Scarica la sentenza
Transcript
Scarica la sentenza
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 17 febbraio 2011 (*) «Codice doganale comunitario – Artt. 213, 233 e 239 – Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale – Sgravio dei dazi all’importazione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Possibilità per un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore − Insussistenza» Nel procedimento C-78/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Rouen (Francia) con decisione 28 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2010, nella causa Marc Berel, in qualità di rappresentante della società Port Angot Développement, Emmanuel Hess, in qualità di curatore fallimentare della société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes – Havre port, Société Port Angot Développement, succeduta alla Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS, Asia Pulp & Paper France EURL contro Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader e A. Prechal (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2010, considerate le osservazioni presentate: – per il sig. M. Berel, in qualità di rappresentante della società Port Angot Développement, dall’avv. E. Taÿ Pamart, avocat; – per l’Asia Pulp & Paper Francia EURL, dagli avv.ti F. Citron e S. Le Roy, avocats; – per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Cabouat, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.R. Killmann, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 213, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Berel, rappresentante della società Port Angot Développement, succeduta alla Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS (in prosieguo: la «Maprochim»), la Rijn Schelde Mondia France SA (in prosieguo: la «Mondia France») e l’Asia Pulp & Paper France EURL (in prosieguo: l’«Asia P & P») all’aministrazione doganale di Rouen, all’esattoria principale delle dogane di Le Havre e all’amministrazione doganale di Le Havre (in prosieguo: le «autorità doganali») relativamente al recupero di un dazio doganale di cui sono debitori in solido la Maprochim, l’Asia P & P e la Mondia France e grazie al quale quest’ultima società ha beneficiato di un parziale sgravio. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 L’art. 4 del codice doganale prevede quanto segue: «Ai fini del presente codice, s’intende per: (...) 9) obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) (...) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce; (...) 12) debitore doganale: qualsiasi dell’obbligazione doganale; persona tenuta al pagamento (...)». 4 L’art. 5 del codice doganale così dispone: «1. (...) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. 2. La rappresentanza può essere: – diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure, – indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. (...) 4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza. La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto. (...)». 5 Ai termini dell’art. 202 del codice doganale: «1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione (...) Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino. 2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare. 3. Sono debitori: – la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare, – le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, – le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente». 6 L’art. 203 del codice doganale è del seguente tenore: «1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: – alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale. 3. I debitori sono: – la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, – le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, – le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, – se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata». 7 L’art. 213 del codice doganale prevede quanto segue: «Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido». 8 L’art. 233 del detto codice dispone come segue: «(...) l’obbligazione doganale si estingue: a) con il pagamento dell’importo dei dazi; b) con lo sgravio dell’importo dei dazi; (...)». 9 L’art. 236 del codice doganale prevede quanto segue: «1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore. L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma». 10 Ai termini dell’art. 239 del medesimo codice: «1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238: – da determinarsi secondo la procedura del comitato, – dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. (...)». 11 L’art. 878 n 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (GU L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), così prevede: «La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione, qui di seguito denominata “domanda di rimborso o di sgravio”, è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi. La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma». 12 L’art. 899 del regolamento di applicazione dispone come segue: «Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell’ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l’autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati: – che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell’interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto. Per “interessato” s’intende la (le) persona(e) di cui all’articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all’occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all’espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l’espletamento di tali formalità, – che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui all’articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto». 13 L’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione così recita: «Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando: (...) o) l’obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell’articolo 201 del codice [doganale] e l’interessato possa presentare un certificato d’origine, (...) o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 890». Il diritto nazionale 14 L’art. 1208 del code civil (codice civile francese) dispone quanto segue: «Il codebitore solidale perseguito dal creditore può opporre tutte le eccezioni risultanti dalla natura dell’obbligazione e tutte quelle proprie a lui personalmente, nonché quelle comuni a tutti i debitori. Egli non può opporre le eccezioni puramente personali di qualcuno degli altri debitori». 15 Ai termini dell’art. 1285 del code civil: «Lo sgravio o discarico convenzionale in favore di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri, a meno che il creditore non abbia espressamente riservato i suoi diritti nei confronti di questi ultimi. In quest’ultimo caso, può ripetere il debito solo al netto della parte di colui al quale ha fatto lo sgravio». Causa principale e questione pregiudiziale 16 La Mondia France è una società specializzata nell’importazione ed esportazione di prodotti forestali, in particolare carta e cellulosa, nonché nello stoccaggio e nella distribuzione di tali merci. A tal fine, essa è titolare di un’autorizzazione per la gestione di magazzini e aree di custodia temporanea (MADT) a Rouen e a Le Havre. 17 L’Asia P & P, che è una cliente della Mondia France, affidava a quest’ultima le operazioni legate al trasporto, allo stoccaggio e allo sdoganamento di merci da essa vendute nell’Unione europea, essenzialmente carta di origine indonesiana. 18 La Mondia France incaricava la Maprochim, operante come agente doganale, di effettuare, per suo conto, le operazioni di sdoganamento di dette merci. 19 Nel corso del mese di aprile 2000, le autorità doganali sottoponevano a verifica le operazioni d’importazione di tali merci, effettuate nel 1998 e nel 1999, sia a Le Havre sia a Rouen. 20 In occasione di tale verifica, veniva constatato che una parte delle merci stoccate nei magazzini della Mondia France era stata consegnata all’Asia P & P senza che fossero state adempiute le formalità di sdoganamento. Per tali merci, dette autorità consideravano che era stata commessa l’infrazione di importazione senza dichiarazione. 21 Per un’altra parte delle merci veniva accertato che erano state consegnate senza adempiere le formalità di sdoganamento, che erano state effettuate solo dopo la data in cui tali merci avevano lasciato il magazzino accreditato della Mondia France. Per tali merci, le autorità doganali addebitavano l’infrazione consistente nella sottrazione di merci sotto controllo doganale. 22 Le autorità doganali notificavano quindi alla Mondia France, all’Asia P & P e alla Maprochim le infrazioni che avevano accertato e richiedevano i dazi e le imposte corrispondenti alle forniture di tali merci, costituiti da dazi doganali e altre imposte. In seguito, esse emettevano avvisi di riscossione nei confronti di tali tre società, in particolare per il pagamento dei dazi doganali. 23 Dopo che i loro reclami avverso i detti avvisi erano stati respinti dalle autorità doganali, queste ultime venivano citate in giudizio davanti ai giudici di Le Havre e di Rouen dalle tre società di cui trattasi per ottenere l’annullamento sia degli avvisi di riscossione che le riguardavano sia delle decisioni che avevano respinto tali reclami. Il Tribunal d’instance (Tribunale di primo grado) di Le Havre rimetteva poi la causa al Tribunal d’instance (Tribunale di primo grado) di Rouen per ragioni di connessione. 24 Il 31 ottobre 2000 la Mondia France presentava inoltre alla direction générale des douanes (direzione generale delle dogane) una domanda di sgravio dei dazi ai sensi degli artt. 239 del codice doganale e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione, facendo valere l’assenza di manovre fraudolente o di negligenza manifesta e chiedendo il beneficio, a posteriori, del trattamento tariffario preferenziale applicabile alla carta proveniente dall’Indonesia. 25 In un primo momento, tale domanda veniva respinta, poiché la direction générale des douanes aveva ottenuto preventivamente il parere della Commissione delle Comunità europee, la quale aveva ritenuto, in una lettera datata 7 ottobre 2004, che si doveva ravvisare l’esistenza di una negligenza manifesta da parte della Mondia France. Il ricorso contro tale lettera era stato dichiarato manifestamente irricevibile con ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2007, causa T-55/05, Rijn Schelde Mondia France/Commissione. 26 Tuttavia, alla luce di nuovi elementi loro comunicati, le autorità doganali, in un secondo momento, con lettere in data 6 febbraio e 3 marzo 2006, accordavano alla Mondia France uno sgravio parziale dei dazi. 27 Con sentenza 11 aprile 2008, il Tribunal d’instance di Rouen, prendendo atto di tale sgravio, respingeva le domande di annullamento, presentate dalla Mondia France, dall’Asia P & P e dalla Maprochim, degli avvisi di riscossione dei dazi che le riguardavano. 28 Per quanto riguarda lo sgravio di dazi richiesto dall’Asia P & P e dalla Maprochim, detto giudice dichiarava che risultava dall’art. 1208 del code civil che, dovendo ciascun codebitore solidale essere considerato necessariamente il rappresentante degli altri codebitori, la cosa giudicata nei confronti dell’uno è opponibile agli altri, e ciò anche quando questi ultimi sono rimasti fuori dal giudizio. 29 Esso perveniva alla conclusione che doveva considerarsi che la Mondia France, presentando una domanda di sgravio dei dazi, aveva agito non soltanto per proprio conto, ma anche in qualità di rappresentante del codebitore solidale, ossia l’Asia P & P. 30 Pertanto, il Tribunal d’instance di Rouen riduceva l’importo dell’obbligazione doganale dovuta dall’Asia P & P a concorrenza dello sgravio parziale di dazi concesso alla Mondia France, cosicché l’importo di tale obbligazione fosse lo stesso di quello dovuto da quest’ultima società. Così, l’importo dell’obbligazione dell’Asia P & P che era di EUR 980 058,65 veniva ricondotto a EUR 224 390, 73. 31 Per quanto concerne la Maprochim, il Tribunal d’instance di Rouen considerava che tale società fosse debitrice di un debito doganale di EUR 49 284 in applicazione dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, per aver partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che si trattava di una simile sottrazione. 32 Tale giudice dichiarava, inoltre, che la Maprochim non poteva pretendere uno sgravio di dazi in base all’art. 236 del detto codice, perché tale disposizione non si applica quando si tratta di un’obbligazione doganale sorta non dall’immissione in libera pratica delle merci, ma dalla sottrazione delle stesse al controllo doganale. 33 La Mondia France, l’Asia P & P e la Maprochim così come le autorità doganali interponevano appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel di Rouen. 34 Il giudice del rinvio considera, innanzitutto, che, poiché gli avvisi di riscossione notificati all’Asia P & P erano regolari, tale società non poteva più presentare una domanda di sgravio dell’obbligazione dinanzi a tale giurisdizione, dato che il termine di dodici mesi previsto all’art. 239, n. 2, del codice doganale era scaduto. 35 Il giudice del rinvio respingeva poi l’argomento dell’Asia P & P, secondo il quale detta società avrebbe dovuto beneficiare dello sgravio accordato alla Mondia France, dato che quest’ultima aveva un mandato generale di rappresentanza e avrebbe quindi presentato la domanda di sgravio anche per conto dell’Asia P & P. A tal proposito, il detto giudice dichiarava che i presupposti elencati all’art. 5, n. 4, del codice doganale hanno portata generale e nel caso di specie nessuno di essi era soddisfatto. 36 Infine, sempre per quanto riguarda l’Asia P & P, il giudice del rinvio considerava altresì che la decisione di sgravio dei dazi concesso alla Mondia France costituiva un’eccezione ad personam per quest’ultima, ai sensi dell’art. 1208 del code civil, che l’Asia P & P non poteva invocare in quanto tale, tanto più che non poteva opporre tale eccezione che non era comune a tutti gli altri codebitori. 37 Tale giudice si pone tuttavia la questione se gli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale ostino all’applicazione del principio di mutua rappresentanza dei codebitori solidali che discende, in presenza di determinate condizioni, dagli artt. 1200 e seguenti del code civil, consentendo così all’Asia P & P, che aveva incaricato la Mondia France di procedere alle operazioni di sdoganamento, di beneficiare dello sgravio concesso a quest’ultima società ai sensi dell’art. 239 di detto codice e dell’art. 900, n. 1, lett o), del regolamento d’applicazione. 38 Esso si pone la stessa domanda per quanto riguarda la società Port Angot Développement, che è succeduta alla Maprochim ed è oggetto di una procedura di liquidazione giudiziaria, dato che tale società ha chiesto, dinanzi al giudice del rinvio, di beneficiare dello sgravio accordato alla Mondia France e il cui beneficio è stato esteso all’Asia P & P dal Tribunal d’instance di Rouen in forza dello stesso principio di mutua rappresentanza dei codebitori solidali. 39 Alla luce di quanto sopra, la Cour d’appel di Rouen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale (...) ostino a che un codebitore solidale del debito doganale, che non abbia fruito di una decisione di sgravio del detto debito, possa opporre all’amministrazione incaricata del recupero, al fine di essere dispensato dal pagamento del debito doganale, la decisione di sgravio fondata sull’art. 239 [di tale codice], notificata ad altro codebitore solidale». Sulla questione pregiudiziale 40 Con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione, nel contesto di un obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213 quale quella controversa nella causa principale, di un principio di diritto nazionale dal quale risulta che lo sgravio parziale di dazi concesso sul fondamento dell’art. 239 a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori, cosicché l’estinzione dell’obbligazione prevista all’art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice si riferisce all’obbligazione in quanto tale e quindi dispensa l’insieme dei codebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell’importo per il cui ammontare è stato accordato lo sgravio. 41 A questo proposito occorre osservare che, contrariamente agli artt. 3, secondo comma, e 4, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 aprile 1988, n. 1031, concernente la determinazione delle persone tenute all’adempimento dell’obbligazione doganale (GU L 102, pag. 5), i quali impongono, in caso di pluralità di debitori per una stessa obbligazione doganale, una responsabilità «conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri (...), a titolo solidale», l’art. 213 del codice doganale, che ha sostituito tali disposizioni non effettua più alcun rinvio al diritto nazionale. 42 Detto art. 213 si limita ad affermare il principio di solidarietà in caso di pluralità di debitori per una stessa obbligazione doganale. Esso non prescrive, infatti, alcuna regola più precisa relativa all’attuazione di tale solidarietà, in particolare quanto all’eventuale incidenza di uno sgravio accordato a uno dei codebitori sulle obbligazioni degli altri. 43 Una simile regola inoltre non è espressamente prevista né in altre disposizioni del codice doganale né nel regolamento di applicazione. 44 Infatti, sebbene l’art. 233, primo comma, lett. b), del codice doganale preveda l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sgravio dall’importo dei dazi, tale disposizione non precisa se, in caso di pluralità di debitori, tale estinzione riguardi soltanto chi chiede lo sgravio o se si estenda parimenti e necessariamente agli altri codebitori dell’obbligazione. 45 Tuttavia, un’interpretazione di tale disposizione che limita l’estinzione dell’obbligazione doganale al solo autore della domanda di sgravio risulta giustificata tenuto conto di un insieme di elementi concordanti. 46 In primo luogo, lo sgravio dei dazi, poiché costituisce, conformemente all’art. 233, primo comma, lett. b), del codice doganale, una causa di estinzione dell’obbligazione doganale, deve essere interpretato restrittivamente. Infatti, tale articolo risponde alla necessità di tutelare le risorse proprie dell’Unione europea (v. in tal senso, in particolare, sentenza 29 aprile 2010, causa C-230/08, Dansk Transport og Logistik, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 47 In secondo luogo, risulta del pari dalla giurisprudenza della Corte che gli Stati membri mantengono la possibilità di adottare misure idonee a contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi della normativa doganale, in particolare alla riscossione effettiva dell’obbligazione doganale, e possono altresì, nel rispetto di tali obiettivi e conformemente al principio di proporzionalità, stabilire, eventualmente, regole che precisino le condizioni d’applicazione di disposizioni previste da tale normativa (v., in tal senso, sentenza 23 settembre 2004, causa C-414/02, Spedition Ulustrans, Racc. pag. I-8633, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 48 Occorre aggiungere che l’art. 213 del codice doganale è finalizzato proprio a raggiungere tale obiettivo di riscossione effettiva dell’obbligazione doganale e quindi a garantire la tutela delle risorse proprie dell’Unione. Infatti, il meccanismo della solidarietà costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale. 49 Orbene, l’applicazione, nell’ambito di un obbligo di solidarietà nei confronti di un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213 del codice doganale, di un principio del diritto nazionale come quello della mutua rappresentanza dei codebitori solidali evocato dal giudice del rinvio, dal quale risulterebbe che lo sgravio dei dazi accordato sul fondamento dell’art. 239 del codice doganale a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori per opporsi al pagamento dell’obbligazione, cosicché la relativa estinzione, prevista all’art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice, riguarderebbe necessariamente il debito nella sua integrità, non contribuirebbe ad attuare detto obiettivo, il quale riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della normativa doganale. 50 In terzo luogo, non risulta neppure che l’applicazione di tale principio del diritto nazionale e le conseguenze radicali che esso genererebbe per l’obbligazione doganale siano giustificati relativamente alle caratteristiche di una decisione di sgravio dei dazi fondata sull’art. 239 del codice doganale, quale quella controversa nella causa principale. 51 Nel caso di specie, l’obbligo di solidarietà a cui sono tenute le tre società codebitrici dell’obbligazione doganale non deriva dallo stesso fatto generatore. Infatti, alcune di loro sono tenute al pagamento di tale obbligazione in quanto autori dell’atto che ha originato l’obbligazione doganale, nella fattispecie, o l’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’art. 202 del codice doganale, o la sottrazione di merci al controllo doganale ai sensi dell’art. 203 del medesimo codice. L’obbligo di solidarietà che grava su altre società deriva o dalla loro partecipazione a una simile introduzione o sottrazione oppure dal fatto che esse hanno acquistato o detenuto detta merce. 52 In una situazione del genere, l’esame dell’assenza di manovra fraudolenta o manifesta negligenza da parte dell’interessato, che costituisce un presupposto cui l’art. 239 del codice doganale subordina la concessione di uno sgravio dei dazi all’importazione, deve essere effettuato tenuto conto delle circostanze specifiche pertinenti rispetto al fatto generatore dell’obbligazione doganale in capo a ciascun codebitore nonché dell’esperienza professionale e della diligenza propria di costui rispetto ai fatti che gli sono addebitati e che fondano il suo obbligo di solidarietà. 53 Ne consegue altresì che, in una situazione quale quella controversa nella causa principale, le conclusioni derivanti dall’esame della situazione propria a un codebitore non possono, in linea di principio, essere estese ad altri codebitori. 54 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l’Asia P & P, una simile estensione non può essere giustificata nel caso di specie neanche adducendo il motivo che la Mondia France, che è l’autore della domanda di sgravio di dazi, avrebbe fatto tale domanda in qualità di mandatario, in maniera generale nel settore doganale, dell’Asia P & P, altro codebitore dell’obbligazione doganale. 55 Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, una siffatta rappresentanza in materia di sgravio di dazi è subordinata al rispetto delle condizioni previste all’art. 5, n. 4, del codice doganale. Inoltre, è sufficiente constatare che il giudice del rinvio, l’unico competente ad applicare il diritto dell’Unione ai fatti della causa principale, ha dichiarato che non ricorreva nessuna di dette condizioni relativamente alla richiesta di sgravio di dazi presentata dalla Mondia France. 56 Quanto alla Maprochim, è chiaro che tale società, che ha agito essa stessa in qualità di rappresentante della società Mondia France ai sensi dell’art. 5 del codice doganale per quanto riguarda l’adempimento per proprio conto delle formalità legate allo sdoganamento delle merci, non può pretendere di essere stata rappresentata da quest’ultima società allorquando essa ha chiesto il beneficio dello sgravio dei dazi. 57 La Maprochim non può neanche far valere l’assenza di negligenza manifesta accertata per la Mondia France, che è l’operatore economico da essa rappresentato. 58 A tale riguardo, la Corte ha precisato che l’operatore che si rivolge a un agente doganale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel contesto di una rappresentanza diretta o indiretta, è in ogni caso debitore dell’obbligazione doganale nei confronti delle autorità doganali e non può esimersi dalla sua responsabilità adducendo gli errori commessi da tale agente (v. sentenza 20 novembre 2008, causa C-38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, Racc. pag. I-8599, punto 52). 59 Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che gli elementi riguardanti l’eventuale negligenza di un agente doganale, ivi compreso il livello della sua esperienza professionale, devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della negligenza dell’importatore rappresentato dal momento che non può essere consentito che alcuni operatori, che si sono rivolti ai servizi di un agente doganale, possano sottrarsi al recupero a posteriori di dazi doganali invocando la propria inesperienza in materia di formalità doganali (v., in tal senso, sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, cit., punti 53 e 54). 60 Tuttavia, non ne discende in nessun modo che, viceversa, un agente doganale i cui servizi sono normalmente richiesti per la sua esperienza professionale in materia di formalità doganali debba poter beneficiare dell’inesperienza in tale materia dell’operatore economico che rappresenta. 61 Se ne deve quindi desumere che risulta dal meccanismo dell’art. 239 del codice doganale che una decisione di sgravio di dazi fondata su tale disposizione, come quella di cui trattasi nella causa principale, può essere invocata soltanto a beneficio dell’unico autore della domanda di sgravio. 62 Tale conclusione è peraltro confortata dal principio secondo il quale il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, i quali possono essere concessi soltanto a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 52). 63 Infine, in una situazione quale quella della causa principale, se il principio del diritto nazionale che prevede la mutua rappresentanza dei codebitori solidali potesse essere applicato, ne risulterebbe che, in tutti i casi, l’obbligazione doganale non potrebbe più essere recuperata, mentre sussisterebbe un rischio che i codebitori diversi dall’autore della domanda di sgravio non soddisfino il presupposto relativo all’assenza di manovra fraudolenta e negligenza manifesta, tenuto conto sia delle circostanze specifiche del fatto generatore del loro obbligo di solidarietà per l’obbligazione doganale sia dell’esperienza professionale e della diligenza che è loro propria. 64 Una simile conseguenza sarebbe sproporzionata e quindi andrebbe oltre, com’è stato ricordato al punto 47 della presente sentenza, i limiti del margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per precisare le condizioni di applicazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale. 65 Pertanto, in una situazione di obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale quale quella di cui trattasi nella causa principale, l’estinzione di tale obbligazione in caso di sgravio dell’importo dei dazi di cui all’art. 233, primo comma, lett. b), del codice doganale si riferisce soltanto al solo autore della richiesta di sgravio di dazi e non si estende agli altri codebitori dell’obbligazione. 66 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione, nel contesto di un obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213 quale quella controversa nella causa principale, di un principio di diritto nazionale dal quale risulta che lo sgravio parziale di dazi concesso sul fondamento dell’art. 239 a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori, cosicché l’estinzione dell’obbligazione prevista all’art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice si riferisce all’obbligazione in quanto tale e quindi dispensa l’insieme dei codebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell’importo per il cui ammontare è stato accordato lo sgravio. Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.