Aggiornamenti legislativi n. 2 - Legge 172/2012

Transcript

Aggiornamenti legislativi n. 2 - Legge 172/2012
Modello di organizzazione, gestione e controllo
Aggiornamenti legislativi - N. 2
Le modifiche legislative sotto riportate verranno recepite nella prossima edizione del Modello.
Legge 172/2012
In data 23 ottobre 2012 è entrata in vigore la Legge 1 ottobre 2012 n. 172 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro
lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno”.
Si segnalano di seguito le novità rilevanti in relazione al D.Lgs. 231/2001.
Modifica dell’ambito di operatività dell’ art. 24 ter– Delitti di criminalità organizzata
La legge 172/2012 ha modificato il codice penale, aggiungendo all’art. 416 c.p. –
Associazione per delinquere – il settimo comma: “se l’associazione è diretta a
commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a
otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi
previsti dal secondo comma”.
Pertanto, il richiamo dell’art. 24 ter alla fattispecie di cui all’art. 416 c.p., deve riferirsi
anche a questa nuova forma di associazione per delinquere finalizzata alla commissione
dei reati di Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter
c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (
art. 600 quater 1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile (art. 600 quinquies c.p.), Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto (art.609-bis c.p.), Atti sessuali con minorenne (art.
609-quater c.p.), Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), Violenza sessuale di
gruppo, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art. 609octies c.p.), ed infine il reato di Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.),
introdotto proprio dalla Legge 172/2012.
Modifica dell’ambito di operatività dell’ art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità
individuale
La legge 172/2012 ha sostituito, nel codice penale, il testo dell’ art. 600 bis c.p. –
Prostituzione minorile - e modificato l’art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile –, entrambi
richiamati tra le fattispecie di reato dall’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.
L’art. 600-bis c.p è sostituito dal seguente:
“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro
150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Aggiornamento n.2 Legge 172-2012.docx - 14/02/2013
pag . 1
Modello di organizzazione, gestione e controllo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro
o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000.”
Il nuovo testo del delitto di prostituzione minorile, oltre ad aver innalzato la cornice
edittale rispetto la versione previgente, ha previsto, al primo comma, due distinte
fattispecie, aventi ad oggetto, la prima, la condotta di reclutamento o induzione alla
prostituzione del minore di anni 18, la seconda, di favoreggiamento, sfruttamento,
gestione, organizzazione o controllo della prostituzione del minore di anni 18 ovvero
della realizzazione di profitto dalle predette condotte.
Con riferimento al secondo comma, è stata mantenuta la fattispecie di atti sessuali a
pagamento con minore di età compresa tra 14 e 18 anni, prevedendo tuttavia un
aumento della pena; le novità consistono nel fatto che, con la nuova formulazione, il
compenso della prostituzione può essere anche solo promesso e l’utilità può anche non
essere meramente di natura economica.
Sono stati inoltre eliminati il terzo ed il quarto comma che prevedevano una circostanza
aggravante ed una circostanza attenuante.
E’ stato inoltre modificato l’art. 600-ter.
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro
240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”.
Sono aggiunti i seguenti comma sesto e settimo:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in
attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
A seguito della riformulazione dell’art. 600 ter le novità consistono, al primo comma,
nell’inserimento dello “spettacolo pornografico” in aggiunta alla già prevista “esibizione”
e nel secondo comma, all’introduzione delle condotte di reclutamento o induzione dei
minori di 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero a trarre altrimenti
profitto dagli spettacoli pornografici in cui il minore è coinvolto.
Sono stati inoltre inseriti, il sesto comma, che prevede una sanzione per chiunque assiste
ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori ed il settimo comma,
che invece introduce, per la prima volta, la nozione di pornografia minorile.
Aggiornamento n.2 Legge 172-2012.docx - 14/02/2013
pag . 2