2) Allegato alla Direttiva dell`Ufficio Stato Giuridico e

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2) Allegato alla Direttiva dell`Ufficio Stato Giuridico e
CATEGORIA COD.
20
SOTTOCOD.
DESCRIZIONE
NORMATIVA
NOTA ESPLICATIVA
Controlli prenatali
D.Lgs. 151/2001
art. 14
CCNL
21.02.2002
art. 9 c.1
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
I permessi sono validi per l'intera giornata e non frazionabili.
Per la fruizione di detti permessi le lavoratrici devono presentare istanza preventiva al datore di lavoro e, successivamente, la
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Congedo obbligatorio
per maternità
21
MATERNITA'
Congedo di paternità
20A
All. 1 Direttiva USGTEP 653_15
CIRCOLARI/
PARERI
Il periodo di congedo per maternità comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi al parto:
- in caso di parto prematuro rispetto alla data presunta, i giorni non goduti saranno aggiunti al periodo dopo il parto anche nel caso in cui
vengono superati i 5 mesi previsti dal congedo.
- ove il parto avvenga oltre la data presunta, il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto sarà ricompresa nel
congedo.
D. Lgs. 151/2001 Flessibilità: il congedo può essere posticipato fino al mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, su richiesta
art. 16, 17 e segg. della gestante e a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico preposto nei luoghi di lavoro attestino
art. 20
che ciò non arrechi pregiudizio.
(flessibilità)
- è possibile sospendere il congedo nel caso di ricovero del neonato e previa presentazione della documentazione attestante la compatibilità
art. 26, c. 1 e 6 dello stato di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa.
(adozione ed Nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, l'eventuale assenza successiva all'evento sarà considerata:
affidamento) - malattia se precedente al 180° giorno di gravidanza;
D.Lgs. n. 80/2015 - congedo per maternità se successiva al 180° giorno, ovvero in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.
Tuttavia la dipendente avrà la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni e a condizione
che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute.
E' prevista la possibilità di "interdizione dal lavoro" per le gestanti, anche post partum (fino a 7 mese del bambino), se il lavoro o l'ambiente
risultano pregiudizievoli per la salute della madre o del bambino. E' necessaria la richiesta della gestante e l'attestazione del SSN.
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice:
D.Lgs. 151/2001
- in caso di morte o di grave infermità della madre;
artt. 28 - 31
- in caso di abbandono;
D.Lgs. n. 80/2015
- in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
- in caso di affidamento o adozione, in caso di rinuncia della madre.
- ove la madre sia lavoratrice autonoma.
In caso di adozione internazionale, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti
relativi alla procedura adottiva, in alternativa al congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice può fruire di permessi non retribuiti:
- solo per i periodi all'estero, prima dell'ingresso del minore in Italia;
D. Lgs. 151/2001
- l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero
Permesso pre-adottivo
art. 26, c. 3,
della lavoratrice.
non retribuito per
e art. 31
- il periodo può essere frazionato.
adozione internazionale D.Lgs. n. 80/2015
Tale diritto è riconosciuto al lavoratore padre anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
ARAN Parere RAL
936 del 07.12.2011
CNR 11/2000
CNR 3/2013
(per contratti a tempo
determinato)
MinLav circ. 43/2000
INPS circ. 139/2002
INPS mess.
13279/2007
(Flessibilità congedo
maternità)
INPS circ. n. 16 del
4/02/2008 (congedo
maternità per adozione
ed affidamento)
Corte Cost. 116/2011
parto prematuro con
ricovero del neonato
CNR n. 11/2000
Trib.Firenze, sent. del
16.11.2009
(riconosciuto il diritto
del padre nel caso in
cui la madre non sia
lavoratrice)
CNR n. 11/2000
CNR n. 13/2008
ARAN parere M197
del 25.09.2011
INPS circ. n. 16 del
4/02/2008
CATEGORIA COD.
SOTTOCOD.
23*
(ulteriori figli)
23
23h7
25
25h7
23*h7
(ulteriori figli)
DESCRIZIONE
NORMATIVA
Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, entro i primi suoi 12 anni,
per un periodo di 30 giorni:
Astensione facoltativa
- i giorni possono essere frazionati o continuativi;
post partum retribuito al
- sono computati complessivamente per entrambi i genitori;
100%
- comprendono eventuali giorni festivi se ricompresi tra due periodi di astensione facolativa;
D.Lgs. 151/2001
- sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
art. 32
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute,;
CCNL 21.02.02
- non riducono le ferie;
art. 9 c. 4 e 9
- in caso di affidamento/adozione la data di entarta in Italia/famiglia equivale alla nascita;
Astensione facoltativa D.Lgs. n. 80/2015
- in caso di adozione tale astensione potrà essere usufruita fino al compimento della maggiore età del minore;
post partum retribuito al
- in caso di parto plurimo il periodo di astensione facoltativa raddoppia;
100% . Fruizione oraria
- devono essere utilizzati tutti i giorni retribuiti prima di poter usufruire dei giorni di astensione retribuita parzialmente.
Astensione facoltativa
post partum retribuita al D. Lgs. 151/2001
25*
(ulteriori figli) 30% per figlio minore di
artt. 32-36
6 anni
CCNL
21.02.2002
Astensione facoltativa
art. 9, c. 1
25*h7
post partum retribuita al
(ulteriori figli) 30% per figlio minore di D.Lgs. n. 80/2015
6 anni .Fruizione oraria
CONGEDO
PARENTALE
Prolungamento
astensione
facoltativa post partum
retribuita al 30% per
figlio disabile grave fino D.Lgs. 151/2001
a 12 anni
art. 33
(D.Lgs.
Prolungamento
119/2011) D.Lgs.
astensione
n. 80/2015
facoltativa post partum
retribuita al 30% per
figlio disabile grave fino
a 12 anni Fruizione
oraria
25P
25P h7
24
24*
(ulteriori figli)
24h7
24*h7
(ulteriori figli)
NOTA ESPLICATIVA
Astensione facoltativa
post partum non
retribuito
(per figlio maggiore di 6
D.Lgs. 151/2001
anni)
artt. 32-36
CCNL
21.02.2002
Astensione facoltativa
art. 9, c. 1
post partum non
D.Lgs. n. 80/2015
retribuito
(per figlio maggiore di 6
anni). Fruizione oraria
CIRCOLARI/
PARERI
CNR 28/1996
CNR 9/2002
Esauriti i primi 30 giorni di congedo parentale facoltativo retribuito al 100% e fino al compimento del 6° anno di età del bambino, le
lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto di astenersi dal lavoro per ciascun figlio:
- per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di ulteriori 5 mesi;
- con una indennità pari al 30% della retribuzione;
- in maniera frazionata o continuativa;
- i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio;
- decurtano le ferie e la tredicesima
- comprendono eventuali giorni festivi se ricompresi tra due periodi di astensione facolativa.
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri hanno diritto al
prolungamento del congedo parentale:
- a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del
genitore;
- entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
- è fruibile in misura continuativa o frazionata;
- il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
- decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 151/01.
CIRC. DFP n. 1/2012
Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori
non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Eccezione è fatta nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi infatti solo in questa ipotesi il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso
che costituisce l’eccezione sopra indicata;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Spetta anche per i figli adottivi o in
affidamento preadottivo fino a sei anni di età del bambino ovvero tra i sei e i dodici di età entro i tre anni successivi all'ingresso del bambino
nella famiglia (Art.36)
N.B. Si fa presente che il testo in rosso è relativo alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80/2015 al D. Lgs. 26 /3/2001, n. 151 e che le stesse si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di
astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla L. 10 /12/2014, n. 183, che
individuino adeguata copertura finanziaria