Aggiornamenti legislativi n. 2 - Legge 172/2012
Transcript
Aggiornamenti legislativi n. 2 - Legge 172/2012
Modello di organizzazione, gestione e controllo Aggiornamenti legislativi - N. 2 Le modifiche legislative sotto riportate verranno recepite nella prossima edizione del Modello. Legge 172/2012 In data 23 ottobre 2012 è entrata in vigore la Legge 1 ottobre 2012 n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Si segnalano di seguito le novità rilevanti in relazione al D.Lgs. 231/2001. Modifica dell’ambito di operatività dell’ art. 24 ter– Delitti di criminalità organizzata La legge 172/2012 ha modificato il codice penale, aggiungendo all’art. 416 c.p. – Associazione per delinquere – il settimo comma: “se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”. Pertanto, il richiamo dell’art. 24 ter alla fattispecie di cui all’art. 416 c.p., deve riferirsi anche a questa nuova forma di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale ( art. 600 quater 1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art.609-bis c.p.), Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), Violenza sessuale di gruppo, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art. 609octies c.p.), ed infine il reato di Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), introdotto proprio dalla Legge 172/2012. Modifica dell’ambito di operatività dell’ art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale La legge 172/2012 ha sostituito, nel codice penale, il testo dell’ art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile - e modificato l’art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile –, entrambi richiamati tra le fattispecie di reato dall’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001. L’art. 600-bis c.p è sostituito dal seguente: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Aggiornamento n.2 Legge 172-2012.docx - 14/02/2013 pag . 1 Modello di organizzazione, gestione e controllo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.” Il nuovo testo del delitto di prostituzione minorile, oltre ad aver innalzato la cornice edittale rispetto la versione previgente, ha previsto, al primo comma, due distinte fattispecie, aventi ad oggetto, la prima, la condotta di reclutamento o induzione alla prostituzione del minore di anni 18, la seconda, di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione del minore di anni 18 ovvero della realizzazione di profitto dalle predette condotte. Con riferimento al secondo comma, è stata mantenuta la fattispecie di atti sessuali a pagamento con minore di età compresa tra 14 e 18 anni, prevedendo tuttavia un aumento della pena; le novità consistono nel fatto che, con la nuova formulazione, il compenso della prostituzione può essere anche solo promesso e l’utilità può anche non essere meramente di natura economica. Sono stati inoltre eliminati il terzo ed il quarto comma che prevedevano una circostanza aggravante ed una circostanza attenuante. E’ stato inoltre modificato l’art. 600-ter. Il primo comma è sostituito dal seguente: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”. Sono aggiunti i seguenti comma sesto e settimo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000” Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. A seguito della riformulazione dell’art. 600 ter le novità consistono, al primo comma, nell’inserimento dello “spettacolo pornografico” in aggiunta alla già prevista “esibizione” e nel secondo comma, all’introduzione delle condotte di reclutamento o induzione dei minori di 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero a trarre altrimenti profitto dagli spettacoli pornografici in cui il minore è coinvolto. Sono stati inoltre inseriti, il sesto comma, che prevede una sanzione per chiunque assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori ed il settimo comma, che invece introduce, per la prima volta, la nozione di pornografia minorile. Aggiornamento n.2 Legge 172-2012.docx - 14/02/2013 pag . 2