30 - maternità e paternità
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30 - maternità e paternità
30 - MATERNITÀ E PATERNITÀ 30.1 NOZIONI GENERALI La legislazione relativa alla maternità è stata modificata negli ultimi anni, cambiandone profondamente i criteri ispiratori. Le nuove norme non solo confermano le tutele previste per lavoratrici madri, ma prevedono nuovi diritti per i padri al fine di indirizzare e sostenere una diversa distribuzione del lavoro di cura tra donne e uomini. Vengono anche assegnati, in capo alle singole persone, specifici diritti: permessi giornalieri, congedi per malattia del bambino, congedi per eventi e cause particolari. Il nostro contratto integrativo, che già prevedeva alcune norme della nuova legge, ha recepito le ulteriori innovazioni introdotte. Il capitolo è diviso provando a seguire questo filo conduttore: i diritti solo della madre, i diritti dei padri, le prerogative e i diritti di entrambi i genitori per la cura dei figli. 30.2 COMUNICAZIONE DELLA GRAVIDANZA Prima degli ultimi due mesi di gravidanza non esiste alcun obbligo di comunicare all’azienda il proprio stato di maternità, ma, come è ovvio, i diritti connessi al proprio stato non sono usufruibili senza una formale comunicazione al datore di lavoro. La comunicazione consiste in un certificato medico, redatto dallo specialista di fiducia, in cui venga anche evidenziato il periodo di maternità in cui la collega si trova e la data presunta del parto. E’ a tali date infatti che si farà riferimento per tutte le disposizioni di legge e contrattuali1. 30.2.1 MANSIONI GRAVOSE La lavoratrice in stato di gravidanza può chiedere, con certificazione medica idonea, di essere adibita ad altre mansioni con le modalità e nei casi sottoelencati: • dall’inizio della maternità per mansioni di particolare gravosità o che comportano una posizione c.d. ortostatica2 (lo stare ferma in piedi); • dall’inizio della maternità per l’utilizzo in via esclusiva del VDT (l’uso cioè per tutto l’orario di lavoro); • dal terzo mese in poi per mansioni comportanti una postura fissa da seduta (compreso l’uso continuativo del VDT). 30.2.2 INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA Prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione l’evento si considera aborto e perciò malattia, non computabile ai fini del periodo di comporto3. Dopo il 180° giorno (compreso) l’evento è considerato parto a tutti gli effetti, quindi la lavoratrice usufruisce del congedo di maternità. Il calcolo si fa così: si contano 300 giorni a ritroso dalla data presunta del parto e alla data così ottenuta si aggiungono 180 giorni. Si tratta di presunzioni di legge che risalgono ad un tempo in cui la scienza medica era meno avanzata, e comunque stabilite a vantaggio della lavoratrice; perciò quando il bambino partorito prima del 180° giorno è vivo e vitale, cioè sopravvive all’interruzione della gravidanza, è ovvio che malgrado la presunzione di legge l’evento va considerato parto con tutte le prerogative connesse. 30.2.3 Certificato comprovante parto / aborto Per usufruire dei diritti connessi al parto, la lavoratrice deve produrre entro 30 giorni dall’evento il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data dell’evento4. In caso di aborto spontaneo va prodotto entro 30 gg, il certificato medico in cui si attesta il periodo di gestazione in cui la lavoratrice si trovava. 1 D.L. n. 151 del 26/3/01, art.21. CIA, art. 56. 3 D.L. n.151 del 26/3/01, art.19. 4 D.L. n.151 del 26/3/01, art.21. 2 In caso di aborto procurato la lavoratrice ovviamente non è tenuta a tale obbligo e le certificazioni fornite per giustificare l’assenza sono quelle ordinariamente inviate in caso di malattia con ricovero ospedaliero. 30.2.4 Maternità con complicazioni patologiche La Direzione Provinciale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di congedo di maternità, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione Provinciale stessa. Tale normativa si applica nei casi di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La lavoratrice si recherà dal proprio medico che certificherà la patologia, la connessione con la gravidanza e l’impossibilità per questo di prestare il proprio lavoro quantificando una prognosi. Con il certificato la lavoratrice si recherà presso la Direzione Provinciale del Lavoro nelle sedi provinciali di competenza dove le verrà fissato un appuntamento per una visita che convaliderà o meno il certificato del medico curante e quantificherà il periodo di assenza dal lavoro. Fino al momento della visita presso la Direzione Provinciale del Lavoro la lavoratrice è coperta dal certificato del medico curante, godrà del trattamento per la malattia e dovrà sottostare alle limitazioni previste dalle fasce di reperibilità. La Direzione Provinciale del Lavoro deve rispondere entro sette giorni. La mancata risposta entro questo termine equivale ad un accoglimento, fermo restando in questo caso la necessità comunque di un provvedimento che quantifichi il periodo. Nell’astensione dal lavoro, di solito non inferiore al mese, la lavoratrice sarà retribuita al 100%5, e non avrà alcuna limitazione di reperibilità. Il periodo previsto dalla Direzione Provinciale del Lavoro è rinnovabile fino all’inizio del congedo di maternità. 30.2.5 Corso di preparazione al parto Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate. Ovviamente la partecipazione va comprovata con un documento scritto rilasciato dalla struttura in questione6. 30.2.6 Posticipo dell’inizio del congedo di maternità Con la nuova legge7 questo periodo è rimasto invariato, ma si assegna alla lavoratrice la scelta di posticipare l’inizio del congedo di maternità. Questo significa che la mamma può astenersi dal lavoro fino ad 1 mese prima della data presunta del parto, spostando il periodo non fruito al periodo successivo al parto stesso, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a 4 mesi. La lavoratrice che intenda usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria dovrà presentare domanda all’azienda8, corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. La norma, prevedendo la facoltà di astenersi “a partire” dal mese precedente la data presunta del parto, ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; quindi il periodo di “flessibilità” dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. L’INPS precisa che il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Quest’ultima ipotesi può verificarsi con l’insorgere di un periodo di malattia, che comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso. La flessibilità consiste, pertanto, nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto. 5 CIA, art. 55. CIA, art.57. 7 D.L. n.151 del 26/3/01, art.20. 8 Nel modulo predisposto dall’INPS c’è una parte relativa alla “flessibilità”. 6 30.3 CONGEDO DI MATERNITÀ La madre lavoratrice dipendente ha il diritto, ma anche l’obbligo, di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva e nei 3 mesi successivi al parto. 30.3.1 Parto prematuro In caso di parto prematuro il periodo non goduto a titolo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto deve essere aggiunto al periodo post partum, in modo da garantire che l’assenza obbligatoria retribuita con l’indennità di maternità pari al 100% della retribuzione sia di 5 mesi9. 30.3.2 Congedo di paternità10 Il padre lavoratore dipendente può utilizzare la parte di astensione obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età) in alcuni casi specifici: • morte della madre; • grave infermità della madre; • abbandono del figlio o della figlia da parte della madre; • affidamento esclusivo al padre del figlio o della figlia. Il lavoratore che intenda avvalersi del congedo di paternità deve presentare al datore di lavoro la relativa certificazione. In caso di abbandono, è sufficiente l’autocertificazione. Sono estesi al padre lavoratore i diritti e le tutele riconosciute alla madre. La normativa aziendale inoltre, prevede il diritto ad usufruire di 2 giorni in occasione della nascita di un figlio o di una figlia11. 30.3.3 Trattamento economico del congedo di maternità e paternità I congedi di maternità e paternità, mantengono come prima un riconoscimento pari, nel nostro contratto, al 100% della retribuzione. Il contratto integrativo prevede inoltre, che l’eventuale maternità a rischio, certificata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sia retribuita al 100% e non all’80% come previsto dalla legge12. Il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva (se successiva) è retribuita,invece, all’80%. 30.4 CONGEDI PARENTALI DELLA MADRE E DEL PADRE Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa durante i primi otto anni di vita del bambino/a13. La durata massima del congedo per ciascun genitore è di 6 mesi per figlio/a e quindi, in caso di parto gemellare raddoppia. L’utilizzazione del congedo va coordinata, però, con quello di cui ha diritto l’altro genitore: infatti la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente. Il periodo cumulativo può diventare di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore per almeno 3 mesi (ad esempio 6 mesi per la madre e 5 per il padre; 4 per la madre, 7 per il padre). Se la madre o il padre è o diventa single (morte o abbandono del padre/madre, affidamento esclusivo alla madre/padre), le spettano per intero i 10 mesi. Si può scegliere di utilizzare questo tipo di congedo anche mentre l’altro genitore usufruisce di un’altra modalità (per esempio congedo parentale e riposi giornalieri). Il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina, diventa utilizzabile per i figli fino ad 8 anni di età. Questo significa che se la madre, con la vecchia normativa, ha già usufruito dei 6 mesi di astensione facoltativa, il padre può utilizzare la parte residua fino a 11 mesi. 9 L. 1204/71, art. 4 come modificato da L. 53/00. D.L. 151 del 26/3/01, art. 28. 11 CIA, art. 50. 12 CIA, art. 55. 13 D.L. 151 del 26/3/01, art. 32. 10 Lo stesso vale se la madre, o il padre, è o diventa/o single nel frattempo, per il periodo residuo fino a 10 mesi. Il preavviso al datore di lavoro va dato non meno di 15 giorni prima. Il congedo può essere usufruito per intero o per frazioni di tempo, anche per un giorno, ma tra un periodo e l’altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro14. I genitori che intendano chiedere il congedo parentale per i figli nati prima del 28.3.2000 (data di entrata in vigore della Legge N.53, 8/3/2000) dovranno presentare all’INPS e al datore di lavoro una domanda allegando la seguente documentazione: 1. certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità; 2. dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre e quella della madre relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto all’astensione (libero professionista, autonomo,a domicilio o addetto ai servizi domestici); 3. impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive. 30.4.1 Trattamento economico dei congedi parentali E’ riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza condizioni di reddito15 nei seguenti casi: 1. per un periodo di astensione complessiva tra i genitori di 6 mesi; 2. per i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno compreso del 3° compleanno) con contribuzione figurativa. Per la copertura della minor retribuzione è possibile chiedere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto. La richiesta va inoltrata prima dell’inizio del congedo parentale. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. I periodi di congedo non comportano riduzione di anzianità di servizio e valgono ai fini del trattamento previdenziale16. 30.4.2 Aspettativa aziendale Rispetto a quanto previsto dalle normative di legge, la lavoratrice madre può ottenere un periodo di aspettativa ulteriore, per un massimo di 3 mesi fino al compimento del 3° anno del figlio/a17. Nel caso di parto plurimo, i 3 mesi di aspettativa vengono “raddoppiati”. 14 Circolare INPS n. 134382/17 del 26/1/82 ripresa in Circolare INPS n.109 del 6/6/00. D.L. 151 del 26/3/01, art. 34. 16 D.L. 151 del 26/3/01, art. 35. 17 CIA, art.59. 15 30.5 TABELLA RIASSUNTIVA TIPO DI ASSENZA Maternità a rischio Congedo di maternità/ paternità Congedo parentale Riposi giornalieri Malattia del bambino/a Aspettativa aziendale Retribuzione Anzianità di servizio Ferie Ex Festività^ Banca ore e Permessi Frazionati 13a Vap Sistema Incentivante( ) T.F.R. Copertura Previdenziale 100% SI SI SI SI SI SI(#) NO(**) SI SI 100% SI SI SI SI SI SI(§) NO(**) SI SI 30%(*) SI NO(**) NO(^) NO(**) NO NO NO(**) SI(%) SI 100% SI SI SI SI SI SI SI SI SI 0% SI NO(**) NO(^) NO(**) NO NO NO(**) NO SI(ç) 0% SI NO(**) NO(^) NO(**) NO NO NO(**) NO NO (*) Per 6 mesi complessivi tra i due genitori (**) Si riduce di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza (^) Per le giornate coincidenti con il periodo di assenza ( ) Per assenze che nell’anno superano i 90 giorni lavorativi (#) Per massimo di 3 mesi compresi i periodi di malattia (§) Per 5 mesi (%) In proporzione al 30% (ç) Escluso i 10 giorni previsti dal CIA 128 30.6 RIPOSI ORARI I riposi giornalieri consistono nella assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore giornaliere, a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore18. Grazie al contratto integrativo, è possibile unificare le due ore previste con orario superiore a 6 ore giornaliere, anche in uscita19. Nelle giornate semifestive (ad esempio 24 dicembre, ecc.), la lavoratrice ha diritto ad un’ora di riposo giornaliero e, quindi, il suo orario di lavoro è di 4 ore. Possono essere utilizzati dalla madre20, ma si prevede anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruirne con il relativo trattamento economico21 nel caso in cui: 1. i figli siano affidati in via esclusiva al padre; 2. in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; 3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Per quanto riguarda il punto 2, viene ricompreso il caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa e dei riposi in quanto non avente diritto (lavoratrice domestica o a domicilio); non comprende, invece, il caso di madre che non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa. È escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge alcuna attività lavorativa, dipendente o autonoma, (a meno che non ci sia l’ipotesi di grave infermità). Questi periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione e hanno copertura previdenziale figurativa. 30.7 NASCITA GEMELLARE I riposi giornalieri, vengono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli22. Le ore di permesso possono essere utilizzate nel loro insieme dalla coppia, se entrambi lavoratori dipendenti, anche nella stessa fascia oraria. Il padre può utilizzare le ore aggiuntive anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre. Il padre lavoratore dipendente godrà per intero delle ore raddoppiate solamente se sono correlate al proprio orario giornaliero (più di 6 ore giornaliere). Ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo23 MADRE Orario di lavoro di almeno 6 ore 4 ore 3 ore 2 ore 1 ora 0 ore Astensione obbligatoria o facolt. MADRE Orario di lavoro inf. a 6 ore 2 ore 1 ora 0 ore Astensione obbligatoria o facolt. 18 D.L. 151 del 26/3/01, art. 39. CIA, capitolo 11, dichiarazione aziendale. 20 D.L. 151 del 26/3/01, art. 39. 21 D.L. 151 del 26/3/01, art. 40. 22 D.L. 151 del 26/3/01, art. 41. 23 Circolare INPS n.109 del 6/6/00. 19 PADRE Orario lavoro di almeno 6 ore Orario lavoro inf. a 6 ore 0 ore 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 2 ore 0 ore 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora PADRE Orario di lavoro di almeno 6 ore Orario lavoro inf. a 6 ore 0 ore 2 ore 4 ore 2 ore 0 ore 1 ora 2 ore 1 ora Per la domanda dei riposi giornalieri la procedura dettata dall’INPS prevede: • Domanda della madre Deve essere presentata al datore di lavoro. • Domanda del padre Deve essere presentata all’INPS e al datore di lavoro, anche in caso di richiesta di ore aggiuntive per parto plurimo. 30.8 DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO In azienda, le lavoratrici madri, dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all’ultimo giorno di servizio prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, godono dell’inamovibilità dalla Filiale o Ente Centrale di appartenenza24. Per tutta la durata del congedo di maternità e paternità e fino a 1 anno di vita della figlia o del figlio, il/la lavoratore/trice sono protetti contro il licenziamento. Si ricorda che la disciplina prevede la nullità del licenziamento tranne nei casi di: giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, termine del contratto a tempo determinato25. 30.9 DIRITTO AL RIENTRO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA La lavoratrice e il lavoratore, a meno che non vi rinuncino, hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati al momento della richiesta di congedo. L’esercizio del diritto si considera soddisfatto se il rientro avviene quanto meno in una altra unità produttiva, purché ubicata nel medesimo Comune. La permanenza in quella unità produttiva o in altra dello stesso Comune deve essere garantita fino al compimento di 1 anno di età della figlia o del figlio. Il nostro Contratto Integrativo fotografa una realtà organizzativa della banca molto articolata e specifica. L’assegnazione al rientro non deve creare situazioni di maggior disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell’assenza, e se possibile vanno tenute in considerazione le necessità personali espresse dai colleghi e dalle colleghe26. 30.10 DIRITTO AD ESSERE ADIBITI ALLA PROPRIA MANSIONE La lavoratrice e il lavoratore, a meno che non vi rinuncino, hanno diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte. L’esercizio del diritto si considera soddisfatto se vengono adibiti almeno a mansioni equivalenti27. Le assenze per maternità non pregiudicano lo sviluppo professionale della lavoratrice e del lavoratore28. 30.11 CONVALIDA DELLE DIMISSIONI La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, durante il primo anno di vita della figlia o del figlio, e durante il primo anno dall’ingresso in famiglia, nel caso di adozione o affidamento, deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro29. Le dimissioni sono equiparate al licenziamento e, pertanto, danno diritto all’indennità di disoccupazione (va inoltrata richiesta all’INPS entro 67 giorni dalle dimissioni). 24 CIA, art. 54. D.L. 151 del 26/3/01, art. 54. 26 D.L. 151 del 26/3/01, art. 56 e CIA, art.54, comma 2. 27 D.L. 151 del 26/3/01, art. 56, comma 1. 25 28 29 CCNL art. 55. D.L. 151 del 26/3/01, art. 55.