nuovo regolamento ce sui sottoprodotti di origine animale non
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nuovo regolamento ce sui sottoprodotti di origine animale non
NUOVO REGOLAMENTO CE SUI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO. Confronto tra la nuova normativa (Regolamento n° 1774/2002/CE) e la vecchia disciplina (D.L.vo 508/92 recepimento della Direttiva 90/667/CE). Autore: Dr. Bartolomeo VARVARA Dirigente Veterinario AUSL BA/2 – TRANI (BA) E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 273 del 10/10/2002, il Regolamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 03/10/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Scopo di tale Regolamento è di stabilire, per i sottoprodotti animali, un quadro giuridico unico che, da un lato, consenta una maggiore protezione della salute umana ed animale e, dall’altro, permetta di avere una norma più chiara e semplice rispetto alle regole attuali, emanate, numerose, in situazione di emergenza (crisi BSE). Un primo obiettivo che si sperava raggiungere con il nuovo Regolamento, che, ricordiamo, avrà piena efficacia a partire dal 01/05/2003, era quello di mettere, definitivamente, la parola fine alla diatriba tra il Ministero della Salute e quello dell’Ambiente circa l’assoggettabilità degli scarti di origine animale al D. L.vo n°22/97 ( cosiddetto Decreto Ronchi). Tale conflitto, sorto dal fatto che la Direttiva 90/667/CE del 27/11/90 recepita nell’Ordinamento Italiano con il D. L.vo 508/92 utilizzava, per i prodotti in questione, il termine “Rifiuti” e pertanto li faceva rientrare nel campo di applicazione del D.L.vo 22/97 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ”, nonostante il pronunciamento in senso contrario della Commissione Europea su apposito e specifico quesito formulato dal Ministero della Salute ( nella persona del Dr. Marabelli) del 28/01/2000 che ha portato lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell’Ambiente ad emanare l’Ordinanza del 30/03/2001, prorogata sino alla piena efficacia del Regolamento 1774/2002, con la quale si escludono, dal campo di applicazione del D.Lvo 22/97, i materiali di origine animale a basso ed alto rischio nonché gli MSR. Infatti il Regolamento definisce tali materiali “sottoprodotti” e non più “rifiuti”, quindi non più assoggettabili al D.L.vo 22/97. In realtà, però, sino a quando detti materiali non saranno definitivamente stralciati dal Decreto Ronchi (cod. rifiuto 02.01.02 “ scarti animali” e 02.02.00 “rifiuti dalla preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di o.a.” come indicato nell’indice dell’ allegato A del Decreto), il conflitto rimane 1 in piedi, anzi, dal 01/05/03, data in cui cesserà di efficacia l’O.M. del 30/03/2001, sarà maggiormente acuito. E’ notizia di cronaca di questi giorni che la Procura della Repubblica di Brindisi abbia posto sotto sequestro un impianto di Pretrattamento ed alcuni mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lvo 508/92 ( e norme correlate come il D.M 26/03/94 ecc.) perché sprovvisti delle autorizzazioni ai sensi del D.L.vo 22/97. Tornando al nuovo Regolamento, nelle considerazioni preliminari ad esso, vengono messi in evidenza dei punti che meritano attenzione. Tra questi, ad esempio, viene ripresa la possibilità di utilizzare nuovamente i sottoprodotti per la produzione di materie prime per mangimi dopo, però, essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato, ma a condizione che: - derivino da animali giudicati idonei al consumo umano; - sia vietata la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibalismo); - non contengono rifiuti di cucina; - venga adottato un sistema per la rintracciabilità dei sottoprodotti di o.a. . Nelle premesse al Regolamento viene (finalmente) chiarito che i prodotti in questione devono essere assoggettati al controllo veterinario, sebbene ciò appalesa nuovi scenari, come la presenza veterinaria nelle discariche o negli impianti di compostaggio od oleochimici. Fatte tali considerazioni preliminari si entra nella disamina dei vari articoli del Regolamento con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e quindi alle differenze con la normativa sinora in vigore. CAMPO D’APPLICAZIONE: Il Regolamento stabilisce, come per il D.L.vo 508/92, le norme sanitarie e di polizia veterinaria per: ” la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione, l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti ( non più rifiuti) di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali nonché l’immissione sul mercato, l’esportazione, il transito dei sottoprodotti di o.a. e dei prodotti da essi derivati.” All’art.1 sono, inoltre, riportate alcune deroghe per le quali il Regolamento non è applicabile, e più precisamente: “ - agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti vendita in cui le carni sono sezionate ed immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore (sebbene ciò in contrasto con altre norme ancora in vigore; ma tale aspetto verrà preso in considerazione nel prosieguo della disamina); - al latte ed al colostro eliminati od utilizzati nell’azienda di origine; - a corpi interi di animali selvatici o parti di essi, non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, utilizzati per la produzione di trofei di caccia; - alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati in azienda per il consumo alimentare esclusivo dell’allevatore e della propria famiglia; - ai 2 rifiuti di cucina, sebbene con alcune eccezioni; - agli ovuli, agli embrioni, allo sperma destinati alla riproduzione; - al transito per via marittima od aerea. DEFINIZIONI: L’art.2 del Regolamento elenca una serie di definizioni per la corretta interpretazione della norma. Tale elenco è ulteriormente arricchito dalle definizioni riportate nell’Allegato I ( Definizioni specifiche). La novità importante è data dalla nuova classificazione. Il D.L.vo 508/92 classificava i rifiuti di o.a. in alto rischio ( animali morti o abbattuti per malattia, in decomposizione, con residui, ecc. ) e basso rischio ( scarti di macelleria o di macellazione derivati da animali giudicati idonei al consumo umano, scarti di lavorazione di prodotti ittici, sangue, ecc.). Successivamente, a seguito della crisi BSE, veniva individuata un’altra categoria di rifiuti, provenienti dai ruminanti e ritenuti i responsabili della diffusione del Morbo, e cioè gli MSR (prima detti SBO) ovvero il Materiale Specifico a Rischio ( cervello, midollo spinale,ecc.). Il nuovo Regolamento, invece, classifica i sopraelencati prodotti in tre categorie di materiali. MATERIALI DI CATEGORIA 1: I materiali di categoria 1, contemplati all’art.4 del Regolamento, comprendono i sottoprodotti di o.a. corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti: a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti: 1) animali affetti da TSE o sospettati di esserlo; 2) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della TSE; 3) animali da compagnia, da giardino zoologico o da circo; 4) animali da esperimento; 5) animali selvatici sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; b) materiali specifici a rischio o corpi interi di animali contenenti MSR; c) prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati sostanze vietate o contenenti residui di sostanze contaminanti; d) materiali di o.a. raccolti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico (fanghi, ecc.) degli insediamenti produttivi ove viene effettuata l’asportazione del materiale specifico a rischio, salvo che tali materiali (fanghi, ecc.) non contengono MSR; e) rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; f) miscele di materiali contenenti materiali di categoria 1. Tali materiali sono raccolti, trasportati, identificati e scortati da un documento commerciale o se richiesto da un certificato sanitario ed eliminati secondo uno dei seguenti sistemi: 1) direttamente, come rifiuti, mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12 del Regolamento; 2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di 3 pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere definitivamente eliminati mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto riconosciuto a norma dell’art.12; 3) con esclusione degli animali morti o abbattuti per TSE, trasformati, con il metodo 1 ( t° 133 °C, Press. 3 bar, tempo 20 min.), in un impianto di pretrattamento, contrassegnati in modo permanente, ove possibile con una sostanza odorante, ed eliminati mediante sotterramento in una discarica riconosciuta ai sensi della Direttiva CE 1999/31 del 26/04/1999; 4) in caso di rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali sono eliminati mediante sotterramento in discarica riconosciuta ai sensi della Direttiva CE 1999/31 del 26/04/1999; 5) altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, ed approvati dal Comitato scientifico competente, possono integrare o sostituire i sistemi precedentemente esposti. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di cat.1 riconosciuti a norma dell’art.10 del Regolamento. Viene, altresì, disciplinata la possibilità di importazione od esportazione dei materiali di cat.1. MATERIALI DI CATEGORIA 2 : I materiali di cat.2, contemplati dall’art.5 del Regolamento, comprendono i seguenti sottoprodotti di o.a., o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti: a) lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente; b) materiali raccolti dopo il trattamento delle acque reflue (fanghi, mondiglia, ecc.) provenienti dagli scarichi dei macelli ( ove non vi è la presenza di materiale di cat.1) e di impianti di trasformazione di cat.2; c) prodotti di o.a. contenenti residui di farmaci e/o agenti contaminanti; d) prodotti di o.a. di importazione da Paesi terzi non conformi ai requisiti veterinari per l’importazione nella Comunità, salvo che non vengano rispediti al mittente; e) animali o parti di essi, diversi da quelli considerati di cat.1, morti non a seguito di macellazione, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro dell’eradicazione di una malattia epizootica; f) miscele di materiali di cat.2 con materiali di cat.3; g) altri sottoprodotti di o.a. che non sono materiali di cat.1 o cat.3. Tali materiali, conformemente a quanto previsto dal succ. art.7 ( doc. di trasporto), sono raccolti, trasportati ed identificati per essere successivamente: 1) eliminati direttamente, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12; 4 2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere: a) eliminati, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12; b) in caso di grassi fusi, sottoposti, in un impianto oleochimico di cat.2 riconosciuto a norma dell’art.14, ad ulteriore trattamento in modo che i derivati lipidici possono essere utilizzati nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e nei dispositivi medici; c) in caso di materiali proteici, questi possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti; oppure trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell’art. 15; oppure eliminati, come rifiuti, mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della Direttiva 99/31/CE; d) se trattasi di materiale di origine ittica, insilati o composti in impianti riconosciuti a norma dell’art.15; e) se trattasi di stallatico, del contenuto del tubo digerente ( separato da quest’ultimo), del latte e di colostro sono utilizzati, con o senza trasformazione per la produzione di biogas o compostati in impianti riconosciuti a norma dell’art.15; f) se trattasi di corpi interi o parti di animali selvatici, non sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, sono utilizzati per produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell’art.18; g) eliminati con altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, ed approvati dal Comitato scientifico competente, possono integrare o sostituire i sistemi precedentemente esposti. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.2, ad eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di cat.2 riconosciuti a norma dell’art.10. L’immissione sul mercato o l’esportazione dei materiali di cat.2 può avvenire soltanto in conformità a quanto stabilito nel Regolamento. MATERIALI DI CATEGORIA 3: I materiali di cat.3, contemplati dall’art.6 del Regolamento, comprendono i seguenti sottoprodotti di o.a., o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti: a) parti di animali macellati idonee al consumo umano, ma non destinate a tale scopo per motivi commerciali; b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo ed agli animali e provenienti da carcasse giudicate idonee al consumo umano; 5 c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito, con esito favorevole, una ispezione ante-mortem; d) sangue ottenuto da animali, escluso i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito, con esito favorevole, una ispezione ante-mortem; e) sottoprodotti di o.a. ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate; f) prodotti alimentari di o.a., o contenenti questi, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, originariamente destinati al consumo umano, ma che vengono esclusi per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti di imballaggio o di qualsiasi altro difetto purché non rappresenti un pericolo per la salute umana ed animale; g) latte crudo proveniente da animali sani; h) pesci od altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce; i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano; j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali sani; k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali sani; l) rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. Tali materiali, conformemente a quanto previsto dal succ. art.7 ( doc. di trasporto), sono raccolti, trasportati ed identificati per essere successivamente: 1) eliminati direttamente, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12; 2) trasformati, con uno dei metodi indicati nel Regolamento, in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell’art.13 (impianti di pretrattamento); il materiale risultante deve essere contrassegnato in modo permanente, ove possibile con una sostanza odorante, per poi essere eliminati, come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’art.12, o in una discarica riconosciuta a norma della Direttiva 99/31/CE; 3) trasformati in un impianto di trasformazione di cat.3, riconosciuto a norma dell’art.17; 4) trasformati in un impianto tecnico, riconosciuto a norma dell’art.18; 5) impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia, riconosciuto a norma dell’art.18; 6) trasformati in un impianto di produzione di biogas o impianto di compostaggio, riconosciuti a norma dell’art.15; 6 7) se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione, di cui alla precedente lettera l), trasformati in un impianto di produzione di biogas o impianto di compostaggio, riconosciuti a norma dell’art.15, secondo modalità che saranno stabilite, o, in attesa di tali modalità, smaltite conformemente alla legislazione nazionale; 8) se si tratta di materiali di origine ittica, trasformati in un impianto di produzione di biogas o impianto di compostaggio; 9) eliminati con altri metodi che, frutto dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, ed approvati dal Comitato scientifico competente, possono integrare o sostituire i sistemi precedentemente esposti. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di cat.3, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di cat.3 riconosciuti a norma dell’art.10. RACCOLTA, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: L’art.7 del Regolamento, disciplina, richiamando quanto previsto dall’Allegato II, la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio. In sintesi, i materiali di cat.1,2 e 3 devono essere identificati e devono rimanere separati ( le miscele comportano l’identificazione nella categoria inferiore). Durante il trasporto, sui veicoli, sui contenitori o altri imballaggi deve essere apposta una etichetta che rechi indicato la categoria dei sottoprodotti o, in caso di prodotti trasformati, la categoria di sottoprodotti dai quali sono derivati; inoltre, in caso di materiali di cat.3, riportare la dicitura” Non destinato al consumo umano”, in caso di materiali di cat.2, diversi dallo stallatico la dicitura ”Non destinato al consumo animale”, in caso di materiali di cat.1, o prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “ Destinato solo alla eliminazione”. Probabilmente vi sarà anche una distinzione cromatica delle etichette e più precisamente verde per la cat.3, giallo per la cat.2 e rosso per la cat.1 (secondo le emanande linee guida del Ministero della Salute). L’Allegato II riporta, inoltre, le caratteristiche dei veicoli, contenitori, ecc., nonché le indicazioni che devono obbligatoriamente riportare i documenti commerciali di scorta ai materiali ed i registri ( previsti nell’art.9 del Regolamento); tali documenti devono essere conservati per un periodo di almeno due anni. RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI: Si tralascia la disamina degli artt. 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 che trattano del riconoscimento dei vari impianti ( di transito, di incenerimento,ecc.), per ottenere il quale devono rispondere ai requisiti riportati nei vari allegati corrispondenti. DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA SANITARIA : L’art.16 e seguenti, che disciplinano l’immissione sul mercato e l’utilizzo di proteine animali trasformate che potrebbero essere utilizzate come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici, individuano le condizioni affinché ciò sia possibile. 7 E precisamente, che i prodotti sopracitati siano ottenuti da animali non provenienti da aziende soggette a restrizioni a causa dell’insorgere di una malattia di cui è sensibile la specie animale a cui sono destinati i prodotti stessi; inoltre, quantunque provengano da un territorio soggetto a restrizione, i prodotti devono essere ottenuti da animali che non sono infetti o sospetti di esserlo , manipolati e trasportati separatamente, essere adeguatamente identificati e sottoposti ad un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria, in modo da rispettare i requisiti di cui agli Allegati Vll ed VIII (Requisiti strutturali degli impianti di lavorazione, requisiti materie prime, requisiti prodotti trasformati). RESTRIZIONI DELL’USO : Alla possibilità dell’utilizzo di proteine animali quali materie prime per mangimi, l’art.21 impone determinate restrizioni, e precisamente vieta: a) l’alimentazione di una specie animale con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibalismo); b) l’alimentazione di animali d’allevamento, diversi da quelli da pelliccia, con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivati dagli stessi; c) l’utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici ed ammendanti diversi dallo stallatico. A tali restrizioni, sentito il Comitato scientifico competente, possono essere concesse deroghe al divieto di cui al punto a) (cannibalismo) per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia. DEROGHE : L’art.23 definisce alcune deroghe relative all’uso dei sottoprodotti di o.a., sotto il controllo dell’Autorità competente, ed in particolare: a) l’uso di sottoprodotti per fini diagnostici, didattici e di ricerca; b) per attività di tassidermia ( imbalsamazione); inoltre può essere autorizzato l’uso di sottoprodotti di categoria 2, purchè non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, o di materiale di cat.3 di cui all’art.6 lettere da a) a j) per l’alimentazione dei seguenti animali: 1) animali da giardino zoologico; 2) animali da circo; 3) rettili ed uccelli da preda; 4) animali da pelliccia; 5) animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano; 6) cani allevati in mute o canili riconosciuti; 7) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca; ancora, può essere autorizzato l’uso, sempre sotto il controllo dell’Autorità competente, di corpi interi di animali morti contenenti MSR per l’alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette. 8 Tali strutture, denominate centri di raccolta, sono autorizzate e registrate con l’assegnazione di un numero ufficiale nonché sottoposte a sorveglianza. L’art.24 definisce, invece, le deroghe all’eliminazione dei sottoprodotti di o.a. Infatti, l’Autorità competente, può, se necessario, decidere che: a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento; b) gli animali morti contenenti MSR, i materiali di cat.2 e di cat.3 provenienti da una zona isolata e di difficile accesso (considerata tale a seguito di individuazione preventiva da parte dell’Autorità locale), ed i sottoprodotti di o.a. che si originano a seguito della comparsa di una malattia epizootica, di cui alla lista A dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie, quando il trasporto presso un impianto di trasformazione diventa pericoloso per il propagarsi dell’infezione o quando la capacità di detti impianti è insufficiente, possono essere eliminati pre combustione o sotterramento in loco. Tale deroga non si applica per gli animali sospettati di essere affetti da TSE, salvo che siano sottoposti a controllo che escluda qualsiasi rischio di trasmissione delle TSE. Del ricorso a tali deroghe, gli Stati Membri, informano la Commissione, indicando le zone da essi considerate isolate ai fini dell’applicazione delle deroghe ed i motivi di tale categorizzazione. L’Autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che la combustione o il sotterramento di sottoprodotti di o.a. non mettano in pericolo la salute animale o umana ed evitare l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata di sottoprodotti di o.a. CONTROLLI E ISPEZIONI: L’art.25 impone ai gestori e proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o ai loro rappresentanti, l’adozione di un programma di autocontrollo basato sul sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (Metodo HACCP), mentre l’art.26 disciplina i controlli ufficiali dell’Autorità competente oltre all’istituzione di un elenco nazionale degli impianti riconosciuti. Gli artt. 27 e 31, invece, prevedono i controlli Comunitari. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE E AL TRANSITO DI TALUNI SOTTOPRODOTTI DI O.A. E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI: Gli artt. da 28 a 30 impongono, per l’importazione ed il transito dei prodotti suddetti, il principio dell’equivalenza, cioè le disposizioni ed i requisiti non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelli applicati alla produzione e commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. DISPOSIZIONI FINALI: 9 Gli artt. Da 32 a 36 sanciscono che gli allegati al presente Regolamento possono essere modificati od integrati oppure essere adottate misure transitorie in caso di necessità, sentito il Comitato scientifico competente. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali più restrittive riguardo determinate tipologie di materiali, fermo restando l’obbligo di informazione alla Commissione Europea. L’art. 37 abroga , con efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento, la Direttiva 90/667/CEE e le Decisioni 95/348/CE e 99/534/CE. ENTRATA IN VIGORE: L’art. 38 indica l’entrata in vigore del Regolamento nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ( cioè il 30/10/2002), sebbene si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore (cioè il 01/05/2003). Le disposizioni relative il riconoscimento degli impianti di incenerimento e del divieto di alimentazione con rifiuti di cucina si applicano a partire dal 01/11/2002. CONSIDERAZIONI: Ribadendo quanto già detto, circa la necessità di risolvere il conflitto di competenze, si sollecita il Ministero della Salute a concludere definitivamente “la tenzone” con il Ministero dell’Ambiente in modo da chiarire a chi spetta rilasciare le autorizzazioni, a chi spetta il controllo per evitare che gli impianti, gli automezzi, i contenitori debbano avere doppia autorizzazione (Reg.1774/02 e Dec.Ronchi), con accavallamenti ed interferenze dispendiose e pericolose. Ciò sarebbe possibile solo attribuendo la competenza su tali materiali, ed anche su quelli che vanno eliminati come rifiuti, ad una unica Autorità competente. Altra considerazione da farsi è quella relativa alla non applicabilità delle disposizioni del Regolamento agli alimenti greggi, per animali da compagnia, prodotti dalle macellerie. Tale situazione, in contrasto con quanto previsto dall’O.M. del 10/05/1973 che all’art.2 recita:”……è vietato cedere per l’alimentazione degli animali, nonché detenere ed utilizzare per lo stesso scopo, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali.” L’art.3 della stessa Ordinanza subordina l’utilizzo dei suddetti materiali ad “un idoneo trattamento risanatore. Ancora, l’art. 12 permette la somministrazione dei prodotti crudi, ma li subordina alla “… scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto, la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale”. Pertanto, l’adozione del certificato veterinario rappresenta un efficace sistema di controllo, un sicuro deterrente ad un facile escamotage per evitare i 10 costi di smaltimento, ed una eventuale fonte di intrioti, per le AUSL, per il rilascio dei suddetti certificati. Altro aspetto significativo è quello del mancato recepimento nell’Ordinamento Nazionale delle Direttive 1999/31/CE e 200/76/CE, richiamate nel Regolamento e che riguardano lo smaltimento dei sottoprodotti di tutte 3 le categorie. Alla luce di quanto sopra, dovranno, probabilmente, essere riviste le modalità di trattamento degli stessi sottoprodotti. Per chiudere, sebbene molte altre considerazioni andrebbero fatte, sarebbe auspicabile che, come per ogni norma di nuova emanazione, vi siano poche e chiare circolari esplicative che, appunto, esplichino le modalità operative delle disposizioni del Regolamento ( un esempio per tutti: l’indicazione della sostanza odorante con cui contrassegnare, in modo permanente, il materiale ricavato dal trattamento dei sottoprodotti di Cat.1e2); mentre l’assenza di sanzioni, per la mancata osservanza del Regolamento, sicuramente rappresenterà un ostacolo alla puntuale applicazione della norma. 11