STUDIO LEGALE - Ordine degli Avvocati di Latina

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STUDIO LEGALE - Ordine degli Avvocati di Latina
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
Regolamento per lo svolgimento della pratica forense
1) Regolamentazione della pratica
1.1 Fonti normative
2) Note sulla pratica forense
2.1 Svolgimento della pratica
2.1 Durata ed articolazione della pratica
2.3 Scuole di specializzazione
2.4 Svolgimento della pratica all’estero
2.5 Scuole forensi
2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica
2.7 Interruzione della pratica
2.8 Libretto della pratica
2.9 Controllo sulla pratica
2.10 Relazione annuale
2.11 Controfirma dell’Avvocato
2.12 Trasferimenti
3) Abilitazione al patrocinio e completamento della
pratica
3.1
3.2
3.3
3.4
Abilitazione al patrocinio
Cause patrocinabili
Svolgimento dell’attività fuori dallo studio di un Avvocato
Completamento della pratica forense
4) Norme deontologiche ed adempimento degli oneri
contributivi verso il Consiglio dell’Ordine
4.1 Obblighi di natura deontologica
4.2 Oneri contributivi
5) Richiamo alla normativa
1) REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA
1.1 Fonti normative
Il Praticante Avvocato esercita il tirocinio al fine di acquisire gli strumenti teoricopratici necessari all’esercizio della professione forense, in un contesto più ampio
che, tenendo conto degli aspetti funzionali e deontologici, sia volto alla
complessiva formazione del professionista.
Le principali fonti normative che disciplinano lo svolgimento della pratica forense
sono:
- R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L.
22/01/1934 n. 36 (Ordinamento delle professioni di Avvocato e
Procuratore) e successive modifiche ed integrazioni (In prosieguo definita
“Legge Professionale”)
- R.D. 22/01/1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L.
22/11/1933 sull’ordinamento della professione di Avvocato;
- L. 24/7/1985 n. 406 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato);
- L. 27/6/1989 n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato) ;
- D.P.R. 10/4/1990 n. 101 (Regolamento relativo alla Pratica Forense per
l’ammissione all’esame di Avvocato);
- L. 04/3/1991 n. 67 (Modifiche alle disposizioni sull’Ordinamento delle
professioni di Avvocato);
- D.M. 11/12/2001 n. 475 (Scuole di specializzazione per le professioni
legali);
- Circolare C.N.F. 24/10/2003 interpretativa sulla validità ai fini della pratica
forense della partecipazione alle scuole di specializzazione.
- Codice deontologico forense
Nell’esercizio del tirocinio, il praticante, nell’osservare le disposizioni del codice
deontologico forense ed i principi di comportamento propri dell’Avvocato, dovrà
curare la propria formazione deontologica, quale naturale conseguenza
dell’appartenenza al ceto forense.
L’Avvocato presso il quale il praticante svolgerà la propria attività di formazione
dovrà curare che la pratica sia effettiva e produttiva e si svolga nel perseguimento
del fine della formazione complessiva sopra indicato.
2) NOTE SULLA PRATICA FORENSE
2.1 Svolgimento della pratica
La pratica forense è svolta dal Praticante Avvocato presso lo studio e sotto la guida
ed il controllo di un Avvocato iscritto da almeno due anni nel relativo Albo
Professionale.
Il Praticante Avvocato deve richiedere l’iscrizione nel relativo registro tenuto dal
Consiglio dell’Ordine. L’iscrizione può essere richiesta anche da soggetto non
residente nel Circondario del Tribunale di Latina che, però, intenda avvalersi della
norma di cui all’art. 16 L. 21/12/1999 n. 526 (Norme in materia di domicilio
professionale).
Considerato l’impegno e la responsabilità che comporta lo svolgimento della
pratica forense, ciascun Avvocato non può seguire ed istruire che un numero di
praticanti non superiore a due.
La previsione è valida anche per gli studi associati in cui ogni Avvocato potrà
avere al massimo due praticanti.
Tale limite può essere derogato solo per comprovate esigenze professionali e
previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.
2.2 Durata ed articolazione della pratica
La pratica forense ha durata biennale scandita in due distinti periodi della durata di
un anno, a propria volta suddivisi in due semestri.
Per ogni semestre il Praticante Avvocato dovrà seguire un numero di udienze non
inferiore a trenta, con esclusione di quelle di mero rinvio.
A tal fine verrà computata una sola udienza per ciascun giorno, qualunque sia il
numero delle presenze rilevate dal praticante avvocato.
Al di sotto di tale numero, il periodo di pratica non verrà considerato completato.
Il praticante avvocato che partecipi con assiduità e profitto ai corsi della Scuola
Forense “Michele Pierro”, o di altre Scuole ritenute accreditate con delibera del
Consiglio dell’Ordine, potrà seguire, al fine del compimento della pratica, un
numero di udienze non inferiore a venti per ciascun semestre.
Il Praticante Avvocato potrà frequentare le udienze in cui sono presenti sostituti
processuali del dominus.
La partecipazione del Praticante Avvocato all’udienza, a richiesta del Consiglio
dell’Ordine, dovrà essere comprovata mediante la produzione di copia del relativo
verbale.
I Praticanti Avvocati, i quali frequentino studi legali che non sviluppino sufficiente
contenzioso, potranno essere autorizzati dal proprio Avvocato, previa
comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio dell’Ordine, a frequentare
temporaneamente anche altro studio al fine di conseguire il sopradetto numero
minimo.
Il Praticante Avvocato, che sia impegnato in attività lavorative dipendenti o che
frequenti corsi di formazione o di specializzazione post-universitari o, ancora, che
svolga pratica per l’ammissione ad altre professioni, dovrà farne menzione nella
domanda di iscrizione. A questa dovrà altresì essere allegata una dichiarazione
dell’Avvocato che attesti il modo ed il tempo dello svolgimento della pratica.
Il Praticante Avvocato è tenuto, in ogni caso, ad una frequentazione dello studio,
in aggiunta alla partecipazione alle udienze, non inferiore alle 15 ore settimanali
secondo modalità che dovranno essere indicate nella domanda di iscrizione e
comunicate tempestivamente al Consiglio dell’Ordine in caso di cambiamenti.
2.3 Scuole di specializzazione
La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un
anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del
R.D.L. 12/11/1933 n. 1578, convertito con modifiche nella Legge 36/1934 e
disciplinati a norma dell’art 2 del D.P.R. 101/1990. A tali corsi il Consiglio potrà
equipararne altri, organizzati e tenuti anche all’estero, previa valutazione della loro
specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma,
dell’indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.
Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per
le Professioni Legali di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 17/11/1997 n. 398 e
successive modificazioni, esonera il praticante dal compimento di un anno di
pratica in conformità con la Circolare del C.N.F. del 24/10/1993.
2.4 Svolgimento della pratica all’estero
E’ Considerata valida nei limiti di un semestre e previa autorizzazione del
Consiglio dell’Ordine, giusta delibera del 17/7/2001, la pratica svolta all’estero
presso un professionista esercente nell’ambito della Comunità Europea.
In conformità con il parere nr. 13 del Consiglio Nazionale Forense dell’11/7/2001,
lo svolgimento della pratica all’estero deve essere accompagnato dalle prescritte
venti udienze semestrali e deve essere adeguatamente dimostrato al Consiglio
dell’Ordine attraverso la dichiarazione dell’Avvocato, ai fini dell’accertamento
dell’effettività della pratica e del rilascio della certificazione di compimento della
stessa.
2.5 Scuole Forensi
La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell’Ordine è utile per l’integrazione
della pratica e ne è raccomandata la frequenza.
La partecipazione del Praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta
delle firme dei presenti.
2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica
Il Praticante Avvocato ha facoltà, durante lo svolgimento della periodo di pratica,
di mutare lo studio presso il quale tale attività venga prestata.
In tale ipotesi, il Praticante sarà tenuto a dare comunicazione scritta al Consiglio
dell’Ordine dell’avvenuto mutamento. In difetto, il periodo svolto presso il nuovo
professionista non sarà considerato valido ai fini del compimento della pratica.
2.7 Interruzione della pratica
L’interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi dell’art. 4
D.P.R. 37/1934, rende privo di effetti anche il periodo di pratica già compiuto.
Tale conseguenza potrà evitarsi solo documentando comprovate esigenze di forza
maggiore che abbiano reso necessaria l’interruzione della pratica come, ad
esempio, l’adempimento degli obblighi di leva, stati di malattia, esigenze
ricollegate alla gestazione, etc .
2.8 Libretto della pratica
In tale libretto ogni Praticante Avvocato deve annotare:
- le udienze cui abbia partecipato;
- gli atti processuali o stragiudiziali relativi alle attività più rilevanti cui
abbia partecipato;
- le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia
assistito o collaborato;
a) Sezione “assistenza alle udienze”
Nella sezione del libretto intitolata “assistenza alle udienze” andranno annotate le
singole udienze cui il Praticante abbia presenziato – insieme al proprio Avvocato
oppure anche singolarmente se abilitati al patrocinio – con indicazione della data,
del numero di ruolo della causa, del Giudice avanti al quale l’udienza si è svolta,
delle parti e dell’attività svolta in udienza.
Le udienze vanno iscritte nel libretto in ordine cronologico con indicato il nome
del rispettivo Giudice per ogni udienza.
Ai fini del computo numerico per il raggiungimento del numero minimo di cause,
non saranno considerate valide le udienze di mero rinvio. Non saranno altresì prese
in considerazione al medesimo fine le udienze collegiali ad eccezione di quelle in
cui si sia svolta discussione orale della causa. Andranno invece considerate valide
le udienze tenute innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali nell’ambito del
distretto di Corte d’Appello di appartenenza.
L’indicazione da parte del Praticante Avvocato sul libretto della pratica e sulle
relazioni periodiche di circostanze non rispondenti alla verità, in particolare la
mancata partecipazione alle udienze indicate ai fini della validità del semestre,
comporterà oltre al diniego della convalida, l’immediata apertura d’ufficio di un
procedimento disciplinare.
b) Sezione “Questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il
Praticante ha assistito”
In questa sezione dovranno essere descritte, per ciascun semestre di pratica e su un
piano strettamente giuridico, almeno tre questioni alla cui trattazione si sia
collaborato.
Tali relazioni dovranno consistere nella elaborazione di un tema giuridico che
abbia trovato occasione di insorgere durante la pratica.
Il Praticante Avvocato dovrà indicare la fattispecie concreta insorta ed illustrarne
sinteticamente i connotati di maggiore interesse con riferimento alle posizioni di
dottrina e giurisprudenza ed indicazioni delle relative fonti bibliografiche.
2.9 Controllo sulla pratica
Al termine di ogni semestre, i Praticanti Avvocati potranno essere convocati,anche
alla presenza dell’Avvocato presso cui svolgono il proprio tirocinio, dinanzi al
Consiglio o ai suoi delegati al fine di esporre più compiutamente le attività svolte
sia in udienza che in studio ed i casi trattati. Potranno altresì essere disposte
esercitazioni scritte obbligatorie.
Detti colloqui verteranno in particolare su questioni di deontologia professionale.
A tal fine ogni Praticante Avvocato, al momento dell’iscrizione, riceverà copia del
Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense, il cui studio viene
particolarmente raccomandato e la cui mancata conoscenza potrà influire sulla
valutazione complessiva compiuta al fine della vidimazione del semestre.
Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ciascun
semestre di pratica al fine di consentire il controllo da parte del Consiglio stesso.
2.10 Relazione annuale
Al termine di ogni anno di pratica, il libretto dovrà essere depositato presso il
Consiglio in uno alla relazione illustrativa di cui all’art. 7 D.P.R. 101/1990.
Tale relazione deve illustrare le attività indicate nel libretto della pratica ed i
problemi anche di natura deontologica trattati nel corso del periodo al fine di
descrivere il percorso giuridico/professionale seguito dal Praticante durante lo
svolgimento delle proprie attività.
Dovranno altresì essere indicate eventuali problematiche di natura deontologica
insorte durante lo svolgimento dei propri compiti ed il metodo individuato per la
loro risoluzione
2.11 Controfirma dell’Avvocato
Sia le relazioni annuali che i semestri indicati nel libretto della pratica dovranno
essere controfirmati dall’Avvocato presso il quale si sia iscritti per lo svolgimento
della pratica forense
2.12 Trasferimenti
In caso di trasferimento del Praticante Avvocato ad altro Ordine, il Consiglio di
provenienza, su istanza del Praticante medesimo, deve compiere gli accertamenti e
rilasciare una certificazione a beneficio dell’Ordine di destinazione del tutto
analoghi a quelli sin qui descritti.
3) ABILITAZIONE AL PATROCINIO E COMPLETAMENTO DELLA
PRATICA
3.1 Abilitazione al patrocinio
Al termine del primo anno di pratica, e previ i controlli di cui sopra a cura del
Consiglio dell’Ordine, il Praticante potrà essere ammesso, per un periodo non
superiore a sei anni, al patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è
compreso l’Ordine di appartenenza.
Il termine iniziale di decorrenza dei sei anni sarà computato dal primo giorno del
secondo anno successivo all’iscrizione dell’interessato nel Registro Speciale dei
Praticanti.
3.2 Cause patrocinabili
Le cause che il Praticante Avvocato abilitato potrà patrocinare sono quelle di
competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica,
limitatamente:
a. negli affari civili
-
alle cause, anche relative a beni immobili, di valore non superiore ad €
25.822,00;
alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto di cui all’art. 704
CPC, ed alle cause per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo
il disposto dell’art. 688, II° co., CPC;
-
alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili
urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza
delle Sezioni Specializzate Agrarie.
b. negli affari penali
-
-
alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o
congiunta alla predetta pena detentiva;
alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art.
336, I° co. c.p.); resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 437 c.p.); oltraggio a
Magistrato in udienza aggravato (art. 343 II° co. c.p.); violazione di sigilli
aggravata (art. 349, II° co. c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.);
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli quando non ricorra
l’aggravante di cui all’art. 572 II° co. C.p. ; rissa aggravata (art. 588 II° co.
c.p.) con l’esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto
ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo (art.
589 c.p.); violazione di domicilio aggravata (art. 614, IV° co. c.p.); furto
aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata (art. 640 c.p.); ricettazione (art.
648 c.p.).
3.3 Svolgimento dell’attività fuori dallo studio di un Avvocato
I Praticanti abilitati possono svolgere la propria attività anche al di fuori dello
studio di un Avvocato con le modalità e previ gli adempimenti di cui all’art. 8 del
D.P.R. 101/1990.
Gli stessi potranno utilizzare in biglietti da visita, corrispondenza, targhe, timbri,
etc la sola dizione “Studio Legale”, accompagnata dalla indicazione del proprio
nominativo preceduto dal titolo accademico conseguito e dalla precisazione
“abilitato al patrocinio”.
3.4 Completamento della pratica forense
Terminato proficuamente il biennio di pratica, il Praticante può chiedere il rilascio
di compiuta pratica.
Tale certificato viene rilasciato a seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine,
previo accertamento sull’ultimo semestre e previ gli adempimenti di cui al punto
2.5 .
Ai sensi dell’art. 9, ultimo comma D.P.R. 101/90, il certificato di compiuta pratica
determina la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di
Avvocato.
Ottenuto il certificato di compiuta pratica, il libretto deve essere restituito e
cessano gli obblighi ad esso ricollegati.
4) NORME DEONTOLOGICHE ED ADEMPIMENTO DEGLI ONERI
CONTRIBUTIVI VERSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
4.1 Obblighi di natura deontologica
La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza.
All’osservanza di tali obblighi sono tenuti non solo i Praticanti ma anche gli
Avvocati.
Lo studio del Codice Deontologico forense rappresenta elemento fondamentale
della preparazione del Praticante Avvocato in considerazione del fatto che la
potestà disciplinare dell’Ordine incombe anche su quest’ultimo.
L’Avvocato, a norma dell’art. 26 del Codice Deontologico, è tenuto verso i
Praticanti ad assicurare l’effettivo svolgimento della pratica ed a favorire la
proficuità della pratica stessa per consentire al Praticane un’adeguata formazione.
L’Avvocato deve fornire al Praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionale
all’apporto professionale ricevuto.
L’Avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto
della pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di
favore o di amicizia.
L’Avvocato che dia incarico al Praticante di svolgere attività difensiva non
consentita è responsabile disciplinarmente.
L’Avvocato, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, è impegnato a
contribuire alla maturazione professionale e deontologica del Praticante Avvocato,
a seguirlo ed istruirlo, consentendogli l’esame dei fascicoli di studio e, quando è
opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il medesimo nel
corso dei quali siano espressi pareri o strategie difensive.
L’Avvocato non potrà impegnare il Praticante in servizi tipici di segreteria e,
comunque, in attività che esulano completamente dall’espletamento della pratica
non finalizzate alla formazione forense.
4.2 Oneri contributivi
Ogni Praticante Avvocato è tenuto alla corresponsione di una somma a titolo di
contributo per l’iscrizione nel registro.
Il mancato pagamento di tale onere, comporta, previa diffida del Consiglio
dell’Ordine, la cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati.
5) RICHIAMO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento ci si riporta
integralmente alla disciplina vigente in materia.
6) NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.
Per tutti coloro che, alla data della delibera di approvazione siano già iscritti nel
Registro Praticanti, le norme del presente regolamento si applicheranno a partire
dal semestre immediatamente successivo a quello in corso.