Linee guida contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro nel

Transcript

Linee guida contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro nel
DFAE
200-6-012
Linee guida contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro nel
Dipartimento federale degli affari esteri
del 12 settembre 2012
secondo

la Legge del 24 marzo 2000 sul personale della Confederazione (LPers)1

l’ Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione (OPers)2

la Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (Legge sulla parità, LEg)3
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1
Principi
La tutela dell'integrità personale sul luogo di lavoro è un diritto di tutte le collaboratrici e di
tutti i collaboratori. Le molestie sessuali sono considerate una discriminazione e in quanto
tali sono vietate e sanzionabili. Non sono in alcun modo tollerate nel Dipartimento federale degli affari esteri. Chi denuncia molestie sessuali non subirà alcun pregiudizio.
Art. 2
Oggetto e campo d’applicazione
Le presenti linee guida hanno lo scopo di tutelare dalle molestie sessuali sul luogo di lavoro le collaboratrici e i collaboratori del DFAE impiegati alla Centrale e all'estero. Tutte le
collaboratrici e tutti i collaboratori sono informati personalmente sui loro diritti e sui loro
obblighi.
Art. 3
Dovere d’assistenza
Il datore di lavoro è co-responsabile dell'integrità fisica e psichica dei collaboratori e delle
collaboratrici sul luogo di lavoro. Prende tutti i provvedimenti necessari per tutelare l'integrità sessuale e la sfera intima delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori.
Art. 4
Definizioni
1
Si definisce molestia sessuale sul luogo di lavoro ogni comportamento indesiderato a
connotazione sessuale nel contesto lavorativo che offende la dignità della persona cui è
rivolto.
1
RS 172.220.1
RS 172.220.111.3
3
RS 151.1
2
Valide dal 1° novembre 2012
-2-
2
200-6-012
Le molestie sessuali possono manifestarsi in diverse forme, ad esempio:
-
apprezzamenti allusivi o imbarazzanti sull'aspetto fisico,
osservazioni o barzellette sulle caratteristiche sessuali, il comportamento sessuale o l'orientamento sessuale,
esibizione, esposizione, distribuzione o invio (anche per via elettronica) di materiale sessista o pornografico,
inviti indesiderati con intenzioni sessuali,
contatti fisici involontari,
pratiche che consistono nel seguire colleghi all’interno o all’esterno del luogo di
lavoro,
tentativi di avvicinamento (anche per via di messaggi scritti o per via elettronica) o
inviti associati a promesse di vantaggi o minacce di ritorsione,
aggressioni sessuali, coazione sessuale o stupro.
3
L'elenco non è esaustivo. Per valutare se ci si trova in presenza di un caso di molestia
sessuale non si considera l'intenzione della persona molestatrice, ma solo ed esclusivamente il modo in cui il suo comportamento è percepito dalla persona cui è rivolto, ossia
se questa lo avverte come desiderato o indesiderato. Si rileva peraltro che le molestie
sessuali verbali gravi sono punibili (art. 198 CP, RS 311.0).
4
Chiunque, donna o uomo, può essere vittima di molestie sessuali.
5
Sono considerate molestie sessuali sul posto di lavoro anche quelle compiute in occasione di eventi aziendali, come gite o cene di Natale. Qualora si verifichino nel tempo libero, si considera che rientrino nel contesto lavorativo se incidono sul rapporto di lavoro.
Capitolo 2 Procedura in caso di molestie sessuali
Si può procedere in diversi modi. La persona interessata può avviare una procedura formale, una procedura informale o entrambe le procedure simultaneamente. Inoltre, la persona interessata può avviare le altre procedure previste all’articolo 9.
Art. 5
Procedura informale
a. Reazione nei confronti della persona molestratrice
1
Per quanto possibile si raccomanda alle collaboratrici e ai collaboratori molestati sessualmente di reagire in modo tempestivo e di comunicare in modo inequivocabile alla
persona molestatrice che il suo comportamento li importuna e che non lo tollerano.
b. Interlocutori in seno al dipartimento e/o superiore diretto
2
Chi è vittima di molestie sessuali può rivolgersi in qualsiasi momento a un interlocutore
interno del dipartimento. Questa persona, tenuta al segreto professionale, offre
Valide dal 1° novembre 2012
-3-
200-6-012
informazioni, assistenza e sostegno. Fornisce consulenza sia alla vittima, sia alla persona molestatrice e predispone quanto prima, nel limite delle sue possibilità, misure adeguate per tutelare l'integrità fisica e psichica della vittima sul luogo di lavoro. Senza il
consenso di quest'ultima non intraprende nessun altro passo e non porta i fatti a conoscenza dei superiori.
3
Gli interlocutori interni sono specialmente formati e fanno parte di un gruppo composto
da donne e uomini di diversa appartenenza linguistica. La pagina Intranet sottoindicata
riporta i nomi, le funzioni e la lingua madre di queste persone:
Persone di fiducia in caso di molestie sessuali nel DFAE
4
Chi subisce molestie sessuali può rivolgersi in qualsiasi momento anche al proprio superiore diretto. In tal caso occorre tuttavia tenere presente che quest'ultimo dovrà probabilmente adottare misure anche se la vittima non lo auspica.
5
Se un interlocutore interno o un superiore diretto si rende conto che una collaboratrice o
un collaboratore subisce molestie sessuali o viene a saperlo da terzi, cerca il dialogo con
la vittima e, se del caso, dà avvio a misure adeguate.
c. Servizi esterni al dipartimento
6
Le collaboratrici e i collaboratori oggetto di molestie sessuali possono rivolgersi ai seguenti servizi esterni al dipartimento:
a) Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers)
dell'UFPER
b) Organo di mediazione per il personale federale
c) Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, che mette a disposizione il
nominativo di specialisti esterni all'Amministrazione federale: www.ebg.admin.ch
7
Questi servizi trattano le richieste in modo professionale e con assoluta riservatezza.
d. Procedura di conciliazione
8
In virtù della LPar, chi è vittima di molestie sessuali può rivolgersi per iscritto alla Commissione di conciliazione per il personale della Confederazione.
Art. 6
Procedura formale
1
Se dopo la procedura informale la situazione non migliora o la persona molestatrice non
cambia comportamento, se una delle parti rifiuta la procedura informale o se sussiste un
atto perseguibile penalmente, la collaboratrice o il collaboratore può richiedere una decisione.
Valide dal 1° novembre 2012
-4-
200-6-012
2
Chi subisce o potrebbe subire molestie sessuali può chiedere per iscritto al datore di
lavoro che emani una decisione, la quale:
a) vieti o impedisca la discriminazione di cui potrebbe essere vittima;
b) faccia cessare la discriminazione di cui è vittima;
c) accerti una discriminazione se questa persiste;
d) stabilisca eventualmente un risarcimento.
3
La persona accusata può chiedere per iscritto al datore di lavoro che emani una decisione con lo scopo di constatare l’inesistenza della molestia sessuale.
4
Se del caso, l'organo competente conduce un'indagine prima di emanare la decisione.
Se l'organo adito non può adottare una determinata misura, ad esempio perché ciò esula
dal suo ambito di competenza in quanto non è datore di lavoro della persona molestatrice, il caso viene trasmesso all'autorità competente.
Art. 7
Accompagnatrice o accompagnatore
In tutte le fasi della procedura formale e informale, la vittima di molestie sessuali può farsi
accompagnare da una persona di fiducia.
Art. 8
Follow-up
Sei mesi dopo la fine della procedura, quando il datore di lavoro ha concluso i necessari
passi formali, la collaboratrice o il collaboratore RU competente prende contatto con la
persona interessata e si informa sulla sua situazione.
Art. 9
Altre procedure
1
Oltre la procedura informale e formale, la persona interessata può avviare le seguenti
procedure:
a. Procedura secondo la Legge sulla parità;
b. Azione civile;
c. Procedura penale.
2
Chi subisce molestie sessuali in Svizzera può sporgere denuncia penale contro la persona molestatrice. In caso di delitto perseguibile su querela (ad es. molestie sessuali, vie
di fatto, esibizionismo) il perseguimento penale viene avviato soltanto se la parte lesa
presenta la querela entro un termine di tre mesi.
3
In caso di molestie sessuali subite all'estero, la procedura penale è retta dal diritto penale locale.
Valide dal 1° novembre 2012
-5-
200-6-012
Capitolo 3 Sanzioni / False accuse
Art. 10
Sanzioni
1
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro costituiscono una violazione degli obblighi professionali. Contro chi molesta sessualmente un'altra persona può essere avviata una
procedura disciplinare.
2
Le molestie sessuali, la pornografia, la violenza sessuale, lo stupro, l'esibizionismo e lo
sfruttamento di una situazione di dipendenza in un rapporto di lavoro sono peraltro atti
perseguibili penalmente. Il DFAE si riserva il diritto di sporgere denuncia penale o di adottare altre misure di diritto del personale.
Art. 11
False accuse
1
Contro chi denuncia una collaboratrice o un collaboratore per molestie sessuali senza
motivo o pur sapendo che non le ha commesse può essere avviata una procedura disciplinare.
2
La diffamazione, la calunnia e la denuncia mendace sono peraltro atti perseguibili penalmente. Il DFAE si riserva il diritto di sporgere denuncia penale o di adottare altre misure di diritto del personale.
Capitolo 4 Entrata in vigore
Art. 12
Entrata in vigore
Le presenti linee guida entrano in vigore il 1° novembre 2012.
Valide dal 1° novembre 2012