guida al contratto intermittente : il punto alla luce delle
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GUIDA AL CONTRATTO INTERMITTENTE : IL PUNTO ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE DEL D.L. 76-2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 99 DEL 09 AGOSTO 2013 Premessa generale NORMATIVA DI RIFERIMENTO ANTE RIFORMA FORNERO DEL CONTRATTO INTERMITTENTE Prima della riforma Fornero Il contratto “a chiamata” era disciplinato dagli articoli che vanno dal n. 33 al n. 40 del D. Lgs. n. 276/2003, dal D.M. 23 ottobre 2004 , dal D.Lgs. n. 251/2004 (che chiarisce gli aspetti tipici e funzionali del contratto) e dalla Circolare n. 4/2005 con la quale il Ministero del lavoro ha fornito importanti chiarimenti di tipo operativo in merito all' applicazione del contratto in oggetto. In seguito la Legge 247 del 2007 aveva abrogato tale contratto ma il Decreto Legge n.112 del 2008 ,convertito nella Legge n.133-2008 , ha reintrodotto in toto la normativa precedente. L’articolo 33 del D.Lgs. 276/2003 (noto come Legge Biagi) definisce il contratto di lavoro intermittente ( detto anche a chiamata o Job and call) come : “ il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per periodi non continuativi, anche a tempo determinato”. La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 4 del 3 febbraio 2005), offre una definizione che aiuta gli operatori nell'inquadramento di questo contratto atipico stabilendo che tale contratto è costituito dalla volontà del Legislatore di dare origine giuridica ad un contratto caratterizzato da prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti, con lo scopo di regolarizzare e contrastare la diffusa pratica del lavoro “ nero”. L’art. 34, D.Lgs. 276/2003 ammette la stipula di un contratto di lavoro a chiamata con: a) giovani disoccupati o inoccupati con meno di 25 anni di età ( ovvero: soggetti privi di lavoro e immediatamente disponibili alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa e soggetti che non hanno mai lavorato e che sono alla ricerca di un’occupazione da più di sei mesi); b) disoccupati con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento ( la circolare del Welfare precisa che rientrano nella fattispecie anche coloro che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all’esodo). In base ai requisiti oggettivi il contratto di lavoro a chiamata poteva essere stipulato: a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. (entro cinque mesi dall’entrata in vigore del decreto Biagi, la contrattazione collettiva avrebbe dovuto determinare i casi di ricorso al lavoro intermittente; in mancanza , il Ministero del lavoro, in via sostitutiva, con il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (elenco delle attività discontinue ai fini della esclusione della disciplina limitativa dell’orario di lavoro); b) per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. La circolare ministeriale specifica che per “periodi predeterminati” si deve intendere: il week-end (dalle ore 13.00 del venerdì pomeriggio, alle ore 6.00 del lunedì mattina); le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio); vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo la Pasqua); ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Ulteriori periodi predeterminati potranno essere stabiliti dalla contrattazione collettiva sulla base delle specifiche esigenze di ciascun settore. A mero titolo indicativo si segnala che l'elenco di cui al Regio Decreto n. 2657-1923 comprende le seguenti tipologie di attività: custodi,guardiani notturni e diurni,fattorini,camerieri,personale degli alberghi, personale delle trattorie ed esercizi pubblici in generale,personale addetto al trasporto di merci e di persone,personale degli stabilimenti balneari,barbieri,parrucchieri e distributori di benzina. LE MODICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA FORNERO ( LEGGE N.922012) Le nuove norme sono entrate in vigore dal 18 luglio 2012 e i punti principali sono i seguenti : 1) previsti nuovi requisiti soggettivi e obbligo di comunicazione alla Dpl per chiamare il lavoratore (pena una sanzione che va da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore) se la prestazione dura per almeno 30 gg. ; 2)Viene abolita la possibilità di utilizzo del contratto intermittente durante i periodi festivi o durante i week end e viene affidato ai CCNL il compito di determinare i casi in cui è possibile utilizzare questo contratto. Tuttavia rimane la possibilità di stipulare tale contratto con soggetti aventi meno di 25 anni e con soggetti over 55 anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali. I contratti conclusi in data anteriore al 18 luglio 2012 e non più in linea con le nuove regole dovevano risolversi di diritto entro la data del 18 luglio 2013. LE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE AD OPERA DEL DECRETO LEGGE N.76-2013 Il Decreto legge n.76-2013 ,convertito nella Legge n. 99 del 09 agosto 2013 , ha introdotto le seguenti novità: 1) introdotto il limite alle chiamate a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari riferite al singolo rapporto di lavoro; il computo deve essere tenuto a partire dal 28 giugno 2013 e anche le prestazioni di poche ore lavorative valgono come giornate ai fini del calcolo del nuovo limite. Sono esclusi da tale nuovo limite i settori del Turismo,dei Pubblici esercizi e dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non vanno invece incluse le giornate di chiamata successivamente annullate ovvero quelle non annullate ma non effettivamente lavorate. La conseguenza al mancato rispetto del nuovo limite imposto dalla normativa è la conversione del rapporto di lavoro nella forma a tempo pieno indeterminato. 2)altra novità introdotta è lo spostamento della scadenza del regime transitorio dettato dalla riforma Fornero . In effetti i contratti conclusi in data anteriore al 18 luglio 2012 e non più in linea con le nuove regole si dovevano risolvere di diritto entro la data del 18 luglio 2013 ma il Decreto Legge n.76-2013 ne ha prorogato la scadenza al 01 gennaio 2014.. TABELLA RIEPILOGATIVA UTILE PER L'INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE ASSUNZIONE LAVORATORI Il contratto di lavoro intermittente è un contratto (anche a tempo determinato ) per mezzo del quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro “ a chiamata”. Il contratto può essere utilizzato per prestazioni di lavoro discontinue o intermittenti ( la prestazione potrebbe essere anche significativa ma intervallata da interruzioni ) ovvero è sempre possibile per impiegare soggetti aventi età superiore a 55 anni ovvero soggetti con meno di 24 anni e fino al compimento del 25 anno. In alternativa il contratto di lavoro intermittente può essere applicato in relazione a specifiche attività regolate dal CCNL ovvero per le attività elencate nella tabella di cui al regio decreto n.2657-1923 ( esempio fattorini,custodi,camerieri). Occorre inoltre rispettare il limite di massimo 400 giornate di lavoro nell'arco dei tre anni precedenti ( si contano le giornate a partire dal 28 giugno 2013). Tuttavia sono esclusi dal limite delle 400 giornate i settori del Turismo,dei Pubblici esercizi e dello Spettacolo. E' possibile identificare le seguenti tipologie contrattuali : a) a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata; b) a tempo indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata; c) a tempo determinato con obbligo di risposta alla chiamata; d) a tempo determinato senza obbligo di risposta alla chiamata. DIVIETO DI UTILIZZO Non è possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata nei seguenti casi: a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o siano in atto una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto all’integrazione salariale, ai sensi della L. 223/1991. Il divieto in questo caso sussiste soltanto se tali procedure hanno interessato o interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbaiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. 81-2008. COMUNICAZIONE ALLA DTL PREVENTIVA Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro deve eseguire la comunicazione preventiva con il modello Uni-intermittente (oltre ovviamente alla Comunicazione di Assunzione vera e propria al centro per l'Impiego);tale comunicazione alla DTL è sanzionabile con un importo che va da euro 400 ad euro 2.400 (la circolare 27 del Ministero del Lavoro chiarisce che la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo di comunicazione e pertanto per ogni ciclo di 30 giornate trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore ) . A far data dal 03 07 2013 la comunicazione preventiva può essere effettuata solo con i seguenti modi: -inviare il Modulo Uni Intermittente tramite mail all'indirizzo [email protected]; -con sms per le prestazioni da rendere non oltre le 12 ore dalla comunicazione con indicazione del codice fiscale del lavoratore e previa registrazione del datore di lavoro sul portale clic-lavoro; - solo in caso di malfunzionamento del sistema telematico inoltrando un fax alla DTL competente . CONTRIBUTO ASPI LICENZIAMENTO IN CASO DI L'Inps con il messaggio n.10358-2013 ha chiarito che i periodi non lavorati,con e senza indennità di disponibilità,non sono validi ai fini del computo dell'anzianità del lavoratore per il relativo conteggio del Contributo ASPI. FORMA E CONTENUTO CONTRATTO DEL Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta al fine di poter dimostrare i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive e soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo. Se il datore di lavoro svolge la sua attività in più sedi o unità produttive, dovrà specificare per quale sede, se per una o per tutte, il lavoratore intende garantire la propria disponibilità; c) trattamento economico e normativo e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) indicazione delle forme e delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro nonché delle modalità di rilevazione della prestazione. Sarà necessario precisare se la chiamata dovrà avvenire in forma scritta (fax, e-mail, telegramma, raccomandata) oppure orale. Deve altresì essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore, oltre al termine entro cui lo stesso dovrà farla pervenire al datore di lavoro; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione della indennità di disponibilità; f)eventuali misure di sicurezza specifiche, necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. MALATTIA O ALTRE ASSENZE TRATTAMENTO ECONOMICO In caso di malattia o di altro evento che impedisce al lavoratore di rendersi disponibile a rispondere alla chiamata, questi dovrà tempestivamente informare il datore, specificando la durata dell’impedimento; durante questo periodo non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Qualora il lavoratore non rispetti tale obbligo di comunicazione, perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni ( fatte salve altre previsioni da parte del contratto collettivo applicato ). E Per i periodi in cui il lavoratore svolge PREVIDENZIALE attività lavorativa ha diritto allo stesso trattamento spettante ad un lavoratore di pari livello assunto a tempo pieno con le stesse mansioni (art. 38, D.Lgs. n. 276/2003). Il trattamento economico è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita rispetto a: - importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; - ferie; - malattia; -infortunio sul lavoro, malattia professionale; -maternità, congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore è impegnato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro ,senza ricevere richieste lavorative, non è titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo fatta salva l'indennità di disponibilità. Per quanto riguarda la retribuzione spettante in caso di malattia, se l’evento cade durante il periodo di lavoro , al lavoratore spetta l’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps calcolata sulla base della retribuzione percepita durante lo svolgimento dell’orario di lavoro (la retribuzione di riferimento è quella dell’ultimo anno divisa per il divisore annuo che è 360 per gli impiegati e 312 per gli operai); se la malattia ricade durante il periodo in cui il lavoratore non svolge prestazione lavorativa, ma è in attesa della chiamata da parte del datore di lavoro, al lavoratore senza obbligo di chiamata non spetta la retribuzione e nemmeno l’indennità di malattia; al lavoratore che percepisce l’indennità di disponibilità spetta invece l’indennità di malattia calcolata sulla base della retribuzione che, in questo caso, è l’importo percepito come indennità di disponibilità. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (sulla retribuzione corrisposta e sull'ammontare dell’indennità di disponibilità ) anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo ( Il lavoratore ha la possibilità di integrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale.). Per quanto riguarda le tutele previste per la generalità dei lavoratori ,in caso di malattia e infortunio, queste trovano applicazione nei confronti dei lavoratori a chiamata solo se si verificano in ragione del rapporto di lavoro. Nessun diritto è riconosciuto se la malattia o l’infortunio si verificano in periodi di inattività (senza disponibilità del lavoratore). Lavoro intermittente e assegno per il nucleo familiare : anche nel contratto a chiamata al lavoratore spetta l’assegno per il nucleo familiare. La misura è pari a quella degli altri lavoratori dipendenti, ma è riconosciuta per i periodi di effettiva prestazione lavorativa e non per quelli di disponibilità. Contratto a chiamata e congedo di maternità : L’indennizzo spettante alla lavoratrice è riconosciuto per l’intero periodo di congedo ; per i lavoratori senza obbligo di reperibilità il congedo è riconosciuto se inizia entro 60 giorni dal termine dell’ultima fase lavorativa ( sono comunque applicabili gli stessi principi previsti nel caso di maternità nel contratto a termine). I criteri di calcolo dell’indennità di maternità sono gli stessi descritti precedentemente per la retribuzione in caso di malattia, vale a dire per i periodi di lavoro sulla base della retribuzione percepita durante lo svolgimento dell’orario di lavoro con riferimento all’ultimo anno di lavoro e applicando il divisore annuo (360 per gli impiegati e 312 per gli operai). Per i periodi di disponibilità si deve fare riferimento all’’indennità di disponibilità. Lavoro intermittente e congedo parentale : questa tipologia di congedo spetta solo per le giornate che ricadono nel periodo di lavoro, non nelle giornate in cui si percepisce l’indennità di disponibilità. La retribuzione da prendere a riferimento è quella della giornata piena. Lavoro a chiamata, disoccupazione e mobilità : Il lavoratore che ha in corso un contratto di lavoro intermittente non può richiedere l’indennità di disoccupazione la quale spetta, nei casi di maturazione del diritto, solo al termine del rapporto di lavoro e non spetta per le fasi non lavorative in costanza di rapporto (cioè il periodo di attesa della chiamata). L’indennità di mobilità, invece, non spetta in nessun caso. Lavoro intermittente e Cassa integrazione guadagni : la Cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, spetta invece solo nel caso in cui il lavoratore abbia risposto alla chiamata prima che l’azienda sia ricorsa all’intervento della Cig. Computo del lavoratore intermittente : Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Chiarimenti del Ministero : è’ possibile , secondo il Ministero , che un solo soggetto possa stipulare più contratti di lavoro a chiamata con datori di lavoro diversi; è anche consentito che il lavoratore stipuli contemporaneamente un contratto di lavoro intermittente e altri diversi contratti di lavoro ( in questo caso occorre che i contratti non siano incompatibili tra loro onde evitare possibili responsabilità). CELESTE VIVENZI