Allegato 1 capitolato tecnico manutenzione impianti telefonici
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Allegato 1 capitolato tecnico manutenzione impianti telefonici
ALLEGATO 1 Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica sugli impianti telefonici di rete e fax CIG [ZF71183DC8] Capitolato tecnico Art. 1 (Ambito applicativo) Il presente documento ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell’offerta presentata dall’operatore economico per l’affidamento del servizio di consulenza in materia di lavoro. Gli operatori economici partecipanti dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all’ EPPI il presente Capitolato tecnico nelle modalità indicate nella lettera di invito ad offrire. Art. 2 (Normativa di riferimento) Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa: • le disposizioni contenute nel regolamento in economia dell’EPPI; • il codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/2006 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia; • il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia; • le disposizioni contenute nel codice civile. Art. 3 (Direttore dell’esecuzione del contratto) L’EPPI prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte dal Responsabile del procedimento secondo quanto disposto dall’art.272, comma 5, del Regolamento di attuazione. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Responsabile del procedimento verrà comunicato tempestivamente all’operatore economico affidatario. Art. 4 (Avvio dell’esecuzione del contratto) L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Art. 5 (Adempimenti contrattuali) 1. L’appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica sugli impianti telefonici di rete e fax. 2. L’efficacia del presente contratto è annuale e decorre dal 1/01/2015 con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 23. 3. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell’efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine. 4 Manutenzione e assistenza tecnica annuale comprendente la manodopera e la sostituzione e/o riparazione delle parti di ricambio guaste delle apparecchiature sotto elencate, compresi i materiali di consumo, batterie cordless e cordoni telefonici. Sono altresì compresi 12 interventi annui presso la sede dell’Ente. Dal servizio di manutenzione sono esclusi i seguenti casi: - danneggiamento per incuria di utilizzo o manomissioni; - cause derivanti da agenti atmosferici o da sovratensioni elettriche. Le apparecchiature oggetto del contratto di assistenza e manutenzione, installate presso la sede di Roma Piazza della Croce Rossa n.3, sono le seguenti: Sistema Telefonico Codice Descrizione KX-TDA200NE Unità centrale KX-TDA200NE eq. 0/0 KX-TDA0104X Alimentatore Medium per unità KX-TDA100/TDA200 SUA1500I Ups APC 1500 Va Gruppo di Continuità Stabilizzato KX-A242X Staffe montaggio rack 19" KX-AMP25C Cavo di connessione SMART-BIP Attesa Musicale KX-TDA0180NE Scheda L.U. 8-porte analogiche PSTN KX-TDA0284CE Scheda L.U. 4-porte BRI KX-TDA0290CE Scheda L.U. 1 PRI Accesso Primario KX-TDA0172X Scheda interni 16 porte digitali KX-TDA0174X Scheda interni 16-porte BCA KX-TDA0470X Scheda 16 interni IP KX-TDA0410X Scheda CTI link KX-NCS8100X IP SoftPhone (6 licenze incluse) KX-TDA0144CE Scheda Interfaccia DECT 8 celle KX‐TDA0156CE Cella Radio DECT a 4-Canali KX-TDA0161X Interfaccia Citofonica e Apriporta KX-T30865X Citofono KX-TDA0190X OPB3 Scheda 3 slot opzionali KX-TDA0191X Scheda messaggi 4 canali Dat-1pers Personalizzazione Messaggio KX-TDCOUNT64 Documentazione degli addebiti per 64 interni KX-T7630SP-B Telefono Proprietario KXT7630 Digitale Nero KX-T7668SP-B Telefono Proprietario KXT7668 Digitale Nero KX-T7640CE-B Console Aggiuntiva 60 tasti KX-T7640CE Telefono Portatile DECT KX-TCA256CE completo di Carica batterie da KX-TCA256CE tavolo NEXTAR-7217 Interfaccia Gateway UMTS a 2 canali Digitale NS1000 Piattaforma NS1000, sistema Unified Messaging con 2 canali KX‐NS0110X Scheda VoIP DSP (Small) KX‐NS0130X Scheda Legacy Gateway Master per NS1000 (STACK‐M) KX‐NS0132X Scheda Legacy Gateway Slave per TDE (STACK‐S) KX‐NSA210W Communication Assistant PRO ‐ 10 utenti Q.tà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 8 1 1 1 1 3 1 5 24 2 13 3 1 1 1 1 2 Apparati di Rete e Fax-Multifunzione Modello Descrizione Q.tà Codice Descrizione C2950 Switch Cisco 24 porte 10/100 C2950g Switch Cisco 24 porte 10/100/1000 F.O. Catg Porte gigabit Cisco per collegamento in F.O. C2960 Switch Cisco System Catalist + 24 porte 10/100 + 2 Slot Esp F.O. SGE2000-EU SWITCH CISCO 2000 SB 24 PORTE 10/100/1000 + 2 SLOT F.O. MGBSX1 1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER, MULTIMODE FIBER, 850 NM ESW-540-48-K9 SWITCH CISCO 540 - 48 PORTE 10/100/1000 + 4 SLOT F.O. ESW-540-24-K9 SWITCH CISCO 540 - 24 PORTE 10/100/1000 + 2 SLOT F.O. Fax Brother MFC- 8220 Multifunzione Laser B/N Materiali di consumo K8C-772743 esclusi Fax Brother MCF - 8370 DN Multifunzione Materiali di consumo MCF 8370DN esclusi Q.tà 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 Tempi di intervento tecnico: Le richieste di intervento verranno evase entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla chiamata, con risoluzione del guasto. In caso di blocco della centrale telefonica entro le 3 ore lavorative successive alla chiamata con risoluzione del guasto. Per interventi presso la sede superiori ai 12 (dodici) annui è previsto il riconoscimento del costo intervento così composto: diritto di chiamata (comprende la 1°ora di lavoro); le ore successive e frazioni di ora saranno fatturate al costo orario. Art. 6 (Oneri e incombenze a carico dell’operatore economico) 1. Faranno carico all’operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dell’oggetto contrattuale. 2. L’operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento. 3. L’operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Ente da ogni responsabilità ed oneri al riguardo. 4. L’operatore economico si impegna a non dare in subappalto l’esecuzione del servizio. 5. L’operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte. 6. L’operatore economico, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dal C.d.A. dell’Eppi con delibera del 14 dicembre 2012, e del Codice Etico adottato dall’Eppi con delibera del 29 marzo 2007, disponibile sul sito www.eppi.it e della parte Speciale del Modello, disponibile presso la sede dell’Ente, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 7. Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio, l’operatore economico dovrà comunicare al responsabile del procedimento dell’EPPI l’elenco nominativo del personale che sarà adibito allo stesso con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento. 8. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, almeno un giorno prima dell’inizio in servizio del nuovo personale. 9. L’operatore economico, all’atto della sottoscrizione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione). Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del d.P.R. 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante) La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento c) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Art. 9 (La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione) 1 Il Direttore dell’esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: a) cause di forza maggiore; b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (o il Responsabile del Procedimento), con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione (o il Responsabile del Procedimento), redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 2. L’operatore economico non può sospendere unilateralmente l’esecuzione delle attività contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente. L’eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell’ operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell’operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Art. 10 (Verifica di conformità) L’esecuzione dell’affidamento è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Art. 11 (Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla) L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del Procedimento. Art. 12 (Modalità per concludere la verifica di conformità) La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Art. 13 (Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità) Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Responsabile del Procedimento dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Art. 14 (Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità) Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Art. 15 (Emissione del certificato di verifica di conformità) Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità del servizio offerto risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive, l’Ente ha il diritto di respingere la prestazione offerta. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere al corretto adempimento. Art. 16 (Contestazioni che l’esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità) Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Art. 17 (L’attestazione di regolare esecuzione) La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento, che si sostanzia con il nulla osta al pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento. Non oltre 45 giorni dalla ultimazione della prestazione verrà emessa l’attestazione di regolare esecuzione contenente i seguenti elementi: 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 2) l’indicazione dell’esecutore; 3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione; 4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 6) la certificazione di regolare esecuzione. Art. 18 (Esecuzione in danno) In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell’EPPI far eseguire la fornitura del servizio ad altro operatore economico in danno dell’appaltatore. L’affidamento a terzi viene notificato all’operatore economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’EPPI rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’operatore economico, senza pregiudizio dei diritti dell’EPPI sui beni dell’operatore economico. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Art. 19 (Penali in caso di ritardo) In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,5% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. L’affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto. Art. 20 (Pagamenti) I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto relative al periodo di riferimento.. Modalità di fatturazione: mensile posticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55. Il codice univoco ufficio dell’EPPI per la fatturazione elettronica è: LDOI8H L’operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN_________________ costituisce conto corrente dedicato e che le persone delegate ad operare su tali conti sono: Sig. _________________ C.F. __________________ Sig. _________________ C.F. __________________ Art. 21 (Obblighi nei confronti del personale dipendente) 1. Nell’esecuzione dell’affidamento, l’operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 2. L’operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L’operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Art. 22 (Sicurezza sul lavoro) 1. L’operatore economico è responsabile dell’osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L’operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all’Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell’attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 3. L’operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l’Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi. Art. 23 (Proroga contrattuale) Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall’Ente espressamente, per iscritto, a mezzo email pec, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, disgiuntamente per il secondo e terzo anno successivo a quello iniziale. All’uopo l’operatore economico affidatario si obbliga a prorogare il contratto alle medesime condizioni e termini Art. 24 (Cessione del contratto) Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l’EPPI. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. Art. 25 (Risoluzione e recesso) Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l’Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle ipotesi di: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore economico; c) cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell’affidatario, anche se motivata dall’esistenza di controversie con l’Ente; d) cessione del contratto. L’Ente si riserva, nei casi di risoluzione e di fallimento dell’operatore economico, la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. L’Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi uno, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l’operatore economico possa rivendicare alcunché per la anticipata risoluzione del rapporto contrattuale. Art. 26 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento) 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l’esecuzione dell’affidamento. Art. 27 (Contratto) Per la sottoscrizione dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento in economia dell’Ente. Art. 28 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip) L’EPPI si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Art. 29 (Luogo di esecuzione e Foro competente) Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere saranno definite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma. Luogo e data ................................................ Letto e sottoscritto IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico ........................................................