo.
3. Promuovono e coordinano le attività di
ricerca nell'Università, ferma restando
l'autonomia di ogni professore e
ricercatore. Organizzano le strutture per la
ricerca e ad essi vengono affidati, di
norma, i programmi di ricerca che si
svolgono nell'ambito dell'Università.
Invariato
Invariato
4. Possono stipulare contratti con
organismi e organizzazioni internazionali,
enti pubblici e privati per lo svolgimento
di ricerche e per l'erogazione di servizi;
possono altresì fornire prestazioni di
ricerca e di servizi, purché non in
contrasto con i propri fini istituzionali.
Invariato
5. Possono promuovere l'istituzione di
Centri interuniversitari e di Consorzi di
ricerca, anche partecipandovi con fondi
propri.
Invariato
6. Concorrono allo svolgimento di tutte le
attività didattiche universitarie, comprese
quelle relative al conseguimento del
Dottorato di ricerca, secondo quanto
previsto dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
Invariato
7. Danno pareri in ordine alle
chiamate dei professori, limitatamente
alle discipline comprese nei settori di
ricerca del Dipartimento. Danno
inoltre pareri sulla istituzione, la
soppressione o la modificazione delle
discipline indicate nel Regolamento
Didattico di Ateneo, limitatamente
alle discipline di propria pertinenza.
12
Al comma 8 sostituire le 8. Tutti i professori di ruolo e ricercatori
8. Tutti i professori di ruolo e parole
“ad
un devono afferire ad un solo dipartimento.
ricercatori devono afferire a un dipartimento” con “ad un
dipartimento.
solo dipartimento”
9. La proposta di costituzione di un nuovo
dipartimento può essere avanzata da
professori e ricercatori dell’Ateneo. La
proposta deve essere corredata da un
programma scientifico e dall’indicazione
delle risorse necessarie per avviarne
l’attività, incluse le opzioni di massima.
10. La proposta di costituzione è
approvata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione valutando
anche la conformità ai requisiti contenuti
nel regolamento dei Dipartimenti.
11. La fusione di più dipartimenti può
avvenire, su proposta dei Consigli di
dipartimento interessati, secondo le norme
fissate dal Regolamento. La proposta è
approvata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, secondo le
rispettive competenze.
12. Ogni cinque anni, il Senato
Accademico verifica la sussistenza dei
requisiti indicati nel Regolamento dei
Dipartimenti, e prende, di concerto con il
Consiglio di Amministrazione, gli
opportuni provvedimenti.
13. Qualora venga disattivato un
Dipartimento, i professori e ricercatori che
vi afferiscono dovranno esprimere la
propria opzione di afferenza ad un altro
Dipartimento. Il personale tecnicoamministrativo e le risorse del
Dipartimento disattivato sono riassegnati
dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il Senato Accademico, valutate le
proposte dei componenti il Dipartimento
disattivato e le preferenze espresse dal
personale.
14.
I
Dipartimenti
attivati
nell’Università sono elencati nella
Tabella D.
13
Testo inviato al Ministero
Art. 74
(Incompatibilità)
Rilievo del Ministero
Proposta della Commissione Modifiche di
Statuto
Invariato
1.Una stessa persona non può essere
contemporaneamente al vertice di più
di una struttura a cui sono
riconosciuti autonomi poteri di
gestione.
Invariato
2. Esiste incompatibilità fra la
direzione di una struttura dotata di
autonomi poteri di gestione e
quella di membro del Consiglio di Comma 3.
Amministrazione dell’Ateneo.
Si invita a prevedere le
3. Le incompatibilità relative ai incompatibilità nel testo
componenti
del
Nucleo
di dello Statuto, senza rinviare
Valutazione sono fissate da ad apposito Regolamento.
apposito regolamento.
3.Non possono far parte del Nucleo di
Valutazione i componenti degli Organi
Centrali dell’Università, come definiti nell’art.
8, né i responsabili dei Centri di Gestione
Autonoma, i Presidenti di Corsi di Studio e i
Direttori di Scuola di Dottorato.
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli artt.6 e 16;
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 54 dell’8 febbraio 2004 e s.m.i.;
Visto il D.R. n. 1051 del 28 novembre 2006 relativo alla costituzione della Costituzione della
Commissione Modifiche di Statuto, con il mandato di completare la revisione dello Statuto
dell’Ateneo;
Vista la nota prot. n. 0029202 del 17 ottobre 2006 con la quale è stato inviato al Ministero
per il controllo di legittimità e di merito (di cui all’art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989),
il testo della nuova stesura titoli III, IV (esclusi artt. 40 e 41), V, VI, VII, VIII e IX dello Statuto
dell’Università degli Studi di Torino;
Vista la nota ministeriale prot. n. 4775 del 21 dicembre 2006, con la quale sono stati
comunicati i rilievi formulati agli artt. 20 comma 6, 39 comma 5, 57 comma 4, 62 comma 10
lett. D, 59 comma 8, e Art. 74 comma 3;
Vista la relazione del Presidente della Commissione Modifiche di Statuto;
_________________, delibera, di approvare gli articoli 20, 39, 57, 59, 62 e 74 dello Statuto
dell’Ateneo nella seguente stesura:
OMISSIS
Art. 20
(Principi di organizzazione)
14
1. L’Università identifica ed utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione
professionale altamente qualificata, coerente e a sostegno delle proprie funzioni scientifica e
didattica.
2. L’Università di Torino assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo
della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.
3. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da
assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia.
4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di collaborazione fra le strutture per una
maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.
5. La Direzione Amministrativa e gli uffici dell’Amministrazione Centrale sono tenuti a svolgere
attività di coordinamento, di assistenza, di supporto e di consulenza per le altre strutture
dell’Università.
6. L’Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva
riguardo a rischi di responsabilità gravante sul personale di qualsiasi grado o mansione, per
danni causati a terzi (escluso il rischio derivante da responsabilità amministrativa e contabile)
in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni e
rinvia a specifico Regolamento anche l’individuazione di detto personale. Nella copertura
assicurativa sono compresi gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio,
quando il dipendente sia assolto.
OMISSIS
Art. 39
(Preside di Facoltà)
1. Il Preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime
di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal
senso, da far valere in caso di nomina.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di
gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche, certificative ed amministrative
della carriera degli studenti della Facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia. Per l'elezione
occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza
assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta,
si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior
numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Preside
sono convocate e presiedute dal Decano della Facoltà.
4. Il Preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici.
5. Il Preside può chiedere al Rettore di essere parzialmente esentato dallo svolgimento
dell'attività didattica.
6. Al Preside spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo
pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in
caso di nomina, un Vicepreside vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso
di impedimento o assenza. Il Vicepreside vicario è nominato con decreto rettorale e il suo
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mandato coincide con quello del Preside. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni al
Vicepreside vicario o ad altri Vicepresidi, nominati con proprio provvedimento e scelti fra i
docenti di ruolo e fuori ruolo della Facoltà.
OMISSIS
Art. 57
(Comitato Universitario per lo Sport)
1. E' istituito il Comitato Universitario per lo Sport. Esso:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e
agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;
b) esprime pareri sulle convenzioni che l’Università - su conforme deliberazione del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze – stipula,
con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli
impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi
piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da
parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;
d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie
competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e
provvede alla diffusione dell'informazione;
f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da
due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati
dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, da quattro
rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente regolamento
elettorale, dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, dal Presidente del Circolo Ricreativo
dell'Università (C.U.T.), o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del
Comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina
dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata
di un intero mandato.
4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente
stanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con
eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università
o da altri enti.
OMISSIS
Art. 59
(Dipartimenti)
1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate all’organizzazione e realizzazione delle attività di
ricerca.
2. Vengono costituiti come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per
metodo.
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3. Promuovono e coordinano le attività di ricerca nell'Università, ferma restando l'autonomia di
ogni professore e ricercatore. Organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di
norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'Università.
4. Possono stipulare contratti con organismi e organizzazioni internazionali, enti pubblici e
privati per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; possono altresì fornire
prestazioni di ricerca e di servizi, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali.
5. Possono promuovere l'istituzione di Centri interuniversitari e di Consorzi di ricerca, anche
partecipandovi con fondi propri.
6. Concorrono allo svolgimento di tutte le attività didattiche universitarie, comprese quelle
relative al conseguimento del Dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
7. Danno pareri in ordine alle chiamate dei professori, limitatamente alle discipline comprese nei
settori di ricerca del Dipartimento. Danno inoltre pareri sulla istituzione, la soppressione o la
modificazione delle discipline indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo, limitatamente alle
discipline di propria pertinenza.
8. Tutti i professori di ruolo e ricercatori devono afferire ad un solo dipartimento.
9. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento può essere avanzata da professori e
ricercatori dell’Ateneo. La proposta deve essere corredata da un programma scientifico e
dall’indicazione delle risorse necessarie per avviarne l’attività, incluse le opzioni di massima.
10. La proposta di costituzione è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione valutando anche la conformità ai requisiti contenuti nel regolamento dei
Dipartimenti.
11. La fusione di più dipartimenti può avvenire, su proposta dei Consigli di dipartimento
interessati, secondo le norme fissate dal Regolamento. La proposta è approvata dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.
12. Ogni cinque anni, il Senato Accademico verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel
Regolamento dei Dipartimenti, e prende, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, gli
opportuni provvedimenti.
13. Qualora venga disattivato un Dipartimento, i professori e ricercatori che vi afferiscono
dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro Dipartimento. Il personale
tecnico-amministrativo e le risorse del Dipartimento disattivato sono riassegnati dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il Senato Accademico, valutate le proposte dei componenti il
Dipartimento disattivato e le preferenze espresse dal personale.
14. I Dipartimenti attivati nell’Università sono elencati nella Tabella D.
OMISSIS
Art. 62
(Centro di Ateneo Grandi Apparecchiature)
1. Il Centro raggruppa, in un'unica struttura dotata di autonomia gestionale, apparecchiature
complesse, di costo elevato e di larga utenza.
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2. Il Centro ha la finalità di erogare servizi prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca
operanti nell'Ateneo, nonché nei confronti di terzi, e di promuovere e svolgere attività proprie
per lo sviluppo delle diverse metodologie.
3. Il Centro è articolato in Sezioni, ciascuna delle quali comprende ampi gruppi di strumenti
omogenei o integrati.
4. Sono organi del Centro:
a) il Consiglio;
b) il Presidente del Consiglio;
c) il Direttore;
d) i Responsabili delle Sezioni.
5. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Direttore e dai responsabili eletti dalle diverse
Sezioni.
6. Il Presidente è nominato dal Rettore, su proposta dei responsabili delle diverse Sezioni. Deve
possedere i requisiti personali richiesti per la nomina a Direttore di Dipartimento.
7. Il Direttore è un tecnico di livello adeguato appartenente al Centro e viene nominato con
decreto rettorale, su proposta del Consiglio del Centro.
8. I Responsabili delle Sezioni sono eletti dagli afferenti alle Sezioni stesse.
9. Il Centro di Ateneo Grandi Apparecchiature dispone di personale tecnico-amministrativo e di
spazi assegnati dall'Università.
10. Il Centro dispone di finanziamenti rappresentati da:
a)
fondi corrisposti dai Dipartimenti in base alle prestazioni fornite;
b)
fondi appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione;
c)
proventi derivanti dalle prestazioni esterne;
d)
finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca , dal CNR e da
altri enti pubblici e privati;
e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.
OMISSIS
Art. 74
(Incompatibilità)
1. Una stessa persona non può essere contemporaneamente al vertice di più di una struttura a cui
sono riconosciuti autonomi poteri di gestione.
2. Esiste incompatibilità fra la direzione di una struttura dotata di autonomi poteri di gestione e
quella di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione i componenti degli Organi Centrali
dell’Università, come definiti nell’art. 8, né i responsabili dei Centri di Gestione Autonoma, i
Presidenti di Corsi di Studio e i Direttori di Scuola di Dottorato.
OMISSIS
18
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. VINCENZO
FERRONE.
19
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. BRUNO
GIAU.
20
A) STUDENTI.
8/2007/V/provv.1 - Equipollenza di titolo accademico estero.
Si sottopone all’approvazione di codesto Senato Accademico la richiesta della Dott.ssa
Tema Evdokia, cittadina ellenica, la quale chiede l’equipollenza del titolo accademico
conseguito in Grecia in “Geologia”.
La Commissione per il Riconoscimento Titoli accademici esteri, dopo un attento esame,
propone che il titolo sia riconosciuto equipollente con la laurea in Scienze Geologiche del
vecchio ordinamento con un punteggio di 102/110. Il Consiglio di Facoltà nella seduta del 8
febbraio 2007 approva all’unanimità.
Visto quanto proposto dal Consiglio di Facoltà di Scienze M.F.N., si chiede di voler
deliberare in merito.
(Relazione predisposta dalla Divisione Didattica e Studenti - Dirigente Responsabile
Dott.ssa N. Bolognesi)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto quanto previsto dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R.
n. 54 del 8.2.99 e s.m.i.;
Visto quanto previsto dall’ art. 2 Legge n. 148 del 11.7.2002, ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno;
Visto il Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n.
131 del 24.2.2005, ed in particolare l’ art. 11.4;
Visto il Regolamento di riconoscimento titoli accademici esteri approvato con D.R. n. 1184
del 20/12/2004 e successivamente modificato con D. R. n. 1069 del 29.11.2005;
Vista la delibera del C.d.F. in Scienze Geologiche nella seduta del 08.02.2007;
Vista la relazione della Divisione Didattica e Studenti;
________________, delibera di riconoscere l’equipollenza del titolo estero della Dott.ssa
Tema Evdokia conseguito presso l’Università Aristotele di Salonicco (Grecia), alla laurea del
vecchio ordinamento in Scienze Geologiche con il seguente punteggio: 102/110.
*****
21
B) CORSI POST LAUREAM.
8/2007/V/provv. 2 - Corso di perfezionamento in “Comunicazione e mediazione
interculturale”, della Facoltà di Scienze Politiche: non attivazione per l’a.a. 2006/2007.
Il Senato Accademico, nella seduta del 15 gennaio 2007, ha approvato l’istituzione, per
l’a.a. 2006/2007, del corso di perfezionamento in “Comunicazione e mediazione interculturale”,
per il quale la Facoltà di Scienze Politiche aveva deliberato anche l’attivazione.
Con successiva delibera del 22 gennaio 2007, il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche
ha approvato la non attivazione, per l’a.a. 2006/2007, del corso di perfezionamento in oggetto in
ragione dello scarso numero di iscrizioni pervenute e con nota prot. n. 17 del 29/01/2007 il
Preside ne ha chiesto il ritiro dall’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 30
gennaio 2007 a cui era stato sottoposto per l’attivazione.
Tutto quanto sopra premesso si invita il Senato Accademico a voler deliberare in merito.
(Relazione predisposta dalla Divisione Didattica e Studenti – Dir. Resp. Dott.ssa N. Bolognesi)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n° 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n° 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n° 341;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n° 54 dell’8 febbraio
1999, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509” ;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n° 798 del 26 settembre 2001 e
D.R. di integrazione n° 829/bis del 28 settembre 2001, e s.m.i.,ed in particolare la Parte I –
“Norme comuni” di cui al D.R. di modifica n° 425 del 20 giugno 2003;
Vista la legge 8 gennaio 2002, n°1 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
legge n° 402 del 12/11/01, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” e
nello specifico l’art. 1, comma 10;
Visto il Regolamento per la disciplina dei Corsi di perfezionamento e altri servizi didattici
integrativi e dei Corsi di Master, con decorrenza a.a. 2006-2007, di cui al D.R. n. 898 del
7/11/06;
Vista la delibera assunta dal Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 28
giugno 2006, concernente l’approvazione dell’istituzione e dell’attivazione, per l’a.a. 2006-2007,
del corso di perfezionamento in parola, del Regolamento e dei relativi allegati;
Visto il parere favorevole espresso in merito all’istituzione ed all’attivazione del corso, dai
membri della “Commissione per l’organizzazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di
22
perfezionamento”, consultati per via telematica, dando mandato alla Sezione Ordinamenti
Didattici, della Divisione Didattica e Studenti, di richiedere le modifiche e le necessarie
integrazioni al regolamento del corso;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 15 gennaio 2007
concernente l’approvazione dell’istituzione, per l’a.a. 2006/2007, del corso di perfezionamento
in “Comunicazione e mediazione interculturale”;
Vista la delibera assunta dal Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche nella seduta del 22
gennaio 2007, concernente la non attivazione, per l’a.a. 2006/2007, del corso di perfezionamento
in oggetto, in ragione dello scarso numero di iscrizioni pervenute;
Vista la successiva nota prot. n. 17 del 29/01/2007 con la quale il Preside della Facoltà di
Scienze Politiche ha chiesto il ritiro dall’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del
30 gennaio 2007 della pratica concernente la richiesta di attivazione, per l’a.a. 2006/2007, del
corso di perfezionamento in “Comunicazione e mediazione interculturale”;
Vista la relazione della Sezione Ordinamenti Didattici della Divisione Didattica e Studenti;
_______________, delibera__________________ la non attivazione, per l’anno
accademico 2006/2007, del corso di perfezionamento in “Comunicazione e mediazione
interculturale”, della Facoltà di Scienze Politiche, a causa dello scarso numero di iscrizioni
pervenute.
*****
8/2007/V/provv. 3 - Master universitario di I livello in “Gestione aziendale (General
Management)”, Scuola di Amministrazione Aziendale: non attivazione per l’a.a. 2006/2007.
Si comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 5 giugno 2006, e il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 27 giugno 2006, hanno deliberato, rispettivamente,
l’approvazione e la presa d’atto dell’attivazione, per l’a.a. 2006/2007, del Master di I livello in
“Gestione aziendale (General Management)” proposto dalla Scuola di Amministrazione
Aziendale; successivamente, nella seduta del 13 settembre 2006 il Consiglio della Scuola stessa
ha deliberato la non attivazione, per l’a.a. 2006-2007, del Master in oggetto, poiché il numero dei
partecipanti al Master è risultato inferiore a 15 che costituisce il numero minimo previsto di
studenti iscrivibili e necessario per l’attivazione del corso.
Tutto quanto sopra premesso, si invita il Senato Accademico a volersi esprimere in merito.
(Relazione predisposta dalla Divisione Didattica e Studenti – Dir. Resp. Dott.ssa N. Bolognesi)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509” ;
23
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 54
dell’8 febbraio 1999 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26
settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare la Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 425 del
20/06/2003, artt. 1.5 e 26;
Visto il Decreto Rettorale n. 898 del 7 novembre 2005 concernente il Regolamento per la
disciplina dei Corsi di Perfezionamento ed altri servizi didattici integrativi e dei corsi di Master”,
con decorrenza dall’a.a. 2006-2007;
Visto il Decreto Rettorale n. 799 del 28 ottobre 2003 concernente l’istituzione e
l’attivazione, per l’a.a. 2003-2004, del Master di I livello in “Gestione Aziendale” proposto dalla
Scuola di Amministrazione Aziendale ed il successivo Decreto Rettorale n. 887 del 29/10/2004
di attivazione per l’a.a. 2004-2005;
Vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Scuola di Amministrazione Aziendale
nella seduta del 9 marzo 2006, concernente l’approvazione dell’attivazione, per l’a.a. 2006/2007,
del Master di I livello in “Gestione aziendale (General Management)”, della Scheda relativa alla
proposta di attivazione del Master e del relativo piano finanziario;
Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle
rispettive sedute del 5 giugno 2006 e del 27 giugno 2006, concernenti rispettivamente
l’approvazione e la presa d’atto dell’attivazione, per l’a.a. 2006-2007, del Master di I livello in
parola a condizione che siano recepiti i rilievi espressi in sede di valutazione della proposta
formativa;
Visto il Regolamento Tasse e Contributi, a.a. 2006-2007, emanato con Decreto Rettorale n.
603 del 20 luglio 2006 ed in particolare l’art. 12.4;
Vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Scuola di Amministrazione Aziendale
nella seduta del 13 settembre 2006, concernente l’approvazione della non attivazione, per l’a.a.
2006-2007, del Master in oggetto, poiché il numero dei partecipanti al Master è risultato
inferiore a 15 che costituisce il numero minimo previsto di studenti iscrivibili e necessario per
l’attivazione del corso;
Vista la relazione della Sezione Ordinamenti Didattici – Divisione Didattica e Studenti;
___________________, delibera _________________ la non attivazione, per l’a.a. 20062007, del Master universitario di I livello in “Gestione aziendale (General Management)”
della Scuola di Amministrazione Aziendale, poiché il numero dei partecipanti al Master è
risultato inferiore al numero minimo previsto di studenti iscrivibili necessario per l’attivazione
del corso.
*****
24
C) NULLA OSTA.
8/2007/V/provv. 4 - Richiesta nulla osta per residenza fuori sede.
Il sottoindicato personale ha chiesto l’autorizzazione a risiedere fuori sede, ai sensi dell'art. 7
della legge 18 marzo 1958 n. 311 e le Facoltà di appartenenza si sono espresse favorevolmente.
Si prega, pertanto, codesto Senato di volersi esprimere in merito:
RUOLO
NOMINATIVO
RESIDENZA
FACOLTA’
DATA
DELIBERA
24/1/2007
PO
Antonio Mele
Melendugno
(LECCE)
Economia
PA
Pietro KOBAU
Duino Aurisina Lettere
(TRIESTE)
Filosofia
e 18/12/2006
PA
Mara
BRANCACCIO
Saint
Vincent Medicina
(AOSTA)
Chirurgia
e 18/1/2007
PA
Fiorenzo GAITA
ASTI
Medicina
e 18/1/2007
Chirurgia
(Relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane Dir. Resp. Dott. A. Battistoni)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la legge 18 marzo 1958 n. 311, art. 7;
Viste le richieste;
Viste le deliberazioni favorevoli delle Facoltà di appartenenza;
Visto il parere della Commissione didattica;
________________________, esprime parere…………… alla concessione del nulla osta,
a risiedere fuori sede, ai docenti di cui alla relazione introduttiva.
******
8/2007/V/provv. 5 - Nulla osta per il conferimento di supplenze o affidamenti fuori sede –
a.a. 2006/2007.
Si sottopongono all’approvazione di codesto Senato Accademico le richieste di concessione
di nulla osta per il conferimento di affidamenti fuori sede, avanzate dai sottoindicati docenti, per
le quali sono pervenute le autorizzazioni rilasciate dalle rispettive Facoltà di ECONOMIA,
LETTERE E FILOSOFIA, MEDICINA E CHIRURGIA, SCIENZE POLITICHE.
Si precisa inoltre che le deliberazioni sono conformi alle disposizioni impartite dal S.A.
nella seduta del 5/11/2001 e del 5/04/2004.
25
FACOLTÀ di ECONOMIA
NOME
Prof. Paul DE SURY
RICHIEDE
CORSO DI
DELIBERA DEL 20/12/2006
AUTORIZZAZIONE A TENERE IL
Lezioni nell’ambito del
accouting and finance
Corso
in
ATENEO
Advanced Università Bocconi di
Milano
FACOLTÀ di LETTERE E FILOSOFIA
NOME
RICHIEDE
CORSO DI
DELIBERA DEL 18/12/2006
AUTORIZZAZIONE A TENERE IL
ATENEO
Prof.ssa Silvana GALLINARO “Economia e gestione dell’innovazione” presso la Università degli Studi
Facoltà di Economia
di Genova
Prof.ssa Silvana GALLINARO “Economia e organizzazione aziendale” presso la Università degli Studi
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
di Genova
FACOLTÀ di MEDICINA E CHIRURGIA
NOME
Dott. Silvestro ROATTA
RICHIEDE
CORSO DI
DELIBERA DEL 18/01/2007
AUTORIZZAZIONE A TENERE IL
ATENEO
Seminario “Azioni del sistema simpatico sul Università degli Studi
di Genova
muscolo scheletrico, implicazioni nel dolore
muscolare” presso il Master in Riabilitazione dei
disordini muscolo-scheletrici
FACOLTÀ di SCIENZE POLITICHE
NOME
Prof.ssa Dora MARUCCO
Prof. Renzo GUOLO
RICHIEDE
CORSO DI
DELIBERA DEL 26/10/2006
AUTORIZZAZIONE A TENERE IL
ATENEO
“Storia delle istituzioni politiche” presso la Facoltà Università della Valle
di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
d’Aosta
“Sociologia dei processi culturali” presso la facoltà Università degli Studi
di Lettere e Filosofia
di Padova
(Relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane Dir. Resp. Dott. A. Battistoni)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto l’art. 9 della legge 18/3/1958 n. 311;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 2/2001/IX/1 del 5 novembre 2001, avente
ad oggetto “Nulla osta per affidamenti presso altri Atenei”;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 9/2004/IV/13 del 5 aprile 2004, avente ad
oggetto “Modalità per la concessione dei nulla osta per lo svolgimento di supplenze ed
affidamenti fuori sede”;
Viste la deliberazioni favorevole delle Facoltà di appartenenza del predetto personale;
Visto il parere della Commissione Didattica;
Vista la relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane;
26
____________________, esprime parere favorevole
dei nulla osta richiesti.
******
/
non favorevole alla concessione
8/2007/V/provv. 6 - Nulla osta, ora per allora, per il conferimento di supplenze o
affidamenti fuori sede – a.a. 2005/2006.
Si sottopone all’approvazione di codesto Senato Accademico la richiesta di concessione di
nulla osta per il conferimento di affidamenti fuori sede, avanzata dal sottoindicato docente, per la
quale è pervenuta l’ autorizzazioni rilasciata dalle Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA.
Si precisa inoltre che la deliberazione della facoltà è conforme alle disposizioni impartite dal
S.A. nella seduta del 5/11/2001 e del 5/04/2004.
FACOLTÀ
di
FORMAZIONE
SCIENZE
NOME
RICHIEDE
CORSO DI
DELLA
DELIBERA DEL 18/12/2006
AUTORIZZAZIONE A TENERE IL
ATENEO
ssa
Silvana “Economia e gestione dell’innovazione” presso Università
degli
GALLINARO
la Facoltà di Economia
Studi di Genova
(Relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane Dir. Resp. Dott. A. Battistoni)
Prof.
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto l’art. 9 della legge 18/3/1958 n. 311;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 2/2001/IX/1 del 5 novembre 2001, avente
ad oggetto “Nulla osta per affidamenti presso altri Atenei”;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 9/2004/IV/13 del 5 aprile 2004, avente ad
oggetto “Modalità per la concessione dei nulla osta per lo svolgimento di supplenze ed
affidamenti fuori sede”;
Viste la deliberazioni favorevole delle Facoltà di appartenenza del predetto personale;
Visto il parere della Commissione Didattica;
Vista la relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane;
_________________, esprime parere favorevole
nulla osta richiesti.
*****
D)VARIE.
27
/
non favorevole alla concessione dei
VI. – REGOLAMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA UNIVERSITARI.
8/2007/VI/provv.1 - Elezioni Rappresentanti Studenti negli Organi Universitari ed extra
Universitari. Richiesta approvazione regolamento.
Si sottopone all’esame di codesta Commissione Didattica il Regolamento relativo
all’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra – universitari.
Il regolamento è stato modificato sulla base delle esigenze derivanti dall’abbinamento delle
elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra - universitari con le
votazioni del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (C.N.S.U.) che si terranno anch’esse il
16 e 17 maggio 2007.
Gli articoli 29, 30, 34, 38, 43 sono stati modificati per esigenze tecniche e organizzative.
Gli art. 3 e 4 sono stati modificati per renderli più idonei all’organizzazione attuale dei Corsi di
Laurea.
L’art. 1 è stato modificato per stabilire che la data e gli orari delle elezioni per eleggere i
rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra – universitari corrisponda alla data
delle elezioni del CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari)
L’art. 9 relativo alla presentazione delle liste verrebbe incrementato per gli organi maggiori nella
raccolta delle firme di presentazione delle stesse.
L’art. 50 verrebbe adeguato nel numero di studenti eleggibili in relazione agli studenti iscritti nei
raggruppamenti del Senato Accademico.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA-UNIVERSITARI
ART. 1 - Data delle Elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Senato
Accademico,
Consiglio
di
Amministrazione,
Consiglio
di
Amministrazione dell’Ente Autonomo per il
Diritto allo studio nei Consigli di Facoltà, nei
Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di
Indirizzo e di diploma, nel Comitato per
l’attività sportiva universitaria, avranno luogo
entro il mese di marzo in due giornate con i
seguenti orari:
- primo giorno
dalle ore 8.30 alle
ore 19.00
- secondo giorno
dalle ore
8.30 alle ore 14.00
Gli uffici amministrativi non rilasceranno
certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno
di votazione.
ART. 3 - Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti iscritti
all’Università degli Studi di Torino compresi
nelle liste elettorali o in possesso del certificato
di autorizzazione al voto rilasciato dalla
Segreteria
Studenti
della
Facoltà
di
appartenenza.
ART. 1 - Data delle Elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Senato
Accademico,
Consiglio
di
Amministrazione,
Consiglio
di
Amministrazione dell’Ente Autonomo per il
Diritto allo studio nei Consigli di Facoltà, nei
Consigli di Corso di Laurea, nel Comitato per
l’attività sportiva universitaria, avranno luogo
in due giornate con i seguenti orari:
- 16 maggio 07
dalle ore 8.30 alle ore
19.00 votazione
- 17 maggio 07
dalle ore 8.30 alle ore
14.00 votazione
Gli uffici amministrativi non rilasceranno
certificati dopo le ore 13.00 del secondo
giorno di votazione.
ART. 3 - Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti iscritti
all’Università degli Studi di Torino, nei corsi
di laurea triennali – specialistici/magistrali e
gli Studenti del vecchio ordinamento
compresi nelle liste elettorali o in possesso del
certificato di autorizzazione al voto rilasciato
28
Sono ammessi al voto per i Consigli di
Indirizzo delle Facoltà di Economia e di
Scienze Politiche, soltanto gli studenti iscritti
ad anno di corso successivo al secondo o fuori
corso, che abbiano effettuato la scelta
dell’indirizzo.
Sono ammessi al voto solamente per l’elezione
dei
Rappresentanti
nel
Consiglio
di
Amministrazione dell’Ente Autonomo per il
Diritto allo Studio gli studenti iscritti al 3° anno
dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica
(I.S.E.F.).
Gli studenti del 1° e 2° anno del corso di laurea
in Scienze Motorie, in quanto studenti
universitari a tutti gli effetti, hanno diritto di
voto per tutti gli Organi universitari cui
afferiscono.
Gli Studenti dei corsi Interfacoltà hanno diritto
di voto per tutti gli organi universitari ed extra
– universitari cui afferiscono. Inoltre, data
l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto
fondamentale di voto e nell’impossibilità di
consentire il voto plurimo, viene concesso loro,
al momento del voto, di scegliere il
raggruppamento al quale afferire ai fini della
votazione dei rappresentanti degli studenti in
Senato Accademico e nel Consiglio di Facoltà.
dalla Segreteria Studenti della Facoltà di
appartenenza.
Sono ammessi al voto per l’elezione dei
Rappresentanti per tutti gli organi
universitari cui afferiscono gli studenti della
Laurea in Scienze Motorie, del S.U.I.S.M. e
della S.A.A.
Gli Studenti dei corsi Interfacoltà hanno diritto
di voto per tutti gli organi universitari ed extra
– universitari cui afferiscono. Inoltre, data
l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto
fondamentale di voto e nell’impossibilità di
consentire il voto plurimo, viene concesso loro,
al momento del voto, di scegliere il
raggruppamento al quale afferire ai fini della
votazione dei rappresentanti degli studenti in
Senato Accademico e nel Consiglio di Facoltà.
ART. 4 - Studenti eleggibili
Sono eleggibili:
a) per il Senato Accademico gli studenti che
risultino regolarmente iscritti in corso o fuori
corso all’Università;
b) per il Consiglio di Amministrazione gli
studenti che risultino regolarmente iscritti in
corso o fuori corso all’Università;
c) per il Consiglio di amministrazione dell’Ente
per il diritto allo studio gli studenti che
risultino regolarmente iscritti in corso o fuori
corso all’Università;
d) per i Consigli di Facoltà gli studenti che
risultino regolarmente iscritti in corso o fuori
corso alle singole Facoltà;
e) per i Consigli di corso di Laurea gli studenti
che risultino regolarmente iscritti in corso o
fuori corso ai singoli corsi di laurea;
f) per i Consigli di Indirizzo nelle Facoltà
monolaurea a più indirizzi, gli studenti, che
risultino regolarmente iscritti in corso o fuori
corso all’indirizzo per il cui Consiglio
intendono candidarsi.
ART. 4 - Studenti eleggibili
Sono eleggibili gli Studenti con un’età
inferiore a 27 anni per:
a) per il Senato Accademico gli studenti che
risultino regolarmente iscritti, ai corsi di
laurea triennale o specialistica/magistrale e
del vecchio ordinamento all’Università di
Torino;
b) per il Consiglio di Amministrazione gli
studenti che risultino regolarmente iscritti,
ai
corsi
di
laurea
triennale
o
specialistica/magistrale
e del vecchio
ordinamento all’Università di Torino;
c) per il Consiglio di amministrazione
dell’Ente per il diritto allo studio gli studenti
che risultino regolarmente iscritti, ai corsi di
laurea triennale o specialistica/magistrale e
del vecchio ordinamento all’Università di
Torino;
d) per i Consigli di Facoltà gli studenti che
risultino regolarmente iscritti, ai corsi di
laurea triennale o specialistica/magistrale e
del vecchio ordinamento alle singole Facoltà
29
g) per il Comitato per l’attività sportiva
universitaria gli studenti che risultino
regolarmente iscritti in corso o fuori corso
all’Università.
dell’Università di Torino;
e) per i Consigli di corso di Laurea triennale
e corso di Laurea specialistica/magistrale e
del vecchio ordinamento gli studenti che
risultino regolarmente iscritti ai singoli corsi
di laurea presso l’Universita’ di Torino;
f) per il Comitato per l’attività sportiva
universitaria gli studenti che risultino
regolarmente iscritti, ai corsi di laurea
triennale o specialistica/magistrale e del
vecchio ordinamento all’Università di
Torino.
Agli Studenti dei Corsi Interfacoltà viene
esteso il Diritto di voto passivo optando per
una delle Facoltà appartenenti al proprio
corso Interfacoltà.
ART. 6 - Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra
loro concorrenti, a sistema proporzionale (con
un numero di candidati non superiore al doppio
del numero degli eligendi nel rispettivo organo
collegiale).
ART. 6 - Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra
loro concorrenti, a sistema proporzionale (con
un numero di candidati non superiore al triplo
del numero degli eligendi nel rispettivo organo
collegiale).
ART. 9 - Termine di presentazione delle liste
La presentazione delle liste deve avvenire
presso l’Ufficio Elettorale entro le ore 12.00
del 20° giorno che precede le votazioni.
Ogni lista deve recare le firme di almeno 20
studenti non candidati per il CUS, per il C. di
A. dell’EDISU, per il C.di A., per il Senato
Accademico; di almeno 10 studenti non
candidati per ogni C. di F. e per ogni CCL.
I presentatori delle liste per i singoli Consigli di
Facoltà devono essere studenti iscritti nella
medesima Facoltà.
I presentatori delle liste per i Consigli di Corsi
di Laurea devono essere studenti iscritti nei
medesimi corsi di Laurea.
I presentatori delle liste per i Consigli di
Indirizzo devono essere studenti iscritti ad anni
superiori al secondo o fuori corso a
quell’indirizzo.
Le firme dei presentatori devono essere
corredate dai dati anagrafici della residenza ed
eventuale numero telefonico, degli estremi di
un documento di riconoscimento con valore
legale ed al numero di matricola e hanno valore
di autocertificazione.
ART. 9 - Termine di presentazione delle liste
La presentazione delle liste deve avvenire
presso l’Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del
ventesimo giorno che precede le votazioni.
Per le Liste presentate nel 2004 che
mantengono lo stesso simbolo, la stessa
denominazione e lo stesso organo cui
intendono presentarsi non necessitano della
raccolta delle firme.
Per le liste non presenti nel 2004 e per le liste
presenti ma con simbolo o denominazione
cambiata devono essere raccolte le firme di
almeno 50 studenti non candidati per il
Senato Accademico, Per il Consiglio di
Amministrazione dell’Università, Per il
Consiglio di Amministrazione dell’EDISU e
per il Comitato per l’Attività Sportiva, di
almeno 30 studenti non candidati per ogni
Consiglio fi Facoltà.
Per i Consigli di Corso di Laurea triennale,
specialistica/magistrale
e
vecchio
ordinamento di almeno 2 Studenti non
candidati per i rispettivi Corsi di laurea.
I presentatori delle liste per i singoli Consigli di
Facoltà devono essere studenti iscritti nella
30
Le firme devono essere altresì contrassegnate
da un numero progressivo.
Nessun studente elettore può sottoscrivere per
presentazione più candidature per uno stesso
Organo.
Nessun studente può presentare la propria
candidatura per più di due Organi.
ART. 29 - Operazioni preliminari
Dopo aver proceduto alla costituzione del
seggio, il Presidente dà inizio alla numerazione
delle schede; la numerazione avviene scrivendo
il numero progressivo sul talloncino della
scheda, che dovrà essere staccato all’atto della
consegna della scheda compilata dall’elettore.
Su ogni scheda il Presidente o uno scrutatore
da lui designato, appone il bollo del seggio e la
propria firma. Durante queste operazioni
nessuno può allontanarsi dall’aula.
ART. 30 - Rinvio operazioni di voto
Al termine della numerazione e della
autenticazione delle schede, le stesse vengono
chiuse nelle apposite cassette, che il Presidente
provvede a sigillare. Le cassette vengono
riaperte il giorno successivo, all’ora stabilita
per l’inizio delle operazioni di voto.
ART. 34 - Consegna delle schede prima del
voto
Riconosciuta l’identità personale dello studente
elettore il Presidente controlla la sua iscrizione
nell’elenco degli elettori assegnati al seggio.
Nel caso che lo studente non risulti iscritto in
tale elenco il Presidente invita lo studente
stesso a consegnargli il certificato di
autorizzazione al voto e, nell’ipotesi in cui lo
studente ne sia sprovvisto, lo invita a farsi
rilasciare detto documento dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di appartenenza. Quando
lo studente non compreso nell’elenco degli
elettori presenta il certificato di autorizzazione
al voto, il Presidente, controllata l’esattezza
dell’assegnazione al seggio, aggiunge il nome
medesima Facoltà.
I presentatori delle liste per i Consigli di Corsi
di Laurea devono essere studenti iscritti nei
medesimi corsi di Laurea.
Le firme dei presentatori devono essere
corredate dai dati anagrafici della residenza ed
eventuale numero telefonico, degli estremi di
un documento di riconoscimento con valore
legale ed al numero di matricola e hanno valore
di autocertificazione.
Le firme devono essere altresì contrassegnate
da un numero progressivo.
Nessun studente elettore può sottoscrivere per
presentazione più candidature per uno stesso
Organo.
Nessun studente può presentare la propria
candidatura per più di due Organi.
ART. 29 - Operazioni preliminari
Dopo aver proceduto alla costituzione del
seggio, il Presidente dà inizio alle operazioni
di vidimazione delle schede. Su ogni scheda il
Presidente o uno scrutatore da lui designato,
appone il bollo del seggio e la propria firma.
Durante queste operazioni nessuno può
allontanarsi dall’aula.
ART. 30 - Rinvio operazioni di voto
Al termine della autenticazione delle schede,
le stesse vengono chiuse nelle apposite
cassette, che il Presidente provvede a
sigillare. Le cassette vengono riaperte il giorno
successivo, all’ora stabilita per l’inizio delle
operazioni di voto.
ART. 34 - Consegna delle schede prima del
voto
Riconosciuta l’identità personale dello studente
elettore il Presidente controlla la sua iscrizione
nell’elenco degli elettori assegnati al seggio.
Nel caso che lo studente non risulti iscritto in
tale elenco il Presidente invita lo studente
stesso a consegnargli il certificato di
autorizzazione al voto e, nell’ipotesi in cui lo
studente ne sia sprovvisto, lo invita a farsi
rilasciare detto documento dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di appartenenza. Quando
lo studente non compreso nell’elenco degli
elettori presenta il certificato di autorizzazione
al voto, il Presidente, controllata l’esattezza
dell’assegnazione al seggio, aggiunge il nome
31
dello studente nell’elenco degli elettori,
ritirando il certificato presentato.
Il Presidente consegna quindi allo studente
elettore, dopo l’accertamento dell’identità,
insieme con la matita copiativa, una scheda per
ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha
diritto di partecipare.
Le schede saranno di diverso colore a seconda
delle diverse elezioni.
Il Presidente legge pure ad alta voce il numero
scritto sul talloncino delle schede, che uno
scrutatore può annotare nell’elenco degli
studenti elettori accanto al nome facendo
apporre la firma dell’elettore.
L’elettore ha diritto di accertarsi che il numero
segnato sia identico a quello indicato sulle
schede.
dello studente nell’elenco degli elettori,
ritirando il certificato presentato.
Il Presidente consegna quindi allo studente
elettore, dopo l’accertamento dell’identità,
insieme con la matita copiativa, una scheda per
ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha
diritto di partecipare.
Le schede saranno di diverso colore a seconda
delle diverse elezioni.
Lo scrutatore fa quindi apporre nel registro
la firma da parte dello studente.
ART. 38 - Consegna delle schede dopo il
voto
Compiute le operazioni di voto, l’elettore
consegna al Presidente le schede chiuse e la
matita. Il Presidente constata la chiusura delle
schede o, qualora queste non siano chiuse,
invita l’elettore a rientrare in cabina per
chiuderle;
successivamente
distacca
il
talloncino di ogni scheda e ripone ciascuna
nell’urna corrispondente.
Uno scrutatore prende nota dell’avvenuta
votazione, apponendo la propria sigla accanto
al nome dell’elettore nell’elenco degli aventi
diritto al voto.
ART. 43 - Spoglio dei voti
Successivamente il Presidente dà inizio allo
scrutinio delle schede, procedendo allo spoglio
dei voti nel seguente ordine:
a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Senato Accademico;
b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione;
c) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio nell’ambito
universitario;
d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Facoltà;
e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Corso di Laurea o elezioni di
Rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Indirizzo;
f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
ART. 38 - Consegna delle schede dopo il voto
Compiute le operazioni di voto, l’elettore
consegna al Presidente le schede chiuse e la
matita. Il Presidente constata la chiusura
delle schede o, qualora queste non siano
chiuse, invita l’elettore a rientrare in cabina
per chiuderle quindi ripone ciascuna scheda
nell’urna corrispondente.
Uno scrutatore prende nota dell’avvenuta
votazione, apponendo la propria sigla accanto
al nome dell’elettore nell’elenco degli aventi
diritto al voto.
ART. 43 - Spoglio dei voti
Successivamente il Presidente dà inizio allo
scrutinio delle schede, procedendo allo spoglio
dei voti nel seguente ordine:
a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Senato Accademico;
b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione;
c) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio nell’ambito
universitario;
d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Facoltà;
e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Corso di Laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale e del vecchio
ordinamento.
f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel
32
Comitato per l’attività sportiva universitaria.
Per ciascuna delle categorie di schede sopra
menzionate, uno scrutatore estrae dall’urna
ogni scheda e la consegna al Presidente, il
quale legge ad alta voce il numero e il nome o
motto della lista votata e le eventuali
preferenze espresse. Il Presidente passa la
scheda ad altro scrutatore che prende nota del
numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di
preferenza; un terzo scrutatore pone le schede
nella cassetta da cui sono state tolte le schede
non utilizzate. Le schede possono essere
toccate soltanto dal Presidente e dagli
scrutatori. Al termine dello spoglio delle
schede di ciascuna delle categorie, il Presidente
conta sia il numero dei votanti sia il numero dei
voti validi riportati complessivamente dalle
varie liste, sommato a quello dei voti nulli o
contestati ed a quello delle schede bianche;
quindi accerta la corrispondenza numerica delle
cifre indicate nelle varie colonne del prospetto
del verbale con il numero dei votanti iscritti al
seggio indicando i motivi di una eventuale
discordanza.
Le precedenti operazioni devono essere
eseguite nell’ordine indicato; di esse e del loro
risultato deve essere fatta menzione nel
verbale.
Comitato per l’attività sportiva universitaria.
Per ciascuna delle categorie di schede sopra
menzionate, uno scrutatore estrae dall’urna
ogni scheda e la consegna al Presidente, il quale
legge ad alta voce il numero e il nome o motto
della lista votata e le eventuali preferenze
espresse. Il Presidente passa la scheda ad altro
scrutatore che prende nota del numero dei voti
di ciascuna lista e dei voti di preferenza; un
terzo scrutatore pone le schede nella cassetta da
cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le
schede possono essere toccate soltanto dal
Presidente e dagli scrutatori. Al termine dello
spoglio delle schede di ciascuna delle categorie,
il Presidente conta sia il numero dei votanti sia
il numero dei voti validi riportati
complessivamente dalle varie liste, sommato a
quello dei voti nulli o contestati ed a quello
delle schede bianche; quindi accerta la
corrispondenza numerica delle cifre indicate
nelle varie colonne del prospetto del verbale
con il numero dei votanti iscritti al seggio
indicando i motivi di una eventuale
discordanza.
Le precedenti operazioni devono essere
eseguite nell’ordine indicato; di esse e del loro
risultato deve essere fatta menzione nel verbale.
ART. 50 - Numero degli eletti
Gli eletti saranno uguali a:
a) 8 per il Senato Accademico dell’Università
così
suddivisi
tra
i
sotto
indicati
raggruppamenti di Facoltà:
2 rappresentanti per le Facoltà di
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia;
3 rappresentanti per le Facoltà di Lettere e
Filosofia,
Scienze
della
Formazione,
Psicologia, Lingue e letterature straniere;
1 rappresentante per le Facoltà di Farmacia,
Agraria, Medicina Veterinaria;
2 rappresentanti per le Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Scienze M.F.N.,;
b) 7 o 9 o 11 per i Consigli di Facoltà, per i
Consigli di Corso di Laurea e per i Consigli di
Indirizzo e di diploma, a seconda del numero
degli iscritti e comunque in numero non
superiore al 25% del numero dei professori di
ruolo e fuori ruolo;
c) 4 per il Comitato per l’attività sportiva
ART. 50 - Numero degli eletti
Gli eletti saranno uguali a:
a) 8 per il Senato Accademico dell’Università
così suddivisi tra i sotto indicati
raggruppamenti di Facoltà (il numero degli
studenti è aggiornato al 1 marzo 2007):
Il computo totale per ogni raggruppamento è
dato dalla somma degli studenti delle Facoltà
appartenenti al raggruppamento stesso.
3 rappresentanti per le Facoltà di:
Giurisprudenza 6470
Scienze Politiche 6537
Economia 9216
Per un totale di 22.223 studenti
2 rappresentanti per le Facoltà di :
Lettere e Filosofia 6920
Scienze della Formazione 5137
Psicologia 2932
33
universitaria;
Lingue e letterature straniere 5051
d) 3 per il Consiglio di Amministrazione Per un totale di 20.040 studenti
dell’Università;
e) 2 per il Consiglio di Amministrazione 1 rappresentante per le Facoltà di:
dell’Ente Regionale per il diritto allo studio Farmacia 1756
nell’ambito universitario.
Agraria 1552
Medicina Veterinaria 997
Per un totale di 4.305 studenti
2 rappresentanti per le Facoltà di:
Medicina e Chirurgia 5996
Scienze M.F.N. 5215
Per un totale di 11.211 studenti
Sono esclusi Interfacoltà e Interateneo:
SAA 255
Suism 1497
Biotecnologie 372
Scienze strategiche 656
Interfacolta’ 1004
Interateneo 130
Per un totale di 3914 studenti a cui non è
possibile inserire in una Facoltà
Totale Studenti iscritti 61693
b) 7 o 9 o 11 per i Consigli di Facoltà, per i
Consigli di Corso di Laurea triennale,
Specialistica/magistrale e del vecchio
ordinamento, a seconda del numero degli
iscritti e comunque in numero non superiore al
25% del numero dei professori di ruolo e fuori
ruolo;
c) 4 per il Comitato per l’attività sportiva
universitaria;
d) 3 per il Consiglio di Amministrazione
dell’Università;
e) 2 per il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il diritto allo studio
nell’ambito universitario.
(Relazione predisposta dalla Divisione Logistica Dir. Resp. Dott. L. Bordino)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la legge n. 394 del 28.06.1977 relativa al potenziamento dell’attività sportiva
universitaria;
Vista la legge 168 dell’89 relativa all’Autonomia Universitaria;
34
Visto il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge n. 341 del 19.11.1990 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
Vista la Legge Regionale n. 16 del 18.03.1992 concernente il diritto allo studio
universitario;
Visto il D.M. n. 509 del 03.11.1999 relativo al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Vista la legge n. 170 del 11.07.2003 concernente la conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti
di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”;
Visto il D.M. 270 del 2004 relativo all’Autonomia Didattica degli atenei;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino approvato con D.R. 54 del 8 Febbraio
1999 e successive modificazioni;
Visto il verbale della Commissione Didattica del Senato Accademico del giorno 6 febbraio
2007;
__________________, delibera di approvare il regolamento per le votazioni dei
Rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra universitari secondo il testo di
seguito riportato.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI
ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA-UNIVERSITARI
ART. 1 - Data delle Elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo per il Diritto allo studio
nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nel Comitato per l’attività sportiva
universitaria, avranno luogo in due giornate con i seguenti orari:
- 16 maggio 07
dalle ore 8.30 alle ore 19.00 votazione
- 17 maggio 07
dalle ore 8.30 alle ore 14.00 votazione
Gli uffici amministrativi non rilasceranno certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di
votazione.
ART. 2 - Indizione delle elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore con decreto reso pubblico
con comunicato stampa almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle elezioni. Tale
decreto indica la data delle elezioni, il numero degli studenti regolarmente iscritti, le
Rappresentanze da eleggere ed il relativo numero degli eligendi negli Organi dell’Università ed
extra - universitari per i quali sono indette le votazioni, le modalità per la presentazione delle
candidature e per quali organi, la composizione della Commissione elettorale, l’ubicazione
dell’Ufficio elettorale e tutte le scadenze relative alle elezioni. L’Università espone il manifesto
di pubblicizzazione del Decreto Rettorale suddetto almeno quaranta giorni prima delle votazioni
in tutte le segreterie, in tutte le sedi di Facoltà, di corsi di laurea, di scuole di specializzazione e
35
di perfezionamento, di scuole dirette a fini speciali, nelle mense, nei collegi universitari, nelle
sedi dell’Ente Autonomo per il Diritto allo studio.
L’Università espone, inoltre, i manifesti per le votazioni almeno venti giorni prima dell’inizio
delle stesse in tutte le sedi universitarie.
Tali manifesti dovranno indicare: - Ubicazione dei seggi
- Modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al seggio, numero massimo di
preferenze per ogni Organo collegiale, numero eligendi per ogni Organo).
L’Università espone i manifesti dei candidati, aventi lo stesso colore delle schede, almeno 10
giorni prima delle elezioni.
Tali manifesti dovranno indicare:
- la colorazione delle schede per ciascun Organo;
- l’Organo collegiale;
- numero massimo delle preferenze esprimibili;
- il nome, il motto (o il simbolo)ed il numero progressivo di ciascuna lista;
i nomi e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati da luogo e
data di nascita.
I nomi delle liste, dei loro candidati ed i loro eventuali contrassegni saranno altresì stampati sulle
schede elettorali di ogni organo.
ART. 3 - Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Torino, nei corsi di
laurea triennali – specialistici/magistrali e gli Studenti del vecchio ordinamento compresi nelle
liste elettorali o in possesso del certificato di autorizzazione al voto rilasciato dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di appartenenza.
Sono ammessi al voto per l’elezione dei Rappresentanti per tutti gli organi universitari cui
afferiscono gli studenti della Laurea in Scienze Motorie, del S.U.I.S.M. e della S.A.A.
Gli Studenti dei corsi Interfacoltà hanno diritto di voto per tutti gli organi universitari ed extra –
universitari cui afferiscono. Inoltre, data l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto
fondamentale di voto e nell’impossibilità di consentire il voto plurimo, viene concesso loro, al
momento del voto, di scegliere il raggruppamento al quale afferire ai fini della votazione dei
rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e nel Consiglio di Facoltà.
ART. 4 - Studenti eleggibili
Sono eleggibili gli Studenti con un’età inferiore a 27 anni per:
a) per il Senato Accademico gli studenti che risultino regolarmente iscritti, ai corsi di laurea
triennale o specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento all’Università di Torino;
b) per il Consiglio di Amministrazione gli studenti che risultino regolarmente iscritti, ai corsi di
laurea triennale o specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento all’Università di Torino;
c) per il Consiglio di amministrazione dell’Ente per il diritto allo studio gli studenti che risultino
regolarmente iscritti, ai corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale e del vecchio
ordinamento all’Università di Torino;
d) per i Consigli di Facoltà gli studenti che risultino regolarmente iscritti, ai corsi di laurea
triennale o specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento alle singole Facoltà dell’Università
di Torino;
e) per i Consigli di corso di Laurea triennale e corso di Laurea specialistica/magistrale e del
vecchio ordinamento gli studenti che risultino regolarmente iscritti ai singoli corsi di laurea
presso l’Università di Torino;
f) per il Comitato per l’attività sportiva universitaria gli studenti che risultino regolarmente
iscritti, ai corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento
all’Università di Torino.
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Agli Studenti dei Corsi Interfacoltà viene esteso il Diritto di voto passivo optando per una delle
Facoltà appartenenti al proprio corso Interfacoltà.
ART. 5 - Incompatibilità di incarichi
Gli studenti che facciano parte del personale dell’Università, ove risultino eletti in uno stesso
Organo sia come rappresentanti degli studenti sia come rappresentanti di altra categoria,
dovranno optare per uno dei due incarichi.
ART. 6 - Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale (con un
numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi nel rispettivo organo
collegiale).
ART. 7 - Costituzione Commissione elettorale
Almeno trentacinque giorni prima delle votazioni il Rettore procede all’insediamento di una
Commissione elettorale incaricata di preparare le elezioni e di assicurarne la regolarità. La
Commissione ha sede presso il Rettorato ed è nominata dal Rettore nelle persone di :
a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);
b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
c) Direttore Amministrativo, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
d) due studenti elettori, non candidati nè rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco
comprendente i nominativi presentati al Rettore entro le ore 12.00 del quarantesimo giorno
precedente le votazioni da ciascun rappresentante degli studenti in Senato Accademico in un
numero non superiore a dieci per ogni rappresentante degli studenti;
e) due rappresentanti del Personale tecnico - Amministrativo.
Nel decreto stesso il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i Professori ufficiali di
materie giuridiche, di due supplenti per gli studenti e di due supplenti per il Personale Tecnico Amministrativo che subentreranno secondo l’ordine progressivo di trascrizione.
ART. 8 - Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
b) decidere sui ricorsi che siano stati presentati al Presidente della Commissione Elettorale entro
24 ore dalla chiusura delle votazioni;
c) proclamare gli eletti.
d) stabilire l’ubicazione dei seggi sentito il parere delle Presidenze di Facoltà
ART. 9 - Termine di presentazione delle liste
La presentazione delle liste deve avvenire presso l’Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del
ventesimo giorno che precede le votazioni.
Per le Liste presentate nel 2004 che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo
stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme.
Per le liste non presenti nel 2004 e per le liste presenti ma con simbolo o denominazione
cambiata devono essere raccolte le firme di almeno 50 studenti non candidati per il Senato
Accademico, Per il Consiglio di Amministrazione dell’Università, Per il Consiglio di
Amministrazione dell’EDISU e per il Comitato per l’Attività Sportiva, di almeno 30 studenti non
candidati per ogni Consiglio di Facoltà.
Per i Consigli di Corso di Laurea triennale, specialistica/magistrale e vecchio ordinamento di
almeno 2 Studenti non candidati per i rispettivi Corsi di laurea.
I presentatori delle liste per i singoli Consigli di Facoltà devono essere studenti iscritti nella
medesima Facoltà.
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I presentatori delle liste per i Consigli di Corsi di Laurea devono essere studenti iscritti nei
medesimi corsi di Laurea.
Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati anagrafici della residenza ed eventuale
numero telefonico, degli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale ed al
numero di matricola e hanno valore di autocertificazione.
Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.
Nessun studente elettore può sottoscrivere per presentazione più candidature per uno stesso
Organo.
Nessun studente può presentare la propria candidatura per più di due Organi.
ART. 10 – Liste e candidature
Ogni gruppo di Studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e,
eventualmente, il motto (o il simbolo) ricevendo un numero progressivo di presentazione. Non è
ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili
con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi oppure riproducenti
soggetti religiosi.
I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell’ordine da essi prescelto, devono essere
corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola.
Ogni candidato dovrà presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la
lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che dovrà
essere sottoscritto con valore di autocertificazione.
ART. 11 - Rappresentanti di lista
Ogni lista può nominare propri rappresentanti ai seggi del quale devono essere indicati, all’atto
della presentazione, il recapito e il numero telefonico per eventuali comunicazioni, modifiche e
decisioni della Commissione elettorale. Le nomine dei rappresentanti devono essere presentate
all’Ufficio Elettorale dell’Ateneo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la
costituzione dei seggi.
ART. 12 - Numerazione delle liste
Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e a queste viene attribuito un numero.
L’attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.
ART. 13 - Trasmissione elenchi votanti alla Commissione elettorale
Gli Uffici amministrativi dell’Università trasmetteranno alla Commissione elettorale, in tempo
utile per le operazioni di controllo di cui all’art. 8 gli elenchi degli studenti elettori, determinati
in base ai criteri stabiliti dall’art. 3.
ART. 14 - Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto
Gli elenchi degli studenti elettori sono affissi almeno venti giorni prima delle votazioni presso le
segreterie delle singole Facoltà. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti non siano
stati inclusi nell’elenco, possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza
il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.
La Segreteria Studenti procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità
dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 3. Avverso una eventuale decisione negativa della Segreteria
Studenti è ammesso ricorso alla Commissione elettorale.
ART. 15 – Propaganda elettorale
Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Presidi di Facoltà possono
sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, le lezioni per un
massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati
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appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un’ora
per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del C.di F. e del CCL, di tre ore per ogni lista che si
presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).
Il calendario per l’assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna
Facoltà.
In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati
esclusivamente all’affissione di manifesti elettorali, questi ultimi potranno essere affissi anche in
ogni altro spazio idoneo.
ART. 16 - Divieto propaganda elettorale nei giorni di votazione
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all’interno degli edifici
universitari, fatti salvi i manifesti già appesi.
ART. 17 - Orario votazioni
Ogni studente elettore è assegnato a un seggio e può votare soltanto presso tale seggio. I seggi
sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 del
secondo giorno.
ART. 18 - Seggi elettorali
I seggi elettorali, distinti per Facoltà, e ove occorra, per corso di laurea sono dislocati presso le
Sedi che la Commissione Elettorale, sentita ciascuna Facoltà, riterrà più idonee.
ART. 19 - Manifesto dislocazione seggi
L’ubicazione dei seggi è stabilita dalla Commissione Elettorale sentito il parere delle Presidenze
di Facoltà.
ART. 20 - Composizione seggi
I Presidenti e i componenti dei seggi sono nominati dal Presidente della Commissione Elettorale.
Ogni seggio è composto da:
a) Studenti designati dai Presidi delle Facoltà tra coloro che stanno svolgendo attività di
collaborazione a tempo parziale tra le Facoltà stesse con funzioni di Presidenti;
b) 4 scrutatori scelti tra gli studenti elettori, non candidati nè presentatori di lista, designati, per i
seggi di competenza, dai Presidi delle Facoltà tra coloro che stanno svolgendo attività di
collaborazione a tempo parziale presso le Facoltà stesse.
Le ore effettuate presso i seggi dovranno essere comunicate dai Presidenti dei seggi alle relative
Presidenze affinchè queste vengano conteggiate nel numero delle ore svolte dagli studenti per il
completamento delle ore previste dal contratto.
Nell’eventualità di mancanza di uno o più scrutatori si potrà scegliere tra pubblici funzionari o
dipendenti dell’Università.
Con la stessa procedura per ogni seggio vengono nominati 1 Presidente e quattro scrutatori
supplenti i quali sono impiegati in sostituzione degli effettivi impediti e/o dimissionari.
L’Ufficio di Presidente, di Presidente supplente, di scrutatore e di scrutatore supplente è
obbligatorio per le persone designate.
ART. 21 - Costituzione seggi
Ogni seggio si costituisce alle ore 16.00 del giorno precedente le votazioni.
Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e
invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista di cui all’art. 11. Nel caso
di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente li sostituisce con altrettanti supplenti, seguendo
l’ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche
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nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di
qualche scrutatore.
ART. 22 - Sostituzione Membri del seggio
In caso di assenza del Presidente, all’ora stabilita per la costituzione del seggio, a questi subentra
il Presidente supplente previsto dal penultimo comma dell’art. 20.
Nel caso che la costituzione del seggio risulti impossibile per la mancanza del numero stabilito di
scrutatori, anche dopo aver fatto ricorso ai supplenti, il Presidente chiede la designazione di
nuovi supplenti alla commissione elettorale.
ART. 23 - Nomina Vice - Presidente e Segretario
Il Presidente designa tra gli scrutatori un Vice-Presidente e un Segretario. Il Vice-Presidente
coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di momentaneo impedimento; il
Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del
Presidente.
ART. 24 - Consegna materiale seggio
Entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad
ogni Presidente del seggio per il tramite dell’Ufficio elettorale:
a) l’elenco degli elettori assegnati al seggio, in duplice copia e autenticato su ciascun foglio dal
Direttore Amministrativo (o suo delegato);
b) tre copie dei manifesti contenenti le liste;
c) l’indicazione dei rappresentanti di lista;
d) un plico contenente il bollo del seggio elettorale;
e) i pacchi delle schede;
f) un numero di urne pari al numero di elezioni che si svolgeranno presso il seggio;
g) matite copiative per l’espressione del voto;
h) decreto di costituzione del seggio;
i) manifesto con l’ubicazione dei seggi;
l) cancelleria varia
ART. 25 - Aule destinate alle votazioni
L’aula o il locale destinata al seggio deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico.
Essa dev’essere munita di uno o più tavoli, su cui saranno collocate le urne e le cassette
contenenti le schede da consegnare agli elettori e di almeno tre cabine chiuse per l’espressione
del voto.
Le porte e le finestre sulle pareti adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la
vista e qualsiasi comunicazione con l’esterno.
All’ingresso dell’aula devono essere esposti l’elenco degli elettori assegnati al seggio e due copie
dei manifesti contenenti le liste.
ART. 26 - Presenza dei componenti il seggio
Almeno tre membri del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere
sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
ART. 27 - Rappresentanti di lista al seggio
I rappresentanti di Lista al Seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e
possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.
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ART. 28 - Mantenimento ordine nel seggio
Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell’adunanza. Egli può con ordinanza
motivata, inserita a verbale, allontanare dall’aula lo scrutatore o il rappresentante di lista o
l’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda.
Nel caso di allontanamento di uno scrutatore egli ne informa la Commissione elettorale e
procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.
ART. 29 - Operazioni preliminari
Dopo aver proceduto alla costituzione del seggio, il Presidente dà inizio alle operazioni di
vidimazione delle schede. Su ogni scheda il Presidente o uno scrutatore da lui designato, appone
il bollo del seggio e la propria firma. Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi
dall’aula.
ART. 30 - Rinvio operazioni di voto
Al termine della autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite cassette,
che il Presidente provvede a sigillare. Le cassette vengono riaperte il giorno successivo, all’ora
stabilita per l’inizio delle operazioni di voto.
ART. 31 - Accesso al seggio
Possono entrare nell’aula adibita a seggio e nell’ante aula (o zona destinata a tale uso) soltanto
gli studenti elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale, o il
libretto universitario oppure - per gli studenti del primo anno - il bollettino di versamento della
prima rata delle tasse universitarie, insieme con un documento d’identità.
ART. 32 - Sospensione votazioni
In caso di disordine o di incidenti, il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al
Rettore l’intervento della forza pubblica, per fare, espellere coloro che impediscono il regolare
svolgimento delle operazioni elettorali. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di
reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia. In caso di tumulti o di incidenti di
particolare gravità, quando ricorrano gli estremi di urgenza, il Presidente è autorizzato a
richiedere direttamente l’intervento della forza pubblica.
ART. 33 - Accertamento identità
Dichiarata aperta la votazione, gli studenti elettori sono ammessi a votare nell’ordine di
presentazione. Essi devono esibire il libretto universitario o un documento di riconoscimento con
valore legale, oppure per gli studenti del primo anno un documento di identità personale.
In nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti elettori da parte di membri del seggio, e
di rappresentanti dei candidati.
ART. 34 - Consegna delle schede prima del voto
Riconosciuta l’identità personale dello studente elettore il Presidente controlla la sua iscrizione
nell’elenco degli elettori assegnati al seggio.
Nel caso che lo studente non risulti iscritto in tale elenco il Presidente invita lo studente stesso a
consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell’ipotesi in cui lo studente ne sia
sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare detto documento dalla Segreteria Studenti della Facoltà di
appartenenza. Quando lo studente non compreso nell’elenco degli elettori presenta il certificato
di autorizzazione al voto, il Presidente, controllata l’esattezza dell’assegnazione al seggio,
aggiunge il nome dello studente nell’elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.
Il Presidente consegna quindi allo studente elettore, dopo l’accertamento dell’identità, insieme
con la matita copiativa, una scheda per ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha diritto di
partecipare.
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Le schede saranno di diverso colore a seconda delle diverse elezioni.
Lo scrutatore fa quindi apporre nel registro la firma da parte dello studente.
ART. 35 - Espressione del voto
Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il
proprio voto con l’apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando la lista per cui si intende
votare ed eventualmente scrivendo accanto al nome o al simbolo di quest’ultima il cognome e, in
caso di omonimia, anche il nome dei candidati cui l’elettore intende accordare la propria
preferenza.
ART. 36 - Luogo di espressione del voto
Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: tutte le schede eventualmente
compilate in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l’elettore non è più ammesso al voto.
Dell’annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.
ART. 37 - Schede deteriorate
Se un elettore riscontra che le schede consegnategli sono deteriorate o recano segni o tracce,
oppure se egli stesso, per negligenza o ignoranza, le abbia deteriorate, può chiederne al
Presidente la sostituzione, restituendo però le prime, le quali vengono messe in un plico dopo che
il Presidente vi ha scritto sopra “scheda deteriorata” aggiungendovi la sua firma.
Del deterioramento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.
ART. 38 - Consegna delle schede dopo il voto
Compiute le operazioni di voto, l’elettore consegna al Presidente le schede chiuse e la matita. Il
Presidente constata la chiusura delle schede o, qualora queste non siano chiuse, invita l’elettore a
rientrare in cabina per chiuderle quindi ripone ciascuna scheda nell’urna corrispondente.
Uno scrutatore prende nota dell’avvenuta votazione, apponendo la propria sigla accanto al nome
dell’elettore nell’elenco degli aventi diritto al voto.
ART. 39 - Accompagnamento invalidi
Gli elettori non possono farsi rappresentare. Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare il
diritto di voto possono esercitare il diritto medesimo dietro presentazione di un certificato
medico. In questo caso si fanno accompagnare in cabina da un elettore del medesimo seggio che
sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, e del quale deve essere presa nota
accanto a entrambi i nomi nell’elenco degli elettori.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
ART. 40 - Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni potranno ancora votare, fino ad esaurimento, gli
studenti elettori presenti nel seggio elettorale.
ART. 41 - Decisioni su reclami e incidenti relativi a operazioni di voto
Il Presidente del seggio - sentito il parere degli scrutatori - pronuncia in via provvisoria,
facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami anche orali, su difficoltà e
incidenti sollevati in merito alle operazioni di voto.
ART. 42 - Chiusura votazioni
Decorsa l’ora prevista per la chiusura delle votazioni e non appena tutti gli studenti elettori
presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente:
a) dichiara chiusa la votazione;
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b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall’elenco degli studenti elettori, integrato ai sensi
dell’art. 34, su cui gli scrutatori hanno annotato la presentazione al voto e la consegna delle
schede;
c) racchiude in un plico gli elenchi degli elettori ed i certificati di autorizzazione al voto;
d) estrae e conta le schede rimaste nelle cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori
che, dopo aver ricevuto la scheda non l’abbiano restituita, nonchè le schede eventualmente
annullate o deteriorate, le schede rimaste corrispondano al numero delle schede numerate ed
autenticate;
e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.
Le precedenti operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato: di esse e del loro risultato
deve essere fatta menzione nel verbale.
ART. 43 - Spoglio dei voti
Successivamente il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede, procedendo allo spoglio dei
voti nel seguente ordine:
a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
c) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio nell’ambito universitario;
d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà;
e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento;
f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Comitato per l’attività sportiva universitaria.
Per ciascuna delle categorie di schede sopra menzionate, uno scrutatore estrae dall’urna ogni
scheda e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce il numero e il nome o motto della
lista votata e le eventuali preferenze espresse. Il Presidente passa la scheda ad altro scrutatore
che prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza; un terzo scrutatore
pone le schede nella cassetta da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono
essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori. Al termine dello spoglio delle schede di
ciascuna delle categorie, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi
riportati complessivamente dalle varie liste, sommato a quello dei voti nulli o contestati ed a
quello delle schede bianche; quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle
varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti iscritti al seggio indicando i
motivi di una eventuale discordanza.
Le precedenti operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato; di esse e del loro risultato
deve essere fatta menzione nel verbale.
ART. 44 - Validità del voto
La validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni volta che da esso si possa
desumere la volontà effettiva dell’elettore.
Sono però nulli i voti contenuti in schede le quali presentino scritture o segni tali da poter far
ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti
contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo.
ART. 45 - Voti contestati
Il Presidente – sentito il parere degli scrutatori – decide, in via provvisoria, sull’assegnazione dei
voti, contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da atto del numero
dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame di competenza della Commissione
Elettorale. I voti contestati devono essere raggruppati per ogni singola elezione per i vari
candidati, secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera
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circostanziata. Le schede corrispondenti a voti contestati, siano essi stati assegnati o no, e le carte
relative ad eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e
da almeno due scrutatori.
ART. 46 - Chiusura seggio e consegna materiale votazioni
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente trasmette alla Commissione elettorale, oltre
al plico contenente gli elenchi degli elettori ed i certificati di autorizzazione al voto, per ciascuna
delle elezioni:
a) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti validi, insieme alle copie delle tabelle di
scrutinio;
b) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
c) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e
le carte relative a eventuali reclami e proteste;
d) i plichi contenenti le schede annullate o deteriorate;
e) i plichi contenenti le schede non utilizzate;
f) il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente trasmette inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio
all’Ufficio Elettorale insieme al restante materiale di cancelleria.
ART. 47 - Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale
La Commissione elettorale, dopo aver ricevuto dai Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui
all’articolo precedente, procede immediatamente a controllarne la regolarità e, condotte ove
occorra le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti di lista
nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista. Decide inoltre sui voti
contestati.
ART. 48 - Dichiarazione nullità e ripetizione votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano
avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza,
la Commissione elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio
informandone il Rettore
ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al
presente articolo è inappellabile.
La Commissione Elettorale è tenuta a indire una nuova votazione per il seggio entro il termine
massimo di trenta giorni.
ART. 49 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, la Commissione elettorale
procede all’attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale secondo i seguenti
criteri:
per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei
singoli collegi elettorali;
per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti, in
numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto
quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
le rappresentanze sono assegnate alle liste di corrispondenza ai quozienti scelti come indicato
alla lettera d);
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risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede
nell’ordine di lista.
ART. 50 - Numero degli eletti
Gli eletti saranno uguali a:
a) 8 per il Senato Accademico dell’Università così suddivisi tra i sotto indicati raggruppamenti di
Facoltà (il numero degli studenti è aggiornato al 1 marzo 2007):
Il computo totale per ogni raggruppamento è dato dalla somma degli studenti delle Facoltà
appartenenti al raggruppamento stesso.
3 rappresentanti per le Facoltà di:
Giurisprudenza 6470, Scienze Politiche 6537, Economia 9216 per un totale di 22.223 studenti
2 rappresentanti per le Facoltà di :
Lettere e Filosofia 6920, Scienze della Formazione 5137, Psicologia 2932, Lingue e letterature
straniere 5051 per un totale di 20.040 studenti
1 rappresentante per le Facoltà di:
Farmacia 1756, Agraria 1552, Medicina Veterinaria 997 per un totale di 4.305 studenti
2 rappresentanti per le Facoltà di:
Medicina e Chirurgia 5996, Scienze M.F.N. 5215 per un totale di 11.211 studenti
Sono esclusi Interfacoltà e Interateneo:
SAA 255, Suism 1497, Biotecnologie 372, Scienze strategiche 656, Interfacolta’ 1004,
Interateneo 130 per un totale di 3914 studenti a cui non è possibile inserire in una Facoltà
Totale Studenti iscritti 61693
b) 7 o 9 o 11 per i Consigli di Facoltà, per i Consigli di Corso di Laurea triennale,
Specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento, a seconda del numero degli iscritti e
comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo;
c) 4 per il Comitato per l’attività sportiva universitaria;
d) 3 per il Consiglio di Amministrazione dell’Università;
e) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio nell’ambito
universitario.
ART. 51 - Proclamazione degli eletti
La Commissione elettorale dichiara eletti i candidati di cui all’art. 49, lettera f. I lavori della
Commissione Elettorale si concludono con la proclamazione degli eletti e la firma del verbale
della riunione conclusiva. Gli atti e il materiale della Commissione vengono presi in consegna
dal Direttore Amministrativo o suo delegato.
ART. 52 - Commissione elettorale d’Appello
Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso a una Commissione
elettorale di appello nominata dal Rettore nelle persone di:
a) un Magistrato che assume le funzioni di Presidente;
b) due Presidi di Facoltà;
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c) due studenti elettori, non candidati nè rappresentanti di lista sorteggiati dall’elenco di cui
all’art. 7 punto d);
d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Amministrativo
dell’Università, con funzioni di Segretario.
L’Ufficio di membro della Commissione elettorale di appello è obbligatorio per le persone
designate di cui alle lettere b), c) e d).
Il ricorso alla Commissione elettorale di appello deve essere proposto nel termine di giorni
cinque dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della
Commissione elettorale. Il ricorso deve essere presentato e pervenire al Rettore nel termine
suindicato.
ART. 53 - Compiti della Commissione elettorale d’Appello
La Commissione elettorale di Appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori
della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i
verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere le
indagini che riterrà più opportune. Le conclusioni sono definitive.
ART. 54 - Nomina rappresentanti nei vari Organi
Dopo la proclamazione degli eletti o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il
Rettore procede nell’ambito della propria competenza alla nomina dei rappresentanti degli
studenti negli Organi per i quali sono state indette le votazioni.
ART. 55 - Durata del mandato e sostituzioni
Gli eletti durano in carica due anni. Nel caso che nel periodo del mandato un rappresentante si
dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità,
gli subentra il candidato primo tra i non eletti, nell’ambito della stessa lista. Qualora la lista dei
subentranti sia esaurita, il Presidente dell’Organo collegiale del quale deve essere integrata la
componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto o i nuovi eletti
cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui
posto sono subentrati.
ART. 56 - Rinvio a disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme
vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali.
46
VII - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI
PERFEZIONAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI ED INTEGRATIVI
E DEI CORSI DI MASTER.
8/2007/VII/provv.1 - Modifiche del “Regolamento per la disciplina dei Corsi di
perfezionamento e altri servizi didattici e integrativi e dei Corsi di Master” di cui al
Decreto Rettorale n. 898 del 7 novembre 2005.
Con la presente si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di modifica
del Regolamento di cui all’oggetto.
La proposta è frutto del lavoro di confronto e studio portato a temine dall’apposito gruppo di
lavoro costituito all’interno della Commissione Didattica del Senato Accademico in esecuzione
del mandato ricevuto dal Senato Accademico nella seduta del 4 aprile 2005.
Stante quanto sopra si chiede di deliberare in merito.
(Relazione predisposta dalla Divisione Didattica e Studenti Dir. Resp. Dott.ssa N. Bolognesi).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 54
dell’8 febbraio 1999, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” ed il successivo Decreto Ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26
settembre 2001 e Decreto Rettorale di integrazione n. 829/bis del 28 settembre 2001 e s.m.i, ed
in particolare la Parte I – “Norme comuni” di cui al D.R. di modifica n. 425 del 20 giugno 2003;
Visto il Decreto Rettorale n. 1098 del 6 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il
“Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi
e dei corsi di master” dell’Università degli Studi di Torino e le successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare il Decreto Rettorale n. 898 del 7/11/2005;
Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle
rispettive sedute dell’11 luglio 2005 e del 22 luglio 2005, concernenti l’approvazione delle
modifiche e delle integrazioni apportate al Regolamento in parola, nello specifico anche dell’art.
2, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e dei relativi allegati n. 1 e 2 rispettivamente denominati
“Scheda relativa alla proposta di istituzione di Master universitari” e “Schema – tipo di
regolamento” recepita del Decreto Rettorale n. 687 del 1/09/2005 per quanto riguarda l’articolo 2
commi 1, 2, e 8 con decorrenza dall’anno accademico 2005/2006 e nel Decreto Rettorale n. 898
del 7/11/2005 per quanto riguarda l’articolo 2 commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con decorrenza
dall’anno accademico 2006/2007;
47
_____________________, delibera di modificare il “Regolamento per la disciplina dei
corsi di perfezionamento e altri servizi didattici e integrativi e dei corsi di Master” di cui al
Decreto Rettorale n. 898 del 7 novembre 2005 secondo il testo aggiornato qui di seguito
riportato integralmente, sono altresì aggiornati anche gli allegati che costituiscono parte
integrante del presente Regolamento - sono stati aggiunti gli allegati 4, 5, 6 – (le modifiche
sono proposte in grassetto italico).
Regolamento per la disciplina dei
Corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi
e dei Corsi di master
INDICE
Art. 1 - Corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi
Art. 2 - Corsi di master universitari
Articolo 1
Corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi
1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università promuove, anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento che, senza dare titolo,
per la loro minore durata, ai master universitari di cui al successivo art. 2 (e fatta comunque salva
la possibilità di ricavarne il riconoscimento di crediti, secondo quanto disposto nel suddetto
articolo), provvedano comunque allo sviluppo e alla formazione di competenze e capacità di
livello superiore.
L'Università promuove altresì altre attività culturali e formative esterne nonché ulteriori
iniziative per la formazione permanente e ricorrente anche in aggiunta a quanto previsto dall’art.
31 dello Statuto d’Ateneo, rilasciando attestato agli interessati delle competenze acquisite e/o
della relativa partecipazione.
2. Salvo casi regolati in maniera specifica, le proposte di accensione delle attività di cui al punto
precedente, sono deliberate da una o più facoltà o da strutture didattiche speciali, di cui all’art. 53
dello Statuto, anche su iniziativa di dipartimenti o di altre strutture didattiche, e sono sottoposte
all’approvazione del Senato Accademico.
3. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previe
convenzioni e accordi con soggetti esterni.
Esse sono di norma finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti
dei soggetti esterni.
4. Le mansioni eventualmente prestate dai docenti dell'Ateneo per le attività integrative di cui
al presente articolo, possono dare luogo ad emolumenti specifici, da definire unitamente a
quelli da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico-amministrativo
dell'Università, ove prestate in aggiunta agli obblighi di servizio. La didattica svolta nelle
attività di cui al presente articolo, non concorre alla formazione del monte ore annuo fissato
dal Senato Accademico.
Articolo 2
Corsi di master universitari
1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e
di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati master
universitari di primo e di secondo livello.
48
Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Torino" si
applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono. I corsi di
master di primo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea triennale, la
laurea magistrale o il Diploma Universitario o la laurea secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al D.M. 509/1999 modificato con il D.M. 270/2004, nonché ai diplomati ISEF (Legge
18/6/2002, n. 136) e portano al conseguimento del “master universitario”. I corsi di master di
secondo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea magistrale o la laurea
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999 modificato con il D.M. 270/2004
e portano al conseguimento del “master universitario di II livello”.
Infine, possono iscriversi ai master di primo livello coloro che sono in possesso di un Diploma
Universitario delle professioni sanitarie (Legge 8 gennaio 2002, n. 1).
All’iscrizione dei corsi di master di primo e di secondo livello sono ammessi anche i laureandi a
condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del corso. Non è ammessa l’iscrizione
contemporanea a più corsi di studio universitari.
2. I corsi di master sono comprensivi di attività didattiche frontali e di altre forme di
addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di
perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, integrate con l'impegno da riservare
allo studio e alla preparazione individuale, corrispondenti all'acquisizione da parte degli iscritti di
almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per il conseguimento della laurea o della
laurea specialistica/magistrale.
Complessivamente il numero delle ore non può essere inferiore a 1500, distribuite di norma
sull'arco di almeno dodici mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento,
accompagnate da un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai
medesimi obiettivi.
3. Il Comitato scientifico, di cui al successivo punto 6 può riconoscere, come crediti formativi
universitari, congrue attività formative e di perfezionamento purché non già utilizzate ai fini del
conseguimento del titolo che dà accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali. Competenze
e abilità presupposte, quali conoscenze linguistiche, informatiche ecc., non danno diritto a
riconoscimento di crediti.
Il riconoscimento è totale (ovvero sino ad un terzo dei crediti) per i titoli acquisiti presso Atenei
che garantiscano reciprocità di valutazione.
4. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso di master è
obbligatoria. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di
perfezionamento e di addestramento è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle
competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del master universitario è
subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.
Le verifiche periodiche danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale viene
valutata in centodecimi.
5. Ferma restando l'autosufficienza ai fini didattici e del riconoscimento finale di ciascun corso di
master attivato, possono essere previsti corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due
distinte annualità, che possano dar luogo, per chi le abbia seguite entrambe, a riconoscimenti
assimilabili, in particolare a livello internazionale, a quelli riservati a corsi di durata biennale.
6. Le responsabilità organizzative di ciascun corso di master sono assunte da un Comitato
scientifico, composto da non meno di sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari
di ruolo e che preveda, comunque, la presenza di docenti dell’Ateneo. L’attribuzione degli
49
incarichi di affidamento ed il conferimento degli incarichi di professore a contratto vengono
effettuati nel rispetto della normativa vigente
Il Comitato scientifico è nominato dalla Facoltà o dalla struttura didattica speciale, oppure
congiuntamente, dalle facoltà, dalle strutture didattiche speciali o dall’ente promotore
convenzionato. Il Comitato scientifico elegge, nel proprio seno, il Direttore del corso di master.
7 La gestione contabile dei master è affidata alle Facoltà o alle strutture istituite ai sensi
dell’articolo 53 dello Statuto. Laddove il Master preveda la partecipazione di soggetti e/o enti
esterni la gestione è affidata comunque ad una Facoltà, salvo accordi o convenzioni di cui
all’articolo 2 comma 10 del presente Regolamento
8. Le proposte di accensione di corsi di master devono illustrarne gli obiettivi e le funzioni anche
in relazione agli sbocchi occupazionali previsti.
Le proposte, comprensive dell'indicazione dei componenti del Comitato scientifico di cui al
punto precedente e della Facoltà cui è affidata la gestione, sono avanzate da una o più facoltà o
dalle strutture didattiche speciali, anche su iniziativa di dipartimenti, di altre strutture didattiche o
dell’ente promotore convenzionato, e sono approvate dal Senato Accademico.
Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti e trasmesse agli uffici competenti.
Per le proposte di attivazione di un master di nuova istituzione i proponenti dovranno presentare
i seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente regolamento:
• la scheda relativa alla “Proposta di istituzione di Master universitari” (allegato 1);
• lo Schema - tipo di regolamento (allegato 2);
• il Piano finanziario (allegato 3).
Per le proposte di riedizione di master già istituiti in anni precedenti, è richiesta la presentazione
dei seguenti documenti:
• la scheda di “Proposta di istituzione di Master universitari” (allegato 1);
• il Piano finanziario (allegato 3).
Per i master di area medica, dovrà essere presentata l'avvenuta autorizzazione della direzione
generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le
attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi del master medesimo di tutte le attività
cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma
formativo.
9. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è
assicurata:
a) dai contributi dei frequentanti;
b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate di soggetti esterni;
c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università;
d) da risorse eventualmente assicurate dalla facoltà o dalle facoltà proponenti o da altre strutture
didattiche interessate.
Ai docenti in servizio presso l'Ateneo, che non svolgano le attività di pertinenza del master
nell'ambito del loro impegno didattico ordinario e del relativo monte-ore, possono essere
riconosciuti compensi aggiuntivi nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza
attivati dall'Ateneo ovvero entro la quota delle disponibilità derivanti dai contributi dei
frequentanti e da eventuali finanziamenti esterni, secondo le modalità individuate dal Senato
Accademico.
Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo che collabori alla realizzazione
del corso di master si applica, ricorrendone i presupposti, quanto disciplinato dal Regolamento
attuativo dell’articolo 103, lett c) del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza
e la contabilità.
50
Le risorse di cui al comma precedente sono incassate dal centro di gestione autonoma della
Facoltà individuato al punto 8, il quale provvederà, con contabilità dedicata, alla gestione
dell’iniziativa, per la parte di propria competenza e al trasferimento dei fondi alla sede
centrale per la retribuzione degli affidamenti e degli eventuali compensi al personale tecnico
amministrativo.
Ogni frequentante verserà direttamente all’Ateneo una somma fissata ogni anno dal Consiglio
di Amministrazione e recepita nel Regolamento Tasse e Contributi.
Al momento della conclusione del corso:
a) il Direttore dovrà predisporre apposita rendicontazione (allegato 4) accompagnata dalla
sintesi delle opinioni degli studenti (allegato 5);
b) i partecipanti al Master dovranno compilare le schede di valutazione dei moduli didattici
frequentati (allegato 6).
La rendicontazione e la sintesi delle valutazioni saranno a disposizione della Facoltà e del
Nucleo di Valutazione.
10. I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni
ed accordi con soggetti esterni, anche stranieri. Qualora la gestione del Master sia affidata a
soggetti esterni all’Ateneo, la convenzione o l’accordo, deliberati dal Senato Accademico,
devono prevedere l’obbligo di rendicontazione ad una Facoltà capofila.
11 Sono organi del Master: il Direttore del corso di Master e il Comitato Scientifico.
Le pergamene dei corsi di master sono firmate dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore del corso di Master.
12. Norme finali.
Il Consiglio dei corso di laurea competente può riconoscere crediti formativi universitari per
l’iscrizione ad una laurea magistrale o ad una seconda laurea magistrale secondo i limiti di
seguito specificati:
9 Riconoscimento CFU master di I livello:
possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 15 CFU fra le attività formative “D – a
scelta dello studente”, per l’iscrizione ad una laurea magistrale.
9 Riconoscimento CFU master di II livello:
possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 25 CFU fra le attività formative “B –
C – D – E”, per l’iscrizione ad una seconda laurea magistrale.
Nessun Master, a nessun titolo, può portare al conseguimento di alcuna laurea magistrale.
ALLEGATO 1
SCHEDA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE
DI MASTER UNIVERSITARIO
A.A. …………
51
DENOMINAZIONE DEL CORSO
LIVELLO DEL MASTER
(selezionare il livello di cui si tratta)
QUANTITA’ DI CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI CHE SI CONSEGUONO
(minimo 60 CFU ai sensi dell’art.7 comma 4 del DM
509/1999 e del successivo DM di modifica 270/2004
)
‰
I LIVELLO
‰
II LIVELLO
‰
‰
MASTER INTERNO O ESTERNO ALL’ATENEO
MASTER INTERNO
MASTER ESTERNO
STRUTTURA PROPONENTE E ALTRE STRUTTURE
FACOLTÀ
O
DIDATTICA SPECIALE
STRUTTURA
ALTRE STRUTTURE O ENTI IN
COLLABORAZIONE
ATENEI STRANIERI
TIPOLOGIA DEL MASTER
RIEDIZIONE
DECRETO RETTORALE DI ISTITUZIONE N.
NUOVA PROPOSTA
DEL
LIVELLO
LIVELLO
ANNUALE
ANNUALE
Con inizio il
Con inizio il
BIENNALE
BIENNALE
Con inizio il
Con inizio il
52
COMITATO SCIENTIFICO
Docente
Struttura di
appartenenza
Ruolo
SSD
Direttore del master
(scelto all’interno del Comitato Scientifico)
PIANO DIDATTICO
Titolo dell’attività
Docente
NB:
non
compilare per
prof.ri
a
contratto
e
affidamenti
SSD
CFU
Struttura del credito
ore
N. ore di N.
ore N.
lezione
didattica studio
frontale alternativ individuale
a
Totale
CFU
N. ore
Tirocinio
Prova finale
Totale ore
Totale CFU (n. ore di lezione frontale + n. ore
didattica alternativa + n. ore studio
individuale + n. ore tirocinio + n. ore
prova finale)
Totale
REQUISITI D’ACCESSO
Numero minimo
iscrivibili
di
studenti
Numero massimo
iscrivibili
Lauree del vecchio ordinamento:
Titoli di studio che consentono
l’accesso
Lauree di I livello:
Lauree di II livello:
53
di
studenti
Altro:
SEDE DEL CORSO E STRUTTURE DI GESTIONE
Sede di svolgimento delle attività didattiche del
Master
Facoltà a cui e’ affidata la gestione amministrativo contabile del master
Struttura a cui e’ affidata la gestione delle carriere
degli studenti
Struttura esterna cui è affidata la gestione
amministrativo contabile del master ai sensi
dell’articolo 2 comma 10
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
PROFILO PROFESSIONALE E SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO
Informazioni per eventuali comunicazioni sul Master
Cognome e Nome
Qualifica
Telefono
Fax
E-mail
ALLEGATO 2
SCHEMA – TIPO REGOLAMENTO
MASTER UNIVERSITARIO DI …… LIVELLO IN
…………………………………….
FACOLTA’ DI ……
IN COLLABORAZIONE CON ……
ART. 1 - ISTITUZIONE
E’ istituito presso la Facoltà di ………… (o altra Struttura Didattica Speciale), a partire
dall’anno accademico ………, il Master di …… livello in ……………. .
Il Master è organizzato in collaborazione con ………1
ART. 2 – OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
1
Indicare eventuali collaborazioni che saranno definite con appositi accordi e convenzioni ai sensi dell’articolo 2
comma 10 del presente Regolamento.
54
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I requisiti per l’accesso al Master sono:
ART. 4 – DURATA E SEDE
La durata del Master è di …………2.
Le lezioni si svolgeranno presso ……… .
ART. 5 – NUMERO DEI PARTECIPANTI3
Al Master saranno ammessi n. ……… 4 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero
degli iscritti sia inferiore a ……….
Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero
di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria.
ART. 6 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI
UNIVERSITARI ACQUISITI IN PRECEDENZA (in conformità, rispettivamente, a quanto
previsto dall’art. 2 comma 1 e comma 3 del Regolamento per la disciplina dei corsi di
perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master).
ART. 7 – FREQUENZA E VERIFICHE
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite
verifiche di accertamento delle competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche
daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi.
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento
delle competenze complessivamente acquisite, oltre che alla discussione della tesi.
La prova finale, che porterà al conseguimento del “Master Universitario di …… livello in
…………………” sarà valutata in centodecimi.
ART. 8 – ARTICOLAZIONE E ATTIVITA’ FORMATIVE5
Le attività formative sono così suddivise:
TITOLO DELL’ATTIVITA’
SSD
DOCENTE
N.B. non
compilare
per prof.ri a
contratto e
affidamenti
2
CFU6
Struttura del credito
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi
didattici integrativi e dei corsi di master”, la durata minima di un corso di master è di almeno dodici mesi.
3
Indicare il numero minimo ed il numero massimo di studenti iscrivibili.
4
Si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2003: “qualora il numero degli
iscritti ad un corso di master sia superiore a quello massimo previsto dal relativo regolamento, sia consentita alle
strutture proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% di studenti in più rispetto al numero massimo
programmato, a condizione che provvedano ad adeguare le relative risorse”.
5
Indicare le modalità di articolazione del corso – per aree tematiche, per moduli, ecc, qualora siano previsti, la
quantità totale di ore di didattica e di attività di tirocinio con i relativi CFU.
55
ore N.
ore
N. ore N.
didattica
studio
di
lezione alternativa individuale
frontale
Totale
CFU
N. ORE
CFU
ORE
TIROCINIO
PROVA FINALE
TOTALE COMPLESSIVO
ART. 9 – DOCENTI
Il Comitato Scientifico ha la responsabilità organizzativa del Master, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2 comma 6 del Regolamento per la disciplina dei corsi di
perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master.
Art. 10 – Comitato Scientifico: COMPOSIZIONE E COMPITI7
I componenti del Comitato Scientifico sono:
……
Il Direttore del Master è nominato dal Comitato Scientifico.
Art. 11 – FACOLTA’ A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA –
CONTABILE DEL MASTER8
Il Master afferisce a ………………
Art. 12 – STRUTTURA A CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE delle carriere degli studenti
La gestione della carriera degli studenti del master è affidata alla Segreteria Studenti
……………...
Art. 13 – COSTO PER PARTECIPANTE
La contribuzione individuale al Master è di € ………… .
Ogni frequentante verserà direttamente all’Ateneo la quota definita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione e recepita dal Regolamento Tasse e Contributi.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
6
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 509/1999 e del DM di modifica 270/2004 ad un credito
formativo corrispondono venticinque ore di lavoro per studente.
7
Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 6 membri, almeno la metà dei quali docenti universitari di
ruolo e prevede comunque la presenza di docenti dell’Ateneo.
8
L’art. 2 comma 9 del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici
integrativi e dei corsi di Master” prevede che “qualora la gestione del Master sia affidata a soggetti esterni
all’Ateneo, la convenzione o l’accordo devono prevedere l’obbligo di rendicontazione allaFacoltà capofila”
56
- le rate del versamento: ………
- la scadenza e le sanzioni amministrative per tardato pagamento: ………
- la data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione:
………
- le norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione:
……… .
ART. 14 – BORSE DI STUDIO
Sono previste le seguenti borse di studio…………
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al
“Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e
dei corsi di master”, al “Regolamento Studenti”, al “Regolamento Tasse e Contributi” dell’a.a.
……… dell’Università degli Studi di Torino ed alla specifica normativa in vigore.
ALLEGATO 3
PIANO FINANZIARIO
FINANZIAMENTI (ENTRATE)
TOTALE
N. studenti
Quota d’iscrizione
Finanziamenti esterni
Finanziamenti vari
COSTI DI GESTIONE (USCITE)
TOTALE
N. studenti
Contributo da versare
all’Ateneo
(pro
capite)
Compenso docenti
Compenso personale tecnico-amministrativo
Materiale didattico, bibliografico, ecc…
Acquisto beni inventariabili
Costi di promozione dell’iniziativa
Altro
EVENTUALI BORSE DI STUDIO PREVISTE
Importo
N. Borse di studio previste
57
Ente/i erogatore/i:
Allegato 4
Scheda valutazione Master
Sezione a cura del Direttore
Facoltà:
Master in:
Master di
Anno accademico:
Prima edizione
livello
Sì
No
Se No, N° edizione =
Direttore:
Nome:
Struttura di appartenenza:
Svolto
dal:
al:
Interna
Esterna all'Università
all'Università
1- Strutture
Sede Amministrativa:
Impegno strutture interne all'Università
Dip/Fac/
N° aule
Ore
N° Laboratori
Amm.ne
fruite
complessive
fruiti
Centrale.
2 - E' stato effettuato un test di ammissione?
Ore complessive
No
Sì, scritto
Sì, orale
3 - Partecipanti:
Minimo ammesso=
Massimo ammesso=
Domande presentate =
Ammessi =
Abbandoni =
Hanno concluso =
58
N° altre
Ore
strutture complessive
Allegato 4 (Continua)
4 - Prospetto Entrate/Costi
Entrate
Quote iscrizione
Borse esterne
Fondi esterni
Ateneo
Previsione massima
Consuntivo
€
€
€
€
Totale €
Costi
Borse erogate
Compenso docenti
Compenso personale
T/A
Materiale didattico
Laboratori
Beni inventariabili
Missioni
Promozione
Gestione
Quate
all'Ateneo,
Dip o Fac.
Altro
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale €
5 - Svolgimento attività: lezioni frontali, esercitazioni e laboratori, amministrazione
Esterni o non
Consuntivo Strutturati UNITO
strutturati
Prof. e Ric.
Ore totali
Altri docenti
Ore totali
Supporto tecnico
Ore totali
Segreteria
Ore totali
Altro (specificare)
………..
…………
Ore totali
Ore totali
Tirocinio:
Obbligatorio?
ore/studente
SI/NO
media
Prova finale:
Rapporto scritto?
Esame orale?
SI/NO
SI/NO
6 - Procedura di follow-up degli studenti dopo il conseguimento del Master
E' tracciata l'attività dopo il master?
SI/NO
Se sì, per quanti anni?
N° anni
59
Allegato 5 Sintesi opinioni studenti
Sezione valutazione didattica
Giudizio: 1, decisamente negativo; 2, negativo; 3, positivo; 4, decisamente positivo
7 - Opinioni degli studenti sull'attività didattica, escluso il tirocinio
Docenza
Ritieni efficace e stimolante l'esposizione dei docenti?
Come valuti la capacità di coinvolgimento dei docenti?
I docenti hanno evidenziato i contenuti fondamentali?
Ritieni adeguata la disponibilità dei docenti?
I docenti rispettano gli orari?
Didattica
Le tue conoscenze preliminari sono risultate sufficienti?
Ritieni bilanciata la teoria rispetto alle esercitazioni (o ai casi pratici)?
Gli argomenti trattati sono stati di tuo interesse?
Come valuti la disponibilità e l'efficacia didattica dei tutori?
Il monte ore (in aula, in laboratorio, di esercitazioni) è adeguato?
E' sufficiente il tempo previsto per studio individuale?
Materiale didattico e attrezzature
Come giudichi la qualità del materiale didattico?
Le aule e i supporti didattici sono adeguati?
Sono adeguati i laboratori e le attrezzature?
Organizzazione
Le informazioni e le comunicazioni sono tempestive ed esaurienti?
Come giudichi la disponibilità e la professionalità dell'amministrazione?
L'organizzazione complessiva è adeguata?
Giudizio complessivo
Il corso ha corrisposto alle tue aspettative?
Puoi esprimere un giudizio complessivo sul'attività didattica?
Il costo del Master (economico e/p tempo dedicato è commisurato ai
risultati che ritiene di aver ottenuto?
Allegato 6
INDAGINE
DIDATTICA
SULLA
QUALITA'
DELLA
Facoltà:
Master in:
Anno accademico:
Modulo didattico:
Giudizio: 1, decisamente negativo; 2, negativo; 3, positivo; 4, decisamente positivo
Opinioni degli studenti sull'attività didattica, escluso il tirocinio
Docenza
Ritieni efficace e stimolante l'esposizione dei
60
Giudizi
o
docenti?
Come valuti la capacità di coinvolgimento dei
docenti?
I docenti hanno evidenziato i contenuti
fondamentali?
Ritieni adeguata la disponibilità dei docenti?
I docenti rispettano gli
orari?
Didattica
Le tue conoscenze preliminari sono risultate sufficienti?
Ritieni bilanciata la teoria rispetto alle esercitazioni (o ai casi pratici)?
Gli argomenti trattati sono stati di tuo interesse?
Come valuti la disponibilità e l'efficacia didattica dei tutori?
Il monte ore (in aula, in laboratorio, di esercitazioni) è
adeguato?
E' sufficiente il tempo previsto per studio
individuale?
Materiale didattico e attrezzature
Come giudichi la qualità del materiale didattico?
Le aule e i supporti didattici sono
adeguati?
Sono adeguati i laboratori e le attrezzature?
Organizzazione
Le informazioni e le comunicazioni sono tempestive ed esaurienti?
giudichi
la
disponibilità
e
la
professionalità
Come
dell'amministrazione?
complessiva
è
L'organizzazione
adeguata?
Giudizio complessivo
Il corso ha corrisposto alle tue
aspettative?
Puoi esprimere un giudizio complessivo sul'attività didattica?
Il costo del Master (economico e/o tempo dedicato)
e' commisurato ai risultati che ritiene di aver
ottenuto?
61
VIII. – REGOLAMENTO ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO PER IL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’.
8/2007/VIII/provv.1 - Elezioni rappresentanti del personale tecnico – amministrativo per il
Comitato Pari Opportunità. Richiesta variazione e approvazione Regolamento.
Si sottopongono all’esame di questa Commissione Didattica le modifiche degli articoli 1, 4,
6, del Regolamento relativo all’elezione del Rappresentanti del Personale Tecnico –
Amministrativo per il Comitato Pari Opportunità per il biennio 2006 – 2008.
Si precisa che il suddetto regolamento è stato modificato sulla base delle attuali esigenze.
Per quanto riguarda la modifica all’art. 1, il Comitato per le Pari Opportunità viene eletto
ogni biennio e con il mese di febbraio scade l’attuale Comitato, viene inoltre chiesto dal
Comitato Pari Opportunità che il personale a tempo determinato sia considerato elettorato attivo
e passivo, non solo attivo come nelle precedenti elezioni.
Per quanto riguarda l’art. 4 le elezioni vengono indette con decreto rettorale ed è stata
individuata la data del 13 aprile 2007.
Per quanto riguarda la modifica all’art. 6, viene modificato il giorno di scadenza della
presentazione delle candidature, viene inserito il secondo giorno precedente la votazione per
poter predisporre i manifesti da collocare nei seggi in tempo utile per l’invio con tutto il
rimanente materiale elettorale.
La modifica dell’art. 12 prevede l’abolizione del ballottaggio per eleggere i 10 componenti
del Comitato stesso. La modifica sotto indicata è stata proposta dal Comitato Pari Opportunità.
Tutte le modifiche proposte sono evidenziate in neretto nella colonna di destra del presente
documento.
Si prega pertanto di esaminare il testo sotto riportato per l’eventuale approvazione.
REGOLAMENTO VOTAZIONE COMITATO PARI OPPORTUNITA’
SI PROPONE
VECCHIO REGOLAMENTO
NUOVO REGOLAMENTO
ART. 1 – Sono indette le elezioni per la
designazione di 10 Rappresentanti per il
Comitato per le Pari Opportunità per il biennio
accademico 2004 / 2006.
L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo
spetta al Personale Tecnico – Amministrativo e
collaboratori ed esperti linguistici con contratto
a tempo indeterminato.
L’esercizio dell’elettorato attivo spetta altresì
ai Collaboratori ed esperti linguistici a tempo
determinato nonché al Personale con contratto
a tempo determinato ai sensi dell’art. 19 del
C.C.N.L. sottoscritto il 9/8/00.
ART. 1 – Sono indette le elezioni per la
designazione di 10 Rappresentanti per il
Comitato per le Pari Opportunità.
L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo
spetta al Personale Tecnico – Amministrativo e
collaboratori ed esperti linguistici con contratto
a tempo indeterminato.
L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo
spetta altresì ai Collaboratori ed esperti
linguistici a tempo determinato nonché al
Personale con contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. sottoscritto il
9/8/00.
ART. 4 – Le elezioni avranno luogo il:
ART. 4 – Le elezioni avranno luogo il:
27 Ottobre 2004 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
12 giugno 2007 dalle ore 8.30 alle ore 17.00
62
ART. 6 – Ogni elettore deve presentare
ufficialmente la propria candidatura con
dichiarazione scritta da presentarsi all’Ufficio
Elettorale, via Po 11, entro le ore 12.00 del
giorno che precede le votazioni.
La presentazione della candidatura è atto
obbligatorio e vincolante ai fini dell’elezione
quale rappresentante della categoria di
appartenenza nel Comitato Pari Opportunità.
I nomi dei candidati devono essere corredati
dai dati anagrafici
ART. 6 – Ogni elettore deve presentare
ufficialmente la propria candidatura con
dichiarazione scritta da presentarsi all’Ufficio
Elettorale, via Po 11, entro le ore 12.00 del
secondo giorno che precede le votazioni.
La presentazione della candidatura è atto
obbligatorio e vincolante ai fini dell’elezione
quale rappresentante della categoria di
appartenenza nel Comitato Pari Opportunità.
I nomi dei candidati devono essere corredati
dai dati anagrafici
ART. 12 – La Commissione Elettorale,
controllata la regolarità delle operazioni di
voto e di scrutinio, procede alla somma dei voti
riportati dai Candidati.
I lavori della Commissione Elettorale, si
concludono con la proclamazione degli eletti e
con la firma del verbale della riunione
conclusiva. Gli atti e il materiale della
Commissione vengono presi in consegna
dall’Ufficio Elettorale.
ART. 12 – La Commissione Elettorale,
controllata la regolarità delle operazioni di
voto e di scrutinio, procede alla somma dei voti
riportati dai Candidati.
I lavori della Commissione Elettorale, si
concludono con la proclamazione degli eletti e
con la firma del verbale della riunione
conclusiva. In caso di pari merito tra più
candidati si procede eleggendo una
candidata donna rispetto a un candidato
uomo, se il pari merito è tra due o più
candidate donne viene eletta quella più
giovane.
Gli atti e il materiale della Commissione
vengono presi in consegna dall’Ufficio
Elettorale.
(Relazione predisposta dalla Divisione Logistica Dir. Resp. Dott. Lionello Bordino)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il regolamento per il funzionamento del Senato Accademico emanato ,con D.R. n. 428
del 14/2/1996;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino approvato con Decreto Rettorale n. 54
del 8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 6;
Visto il regolamento Comitato Pari Opportunità approvato con D.R. 224 del 23/2/2000 ed in
particolare l’art. 3;
Visto il CCNL comparto Università del 27 gennaio 2005;
Considerato il verbale della Commissione Didattica del _________;
63
___________________, delibera di approvare il regolamento per le votazioni del Comitato
per le Pari Opportunità secondo il testo sotto riportato.
REGOLAMENTO VOTAZIONE COMITATO PARI OPPORTUNITA’
ART. 1 – Sono indette le elezioni per la designazione di 10 Rappresentanti per il Comitato per le
Pari Opportunità.
L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo spetta al Personale Tecnico – Amministrativo e
collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato.
L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo spetta altresì ai Collaboratori ed esperti linguistici a
tempo determinato nonché al Personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19
del C.C.N.L. sottoscritto il 9/8/00.
ART. 2 – E’ costituita una Commissione Elettorale nominata dal Rettore e così composta:
a) Pro-Rettore – Presidente;
b) Dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato con funzioni di Segretario;
c) Dal delegato del Rettore per le questioni di genere;
d) Da sei Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo estratti a sorte tra quelli
proposti dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative almeno 20 giorni
prima delle votazioni.
ART. 3 – La Commissione Elettorale ha il compito di:
a)
controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
b)
decidere sui ricorsi che siano stati presentati al Presidente della Commissione Elettorale
entro 24 ore dalla chiusura dei seggi;
c)
proclamare gli eletti.
ART. 4 – Le elezioni avranno luogo il:
12 giugno 2007 dalle ore 8.30 alle ore 17.00
ART. 5 – L’ubicazione dei seggi sarà comunicata mediante appositi manifesti almeno 20 giorni
prima della data delle votazioni.
Ciascun seggio elettorale sarà composto da cinque membri effettivi e da dieci membri supplenti.
I membri del seggio elettorale saranno estratti a sorte pubblicamente, dal Pro Rettore o suo
delegato coadiuvato dal Direttore Amministrativo o suo delegato, fra gli elettori appartenenti al
Corpo Elettorale con la formazione di una graduatoria di sorteggio per i membri supplenti.
Svolgerà le funzioni di Presidente quello fra i 5 componenti effettivi, più alto in grado e, a parità
con maggiore anzianità nel ruolo. L’Ufficio di Membro di seggio è obbligatorio.
ART. 6 – Ogni elettore deve presentare ufficialmente la propria candidatura con dichiarazione
scritta da presentarsi all’Ufficio Elettorale, via Po 11, entro le ore 12.00 del secondo giorno che
precede le votazioni.
La presentazione della candidatura è atto obbligatorio e vincolante ai fini dell’elezione quale
rappresentante della categoria di appartenenza nel Comitato Pari Opportunità.
I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.
ART. 7 – Nessun elettore può compilare la schede se non nell’apposita cabina elettorale e con
matita copiativa. Nessun elettore può sostare nell’aula di votazione se non il tempo necessario
per esprimere il suo voto.
64
ART. 8 – Ciascun elettore ha diritto di indicare nella scheda massimo tre nominativi scelti tra
coloro che hanno presentato ufficialmente la candidatura, indicando con chiarezza il nome e il
cognome.
ART. 9 – Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio trasmette alla
Commissione Elettorale, oltre al plico contenente gli elenchi degli elettori e gli eventuali
certificati di autorizzazione al voto:
a) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti validi, insieme alle copie delle
tabelle di scrutinio;
b) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
c) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le
carte relative a eventuali reclami e proteste;
d) i plichi contenenti le schede annullate o deteriorate;
e) i plichi contenenti le schede non utilizzate;
f) il verbale delle operazioni di voto e scrutinio;
Il Presidente trasmette inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio
all’Ufficio Elettorale insieme al restante materiale di cancelleria:
ART. 10 – La Commissione Elettorale, dopo aver ricevuto dai Presidenti di tutti i seggi i
documenti di cui all’articolo precedente procede immediatamente a controllarne la regolarità e,
condotte, ove occorra, le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dai singoli
candidati, nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti ai seggi; decide, inoltre,
sui voti contestati.
ART. 11 – Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure
siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua
segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio
ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al
presente articolo è inappellabile. Il Rettore è tenuto a indire una nuova votazione entro il termine
massimo di trenta giorni.
ART. 12 – La Commissione Elettorale, controllata la regolarità delle operazioni di voto e di
scrutinio, procede alla somma dei voti riportati dai Candidati.
I lavori della Commissione Elettorale, si concludono con la proclamazione degli eletti e con la
firma del verbale della riunione conclusiva. In caso di pari merito tra più candidati si procede
eleggendo una candidata donna rispetto a un candidato uomo, se il pari merito è tra due o più
candidate donne viene eletta quella più giovane. Gli atti e il materiale della Commissione
vengono presi in consegna dall’Ufficio Elettorale.
ART. 13 – Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, escludendo quanto previsto dal
suesposto art. 11, è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale di Appello nominata dal
Rettore nelle persone di:
a) Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
b) 2 Professori di materie giuridiche;
c) 6 Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo estratti a sorte tra quelli
proposti dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative almeno 20
giorni prima delle votazioni.
65
Il ricorso alla Commissione elettorale di appello deve essere proposto nel termine di giorni 10
dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione
Elettorale di 1° grado.
ART. 14 – La Commissione Elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione
dei lavori della Commissione Elettorale. Essa ha facoltà di controllare le schede, i verbali dei
seggi e i verbali della Commissione Elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere
le indagini che riterrà più opportune. Le conclusioni sono definitive.
ART. 15 – Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria e i singoli candidati
possono delegare, entro il giorno che precede le votazioni, ciascuna un loro rappresentante, che
non potrà essere sostituito, durante le operazioni di voto, se non con un supplente designato
contemporaneamente al rappresentante ufficiale. Allorquando il rappresentante supplente
subentra al delegato ufficiale, questi cessa, a tutti gli effetti, dall’incarico cui era stato designato.
Il Rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e la
possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali.
Possono assistere alle operazioni elettorali, nel rispetto delle norme vigenti, gli elettori
appartenenti al seggio.
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all’interno degli edifici
universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati.
E’ fatto altresì divieto di sostare all’interno dei locali, sede del seggio, ad eccezione degli
elettori, per il tempo necessario all’espletamento del loro diritto di voto dei rappresentanti
designati, come precedentemente detto, dalle OO.SS., dalle Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a dai singoli candidati.
66
IX. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA –
RELAZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA
SCIENTIFICA, PROF. ADALBERTO MERIGHI.
67
A) ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA.
8/2007/IX/provv.1 – Approvazione modifica Regolamento Consiglio Interscuola di
Dottorato.
(Proposta predisposta dalla Divisione Ricerca e Relaz. Internazionali – Dir. Resp. Dott. C.
Borio)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il “Regolamento Quadro di Ateneo per l’Istituzione ed il Funzionamento delle
Scuole di Dottorato di Ricerca” approvato con Decreto Rettorale n. 410 del 18/05/2005 ed in
particolare l’art. 12 a norma del quale il sistema delle Scuole di Dottorato dell’Università di
Torino, è coordinato da un Consiglio Interscuola di Dottorato che sarà disciplinato da un
apposito Regolamento;
Visto il “Regolamento Consiglio Interscuola di Dottorato” approvato con DR n. 392 del
29/05/2006;
Considerato che, all’art. 1, il predetto Regolamento prevede che il CID debba “verificare
ex ante ed ex post la qualità e la funzionalità delle Scuole anche in collaborazione con il
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo”;
Valutato che tale competenza debba essere esercitata esclusivamente dal Nucleo di
Valutazione poiché essa presuppone una posizione di terzietà che il CID non potrebbe
garantire;
Considerato, inoltre, che tale Regolamento non specifica in modo puntuale le competenze
del CID ed in particolare della sua Giunta Esecutiva e che, pertanto, si rende opportuno
definirle in modo più puntuale;
Considerate, pertanto le modifiche proposte di seguito indicate:
Vecchia Versione
Art. 1
1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato
(CID) è l’organo preposto a
a) coordinare e verificare il buon
funzionamento delle Scuole di Dottorato e
dei Dottorati Internazionali dell’Università
di Torino;
b) verificare ex ante ed ex post la qualità
e la funzionalità delle Scuole anche in
collaborazione con il Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo;
c) promuovere ed incentivare le Scuole di
Dottorato ed i Dottorati Internazionali
dell’Università di Torino potenziandone le
attività in particolare quelle nazionali ed
internazionali di concerto e con il supporto
Nuova Versione
Art. 1
1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato
(CID) è l’organo preposto a
a) coordinare il funzionamento e l’attività
delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati
Internazionali dell’Università di Torino;
b) promuovere ed incentivare le Scuole di
Dottorato ed i Dottorati Internazionali
dell’Università di Torino potenziandone le
attività in particolare quelle nazionali ed
internazionali di concerto e con il supporto
di Enti locali, altri Atenei, Fondazioni ecc
68
di Enti locali, altri Atenei, Fondazioni ecc.
Art. 2
1. Il CID, presieduto dal Rettore o da un
suo delegato, è composto dai Direttori delle
Scuole di Dottorato di ricerca, dai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato
internazionali dell’Università degli Studi di
Torino e da quattro rappresentanti designati
dal Senato Accademico di cui due
appartenenti alla macroarea delle Scienze
umane, uno alla macroarea delle Scienze
sanitarie e uno alla macroarea delle Scienze
naturali.
2. Il CID si riunisce almeno una volta
all’anno su convocazione del Presidente ed
ogni volta che ne facciano richiesta almeno
1/3 dei suoi componenti.
Art. 2
1. Il CID, presieduto dal Rettore o da un suo
delegato, è composto dai Direttori delle
Scuole di Dottorato di ricerca, dai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato
internazionali dell’Università degli Studi di
Torino e da quattro rappresentanti designati
dal Senato Accademico di cui due
appartenenti alla macroarea delle Scienze
umane, uno alla macroarea delle Scienze
sanitarie e uno alla macroarea delle Scienze
naturali.
2. Il CID si riunisce almeno una volta
all’anno su convocazione del Presidente ed
ogni volta che ne facciano richiesta almeno
1/3 dei suoi componenti.
Art. 3
1. Il CID nomina una Giunta Esecutiva
presieduta dal Rettore, o da un suo
delegato, composta dai quattro membri
designati dal SA e da quattro membri scelti
fra i Direttori delle Scuole con lo stesso
criterio di ripartizione fra le macroaree di
cui all’Art. 2.
2. La Giunta, il cui compito è la
predisposizione delle attività deliberate
dal
Consiglio
nell’ambito
delle
competenze di cui all’art. 1, dura in
carica 4 anni.
3. Qualora uno dei Direttori delle Scuole
componenti la Giunta si dimetta prima della
scadenza del mandato, può essere
sostituito, fino alla scadenza della Giunta,
da altro membro eletto dal Consiglio con
gli stessi criteri indicati nell’articolo
precedente.
4. La Giunta si riunisce almeno due volte
l’anno su convocazione del Presidente ed
ogni volta che ne facciano richiesta almeno
1/3 dei suoi membri
Art. 3
1. Il CID nomina una Giunta Esecutiva
presieduta dal Rettore, o da un suo delegato,
composta dai quattro membri designati dal
SA e da quattro membri scelti fra i Direttori
delle Scuole con lo stesso criterio di
ripartizione fra le macroaree di cui all’Art.
2.
2. Qualora uno dei Direttori delle Scuole
componenti la Giunta si dimetta prima della
scadenza del mandato, può essere sostituito,
fino alla scadenza della Giunta, da altro
membro eletto dal Consiglio con gli stessi
criteri indicati nell’articolo precedente.
3. La Giunta si riunisce almeno due volte
l’anno su convocazione del Presidente ed
ogni volta che ne facciano richiesta almeno
1/3 dei suoi membri.
Art. 4
1. La Giunta Esecutiva, il cui compito è
l’esecuzione delle attività deliberate dal
Consiglio nell’ambito delle competenze di
cui all’art. 1, dura in carica 4 anni.
2. In particolare sono compiti specifici
della Giunta:
a) coordinare e promuovere l’attività di
internazionalizzazione delle Scuole di
Dottorato primariamente attraverso la
strutturazione ed il mantenimento di un
apposito sito web.
69
b) Coordinare e armonizzare l’attività
delle Scuole di Dottorato attraverso:
• la promozione di percorsi formativi
compatibili all’interno delle Macroaree e,
possibilmente, fra le Macroaree.
• La formulazione di proposte in
merito alla redazione dei regolamenti
interni delle Scuole al fine di armonizzare
la disciplina interna delle stesse pur nel
rispetto delle specifiche caratteristiche di
ciascuna;
• La formulazione di proposte in
merito alla creditizzazione dei Corsi di
Dottorato.
3. Le proposte formulate dalla Giunta ai
sensi del precedente comma 2, saranno
sottoposte all’approvazione del Senato
Accademico attraverso la Commissione
Ricerca Scientifica.
Visto il Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino approvato con DR
n. 533 del 4/07/2006 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 54 del
8.02.1999 e s.m.i.;
_______________________ delibera di approvare la modifica del “Regolamento del
Consiglio Interscuola di Dottorato” nel testo di seguito riportato:
REGOLAMENTO CONSIGLIO INTERSCUOLA DI DOTTORATO
UNIVERSITA’ DI TORINO
Art. 1
1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato (CID) è l’organo preposto a
a) coordinare il funzionamento e l’attività delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati
Internazionali dell’Università di Torino;
b) promuovere ed incentivare le Scuole di Dottorato ed i Dottorati Internazionali
dell’Università di Torino potenziandone le attività in particolare quelle nazionali ed
internazionali di concerto e con il supporto di Enti locali, altri Atenei, Fondazioni ecc.
Art. 2
1. Il CID, presieduto dal Rettore o da un suo delegato, è composto dai Direttori delle
Scuole di Dottorato di ricerca, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato internazionali
dell’Università degli Studi di Torino e da quattro rappresentanti designati dal Senato
Accademico di cui due appartenenti alla macroarea delle Scienze umane, uno alla macroarea
delle Scienze sanitarie e uno alla macroarea delle Scienze naturali.
2. Il CID si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente ed ogni
volta che ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
Art. 3
1. Il CID nomina una Giunta Esecutiva presieduta dal Rettore, o da un suo delegato,
composta dai quattro membri designati dal SA e da quattro membri scelti fra i Direttori delle
Scuole con lo stesso criterio di ripartizione fra le macroaree di cui all’Art. 2.
2. Qualora uno dei Direttori delle Scuole componenti la Giunta si dimetta prima della
70
scadenza del mandato, può essere sostituito, fino alla scadenza della Giunta, da altro membro
eletto dal Consiglio con gli stessi criteri indicati nell’articolo precedente.
3. La Giunta si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente ed ogni
volta che ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.
Art. 4
1. La Giunta Esecutiva, il cui compito è l’esecuzione delle attività deliberate dal Consiglio
nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, dura in carica 4 anni.
2. In particolare sono compiti specifici della Giunta:
A coordinare e promuovere l’attività di internazionalizzazione delle Scuole di Dottorato
primariamente attraverso la strutturazione ed il mantenimento di un apposito sito web.
B Coordinare e armonizzare l’attività delle Scuole di Dottorato attraverso:
•
la promozione di percorsi formativi compatibili all’interno delle Macroaree e,
possibilmente, fra le Macroaree.
• La formulazione di proposte in merito alla redazione dei regolamenti interni delle
Scuole al fine di armonizzare la disciplina interna delle stesse pur nel rispetto delle
specifiche caratteristiche di ciascuna;
•
La formulazione di proposte in merito alla creditizzazione dei Corsi di Dottorato.
3. Le proposte formulate dalla Giunta ai sensi del precedente comma 2, saranno sottoposte
all’approvazione del Senato Accademico attraverso la Commissione Ricerca Scientifica.
******
8/2007/IX/provv. 2 - Trasferimento dottorando al Corso di Dottorato in “Fisica
Fondamentale, Applicata ed Astrofisica” – XX ciclo.
(Pratica predisposta dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali Dir. Resp. Dott. Claudio
Borio).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la deliberazione del 29.10.2004 con la quale Codesto Senato, esprimendosi in modo
favorevole sul trasferimento di un dottorando proveniente da un dottorato estero aveva precisato
che il trasferimento fosse subordinato al parere positivo espresso dal Collegio Docenti ed
all’esistenza di posti di dottorato disponibili;
Vista la richiesta della Dott.ssa Hamed Mubashra, dottoranda presso l’Università di Lahore
(Pakistan) volta ad ottenere il trasferimento presso il dottorato di ricerca in “Fisica
Fondamentale, Applicata e Astrofisica” di questa Università;
Considerato che il Collegio Docenti del Dottorato in “Fisica Fondamentale, Applicata e
Astrofisica”, riunitosi in data 26/01/2007, ha espresso parere positivo al trasferimento della
Dott.ssa Hamed Mubashra;
Valutato che il Collegio ha ritenenuto che la formazione scientifica acquisita dalla
dottoranda soddisfi pienamente i requisiti richiesti per l’ammissione al terzo anno del Dottorato
e, dunque, al XX ciclo;
Verificato che esiste disponibilità di posti nel XX ciclo del dottorato in argomento;
Visto il Regolamento Dottorati di ricerca dell’Università di Torino,
71
___________ delibera di autorizzare il trasferimento della Dott.ssa Hamed Mubashra al
XX ciclo del Corso di dottorato in “Fisica Fondamentale, Applicata e Astrofisica” di questa
Università.
******
8/2007/IX/provv. 3 - Assegni per la Collaborazione ad attività di ricerca a totale carico
della struttura.
(Pratica predisposta dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali Dir. Resp. Dott. Claudio
Borio).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto l’art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, relativo all’istituzione degli
assegni di ricerca;
Visto il regolamento per l’attivazione degli assegni di ricerca attuativo del Decreto MURST
dell’11 febbraio 1998 ed emanato con D.R. n. 57 del 28 gennaio 2002;
Viste le richieste certificate dal Direttore del rispettivo Dipartimento per
l’attivazione/rinnovo di assegni di ricerca a totale carico della struttura proponente elencate nel
dispositivo di delibera,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1°-3-2005 che prevede che nelle
richieste di attivazione di assegni di ricerca a totale carico, il responsabile della struttura si
impegni a sostenere i maggiori oneri derivanti da aumenti dell’importo dell’assegno stesso;
___________________, delibera di :
1) attivare gli assegni di ricerca a totale carico della struttura di seguito riportati:
Dipartimento
Responsabile della Titolo della ricerca
ricerca
Durata
S.U.I.S.M.
ROBECCHI
Mariagiuseppina
48 mesi
Importo
annuo
dell’assegno
€ 18.666,29
Medicina
Interna
BROGLIO Fabio
12 mesi
€ 18.666,29
Div.
Ricerca
e 3.06.01.14
Relazioni
Internazionazioli
(Convenzione Alenia)
Cofin 2005
3.06.01.14
Fisica Generale
GARFAGNINI
Raffaello
ARVAT Emanuela
19 mesi
€ 22.401,16
Prin 2006
3.06.01.14
6 mesi
€ 18.666,29
Sperimentazioni
Cliniche
3.06.01.14
Medicina
Interna
Impatto
dei
farmaci
immunomodulanti (IFN BETA E e
COPAXONE) sulla fatica dei
giovani affetti da sclerosi multipla
Studio degli effetti endocrino
metabolici di ghrelin desacilato
nell’uomo in vivo
Studio di effetti di spin trasverso nel
nucleone
Screening della sindrome di Cushing
in pazienti con diabete mellito tipo 2
Fonte
finanziamento
di Capitolo
bilancio
di
2) rinnovare gli assegni di ricerca a totale carico della struttura di seguito riportati:
Dipartimento
Responsabile della Titolo della ricerca
ricerca
Durata
Medicina
Interna
GHIGO Ezio
Azioni ormonali metaboliche
e periferiche di ghrelin e suoi
analoghi
Informatica
BERGADANO
Francesco
Ricerca su tutti gli aspetti
della sicurezza informativa in
modo coordinato con le
iniziative
culturali
e
scientifiche di assosecurity
Importo
annuo
dell’assegno
12 mesi per il € 18.666,29
rinnovo
dell’assegno
del
dott.
LANFRANCO
12 mesi per il € 18.666,29
rinnovo
dell’assegno
del
dott.
SICCO
******
72
Fonte
finanziamento
di Capitolo
bilancio
FP 6 DIABESITY
3.06.01.14
FP 6 DIABESITY
3.06.01.14
di
8/2007/IX/provv.4 - Dottorato Internazionale.
(Pratica predisposta dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali Dir. Resp. Dott. Claudio
Borio).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il “Regolamento quadro per l’istituzione ed il funzionamento delle Scuole di
Dottorato” ed in particolare l’art. 1 a norma del quale l’Università di Torino organizza i propri
corsi di Dottorato in un sistema di Scuole e di Dottorati Internazionali;
Visto il “Nuovo Regolamento dei Dottorati di Ricerca” approvato con DR n. 534 del
4/7/2006 ed in particolare l’art. 9 a norma del quale “L’Università può istituire Dottorati
Internazionali sulla base di accordi di cooperazione internazionale, con istituzioni universitarie
o di alta cultura. Tali dottorati saranno disciplinati secondo le modalità indicate negli accordi
stessi“;
Considerata l’esiguità di tale disposizione e valutata, pertanto, la necessità di individuare
criteri più specifici nel cui rispetto redigere gli accordi per l’istituzione dei Dottorati
Internazionali;
Valutato di nominare un gruppo di lavoro che rappresenti in modo equo le macroaree di
questo Ateneo e che affronti in maniera più organica le problematiche inerenti la costituzione
di un Dottorato Internazionale individuando i requisiti minimi che esso dovrà avere in futuro;
Considerato altresì che non dovranno essere presentate proposte di costituzione e/o di
rinnovo di Dottorati Internazionali fino a quando tali requisiti minimi non saranno approvati
dal Senato Accademico;
Visto il DM 224/1999 contenente il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 54 del
8.02.1999 e s.m.i.;
_______________________, delibera:
1)Di costituire un gruppo di lavoro che, valuti in maniera più organica le problematiche
inerenti la costituzione di un Dottorato Internazionale ed individui i requisiti minimi che
esso dovrà avere in futuro, nelle persone dei Professori ___________________________;
2)Di stabilire che non dovranno essere presentate proposte di costituzione e/o di rinnovo
di Dottorati Internazionali fino a quando i requisiti minimi, individuati dal Gruppo di
Lavoro di cui al punto 1), non siano approvati dal Senato Accademico.
73
B) AGENZIA DELLA RICERCA.
Agenzia della Ricerca
E’costituita l’Agenzia della Ricerca dell’Università degli studi di Torino cui sono assegnate le
seguenti funzioni:
1.
Sostenere e diffondere i risultati delle ricerche condotte nell'Università di Torino
al fine di promuovere il ruolo dell'Ateneo nelle interazioni con il tessuto industriale e nei
processi di sviluppo della Regione.
2.
Promuovere iniziative atte ad incrementare le risorse disponibili alle attività di
ricerca dell'Ateneo attraverso l'individuazione di nuove committenze e partenariati.
3.
Fornire informazioni ai ricercatori dell’Ateneo sulle opportunità di finanziamento
di progetti di ricerca, in particolare per quanto riguarda i rapporti con le imprese e le iniziative
connesse alla legge regionale sulla ricerca scientifica, avvalendosi dei dati raccolti attraverso
l’Anagrafe della Ricerca.
4.
Il sostegno ai ricercatori dell’Ateneo nella ricerca di partner esteri per la
presentazione di progetti di ricerca.
5.
La messa in opera di tutte le attività ritenute opportune e necessarie a migliorare
le possibilità di successo dei ricercatori dell’Ateneo nella presentazione di progetti, incluse le
prese di contatto con gli enti finanziatori, allo scopi di incrementare la partecipazione verso le
tematiche di eccellenza della ricerca nell’Ateneo torinese.
6.
La stesura di una relazione annuale delle attività svolte da presentare al Senato
Accademico, dopo aver ottenuto parere favorevole della Commissione Ricerca del Senato.
L’Agenzia opera presso la Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali e si avvale del personale
ivi in servizio. Può inoltre avvalersi di personale universitario ad hoc nonché, per periodi
determinati e su temi specifici e in mancanza di competenze specifiche all'interno dell'Ateneo, di
personale esterno all’Ateneo, con il quale siano stipulati appositi contratti
L’attività dell’Agenzia è coordinata da un gruppo di esperti presieduto dal Rettore o suo
delegato.
Di esso fanno parte:
- il Presidente e il Vicepresidente protempore della CRSA
- da 4 o 8 componenti designati dal Senato Accademico, preferibilmente tra i rappresentanti
delle Aree scientifiche dell’Ateneo, garantendo un’adeguata rappresentanza delle Macroaree
disciplinari in cui le stesse sono raggruppate. E’ possibile la designazione di componenti esterni
al SA, fatta comunque salva un’equilibrata rappresentanza delle Macroaree
- il Dirigente della Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali o suo delegato
I componenti designati dal SA durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola
volta.
Qualora uno dei componenti cessi la propria attività per termine del proprio mandato e/o
dimissioni volontarie, si provvede alla sostituzione immediata.
Il gruppo di esperti si riunisce almeno tre volte l’anno per predisporre il piano di lavoro
quadrimestrale dell’Agenzia.
*****
C)VARIE.
74
X. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO – RELAZIONE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF.
MARIO DOGLIANI.
75
A) PERSONALE DOCENTE.
8/2007/X/provv.1 - Chiamata di idonei interni.
La legge 4 novembre 2005, n. 230, all’art. 1 comma 6, così recita: “ A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore
ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono
fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già
bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al
comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già
espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal
suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da
parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche
di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e)
del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.”
Il D.Lgs. 164 del 6.04.2006 relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei
Professori universitari, a norma dell’art. 1, comma 5, della Legge 4.11.2005, n. 230, prevede
all’art. 13 che ciascuna Università, con propri regolamenti disciplini le procedure per le
coperture dei posti di Professore Ordinario e Associato riservati ai possessori dell’idoneità
nazionale, nonché le procedure per i trasferimenti e le chiamate degli idonei di cui alla legge n.
210/98. Presso l’Università degli Studi di Torino è in vigore il Regolamento Chiamata di
Professori e Associati idonei ai sensi della L. 210/1998, emanato con D.R. 1050 del 28.11.2006.
Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che questo Ateneo opera nell’ambito della
programmazione del fabbisogno di personale e che attraverso la procedura informatica Pro-Per
ha verificato che il rapporto tra Assegni fissi/FFO risulta essere per l’anno 2006 pari a 82,98%, si
sottopongono le seguenti richieste di chiamate di idonei pervenute dalle sottoelencate Facoltà.
Il costo degli idonei interni sarà imputato al budget della Facoltà che ha effettuato la
chiamata e sarà ripartito in tre anni.
FACOLTA’ DI FARMACIA
(C.d.F. 5.12.2006)
II^ Fascia:
Dott. Enzo TERRENO, s.s.d. CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica.
La chiamata del Professor Terreno, secondo il Piano dell’Organico d’Ateneo del personale
docente, comporta una maggiore totale spesa pari a € 10.199,52.
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
(C.d.F. 22.02.2007)
I^ Fascia:
Prof. Fiorenzo GAITA, s.s.d. MED/11 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.
La chiamata del Professor Gaita, secondo il Piano dell’Organico d’Ateneo del personale docente,
comporta una maggiore totale spesa pari a € 18.543,60.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
76
Vengono chiamati 1PO proveniente dal ruolo di Professore Associato e 1PA proveniente dal
ruolo di Ricercatore, per un totale di punti organico pari a 0,5.
In totale risultano impegnati:
0,7 per la chiamata diretta di studioso italiano o straniero impegnato all’estero;
0,5 per le chiamate di idonei interni.
Totale generale: 1,2 punti organico
Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Senato Accademico di voler autorizzare o meno la
chiamata dei sopra elencati docenti
(Relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa Vicaria Dir. Resp. Dott.ssa Loredana
Segreto).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il Piano dell’Organico di Ateneo per il Personale Docente, approvato dal Senato
Accademico nelle sedute del 9/9/2002, 16/9/2002, 10/03/2004 e 11/07/2005;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 26.04.2005 relativa alle assunzioni in ruolo
di docenti e ricercatori;
Visto l’art. 1 , comma 6 della Legge 230/05 - Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari;
Tenuto conto della valutazione positiva della programmazione triennale del fabbisogno di
personale docente e tecnico-amministrativo da parte del MIUR in data 04.04.2005;
Visito il D.Lgs n. 164 del 28.3.2006 e successive modificazioni;
Considerato che questo Ateneo opera nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale e che attraverso la procedura informatica Pro-Per ha verificato che il rapporto tra
Assegni fissi/FFO risulta essere per l’anno 2006 pari a 82,98%,
Visto il Regolamento Chiamata di Professori e Associati idonei ai sensi della L.210/1998,
emanato con D.R. 1050 del 28.11.2006;
Preso atto del fatto che vengono utilizzati per l’anno 2007, per la chiamata oggetto della
presente delibera 0,5 punti organico, cui si aggiungono 0,7 punti organico per la chiamata diretta
di studioso italiano o straniero impegnato all’estero, per un totale di 1,2 punti organico;
Visto il parere della Commissione Organico di Ateneo, seduta del 6.3.2007;
Vista la relazione della Direzione Amministrativa Vicaria,
_______________________, delibera di autorizzare/non autorizzare la chiamata dei
docenti di seguito elencati, idonei in procedure di valutazione comparativa, la cui presa di
servizio avverrà il 1° ottobre 2007.
FACOLTA’ DI FARMACIA
77
(C.d.F. 5.12.2006)
II^ Fascia:
Dott. Enzo TERRENO, s.s.d. CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica.
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
(C.d.F. 22.02.2007)
I^ Fascia:
Prof. Fiorenzo GAITA, s.s.d. MED/11 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.
******
8/2007/X/provv.2 - Chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all’estero, ai
sensi dell’art.1, comma 9 della L. 230/2006 – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 230/2005, così recita: “Nell'ambito delle relative
disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse
nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10
per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi
stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità
accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un
periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti
di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il
livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano
specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.”
Il CUN, nell’adunanza del 26.07.2006, relativamente alle disposizioni di cui all’art.1,
comma 9, della L. 230 del 4.11.2005, ha espresso parere al Ministro dell’Università e della
Ricerca avente per oggetto: “Principi generali per le chiamate dirette e chiara fama”. Ha
ritenuto inoltre “di dover ribadire che le disposizioni in questione non possono divenire un
normale canale di reclutamento dei docenti parallelo a quello ordinario e che le chiamate in
oggetto devono, sia pure nella diversità delle due fattispecie contemplate dall’ordinamento,
essere segnate da caratteristiche di eccellenza assolutamente indiscusse ed indiscutibili”. Con
riferimento alle proprie competenze ha specificato che si atterrà ai seguenti criteri per le
chiamate dirette di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, su posti di professore
ordinario e associato: “La chiamata di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, volta a
coprire posti di professore ordinario o associato, non può superare il 10 % del numero
complessivo dei posti di ordinario e di associato effettivamente coperti presso ciascuna
Università, con le eventuali eccezioni previste per taluni atenei dalla normativa vigente. Gli
Atenei dovranno attestare la ricorrenza di tale condizione e impegnarsi a non modificarla sino
alle determinazioni conseguenti; in particolare potranno proporre domanda di chiamata diretta
di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito un’idoneità
accademica corrispondente a quella di ordinario o associato, o che, sulla base dei medesimi
requisii sopra menzionati, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un
periodo di docenza nelle Università italiane.
Poiché si tratta di una procedura di reclutamento del tutto speciale, il CUN, nel suo parere
obbligatorio, verificata la sussistenza del requisito dell’idoneità accademica di pari livello
conseguita all’estero in istituzioni di alta qualificazione, valuterà la peculiarità dei contributi
che giustificano il ricorso alla procedura di cui innanzi, sulla base di idonea documentazione
fornita dalle Università richiedenti”.
Il CUN, nel medesimo parere, ha inoltre precisato che: “Le proposte relative alle chiamate
[…] saranno esaminate dal CUN con cadenza semestrale. A tal fine gli Atenei sono invitati a
78
presentare al Ministero, entro il 31 maggio ed il 31 dicembre di ogni anno, le predette proposte,
istruite seguendo le regole procedurali vigenti e corredate di tutta la documentazione idonea a
permettere la resa del parere sui requisiti sopra indicati, ivi compreso quello della sussistenza di
adeguate risorse nel bilancio dell’Ateneo e del rispetto dei vincoli percentuali stabiliti dalla
legge”.
Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che questo Ateneo opera nell’ambito della
programmazione del fabbisogno di personale e che attraverso la procedura informatica Pro-Per
ha verificato che il rapporto tra Assegni fissi/FFO risulta essere per l’anno 2006 pari a 82,98%, si
sottopone la richiesta di una chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all’estero.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella riunione del 22.02.2007, ha approvato unanime
“la proposta della Commissione Programmazione e Sviluppo della Facoltà e chiama per
chiamata diretta di studiosi stranieri e italiani all’estero, ai sensi della L.230/2005, comma 9 il
Dott. Roberto Piva a ricoprire il ruolo di II^ fascia – settore scientifico disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio”.
Il Preside ha evidenziato, nella su citata riunione del Consiglio di Facoltà, le attività di
ricerca svolte dal Dott. Piva ed, inoltre, ha sottolineato che l’attività svolta dal Dott. Roberto Piva
presso la New York University School of Medicine gli ha consentito il riconoscimento da parte
del MIUR del titolo di “Professore a Contratto” (Contratto di collaborazione alla didattica e alla
ricerca stipulato ai sensi e per gli effetti del D.M. 26.1.2001 n. 13, in data 25.2.2005), oltre
l’attribuzione all’insegnamento di Tecniche Isto-citologiche e ginecologiche presso questa
Università. Inoltre, durante il periodo di attività svolta presso la New York University School of
Medicine dal 1999 al 2002, è stato impegnato come membro accademico del Dipartimento di
Patologia, svolgendo attività di ricerca e di didattica per gli studenti della Facoltà di Medicina e
per i dottorandi di Oncologia. Gli studi eseguiti Dott. Piva hanno portato alla stesura di rilevanti
pubblicazioni scientifiche internazionali di alto livello nell’ambito della
patologia e
dell’oncologia molecolare.
Per quanto concerne i criteri stabiliti dal CUN nell’adunanza del 26.07.2006, l’Università
degli Studi di Torino deve attestare che con la presente richiesta non viene superato il 10% del
numero complessivo dei posti di ordinario e di associato effettivamente coperti presso l’Ateneo e
deve inoltre impegnarsi a non modificare tale condizione sino alle determinazioni conseguenti. Il
numero dei docenti ordinari e associati in servizio alla data del 12 marzo 2007 è pari a 1357, il
10% è quantificato in 136.
Attualmente risultano, dal 2001 ad oggi, essere stati assunti in ruolo per chiamata diretta di
chiara fama n. 3 Professori Professori Ordinari; è inoltre stata inviata al CUN la richiesta di
approvazione di una chiamata diretta di un Professore ordinario, per cui si è in attesa di risposta.
Pertanto l’Ateneo può attestare che il numero complessivo dei posti di Professori ordinari e
associati effettivamente coperti è inferiore al 10%.
Il costo per la chiamata del Dott. Roberto Piva, secondo il Piano dell’Organico d’Ateneo per
il Personale docente, è pari a € 75.000.
¾
Punti Organico
n. 1 Professore Associato = 0,7 Punto Organico
Totale n. 0,7 Punti Organico impegnati.
(Relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa Vicaria Dir. Resp. Dott.ssa Loredana
Segreto).
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Vista la delibera del Senato Accademico del 26.4.2005;
79
Visto il comma 9, art. 1, Legge 230 del 4.11.2005;
Vista la Nota prot. n. 244 del 1.3.2006 avente per oggetto la programmazione triennale del
fabbisogno di personale Pro-per 2005;
Preso atto del fatto che viene utilizzato, per la procedura oggetto della presente delibera, n
0,7 Punto Organico;
Vista la nota CUN Prot. n. 958 del 26.7.2006;
Vista la nota Prot. n. 1039 del 31.7.2006;
Considerato che questo Ateneo opera nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale e che attraverso la procedura informatica Pro-Per ha verificato che il rapporto tra
Assegni fissi/FFO risulta essere per l’anno 2006 pari a 82,98%;
Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, riunione del
22.2.2007;
Visto il parere espresso dalla Commissione Organico, seduta del 6.2.2007;
Preso atto che per l’anno 2005 la procedura informatizzata Pro-Per (Programmazione
Personale) ha certificato il rispetto del vincolo del 90% previsto dall’art. 51, comma 4 della L.
27/12/1997, n. 449;
Vista la relazione della Direzione Amministrativa Vicaria,
___________________, delibera di approvare/non approvare l’inoltro al Ministero della
proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di chiamata diretta del Dott. Roberto
PIVA nel ruolo di II° fascia per il SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di
Laboratorio, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005.
Si attesta il non superamento del 10% del numero complessivo dei posti di professore
ordinario e associato, con l’impegno a non modificare tale condizione sino alle determinazioni
conseguenti.
Nell’eventualità che il Ministro dell’Università e della Ricerca conceda il nulla osta alla
nomina, la presa di servizio decorrerà dalla data stabilita dal Senato Accademico nella seduta del
26.4.2005.
*****
8/2007/X/provv.3 - Presa di servizio aprile 2007.
Codesto Senato Accademico, nella seduta del 26.4.2005 ha deliberato all’unanimità che “le
nomine in ruolo dei ricercatori e dei professori universitari decorreranno, di norma, dal 1°
ottobre. Resta ferma la data del 1° novembre per le procedure non concluse in tempo utile per la
presa di servizio al 1° ottobre. Resta ferma, altresì, la possibilità di prese di servizio al 1° marzo,
all’esclusivo fine di rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti minimi”.
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22.2.2007 ha deliberato,
all’unanimità di chiamare il Prof. Valerio GAI a ricoprire il posto di Professore Ordinario per il
settore scientifico disciplinare MED/09 – Medicina Interna, procedura di valutazione
80
comparativa bandita da questa Università. Il Preside ha comunicato inoltre che: “per il Prof. Gai,
essendo apicale di struttura complessa, sussistono i motivi di assoluta necessità relativi
all’organizzazione delle attività assistenziali nell’ambito della convenzione Università/Regione
e, pertanto, richiede di anticipare quanto possibile la presa di servizio, compatibilmente con la
normativa finanziaria vigente”.
Successivamente nella medesima seduta è stato deliberato, all’unanimità di chiamare il Prof.
Fiorenzo GAITA a ricoprire il posto di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare
MED/11 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Il Preside ha comunicato inoltre che: “per il
Prof. Gaita, essendo apicale di struttura complessa, sussistono i motivi di assoluta necessità
relativi all’organizzazione delle attività assistenziali nell’ambito della convenzione
Università/Regione e, pertanto, richiede di anticipare quanto possibile la presa di servizio,
compatibilmente con la normativa finanziaria vigente”.
Con nota del 2 marzo 2007, allegata alla presente relazione di cui costituisce parte
integrante, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha ulteriormente motivato la richiesta
di anticipazione della presa di servizio dei Professori Valerio Gai e Fiorenzo Gaita.
Tutto ciò premesso si chiede a codesto Senato Accademico di voler autorizzare o meno la
nomina in ruolo con decorrenza 1° aprile 2007.
(Relazione predisposta dalla Divisione Gestione Risorse Umane Dir. Resp. Dott. A. Battistoni)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il Piano dell’Organico di Ateneo per il Personale Docente, approvato dal Senato
Accademico nelle sedute del 9/9/2002, 16/9/2002, 10/03/2004 e 11/07/2005;
Vista la delibera del Senato Accademico del 26.4.2005;
Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22.2.2007;
Vista la nota del 2.3.2007 del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Tenuto conto del parere della Commissione Organico di Ateneo, seduta del 6.3.2007;
Vista la relazione della Divisione Gestione Risorse Umane,
_______________________, delibera di individuare la data del 1° aprile 2007 per
l’assunzione in ruolo dei seguenti professori presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Torino:
Prof. Valerio GAI, in qualità di Professore Ordinario per il s.s.d. MED/09 – Medicina
Interna.
Prof. Fiorenzo GAITA, in qualità di Professore Ordinario per il s.s.d. MED/11 – Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare
******
8/2007/X/provv. 4 - Coperture di posti da professore ordinario e associato richieste ai sensi
dell’art.1, comma 5, della L. 230/05 e dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs.164/06".
La pratica sarà distribuita al tavolo.
******
B) VARIE
81
XI. – ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.
8/2007/XI/provv.1 - Approvazione della Convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca per le “Metodologie Innovative per le Biotecnologie”.
(Proposta di delibera predisposta dalla Divisione Attività Istituzionali – Dir. Resp. A. Belli)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Valutato che l’iniziativa per la costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per le
“Metodologie Innovative per le Biotecnologie”, proviene dal Centro Interdipartimentale per le
Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino e, in particolare, dal Prof. Lorenzo Silengo;
Premesso che con delibera del 19/02/2007 del Consiglio del Centro Interdipartimentale di
Ricerca per le Biotecnologie Molecolari, su proposta del Prof. Lorenzo Silengo, è stata
manifestata la volontà di procedere alla costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per
le “Metodologie Innovative per le Biotecnologie”, unitamente al Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Vita dell’Università del Piemonte Orientale;
Preso atto che il costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca per le “Metodologie
Innovative per le Biotecnologie”, avrà sede amministrativa e contabile presso il Centro di
Gestione Autonoma della Scuola per le Biotecnologie;
Posto che il costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca per le “Metodologie Innovative
per le Biotecnologie” si proporrà di
- promuovere e realizzare ricerche interdisciplinari nei campi di competenza del Centro
Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino e del
Dipartimento dell’Ambiente e della Vita dell’Università del Piemonte Orientale;
- acquisire le più avanzate competenze negli specifici settori anche con l’acquisizione di
apparecchiature particolari;
- coordinare e integrare le conoscenze acquisite per realizzare progetti di ricerca
multidisciplinari di elevata complessità;
- promuovere le attività di trasferimento dei risultati delle ricerche verso le imprese;
Tenuto conto che la bozza della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di
Ricerca per le “Metodologie Innovative per le Biotecnologie” prevede all’art. 6 i seguenti organi:
- l’Assemblea;
- il Consiglio ;
- il Direttore;
- il Vice Direttore;
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 della bozza della Convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca per le “Metodologie Innovative per le Biotecnologie”, si prevede
che “La dotazione ordinaria del Centro è costituita dai contributi assegnati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica o da altri Ministeri; da Entri pubblici o
privati nazionali e internazionali; dal CNR, nonché finanziamenti ottenuti sulla base di contratti
e convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati nazionali e internazionali……”
Rilevato che a questi contributi si possono aggiungere, sempre ai sensi dell’art. 5, “Ad essa
si possono aggiungere contributi richiesti ai componenti del Centro di cui all’art. 1…..” quindi
eventuali ulteriori contributi possono essere richiesti al Centro Interdipartimentale per le
82
Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino e al Dipartimento dell’Ambiente e della Vita
dell’Università del Piemonte Orientale;
Considerato che non si evidenzia alcuna partecipazione economica a carico del Bilancio
Centrale di Ateneo, come precisato nella delibera del 19/02/2007 dal Consiglio del Centro
Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari;
Rilevato che la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per le
“Metodologie Innovative per le Biotecnologie” prevede una durata iniziale di tre anni
prorogabile automaticamente;
Vista la deliberazione del 19/02/2007 con cui il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le
Biotecnologie Molecolari ha approvato l’adesione al Centro e la bozza di Convenzione istitutiva;
Vista la bozza della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per le
“Metodologie Innovative per le Biotecnologie”;
Vista la L. 09.05.1989 n. 168;
Visto in particolare l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, in cui si precisa che “spetta al Senato
Accademico approvare la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di
rilevanza generale per l’Ateneo, con università italiane ed estere, con enti pubblici e privati,
nazionali ed esteri, nonché la partecipazione dell’Ateneo a fondazioni, associazioni, società,
consorzi e centri interuniversitari”;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 54 del 8.02.1999 e s.m.i. e in particolare
l’Art. 32, il quale prevede che “Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche,
l’Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione,
accademie e altre istituzioni, a carattere universitario nazionali ed esteri. Tali accordi possono
riguardare:...f) costituzione di centri interuniversitari e di consorzi”;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.
n. 348 del 07.05.2004 e s.m.i.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Ricerca del Senato Accademico nella riunione
del 7/03/2007;
Valutato ogni opportuno elemento;
_______________________________, delibera:
1) di costituire il Centro Interuniversitario di Ricerca per le “Metodologie Innovative per
le Biotecnologie”, avente sede presso il Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università
degli Studi di Torino;
2) di approvare la Convenzione istitutiva nel testo di seguito riportato, autorizzando il
Magnifico Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.
CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
per le "Metodologie Innovative per le Biotecnologie"
83
Art. 1
Su proposta del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie
Molecolari dell’Università di Torino e del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente
e della Vita (DiSAV), sede in Alessandria, è costituito il centro Interuniversitario di ricerca per le
"Metodologie Innovative per le Biotecnologie". Le sedi del Centro sono, per l’Università di
Torino, in Torino,Via Nizza 52, per l’Università del Piemonte Orientale in Alessandria, Via
Bellini, 25/G.
L’adesione di altre Strutture dei due Atenei che ne presentino richiesta è possibile previa
valutazione da parte del Consiglio Scientifico del Centro.
Costituiscono il personale di ricerca del Centro i docenti, i ricercatori ed i tecnici delle Strutture
afferenti che hanno fatto domanda di afferenza al Centro.
Al Centro possono inoltre afferire, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio
Scientifico e dell’Assemblea del Centro, altri studiosi dei due Atenei che svolgano studi e
ricerche nell’ambito degli interessi del Centro.
L’elenco degli afferenti è periodicamente aggiornato a cura del Direttore.
Art. 2
Lo scopo del centro è la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari nei campi di
competenza delle strutture afferenti con l’obiettivo di acquisire le più avanzate competenze negli
specifici settori anche con l’acquisizione di apparecchiature che sono a disposizione di tutti i
gruppi di ricerca. Le Strutture delle Università che promuovono la costituzione del Centro (art.1)
hanno consolidate esperienze nei settori di riferimento e si coordinano per integrare le loro
conoscenze al fine di realizzare progetti di ricerca multidisciplinari di elevata complessità. Il
Centro promuove anche le attività di trasferimento dei risultati delle ricerche verso le imprese.
Art. 3
La gestione amministrativa contabile del Centro è affidata al Centro di Gestione Autonoma della
Scuola per le Biotecnologie
Il Centro ha sede, per fini organizzativi, presso la sede del Centro di Biotecnologie Molecolari in
Via Nizza, 52 – 10126 Torino.
Art. 4
Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca il Centro si avvale del personale
docente, tecnico amministrativo, dei locali, delle strutture e delle attrezzature dei Centri afferenti.
Al Centro può essere attribuito personale tecnico-amministrativo specificatamente dedicato allo
svolgimento delle attività del Centro. Il Centro può inoltre disporre di proprie attrezzature e altri
beni mobili, iscritti nell’apposito inventario. In caso di scioglimento del Centro, le varie
attrezzature acquisite coi fondi generali del Centro verranno assegnate dal Consiglio ai gruppi di
ricerca aventi la competenza per gestirle.
Art. 5
La dotazione ordinaria del Centro è costituita dai contributi assegnati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica o da altri Ministeri; da Enti pubblici o
privati nazionali e internazionali; dal CNR, nonché finanziamenti ottenuti sulla base di contratti e
convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati nazionali e internazionali.
Ad essa si possono aggiungere contributi richiesti ai componenti del Centro di cui all’art. 1. La
misura di tale contributo è deliberata dall’Assemblea.
Art. 6
Sono organi del Centro: l’Assemblea, il Consiglio, il Direttore, il Vice Direttore
84
Art. 7
L’Assemblea è formata:
- dal personale di ricerca che abbia fatto domanda di afferenza al Centro ai sensi dell’art.2;
- da tutti gli studiosi che, a norma dell’art.2, fanno parte a titolo individuale del Centro.
Ciascuno studioso può recedere in qualunque momento dal Centro mediante lettera al Direttore.
L’Assemblea:
- indica le linee generali di politica culturale e scientifica del Centro;
- designa il Direttore ed il Vice Direttore;
- approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, il piano viene allegato al
bilancio di previsione del Dipartimento sede amministrativa;
- approva la relazione annuale scientifica, amministrativa e contabile del Direttore;
- approva le richieste di adesione al Centro avanzate da studiosi ai sensi dell’art.1;
- delibera l’eventuale contributo dei partecipanti al Centro;
- approva, sentito il Centro interessato, la proposta di affidamento della gestione amministrativocontabile;
- delibera lo scioglimento del Centro.
L’Assemblea è presieduta dal Direttore del Centro o, in sua assenza, dal Vice Direttore, ed è
convocata dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo
degli aventi diritto.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti
Art. 8
Il Consiglio del centro è costituito:
- dal Direttore;
- dal Vice Direttore;
- da un terzo del personale di ricerca facenti parte dell’Assemblea.
Il Consiglio è nominato dall’Assemblea, resta in carica un triennio e i suoi membri possono
essere rieletti.
Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro.
Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l’anno o su richiesta di
almeno un terzo degli aventi diritto.
Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio:
- approva la stipula di contratti e convenzioni e l’accettazione di contributi e donazioni;
predispone, in collaborazione col Direttore, il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del
Centro;
- collabora col Direttore nella gestione amministrativa del Centro;
- delibera su quanto non è espressamente previsto nel presente statuto.
Art. 9
Il Direttore e il Vice Direttore sono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea del Centro e
restano in carica tre anni, rinnovabili per un solo mandato.
Il Direttore rappresenta il Centro e:
- coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi di ricerca stabiliti dall’ Assemblea;
- predispone la relazione annuale scientifica ed amministrativa dell'operato del Centro;
- predispone, in collaborazione con il Consiglio, il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del
Centro;
- svolge tutti gli atti relativi alla stipula di contratti e convenzioni, nonché relativi all’ordinazione
e al pagamento di quanto occorre per il funzionamento del Centro, in conformità ai criteri di
utilizzo stabiliti dal Consiglio.
85
Art. 10
Il Vicedirettore collabora con il Direttore all’espletamento dei compiti di quest’ultimo e lo
sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Art. 11
I membri degli organi del Centro perdono la loro attribuzione per indegnità morale o per
inadempienza dei doveri definiti da questo statuto.
Art. 12
La durata del Centro è fissata in tre anni rinnovabili automaticamente salvo scioglimento
deliberato dal Consiglio.
Art. 13
La presente convenzione può essere modificata con delibera del Consiglio con la maggioranza
dei 2/3 degli aventi diritto.
******
8/2007/XI/provv.2 - Convenzione tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di
Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per la
definizione dei rapporti inerenti il Corso di studio Interfacoltà in Educazione Professionale,
per l’a.a. 2006/2007.
(Pratica predisposta dalla Divisione Attività Istituzionali Dir. Resp. Dott.ssa A. Belli)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
visto che con l’emanazione del Decreto 8/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità è stata
individuata la figura dell’Educatore Professionale (E.P.), quale operatore sociale e sanitario in
possesso di un diploma universitario abilitante, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
considerato che alla formazione dell’Educatore Professionale provvedono le Università, con
il corso di laurea di I livello, nella classe SNT/2 – Classe delle Lauree sanitarie, attraverso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collegamento con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e
Scienze della Formazione;
considerato che le Facoltà interessate al corso sono, per l’Università di Torino, la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, la Facoltà di Psicologia e la Facoltà di Scienze della Formazione;
visto che l’Università di Torino ha attivato il corso di laurea triennale Interfacoltà in
Educazione Professionale, abilitante alla professione sanitaria in educatore professionale, nella
sede di Torino e nella sede decentrata di Savigliano;
visto che la Regione Piemonte ha un forte interesse a garantire un alto standard formativo
all’interno della classe delle professioni della riabilitazione e che la formazione degli operatori
costituisce strumento per la promozione della qualità e dell’efficacia del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e dell’area socio-sanitaria;
considerato che con precedente deliberazione n. 16 – 234 del 13/06/2005, la Giunta
Regionale ha approvato, per l’anno 2004/2005, il protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e
le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, per la definizione
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dei rapporti riguardanti il corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, e che tale
protocollo è stato sottoscritto dalle parti in data 8/11/2005;
visto che l’Università di Torino, nel 2006 ha richiesto una revisione dei parametri di
finanziamento per le spese di didattica integrativa e di tirocinio, nonché la possibilità di ottenere
ulteriori contributi regionali per specifiche attività afferenti lo svolgimento del Corso di Laurea
Interfacoltà in Educazione Professionale;
considerata la necessità di definire i rapporti inerenti la realizzazione del Corso di laurea
Interfacoltà in Educazione Professionale, con la sottoscrizione di una Convenzione tra la
Regione e le università piemontesi per l’a.a. 2006/07;
visto che la Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n. 55 – 4399 del
20.11.2006 ha approvato la suddetta convenzione;
considerato che la Facoltà di Scienze della Formazione è la sede amministrativa del Corso di
laurea interfacoltà in Educazione Professionale;
vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 28.02.2007 di
approvazione della suddetta convenzione;
visto che il testo di convenzione prevede che la Regione Piemonte provveda all’erogazione
di appositi contribuiti regionali per il sostegno della didattica integrativa e del tirocinio e
l’assegnazione di ulteriori contributi regionali per attività afferenti lo svolgimento del Corso di
Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale;
considerato che il tetto massimo del contributo regionale assegnato all’Università di Torino,
per il sostegno della didattica integrativa e del tirocinio per l’a.a. 2006/2007, per i corsi di studio
attivati nelle sedi didattiche di Torino e Savigliano corrisponde ad un totale di €. 259.920,00,
così come sottoriportato:
€. 78.200,00 per il primo anno ;
€. 90.860,00 per il secondo anno;
€. 90.860,00 per il terzo anno.
visto che la convenzione prevede ulteriori contributi alle Università di Torino e del Piemonte
Orientale, con un massimale per l’anno accademico 2006/2007 come sottoriportato:
per competenze dovute a professionisti ed esperti per interventi nell’ambito dei seminari:
max €. 5.000,00;
per spese inerenti attività di mobilità internazionale per studenti, attuate in collaborazione
con altre agenzie formative: max €. 2.000,00;
per spese relative al personale amministrativo a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.)
da destinare alla segreteria didattica: max €. 35.000,00.
considerato che detta convenzione viene adottata nel rispetto dei principi contenuti
nell’intesa programmatica tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi per il coordinamento degli
interventi nell’ambito del Sistema Universitario Piemontese, approvata con D.G.R. n. 4 – 3401
del 17/07/2006;
87
considerata la vigente Convenzione stipulata con gli Enti locali per lo svolgimento dei corsi
di laurea dell’Università di Torino nelle sedi decentrate in Provincia di Cuneo;
sentita la Commissione Programmazione e Sviluppo riunitasi in data
;
vista la legge 9.5.1989 n. 168;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino;
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità , emanato
con D.R. n. 348 del 7.5.2004;
valutato ogni opportuno elemento;
__________________, delibera di approvare il testo della Convenzione tra la Regione
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea interfacoltà in
Educazione Professionale, per l’a.a. 2006/2007, nel rispetto degli impegni derivanti dalle
convenzioni già sottoscritte con gli enti locali dove sono insediati corsi universitari decentrati e
delle forme di cofinanziamento ivi previste.
*****
Convenzione tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, stipulata ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto
1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di
Laurea in Educazione Professionale.
TRA
la Regione Piemonte – C.F. 80087670016 – rappresentata dalla Presidente pro-tempore Prof.ssa
Mercedes Bresso, nata a Sanremo (IM) il 12/07/1944 e per la carica domiciliata a Torino in P.zza
Castello n. 165;
E
l’Università degli Studi di Torino – C.F. 80088230018 – rappresentata dal Rettore pro-tempore
Prof. Ezio Pelizzetti, nato a Santhià (VC) il 16/02/1944 e per la carica domiciliato a Torino in
Via Verdi n. 8;
E
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – C.F. 94021400026 –
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Garbarino, nato a Canelli (AT) il 27/02/1954 e
per la carica domiciliato a Vercelli in Via Duomo n. 6;
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
OGGETTO
PROGRAMMAZIONE
ADEMPIMENTI OPERATIVI
AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO
ATTIVITA’ DIDATTICA
ONERI
CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
DURATA
88
ART. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ART. 1 OGGETTO
Qualora non sia diversamente indicato, il termine Università indica nella presente convenzione i
due Atenei piemontesi.
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e l’Università derivanti dalla
realizzazione di un corso di laurea triennale relativo all’educatore professionale previsto
dall’articolo 3 del D.M. 8.10.1998 n. 520 e sulla base dei successivi articoli della presente
convenzione.
Nella Regione Piemonte il corso di laurea triennale si svolge, per quanto riguarda l’Università
degli Studi di Torino, presso l’Interfacoltà tra le facoltà di Scienze della Formazione, Medicina e
Chirurgia e Psicologia, mentre per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” dall’Interfacoltà tra le facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia e Scienze
Politiche.
ART. 2 PROGRAMMAZIONE
Premesso che l’Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/1998 è individuato come figura
professionale sociale e sanitaria alla cui formazione concorrono le strutture sanitarie come pure
quelle di assistenza socio-sanitaria nell’ambito di accordi tra l’Amministrazione Regionale e
l’Università, la programmazione dei fabbisogni avviene tra la Regione Piemonte e l’Università
con il coinvolgimento di Enti Gestori delle attività socio-assistenziali ed AA.SS.RR.
Le sedi formative degli educatori professionali sono Torino, Savigliano, Novara ed Asti.
Per le sedi di Torino e di Savigliano, il corso di laurea avrà luogo presso l’Università degli Studi
di Torino; mentre per le sedi di Novara e di Asti il corso di laurea avrà luogo presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale, dove per l’anno accademico 2006/2007 sarà attivato un
ultimo 3° anno, salvo diverse indicazioni da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.
In seguito, nelle sedi di Novara ed Asti, saranno espletate tutte quelle attività formative che
permetteranno agli studenti iscritti di concludere il loro percorso di studi (tirocinio e relativo
tutoraggio in itinere, didattica integrativa, etc…).
ART. 3 ADEMPIMENTI OPERATIVI
La Regione Piemonte e l’Università, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti
nel presente atto, provvedono, tramite intese, a stabilire le modalità della reciproca
collaborazione e le programmazioni delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui al punto
6) “ONERI”, con Enti Gestori delle attività socio assistenziali, Agenzie Formative del settore ed
AA.SS.RR. piemontesi, in particolare con strutture che hanno avuto esperienze nella formazione
di base per educatori professionali, secondo il dettato della normativa previgente alla riforma
universitaria.
Nel quadro della programmazione di cui sopra e nella convinzione della necessità di una stretta
integrazione tra Università, la Regione Piemonte e gli altri Enti coinvolti, gli enti citati
concordano le modalità di utilizzo delle risorse formative per la realizzazione del corso di laurea
triennale.
E’ previsto un servizio di tutorato professionale al fine di orientare ed assistere gli studenti
durante il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.
L’utilizzo del personale non universitario con funzioni di coordinamento, di tutorato, nonché di
segreteria didattica, cui è affidato il monitoraggio del corso di laurea, è concordato tra
l’Università e gli Enti di cui sopra.
Al fine del reclutamento previsto nei Bandi annuali si dovrà tenere conto in particolare modo
dell’esperienza professionale acquisita dai docenti delle scuole regionali operanti nella
formazione degli Educatori Professionali.
89
Presso ogni sede di studi è previsto un coordinatore con compiti di interfaccia con l’Università e
la Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità – Direzione Controllo attività sanitarie, di
affiancamento degli studenti e di collaborazione nell’organizzazione dei corsi (sub. art. 6, co. 5,
punto 2).
L’impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato professionale è regolato da
appositi contratti siglati dall’Università per il personale a contratto; per eventuali partecipazioni
di personale in ruolo in organico presso altri Enti, l’impegno è regolato nell’ambito di quanto
previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.
ART. 4 AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO
Il requisito di ammissione al corso di laurea è costituito dal possesso del diploma di scuola media
superiore o di altro titolo idoneo conseguito all’estero, previo esame di ammissione.
Per quanto riguarda l’Università degli Studi di Torino, il corso di Laurea triennale presso
l’Interfacoltà si articolerà in lezioni, didattica per piccoli gruppi e tirocini, così come definiti per
legge, ed avverrà presso le sedi individuate dall’Università (Facoltà di Scienze della Formazione,
di Medicina e Chirurgia e di Psicologia) .
Per quanto attiene l’Università degli Studi di Torino, nella sede decentrata di Savigliano, le
lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno presso la sede distaccata dell’Università nella
città di Savigliano (Facoltà di Scienze della Formazione) e presso le sedi delle AA.SS.RR. della
Provincia di Cuneo, previa convenzione, per gli insegnamenti di area sanitaria; la segreteria
amministrativa ha sede presso la sede universitaria di Savigliano.
Per quanto riguarda l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” le lezioni e la
didattica per piccoli gruppi avverranno nelle sedi di Novara ed Asti presso i locali utilizzati
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Il percorso formativo deve prevedere le seguenti componenti:
1. insegnamenti costitutivi del corso di laurea;
2. attività integrative svolte nell’ambito delle materie costitutive, specificatamente finalizzate a
massimizzare la crescita della specifica professionalità dell’educatore in formazione;
3. supporti specifici per i tirocini, che sono sostenuti da specifiche figure dedicate ed utilizzate
come esperienza, che diviene materiale di riflessione e studio.
Nelle sedi di tirocinio, debbono essere previsti operatori dei servizi che si affianchino allo
studente tirocinante come “tutori aziendali”, in seguito ad intese tra l’Università e gli Enti
Gestori dei servizi, sedi di tirocinio.
Debbono essere ugualmente previsti “tutori professionali”, attivi nel Corso di Laurea con
compiti di supporto e di rielaborazione dell’esperienza del tirocinio e di raccordo con i docenti
dedicati alle materie più professionalizzanti.
Per svolgere le funzioni sopra descritte l’Università, in coerenza con quanto indicato al
punto 3) “ADEMPIMENTI OPERATIVI”, utilizza in via preferenziale le competenze già
maturate dalle strutture formative che hanno operato nel settore della formazione degli educatori,
tramite intese convenzionali, ed eventualmente tramite l’utilizzo del F.S.E. (Fondo Sociale
Europeo) e la costituzione di A.T.S. (Associazione Temporanea di scopo) finalizzate.
Le attività integrative sono dettagliate nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea
predisposto dall’Università. Tale Piano, nella fase di predisposizione, è altresì oggetto specifico
di esame nel Comitato di Indirizzo previsto dal Decreto MURST 509/1999.
Le Università si impegnano ad attivare con cadenza periodica il Comitato di Indirizzo, il
quale è composto da rappresentanti delle Università, di istituzioni ed enti che hanno ruoli di
programmazione e gestione dei servizi, o che impiegano educatori professionali. Il Comitato
svolge compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione del processo formativo della figura
dell’Educatore Professionale; nonché raccoglie ogni utile informazione sui relativi fabbisogni
formativi .
90
Per l’accesso al corso da parte degli studenti, si terrà conto dell’esito delle prove di ammissione.
L’ammissione all’attività didattica di tirocinio, in quanto i discenti sono equiparati ai lavoratori
ai sensi dell’art. 2 comma A del D.Lgs. 626/1994, è subordinata agli accertamenti intesi a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art. 16 comma 2 lettera A del citato D.
Lgs.). L’accertamento sarà a carico delle AA.SS.RR. sedi di Corso di Laurea.
ART. 5 ATTIVITÀ DIDATTICA
Sono organi del corso di laurea quelli previsti dai Regolamenti dell’Università.
Per quanto riguarda l’attività didattica, essa viene assicurata dai Consigli Interfacoltà mediante il
proprio personale docente ed il personale tecnico ed amministrativo sulla base dell’ordinamento
didattico specifico.
Per quanto riguarda le materie attinenti l’area sanitaria, si fa riferimento al modello di
Convenzione già operativo tra Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità –Direzione Controllo
attività sanitarie ed Università sia per quanto attiene le docenze che per i tirocini.
Ai tutori professionali viene affidata la specifica cura della preparazione degli studenti, di norma
non in numero superiore a 15, al fine di garantire un’ora di assistenza alla settimana per studente.
L’Università assicura l’attività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea.
L’attività dei tirocini previsti nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto
dall’Università viene effettuata nel corso del triennio.
I corsi di riqualificazione per gli operatori occupati, ai sensi dell’art. 32, co. 7, della L.R. n.
1/2004, continueranno ad essere attivati dagli enti accreditati secondo la normativa vigente,
previa autorizzazione provinciale sulla base di specifici fondi regionali.
ART. 6 ONERI
Gli oneri conseguenti all’attivazione del Corso di Laurea per Educatori Professionali derivano da
specifici impegni assunti nella presente convenzione tra la Regione Piemonte e le Università.
Gli oneri sono richiamati in piani finanziari relativi all’intero ciclo formativo e sono predisposti
per annualità di corso tenendo conto di:
- numero di studenti iscritti;
- utilizzo di strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)
- servizi amministrativi;
- servizi per l’assistenza a studenti e tutoraggio;
- attività didattiche e tecnico-pratiche (ad es. tirocini, segreteria didattica, laboratori)
- coordinamento dei corsi.
Gli oneri che fanno carico alla Regione Piemonte e alle Università sono definiti d’intesa e si
indicano nel modo seguente:
Università
- retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo dipendente, addetto alle
attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;
- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni ai sensi della vigente legislazione
nonché Responsabilità Civile contro terzi;
- fornitura delle strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico, compresa la gestione e la
manutenzione delle strutture.
Regione Piemonte
Erogazione di contributi a carico dell’Assessorato al Welfare e Lavoro – Direzione Politiche
Sociali, con riferimento alle seguenti voci di spesa:
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- per competenze dovute al personale docente non universitario, assunto a contratto,
specificatamente addetto alle attività formative con valenza professionalizzante, con esclusione
delle attività formative a carico dell’Assessorato alla Sanità (sub. art. 6, co. 5, punto 1) destinati a
gruppi di studenti, (didattica integrativa e tirocini);
- per competenze dovute a professionisti ed esperti per interventi nell’ambito dei seminari;
- per spese inerenti attività di mobilità internazionale per studenti, attuate in collaborazione con
altre agenzie formative;
- per spese relative al personale amministrativo a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.) da
destinare alla segreteria didattica;
Erogazione di contributi a carico dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Controllo Attività
Sanitarie (per il tramite delle Aziende Sanitarie):
- per le spese relative alla retribuzione del personale del Servizio Sanitario regionale,
specificatamente addetto alle attività formative, secondo le tariffe vigenti previste dal C.C.N.L.
per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
- per le spese relative alle attività di coordinamento gestite dalle AA.SS.RR., sedi di corso.
ART. 7 CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Con riferimento agli oneri a carico della Regione – Assessorato al Welfare e Lavoro – Direzione
Politiche Sociali, indicati all’art. 6 della presente Convenzione, si specifica quanto segue.
A) Criteri per la determinazione dei contributi regionali
I contributi regionali, finalizzati a sostenere le spese per il personale docente, esterno e non
universitario, specificatamente addetto alle attività con valenza professionalizzante (didattica
integrativa) e a quelle del tirocinio, destinati a gruppi di studenti, sono determinati facendo
riferimento ai seguenti parametri.
Parametro “A”: rappresenta l’importo predeterminato in sede di analisi dei costi, con riferimento
alle spese per la didattica integrativa e per il tirocinio, per ciascun allievo iscritto al corso, per
l’anno accademico 2006/2007;
Parametro “B”: corrisponde al numero massimo degli allievi effettivamente iscritti nell’anno
accademico 2006/2007, per il 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea Interfacoltà in Educazione
Professionale, nelle diverse sedi didattiche delle Università piemontesi.
I parametri “A” e “B” sono stati costruiti definendo un preventivo di spesa per lo svolgimento
delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio per il triennio del Corso di laurea,
tenendo conto di:
1. ammontare delle ore e delle competenze orarie dei docenti, esterni e non universitari, assunti a
contratto, per la realizzazione delle attività didattiche professionalizzanti;
2. ammontare delle ore e delle competenze orarie degli addetti alle attività di tirocinio, assunti a
contratto;
3. numero massimo degli allievi iscritti al 1°, 2° e 3° anno accademico 2006/2007 del Corso di
laurea in oggetto;
La definizione del preventivo di spesa ha consentito di calcolare il costo medio annuale per
allievo per le attività di didattica integrativa e di tirocinio, così ripartito:
1° anno (a.a. 2006/2007)
€ 680,00
92
2° anno (a.a. 2006/2007)
3° anno (a.a. 2006/2007)
€ 826,00
€ 826,00
Il tetto massimo del contributo concesso per l’anno accademico 2006/2007, con riferimento alle
spese per le attività didattiche integrative e di tirocinio, di cui all’art. 6, viene calcolato per le due
Università nel modo seguente:
UNIVERSITÀ
Anno del Parametro “A”
percorso Costo medio annuo
di laurea per
allievo
per
didattica integrativa e
tutoraggio
Università degli Studi di 1° anno € 680,00
Torino – sedi didattiche di 2° anno € 826,00
Torino e Savigliano
3° anno € 826,00
Parametro “B”
Numero
massimo degli
allievi iscritti
115
110
110
Contributo
regionale
(parametro “A”
x
parametro
“B”)
€ 78.200,00
€ 90.860,00
€ 90.860,00
Università degli Studi del 3° anno € 826,00
50
€ 41.300,00
P.O. “A. Avogadro” – sedi
didattiche di Asti e Novara
Qualora il numero degli allievi iscritti sia superiore al numero massimo sopraindicato, il
contributo regionale erogato a ciascuna Università non potrà essere superiore al massimale
consentito.
Nel caso in cui, invece, il numero degli allievi sia inferiore al numero massimo previsto, il
contributo regionale sarà rapportato al numero degli allievi effettivamente iscritti.
Sono previsti ulteriori contributi, con un massimale consentito per l’anno accademico
2006/2007, per le voci di spesa di cui all’art. 6 e di seguito precisate:
1) per competenze dovute a professionisti ed esperti per interventi nell’ambito dei seminari: max
€ 5.000,00;
2) per spese inerenti attività di mobilità internazionale per studenti, attuate in collaborazione con
altre agenzie formative: max € 2.000,00;
3) per spese relative al personale amministrativo a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.)
da destinare alla segreteria didattica: max € 35.000,00.
Modalità di erogazione dei contributi regionali
Le istanze di finanziamento da parte delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte
Orientale “A. Avogadro”dovranno essere presentate alla Regione – Direzione Politiche Sociali entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico avviato, corredate dalla documentazione di
seguito elencata:
- comunicazione di avvio del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, con
l’indicazione del numero degli allievi iscritti al corso, ripartiti per ciascuna sede universitaria;
- piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili, secondo quanto previsto
all’art. 6 della presente convenzione. Per le spese relative ad attività di mobilità internazionale si
richiede la presentazione di un’ipotesi progettuale.
La Regione, conclusa l’istruttoria sulle istanze di finanziamento, provvederà ad assegnare un
acconto, nella misura del 70% della spesa ammessa al finanziamento, alle Università.
A metà dell’anno accademico, le Università saranno tenute ad effettuare la verifica delle spese
sostenute e a presentare alla Regione – Direzione Politiche Sociali – una previsione delle spese
per la parte residuale; contestualmente sarà comunicata la programmazione delle attività
seminariali.
93
Formattati: Elenchi puntati e
numerati
A conclusione dell’anno accademico, le Università avranno l’onere di presentare un
rendiconto analitico delle spese sostenute. Dall’istruttoria svolta sulla rendicontazione delle
spese presentata dalle Università, la Regione – Direzione Politiche Sociali – provvederà ad
erogare, se dovuto, il relativo saldo. Qualora siano presenti residui attivi a favore della Regione,
tali somme costituiranno un anticipo per l’avvio dell’anno accademico successivo.
Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle etc..),
sarà cura delle Università conservare gli originali della suddetta documentazione. La Regione
Piemonte – Direzione Politiche Sociali – si riserva, comunque, la facoltà di fare eventuali
controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso le sedi universitarie.
Con riferimento agli oneri a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità –
Direzione Controllo Attività sanitarie (per il tramite delle Aziende Sanitarie) si specifica che i
relativi contributi saranno erogati con le modalità già previste nell’ambito dei protocolli di Intesa
Università-Regione, attivati per le altre figure professionali sanitarie.
ART. 8 DURATA
La presente convenzione ha durata annuale e può essere rinnovata con espresso provvedimento
degli enti sottoscrittori.
ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni
e modifiche alla presente convenzione.
Data
Firme
*****
8/2007/XI/provv.3 - Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico
di Torino –Condivisione della Consigliera di Fiducia e di altre attività di collaborazione tra
l’Università e il Politecnico in tema di attuazione degli strumenti volti ad assicurare pari
opportunità e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti.
PREMESSO che:
Con delibera del Senato Accademico, in data 15.1.2001, su proposta dal Comitato Pari
Opportunità, l’Università degli Studi di Torino, tra le prime nel nostro paese, ha inteso offrire
degli strumenti a tutela della dignità delle persone (docenti, personale amministrativo, studenti e
studentesse) che nell’Ateneo svolgono la propria attività di lavoro e di studio, adottando il
"Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori degli delle
studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Torino".
Per una piena attuazione del Codice Etico in esso è prevista la Consigliera di Fiducia
“persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai dipendenti/studenti oggetto di
attenzioni moleste” Ia/il Consigliera/e di Fiducia, che per la natura dei compiti da espletare è
preferibilmente donna, è persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai
dipendenti/studenti oggetto di attenzioni moleste.
Esterno all'Amministrazione, è nominato dal Rettore su designazione del Comitato Pari
Opportunità, scelto tra le persone che possiedono esperienza umana e professionale adatta a
svolgere il compito previsto.
Dura in carica due anni e può essere rinominato una sola volta”.
Nella seduta del 14 marzo 2005 il Senato Accademico approvava le modifiche proposte dal
Comitato Pari opportunità e dalla Consigliera di Fiducia, inserendo nel Codice di
comportamento, oltre alle molestie sessuali, le molestie di tipo psicologico e di ogni
atteggiamento discriminatorio e/o vessatorio sul luogo di lavoro.
94
Con D.R. n.4 del 12.02.2002, Consigliera di Fiducia dell’Ateneo Torinese veniva nominata
l’Avv. Alida Vitale, dimissionaria nel 2005 per sopravvenuta nomina a Consigliera Regionale di
Parità della Regione Piemonte.
Dopo avviso di selezione per ricoprire la carica di Consigliera/e di Fiducia dell’Università
degli Studi di Torino per il biennio 2006-2007 pubblicato sul sito dell’Università in data 16
dicembre 2005, il Comitato Pari Opportunità, nella riunione del 28 marzo 2006, approvava di
proporre l’Avv. Elena Bigotti alla carica di Consigliera di Fiducia dell’Università degli Studi di
Torino.
Con D.R. n. 396 del 31.05.2006 l’Avv. Elena Bigotti veniva nominata Consigliera di Fiducia
dell’Università degli Studi di Torino.
A seguito di intese fra i rispettivi Comitati pari opportunità (con pare favorevole del C.P.O.
dell’Università degli studi di Torino in data 28 marzo 2006), con lettera il Rettore del Politecnico
di Torino, prof. Francesco Profumo, esprimeva la volontà di unificare l’esperienza nelle
tematiche legate alle Pari Opportunità dei due Atenei, in primo luogo condividendo l’attività
della Consigliera di Fiducia, con l’intento di individuare per il futuro nuove azioni ed ambiti di
collaborazione nelle problematiche di genere.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Prof. Ezio Pelizzetti, con lettera del 5 giugno
2006 (Prot. Rett. n. 972 del 5.06.2006) accoglieva la suddetta richiesta, affermando che “la
Dott.ssa Elena Bigotti, nominata Consigliera di Fiducia dell’Università degli Studi di Torino
con D.R. n. 396 del 31.05.2006, sarà lieta di svolgere l’importante e delicato compito a Lei
assegnato, sia per l’Università degli Studi, sia per il Politecnico”.
Conseguentemente il Politecnico di Torino inviava la bozza di Protocollo d’Intesa di cui si
chiede l’approvazione che prevede la condivisione dell’attività della Consigliera di Fiducia,
individuata dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino per il biennio
2006-2007, nonché l’istaurarsi di una collaborazione tra l’Università e il Politecnico in tema di
attuazione degli strumenti volti ad assicurare pari opportunità e dignità alle lavoratrici e ai
lavoratori, alle studentesse e agli studenti.
Il Protocollo avrà durata due anni a partire dalla data di sottoscrizione e non comporterà
oneri economici a carico dell’Università degli Studi di Torino.
La condivisione dell’attività della Consigliera di Fiducia per il biennio 2006-2007,
considerato il D.R. n. 396 del 31.05.2006, riguarderà l’attività dell’Avv. Elena Bigotti.
Tutto ciò premesso,
Considerato che con delibera del Senato Accademico, in data 15.1.2001, su proposta dal
Comitato Pari Opportunità, l’Università degli Studi di Torino, tra le prime nel nostro paese, ha
inteso offrire degli strumenti a tutela della dignità delle persone (docenti, personale
amministrativo, studenti e studentesse) che nell’Ateneo svolgono la propria attività di lavoro e di
studio, adottando il "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori degli delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Torino";
Considerato che per una piena attuazione del Codice Etico in esso è prevista la Consigliera
di Fiducia “persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai dipendenti/studenti oggetto
di attenzioni moleste” Ia/il Consigliera/e di Fiducia, che per la natura dei compiti da espletare è
preferibilmente donna, è persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai
dipendenti/studenti oggetto di attenzioni moleste.
Esterno all'Amministrazione, è nominato dal Rettore su designazione del Comitato Pari
Opportunità, scelto tra le persone che possiedono esperienza umana e professionale adatta a
svolgere il compito previsto.
Dura in carica due anni e può essere rinominato una sola volta”;
95
Considerato che nella seduta del 14 marzo 2005 il Senato Accademico approvava le
modifiche proposte dal Comitato Pari opportunità e dalla Consigliera di Fiducia, inserendo nel
Codice di comportamento, oltre alle molestie sessuali, le molestie di tipo psicologico e di ogni
atteggiamento discriminatorio e/o vessatorio sul luogo di lavoro;
Considerato che con D.R. n.4 del 12.02.2002, Consigliera di Fiducia dell’Ateneo Torinese
veniva nominata l’Avv. Alida Vitale, dimissionaria nel 2005 per sopravvenuta nomina a
Consigliera Regionale di Parità della Regione Piemonte;
Considerato che dopo avviso di selezione per ricoprire la carica di Consigliera/e di Fiducia
dell’Università degli Studi di Torino per il biennio 2006-2007 pubblicato sul sito dell’Università
in data 16 dicembre 2005, il Comitato Pari Opportunità, nella riunione del 28 marzo 2006,
approvava di proporre l’Avv. Elena Bigotti alla carica di Consigliera di Fiducia dell’Università
degli Studi di Torino;
Considerato che con D.R. n. 396 del 31.05.2006 l’Avv. Elena Bigotti veniva nominata
Consigliera di Fiducia dell’Università degli Studi di Torino;
Considerato che, a seguito di intese fra i rispettivi Comitati pari opportunità (con pare
favorevole del C.P.O. dell’Università degli studi di Torino in data 28 marzo 2006), con lettera il
Rettore del Politecnico di Torino, prof. Francesco Profumo, esprimeva la volontà di unificare
l’esperienza nelle tematiche legate alle Pari Opportunità dei due Atenei, in primo luogo
condividendo l’attività della Consigliera di Fiducia, con l’intento di individuare per il futuro
nuove azioni ed ambiti di collaborazione nelle problematiche di genere;
Considerato che il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Prof. Ezio Pelizzetti, con
lettera del 5 giugno 2006 (Prot. Rett. n. 972 del 5.06.2006) accoglieva la suddetta richiesta,
affermando che “la Dott.ssa Elena Bigotti, nominata Consigliera di Fiducia dell’Università
degli Studi di Torino con D.R. n. 396 del 31.05.2006, sarà lieta di svolgere l’importante e
delicato compito a Lei assegnato, sia per l’Università degli Studi, sia per il Politecnico”;
Considerato che, conseguentemente, il Politecnico di Torino inviava la bozza di Protocollo
d’Intesa, di cui si chiede l’approvazione, che prevede la condivisione dell’attività della
Consigliera di Fiducia, individuata dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di
Torino per il biennio 2006-2007, nonché l’istaurarsi di una collaborazione tra l’Università e il
Politecnico in tema di attuazione degli strumenti volti ad assicurare pari opportunità e dignità
alle lavoratrici e ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti;
Considerato che il Protocollo avrà durata due anni a partire dalla data di sottoscrizione e non
comporterà oneri economici a carico dell’Università degli Studi di Torino;
Considerato che la condivisione dell’attività della Consigliera di Fiducia per il biennio 20062007, visto il D.R. n. 396 del 31.05.2006, riguarderà l’attività dell’Avv. Elena Bigotti;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Valutato ogni opportuno elemento;
(Relazione predisposta dal Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Università degli
Studi di Torino Avv. S. Gambino.)
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
96
__________________, delibera di approvare il seguente testo di Protocollo di Intesa tra
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino:
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
E
IL POLITECNICO DI TORINO
Art. 1
Il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino e il Comitato Pari Opportunità
del Politecnico di Torino concordano sull’opportunità e sull’utilità di stabilire una collaborazione
in tema di attuazione degli strumenti volti ad assicurare pari opportunità e dignità alle lavoratrici
e ai lavoratori nonché alle studentesse e agli studenti dei suddetti atenei.
Art. 2
La prima azione derivante da questa intesa consisterà nella condivisione dell’attività della
Consigliera di Fiducia, individuata dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di
Torino per il biennio 2006-2007, tramite apposita selezione.
Art. 3
Ciascun Ateneo regolerà separatamente e in totale autonomia il rapporto con la Consigliera di
Fiducia, in relazione alle modalità della prestazione e agli aspetti finanziari.
Art. 4
Le parti concordano di valutare congiuntamente la possibilità di individuare per il futuro nuove
azioni ed ambiti di collaborazione sulle tematiche delle pari opportunità.
Art. 5
Il presente protocollo d’intesa ha durata di due anni a partire dalla data della firma e potrà essere
rinnovato alla scadenza con scambio di lettere. Ciascuna parte potrà recedere dal presente
accordo dandone comunicazione scritta all’altra parte.
Data
Firme
97
XII – LAUREE HONORIS CAUSA.
8/2007/XII/provv. 1 – Facoltà di Lettere e Filosofia – proposta conferimento della laurea
honoris causa in Filosofia al Prof. Arthur C. Danto.
Il 7 febbraio 2007 il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia all’unanimità, ha
approvato la proposta di conferimento della laurea honoris causa al Prof. Arthur C. Danto per
aver rilanciato con vigore il dibattito teorico sull'arte, dando corpo a un programma filosofico in
cui estetica, critica d'arte, metafisica, ed epistemologia formano un sistema organico e ricco di
sviluppi. Per essere inoltre riuscito a portare i risultati della sua ricerca al di fuori dei contesti
specialistici,facendone materia di dibattito culturale, con importanti ricadute in ambito sociale ed
educativo.
CURRICULUM VITAE
Danto è nato a Ann Arbor, Michigan nel 1924 ed è professore emerito nella Columbia
University di New York. È stato presidente dell'American Philosophical Association e dell'
American Society for Aesthetics.
Attivo in una grande quantità di settori, dalla filosofia analitica alla filosofia della storia,
all'interpretazione di Nietzsche, ha legato la sua fama internazionale soprattutto al rilancio di una
teoria filosofica dell'estetica nell'epoca della pop art, esposta principalmente in due libri che
hanno fatto epoca, The Transfiguration of the Commonplace (1981), oltre ai saggi raccolti in The
Philosophical Disenfranchisement of Art (1986). In questi libri, Danto sviluppa una teoria
filosofica capace di dar conto dell'arte non solo nell'epoca in cui (come suggeriva Benjamin) ha
perso l'aura dell’unicità, ma anche in quella, cronologicamente successiva, in cui è venuta a
identificarsi con la ripresa di oggetti comuni e massificati.
L'attività filosofica di Danto ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti: il Lionel Trilling
Book Prize conseguito nel 1982 per Transfiguration of the Commonplace, il National Book
Critics Circle Prize conseguito nel 1990 per Encounters and Reflections: Art in the Historical
Present, e il Prix Philosophie (2003), vinto per Madonna of the Future. Per la critica d'arte
ricordiamo: l’Hanover Manufacturers/Art World prize (1984) e il George S. Polk Award for
Criticism (1985).
È direttore responsabile e presidente del Journal of Philosophy (1975) e di ARTFORUM
(1998). Un volume di discussione delle sue principali tesi filosofiche è stato curato da Mark
Rollins (Danto and his Critics, Blackwells, 1995), ed è in uscita nella "Library of Living
Philosophers" un volume dedicato alla sua filosofia. Ha sia ricevuto sette honoris causa da
università di tutto il mondo.
Elenco delle pubblicazioni.
Libri.
- Analytical Philosophy of History, Cambridge University Press, 1965 (tradotto in molte lingue,
tra cui Cinese, Tedesco, Italiano, Spagnolo);
- Nietzsche as Philosopher, Macmillan, 1965, Columbia University press. 1980 (tradotto in
Tedesco);
- Analytical Philosophy of Knowledge, Cambridge University Press, 1968
- What Philosophy Is, Harper & Row, 1968 (tradotto in molte lingue tra cui Spagnolo e
Giapponese);
- Mysticism and Morality, Basic Books, 1972; Columbia University Press. 1980 (Finalista al
national Book Award);
- Analytical Philosophy of Action, Cambridge University Press, 1973 (tradotto in Tedesco);
- Jean-Paul Sartre, Viking, Modern Masters, 1975 (tradotto in Tedesco);
98
- The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University Press, 198l (tradotto in Francese,
Spagnolo, Tedesco, Cinese, Italiano. Vincitore del premio Lionel Trilling Book Prize, 1982);
- Narration and Knowledge, Columbia university press, 1985
- The Philosophical Disenfranchisement of Arl, Columbia University Press, 1986 (tradotto in
Tedesco, Francese, Italiano. Finalista al National Book Critics Circle);
- The State of the Art, Prentice Hall, l987
- Connections to The World, HarperCollins, 1989; l’University of California, 1996; (tradotto in
Tedesco)
- Encounters and Reflections, Farrar Straus Giroux, 1990 (tradotto in tedesco. Vincitore del
premio National Book Critics Circle Pritze in Criticism, 1990)
- Beyond the Brillo Box, Farrar Straus Giroux, 1992 (tradotto in Francese, Tedesco, Spagnolo)
- Embodied Meanings, Farrar Straus & Giroux, 1994
- After the End of Art, Princeton University Press, 1996 (tradotto in Francese, Tedesco
Spagnolo, Italiano)
- Selected Essays: Volume I; "The Body/Body Problem; Volume II, Philosophrzing Art,
University of California Press, 1999
- The Madonna of the Future: Critical Essays in a Pluralistic Art World, Farrar, Straus. &
Giroux, 2000
- The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, The Open Court, 2003 (tradotto in
ltaliano, Francese, Tedesco)
- Unnatural Wonders: Essays from the Gap between Art and Life, Farrar Straus & Giroux, 2005
(Finalista al Nat'l Book Critics Circle Prize for Criticism)
Libri su artisti
- 397 Chairs, Abrams
- Robert Mapplethorpe, Random House (Vincitore del 9th Annual ICP Infinity Prize for
Photography writing). Ripubblicato, con l'aggiunta di altri saggi, nel 1995 da The University of
California Press con il titolo di Playing with the Edge.
- Mark Tansey, Abrams
- Cindy Sherman's Untitled Stills, shirmer/Mosell
- Cindy Sherman's Untitled History Portraits, Rizzoli
- Saul Steinberg's Discovering America, Knopf.
Saggi apparsi su cataloghi di mostre:
Tim Rollins +KOS (Dia); Sean Scully (Fort Worth Museum); Richard Artschwager (Fondation
Cartier); Red Grooms (Tokyo Museum of Modern Art), Robert Irwin (LAMoCA); Leon Polk
Smith (Brooklyn Museum); Chuck Close (Pace Gallery), On Museums (The Jewish Museum),
Wendall Castle (Peter Joseph Gallery); Garry Knox Bennett (Peter Joseph Gallery); Andy
Warhol (Warhol Museum); David Reed (Kolnischer Kunstverein.); Fischli and Weiss (Walker
Art Center); Ida Applebroog (Corcoran), etc.
Gli articoli e le recensioni apparse su riviste internazionali sono troppo numerosi per essere
riportate in modo completo. Basterà ricordare che articoli di Arthur Danto sono apparsi in:
Art Forum, Art News, Print Collectors Newsletter, American Philosophical Quarterly, Mind,
Synthese, Journal of Philosophy, Journal of Brain and Behavior Science, Ny Times, TLS,
London Review of Books, New Republic, ecc.
Honors
Per la filosofia
Borsista Fulbright, Franci a, 1949-50;
Borsista ACLS (American Council of Learned Societies), 1961, I970;
99
Distinguished Fulbright Professor, Jugoslavia, 1976;
Borsista Guggenheim, 1969, 1982;
Borsista, American Academy of Arts and Sciences, 1983;
Presidente dell'American Philosophical Association, 1983;
Presidente dell'American Society for Aesthetics, 1989;
Presidente dell'International Academy for the Philosophy of Art, 1998
Per la critica d'arte (oltre ai riconoscimenti già citati in riferimento ai singoli libri):
- Hanover Manufacturers/Art World prize, 1984;
- George S. Polk award for criticism, 1985;
- Honorary Doctorate, Parsons School of Design, 1990;
- New York Public Library "Literary Lion, " 1993;
- Andrew W. Mellon Lecturer in the Fine Arts, National Gallery, Washington, 1 995;
- Honorary Doctorate, School of Visual Arts, 1995;
- Frank Jewett Mather Prize for Criticism, College Art Association, 1996;
- Honorary doctorate, Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 1996;
- Honorary doctorate, Connecticut College, 1997 ;
- Eugene M. Kayden Award for After the End of Art, come "il miglior libro pubblicato nelle
scienze umane da un editore universitario nel 1997";
- Art Achievement Award, Wayne State University,1998;
- Honorary doctorate, Wayne State University, 1999;
- Honorary doctorate, Center for Creative Studies/College Art &, Design, Detroit, 2001;
- Carus Lecturer, American Philosophical Association, 2001;
- Honorary doctorate, Massachusetts College of Art, 2002;
- Prix Philosophie, Francia, 2003;
- D.Litt, Columbia University, 2004;
- Albertus Magnus Professur, Università di Colonia,2005:
- Icelandic Literary Prize (Islensku Bokmenntaverthulaunin) 2005
Selezione di scritti sulla filosofia di Arthur Danto:
- The Philosophy of Arthur Danto, Library of Living Philosophers, Open Court (in corso di
stampa);
- D. Herwitz e M. Kelly, Encounters with Arthur Danto; Action, History, and Art. Columbia
University Pres s,2007 (in corso di stampa);
- Intervista, New Art Examiner (febbraio, 1999), pp. 24-27;
- G. Horowitz and T. Huhn, Arthur Danto; The Wake of Art, G&B Art, 1998;
- History and Theory, numero speciale dedicato al convegno internazionale "End of Art",
Bielefeld, novembre 1998;
- Intervista Radical Philosophy, 90, luglio-agosto, 1998;
- J. Levinson (a cura di),The End of Art and Beyond; Essays after Danto, Hardcover, 1997;
- "Schwerpunkt: Arthur C. Danto und das Ende der Kunst, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie,
5/1 997 , pp. 7 4l-787;
- M. Rollins (a cura dr), Danto and his critics, Blackwells, 1995;
- R. Starn (a cura di), Anything Goes, University of California, Berkeley,1994
PROPOSTA DI DELIBERA
Il Senato Accademico,
Visto il T.U. 1592 del 1933;
100
Vista la proposta di conferimento della laurea honoris causa approvata dal Consiglio di
Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 7 febbraio 2007;
Sentito il parere _______________________ espresso dalla Commissione Didattica del
Senato Accademico nella seduta del 6 marzo 2007;
_______________________, esprime parere favorevole al conferimento della laurea honoris
causa in Filosofia al Prof. Arthur C. Danto.
101
XIII – VARIE ED EVENTUALI
102
INDICE
I. – COMUNICAZIONI DEL RETTORE – PRESIDENTE.___________________________ 4
II. – APPROVAZIONE VERBALI._______________________________________________ 5
8/2007/II/PROVV.1 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL
GIORNO 15 GENNAIO 2007. ___________________________________________________________ 5
8/2007/II/PROVV.2 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL
GIORNO 12 FEBBRAIO 2007. __________________________________________________________ 5
III. – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MODIFICHE DI
STATUTO, PROF. SERGIO VINCIGUERRA. _____________________________________ 6
A) MODIFICHE DI STATUTO - TITOLI DAL IV AL IX: ESITO DEI RILIEVI
FORMULATI DAL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. __________ 6
8/2007/III/PROVV.1 – MODIFICHE DI STATUTO - TITOLI DAL
FORMULATI DAL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.
IV AL IX : ESITO DEI RILIEVI
__________________________ 6
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’ATENEO
–
RELAZIONE
PRESIDENTE
DELLA
COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. VINCENZO FERRONE. _______________ 19
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. BRUNO GIAU.______________________ 20
A) STUDENTI. ______________________________________________________________ 21
8/2007/V/PROVV.1 - EQUIPOLLENZA DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO. _______________________ 21
B) CORSI POST LAUREAM. __________________________________________________ 22
8/2007/V/PROVV. 2 - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE
INTERCULTURALE”, DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE: NON ATTIVAZIONE PER L’A.A.
2006/2007. ______________________________________________________________________ 22
8/2007/V/PROVV. 3 - MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “GESTIONE AZIENDALE (GENERAL
MANAGEMENT)”, SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE: NON ATTIVAZIONE PER L’A.A.
2006/2007. ______________________________________________________________________ 23
C) NULLA OSTA. ___________________________________________________________ 25
8/2007/V/PROVV. 4 - RICHIESTA NULLA OSTA PER RESIDENZA FUORI SEDE. ___________________ 25
103
8/2007/V/PROVV. 5 - NULLA OSTA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE O AFFIDAMENTI FUORI SEDE
– A.A. 2006/2007. _________________________________________________________________ 25
8/2007/V/PROVV. 6 - NULLA OSTA, ORA PER ALLORA, PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE O
AFFIDAMENTI FUORI SEDE – A.A. 2005/2006. ___________________________________________ 27
D)VARIE. __________________________________________________________________ 27
VI. – REGOLAMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI
ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA UNIVERSITARI.___________________________ 28
8/2007/VI/PROVV.1 - ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA
UNIVERSITARI. RICHIESTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO. _______________________________ 28
VII - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E
ALTRI SERVIZI DIDATTICI ED INTEGRATIVI E DEI CORSI DI MASTER._________ 47
8/2007/VII/PROVV.1 - MODIFICHE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI
PERFEZIONAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI E INTEGRATIVI E DEI CORSI DI MASTER” DI CUI AL
DECRETO RETTORALE N. 898 DEL 7 NOVEMBRE 2005. ____________________________________ 47
VIII. – REGOLAMENTO ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO – AMMINISTARTIVO PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’. _______ 62
8/2007/VIII/PROVV.1 - ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO
PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ. RICHIESTA VARIAZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 62
IX. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. ADALBERTO
MERIGHI __________________________________________________________________ 67
A) ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA. _____________________________________ 68
8/2007/IX/PROVV.1 – APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO INTERSCUOLA DI
DOTTORATO. _____________________________________________________________________ 68
8/2007/IX/PROVV. 2 - TRASFERIMENTO DOTTORANDO AL CORSO DI DOTTORATO IN “FISICA
FONDAMENTALE, APPLICATA ED ASTROFISICA” – XX CICLO. ______________________________ 71
8/2007/IX/PROVV. 3 - ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA A TOTALE CARICO
DELLA STRUTTURA.________________________________________________________________ 72
8/2007/IX/PROVV.4 - DOTTORATO INTERNAZIONALE. _____________________________________ 73
B) AGENZIA DELLA RICERCA._______________________________________________ 74
104
C)VARIE. __________________________________________________________________ 74
X. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO – RELAZIONE PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARIO DOGLIANI. ______ 75
A) PERSONALE DOCENTE. __________________________________________________ 76
8/2007/X/PROVV.1 - CHIAMATA DI IDONEI INTERNI. ______________________________________ 76
8/2007/X/PROVV.2 - CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSO STRANIERO O ITALIANO IMPEGNATO
ALL’ESTERO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 9 DELLA L. 230/2006 – FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA. _____________________________________________________________________ 78
8/2007/X/PROVV.3 - PRESA DI SERVIZIO APRILE 2007. ____________________________________ 80
8/2007/X/PROVV. 4 - COPERTURE DI POSTI DA PROFESSORE ORDINARIO E ASSOCIATO RICHIESTE AI
SENSI DELL’ART.1, COMMA 5, DELLA L. 230/05 E DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.164/06". __ 81
B) VARIE __________________________________________________________________ 81
XI. – ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. ______________________ 82
8/2007/XI/PROVV.1 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LE “METODOLOGIE INNOVATIVE PER LE BIOTECNOLOGIE”. 82
8/2007/XI/PROVV.2 - CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LA
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI INERENTI IL CORSO DI STUDIO INTERFACOLTÀ IN EDUCAZIONE
PROFESSIONALE, PER L’A.A. 2006/2007. _______________________________________________ 86
8/2007/XI/PROVV.3 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E IL
POLITECNICO DI TORINO –CONDIVISIONE DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA E DI ALTRE ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ E IL POLITECNICO IN TEMA DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI
VOLTI AD ASSICURARE PARI OPPORTUNITÀ E DIGNITÀ ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI, ALLE
STUDENTESSE E AGLI STUDENTI. _____________________________________________________ 94
XII – LAUREE HONORIS CAUSA._____________________________________________ 98
8/2007/XII/PROVV. 1 – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA – PROPOSTA CONFERIMENTO DELLA
LAUREA HONORIS CAUSA IN FILOSOFIA AL PROF. ARTHUR C. DANTO. _______________________ 98
XIII – VARIE ED EVENTUALI _______________________________________________ 102
105