Verso il successo

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Verso il successo
Verso il successo
Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax
Circolare di Paolo Zanazza, Rödl & Partner Milano
Edizione: Febbraio 2013 · www.roedl.com/it
Gentili Lettori,
1.
Azioni e strumenti finanziari partecipativi
la legge di Stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228, art. 1 cc.
491.500) ha introdotto la cosiddetta Tobin Tax, ossia
l’imposta sulle transazioni finanziarie.
¾
I presupposti dell’imposta.
L’imposta si applica alle cessioni della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi emessi da
società di azioni con sede nel territorio dello Repubblica Italiana.
¾
Oggetto dell’imposta.
Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi sia
negoziati sia non negoziati in mercati regolamentati
emessi da società che hanno sede legale nel territorio
italiano.
¾
Le aliquote applicate.
Per i trasferimenti fuori da mercati regolamentati:
In particolare, sono soggette all’imposta in parola le transazioni aventi ad oggetto:
9
azioni e strumenti finanziari partecipativi;
9
operazioni su contratti derivati e
9
negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari.
- 0,22% sul valore della transazione per l’anno 2013;
In considerazione della rilevanza e dell’imminente entrata
a regime della Tobin Tax (applicabile a decorrere dal 1°
Marzo del 2013 alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi, ivi incluse le relative negoziazioni ad
alta frequenza, e a decorrere dal 1° luglio del 2013 a tutte
le rimanenti transazioni), desideriamo illustrarne i contenuti essenziali, descrivendo - schematicamente e senza
alcuna pretesa di esaustività - oggetto, condizioni e presupposti di applicabilità dell’imposta in relazione alle 3
diverse tipologie di operazioni finanziarie rispettivamente
interessate.
- 0,20% sul valore della transazione dall’anno 2014
in poi.
Per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati (ad es. in Borsa):
- 0,12% sul valore della transazione per l’anno 2013;
- 0,10% sul valore della transazione dall’anno 2014
in poi.
¾
La base imponibile.
L’imposta è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse
nella stessa giornata sullo stesso strumento e stessa
controparte, ovvero come il corrispettivo versato. In
caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, men-
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Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax
Edizione: Febbraio 2013
I contratti e i titoli che incorporano i derivati, se il sottostante è costituito da azioni o strumenti finanziari
partecipativi emessi da società con sede nel territorio
dello Repubblica Italiana.
tre nel caso di titoli non quotati sarà utilizzato come
base imponibile il corrispettivo versato.
¾
Il soggetto inciso.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale
avviene il trasferimento ed è versata dalle banche,
dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento
abilitate all’esercizio professionale.
¾
Le aliquote applicate.
Imposta fissa determinata in funzione del valore e
della tipologia della transazione. La quantificazione è
determinata dalla tabella 3 allegata alla Legge di Stabilità e prevede importi variabili da un minimo di Euro
0,01875 ad un massimo di Euro 200,00.
¾
Il soggetto inciso.
L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti ed è
versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle
imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale.
L’imposta è dovuta, indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo stato di residenza delle parti contraenti.
¾
L’entrata in vigore della tassazione.
L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.
¾
Le eventuali esenzioni.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta le cessioni
delle azioni negoziate nei mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore ad Euro 500 milioni.
L’imposta è dovuta, indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo stato di residenza delle parti contraenti.
¾
L’entrata in vigore della tassazione.
L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 01.07.2013.
¾
Le eventuali esenzioni.
L’imposta non si applica nel caso in cui il sottostante
o il valore di riferimento degli strumenti finanziari e
dei valori mobiliari sia composto per una percentuale
inferiore al 50% da azioni o strumenti finanziari partecipativi.
L’imposta non si applica, altresì, qualora il trasferimento avvenga per successione o donazione, tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo o a
seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.
E’ esclusa, inoltre, l’applicazione dell’imposta al trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ivi incluse
le azioni di società di investimento a capitale variabile.
Sono previste ulteriori esenzioni in determinati casi
elencati nella Legge: ad es. se la controparte è
l’Unione Europea, una banca centrale, etc.
¾
Ulteriori particolarità.
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP.
2. Operazioni su contratti derivati
¾
I presupposti dell’imposta.
L’imposta si applica alle operazioni su strumenti finanziari derivati (ad es. opzioni, futures, forwards,
swaps, etc.).
¾
Oggetto dell’imposta.
Sono previste esenzioni in determinati casi elencati
nella Legge: ad es. se la controparte è l’Unione Europea, una banca centrale, in caso di operazioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo o a
seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale,
etc.
¾
Ulteriori particolarità.
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
l’imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere
determinata con riferimento al valore di un contratto
standard con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
Quando il regolamento del contratto derivato prevede il trasferimento della proprietà delle azioni o degli
strumenti partecipativi sottostanti, si applica anche
l’imposta proporzionale dello 0,2% o dello 0,1%
prevista per le transazioni su azioni o strumenti partecipativi.
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Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax
3. Negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari
¾ I presupposti dell’imposta.
L’imposta si applica alle operazioni ad alta frequenza
effettuate sul mercato finanziario italiano.
¾ Oggetto dell’imposta.
Le azioni, gli strumenti partecipativi, i derivati e i titoli
che li incorporano.
¾ Le aliquote applicate.
0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superano la soglia
numerica determinata con decreto ministeriale. Tale
soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60%
degli ordini trasmessi.
¾ Il soggetto inciso.
L’imposta è dovuta dal soggetto che immette gli ordini
di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.
¾ L’entrata in vigore della tassazione.
L’imposta si applica alle transazione concluse:
- a decorrere dal 01.03.2013 in caso di negoziazioni
ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi;
- a decorrere dal 01.07.2013 in caso di negoziazioni
ad alta frequenza su strumenti derivati.
¾ Le eventuali esenzioni.
Non sono previste esenzioni.
Edizione: Febbraio 2013
In data 21 febbraio 2013, così come previsto dall’articolo
articolo 1, comma 500, della Legge di Stabilità, è stato
emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze un decreto avente ad oggetto una definizione più
dettagliata delle modalità di applicazione delle predette
imposte, ivi inclusi gli eventuali obblighi dichiarativi per i
soggetti interessati.
***
Rödl & Partner e i propri collaboratori saranno lieti di fornire eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito
all’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie e al
sopra menzionato decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ovvero di approfondire i profili del tema di
interesse.
Cordiali saluti.
Contatto per ulteriori informazioni
Paolo Zanazza
Avvocato
Tel.: + 39 02 6328841
E-Mail: [email protected]
¾ Ulteriori particolarità.
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP.
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“Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi.
„La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e
imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e
impostiamo la nostra consulenza con l’obiettivo di accompagnarlo verso il successo.“
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl &
Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e
spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze,
elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
Rödl & Partner
„ Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a
scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra
meta.“
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza)
sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio
2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
Castelleres de Barcelona
Impressum - Edizione febbraio 2013
Rödl & Partner
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