In data 29 dicembre 2011, pressi la sede di Confprofessioni si è

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In data 29 dicembre 2011, pressi la sede di Confprofessioni si è
VI CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
ALGHERO 10 – 13 MAGGIO 2012 HOTEL CARLOS V
L’AVVOCATO TRA LIBERTÀ E LIBERALIZZAZIONI. OGGI È GIÀ DOMANI.
DOVE E COME ESERCITARE L’EFFETTIVA TUTELA DEI DIRITTI.
La magistratura onoraria
Scheda elaborata da Maria Graziella Serra – Direttivo Nazionale ANF
Giudice finalmente, arbitro in terra del
bene e del male.
(Fabrizio De André)
Magistratura onoraria
Qualifica
Posti in organico Posti coperti
Componente privato corte appello minorenni
352
328
Componente privato tribunale minorenni
745
728
Esperto di sorveglianza
485
427
Esperto di tribunale
24
Giudice di pace
4691
2305
Giudice onorario aggregato
1000
1
Giudice onorario di tribunale
2630
1861
Vice pretore onorario
1
1681
Vice procuratore onorario
2030
(Fonte CSM - sito)
La magistratura onoraria italiana è costituita da figure eterogenee e molto diverse tra loro,
istituite dal legislatore nel corso del tempo al di fuori di uno schema chiaro di regole e principi
di riferimento (1). Si va quindi dalle forme di partecipazione diretta dei cittadini
all’amministrazione della giustizia che restano però estranei alla magistratura (art. 102
comma II Costituzione: esperti delle sezioni agrarie, giudici popolari delle Corti d’Assisi etc),
ai magistrati onorari nominati ai sensi dell’art. 106 comma II costituzione che così dispone:
“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”. In virtù di tale norma sono stati istituiti:
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Via dei Gracchi 39 – ROMA
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i giudici onorari aggregati, i c.d. GOA, introdotti nel nostro ordinamento per definire l’arretrato
civile; i giudici onorari di tribunale, GOT, e i vice procuratori onorari, VPO, previsti, in via del
tutto transitoria, con funzioni di supplenza dei magistrati togati; i giudici di pace, GdP, ai quali
sono state attribuite funzioni giurisdizionali civili e penali da svolgere in piena autonomia in un
circuito parallelo della giurisdizione pubblica.
Va subito chiarito che l’esigenza di una revisione organica della magistratura onoraria si
riferisce esclusivamente alle tre categorie da ultimo indicate: GOT, VPO e GDP escludendosi
da essi i GOA, in quanto destinati ad esaurimento. Con riferimento quindi a queste tre
categorie di magistrati onorari, divenuti quasi indispensabili per lo svolgimento dell'attività
giudiziaria di primo grado (i numeri sono imponenti: un quarto dei giudici presso i tribunali e la
metà dei pubblici ministeri presso le procure sono magistrati onorari), risulta ormai
irrinunciabile una riforma organica che definisca con chiarezza modalità di accesso e di
formazione, il regime delle incompatibilità, status, regime economico e previdenziale,
temporaneità o non temporaneità degli incarichi, controllo sulla qualità delle decisioni e quindi
sulla professionalità, autogoverno, competenza e rito.
Questa esigenza di revisione nasce anche e soprattutto dalla legge (art. 245 D.L.g.s.
51/1998) che nell’istituire i GOT e i VPO stabiliva che la loro carica sarebbe dovuta durare
sino a quando non sarebbe stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria ai sensi dell’art. 106 comma II Costituzione e, in ogni caso, entro 5
anni. Norma, all’evidenza, del tutto disattesa.
I progetti di riforma
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DOVE E COME ESERCITARE L’EFFETTIVA TUTELA DEI DIRITTI.
In questi anni sono stati presentati numerosi progetti di riforma della magistratura onoraria.
L’esame degli stessi riflette, in modo inequivoco, la poca chiarezza con cui le varie figure
sono state introdotte.
Si passa così da progetti di riforma che, di fatto, mantengono l’esistente prevedendo solo la
stabilizzazione dei “precari della giustizia”, ad altri che vorrebbero asservita l’intera categoria
dei magistrati onorari, unificata, ai Presidenti dei tribunali.
Quasi tutti i progetti mirano alla creazione di una unica categoria di magistrati onorari e le
differenze si sostanziano tra coloro i quali desiderano che l’attività dei magistrati onorari
venga disciplinata e stabilita, di volta in volta, dal Presidente del Tribunale o da quelli di
sezione,
all’interno
delle
tabelle
organizzative
dell’Ufficio,
lasciando
quindi
ampia
discrezionalità di attribuzione di funzioni ai magistrati togati (in tal senso deve ritenersi il DDL
n. 897 a firma Maritati) a chi invece vede positivamente il mantenimento del circuito parallelo
di giurisdizione con possibilità di sostituzione dei giudici togati e smaltimento dell’arretrato
(cfr. ad esempio DDL n. 2080 Valentino e Berselli). Non è difforme la posizione delle varie
componenti dell’avvocatura. Si passa quindi dal progetto dell’OUA che considera necessario
che le funzioni giurisdizionali della magistratura onoraria vengano assegnate di volta in volta
con i provvedimenti organizzativi degli uffici, a quello dell’AIGA che individua il giudice di
prossimità, incompatibile con l’attività di avvocato selezionato con corso–concorso e propone
di eliminare le figure del GOT e VPO ritenendo più utile un ausiliario del giudice, con funzioni
amministrative, nominato mediante concorso pubblico.
Infine, ritengo utile riportare uno stralcio della mozione sull’ordinamento giudiziario approvata
nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 25-27 novembre
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2010:
“Magistratura laica affidata ad avvocati qualificati con previsione di incompatibilità
assoluta e di totale autonomia e indipendenza per ruoli sia giudicanti che requirenti, reclutata
per concorso per titoli ed esami, compensata degnamente e con trattamento previdenziale
adeguato, sotto il controllo dei Consigli degli Ordini per i profili deontologici e professionali”.
Tutti concordano sulla necessità di un maggior controllo sulla professionalità e sulla
formazione.
La proposta dell’ANF
L’Associazione Nazionale Forense ha da sempre ritenuto fondamentale il mantenimento della
centralità della magistratura professionale nella giurisdizione pubblica, nel pieno rispetto del
principio costituzionale del giusto processo auspicando in primo luogo l’integrale copertura
dei numerosi posti vacanti presenti nei ruoli della magistrati togata. Ritiene però doverosa una
immediata regolamentazione della magistratura onoraria, anche alla luce della circolare del
CSM del 25.1.2012 che ha ulteriormente aumentato la possibilità di utilizzo dei GOT,
lasciando interi settori della giurisdizione alla mercé delle decisioni del tutto discrezionali dei
capi degli Uffici, circostanza questa che aveva indotto, già in passato, autorevole dottrina a
ritenere la sopravvivenza di tali magistrati nel nostro ordinamento incompatibile con i principi
costituzionali (2).
Poiché spetterà al congresso di Alghero licenziare la proposta dell’Associazione, ritengo
auspicabile che la proposta di riforma oltre che al mantenimento della temporaneità degli
incarichi sia rispettosa dei seguenti principi:
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DOVE E COME ESERCITARE L’EFFETTIVA TUTELA DEI DIRITTI.
- la professionalità del magistrati onorari dovrà essere garantita sin dal loro reclutamento e
andrà quindi valutata prima della nomina attraverso uno scrupoloso esame dei titoli
professionali posseduti e, se necessario, previa selezione;
- nessuna ulteriore proroga o sanatoria, in favore dei magistrati onorari attualmente in
servizio;
- l’accesso alla magistratura onoraria deve essere riservato ai soli avvocati per i quali deve
essere prevista una incompatibilità assoluta tra svolgimento dell’attività
professionale e
giudiziaria;
- mantenimento del circuito parallelo: alla magistratura onoraria dovranno essere affidati per
legge soltanto determinati procedimenti così da creare una magistratura specializzata, che
dovrà formarsi e aggiornarsi in quei particolari settori
- La nomina dei magistrati onorari dovrà essere fatta dal Consiglio Superiore della
Magistratura previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio dell’Ordine.
Avv. Maria Graziella Serra – Direttivo Nazionale ANF
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