Irap 2008: quale trattamento per le plusvalenze
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Irap 2008: quale trattamento per le plusvalenze
GIUSEPPE FRASCANI Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Contabili di Firenze DOTTORE COMM ERC IALI STA REVISORE CONTABILE Dottori Esperti Firenze 28/07/2008 Titolo dal 2008 cambiamenti radicali per l’IRAP Preview determinazione diversa per società di capitali, società di persone ed imprenditori individuali * * * La Finanziaria 2008 (L. 244 art.1, co. 50, 51 e 52), con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ha introdotto notevoli novità in materia di IRAP. Innanzitutto è ridotta l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive dal 4,25% al 3,9% con conseguente taglio delle deduzioni oggi previste per dipendenti e attività di minori dimensioni. La deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è ridotta ad € 4.600 e ad € 9.200 per le imprese operanti in zone svantaggiate; sono ridotte le deduzioni forfetarie rapportate alla base imponibile, fermi restando gli scaglioni (nuove misure: 7.350, 5.500, 3.700, 1.850); è diminuita la deduzione per dipendente impiegato, nel massimo di 5, da € 2.000 ed € 1.850, spettante se i componenti positivi non superano € 400.000. Soprattutto è ridisegnata l’imposta con il fine separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito. Il nuovo sistema segna uno “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito (Ires-Irpef): è stata modificata la base imponibile del tributo, avvicinandola maggiormente ai criteri contabili per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto, rendendo irrilevanti le variazioni fiscali operate in sede di imposte sui redditi. La nuova IRAP deriverà per intero dai dati di bilancio per LE SOCIETÀ DI CAPITALI e sarà determinata come “differenza tra il valore e i costi della produzione di risultanti dal Conto economico”. Il valore della produzione netta per le imprese che redigono il bilancio in forma CEE è dato quindi dalla differenza tra il valore della produzione (lettera A del Conto economico) e i costi della produzione (lettera B del Conto economico), senza considerare le spese per il personale, le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili” (ciò significa che l’amministrazione finanziaria potrà sindacare in sede di verifica le classificazioni di bilancio). In ogni caso i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diversi da quelle indicati, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected] GIUSEPPE FRASCANI DOTTORE COMM ERC IALI STA REVISORE CONTABILE Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Contabili di Firenze Dottori Esperti Conseguentemente è stata abrogata la previsione che disponeva l’applicazione, al valore della produzione netta, di quelle variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione previste per l’IRES: con le nuove regole ben potrà verificarsi che un componente negativo sia indeducibile ai fini IRES e deducibile ai fini IRAP. Ad esempio, non trovano applicazione ai fini IRAP le norme sull’indeducibilità dell’eccedenza del 5% delle manutenzioni e riparazioni, delle spese di rappresentanza, dell’80% delle spese telefoniche, dei veicoli aziendali, …. Occorre evidenziare i componenti comunque indeducibili, tassati e deducibili delle società di capitali: Componenti negativi non deducibili • le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9; • i compensi per attività d’impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; • la quota interessi dei canoni di leasing desunta dal contratto (non più calcolata empiricamente); • le perdite su crediti; • l’imposta comunale sugli immobili. Componenti positivi tassati • i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili; • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l’attività dell’impresa. La norma vigente non ripropone, invece, esplicitamente l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze relative a beni strumentali e quindi si ritiene di dover seguire quanto previsto dai principi contabili. Elementi deducibili Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa ed avviamento, ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall’imputazione al Conto economico. LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE IMPRESE INDIVIDUALI hanno regole specifiche per la determinazione dell’IRAP (nuovo art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97) Tali soggetti, indipendentemente dal regime contabile adottato – ordinario o semplificato - determinano il valore della produzione netta come differenza tra i ricavi (art. 85, co.1, lett.a), b), f) e g) del Tuir, esclusi quindi quelli di natura finanziaria e derivanti dalla cessione di azioni, quote, obbligazioni e strumenti finanziari) e delle variazioni delle rimanenze finali, da un lato, e l’ammontare dei costi per materie prime, semilavorati, merci, servizi, nonché ammortamenti e canoni di locazione, anche finanziaria, di beni strumentali materiali e immateriali. Tutti i componenti sono determinati secondo le regole fiscali valevoli per la determinazione del reddito d’impresa. Concorrono, comunque, alla formazione della base imponibile i contributi erogati in base a norma di legge, ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili. Sono, inoltre, indeducibili le medesime voci previste per le società di capitali: • le spese per il personale dipendente e assimilato; DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected] GIUSEPPE FRASCANI DOTTORE COMM ERC IALI STA REVISORE CONTABILE Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Contabili di Firenze Dottori Esperti • i compensi per attività d’impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; • le perdite su crediti; • l’imposta comunale sugli immobili. Tra i componenti rilevanti ai fini IRAP non sono richiamati: - gli oneri diversi di gestione che sono quindi indeducibili; - le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali che non concorrono alla formazione del valore della produzione, neanche se di natura ordinaria. La nuova disciplina IRAP prevede comunque la facoltà per le società di persone e le imprese individuali, in regime di contabilità ordinaria, di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali (in tal caso la determinazione del valore della produzione si sgancerà dal reddito d’impresa e si “legherà” alle risultanze contabili come in precedenza illustrato). L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta (quella per il primo triennio è scaduta il 31.03.2008); al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, per l’applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l’opzione é irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile). La dichiarazione Irap “abbandona” l’Unico Occorre infine evidenziare che la dichiarazione IRAP non sarà più contenuta all’interno del modello di dichiarazione unificata Unico ma dovrà essere presentata direttamente alla Regione (o alla Provincia autonoma) di domicilio fiscale del soggetto passivo. Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto. Giuseppe Frascani Dottore Commercialista - Revisore Contabile Firenze DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected]