IL RESTO DEL CARLINO. Odissea di un automobilista, due

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IL RESTO DEL CARLINO. Odissea di un automobilista, due
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ROVIGO
OCCHIOBELLO pag. 10
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OCCHIOBELLO
Un vigile urbano mentre infligge una multa (foto di repertorio)
UN'ALTRA ODISSEA burocratica a seguito di un ricorso per infrazione stradale. La storia
vede al centro un cittadino di Occhiobello, ma diventa emblematica perché potrebbe
accadere a chiunque. Siamo nel 2007 e il cittadino in quesitone viene sanzionato per avere
superato i limiti di velocità in altezza di Pomposa, in provincia di Ferrara. Provvede al
pagamento della contravvenzione, ma sbadatamente non comunica alla polizia stradale di
Ferrara, con l'apposito modulo, chi era al volante per procedere alla sottrazione dei punti
alla patente. Era la prima volta che l'interessato veniva colto in violazione del codice della
strada, per eccesso di velocità, quindi la dimenticanza è figlia dell'ingenuità e della buona
fede , difficile ponsare al dolosità della dimenticanza. Questa omissione, però, ha
comportato nel 2008, una nuova infrazione pari a 260 euro per mancata dichiarazione del
guidatore, così come previsto dal codice della strada. A questo punto il cittadino,
amareggiato per l'accaduto si appella con formale ricorso all'ufficio del giudice di Pace di
Ferrara, citando che tale omissione' era frutto del principio di buona fede', previsto
all'articolo 1147 del Codice civile italiano. L' istanza è datata marzo 2008 che si
concludevcon la richiesta di comunicazione della data di udienza. Un quadro dei fatti, che
nel racconto di questo cittadino, appare una normale' richiesta di ricorso come avviene in
molti casi d'infrazione stradale. Ma a questo punto sorge l'equivoco o la difformità. Il tempo
passa infatti, fino al dicembre 2009, quando viene recapitat la cartella esattoriale di
Equitalia, con richiesta di pagamento d'interessi di mora ed infrazione stradale, citando la
contravvenzione del 2008 oggetto di ricorso. A questo punto il cittadino si pone la domanda
«ma l'udienza del ricorso non è stata fatta?». Un quesito che in seguito troverà risposta, il
primo appuntamento per chiarire è nell'ufficio di Equitalia a Rovigo, dove si scoprirà un
altro paradosso all'italiana. Qui, infatti, il cittadino chiede la rateizzazione del pagamento
pari a 650 euro, facendo riferimento alla nota stampata dalla stessa Equitalia che cita
rateizzazione' fino a 72 rate. Peccato che si scopra POI che per legge le rate non possono
essere inferiori a 100 euro, quindi non attuabile per molte rate. Accertato questo
incongruenza, l'impiegato di di Equitalia comunica al cittadino che forse era necessario
accertare se era stata eseguita l'udienza per ricorso, invitandolo a rivolgersi alla prefettura
di Ferrara. A questo punto il cittadino si reca il giorno successivo a Ferrara, va in Prefettura,
ma viene invitato ad rivolgersi alla polizia stradale, in quanto competente nel rispondere.
Non è finita: una volta giunto in quell'ufficio apprende un'infausta notizia. Gli agenti della
Polstrada di Ferrara, correttamente comunicano al cittadino che il pagamento, tramite
Equitalia, è partito in quanto conclusa l'iter del ricorso. Nell'approfondire l'accertamento
cartaceo della pratica, si apprende che l'11 novembre 2008 è stata effettuata l'udienza, dove
è risultato che il cittadino non si è presentato. Nuova puntata: il cittadino polesano, chiede
delucidazioni, recandosi all'ufficio del Giudice di Pace. Lì l'amara conclusione. Lui racconta
tutto all'impiegata dello sportello, sentendosi rispondere che la convocazione dell'udienza
era depositata in cancelleria a Ferrara, un iter previsto da legge, per quelle persone che
risiedono fuori dalla provincia. «Ma non deve giungere una comunicazione in merito»
chiede. la risposta è stata : «E' così per legge». Mario Tosatti
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12/01/2010