La solidarietà Economico-sociale – par 1

Transcript

La solidarietà Economico-sociale – par 1
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale – par 1
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Lo Stato sociale è una caratteristica dello Stato che si
fonda sul principio della uguaglianza sostanziale, da cui
deriva la finalità di ridurre le disuguaglianze sociali. In
senso ampio, per Stato sociale si indica anche il sistema
normativo con il quale lo Stato traduce in atti concreti
tale finalità; in questa accezione si parla di welfare
state (stato del benessere tradotto letteralmente
dall'inglese, detto anche stato assistenziale).
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale – par 1
STATO SOCIALE
Solidarietà sociale
Le prestazioni sociali non
hanno carattere caritatevole
Le prestazioni sociali
Sono un diritto dei cittadini
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale – par 1
PIANO BEVERIDGE (1942)
Malattia
Intervento dello
Stato a favore
degli indigenti a
causa di:
Disoccupati
Anziani
Infortunati
Sistema Sanitario
Nazionale
Adottato prima nei paesi Nord Europei
Poi in Italia ai soli lavoratori dipendenti prima e a tutti dopo
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
Legge 17 marzo 1898
Obbligatorietà assicurare lavoratori dipendenti contro gli
infortuni sul lavoro
ART. 4
Diritto al lavoro
ART. 32
Diritto alla tutela
della salute
ART. 37
Tutela del lavoro
minorile e
femminile
ART. 3
Uguaglianza
Sostanziale
ART. 34
Diritto
all’istruzione
ART. 38
Diritto alla assistenza e
alla previdenza sociale
Giorni nostri
Contrazione delle tutele causa deficit
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
LA PREVIDENZA SOCIALE
consiste in una serie di interventi dello Stato favore dei
lavoratori in caso di disoccupazione, malattia, vecchiaia,
invalidità
Datori di Lavoro
Lavoratori
Finanziamento Previdenza Sociale
Previdenza Sociale
Obbligatoria
Automaticità
delle prestazioni
Pubblica
Previdenza privata
facoltativa
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il sistema previdenziale italiano ha presentato per lungo tempo
un carattere pubblico gestito da enti pensionistici (INPS ecc.) che
finanziavano le prestazioni ero­gate ai lavoratori in pensione
mediante i flussi dei contributi provenienti dai lavoratori in
attività. Questo meccanismo di funzionamento della previdenza
pubblica, chiamato sistema della ripartizione, non è più stato in
grado di mante­nersi in equilibrio a causa di fattori
destabilizzanti, quali l'alto tasso di disoccupazione e l'aumento
del numero degli anziani (dovuto all'allungamento della vita
media e alla diminuzione delle nascite). Gli interventi legislativi
effettuati in materia previdenziale hanno agito su queste linee
direttrici:
PASSAGGIO AL
SISTEMA CONTRIBUTIVO
INCENTIVAZIONE DELLA
PREVIDENZA INDIVIDUALE
PRODOTTI
PREVIDENZIALIINNOVATIVI
(Fondi pensione)
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
PILASTRI DELL’ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE
la previdenza di base, con carattere pubblico, gestita
attraverso l'INPS al quale affluiscono i contributi a carico delle
imprese e a carico dei dipendenti al fine di garantire le pensioni e
le indennità di malattia, maternità ecc.; è destinata a perdere
progressivamente peso, per effetto dell'innalzamento dell'età
pensionabile e delle modifiche intro­dotte alle modalità di calcolo
delle pensioni al fine di riequilibrare il sistema pen­sionistico
pubblico.
la previdenza complementare, con carattere integrativo
e collettivo, che viene gestita professionalmente attraverso i
fondi pensione ; è stata oggetto di una serie di disposizioni rivolte
a istituire i fondi pensione e a veicolare verso di essi
l'accu­mulazione del TFR; quest'ultimo si va quindi trasformando
da uno strumento di finanziamento improprio per le imprese in
uno strumento attivo rivolto alla costituzione di un capitale finale
e di una rendita vitalizia per i lavoratori.
la previdenza individuale, con carattere facoltativo, che
viene attuata liberamente dalle singole persone e dalle famiglie
mediante contratti dì assicurazione sulla vita, forme di risparmio
gestito (fondi comuni) e altre forme di investimento del risparmio.
Resta affidata alle ineguali possibilità economiche e ai differenti
stili di vita dei singoli e delle famiglie.Per queste forme
previdenziali libere e ad adesione individuale le nor­me tributarie
riconoscono alcune facilitazioni (detraibilità fiscale entro limiti
stabi­liti}
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
GLI ENTI PREVIDENZIALI
malattia
maternità
INPS
vecchiaia
disoccupazione
invalidità
Infortuni sul lavoro
INAIL
Malattie professionali
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
Previdenza sociale INPS
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensione di vecchiaia
Metodo retributivo
Metodo contributivo
Metodo misto
Pensione di anzianità
Pensione reversibilità
Pensione superstiti
Pensione indiretta
Economia UD 3
La solidarietà Economico-sociale
Previdenza sociale INAIL
Infortuni sul lavoro
Malattia professionale
PRESTAZIONE ECONOMICA
Indennità
giornaliera
Inabilità
temporanea
Rendita
Vitalizia
Inabilità
permanente
Rendita
Permanente
Morte
IL TERZO SETTORE - ONLUS
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
PRESUPPOSTI
INCREMENTO DELLA RICCHEZZA
E DEL TEMPO LIBERO
ACCENTUARSI DEL DISAGIO E
DELLA POVERTA’
CRISI DELLO STATO
SOCIALE
REQUISITI
Natura privata dei soggetti
che vi operano
Finalità di pubblico
interesse
Esistenza di un vincolo che
vieta la distribuzione di utili
Sono caratterizzate dalla presenza di persone che
operano secondo un rapporto di lavoro subordinato e
da persone che offrono la lro opera gratuitamente
(fenomeno del volontariato)
IL TERZO SETTORE - ONLUS
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Forma giuridica:
Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative,
enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica il cui statuto preveda espressamente una delle
seguenti attività.
L’attività deve essere svolta non a beneficio dei soci, ma in
prevalenza di soggetti esterni all’organizzazione
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
e di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione
ONG
http://www.ongitaliane.org/
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
http://www.volontariato.lazio.it/
http://www.volontariato.org/
SERVIZI ALLE
PERSONE
AMBIENTE
CULTURA
EDUCAZIONE ALLA
MONDIALITA’
IL TERZO SETTORE - ONLUS
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Onlus e fisco
Esclusione dalle imposte sui redditi per le attività istituzionali
Esenzione dall’IVA nei settori dell’istruzione, sanità, assistenza
Esenzione da imposte in caso di donazioni e successioni e da
imposte di bollo sulle concessioni governative e sugli spettacoli
occasionalmente organizzati
Esclusione di forma impositiva delle attività di raccolta pubblica
di fondi svolta occasionalmente
Registrazione a tassa fissa degli atti costitutivi e degli atti di
acquisto di immobili adibiti ad attività istituzionali
Detrazioni fiscali sono previste a chi, entro determinati limiti,
effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ma
esclusivamente per fini di solidarietà.
Divieto di retribuzione
Rimborso spese effettive
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di la­voro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimo­niale con l'organizzazione di cui
fa parte
La normativa vigente considera organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito:
- al fine di svolgere le attività di cui alle ONLUS
- prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei
propri aderenti.
Le associazioni di volontariato possono costituirsi secondo la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, nel rispetto dello sco­po solidaristico.
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Atto costitutivo e statuto devono prevedere:
- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- regole di ammissione, diritti e obblighi degli aderenti;
- obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contri­buti o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le associazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e
specializzare l'attività da esse svolta.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della loro attività da:
1.contributi degli aderentì;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusiva­mente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
4. contributi di organismi internazionali; S. donazioni e lasciti
testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Appendice - Costituzione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Appendice - Costituzione
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.