La solidarietà Economico-sociale – par 1
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La solidarietà Economico-sociale – par 1
Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale – par 1 Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Lo Stato sociale è una caratteristica dello Stato che si fonda sul principio della uguaglianza sostanziale, da cui deriva la finalità di ridurre le disuguaglianze sociali. In senso ampio, per Stato sociale si indica anche il sistema normativo con il quale lo Stato traduce in atti concreti tale finalità; in questa accezione si parla di welfare state (stato del benessere tradotto letteralmente dall'inglese, detto anche stato assistenziale). Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale – par 1 STATO SOCIALE Solidarietà sociale Le prestazioni sociali non hanno carattere caritatevole Le prestazioni sociali Sono un diritto dei cittadini Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale – par 1 PIANO BEVERIDGE (1942) Malattia Intervento dello Stato a favore degli indigenti a causa di: Disoccupati Anziani Infortunati Sistema Sanitario Nazionale Adottato prima nei paesi Nord Europei Poi in Italia ai soli lavoratori dipendenti prima e a tutti dopo Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale Legge 17 marzo 1898 Obbligatorietà assicurare lavoratori dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ART. 4 Diritto al lavoro ART. 32 Diritto alla tutela della salute ART. 37 Tutela del lavoro minorile e femminile ART. 3 Uguaglianza Sostanziale ART. 34 Diritto all’istruzione ART. 38 Diritto alla assistenza e alla previdenza sociale Giorni nostri Contrazione delle tutele causa deficit Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale LA PREVIDENZA SOCIALE consiste in una serie di interventi dello Stato favore dei lavoratori in caso di disoccupazione, malattia, vecchiaia, invalidità Datori di Lavoro Lavoratori Finanziamento Previdenza Sociale Previdenza Sociale Obbligatoria Automaticità delle prestazioni Pubblica Previdenza privata facoltativa Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO Il sistema previdenziale italiano ha presentato per lungo tempo un carattere pubblico gestito da enti pensionistici (INPS ecc.) che finanziavano le prestazioni erogate ai lavoratori in pensione mediante i flussi dei contributi provenienti dai lavoratori in attività. Questo meccanismo di funzionamento della previdenza pubblica, chiamato sistema della ripartizione, non è più stato in grado di mantenersi in equilibrio a causa di fattori destabilizzanti, quali l'alto tasso di disoccupazione e l'aumento del numero degli anziani (dovuto all'allungamento della vita media e alla diminuzione delle nascite). Gli interventi legislativi effettuati in materia previdenziale hanno agito su queste linee direttrici: PASSAGGIO AL SISTEMA CONTRIBUTIVO INCENTIVAZIONE DELLA PREVIDENZA INDIVIDUALE PRODOTTI PREVIDENZIALIINNOVATIVI (Fondi pensione) Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale PILASTRI DELL’ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE la previdenza di base, con carattere pubblico, gestita attraverso l'INPS al quale affluiscono i contributi a carico delle imprese e a carico dei dipendenti al fine di garantire le pensioni e le indennità di malattia, maternità ecc.; è destinata a perdere progressivamente peso, per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile e delle modifiche introdotte alle modalità di calcolo delle pensioni al fine di riequilibrare il sistema pensionistico pubblico. la previdenza complementare, con carattere integrativo e collettivo, che viene gestita professionalmente attraverso i fondi pensione ; è stata oggetto di una serie di disposizioni rivolte a istituire i fondi pensione e a veicolare verso di essi l'accumulazione del TFR; quest'ultimo si va quindi trasformando da uno strumento di finanziamento improprio per le imprese in uno strumento attivo rivolto alla costituzione di un capitale finale e di una rendita vitalizia per i lavoratori. la previdenza individuale, con carattere facoltativo, che viene attuata liberamente dalle singole persone e dalle famiglie mediante contratti dì assicurazione sulla vita, forme di risparmio gestito (fondi comuni) e altre forme di investimento del risparmio. Resta affidata alle ineguali possibilità economiche e ai differenti stili di vita dei singoli e delle famiglie.Per queste forme previdenziali libere e ad adesione individuale le norme tributarie riconoscono alcune facilitazioni (detraibilità fiscale entro limiti stabiliti} Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale GLI ENTI PREVIDENZIALI malattia maternità INPS vecchiaia disoccupazione invalidità Infortuni sul lavoro INAIL Malattie professionali Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale Previdenza sociale INPS Pensione di inabilità Pensione di invalidità Pensione di vecchiaia Metodo retributivo Metodo contributivo Metodo misto Pensione di anzianità Pensione reversibilità Pensione superstiti Pensione indiretta Economia UD 3 La solidarietà Economico-sociale Previdenza sociale INAIL Infortuni sul lavoro Malattia professionale PRESTAZIONE ECONOMICA Indennità giornaliera Inabilità temporanea Rendita Vitalizia Inabilità permanente Rendita Permanente Morte IL TERZO SETTORE - ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) PRESUPPOSTI INCREMENTO DELLA RICCHEZZA E DEL TEMPO LIBERO ACCENTUARSI DEL DISAGIO E DELLA POVERTA’ CRISI DELLO STATO SOCIALE REQUISITI Natura privata dei soggetti che vi operano Finalità di pubblico interesse Esistenza di un vincolo che vieta la distribuzione di utili Sono caratterizzate dalla presenza di persone che operano secondo un rapporto di lavoro subordinato e da persone che offrono la lro opera gratuitamente (fenomeno del volontariato) IL TERZO SETTORE - ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Forma giuridica: Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica il cui statuto preveda espressamente una delle seguenti attività. L’attività deve essere svolta non a beneficio dei soci, ma in prevalenza di soggetti esterni all’organizzazione E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione ONG http://www.ongitaliane.org/ ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO http://www.volontariato.lazio.it/ http://www.volontariato.org/ SERVIZI ALLE PERSONE AMBIENTE CULTURA EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ IL TERZO SETTORE - ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Onlus e fisco Esclusione dalle imposte sui redditi per le attività istituzionali Esenzione dall’IVA nei settori dell’istruzione, sanità, assistenza Esenzione da imposte in caso di donazioni e successioni e da imposte di bollo sulle concessioni governative e sugli spettacoli occasionalmente organizzati Esclusione di forma impositiva delle attività di raccolta pubblica di fondi svolta occasionalmente Registrazione a tassa fissa degli atti costitutivi e degli atti di acquisto di immobili adibiti ad attività istituzionali Detrazioni fiscali sono previste a chi, entro determinati limiti, effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Divieto di retribuzione Rimborso spese effettive La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte La normativa vigente considera organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito: - al fine di svolgere le attività di cui alle ONLUS - prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. Le associazioni di volontariato possono costituirsi secondo la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, nel rispetto dello scopo solidaristico. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO Atto costitutivo e statuto devono prevedere: - assenza di fini di lucro; - democraticità della struttura; - elettività e gratuità delle cariche associative; - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; - regole di ammissione, diritti e obblighi degli aderenti; - obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le associazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da esse svolta. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della loro attività da: 1.contributi degli aderentì; 2. contributi di privati; 3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 4. contributi di organismi internazionali; S. donazioni e lasciti testamentari; 6. rimborsi derivanti da convenzioni; 7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Appendice - Costituzione Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Appendice - Costituzione Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.