nuovo regolamento ce sui sottoprodotti di origine animale non

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nuovo regolamento ce sui sottoprodotti di origine animale non
NUOVO REGOLAMENTO CE SUI SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.
Confronto tra la nuova normativa (Regolamento n° 1774/2002/CE) e la vecchia disciplina (D.L.vo 508/92
recepimento della Direttiva 90/667/CE).
Autore: Dr. Bartolomeo VARVARA
Dirigente Veterinario AUSL BA/2 – TRANI (BA)
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L
273 del 10/10/2002, il Regolamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 03/10/2002 recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano.
Scopo di tale Regolamento è di stabilire, per i sottoprodotti animali, un
quadro giuridico unico che, da un lato, consenta una maggiore protezione
della salute umana ed animale e, dall’altro, permetta di avere una norma più
chiara e semplice rispetto alle regole attuali, emanate, numerose, in
situazione di emergenza (crisi BSE).
Un primo obiettivo che si sperava raggiungere con il nuovo
Regolamento, che, ricordiamo, avrà piena efficacia a partire dal 01/05/2003,
era quello di mettere, definitivamente, la parola fine alla diatriba tra il
Ministero della Salute e quello dell’Ambiente circa l’assoggettabilità degli
scarti di origine animale al D. L.vo n°22/97 ( cosiddetto Decreto Ronchi).
Tale conflitto, sorto dal fatto che la Direttiva 90/667/CE del 27/11/90
recepita nell’Ordinamento Italiano con il D. L.vo 508/92 utilizzava, per i
prodotti in questione, il termine “Rifiuti” e pertanto li faceva rientrare nel
campo di applicazione del D.L.vo 22/97 “Attuazione delle Direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ”, nonostante il pronunciamento in senso
contrario della Commissione Europea su apposito e specifico quesito
formulato dal Ministero della Salute ( nella persona del Dr. Marabelli) del
28/01/2000 che ha portato lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente ad emanare l’Ordinanza del 30/03/2001, prorogata sino alla
piena efficacia del Regolamento 1774/2002, con la quale si escludono, dal
campo di applicazione del D.Lvo 22/97, i materiali di origine animale a basso
ed alto rischio nonché gli MSR.
Infatti il Regolamento definisce tali materiali “sottoprodotti” e non più
“rifiuti”, quindi non più assoggettabili al D.L.vo 22/97.
In realtà, però, sino a quando detti materiali non saranno definitivamente
stralciati dal Decreto Ronchi (cod. rifiuto 02.01.02 “ scarti animali” e 02.02.00
“rifiuti dalla preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di
o.a.” come indicato nell’indice dell’ allegato A del Decreto), il conflitto rimane
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in piedi, anzi, dal 01/05/03, data in cui cesserà di efficacia l’O.M. del
30/03/2001, sarà maggiormente acuito.
E’ notizia di cronaca di questi giorni che la Procura della Repubblica di
Brindisi abbia posto sotto sequestro un impianto di Pretrattamento ed alcuni
mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lvo 508/92 ( e
norme correlate come il D.M 26/03/94 ecc.) perché sprovvisti delle
autorizzazioni ai sensi del D.L.vo 22/97.
Tornando al nuovo Regolamento, nelle considerazioni preliminari ad
esso, vengono messi in evidenza dei punti che meritano attenzione.
Tra questi, ad esempio, viene ripresa la possibilità di utilizzare
nuovamente i sottoprodotti per la produzione di materie prime per mangimi
dopo, però, essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato, ma a
condizione che: - derivino da animali giudicati idonei al consumo umano; - sia
vietata la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate da
corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibalismo); - non
contengono rifiuti di cucina; - venga adottato un sistema per la rintracciabilità
dei sottoprodotti di o.a. .
Nelle premesse al Regolamento viene (finalmente) chiarito che i prodotti
in questione devono essere assoggettati al controllo veterinario, sebbene ciò
appalesa nuovi scenari, come la presenza veterinaria nelle discariche o negli
impianti di compostaggio od oleochimici.
Fatte tali considerazioni preliminari si entra nella disamina dei vari articoli
del Regolamento con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e
quindi alle differenze con la normativa sinora in vigore.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
Il Regolamento stabilisce, come per il D.L.vo 508/92, le norme sanitarie
e di polizia veterinaria per: ” la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la
manipolazione, la trasformazione, l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti ( non
più rifiuti) di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti
potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali nonché
l’immissione sul mercato, l’esportazione, il transito dei sottoprodotti di o.a. e
dei prodotti da essi derivati.”
All’art.1 sono, inoltre, riportate alcune deroghe per le quali il
Regolamento non è applicabile, e più precisamente: “ - agli alimenti greggi
per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da
locali adiacenti a punti vendita in cui le carni sono sezionate ed
immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore
(sebbene ciò in contrasto con altre norme ancora in vigore; ma tale aspetto
verrà preso in considerazione nel prosieguo della disamina); - al latte ed al
colostro eliminati od utilizzati nell’azienda di origine; - a corpi interi di animali
selvatici o parti di essi, non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili
all’uomo o agli animali, utilizzati per la produzione di trofei di caccia; - alimenti
greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati in azienda per il
consumo alimentare esclusivo dell’allevatore e della propria famiglia; - ai
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rifiuti di cucina, sebbene con alcune eccezioni; - agli ovuli, agli embrioni, allo
sperma destinati alla riproduzione; - al transito per via marittima od aerea.
DEFINIZIONI:
L’art.2 del Regolamento elenca una serie di definizioni per la corretta
interpretazione della norma. Tale elenco è ulteriormente arricchito dalle
definizioni riportate nell’Allegato I ( Definizioni specifiche).
La novità importante è data dalla nuova classificazione. Il D.L.vo 508/92
classificava i rifiuti di o.a. in alto rischio ( animali morti o abbattuti per malattia,
in decomposizione, con residui, ecc. ) e basso rischio ( scarti di macelleria o
di macellazione derivati da animali giudicati idonei al consumo umano, scarti
di lavorazione di prodotti ittici, sangue, ecc.). Successivamente, a seguito
della crisi BSE, veniva individuata un’altra categoria di rifiuti, provenienti dai
ruminanti e ritenuti i responsabili della diffusione del Morbo, e cioè gli MSR
(prima detti SBO) ovvero il Materiale Specifico a Rischio ( cervello, midollo
spinale,ecc.). Il nuovo Regolamento, invece, classifica i sopraelencati prodotti
in tre categorie di materiali.
MATERIALI DI CATEGORIA 1:
I materiali di categoria 1, contemplati all’art.4 del Regolamento,
comprendono i sottoprodotti di o.a. corrispondenti alle seguenti descrizioni, o
qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:
1) animali affetti da TSE o sospettati di esserlo;
2) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della TSE;
3) animali da compagnia, da giardino zoologico o da circo;
4) animali da esperimento;
5) animali selvatici sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili
all’uomo o agli animali;
b) materiali specifici a rischio o corpi interi di animali contenenti MSR;
c) prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati sostanze
vietate o contenenti residui di sostanze contaminanti;
d) materiali di o.a. raccolti dagli impianti di depurazione delle acque di
scarico (fanghi, ecc.) degli insediamenti produttivi ove viene effettuata
l’asportazione del materiale specifico a rischio, salvo che tali materiali (fanghi,
ecc.) non contengono MSR;
e) rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti
internazionali;
f) miscele di materiali contenenti materiali di categoria 1.
Tali materiali sono raccolti, trasportati, identificati e scortati da un
documento commerciale o se richiesto da un certificato sanitario ed eliminati
secondo uno dei seguenti sistemi:
1) direttamente, come rifiuti, mediante incenerimento in un impianto di
incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12 del Regolamento;
2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un
impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di
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pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo
permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere
definitivamente eliminati mediante incenerimento o coincenerimento in un
impianto riconosciuto a norma dell’art.12;
3) con esclusione degli animali morti o abbattuti per TSE, trasformati,
con il metodo 1 ( t° 133 °C, Press. 3 bar, tempo 20 min.), in un impianto di
pretrattamento, contrassegnati in modo permanente, ove possibile con una
sostanza odorante, ed eliminati mediante sotterramento in una discarica
riconosciuta ai sensi della Direttiva CE 1999/31 del 26/04/1999;
4) in caso di rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che
effettuano tragitti internazionali sono eliminati mediante sotterramento in
discarica riconosciuta ai sensi della Direttiva CE 1999/31 del 26/04/1999;
5) altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, ed
approvati dal Comitato scientifico competente, possono integrare o sostituire i
sistemi precedentemente esposti.
La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.1
sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di cat.1 riconosciuti a
norma dell’art.10 del Regolamento.
Viene, altresì, disciplinata la possibilità di importazione od esportazione
dei materiali di cat.1.
MATERIALI DI CATEGORIA 2 :
I materiali di cat.2, contemplati dall’art.5 del Regolamento, comprendono
i seguenti sottoprodotti di o.a., o qualsiasi materiale contenente tali
sottoprodotti:
a) lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente;
b) materiali raccolti dopo il trattamento delle acque reflue (fanghi,
mondiglia, ecc.) provenienti dagli scarichi dei macelli ( ove non vi è la
presenza di materiale di cat.1) e di impianti di trasformazione di cat.2;
c) prodotti di o.a. contenenti residui di farmaci e/o agenti contaminanti;
d) prodotti di o.a. di importazione da Paesi terzi non conformi ai requisiti
veterinari per l’importazione nella Comunità, salvo che non vengano rispediti
al mittente;
e) animali o parti di essi, diversi da quelli considerati di cat.1, morti non a
seguito di macellazione, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro
dell’eradicazione di una malattia epizootica;
f) miscele di materiali di cat.2 con materiali di cat.3;
g) altri sottoprodotti di o.a. che non sono materiali di cat.1 o cat.3.
Tali materiali, conformemente a quanto previsto dal succ. art.7 ( doc. di
trasporto), sono raccolti, trasportati ed identificati per essere
successivamente:
1) eliminati direttamente, come rifiuti mediante incenerimento o
coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma
dell’art.12;
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2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un
impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di
pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo
permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere:
a) eliminati, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un
impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12;
b) in caso di grassi fusi, sottoposti, in un impianto oleochimico di cat.2
riconosciuto a norma dell’art.14, ad ulteriore trattamento in modo che i
derivati lipidici possono essere utilizzati nei fertilizzanti organici o negli
ammendanti o destinati ad altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della
farmaceutica e nei dispositivi medici;
c) in caso di materiali proteici, questi possono essere utilizzati come
fertilizzanti organici o ammendanti; oppure trasformati in un impianto di
produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma
dell’art. 15; oppure eliminati, come rifiuti, mediante sotterramento in una
discarica riconosciuta a norma della Direttiva 99/31/CE;
d) se trattasi di materiale di origine ittica, insilati o composti in impianti
riconosciuti a norma dell’art.15;
e) se trattasi di stallatico, del contenuto del tubo digerente ( separato da
quest’ultimo), del latte e di colostro sono utilizzati, con o senza
trasformazione per la produzione di biogas o compostati in impianti
riconosciuti a norma dell’art.15;
f) se trattasi di corpi interi o parti di animali selvatici, non sospettati di
essere affetti da una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, sono
utilizzati per produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine
riconosciuto a norma dell’art.18;
g) eliminati con altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze
scientifiche, ed approvati dal Comitato scientifico competente, possono
integrare o sostituire i sistemi precedentemente esposti.
La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.2, ad
eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di
transito di cat.2 riconosciuti a norma dell’art.10.
L’immissione sul mercato o l’esportazione dei materiali di cat.2 può
avvenire soltanto in conformità a quanto stabilito nel Regolamento.
MATERIALI DI CATEGORIA 3:
I materiali di cat.3, contemplati dall’art.6 del Regolamento, comprendono
i seguenti sottoprodotti di o.a., o qualsiasi materiale contenente tali
sottoprodotti:
a) parti di animali macellati idonee al consumo umano, ma non destinate
a tale scopo per motivi commerciali;
b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma
che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo ed agli animali e
provenienti da carcasse giudicate idonee al consumo umano;
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c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali
macellati in un macello dopo aver subito, con esito favorevole, una ispezione
ante-mortem;
d) sangue ottenuto da animali, escluso i ruminanti, macellati in un
macello dopo aver subito, con esito favorevole, una ispezione ante-mortem;
e) sottoprodotti di o.a. ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al
consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
f) prodotti alimentari di o.a., o contenenti questi, esclusi i rifiuti di cucina e
ristorazione, originariamente destinati al consumo umano, ma che vengono
esclusi per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti
di imballaggio o di qualsiasi altro difetto purché non rappresenti un pericolo
per la salute umana ed animale;
g) latte crudo proveniente da animali sani;
h) pesci od altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in
alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano
prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da
uova incrinate provenienti da animali sani;
k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da
animali sani;
l) rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali.
Tali materiali, conformemente a quanto previsto dal succ. art.7 ( doc. di
trasporto), sono raccolti, trasportati ed identificati per essere
successivamente:
1) eliminati direttamente, come rifiuti mediante incenerimento o
coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma
dell’art.12;
2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un
impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di
pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo
permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere
eliminati, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un
impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12, o in una discarica
riconosciuta a norma della Direttiva 99/31/CE;
3) trasformati in un impianto di trasformazione di cat.3, riconosciuto a
norma dell’art.17;
4) trasformati in un impianto tecnico, riconosciuto a norma dell’art.18;
5) impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti
per animali da compagnia, riconosciuto a norma dell’art.18;
6) trasformati in un impianto di produzione di biogas o impianto di
compostaggio, riconosciuti a norma dell’art.15;
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7) se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione, di cui alla precedente
lettera l), trasformati in un impianto di produzione di biogas o impianto di
compostaggio, riconosciuti a norma dell’art.15, secondo modalità che
saranno stabilite, o, in attesa di tali modalità, smaltite conformemente alla
legislazione nazionale;
8) se si tratta di materiali di origine ittica, trasformati in un impianto di
produzione di biogas o impianto di compostaggio;
9) eliminati con altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze
scientifiche, ed approvati dal Comitato scientifico competente, possono
integrare o sostituire i sistemi precedentemente esposti.
La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.3,
sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di cat.3 riconosciuti a
norma dell’art.10.
RACCOLTA, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO:
L’art.7 del Regolamento, disciplina, richiamando quanto previsto
dall’Allegato II, la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio.
In sintesi, i materiali di cat.1,2 e 3 devono essere identificati e devono
rimanere separati ( le miscele comportano l’identificazione nella categoria
inferiore). Durante il trasporto, sui veicoli, sui contenitori o altri imballaggi
deve essere apposta una etichetta che rechi indicato la categoria dei
sottoprodotti o, in caso di prodotti trasformati, la categoria di sottoprodotti dai
quali sono derivati; inoltre, in caso di materiali di cat.3, riportare la dicitura”
Non destinato al consumo umano”, in caso di materiali di cat.2, diversi dallo
stallatico la dicitura ”Non destinato al consumo animale”, in caso di materiali
di cat.1, o prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “ Destinato solo alla
eliminazione”. Probabilmente vi sarà anche una distinzione cromatica delle
etichette e più precisamente verde per la cat.3, giallo per la cat.2 e rosso per
la cat.1 (secondo le emanande linee guida del Ministero della Salute).
L’Allegato II riporta, inoltre, le caratteristiche dei veicoli, contenitori, ecc.,
nonché le indicazioni che devono obbligatoriamente riportare i documenti
commerciali di scorta ai materiali ed i registri ( previsti nell’art.9 del
Regolamento); tali documenti devono essere conservati per un periodo di
almeno due anni.
RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI:
Si tralascia la disamina degli artt. 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18
che trattano del riconoscimento dei vari impianti ( di transito, di
incenerimento,ecc.), per ottenere il quale devono rispondere ai requisiti
riportati nei vari allegati corrispondenti.
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA SANITARIA :
L’art.16 e seguenti, che disciplinano l’immissione sul mercato e l’utilizzo
di proteine animali trasformate che potrebbero essere utilizzate come materie
prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e
prodotti tecnici, individuano le condizioni affinché ciò sia possibile.
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E precisamente, che i prodotti sopracitati siano ottenuti da animali non
provenienti da aziende soggette a restrizioni a causa dell’insorgere di una
malattia di cui è sensibile la specie animale a cui sono destinati i prodotti
stessi; inoltre, quantunque provengano da un territorio soggetto a restrizione,
i prodotti devono essere ottenuti da animali che non sono infetti o sospetti di
esserlo , manipolati e trasportati separatamente, essere adeguatamente
identificati e sottoposti ad un trattamento atto ad eliminare il problema di
polizia sanitaria, in modo da rispettare i requisiti di cui agli Allegati Vll ed VIII
(Requisiti strutturali degli impianti di lavorazione, requisiti materie prime,
requisiti prodotti trasformati).
RESTRIZIONI DELL’USO :
Alla possibilità dell’utilizzo di proteine animali quali materie prime per
mangimi, l’art.21 impone determinate restrizioni, e precisamente vieta:
a) l’alimentazione di una specie animale con proteine animali trasformate
ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibalismo);
b) l’alimentazione di animali d’allevamento, diversi da quelli da pelliccia,
con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali
rifiuti o derivati dagli stessi;
c) l’utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici ed ammendanti diversi
dallo stallatico.
A tali restrizioni, sentito il Comitato scientifico competente, possono
essere concesse deroghe al divieto di cui al punto a) (cannibalismo) per
quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia.
DEROGHE :
L’art.23 definisce alcune deroghe relative all’uso dei sottoprodotti di o.a.,
sotto il controllo dell’Autorità competente, ed in particolare:
a) l’uso di sottoprodotti per fini diagnostici, didattici e di ricerca;
b) per attività di tassidermia ( imbalsamazione);
inoltre può essere autorizzato l’uso di sottoprodotti di categoria 2,
purchè non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza,
sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, o di
materiale di cat.3 di cui all’art.6 lettere da a) a j) per l’alimentazione dei
seguenti animali:
1) animali da giardino zoologico;
2) animali da circo;
3) rettili ed uccelli da preda;
4) animali da pelliccia;
5) animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano;
6) cani allevati in mute o canili riconosciuti;
7) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
ancora, può essere autorizzato l’uso, sempre sotto il controllo
dell’Autorità competente, di corpi interi di animali morti contenenti MSR per
l’alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o
protette.
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Tali strutture, denominate centri di raccolta, sono autorizzate e registrate
con l’assegnazione di un numero ufficiale nonché sottoposte a sorveglianza.
L’art.24 definisce, invece, le deroghe all’eliminazione dei sottoprodotti di
o.a.
Infatti, l’Autorità competente, può, se necessario, decidere che:
a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente
come rifiuti mediante sotterramento;
b) gli animali morti contenenti MSR, i materiali di cat.2 e di cat.3
provenienti da una zona isolata e di difficile accesso (considerata tale a
seguito di individuazione preventiva da parte dell’Autorità locale), ed i
sottoprodotti di o.a. che si originano a seguito della comparsa di una malattia
epizootica, di cui alla lista A dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie,
quando il trasporto presso un impianto di trasformazione diventa pericoloso
per il propagarsi dell’infezione o quando la capacità di detti impianti è
insufficiente, possono essere eliminati pre combustione o sotterramento in
loco.
Tale deroga non si applica per gli animali sospettati di essere affetti da
TSE, salvo che siano sottoposti a controllo che escluda qualsiasi rischio di
trasmissione delle TSE.
Del ricorso a tali deroghe, gli Stati Membri, informano la Commissione,
indicando le zone da essi considerate isolate ai fini dell’applicazione delle
deroghe ed i motivi di tale categorizzazione.
L’Autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che la
combustione o il sotterramento di sottoprodotti di o.a. non mettano in pericolo
la salute animale o umana ed evitare l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione
incontrollata di sottoprodotti di o.a.
CONTROLLI E ISPEZIONI:
L’art.25 impone ai gestori e proprietari degli impianti di transito e degli
impianti di trasformazione o ai loro rappresentanti, l’adozione di un
programma di autocontrollo basato sul sistema di analisi di rischio e punti
critici di controllo (Metodo HACCP), mentre l’art.26 disciplina i controlli ufficiali
dell’Autorità competente oltre all’istituzione di un elenco nazionale degli
impianti riconosciuti.
Gli artt. 27 e 31, invece, prevedono i controlli Comunitari.
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE E AL TRANSITO
DI TALUNI SOTTOPRODOTTI DI O.A. E DI PRODOTTI DA ESSI
DERIVATI:
Gli artt. da 28 a 30 impongono, per l’importazione ed il transito dei
prodotti suddetti, il principio dell’equivalenza, cioè le disposizioni ed i requisiti
non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelli applicati
alla produzione e commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella
Comunità.
DISPOSIZIONI FINALI:
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Gli artt. Da 32 a 36 sanciscono che gli allegati al presente Regolamento
possono essere modificati od integrati oppure essere adottate misure
transitorie in caso di necessità, sentito il Comitato scientifico competente.
Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali più
restrittive riguardo determinate tipologie di materiali, fermo restando l’obbligo
di informazione alla Commissione Europea.
L’art. 37 abroga , con efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore del
Regolamento, la Direttiva 90/667/CEE e
le Decisioni 95/348/CE e
99/534/CE.
ENTRATA IN VIGORE:
L’art. 38 indica l’entrata in vigore del Regolamento nel ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea ( cioè il 30/10/2002), sebbene si applica sei mesi dopo la data di
entrata in vigore (cioè il 01/05/2003).
Le disposizioni relative il riconoscimento degli impianti di incenerimento e
del divieto di alimentazione con rifiuti di cucina si applicano a partire dal
01/11/2002.
CONSIDERAZIONI:
Ribadendo quanto già detto, circa la necessità di risolvere il conflitto di
competenze, si sollecita il Ministero della Salute a concludere definitivamente
“la tenzone” con il Ministero dell’Ambiente in modo da chiarire a chi spetta
rilasciare le autorizzazioni, a chi spetta il controllo per evitare che gli impianti,
gli automezzi, i contenitori debbano avere doppia autorizzazione
(Reg.1774/02 e Dec.Ronchi), con accavallamenti ed interferenze dispendiose
e pericolose. Ciò sarebbe possibile solo attribuendo la competenza su tali
materiali, ed anche su quelli che vanno eliminati come rifiuti, ad una unica
Autorità competente.
Altra considerazione da farsi è quella relativa alla non applicabilità delle
disposizioni del Regolamento agli alimenti greggi, per animali da compagnia,
prodotti dalle macellerie. Tale situazione, in contrasto con quanto previsto
dall’O.M. del 10/05/1973 che all’art.2 recita:”……è vietato cedere per
l’alimentazione degli animali, nonché detenere ed utilizzare per lo stesso
scopo, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della
lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e
liquidi di cucina e di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi
compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di
propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali.” L’art.3 della
stessa Ordinanza subordina l’utilizzo dei suddetti materiali ad “un idoneo
trattamento risanatore. Ancora, l’art. 12 permette la somministrazione dei
prodotti crudi, ma li subordina alla “… scorta di uno speciale certificato
veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto, la
destinazione ad esclusivo uso alimentare animale”.
Pertanto, l’adozione del certificato veterinario rappresenta un efficace
sistema di controllo, un sicuro deterrente ad un facile escamotage per evitare i
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costi di smaltimento, ed una eventuale fonte di intrioti, per le AUSL, per il
rilascio dei suddetti certificati.
Altro aspetto significativo è quello del mancato recepimento
nell’Ordinamento Nazionale delle Direttive 1999/31/CE e 200/76/CE,
richiamate nel Regolamento e che riguardano lo smaltimento dei sottoprodotti
di tutte 3 le categorie.
Alla luce di quanto sopra, dovranno, probabilmente, essere riviste le
modalità di trattamento degli stessi sottoprodotti.
Per chiudere, sebbene molte altre considerazioni andrebbero fatte,
sarebbe auspicabile che, come per ogni norma di nuova emanazione, vi
siano poche e chiare circolari esplicative che, appunto, esplichino le modalità
operative delle disposizioni del Regolamento ( un esempio per tutti:
l’indicazione della sostanza odorante con cui contrassegnare, in modo
permanente, il materiale ricavato dal trattamento dei sottoprodotti di Cat.1e2);
mentre l’assenza di sanzioni, per la mancata osservanza del
Regolamento, sicuramente rappresenterà un ostacolo alla puntuale
applicazione della norma.
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