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▼▼ Anna Maria Seganti Avvocato, Osservatorio di Genova L’obiettivo di questa sessione congressuale è di ricognizione ed esame delle principali questioni processuali, ordinamentali e organizzative emergenti in tema di attività del giudice di pace. Quanto emergerà da questo dibattito, unitamente a quanto emerso ieri per la magistratura onoraria di tribunale, consentirà - nella terza sessione che si terrà oggi pomeriggio - un dibattito/confronto di particolare attualità tra le categorie interessate, alla luce delle proposte di legge (Vitali e Ranieli), d’iniziativa parlamentare, che, seppur in modo divergente, predispongono una riforma organica del settore della magistratura non togata. L’intervento conclusivo di questa sessione è affidato al sen. Modestino Acone, già presidente della Commissione ministeriale che nel luglio 2002 presentò una relazione ed una bozza di disegno di legge per una riforma complessiva della magistratura onoraria, rimasto però senza sbocchi. Il punto di partenza, condiviso da tutte le categorie interessate, ciò che sottende anche questa iniziativa congressuale, è la censura, la stigmatizzazione, ai continui interventi normativi, in tema di magistratura onoraria, disomogenei succedutisi nel tempo, in circostanze caratteriz- zate spesso dall’urgenza. Come affermava un noto processualcivilista (Mortara, Manuale della procedura civile, 1187) «massimo rispetto per la volontà del legislatore, ma piena libertà di critica!». Volendo avviare i lavori di questa sessione, non si può prescindere dal rilievo che la magistratura onoraria, con un corpo di circa 11.000 unità, svolge, nel nostro Paese, una funzione ormai fondamentale nella risposta di giustizia che, sempre più massicciamente, occorre offrire ai cittadini. L’aumento delle sopravvenienze delle cause civili innanzi al giudice di pace è stato interpretato dal Procuratore generale della Repubblica, Francesco Favara, come il sintomo di una sempre maggior fiducia dei cittadini in questa nuova figura del processo, ma appare legittimo domandarsi anche se il giudice di pace non abbia esaurito la sua forza di smaltimento. In effetti, chiunque frequenti le aule del giudice di pace, non può non avvedersi della vocazione - da preservare - dello stesso come giudice di prossimità, ossia, come chiarito dal prof. Chiarloni ieri sera, come “giudice del quotidiano”, che tende ad esercitare la giurisdizione in una chiave culturale attenta agli interessi concreti dedotti in giudizio dalle parti, piuttosto che all’esasperazione del formalismo… Si tratta di una giurisdizione 79 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati intesa, non come espressione di potere, ma come offerta di un servizio per la collettività, reso in tempi accettabili (300 giorni circa è la durata media dei processi civili) e con una percentuale di gravame pressoché insignificante. Ciò non significa che non esistano problemi e anche gravi: perplessità e critiche provengono sia dall’avvocatura che da buona parte della magistratura professionale. Criticabile - come già anticipato ieri dal consigliere Luigi Marini - è la tendenza del legislatore ad attribuire, diciamo con una certa disinvoltura, nuovi filoni di contenzioso al giudice di pace (stranieri, stupefacenti…) che lo allontanano dalla dimensione di “giudice di prossimità”, caricandolo di gravose funzioni di garanzia della libertà personale, che si pensava riservate dalla Costituzione alla magistratura professionale! L’Osservatorio genovese sulla Giustizia civile ha cercato di evidenziare le questioni più concrete ed urgenti riguardanti il servizio (o disservizio) giudiziario erogato dal giudice di pace a livello locale che, senza alcuna pretesa di esaustività, possono indicarsi nei seguenti punti: Uffici periferici del giudice di pace - Si tratta di una peculiarità tutta genovese per cui l’ufficio del giudice di pace è ripartito territorialmente in: 1) giudice di pace di 80 Genova, 2) giudice di pace di Pontedecimo, 3) giudice di pace di Sestri Ponente e 4) giudice di pace di Voltri: ricalcando i mandamenti delle ex Preture. Si tratta, peraltro, di una suddivisione “virtuale”, atteso che tutti gli uffici si trovano nei medesimi locali di via De Amicis, 2. Tale circostanza determina, principalmente, comportamenti eterogenei tra le cancellerie dei vari uffici, con conseguenti disagi per l’utenza e per i professionisti. Piante organiche incomplete - A fine marzo del 2004 risultavano scoperti 10 posti del settore civile, ove a fronte di una pianta organica di 42 posti erano in servizio 32 giudici. Tale circostanza determina un rapporto sempre più squilibrato tra l’aumento del contenzioso e il numero, inadeguato, di magistrati. Carenza di spazi - L’attuale dislocazione, oltre ai problemi di igiene e salubrità dei locali, soffre di una cronica carenza di spazi per affrontare la quale si è ricorsi alla turnazione delle stanze e alla ripartizione delle aule, con gli evidenti disagi connessi. Carenza di organico di personale di cancelleria - Tale circostanza ha comportato anche riduzioni degli orari di apertura di alcuni uffici. Supplenze - L’attuale sistema retributivo “a cottimo” determina pregiudizi alla funzionalità dell’ufficio del gdp, atteso che, per evitare che in caso di assenza il supplen- Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati te possa “beneficiare” economicamente della circostanza, non si fa luogo a supplenze, con evidenti pregiudizi a danno della collettività. Attività conciliativa - La pressoché totale assenza di formazione alla conciliazione ha reso tale attività decisamente residuale, mentre, al contrario, andrebbe incentivata. Formazione e professionalità Manca una formazione, sia iniziale che permanente, adeguata soprattutto in materia processuale con conseguente divario culturale tra gdp e magistrati ordinari. Incompatibilità - Atteso che un discreto numero parte dei gdp risultano iscritti all’albo forense, l’attuale sistema ha consentito e consente facili elusioni all’incompatibilità tra esercizio della professione forense e funzione giurisdizionale nello stesso ambito territoriale. Assenza Urp - Manca l’Ufficio relazioni con il pubblico, dislocato solo presso il Palazzo di Giustizia, con notevoli disserti soprattutto in merito alle istanze presentate direttamente dai cittadini come quelle di opposizioni alle sanzioni amministrative (689). Questo a grandi linee il quadro della situazione genovese. 81 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati ▼▼ Ernesto Aghina Consigliere del Consiglio superiore della magistratura Mi è difficile affrontare il tema della giustizia di pace, come imposto dal programma dell’incontro, poiché penso che il tema della magistratura onoraria di tribunale sin qui affrontato con tanta ricchezza di interventi, meriti ulteriori riflessioni (specie dopo l’intervento del prof. Chiarloni), in particolare per quanto attiene al ruolo ed alle 82 funzioni assunte dai viceprocuratori onorari, di cui non molto si è sin qui detto, ma che pure costituiscono forse la categoria onoraria in maggiore “espansione” giurisdizionale, probabilmente destinata ad accrescere ancor più la sua importanza nella gestione dell’accusa nell’udienza penale, ormai in regime di quasi monopolio dinanzi al giudice di pace. Il compito affidatomi dal collega Braccialini, che vorrei pubblicamente ringraziare per la solerzia e la puntualità organizzativa di questo convegno, mi impone comunque di affrontare il tentativo di operare una radiografia giudiziaria ricognitiva dei principali problemi di identità ed organizzazione emersi per l’attività del gdp, il che non potrà non avvenire sulla base del punto di vista prospettico offerto dal ruolo di componente del Csm. Per distinguere l’ambito di valutazione dai got di cui si è sin qui parlato, occorre da subito premettere che i giudici di pace presentano rispetto ai primi minori difficoltà di inquadramento ordinamentale (basti ricordare la dignità costituzionale loro garantita dall’art. 116 Cost.), una presenza istituzionale all’interno del circuito di autogoverno (per quanto l’assetto attuale preveda una interlocuzione dei rappresentanti dei gdp all’interno dei Consigli giudiziari limitata solo alle nomine ed alla procedura disciplinare), una più ampia autonomia (derivata sia dall’autodirezione degli uffici che dall’assenza di posizione vicaria rispetto alla magistratura togata), minori problemi di convivenza con l’avvocatura (si è avviata anche nella competenza penale una progressiva metabolizzazione delle nuove attribuzioni) ed anche (non è inutile ricordarlo) un più adeguato trattamento economico (anche se resta ancora irrisolto il problema del trattamento previdenziale). In definitiva nell’ambito della magistratura onoraria può affermarsi come il versante della magistratura di pace sia ormai consolidato, mentre quella vicaria si muova invece su un terreno sconnesso. Per restare nella metafora sportiva cui si è fatto in precedenza riferimento, i gdp nel nostro sistema giudiziario non possono quindi essere definiti magistrati di serie B, quanto almeno di A2, e la considerazione può essere avvalorata anche dalla comparazione con le altre magistrature di pace presenti nel contesto europeo, atteso che in un recente convegno organizzato a Torino dall’Associazione nazionale dei giudici di pace il “modello italiano” è risultato indubbiamente il più avanzato, anche rispetto alla Francia, antesignana della figura del “giudice di prossimità”. Lo sviluppo complessivo della giurisdizione di pace è incontestabile e qualche riferimento statistico può essere utile per convalidare la progressiva affermazione di una giustizia onoraria cui è ormai devoluta oltre la metà dell’intero contenzioso civile di primo grado nel nostro Paese. Nel 2004 difatti le sopravvenienze civili dinanzi agli uffici del giudice di pace hanno raggiunto le 848.000 unità, rispetto alle 896.000 dei tribunali, una forbice ravvicinatissima che però, considerando anche l’incidenza dei goa e dei got sull’attività degli uffici giudiziari di 83 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati primo grado, non può che ufficializzare un “sorpasso” di cui ancora in molti non sembrano essere consapevoli. Il confronto assume termini peculiari in considerazione della percentuale di definizione dei procedimenti sul carico complessivo (al 29,9% dei tribunali si contrappone il 52,6% degli uffici del giudice di pace), ed ancor più con riguardo alla durata media dei giudizi: 888 giorni in tribunale, solo 328 giorni presso il giudice di pace, anche se si tratta di un dato temporale in lieve incremento che deve indurre ad attenta considerazione. Non diversa e positiva valutazione deriva dall’analisi dei dati statistici relativi alla recente competenza penale dei giudici di pace, dove si è prossimi ad una deflazione per i tribunali vicina al 12%, ma soprattutto si è in grado di monitorare la progressiva affermazione di un’orditura processuale ricca di istituti di grande interesse incentrati sulla maggiore attenzione riservata alla vittima del reato (il ricorso immediato, la riparazione del danno, ecc.), e che ha sin qui resistito - ad onta delle iniziali e pessimistiche prognosi infauste - a tutti i sindacati di costituzionalità operati dalla Corte costituzionale. A questa crescita del ruolo della giurisdizione di pace nel nostro ordinamento non ha però corrisposto un’adeguata e corrispondente modifica di carattere ordinamentale 84 ed organizzativa, e credo che in questi settori possano incentrarsi i principali problemi odierni dei giudici di pace. Il Csm, come è noto, è struttura di eterogoverno della magistratura onoraria, esclusa dal processo di formazione attivo e passivo dell’organo, ma devo dire che negli ultimi anni si è acquisita piena coscienza di questa maggiore responsabilità nei confronti della magistratura onoraria, concretizzatasi sia mediante una serie di interventi particolarmente incisivi su proposta dell’ottava commissione del Consiglio sia in virtù di una costante interlocuzione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Un’attenzione del tutto particolare è stata destinata alla formazione, non solo dei giudici di pace ma di tutti i magistrati onorari. Nella consapevolezza dell’analoga valenza centrale della formazione rispetto alla magistratura togata, si è inteso fornire anche ai magistrati onorari una “cassetta per gli attrezzi” funzionale alla loro massima preparazione, sul presupposto che quanto più il giudice di pace (ma anche il got, il goa o il vpo) è professionalmente preparato, tanto maggiore sarà la sua autonomia e la sua indipendenza. Nel settore specifico non deve essere trascurata l’ulteriore valenza “strategica” della formazione, destinata sia ad attenuare quella distanza ancora esistente dall’avvocatura e dalla magistratura togata, sia ad accentuare la qualità di una risposta giudiziaria alla domanda di giustizia che si deve affiancare ad un dato quantitativo che può dirsi ormai felicemente raggiunto. Il giudice di pace è ormai giudice tecnico, con problemi di specificità professionale e formativa, di cui il Csm si è fatto carico con maggiore attenzione rispetto al passato. Così alla formazione cd iniziale, rivisitata l’organizzazione del tirocinio e valorizzato il suo esito finale, si è affiancata per la prima volta un’offerta formativa a livello centrale, destinata esclusivamente a gdp, vpo e got. Ma l’intervento innovativo di maggiore portata in tema di formazione deve ricondursi alla recente istituzione delle Commissioni per la formazione della magistratura onoraria, previste presso ciascun distretto con composizione mista (un rappresentante per ogni categoria onoraria, due magistrati togati ed un esponente dell’avvocatura), che ha realizzato un’iniziativa di particolare impegno (anche economico) e di significativa valenza culturale, elevando i destinatari della formazione al rango di soggetti compartecipi, prevedendo altresì (a differenza dell’analoga e ormai collaudata rete di formazione decentrata attiva per la magistratura togata), un’obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazio- ne valutabile in sede di conferma dell’incarico. Si è così qualificata un’offerta formativa stabile e capillare sul territorio che, specie per quanto concerne i giudici di pace, ha già avuto modo di intervenire in modo proficuo successivamente all’attribuzione ai giudici di pace della nuova competenza in materia di convalida delle espulsioni degli immigrati clandestini, secondo una forma di leale collaborazione istituzionale in alcun modo vulnerata dalle perplessità pure manifestate in sede consultiva da parte del Csm sulla predetta novella normativa. L’espansione della domanda di giustizia rivolta agli uffici del giudice di pace ha messo a dura prova l’organizzazione degli uffici, per cui si è rimodulata la circolare di indirizzo per la predisposizione delle tabelle, incontrando persistenti difficoltà derivanti dalla modesta “cultura tabellare” presente presso i giudici di pace ed i coordinatori degli uffici, sovente non sufficientemente consapevoli della delicatezza del progetto organizzativo loro deputato e che connota l’autonomia gestionale del servizio. Ancora troppo frequente è l’intervento consiliare diretto a dirimere contrasti interni correlati ad un’insufficiente trasparenza nei criteri di assegnazione dei procedimenti ovvero ad una loro non equa ripartizione tra i giudici di pace del85 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati l’ufficio, evidenziando l’opportunità di una rivisitazione dei vigenti criteri normativi meramente anagrafici preposti all’individuazione della delicata figura del coordinatore. La deludente attività di sorveglianza espletata nella stragrande maggioranza dei casi sugli uffici del giudice di pace del circondario dal Presidente del tribunale (che è alla radice di una molteplice serie di problemi) suggerisce l’opportunità, quanto meno negli uffici del giudice di pace di più ampie dimensioni, di destinare all’attività di coordinamento un presidente di sezione, raccogliendo del resto un’indicazione maturata nell’ambito degli stessi giudici onorari. Alcun accorgimento organizzativo, per quanto utile e necessario, potrà peraltro supplire le croniche carenze di risorse che caratterizzano gli uffici del giudice di pace (alcune isole felici, come quella di Genova, sulla base di quanto riferito in precedenza, costituiscono solo delle eccezioni…), che nel generale deficit strutturale che connota un agonizzante “servizio giustizia” costituiscono tradizionalmente il più lontano indirizzo per l’inoltro di personale amministrativo, presìdi informatici, strutture di supporto, ecc. Maggiore attenzione va altresì destinata al problema dell’incompatibilità delle funzioni di giudice di pace con l’attività forense. 86 Tanto non solo con riferimento all’insufficiente sistema di controlli, cui si è fatto in precedenza riferimento, sull’attività forense svolta dal magistrato onorario nel medesimo circondario di svolgimento del mandato, quanto piuttosto alla delicata fattispecie relativa all’attività forense svolta in loco dai congiunti del giudice di pace che non eserciti l’avvocatura, per cui non è prevista alcuna delimitazione significativa, nonostante le intuibili ricadute sull’immagine di terzietà di cui deve godere anche la giurisdizione di pace. Si tratta di situazioni non episodiche, che richiedono strumenti di intervento adeguati, ove non si intenda (come pare dubbio) estendere alla magistratura di pace il disposto dell’art. 2 della Legge sulle guarentigie della magistratura. Carattere di attualità riveste il sistema dei concorsi per l’accesso alla funzione di giudice di pace. Ad una progressiva specializza- zione tecnicistica di un magistrato onorario che deve comunque progressivamente recuperare le originarie caratteristiche prettamente conciliative, non può non accompagnarsi una rivisitazione dei criteri di selezione vigenti, fondati esclusivamente su titoli, senza alcuna verifica concreta preliminare. Non può conferirsi particolare affidamento al vigente sistema di verifica della professionalità nel corso dell’attività giurisdizionale, attesa la modesta percentuale di non conferme derivante anche da un sistema di valutazione poco approfondito, anche per l’ingente numero di valutandi, nonostante il previsto ed opportuno sistema di esame di un campione di provvedimenti giudiziari redatti dal giudice di pace, solo da pochissimo tempo “esportato” in sede di valutazione periodica per la progressione in carriera anche alla magistratura professionale. Per la selezione di un giudice di pace onorario ma specializzato, cui vengono progressivamente delegate sempre più competenze, lontano dal modello originariamente prefigurato, si impongono più rigorosi e selettivi criteri di scelta, atteso anche il progressivo aumento di vocazioni verso una funzione evidentemente ritenuta gratificante. Il problema rischia però di essere confinato nel virtuale per l’inopinata paralisi di tutti i concorsi, oggetto di un recente decentramen- to su base distrettuale, determinata dall’art. 1 comma 6 ter del d.leg 14 settembre 2004, n. 241 (convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271), che ha previsto la sospensione delle nuove nomine (e financo delle ammissioni al tirocinio, bloccando così anche i concorsi già definiti), fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace. Oggi pertanto è consentita solo la mobilità territoriale per trasferimento dei giudici di pace ma non l’accesso alla funzione, nonostante siano stati banditi molteplici concorsi, per un numero complessivo di aspiranti vicino alle 15.000 unità (più di 3000 domande solo nel distretto di Roma), per coprire un organico che presenta circa 900 vacanze. E tutto questo dopo un complesso iter procedurale che ha visto impegnate le Corti d’appello ed i Consigli giudiziari, per l’esame delle domande e la predisposizione delle classifiche, successivamente verificate dal Csm: un’attività rivelatasi, a seguito del “blocco” inserito nella legge di modifica della Bossi-Fini, del tutto inutile, e che quantomeno avrebbe potuto essere evitata a seguito di una interlocuzione preventiva, come spesso accade del tutto assente. Veramente difficile nella situazione attuale operare una programmazione, peraltro doverosa, che attenga alla distribuzione dei giudi87 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati ci di pace sul territorio. Impossibile pianificare alcuna prospettiva razionale, sia pure diretta ad una più razionale distribuzione delle risorse sul territorio (sicuramente da correggere radicalmente rispetto alle primitive piante organiche), nel momento in cui si ancora la sospensione dei concorsi ad un dies incertus, atteso che la declamata “definizione delle nuove piante organiche” evoca il sinistro precedente della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attesa da oltre un secolo. Illusorio affidare il riequilibrio degli organici ai trasferimenti su domanda dei giudici di pace, per cui nel breve periodo il raggiungimento del limite massimo di età (se non la scadenza del mandato, del tutto prevedibilmente prorogato) comporterà disagi in più di un ufficio, nell’impossibilità di un ricambio. Non può essere altresì trascurato che l’attuale assetto comporta la preclusione ad una naturale ed anzi auspicabile mobilità orizzontale all’interno della magistratura onoraria, inibendo ai got ed ai vpo, titolari di una specifica esperienza sul campo e per questo doverosamente privilegiati in sede concorsuale, di accedere alle funzioni di giudice di pace, secondo un percorso che salvaguarda la temporaneità dell’incarico, senza espellere dal circuito giurisdizionale soggetti su cui si è operato un investimento formativo 88 e che hanno dimostrato una particolare idoneità alle funzioni onorarie. La panoramica sin qui svolta non è completa senza un esame obiettivo e sereno del problema retributivo dei giudici di pace, da cui derivano conseguenze a volte allarmanti. Il sistema a cottimo previsto per retribuire i giudici di pace non sta offrendo risultati confortanti, con picchi retributivi troppo spesso patologici. A fronte di compensi ragionevoli se non addirittura modesti, si verificano guadagni estremamente elevati, sovente (ma non solo) localizzati in aree meridionali del Paese. C’è anche ad alimentare il fenomeno un problema di irrazionale distribuzione delle risorse sul territorio (e la magistratura togata conosce bene l’argomento…), ma le diversificazioni dei compensi si vanno progressivamente dilatando, con “punte” clamorose intorno agli 80.000/ 100.000 euro annui procapite, enfatizzate anche mediaticamente, con conseguente danno per la categoria, da cui derivano perplessità e sfiducia per l’intera categoria dei giudici di pace. So che il tema è stato affrontato responsabilmente anche dai dirigenti dell’Associazione sindacale dei giudici di pace tra cui l’avv. Longo, che non ha mancato di denunciare l’inadeguatezza e le discrasie dell’attuale modello retri- butivo, e ritengo particolarmente significativo che siano (anche) gli stessi giudici di pace a segnalare la necessità di una rivisitazione del sistema del cottimo, che ha rivelato costi maggiori dei benefici preconizzati. Né può ritenersi risolto il problema in virtù del limite massimo dei compensi annuali recentemente introdotto per via normativa. Al di là della singolarità di un “mondo rovesciato”, quale quello dei giudici di pace, cui non è agevole abituarsi nella comparazione con la magistratura professionale (si chiedono un maggior numero di fascicoli processuali, si rifiuta un incremento di organico negli uffici, si ricercano i ruoli più impegnativi e con maggior carico di lavoro…), vanno rilevate con preoccupazione le progressive distorsioni della giurisdizione riconducibili eziologicamente al sistema del compenso. Esiste il pericolo che il giudice di pace possa diventare giudice dell’accoglimento in funzione dell’incentivazione alla proposizione dei ricorsi, ed allarmano sia i risultati delle sempre più frequenti verifiche ispettive sugli uffici del giudice di pace, sia alcune indagini che hanno rivelato commistioni tra magistrati onorari e vere e proprie organizzazioni malavitose operanti nel campo della rca. L’analisi delle procedure disciplinari di competenza del Csm sembra confermare la necessaria attenzione da dedicare al profilo deontologico della categoria poiché, nonostante la più volte ricordata carenza di efficaci e tempestivi controlli, si è passati da 17 procedimenti disciplinari con 3 condanne del 1999, a 70 procedimenti disciplinari con 39 condanne del 2004 (dato allarmante ove si consideri l’operatività del breve termine annuale di prescrizione dall’iscrizione nell’apposito registro istituito presso ciascuna Corte d’appello), ed il trend non accenna a modificarsi. Non può in proposito dimenticarsi come - in assenza di una “carriera” analoga a quella dei magistrati togati - le sanzioni disciplinari inflitte ai giudici di pace (ove non si concretino in quella più grave della revoca dall’incarico) spieghino un modesto effetto concreto, in particolare se intervenute nel secondo periodo del mandato, in quanto non valutate ai fini di una successiva conferma. Resta comunque inteso, e tanto va sottolineato a scanso di equivoci, che in alcun modo le valutazioni disciplinari consiliari hanno affrontato il merito dei provvedimenti giurisdizionali (salvo le ipotesi di conclamata abnormità), la cui insindacabilità è oggetto di doverosa custodia anche con riferimento alla magistratura onoraria. Si tratta di dati che se pure non devono ingenerare eccessivo allarme impongono però una particolare 89 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati attenzione, in primis da parte della stessa categoria dei giudici di pace, che pure si è dotata di un codice etico, per evitare di ripetere alcuni eccessi corporativi che hanno caratterizzato la magistratura togata e che sono stati concausa della infausta riforma (anche disciplinare) ordinamentale. La magistratura di pace, la cui prossimità all’utenza, che trova riscontro nell’elevato livello di fiducia, si fonda anche sulla trasparenza, deve salvaguardare un patrimonio di credibilità ed affidamento da parte del corpo sociale, base fondante per collegare chi amministra la giustizia ai cittadini e che non può certo derivare come rendita vitalizia dal superamento di un concorso, quanto piuttosto dalla condotta quotidiana, serena, professionale e qualificata nelle aule di giustizia. Ormai lontane le discussioni sul modello “forte” o “debole” che hanno accompagnato l’istituzione della magistratura di pace nel nostro ordinamento, deve acquisirsi coscienza che oggi il giudice di pace non è un giudice minore quanto un giudice diverso, anche e soprattutto in virtù di un rito diretto ad esaltarne le caratteristiche pacificatorie, secondo una finalizzazione direttamente riferibile alla sua denominazione originaria. Le indicazioni statistiche non ancora soddisfacenti in ordine a numero di definizioni compositive 90 delle controversie devono costituire stimolo per ulteriori sforzi formativi in vista di un traguardo difficile ma ineludibile, poiché ontologicamente connesso alla giurisdizione di pace, che su questo percorso trova gran parte della sua stessa ragione di esistere. Senza dimenticare come la diffusione capillare sul territorio ha determinato per i giudici di pace nel comune sentire quella valutazione di “giudici di prossimità” del quotidiano con peculiarità positive, in larga parte metabolizzate in settori topici del vivere civile, potendo altresì contare su una celerità nella risposta garantita alla domanda di giustizia che costituisce ancora la prerogativa fondamentale della giurisdizione di pace, in un sistema giustizia in cui il fattore tempo è sempre più una variabile indipendente. Su questo sfondo complessivamente positivo si innesta anche per i giudici di pace, se pure con minori difficoltà e problemi rispetto a quelli evidenziati per i “meno protetti” settori dei got e vpo, l’esigenza di un riassetto ordinamentale che faccia tesoro delle esperienze emerse in questo ormai prolungato periodo di decollo della funzione. Ma su questo fondamentale tema non ci si può che unire alla monotona litania che accompagna qualsiasi tipo di valutazione sul futuro della magistratura onoraria: anche la politica ordinamentale dei giudici di pace si caratterizza unicamente come politica di rinvii. Le uniche interessanti e coraggiose iniziative propositive sono state canalizzate in circuiti diversi da quelli istituzionali (penso al tavolo sulla riforma della magistratura onoraria organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati), ma non hanno sin qui prodotto i frutti sperati. L’attualità ci impone però una valutazione più concreta su un disegno di legge delega che ha ambizioni riformatrici onnicomprensive. L’iniziativa legislativa dell’on. Vitali di cui si è qui discusso (ed ancora certamente si parlerà in seguito) sulla “magistratura di complemento” quale approdo delle categorie onorarie, esaminata dalla visuale dei giudici di pace risulta assi più problematica (e forse anche meno interessante), rispetto alle aspettative che su di essa vanno riponendo got e vpo. Aperta alla stabilizzazione in ruolo di un numero complessivo di magistrati onorari (4500) inferiore all’organico attuale dei soli giudici di pace (4700), finalizzata alla dispersione della peculiarità specifica compositiva precipua dei giudici di prossimità (diretti a confluire in un ruolo unico ed indistinto con i got), impositiva di un’incompatibilità rispetto alla libera professione forense (esercitata da molti giudici di pace in età matura), la novità della cd magistratura di 91 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati complemento somma, con riguardo ai giudici di pace, ulteriori difficoltà di accettazione rispetto a quelle (già rilevanti) di ordine costituzionale e di spesa. Si prefigura pertanto una risposta inadeguata ad un problema reale, cui deve essere imputata anche la prefigurazione di una soluzione possibile alle legittime aspettative dei vari acronimi che caratterizzano il variegato mondo della giustizia onoraria nel nostro ordinamento. Per restare, come da copione iniziale, al settore della giustizia di pace, va piuttosto maturata la consapevolezza dell’impossibilità di un ritorno alle origini (come pure auspicato dai “padri fondatori” proff. Taruffo, Chiarloni ed Acone), affrancandosi dalle suggestioni pur presenti nel loro auspicio di riproporre un giudice dell’età matura svincolato da una particolare tecnicità giuridica. Il modello vigente di giudice di pace è stato in qualche modo imposto dalla necessità di fronteggiare una crescente domanda di giustizia ed ha offerto risultati tutto sommato incoraggianti. Occorre quindi rilanciarne la funzione, mediante il recupero di una funzione mediatrice che non può ridursi a mera petizione di principio, per esaltarne l’inserimento in un circuito di pacificazione sociale. E per questo occorrono risorse, 92 strumenti specifici di formazione, strutture di supporto qualificate funzionali alla conciliazione (idonee anche a garantire la parità delle parti), acculturazione e maggiore consapevolezza anche degli avvocati, che devono favorire e non ostacolare la mediazione. Vanno riordinate (ed aumentate) le competenze del giudice di pace sia in ambito civile che penale, incrementando gli investimenti di risorse in quella che, quanto meno sulla base dei dati statistici cui ho fatto riferimento, non può certo essere confinata al rango di giustizia marginale. Un celere riassetto degli organici, mediante interventi drastici imposti dalla neutra legge dei numeri, già in possesso del ministero, possono portare ad una più ordinata distribuzione dei giudici di pace sul territorio, sbloccando le nuove nomine e consentendo così quella mobilità interna al circuito onorario che consente di non disperdere professionalità salvaguardando la temporaneità dell’incarico connessa alla sua onorarietà. Si tratta di obiettivi raggiungibili nel breve periodo, che non eludono il problema complessivo della riforma della giustizia onoraria, di cui è illusorio attendersi l’avvento in tempi rapidi, ricordando che il gap di rappresentatività dei giudici di pace potrà trovare ancora parziale soluzione nell’imminente riforma ordinamentale, atteso che l’art. 4 del ddl amplia le attribuzioni del Consiglio giudiziario in composizione integrata con i rappresentanti dell’avvocatura e dei giudici di pace anche alla materia dell’organizzazione del tirocinio, delle tabelle e dell’organizzazione degli uffici. Si tratta di una delle poche disposizioni incontestate ed anzi utili della (contro)riforma ordinamentale che per il resto (ed oserei dire per fortuna, vista l’ottica com- plessiva di intervento), della magistratura onoraria, come in effetti delle più autentiche esigenze della giustizia italiana, non si occupa affatto. 93 Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati