Decisione n. 2662 del 3 aprile 2015

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Decisione n. 2662 del 3 aprile 2015
Decisione N. 2662 del 03 aprile 2015
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MAIMERI FABRIZIO
Nella seduta del 20/01/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato in data 23 giugno 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di
fiducia, espone che, sebbene firmatario di due contratti di prestito personale (richieste del
17 giugno 2011 e del 2 maggio 2013) con l’intermediario resistente “per rimborso prestiti
precedenti”, il “cliente effettivo che ha ricevuto la somma complessiva [riveniente dai due
contratti] di € 17.000,00 mediante accredito sul proprio conto corrente bancario”
intrattenuto presso altro intermediario è in realtà un’altra persona, la quale figura, nei due
contratti di prestito in parola, quale coobbligata.
L’espediente – prosegue il legale – “è stato ideato [di concerto con l’intermediario
resistente] al fine di evitare che potesse emergere” la sovraesposizione debitoria del
garante sicché, in sostanza, “nessun contratto o rapporto giuridico-economico si voleva
creare” nei confronti del ricorrente. Sotto tale profilo osserva che la firma apposta in calce
al contratto “non corrisponde alla situazione reale” in quanto il ricorrente non è titolare del
conto, intrattenuto presso altro intermediario, diverso dalla parte resistente, indicato in
contratto quale “conto da addebitare” facente capo, al contrario, al garante.
Stante quanto precede, ricorrendo un caso di interposizione di persona, secondo il legale,
i contratti de quo sarebbero, nei confronti del ricorrente, nulli ed inefficaci, come peraltro
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emerge “dalla dichiarazione resa e sottoscritta dall’effettivo contraente”, allegata in copia.
Il “contratto in questione”, in altri termini, “è chiaramente simulato e, ai sensi dell’art. 1414
c.c., non produttivo di effetti tra le parti e, contrariamente quanto sostenuto [dalla parte
resistente] non produce effetti neppure nei suoi confronti in quanto [l’intermediario] non si
può considerare nella fattispecie come terzo in buona fede”.
In sede di controdeduzioni l’intermediario precisa che in data 17 giugno 2011 il ricorrente,
quale richiedente, avanzava domanda di “prestito con estinzione” intendendo, appunto,
estinguere due precedenti prestiti. Dopo aver richiamato l’attenzione sulla modulistica
contrattuale sottoscritta nell’occasione, dalla quale si evince che il ricorrente ha assunto la
posizione di “contraente”, fa presente che il piano di ammortamento presentava un
andamento irregolare e che il ricorrente – “di suo pugno” – chiedeva, con missiva del 28
dicembre 2012, “a causa di gravi difficoltà economiche”, l’accodamento di una rata del
prestito (del 30 novembre 2012) alla quale faceva seguito, il 2 maggio 2013, una domanda
di “ridefinizione/consolidamento del prestito” con conseguente stipula del relativo contratto,
oggetto della presente controversia. Anche con riferimento a tale contratto si verificavano,
tuttavia, ritardi nella corresponsione delle rate.
Espone che, dei due contratti a cui si riferisce il legale della ricorrente, il primo (del 2011) è
stato stipulato “a titolo di estinzione anticipata” di due precedenti prestiti e che il secondo
(del
2013),
come
accennato,
scaturisce
da
analoga
richiesta
di
ridefinizione/consolidamento. Ciò, prosegue la parte resistente, attesta “la sussistenza di
un nesso causale che indissolubilmente lega il [ricorrente] ai contratti [da ultimo citati]” alle
cui obbligazioni, pertanto, non sarebbe affatto estraneo.
Afferma infine, sul piano normativo, l’operatività dell’art. 1414 c.c. e, in punto di fatto,
rammenta che il ricorrente ha avanzato, di suo pugno, istanza di accodamento della rata
del 30 novembre 2012 e che il medesimo ha rilasciato, alla società incaricata del recupero
del credito (relativo all’ultimo contratto), assegno circolare dell’importo di € 220,00 e che,
in data 31 marzo 2014, ha versato in contanti l’importo di € 225,00 sottoscrivendo la
ricevuta di pagamento.
Nelle repliche il ricorrente contesta le argomentazioni sviluppate nelle controdeduzioni
ribadendo la nullità dei due contratti in oggetto. Valorizza, ancora, la circostanza che il
“conto bancario di appoggio per i RID di rimborso del prestito ed utilizzato per i
versamento della somma finanziata era proprio quello del [garante]” e non del ricorrente.
Ritiene irrilevante, ai fini della sanatoria della nullità, la sottoscrizione dell’assegno
circolare e delle ricevute di pagamento. Si richiama, inoltre, alla controdichiarazione già
prodotta e in atti.
Nelle controrepliche dell’intermediario, questi ribadisce quanto già affermato nelle
controdeduzioni e insiste per il rigetto, poiché, del ricorso.
Alla luce delle contrapposte argomentazioni svolte, il ricorrente chiede all’Arbitro di
“dirimere la questione insorta dando atto che [il resistente] non ha mai consegnato al
ricorrente i due contrati relativi alle richieste di prestito sopra richiamate e non ha mai
consegnato al [ricorrente] le somme oggetto del prestito” e di dare atto, altresì, “che il
contratto posto in essere con il [resistente] è nullo e inefficace e come tale improduttivo di
effetti giuridici”.
L’intermediario, dal canto suo, chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
DIRITTO
Il Collegio rileva anzitutto che il petitum del ricorso si focalizza su domande tese a
sollecitare pronunce di tipo dichiarativo, senza richieste di carattere restitutorio o
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risarcitorio, segnatamente pronunce di accertamento negativo che diano atto, cioè, della
inidoneità del contratto di finanziamento a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti
del ricorrente, in quanto persona meramente interposta. La domanda formulata dal
ricorrente, infatti, è volta all’accertamento della simulazione relativa dell’accordo di
finanziamento per interposizione di persona. Il ricorrente sostiene che l’intermediario fosse
a conoscenza della circostanza che il finanziamento era, in realtà, destinato alla persona
che in contratto figura come garante.
A tal fine produce, in allegato, una controdichiarazione del 31 gennaio 2014, così
articolata: “il contratto di finanziamento stipulato con [l’intermediario] in data 17 giugno
2011, nel quale viene indicata come persona obbligata il sottoscritto [ricorrente] e come
persona obbligata il sottoscritto […], è stato frutto di interposizione reale fra le parti in
quanto la unica e sola parte obbligata destinataria delle somme erogate dall’[intermediario]
è stato [il coobbligato] giusto l’accredito delle somme, meglio precisate nel suddetto
contratto, fatto nel periodo giugno-luglio del 2011 sul conto corrente […] intestato al
sottoscritto [coobbligato]. Tutto ciò premesso, visti gli articoli 1414, 1415 codice civile,
stante che il contratto sopra indicato è stato frutto si simulazione fra le parti con
interposizione reale, con la presente controdichiarazione si conviene di avviare nei
confronti dell’[intermediario] l’azione di simulazione del contratto sopra indicato al fine di
ottenerne la novazione soggettiva che sostituisca all’interposto [ricorrente], con il pieno
accordo dell’interponente [garante], la persona del vero obbligato. E per conseguenza
venga attribuito al nome del sottoscritto [garante] la qualifica di unico obbligato del
finanziamento, quale reale destinatario dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, con
l’obbligo per il medesimo di restituzione del prestito ricevuto e di tenere indenne [il
ricorrente] da ogni obbligo di pagamento e di garanzia nascente dal citato contratto”.
Ad avviso del Collegio, nel testo della scrittura la simulazione è configurata come
determinativa di una interposizione “reale”. Secondo la dogmatica civilistica tale forma di
interposizione, diversa dalla figura della simulazione relativa soggettiva (che dà luogo a
un’interposizione fittizia), si determina allorché all’accordo tra interponente e interposto
resti (completamente) estraneo il terzo contraente (trattasi quindi di accordo sempre
bilaterale), vale a dire, nel caso di specie, l’intermediario resistente. L’accordo di
interposizione è ricondotto a un negozio fiduciario, ovvero, secondo altra impostazione, a
un mandato senza rappresentanza, dal quale scaturisce l’obbligo per l’interposto – che
(realmente) acquista i diritti derivanti dal contratto stipulato con il terzo – di (ri)trasferirli
all’interponente, beneficiario “effettivo” delle prestazioni. A tale figura, tuttavia, non è
applicabile la disciplina della simulazione (soggettiva relativa), che postula l’indefettibile
carattere trilaterale dell’accordo (tra interponente, interposto e terzo contraente: Cass.
8843/2007; Cass. 15633/2002; Cass. 14879/2002; Cass. 6451/2000; Cass. 5317/1998;
Cass. 7187/1997). L’insussistenza di tale elemento costitutivo dell’interposizione fittizia di
persona – stante la bilateralità del patto di cui alla controdichiarazione – ne esclude la
configurabilità anche qualora si ritenga di valorizzare, a fini ricostruttivi, la circostanza del
carattere “diretto” dell’accredito delle somme sul conto corrente dell’interponente (il
garante) la quale, sul piano fattuale, escludendo la necessità del trasferimento dal diritto
da parte dell’interposto, avvicina l’operazione una fattispecie simulatoria.
Il Collegio cioè non reputa sufficiente, secondo la prevalente interpretazione
giurisprudenziale, la mera conoscenza dell’accordo simulatorio – come avvenuto nel caso
di specie, con riferimento al quale la controdichiarazione è stata portata a conoscenza
della parte resistente – da parte del terzo contraente al fine di ravvisare gli estremi della
simulazione soggettiva: “l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile
partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello
interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione
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all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla
formazione dell’accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed
obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo
effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata
conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto
(ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della
diversa fattispecie dell’interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in
giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la
prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente consistere nella dimostrazione della
partecipazione ad esso anche del terzo contraente”: così Cass., 18 maggio 2000, n. 6451;
in senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cass., 13 aprile 2007, n. 8843.
Da ciò discende l’inopponibilità, in coerenza con le regole generali in materia contrattuale
(argomenta ex art. 1372 c.c.), dell’accordo (sia esso fiduciario o gestorio) alla parte
resistente, in qualità di terzo (“res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet”).
Questa, ad avviso del Collegio è la questione di diritto la cui soluzione consente di
superare il problema, che, in punto di fatto, registra, stando alla documentazione versata
agli atti, situazioni contrapposte quali, da un lato, l’estinzione delle rate del finanziamento a
valere su un conto diverso da quello dell’intestatario e, dall’altro, la redazione di pugno del
ricorrente dell’istanza di accodamento della rata.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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