risposte ai quesiti formulati dai comuni in materia di pubblici

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risposte ai quesiti formulati dai comuni in materia di pubblici
2a parte
RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAI COMUNI
IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI
( Legge Regionale 24 dicembre 2003 n° 30 )
PRESENTAZIONE
Con questa pubblicazione, sintetica raccolta delle principali
risposte ai quesiti giuridici sull'applicazione della
l.r. 24
dicembre 2003 n. 30 che regola l'esercizio delle attività di
ristoranti, bar ed altri esercizi di somministrazione in Lombardia,
si è voluto fornire un efficace
strumento di supporto alle
amministrazioni locali, agli operatori comunali e a tutti i cittadini
interessati.
La raccolta, predisposta sulla base di quesiti formulati alla
Direzione Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia
nel corso del 2005, rientra nell'obbiettivo del continuo scambio di
informazioni ed approfondimenti fra la Struttura regionale
competente e tutti i soggetti interessati, indispensabili per una
corretta e chiara applicazione della politica regionale.
Franco Nicoli Cristiani
Assessore regionale commercio fiere e mercati
S O M M A R I O
Presentazione
12
Risposte a quesiti relativi all'articolo 20
Commissioni comunali
1
Risposte a quesiti relativi all'articolo 3
Tipologia dell'attività
13
2
Risposta a quesito relativo all'articolo 4
Definizioni
Risposta a quesito relativo all'articolo 21
Attività di somministrazione escluse
dalla legge
13
2
Risposte a quesiti relativi all' articolo 5
Requisiti morali per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande
Risposta a quesito relativo all'articolo 23
Sanzioni
14
Risposte a quesiti relativi all'articolo 24
Norme transitorie
3
Risposte a quesiti relativi all' articolo 6
Requisiti professionali per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande
15
Risposte a quesiti relativi all'applicazione
della Deliberazione Giunta Regionale 17
maggio 2004 n. VII/17516
Indirizzi generali per il rilascio da
parte dei Comuni delle autorizzazioni
5
Risposte a quesiti relativi all articolo 8
Programmazione delle attività di
somministrazioe di alimenti bevande
16
7
Risposte a quesiti relativi all' articolo 9
Funzioni autorizzatorie dei Comuni
Elenco dei titoli di studio equivalenti al
corso professionale ex articolo 6, comma 1,
lettera a) della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003
17
8
Risposta a quesito relativo all' articolo 12
Autorizzazioni temporanee
Elenco dei titoli di studio stranieri
equivalenti al corso professionale ex
articolo 6, comma 1, lettera a) riconosciuti
dal Ministero delle attività Produttive
8
Risposta a quesito relativo all' articolo 13
Disposizioni per i distributori
automatici
18
COMUNICATO del 2 aprile 2004
Somministrazione di alimenti e bevande
9
Risposte a quesiti relativi all'articoo 14
Esercizio attività accessorie
18
9
Risposte a quesiti relativi all'articolo 15
Subingresso
10
Risposte a quesiti relativi all'articolo 16
Revoca delle autorizzazioni
CIRCOLARE 30 Luglio 2004 n. 31
Chiarimenti operativi sull'applicazione della
l.r. n. 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e
sui corsi abilitanti, per il rilascio da parte dei
Comuni delle autorizzazioni relative alle
attività di somministrazione di alimenti
ebevande, approvati con D.G.R. n.
VII/17516 del 17.05.2004 e D.G.R.
VII/18139 del 09.07.2004.
11
Risposte a quesiti relativi all'articolo 17
Orari degli esercizi
22
CIRCOLARE n. 17 del 4 aprile 2005
Modalità applicative della l.r. n. 30 del
24.12.2003 "Disciplina delle attività di
somministrazione dialimenti e bevande".
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 3 - Tipologia dell'attività
Q1.
Nel caso in cui un Comune non abbia ancora adottato i
criteri di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, trovandosi quindi nella
situazione di cui al punto 18 della D.G.R. n. VI/17516 (ovvero con
i parametri adottati prima dell'entrata in vigore della l.r.
medesima ), si richiede se è possibile procedere a rilasciare un
autorizzazione ai sensi della l.r. 30/2003 (tipologia unica) avendo
la sola disponibilità di un' autorizzazione del tipo D (ovvero
quella che, ai sensi della Legge n, 287/91 prevedeva la
possibilità di somministrazione con la sola esclusione dei
prodotti alcolici).
Viene inoltre richiesto se, nel caso in cui sia possibile utilizzare i
parametri numerici preesistenti, fino all'approvazione dei nuovi
criteri comunali è possibile esaurire, nel caso di richieste, anche
il parametro numerico che si riferiva alla vecchia tipologia D.
R1. Dal 13 gennaio 2003 è in vigore la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 30 del 24.12.2003 secondo
la quale gli esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande sono costituiti da un'unica tipologia; pertanto
dall'entrata in vigore della nuova legge non si ritiene più
possibile rilasciare un'autorizzazione che faccia riferimento alle
tipologie previste nella legge n. 287 del 1991.
Relativamente all'ultimo quesito si ritiene possibile utilizzare fino
all'approvazione dei nuovi criteri le vecchie licenze disponibili
indipendentemente dalla tipologia cui si riferivano
Q2.
Premesso che:
1. L'art. 2 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n.
170/2001 stabilisce che possono essere autorizzati all'apertura
di un punto vendita non esclusivo i bar ed esclusi altri punti di
ristoro quali ristoranti, rosticcerie e trattorie.
2. La legge regionale n. 30/2003 all'art. 3 stabilisce che:·
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono
costituiti da un'unica tipologia;·
- possono somministrare nei limiti previsti dalla specifica
autorizzazione sanitaria e quindi che l'imprenditore ha la
possibilità di mutare la specificità della propria autorità in
svolgimento in relazione ai vari fattori che governano il mercato.
Si chiede quindi se la limitazione sul rilascio di un'autorizzazione
per punto di vendita non esclusivo solo ed esclusivamente
all'attività di "bar" è ancora valida oppure è in contrapposizione
con le varie norme vigenti e quindi da disattendersi?
R2. Premesso che a seguito del Titolo V della Costituzione la
Regione ha competenza esclusiva sia in materia di pubblici
esercizi che in materia di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, si ritiene che, dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 30
del 2003 ed in particolare dell'art. 3 che ha introdotto la tipologia
unica delle attività svolte dai pubblici esercizi, l'esclusione di cui
all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 170 del 2001 sia da intendersi
superata.
Q3.
R3. Le denominazioni delle tipologie individuate dalla Regione
Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 30/03 il titolare
dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha
l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate
per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 8, che
intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.
Poichè la Regione al punto 6 della DGR n. VII/17516 del
17.05.2004 ha indicato i tipi di attività che il titolare dell'esercizio
dovrà preventivamente comunicare al Comune, come anche
richiamato nell'art. 8, comma 2, lettera c), ciò non è in contrasto
con quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo in cui si
prevede un'unica tipologia?
La stessa comunicazione va esposta come la licenza ai sensi
dell'art. 180 del TULPS?
negli indirizzi generali di cui all'art. 8, comma1, hanno validità ai
soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande, non ai fini del rilascio di diverse tipologie di
autorizzazione, come era invece previsto dalla ex L. 287/91.
La comunicazione di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 30/03 è da
ritenersi preventiva nel senso che le tipologie di attività
dichiarate saranno effettivamente esercitabili solo con il rilascio
dell'autorizzazione sanitaria da parte della ASL.
La stessa comunicazione non va esposta come la licenza ai
sensi dell'art. 180 TULPS, bensì tenuta a disposizione degli
organi di vigilanza, anche ai fini dell'applicazione del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 in
materia di videogiochi.
1
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q4. Una società titolare di pubblico esercizio, con
denominazione bar-caffè e ristorante, ha presentato al Comune
un nuovo modello di Comunicazione di denominazione di attività
di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo accanto
alle due fattispecie di denominazione già comunicate (bar-caffè
e ristorante) l'aggiunta di una terza denominazione, quella di
pizzeria e simili, di prossima attivazione.
Al riguardo si chiede di sapere se il Comune debba aggiornare
l'autorizzazione alla somministrazione per tipologia unica in
possesso della società, tenuto conto del fatto che sul titolo
autorizzativi erano state espressamente riportate le due
denominazioni di bar-caffè e ristorante, oppure sia sufficiente
ricevere la nuova denominazione ed allegarla all'autorizzazione.
R4. Si ritiene che il Comune possa operare nel modo di
seguito indicato:
1. può prendere atto della terza denominazione comunicata;
2. qualora abbia rilasciato un provvedimento unico di
autorizzazione (provvedimento di Sportello Unico che ha
valenza amministrativa ed igienico sanitaria perché racchiude
in sé come atto endoprocedimentale l'autorizzazione sanitaria
stessa) aggiorna il provvedimento unico riportando il nuovo
contenuto dell'autorizzazione sanitaria allargata;
3. nel caso in cui non abbia rilasciato il provvedimento unico ma
un'autorizzazione normale non da sportello unico e non abbia
citato sull'autorizzazione amministrativa il contenuto
dell'autorizzazione
sanitaria,
allora
prende
atto
dell'allargamento dell'autorizzazione sanitaria (ne acquisisce
cioè copia).
Articolo 4 - Definizioni
Q5. Si chiede se in un esercizio commerciale di vendita al
dettaglio in sede fissa di vini, sia consentito far assaggiare ai
clienti gli stessi, prima della vendita.
R5. In base all'art. 4, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del
2003 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Pertanto, se non ricorrono gli elementi sopra descritti, l'attività
di vendita dei prodotti alimentari non si configura quale attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Articolo 5 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Q6. Si chiede di chiarire l'effettiva decorrenza del divieto di
ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, richiamato dall'art. 5,
comma 3, della L.R. n. 30/2003. Tale divieto parte dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza?
R6.
Q7.
R7.
Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce
che nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed f) dello
stesso, il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata
scontata o estinta per qualsiasi altro motivo. La pena scontata
o la sua estinzione (ad esempio per: prescrizione, amnistia
impropria, indulto) non sono da mettere in relazione con il
passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Si chiede se ad un soggetto condannato con sentenza per
furto tentato sia comunque da applicare la disciplina di cui
all'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. del 24 Dicembre
2003 n. 30. L'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R n.
20/2003, prevede che non possono esercitare
l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, "coloro che hanno riportato la
condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro la persona commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona scopo di rapina o
di estorsione".
Si ritiene che il delitto tentato costituisca un titolo
autonomo di reato che nasce dall'incontro o combinazione di
due norme: la norma incriminatrice di parte speciale, che
configura come reato un determinato fatto e l'art. 56 c.p. che,
disciplinando i requisiti del tentativo punibile, consente di
reprimere fatti che non arrivano alla soglia della consumazione.
Poiché il delitto tentato ha una propria autonomia giuridica, gli
effetti giuridici riconnessi da una norma alla "consumazione"
del reato non possono essere estesi alla figura del delitto
tentato. Nel caso in questione, si ritiene che se il legislatore
avesse voluto estendere gli effetti giuridici - perdita dei requisiti
morali - alla condanna per tentativo di furto oltre che per furto,
lo avrebbe previsto espressamente. In assenza di esplicita
previsione riferita alla condanna per tentativo di furto si ritiene
pertanto che possa ritenersi non applicabile la disciplina
prevista dall'art. 5, comma 1, let. f) della l.r. n. 30/2003.
2
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q8.
R8. Si ritiene che il beneficio della non menzione applicato dal
Un soggetto ha comunicato il subingresso in un pubblico
esercizio. Nel corso dell'istruttoria, a seguito degli accertamenti
svolti presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, è emerso che egli
non è in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della l.r.
30/03, avendo riportato condanna alla pena pecuniaria per lesioni
(art. 582 c.p., attenuato ai sensi dell'art. 62 bis c.p.), con il
beneficio della non menzione da parte del Giudice di pace.
Al riguardo si chiede di sapere se il beneficio della non menzione
della pena sia equiparabile alla sospensione condizionale della
pena di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 30/03.
Giudice di pace ad un soggetto condannato a pena pecuniaria
per lesioni ex art. 582 c.p., attenuato ai sensi dell'art. 62 bis
dello stesso, sia equiparabile alla sospensione condizionale
della pena di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 30/03 e che,
pertanto, al caso prospettato non si applichi il divieto di ottenere
l'autorizzazione per la somministrazione.
Articolo 6 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Q9.
Si chiede:
1) se è possibile considerare valido il requisito relativo all'iscrizione al
R.E.C per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in
quinquennio non antecedente all'entrata in vigore della L.R. n.
30/2003 (es. iscrizione al R.E.C. ottenuta nel 1993), alla luce dell'art.
6, comma 1, lettera c) della L.R. n. 30/2003;
2) se è possibile considerare valido il requisito dell'iscrizione al
R.E.C., nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. n.
30/2003, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, ottenuto presso una C.C.I.A.A. ubicata fuori dalla Regione
Lombardia?;
3) nel seguente caso pratico di seguito illustrato, di conoscere a chi
deve essere intestata l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 30/2003:
presso le cucine di una "Fondazione centro di accoglienza per
anziani", viene effettuata la preparazione pasti da personale
appartenente a società esterna; mentre il porzionamento e la
distribuzione dei pasti medesimi, viene attuata direttamente dal
personale appartenente alla Fondazione stessa. Si tenga conto che
l'A.S.L. ha rilasciato la relativa autorizzazione sanitaria alla
"Fondazione centro di accoglienza per gli anziani".
R9.
Q10.
Il possesso del titolo di qualifica di "Aiuto cuoco"
conseguito a seguito della frequenza, con esito positivo, di un
corso di studi biennale istituito dalla Regione Lombardia, è titolo
valido ai fini dell'accertamento dei requisiti professionali ex art. 6
comma 1, lettera a), della l.r. n. 30 del 24/12/2003?
R10. Il corso biennale di qualifica di "Aiuto cuoco", istituito
dalla Regione Lombardia, può essere considerato valido ai fini
dell'acquisizione del requisito professionale di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 2003 in quanto il soggetto,
nell'ambito di tale corso ha frequentato anche 315 ore di lezioni
sull'igiene, la dietologia e la merceologia alimentare.
Q11. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della LR.
R11. E' preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio il
1) E' possibile considerare valido il requisito all'iscrizione al
R.E.C per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in
quinquennio non antecedente all'entrata in vigore della L.R. n.
30 del 2003, anche se ottenuto presso una Camera di
commercio diversa da quelle presenti nella regione Lombardia.
2) In relazione al caso di cui al punto 4 della nota, si ritiene che
l'autorizzazione amministrativa concernente l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande vada intestata allo
stesso soggetto al quale l'ASL ha rilasciato l'autorizzazione
sanitaria.
30/2003 si richiede se sia possibile da parte di un'impresa
individuale nominare un proprio delegato ai fini della titolarità
dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande?
soggetto indicato come tale dal titolare dell'impresa o ditta individuale,
con apposita comunicazione scritta al Comune nel quale ha sede
l'esercizio commerciale. L'imprenditore, come previsto dal codice civile,
è comunque il capo dell'impresa da cui dipendono gerarchicamente i
propri collaboratori. Nel caso in cui la ditta individuale sia stata costituita
per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e
abbia nominato un delegato/preposto alla gestione operativa dell'attività,
quest'ultimo si configura come un collaboratore che presta la propria
opera sotto le direttive dell'imprenditore/ditta individuale. L'imprenditore
commerciale o ditta individuale, intestatari dell'autorizzazione sanitaria e
amministrativa che permette l'esercizio dell'attività di somministrazione,
restano responsabili dei rapporti patrimoniali posti in essere
nell'esercizio dell'impresa in base alle disposizioni del codice civile, in
quanto l'istituto civilistico della delega impedisce espressamente al
delegante di spogliarsi delle sue responsabilità patrimoniali.
3
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q12.
Si chiede se l'interpretazione estensiva sulla possibilità
della nomina del delegato/preposto anche per i titolari di ditta
individuale, ammessa nell'ambito della somministrazione, sia
estensibile anche ai titolari di imprese alimentari che non siano
pubblici esercizi.
R12. Al momento non è possibile per il titolare di ditta
individuale esercente il commercio di prodotti alimentari
nominare un delegato/preposto.
Ciò in quanto perché la vendita dei generi alimentari è ancora
disciplinata dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 ed in
particolare dal comma 6 dello stesso,in base al quale, quando
trattasi di società, il possesso del requisito professionale è
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
Q13.
Premesso che:
- il diploma triennale di qualifica di "addetto alla segreteria e
all'amministrazione d'albergo", abilita all'esercizio della attività di
somministrazione alimenti e bevande (come stabilito dall'art. 6,
comma 1, lettera a) della L.r. n. 30 del 2003);
- che l'imprenditore che è in possesso dei requisiti per il predetto
esercizio di somministrazione, può essere ammesso al corso
breve (di 30 ore), per conseguire l'abilitazione all'esercizio
dell'attività di commercio di generi alimentari;
si chiede se l'abilitazione per l'esercizio dell'attività di commercio
di generi alimentari, acquista con le modalità sopra indicate,
abiliti esclusivamente al citato esercizio svolto soltanto
nell'ambito dell'attività di somministrazione o abbia - come è
logico supporre - portata generale, senza alcun vincolo di
coincidenza dell'esercizio di commercio di generi alimentari con
quello di somministrazione di alimenti e bevande.
R13. La frequenza al corso professionale di 30 ore, istituito
con D.G.R n. 20117 del 23.12.2004, permette ai soggetti già
abiliti a svolgere attività di somministrazione di alimenti e
bevande, il conseguimento anche dell'abilitazione alla vendita
dei prodotti alimentari, nel pieno rispetto della disciplina di cui
all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. N. 114 del 1998. Pertanto, in
relazione a quanto sopra, il soggetto abilitato a seguito della
frequenza con esito positivo del corso di trenta ore, potrà
vendere i prodotti alimentari indipendentemente dallo
svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande
Q14.
R14. La l.r. 12 del 4 agosto 2003 prevede all'art. 4, punto 2
La non applicabilità dell'art. 6 della L.R. 30/2003 alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dai
B&B, (indicata dalla circolare n. 31 del 30.07.2004 DG
Commercio e Industria) comporta anche che tali attività non
siano soggette all'obbligo di formazione igienico sanitaria, prima
dell'inizio dell'attività, e di aggiornamento biennale della stessa
previsto dalla L.R. 12/2003 (esplicitata dalla circolare n. 33(SAN
del 14.11.2003)?
che gli operatori addetti alla produzione, preparazione,
somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a
ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dello
svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con
periodicità biennale. L'onere della formazione ed
aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155. I destinatari
dell'attività formativa prevista dalla norma sopra indicata sono i
titolari, i collaboratori (anche familiari, stagionali ed occasionali),
i soci, gli associati in partecipazione i dipendenti e coloro che
svolgono e devono svolgere attività di produzione,
somministrazione, preparazione, trasformazione, vendita e
distribuzione di prodotti alimentari. In base ai Protocolli d'intesa
sottoscritti dalla Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia e le associazioni dei commercianti e degli artigiani
tali corsi hanno durata di quattro ore. In base all'art. 6 della l.r.
n. 30 del 24.12.2003 i soggetti che intendono esercitare l'attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono
aver frequentato un corso professionale per la
somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione
Lombardia della durata minima di 120 ore. La frequenza del
corso di cui all'art. 6 della l.r. n. 30 del 2003 non è richiesta ai
titolari di attività di Bed&Breakfast.
4
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q15.
R15. Si fa presente che non rientrano nel campo di
applicazione della l.r. n. 30 del 2003 gli esercizi il cui titolare è
un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito
parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa del
D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 "Regolamento recante
semplificazioni per il rilascio dell'autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli
privati". Inoltre alle attività di somministrazione svolte dagli
oratori non si applicano gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 30 del 2003
(orari e chiusura infrasettimanale dei pubblici esercizi), né gli
Indirizzi generali di cui alla DGR 17 maggio 2004, n. VII/17516 in
quanto recano una disciplina incompatibile con la loro finalità,
ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionale
dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione.
Ente di promozione sociale (Circolo parrocchiale
sociale) gestisce un bar all'interno dell'oratorio. In base al DPR
04/04/2001 - n.235 - tale ente (Con finalità assistenziale) può
esercitare senza che il rappresentante abbia i requisiti
professionali "Ex REC". In base alla Legge regionale n. 30 del
24/12/2003 invece tale requisito è richiesto, non prevedendo
casi di esenzione della qualifica professionale. Come devono
essere interpretate le norme?
Articolo 8 - Programmazione delle attività di somministrazioe di alimenti bevande
Q16. Premesso che durante il normale svolgimento di
cerimonie all'interno di dimore storiche di proprietà comunale
viene esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande ai partecipanti, a mezzo di ditte specializzate nel
settore "catering" che non hanno sede nel territorio comunale, si
chiede se alla luce della recente disciplina in materia di
somministrazione di alimenti e bevande il proprietario della
dimora e/o il titolare dell'impresa di catering è tenuto a
comunicare e/o ad essere autorizzato dall'ufficio comunale, di
volta in volta, per l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande da tenersi all'interno della dimora stessa?
R16.
Nel caso prospettato, conformemente a quanto previsto
dagli indirizzi regionali approvati con DGR n. VII/ 17516 del
17.05.2004, lo svolgimento di una cerimonia o di una festa
all'interno di una dimora storica, indipendentemente dalla
proprietà pubblica o privata della stessa, non rientra nell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande oggetto degli indirizzi
medesimi in quanto non esercitata in un pubblico esercizio. Tale
attività, infatti, è assimilabile alla tipologia prevista dall'articolo 8,
comma 4, lettera d) (attività svolta presso il domicilio del
consumatore) e non necessita quindi né di autorizzazione
amministrativa né di comunicazione al Comune. Quanto sopra a
condizione che l'attività in esame si configuri come attività
privata (ad esempio su invito) e non rivolta al pubblico indistinto.
Diversa la natura dell'attività svolta dall'azienda di catering
incaricata del servizio di somministrazione, la quale dovrà
essere in possesso della specifica autorizzazione sanitaria
rilasciata dalla competente ASL relativamente alla preparazione,
somministrazione e trasporto degli alimenti e delle bevande. Nel
caso ulteriore in cui l'azienda di catering eserciti direttamente
l'attività di somministrazione nei confronti di un pubblico
indifferenziato, nella sede dove avviene la preparazione dei cibi,
si configura attività di pubblico esercizio con conseguente
necessità di autorizzazione amministrativa rilascita dal comune
ed autorizzazione sanitaria rilascita dall'ASL, previa verifica dei
requisiti moralie professionali del titolare o del preposto.
Q17. La l.r. n. 30/03 all'art. 8, comma 4 prevede che la
programmazione regionale e comunale non si applica a
determinati tipi di attività di somministrazione. Nell'elencazione
di tale articolo non ricorre in modo esplicito il caso della
somministrazione
esercitata
all'interno
delle
sale
cinematografiche, anche se queste situazioni , per anolagia
dovrebbe essere compresa al punto g) del comma 4
(…all'interno di musei, teatri , sale da concerto e simili). Si
chiede pertanto se debbano considerarsi escluse dalla
programmazione anche le attività di somministrazione ubicate
all'interno di edifici aventi la funzione di multisala, in locali
ricadenti negli spazi generalmente indicati come gallerie.
R17. Si conferma che l'attività di somministrazione esercitata
all'interno di sale cinematografiche può essere ricompresa tra le
attività indicate all'art. 8, comma 4, lettera g) della l.r. n.30.Al
contrario, sono soggette a programmazione, le attività di
somministrazione esercitate all'interno di edifici aventi la
funzione di multisala, in locali ricadenti sugli spazi indicati come
gallerie in quanto le stesse sono solitamente svolte all'interno di
esercizi indipendenti, anche dal punto di vista dell'accesso, non
strettamente funzionali all'attività cinematografica.
5
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q18.
Il Comune potrà prevedere nei propri criteri un favor per
le attività di somministrazione inserite negli impianti di
distribuzione carburanti ubicati sulle strade urbane?
Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 30 per questa
tipologia di somministrazione incide in qualche modo su
l'autorizzazione petrolifera?
R18. Se il Comune decidesse di favorire lo sviluppo di questa
Q19. Alcuni Comandi di Polizia Locale stanno elevando, nei
confronti di diverse unità locali di imprese di ristorazione
collettiva, dei verbali di contestazione motivati dalla mancanza
della autorizzazione per l'esercizio della attività di mensa
anziendale prevista dal comma 6 dell'art. 3 della legge
25/08/1991, n. 287.
Si desidera conoscere se suddetti esercizi hanno facoltà di
continuare l'attività senza chiedere la nuova autorizzazione.
R19. La legge 25/08/1991, n. 287 non vietava, a coloro che
al momento della sua entrata in vigore somministravano
alimenti e bevande, in conformità delle norme preesistenti, di
continuare l'attività di somministrazione, né prescriveva a loro
carico adempimenti ai fini della continuazione dell'attività. E
infatti nell'art. 11, comma 1, stabiliva che a coloro i quali alla
data della sua entrata in vigore erano "in possesso delle
autorizzazioni previste dalla legge 14/10/1074, n. 524, … e
dall'art. 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per
l'esercizio dell'attività da essa disciplinate (legge n. 287), sono
rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla
medesima" (legge n. 287). Ciò significa che il soggetto che
all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 287
somministrava alimenti e bevande in una mensa aziendale ai
sensi dell' art. 53, comma 3, del D.M. 4/8/88, n. 375, aveva la
facoltà di continuare l'attività senza essere condizionato a
chiedere la nuova autorizzazione prevista dalla legge 287 per le
mense aziendali (mancando disposizioni che prevedano o che
comunque stabiliscano le modalità del passaggio dalla vecchia
alla nuova disciplina del settore).
Q20. Perché l'attività di Bed&Breakfast non è citata né all'art.
8, comma 4, né all'art. 21 della l.r. 30/03? Significa che questa
attività non è esclusa dalla programmazione?
R21. L'attività di Bed&Breakfast, non si configura come
attività imprenditoriale, essendo classificata dalla l.r. n. 6/01
come servizio di ospitalità turistica esercitato da soggetti privati
che offrono alloggio e prima colazione nella loro abitazione con
carattere di conduzione familiare e saltuarietà.
L'esercizio di tale attività, che non richiede l'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese, non è pertanto
soggetto tout court alla disciplina della l.r. n. 30 del 2003.
particolare tipologia di pubblici esercizi potrebbe farlo in quanto
l'impostazione generale sia della l.r. 30/03 che degli indirizzi lo
permettono. Ciò potrebbe avvenire sia attraverso la previsione
di criteri di esame delle domande che privilegino le attività in
esame, sia attraverso l'assoggettamento alle sole prescrizioni
della l.r. n. 30/03 e alla non applicazione delle disposizioni di cui
al punto 11 degli indirizzi.
L'autorizzazione relativa a tali tipologie di attività è diversa
dall'autorizzazione petrolifera. Il Comune dovrà accertare solo
che l'attività di somministrazione per la quale viene chiesta
chiede l'autorizzazione sia svolta effettivamente all'interno
dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti e che la stessa
sia gestita direttamente dal gestore dell'impianto.
6
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 9 - Funzioni autorizzatorie dei Comuni
Q22. Nel caso in cui l'amministrazione comunale abbia
provveduto a nominare la Commissione Consultiva Comunale,
predisponendo la nuova ordinanza sulla disciplina degli orari ai
sensi dell'attuale normativa in vigore legge regionale n°
30/2003,come deve comportarsi il Comune nel caso di richieste
di nuove aperture, in attesa dell'approvazione dei criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e
bevande previsti dall'art. 9 della L.R. n. 30/03.
R23. Si ritiene che, trascorsi i 180 giorni dall'emanazione
degli indirizzi regionali di cui alla DGR n. 17516 del 17 maggio
2004, il Comune debba procedere con urgenza all'adozione dei
criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni. Nel frattempo, il
Comune potrà eventualmente tener conto dei criteri previsti
dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, tenendo conto
anche e valutando i parametri riferiti alle indicazioni di cui al
punto 11 della DGR sopra indicata.
Q24. Si chiede se prima dell'inizio dell'attività, il soggetto è
tenuto a depositare una dichiarazione di inizio attività attestante
l'acquisizione dei requisiti di cui all'art. 9, comma 8 oppure è il
Comune che deve procedere a verificarne il possesso?
R24.
Q25. Poiché nell'articolo 9, comma 14 vi è una restrizione alla
vendita solo di ciò che viene somministrato nel pubblico
esercizio, si chiede se il titolare dell'esercizio che vuole vendere
anche i prodotti alimentari non somministrati debba presentare
anche il modello COM 1?
R25. L'articolo citato, esattamente come previsto dall'5,
comma 4 della L. 287 del 1991 abilita alla vendita per asporto
dei prodotti somministrati. Nel caso di vendita pertanto di
prodotti alimentari non rientranti nell'attività di somministrazione
occorre la presentazione del modello COM 1 e, ovviamente la
dimostrazione del possesso del requisito professionale di cui
all'art.5, comma 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998.
Q26.
R26. La l.r. n. 30 del 2003 "Disciplina delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande" ha tra le sue finalità lo
sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in
relazione alle esigenze dei consumatori nonché la tutela della
loro salute e sicurezza alimentare. In relazione alle finalità sopra
indicate la l.r. in esame ha abolito le tipologie autorizzative di cui
alla legge n. 287 del 1991 in quanto il crescente consumo di
pasti consumati fuori casa e la miriade di pubblici esercizi
realmente presenti sul territorio rendevano ormai superate le
stesse. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di
somministrazione l'art. 9, comma 14 della l.r. n. 30/2003
prevede la possibilità per i gestori delle stesse di vendere per
asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla
somministrazione. La disciplina sopra indicata è in stretta
relazione con quanto disposto al punto 6 della D.G.R. n. 17516
del 17.05.2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei
Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande " nel quale i bar caffè,
bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili
vengono definiti quali esercizi caratterizzati anche dalla
somministrazione di prodotti dolciari in senso lato. Nella
definizione di dolciumi rientrano anche i prodotti preconfezionati
quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum, ecc... . Per
tutto quanto sopra segnalato, pertanto, una interpretazione
meramente letterale del concetto di somministrazione, che non
consentisse ai pubblici esercizi la vendita dei prodotti dolciari
preconfezionati, sarebbe in contrasto con la ratio della l.r. n. 30
del 2003 e dei suoi provvedimenti attuativi.
Ai sensi dell'art. 9, comma 8 prima di iniziare l'attività e
comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione
comunale, il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulle destinazioni
d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
Non si ritiene quindi necessario che, prima dell'inizio dell'attività,
il soggetto depositi una dichiarazione di inizio attività attestante
l'acquisizione di tali requisiti in quanto sarà il Comune che ne
potrà verificare il possesso in qualsiasi momento.
Si chiedono chiarimenti in relazione alla vendita da parte
dei pubblici esercizi di prodotti dolciari preconfezionati (quali
caramelle, chewing-gum, praline, gelati ecc...) che non siano
consumati in loco.
7
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q27.
R27. Il quesito evidentemente fa riferimento alla procedura
delineata negli articoli 23, 24 e 25 del D.M. n. 375 del 1988
"Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla
disciplina del commercio". In base a tale procedura
l'imprenditore commerciale può impiegare come preposto
all'attività solo le persone dallo stesso iscritte nell'elenco
speciale di cui all'articolo 9 della L. 426 del 1971 e solo dopo
tale iscrizione comunicare la nomina del preposto al Comune.
Poiché la l.r. n. 30 del 2003 ha abolito l'iscrizione al R.E.C.
quale requisito professionale necessario per poter chiedere
l'autorizzazione per l'attività di somministrazione, si ritiene che il
preposto alla gestione dell'attività non debba, per evidente
analogia con il titolare dell'attività, essere iscritto nell'elenco
speciale e pertanto il Comune non deve comunicare alla
Camera di Commercio la nomina del preposto.
Che forma deve avere la delega di cui all'art. 9, comma
15? La delega va depositata al Comune, il quale la deve
trasmettere alla C.C.I.A.A. per la registrazione nel registro delle
imprese oppure il titolare, dopo aver delegato il preposto in
C.C.I.A.A., è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'avvenuta
nomina in Comune?
Articolo 12 - Autorizzazioni temporanee
Q28. La l.r. 30/03 all'art. 12, che si lega art. 5 e in particolare
all'art. 6, prevede per il rilascio delle autorizzazioni temporanee
requisiti "professionali" uguali a quelli richiesti per le
autorizzazioni definitive. Tali disposizioni potrebbero penalizzare
realtà associative che organizzano feste o comunque momenti
di aggregazione sociale con carattere temporaneo che
potrebbero non avere al loro interno persone in possesso dei
requisiti professionali di cui all'art. 6.
R29. L'art. 12 della l.r. n. 30 del 2003 prevede che, in
occasioni di manifestazioni di carattere locale, il Comune può
rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo
dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica del
possesso da parte del soggetto richiedente di requisiti morali e
professionali previsti dagli art. 5 e 6 della stessa legge, nonché
all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle
norme igienico-sanitarie. La ratio della normativa è quella di
garantire dal punto di vista igienico-sanitario il consumatore in
tutte le circostanze in cui avvengono le somministrazioni e
quindi anche in occasione di eventi estemporanei, tenendo
peraltro conto che simili iniziative danno luogo ad attività di
somministrazione che, seppure occasionali, spesso
interessano un pubblico numeroso. In caso di autorizzazione
temporanea, la legge n. 30 non esclude che il soggetto
interessato possa nominare un delegato/preposto che abbia i
requisiti previsti dai citati art. 5 e 6.
Articolo 13 - Disposizioni per i distributori automatici
Q30.
R31.
In relazione alla disciplina di cui all'art. 13 concernente
la somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a
tale attività, si chiede se in relazione alle stesse sia
ancora sufficiente la presentazione del modello
COM 5.
I distributori automatici che non configurino
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera a) della l.r. n. 30, restano soggetti alle
disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e
quindi la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al
Comune competente per territorio e la stessa può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
8
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 14 - Esercizio attività accessorie
Q32.
Premesso che:
la polizia locale ha redatto verbale di accertamento di violazione
amministrativa (disposizioni di cui artt. 68 del R.D. 773/1931 art. 666 c.p) nei confronti di un pubblico esercizio che stava
svolgendo un trattenimento musicale di karaoke senza
autorizzazione comunale; visto che l'ufficio del commercio deve
ora emettere la sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico
esercizio, si chiede cortesemente di chiarire se l'utilizzo del
karaoke possa rientrare nell'art. 14 della l.r n. 30/03 che
stabilisce che l'autorizzazione comunale di pubblico esercizio
abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed
impianti in genere per la diffusione sonora di immagini.
R32.
Q33. Per le attività che prevedono l'utilizzo di fonti sonore
occorre prevedere esplicitamente la presentazione preventiva
della previsione di impatto acustico al fine di prevenire il disturbo
per l'eccessiva rumorosità.
L'automatica abilitazione per i giochi leciti desta qualche
preoccupazione per quei locali che in passato non hanno
rispettato i divieti sul gioco d'azzardo. La formulazione dell'art.
14 della l.r. 30/03, inoltre, non sembra consentire la revoca della
sola abilitazione al gioco lecito nel caso in cui si verifichino tali
problemi.
R34. In base all'art. 14 l'autorizzazione alla somministrazione
abilita anche ai giochi leciti (carte, biliardino, giochi di società ecc.) e
l'esercente è tenuto comunque ad esporre e a rispettare la tabella
dei giochi proibiti;la disciplina dei videogiochi, com'è noto, è invece
regolata dal D.M. del 27.10.2003 con cui il Ministero delle Finanze
ha stabilito che entro il 30 aprile 2004 gli apparecchi di cui all'art. 110,
comma 7, lettera b) del TULPS devono essere rimossi da tutti i
pubblici esercizi, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati in quanto non più idonei al gioco lecito. Entro il 31 maggio
quindi tali apparecchi devono essere demoliti, convertiti, oppure, ove
possibile, ceduti all'estero. Si coglie l'occasione per segnalare che ai
fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto citato, in relazione ad
autorizzazioni rilasciate dopo il 13 gennaio 2004, si deve far
riferimento alle comunicazioni dei gestori di cui alla disposizione n.
sei degli indirizzi regionali e all'autorizzazione sanitaria; in caso di
esercizi con attività miste si farà riferimento all'attività prevalente in
base al criterio della superficie.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10234 del
21.10.1986 ha riconosciuto esenti dalla licenza di cui all'articolo 68
del TULPS gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici
esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo
della consumazione e senza che vengano introdotti elementi tali da
configurarne una trasformazione. Si segnala inoltre che il Ministero
dell'Interno con Circolare n. 12388/4109/A1 del 14.06.1984 ha
disposto che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli
spettacoli pubblici tutti quei locali (anche se definiti come circoli
privati) che presentino i seguenti elementi: 1) pagamento del
biglietto di ingresso; 2) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
3) complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività; 4)
rilevante numero di persone che accedono al locale (con riferimento
al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 dei 100 posti). Si ritiene
pertanto che se non ricorrono gli elementi sopra indicati, l'uso del
karaoke possa rientrare nella disciplina di cui all'articolo 14 della l.r.
n. 30.
Articolo 15 - Subingresso
Q35. Il subingresso in proprietà o in gestione (art. 15 della l.r.
n.30/03) è soggetto a comunicazione al Comune a condizione che sia
provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in
possesso dei requisiti morali e professionali. Nel caso in cui il soggetto
ha già acquistato l'azienda, ma non può iniziare subito l'attività perché
non ha i requisiti professionali, la comunicazione deve
comunque essere presentata subito al Comune o può
essere presentata quando il subentrante è in possesso di
tutti i requisiti richiesti
dalla l.r. n. 30/03?
R35.
Si ritiene che il soggetto che abbia acquistato un'attività
di pubblico esercizio mediante subingresso nell'autorizzazione
del precedente titolare, seppur non in possesso, ad esempio,
del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. n. 30 del 2003,
debba comunque comunicare al Comune l'avvenuto
trasferimento di titolarità dell'esercizio.
Poiché nel caso sopra descritto l'attività di somministrazione
resta sospesa, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera a) della l.r.
n. 30/03, il subentrante ha un anno di tempo per mettersi in
regola con le normative di riferimento, pena la revoca da parte
del Comune dell'autorizzazione.
9
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Q36.
Nei casi di subingresso la comunicazione avviene
ancora tramite DIA? In relazione all'art. 15, comma 2 della l.r.
30/03 si chiede se per Autorità di Pubblica Sicurezza debba
intendersi solo la Questura.
R36. Nei casi di subingresso è sufficiente una
comunicazione/denuncia effettuata nella forma più opportuna
purché completa degli elementi essenziali che consentano
l'individuazione della fattispecie.
In relazione all'art. 15, comma 2 della l.r. 30/03 si precisa che
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli ai
fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mentre le
autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti
dalle leggi vigenti.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 110 del TULPS,
l'Autorità di Pubblica Sicurezza cui si fa riferimento è la
Questura.
Q37.
R37. Si ritiene che la comunicazione in materia di
subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande continui ad essere assoggettata alla normativa
regionale di settore che trova applicazione in forza della sua
specialità e come normativa - antecedente alle modifiche
introdotte alla L. n. 241/1990 - non contrastante con il sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 2 della
stessa normativa statale.
Si chiede se alla luce della riformulazione dell'art. 19
della L.n. 241/90, operata dall'art. 3 del D. L. 14.03.2005 n. 35,
anche i subingressi ex L.R. n. 30/2003 siano subordinati ad una
denuncia ad effetto differito che comporta la facoltà per
l'imprenditore di porre in essere l'attività solo alla scadenza del
trentesimo giorno successivo alla presentazione.
Articolo 16 - Revoca delle autorizzazioni
Q38.
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della l.r. 30/03
una delle cause di revoca delle autorizzazioni per la
somministrazione di alimenti e bevande è la sospensione
dell'attività da parte del titolare per un periodo superiore a dodici
mesi. Si chiede se il periodo di sospensione decorra dal
momento in cui l'attività è stata sospesa, indipendentemente
dagli eventuali subingressi; ad esempio, se il titolare ha sospeso
l'attività per dieci mesi e poi cede la stessa, il subentrante deve
iniziare l'attività entro due mesi, cioè entro un anno dalla
sospensione dell'attività operata dal cedente?
R38. La decorrenza del termine fissato dall'art. 16 della l.r.
30/03
per
la
sospensione
dell'attività
avviene
indipendentemente da eventuali casi di subingresso. Ciò
significa che se il titolare dell'autorizzazione ha sospeso
l'attività per 10 mesi e poi ceduto la stessa, il subentrante deve
iniziare l'attività entro 2 mesi.
Q39. L'articolo 16, comma 1, lettera a) prevede la revoca
dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro
due anni dalla data del rilascio.
L'articolo 9, comma 8 stabilisce che il titolare
dell'autorizzazione prima di iniziare l'attività e
comunque entro trecentosessantacinque giorni dal
rilascio dell'autorizzazione deve porsi in regola con
le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica ed igienicosanitaria, nonché con le disposizioni sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
Si chiede se il titolare dell'autorizzazione
debba
dimostrare
l'avvenuta
regolarizzazione della posizione entro un
anno,
ma
abbia
comunque
a
disposizione un altro anno per
attivare l'esercizio.
R39. Si ritiene che il soggetto che abbia ottenuto
l'autorizzazione debba regolarizzare la sua posizione entro un
anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8 della l.r.
n. 30 del 2003, ma che la revoca della stessa potrà essere
effettuata dal Comune solo dopo due anni dalla data del suo
rilascio, come previsto dall'articolo 16.
10
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 17 - Orari degli esercizi
Q40. In relazione alla disciplina di cui all'art. 17 della l.r. 30/03
si chiede cosa si intende per limiti stabiliti dal Sindaco. Quali
sono i limiti minimi e massimi?
R40.
Q41.
L'attività di somministrazione svolta all'interno dell'area
di un impianto di distribuzione carburanti deve inderogabilmente
rispettare gli orari di chiusura e apertura di tale impianto o può
avere degli orari autonomi?
L'attività di somministrazione deve rispettare l'obbligo di chiusura
per la pausa pranzo previsto per l'impianto di distribuzione?
R41. La DGR n. VII/17516 del 17.05.2004, al punto 14.3,
prevede espressamente che gli esercizi di somministrazione,
collocati all'interno di aree di impianti di distribuzione carburanti,
osservino l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.
Tale DGR non specifica nulla in merito all'intervallo di almeno
due ore che gli impianti di distribuzione carburanti devono
invece osservare tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano
in base alla DCR n. 1685 del 26.07.1984.
Per quanto sopra si ritiene che tale obbligo non sia applicabile
al gestore dell'attività di somministrazione inserita nell'impianto
di distribuzione carburanti.
Q42.
R42.
L'orario degli esercizi, sentita la Commissione di cui
all'art. 20, della l.r. 30/03, può essere differenziato nell'ambito
dello stesso territorio. Il Comune dovrà stabilire una fascia
obbligatoria compresa tra le ore 5 e le ore 2 per gli esercizi nei
quali la somministrazione costituisce attività prevalente e tra le
ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che congiuntamente alla
somministrazione effettuano attività di intrattenimento danzante
e/o musicale. Si ritiene che il Sindaco possa confermare tout
court tali indicazioni oppure stabilire che, ad esempio, i pubblici
esercizi ubicati nel centro storico aprono alle sei e chiudono alle
22.00.
L'applicazione della disposizione 12, punto 12.2 della DGR n.
VII/17516 del 17.05.2004 ha evidenziato l'esigenza di introdurre
una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di apertura
mattutina dei pubblici esercizi affinchè i gestori possano fornire
un servizio realmente corrispondente alle esigenze dei
consumatori.
Per tale motivo il punto 12.2 della DGR sopra indicata è stato
integrato dalla DGR n. VII/20955 del 16.02.2005 con la
seguente previsione: "Il Comune, sentita la commissione di cui
all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su
richiesta degli esercenti e per particolari esigenze al cittadino, in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e
h) del precedente punto 6, specifiche deroghe all'orario di
apertura mattutio, comunque garantendp una fascia oraria di
chiusura notturna di non meno di quattro ore".
Si chiede se i casi di deroga agli orari di apertura e
chiusura dei pubblici esercizi di cui al punto 12.3 della D.G.R. n.
17516 del 17.05.2004 siano da intendersi quale elencazione
tassativa oppure il Sindaco possa concedere altre deroghe.
In base a quanto disposto dal punto 12.3 degli indirizzi
generali di cui alla D.G.R. n. 17516 del 17.05.2004 il Comune,
sentita la Commissione prevista dall'art. 20 della l.r. n. 30 del
2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione
delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, alle feste
patronali e di speciali manifestazioni locali. In relazione a quanto
sopra si ritiene che tale elencazione sia da intendersi in senso
tassativo. La disciplina degli orari è stata resa più flessibile
dall'integrazione del punto in esame, apportata dalla DGR n.
VII/20955 del 16.02.05.
Infatti il Comune, sentita la commissione di cui all'art. 20, può
autorizzare su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze
al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino,
comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di
non meno di quattro ore.
11
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 20 - Commissioni comunali
Q43.
Si chiede se il termine fissato dall'art. 20 della l.r. 30/03
per la costituzione delle Commissioni di livello comunale sia un
termine perentorio od ordinatorio.
R43.
Q44. Nell'ipotesi in cui si intenda costituire una Commissione
fra i Comuni associati allo Sportello Unico, il Presidente è il
Sindaco del Comune capofila?
Come si procede nell'ipotesi di una pratica proveniente da un
Comune associato?
R44. Nel caso di Comuni associati per lo Sportello Unico
potrà essere costituita una Commissione unica per tutti i
Comuni associati, anzi, è auspicabile che ciò avvenga. La
nomina del presidente di detta Commissione dovrà avvenire
secondo quanto stabilito dalla Convenzione di associazione tra
i Comuni; nel caso in cui nulla sia stabilito, la Convenzione
medesima dovrà essere aggiornata e integrata con
l'inserimento
della
conseguente
previsione.
Non
necessariamente pertanto il Presidente della Commissione
deve essere il Sindaco del Comune capofila.
La pratica proveniente da un Comune associato dovrà essere
gestita secondo le previsioni del Regolamento di
funzionamento dello Sportello Unico associato, approvato dai
Comuni.
Q45.
I Comuni che hanno deciso di avvalersi della
Commissione Provinciale per i pubblici esercizi stanno
predisponendo i criteri di programmazione come richiesto dalla
legge. Ai fini dell'approvazione dei criteri, è richiesta una
deliberazione di consiglio, sentita la Commissione. Nel vigore
della l. 287/91, l'iter seguito era il seguente: 1) approvazione dei
parametri in Consiglio; 2) richiesta di parere alla Commissione.
Si chiede se, con la nuova legge l'iter descritto rimane
confermato o se invece vale il contrario, e cioè il parere della
Commissione deve essere richiesto prima della deliberazione
consiliare.
R45.
Q46.
R46. Si ritiene che il Sindaco, dopo aver chiesto ai soggetti
individuati dall'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 la
designazione di un proprio rappresentante al fine di costituire la
Commissione prevista della stesso articolo, in autonomia e in
base al principio di sussidiarietà, possa nominare, ad ulteriore
supporto della Commissione, anche un altro soggetto. Nel caso
in cui il rappresentante della Camera di Commercio abbia
comunicato al Comune di non voler comunicare il proprio
rappresentante nella Commissione, qualora successivamente
cambiasse orientamento, avrebbe diritto a partecipare alle
riunioni della Commissione, in quanto la specificità della propria
rappresentanza non sarebbe sostituita dalla nomina dell'altro
soggetto aggiuntivo rispetto alla composizione ordinaria
prevista dall'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003.
Il termine di cui all'art. 20 della l.r. 30/03 è un termine
ordinatorio che evidentemente presuppone, nell'ipotesi in cui
non venga rispettato, o la possibilità di procedere alla nomina
della Commissione di livello comunale anche in tempi
successivi o, nel caso in cui il Comune non intenda procedere
in modo assoluto a nominare una sua Commissione, un
raccordo istituzionale con la Provincia oppure con la Comunità
Montana di riferimento.
Si ritiene che il parere della Commissione ex art. 20
della l.r. n. 30 del 2003 debba essere richiesto prima
dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della
programmazione dell'attività dei pubblici esercizi.
Nella situazione in cui alcuni Sindaci avessero nominato
le Commissioni comunali consultive per le attività di
somministrazione di alimenti e bevande (art. 20 L.R. 24
dicembre 2003 n. 30) provvedendo a "sostituire" il
rappresentante della Camera di commercio con altro
soggetto degli stessi individuato, si chiede se tale
comportamento sia o meno conforme al dettato
normativo.
12
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 21 - Attività di somministrazione escluse dalla legge
Q47. "Per il rilascio dell'autorizzazione comunale per lo
svolgimento dell'attività di ristoro agrituristico, tipologia in
famiglia, senza alloggio, è necessario che il richiedente sia in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6) della Legge
Regionale n. 30 del 24.12.2003? Si richiede altresì se il
possesso di tali requisiti professionale debba essere dimostrato
anche dal titolare dell'autorizzazione per la tipologia in azienda,
rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore della Legge
Regionale n. 30/2003, all'atto della richiesta di rinnovo annuale,
di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 24 dicembre del
2001 n. 8 - Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi
della L. R. 31 gennaio 1992. n.3 e all'art. 13 della L.r. 7 febbraio
2000, n. 7-?
R47.
L'articolo 3, punto 1.1 del Regolamento regionale n. 8
del 24.12.2001 stabilisce che la tipologia agrituristica, correlata
al tipo di attività esercitata in relazione all'uso delle strutture
ricettive disponibili, può essere praticata in famiglia o in azienda.
La tipologia agriturismo in famiglia, da esercitarsi in forma
singola o combinata, presenta le seguenti caratteristiche
principali:
a) ospitalità giornaliera per un massimo di 10 persone mediante
l'uso anche di spazi comuni e di camere, all'interno dell'alloggio
dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;
b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in
idonee strutture, anche all'interno dell'alloggio dell'operatore
agrituristico, fino ad un massimo di 20 posti/pasto e non oltre 40
coperti/giorno;
Il punto 1.2 dell'articolo 3 del Regolamento prevede anche la
classificazione agrituristica intesa quale individuazione di
indirizzi aziendali specializzati, in relazione alle attività
esercitate ed ai servizi offerti all'intero dell'azienda medesima,
fra cui quello enogastronomico caratterizzato dalla
somministrazione di bevande e pasti con l'utilizzo di prodotti e
strutture nel rispetto di quanto previsto dallo stesso
Regolamento.
All'attività di agriturismo in famiglia, come chiarito dalla circolare
n. 31 del 30.07.'04, non si ritiene applicabile l'art. 21 della l.r. n.
30 del 2003.
Alla tipologia dell'agriturismo in azienda di cui art. 3, punto 1.1.2
del Regolamento regionale n. 8 del 24/12/2001 "Regolamento
regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. n. 31 gennaio 1992,
n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7", si applica l'art. 21 della
l.r. n. 30 del 2003 nella parte in cui dispone che nell'ambito delle
attività agrituristiche l'esercizio della somministrazione di
alimenti e bevande è effettuato sulla base dei requisiti di cui agli
articoli 5 e 6 della stessa. Il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 5 e 6 della l.r. 30 del 2003 non viene richiesto ai titolari di
autorizzazione per la tipologia di agriturismo in azienda - in
relazione alla riconferma annuale dell'autorizzazione di cui
all'art. 11 del Regolamento sopra indicato.
Articolo 23 - Sanzioni
Q48.
R48.
Si chiede di avere chiarimenti sulle competenze relative
ai controlli nei locali pubblici in merito al divieto di
somministrazione di alcolici ai minori di sedici anni e quali
sanzioni sono previste per i trasgressori.
I controlli previsti dall'art. 689 del codice penale, in
ordine alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di
sedici anni o infermi di mente, spettano a coloro che hanno la
qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
In caso di violazione si ritengono applicabili l'articolo sopra citato
e l'art. 64, pure del codice penale, se dal fatto deriva
l'ubriachezza.
13
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Articolo 24 - Norme transitorie
Q49. Si richiede come debba essere interpretato il comma 3
dell'art. 24 (norme transitorie) della legge del 24.12.2003 n. 30.
In particolare si chiedono chiarimenti in relazione a due diverse
ipotesi:
R49.
1) Nel caso in cui sia lo stesso titolare di più autorizzazioni ex
legge n. 287 del 1991 ad aver chiesto il trasferimento di una
delle due, si ritiene che entro il termine previsto dell'art. 24,
comma 3 della l.r. n. 30 del 2003, lo stesso debba provvedere
ad attivare l'esercizio. Nel caso di cui sopra pertanto la richiesta
di trasferimento deve essere accompagnata anche dalle
relative abilitazioni e autorizzazioni igienico-sanitarie ed edilizie
interessanti i nuovi locali, ovvero dalle copie delle richieste di
tali abilitazioni od autorizzazioni. In tale contesto, se l'esercente
non è riuscito ad attivare l'attività nel termine previsto, può
chiedere al Comune la proroga dello stesso al fine di porsi in
regola con le vigenti norme di riferimento.
1) nel casi in cui il titolare di più autorizzazioni art. 5 L. 287/91
chiede il trasferimento di una autorizzazione in altri locali; il
nuovo esercizio deve essere attivato entro la scadenza di un
anno (13.1.2005) o è sufficiente aver chiesto il trasferimento
entro tale termine e attivare il nuovo esercizio dopo aver
adeguato i locali alle vigenti norme edilizie, igienico-sanitarie
ecc.?
2) Il titolare di più autorizzazioni art. 5 L. 287/91 cede un ramo
d'azienda ad altro soggetto entro la scadenza di un anno; il
subentrante secondo le disposizioni di cui sopra ha diritto
all'intestazione della relativa autorizzazione. In questo caso
sembrerebbe possibile che l'attivazione dell'esercizio possa
avvenire entro la scadenza prevista dell'art. 9 comma 8 della
L.R. 30/2003.
2) Nel caso in cui invece il titolare delle autorizzazioni ex legge
n. 287 del 1991 ne abbia ceduta una ad un altro soggetto,
quest'ultimo in base, in base a quanto previsto dall'articolo 9,
comma 8, dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale
ha trecentosessantacinque giorni di tempo per mettersi in
regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le
disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
prevenzione incendi e sicurezza.
Q50.
R50. L'art. 24, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che
il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), b),
e d) della legge 287 del 1991 per uno stesso esercizio ha diritto,
sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno
dall'entrata in vigore della normativa regionale, i diversi rami
d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa
autorizzazione. Per attivazione delle attività commerciali si
intende l'effettivo esercizio delle stesse e non una mera
dichiarazione di volontà di volere attivare l'esercizio. Nel caso di
specie si ritiene che la richiesta di trasferire una delle due
autorizzazioni ottenute ai sensi della legge n. 287 del 1991 in
altro locale, entro il termine di cui all'art. 23, comma 3 della l.r.
n. 30 del 2003, se non accompagnata anche dalla richiesta
delle autorizzazioni ed abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero
dalle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie o
dall'avvio delle opere di sistemazione edilizia del locale nel
quale una delle attività viene trasferita, non sia di per sé
condizione sufficiente per rispettare la ratio dell'art. 23. Solo in
presenza della condizione di cui sopra l'esercente che non
riesca a completare l'attivazione del locale entro il termine del
13 gennaio 2005, può chiedere al Comune la proroga di tale
termine, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera
a), della l.r. n. 30 del 2003.
Il titolare di due autorizzazioni di somministrazione di
alimenti e bevande (ex. Legge 287/91) rilasciate per lo stesso
locale, che decida di spostarne una e quindi aprire un nuovo
esercizio, deve effettivamente iniziare l'attività entro un anno
dall'entrata in vigore della legge n. 30/2003? Oppure è
sufficiente che presenti domanda di trasferimento entro tale
data?
14
Q U E S I T I
R I S P O S T E
Dgr N. 17516 - Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni
Q51. Qual è la normativa di riferimento per le emissioni
sonore prodotte dai pubblici esercizi? Quali sono i soggetti che
devono effettuare i controlli?
R51.
Q52. Sulla base di quali elementi il Comune potrà introdurre
nei propri criteri indicazioni di carattere numerico?
R52. Stante le previsioni di cui ai punti 11.4 e 11.5 degli
indirizzi generali, i Comuni potranno introdurre limiti numerici
soltanto nelle aree di particolare interesse in ambito storicoarcheologico ed artistico-culturale o in relazione a zone del
proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta, queste
ultime individuate secondo criteri che tengano conto anche dei
problemi legati all'inquinamento acustico, al traffico veicolare e
alla possibilità di sosta.
Q53. Si chiede se il Comune nel predisporre i criteri di cui alla
disposizione n. 11 degli indirizzi generali, sia obbligato a
prevedere indicazioni di carattere numerico in relazione a zone
del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta.
R53.
Q54. Si chiede se sia necessaria la certificazione di previsione
R54. Con deliberazione 8.03.2002 n. VII/8313 la Giunta
Regionale ha approvato le modalità e i criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione revisionale del clima acustico.
In particolare l'art. 5 comma 4 della DGR sopra indicata richiede
la previsione di impatto acustico per la realizzazione di nuovi
circoli privati e pubblici esercizi in locali destinati ad ambiente
abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività
prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
- l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di
alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il
condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente
connessi ad ambienti abitativi e funzionanti anche in periodo
notturno;
- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali.
I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
adeguata documentazione di previsione di impatto acustico,
così come previsto dall'art. 8, comma 2, lett. d) della 447/95 e
dall'art. 5 della l.r. 13/2001.
I riferimenti normativi più importanti in materia di
emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi sono:
- legge 26.10.1995, n. 447;
- legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e DGR n. VII/8313
dell'8.03.2002;
- DGR n. VII/17516 del 17 maggio 2004.
Per quanto riguarda l'attività di controllo del rispetto dei limiti di
rumore previsti dal DPCM 14.11.1997 da parte dei pubblici
esercizi già in attività , la l.r. n. 13 del 2001, all'articolo 15
dispone che il Comune effettui precise e dettagliate richieste
all'ARPA, privilegiando le segnalazioni, gli esposti e le lamentele
presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi prossimi
alla sorgente di inquinamento acustico.
Il Comune non è obbligato a prevedere nei propri criteri
indicazioni di carattere numerico in quanto l'espressione
letterale della disposizione in esame è : "i Comuni potranno
stabilire"
di impatto acustico effettuato da un tecnico fonometrico abilitato,
di cui alla DGR 27.05.2004 n. VII/17516, quando il locale abbia
le seguenti caratteristiche:
- non presenta alcun terzo confinante;
- i muri perimetrali risultano di spessore tale de escludere
qualsiasi rischio di inquinamento acustico;
- orari di apertura fino alle 23,00 e limitata capienza;
- nei locali vi era già un'attività di somministrazione.
15
T I T O L I
d i
S T U D I O
Elenco dei titoli di studio equivalenti al corso professionale
ex articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 24
dicembre 2003
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 dellal.r. n. 30
del 2003 sono esentati dal corso professionale previsto dallo
stesso coloro in possesso di:
-
laurea in medicina e veterinaria;
laurea in farmacia;
laurea in scienze dell'alimentazione;
laurea in biologia;
laurea in chimica
laurea in agraria;
laurea in chimica;
laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei
prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti
la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la
somministrazione di alimenti e bevande.
A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli:
- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei
prodotti;
- diploma alberghiero:
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria
alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità ad indirizzo dietetico";
- corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco":
- corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala
bar";
- corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia";
- corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere";
- corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto pasticcere”.
16
Titoli di studio stranieri già ritenuti abilitanti
dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
BELGIO
nota Mica 29.7.96 n. 289507
Diploma della Scuola Statale Secondaria professionale belga sezione albergo e cucina - conseguito c/o l'Istituto Alberghiero
Ateneo Tecnico Reale di Hasselx
3.Diploma di scuola professionale alberghiera conseguito c/o la
Hotel and Gaststatten Bernjsfachscule D. Speiser di Bad
Wiessee (RFG)
GRAN BRETAGNA
nota Mica 6.7.91 n. 190543
Diploma Nazionale superiore in pratica alberghiera e
somministrazione
BULGARIA
nota Mica 18.9.98 n. 555961
Diploma di istruzione parauniversitaria conseguito c/o l'Istituto di
Turismo Internazionale di Burgas
ISRAELE
nota Mica 11.5.98
Diploma di abilitazione alla gestione alberghiera conseguito c/o
l'Istituto di tecnologia d'Israele denominato Technion
REP. CECA
nota Mica 2.5.97
Diploma di maturità presso la Scuola Media Professionale
Alberghiera di Mariauske
JUGOSLAVIA
L. 13.12.84 n. 971
1.Diplomiranog inzenjere sumarstva (Laurea in scienze
forestali)
2.Diplomiranog Biologa (Laurea in biologia)
COLOMBIA
nota Mica 4.2.97 n. 380365
Diploma di Studi superiori regolamentari Licenza in Scienze
dell'Educazione - specialità Scienze Sociali conseguito c/o la
facoltà di Scienze dell'Educazione della Repubblica di Colombia
INDIA
nota Mica 25.2.93 n. 190366
Diploma in Hotel Management Catering and Nutrition
CROAZIA
nota Mica 19.4.95 n. 192440, nota Mica 4.2.97 n. 3816340
1.Diploma Svjecdorba o Zavrsnom Ispita conseguito nella
Repubblica Sociale di Croazia nel '752.
2. Pagella di esame finale conseguita c/o la Scuola Statale
Centro di Istruzione indirizzata di Abbazia
OLANDA
nota Mica 5.2.92 n. 190749, nota Mica 21.4.93 n. 192151
1.Diploma di apprendistato pasticciere di primo grado
2.Diploma di qualifica professionale per l'esercizio di caffè e bar
conseguito c/o il Centro di istruzione Hoeca (Settore
alberghiero)
EGITTO
nota Mica 2.6.97 n. 380384
Corso di Tecnica di Ristorante e Bar conseguito c/o la Scuola
Alberghiera di Luxor
SLOVENIA
nota Mica 4.2.97 n. 381301, nota Mica 28.7.97 n. 380803
1.Diploma conseguito c/o la Scuola Media ad indirizzo turistico
alberghiero di Lubiana indirizzo mansione alberghiera di cuoco
2.Diploma di Scuola Secondaria Superiore Turistico Alberghiera
di Bled
FRANCIA
nota Mica 29.497 n. 380512, nota Mica 11.9.98, nota Mica
20.3.95 n. 192552
1.Certificat d'aptitude professionelle di Impiegato di ristorante
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Accademia di
Toulose - Dipartimento di Gers
2.Certificat d'aptitude professionelle - specializzazione cuoco conseguito c/o l'Accademia di Lione
3.Diploma di Baccalaureat Technologique - sezione alberghiera
- conseguito c/o il Lycee Hotellerie di Toulose
SVIZZERA
nota Mica 17.11.93 n. 191055, nota Mica 4.2.97 n. 289255
1.Diploma di Studi superiori in Alberghiera conseguito c/o la
Scuola Alberghiera di Losanna
2.Attestato di capacità di caffettiere - ristoratore e alberghiere
conseguito c/o il dipartimento della Giustica, della Polizia e degli
Affari Militari del Cantone di Vaud
GERMANIA
nota Mica 20.11.95 n. 282526, nota Mica 18.4.97 n. 381470,
nota Mica 22.5.97 n. 380461
1.Diploma del Deutschen Hotel Und Gaststatten Verbandes
conseguito a Heidelberg
2.Titolo professionale di cuoco conseguito c/o la Scuola
Professionale di Stato di Calw (RFG)
CANTONE TICINO
Certificato di capacità per esercenti di tipo I conseguito c/o
Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura del Cantone Ticino
17
C O M U N I C A T I
e
C I R C O L A R I
COMUNICATO del 2 aprile 2004
CIRCOLARE 30 Luglio 2004 n. 31
Somministrazione di alimenti e bevande
Chiarimenti operativi sull'applicazione della l.r. n. 30
del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti ,
per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni
relative alle attività di somministrazione di alimenti e
bevande, approvati con D.G.R. n. VII/17516 del
17.05.2004 e D.G.R. VII/18139 del 09.07.2004.
Comunicato della Direzione Generale Commercio, Fiere e
Mercati : Chiarimenti sull'applicazione della legge regionale n°
30 del 12 dicembre 2003 concernente l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande
In relazione alle numerose richieste pervenute, si forniscono
chiarimenti sull'applicazione della l.r. 24 dicembre 2003
"Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande" - pubblicata sul BURL n. 53 del 29 dicembre 2003 - ed
in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 20.
Per i requisiti morali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della
suddetta legge, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione per
l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande
venga presenta da società, la verifica del relativo possesso è
regolata nel seguente modo:
Premessa
In data 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la l.r. n. 30 del
24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande" che ha introdotto la tipologia autorizzatoria
unica per i pubblici esercizi.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. VII/17516 del 17 maggio
2004, ha approvato gli "Indirizzi generali per il rilascio da parte
dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n.
30 del 2003".
Al fine di facilitare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla
nuova normativa regionale in materia di pubblici esercizi, si
forniscono di seguito alcuni chiarimenti operativi su punti
fondamentali della stessa.
- per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci
accomandatari;
- per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
- per le società a responsabilità limitata, nei confronti del legale
rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione;
- per le società di capitali, anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, nei confronti del
legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè nei confronti di ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, sia nei
confronti di chi ne ha la rappresentanza che degli imprenditori
o società consorziate;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato.
Subingressi di cui all'art. 15 della l.r. n. 30 del 2003
Il subingresso nell'azienda commerciale può avvenire:
- in proprietà, quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario;
- in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc. dell'azienda da parte del proprietario.
Riguardo alla causa che lo ha determinato, il subingresso può
avvenire:
Invece, il certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 9,
comma 6, lettera b), non deve essere richiesto in relazione a
tutte le tipologie di attività di somministrazione, ma solo per
quelle attività per le quali è previsto dalla disposizioni statali
vigenti in materia, (ad esempio: locali nei quali l'attività di
intrattenimento è prevalente sulla attività di somministrazione
quali sale da ballo e locali notturni).
Si segnala infine che, nella fase di transizione data dall'entrata
in vigore della legge n. 30/2003 e l'emanazione da parte della
Regione degli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1, le
Commissioni di cui all'articolo 6 della L. 287 del 1991, possono
essere validamente convocate per l'esame delle richieste
presentate nello stesso arco di tempo, fino a quando non
saranno istituite le Commissioni regolate dall'articolo 20 della
stessa legge
- per atto tra vivi, se l'azienda è oggetto di contratto di cessione
tra il proprietario e un avente causa. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda, può continuare l'attività del
dante causa solo dopo aver chiesto al Comune competente
per territorio la reintestazione dell'autorizzazione e purchè sia
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30
del 2003;
- per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante
causa - anche se non in possesso del requisito professionale
di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della
successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione.
Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
18
Dal 13 gennaio 2004 i soggetti che subentrano in autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della l.r.
n. 30 del 2003 hanno diritto alla reintestazione
dell'autorizzazione originaria quale tipologia unica di cui all'art. 3
della l.r. n. 30 del 2003.
nell'arco della settimana e diversificato in relazione ad ogni
stagione turistica, nel rispetto comunque nei limiti delle fasce
stabilite dal Sindaco.
Gli esercizi situati all'interno di aree di servizio autostradali e dei
mezzi di trasporto pubblico possono osservare l'orario di
apertura per 24 ore giornaliere
Gli indirizzi generali prevedono la possibilità per il Comune di
autorizzare, orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti, in
occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale,
delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.
Attività non più soggette ad autorizzazione di cui all'art. 14
della l.r. n. 30 del 2003
L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli
esercenti - nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di
settore ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza,
inquinamento acustico e igiene - l'installazione e l'uso di
apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora.
Tale autorizzazione comprende anche lo svolgimento dei
cosiddetti giochi leciti (ad esempio: biliardo, calcetto e simili).
Per l'installazione dei videogiochi valgono in ogni caso le
disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 30.10.2003 "Determinazione del numero massimo
di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera
b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che
possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e
punti di raccolta di altri giochi autorizzati".
Esposizioni di cui all'art. 19 della l.r. n. 30 del 2003
La l.r. n. 30 del 24.12.2003 e gli Indirizzi generali stabiliscono gli
obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente.
Tali obblighi sono posti in particolare a tutela e garanzia dei
consumatori affinché possano essere messi a conoscenza delle
caratteristiche dell'offerta.
Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed
esterna come di seguito indicato:
ESPOSIZIONE INTERNA
AL LOCALE
ESPOSIZIONE ESTERNA
AL LOCALE
Autorizzazioni o copie di denunce
inizio attività munite della prova
dell’avvenuta presentazione.
Riposo settimanale di cui all'art. 18, comma 3 della l.r. n. 30
del 2003
Il riposo settimanale consiste in una o più giornate di chiusura
dell'esercizio. Con la nuova normativa non sussiste più l'obbligo
del riposo settimanale, la cui osservazione è a discrezione
dell'esercente.
Tabella dei prezzi praticati per
alimenti e bevande
Orari di cui all' art. 17 della l.r. n. 30 del 2003 e al punto 12
degli indirizzi generali
Tabella dei giochi proibiti
L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dal
punto 12 degli Indirizzi regionali e in base a tale disposizione
l'esercente, nell'ambito dei limiti previsti dal Sindaco per
esigenze territoriali e di ordine pubblico, può scegliere l'orario
che preferisce. Gli orari di attività sono determinati, in relazione
alle differenti denominazioni che possono assumere in base a
quanto previsto dal punto 6 degli Indirizzi nel seguente modo:
Cartello indicante gli orari prescelti
Menù (solo per gli esercizi di
somministrazione di pasti di
cui al punto 6, lettere a), b), c),
e d) degli Indirizzi generali.
Cartello indicante gli orari
prescelti
Commissioni comunali ex art. 20 della l.r. n. 30 del 2003
Ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, i Comuni o le Unioni
di Comuni istituiscono una Commissione consultiva, presieduta
dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti
delle associazioni di categoria dei pubblici esercizi, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle
associazioni dei consumatori e della CCIAA.
(vedere la tabella nella pagina successiva)
Il Comune, sentita la commissione di cui all'articolo 20 della l.r.
n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli
esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed
h) di cui al punto 6 della D.G.R. del 17 maggio 2004, n.
VII/17516, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino,
comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di
non meno di quattro ore.
L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato
Le Unioni di Comuni alle quali fa riferimento l'art. 20 possono
essere sia preesistenti all'entrata in vigore della l.r. n. 30 del
2003, sia costituite ad hoc dopo l'entrata in vigore della
medesima; in quest'ultima ipotesi non è richiesto che vi siano un
atto costitutivo e uno statuto approvati dai relativi Consigli
comunali.
19
Denominazioni di esercizio
Orario di apertura
L’apertura non può
avvenire prima dell’orario
indicato
Orario di chiusura
La chiusura non può avvenire
oltre l’orario indicato
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente
l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è
prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande,
compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la
manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e
tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenzato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
Ore 5
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati
dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e
dolciari in genere;
Ore 5 (il Comune può
stabilire un orario
ritardato)
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di
bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o
piccoli servizi di cucina;
Ore 5 o 7
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento
che ne caratterizzano l’attività;
Ore 7
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di
trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
Ore 7
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 2 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 2 o 3 del giorno
successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 3 del giorno successivo
(il Comune può stabilire un
orario anticipato, anche in
modo differenziato)
Ore 3 del giorno successivo
(il Comune può stabilire
anche un orario ritardato)
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente
all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.
Ore 7
(il Comune può stabilire
un orario ritardato)
Ore 3 del giorno successivo
(il Comune può stabilire
anche un orario anticipato)
20
Ai fini previsti dall'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003 si ritiene che i
Comuni possano inoltre avvalersi dell'eventuale Sportello Unico
associato, utilizzare convenzioni già esistenti per la gestione di
servizi di interesse comune, oppure stipulare convenzioni ad
hoc.
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 180 del TULPS, bensì tenuta a
disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003
in materia di videogiochi.
Per i Comuni che non abbiano provveduto entro il 14 luglio 2004
all'istituzione della Commissione consultiva di livello comunale,
il comma 4 dell'art. 20 prevede l'istituzione di una Commissione
per ciascuna Comunità montana e, per il territorio non montano,
per ciascuna Provincia.
Casi di comprovata necessità per richiesta proroga
In relazione a quanto stabilito dal punto 4, lettera c) degli
Indirizzi generali, si precisa che la valutazione dei casi che
possono costituire incolpevole ritardo nella conclusione delle
opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate su possesso di
idoneo titolo abilitativo, deve essere effettuata dal Comune in
base ad elementi oggettivi forniti in merito dal soggetto che ha
ottenuto l'autorizzazione.
Il termine del 14 luglio 2004 per l'istituzione della Commissione
di livello comunale è un termine ordinatorio che consente - nel
caso in cui non sia stato rispettato - la possibilità di procedere
alla nomina della Commissione comunale dopo tale data, previa
comunicazione alla Provincia di non voler ricadere nell'ambito
della Commissione di livello provinciale, oppure la possibilità di
non istituire la Commissione di livello comunale e quindi
ricadere nella Commissione provinciale.
In entrambe le ipotesi è necessario un raccordo istituzionale tra
il Comune e la Provincia o la Comunità montana di riferimento.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da
bed&breakfast e da agriturismo in famiglia
Alle attività di bed&breakfast e di agriturismo in famiglia,
caratterizzate da servizi di ospitalità turistica esercitate da
soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro
abitazione, non si ritiene applicabile la disciplina di cui agli
articoli 5 e 6 della l.r. n. 30 del 2003 che riguarda solo la tipologia
dell'agriturismo in azienda di cui all'art. 3, punto 1.1.2 del
Regolamento regionale n. 8 del 24.12.2001 "Regolamento
regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n.
3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7".
Il punto 16 degli Indirizzi generali prevede che i Comuni, in
relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di
categoria di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, dovranno
valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello
provinciale.
In base a quanto disposto dallo stesso art. 20 e dal punto 16
degli Indirizzi generali, i Comuni dovranno prevedere nella
suddetta Commissione almeno un rappresentante di ognuna
delle associazioni dei pubblici esercizi presenti sul proprio
territorio.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da
parrocchie e da altri enti ecclesiastici
L'art. 8, comma 4, lettera f) della l.r. n. 30 del 2003 prevede tra
gli esercizi per i quali il rilascio dell'autorizzazione non è
subordinato ai criteri di programmazione comunale, la
fattispecie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuate, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie,
oratori e comunità religiose. Rientrano quindi in tali attività non
solo quelle relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma
anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione
religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse
collegate.
Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 30 del 2003
gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di
tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono
soggetti alla normativa del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235
"Regolamento recante semplificazioni per il rilascio
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
da parte dei circoli privati".
L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere
affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto
d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione
originaria nei confronti dell'affittuario. La natura dell'attività
ceduta in affitto rimane quella originariamente autorizzata
(caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale
dell'ente) e così la sua disciplina.
In relazione al criterio della maggiore rappresentatività a livello
provinciale delle associazioni di categoria, da valutarsi anche in
riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 580 del 23 dicembre
1993, il Comune potrà prevedere che l'associazione che presenti
tale requisito possa avere più di un rappresentante nella
Commissione.
Le indicazioni sulla formazione della commissione di cui sopra
sono da intendere anche per la composizione delle commissioni
esaminatrici di cui alla D.G.R. n. VII/18139 del 9.07.2004
"Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione
dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30".
Comunicazione della denominazione di attività di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3,
comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 e del punto 6 degli indirizzi
generali e applicazione del D.M. del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 23.10.2003
La comunicazione di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. n. 30 del
2003 e del punto 6 degli Indirizzi generali non va esposta come
21
I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui
titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti
all'applicazione dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre
1992, n. 564.
Tale disposizione prevede che i locali di circoli privati o di enti in
cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati
all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente
collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze
o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono
essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si
applicano gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 30 del 2003 né gli
Indirizzi generali di cui alla DGR 17 maggio 2004, n. VII/17516
in quanto recano una disciplina incompatibile con la loro finalità,
ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionale
dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione.
CIRCOLARE n. 17 del 4 aprile 2005
Modalità applicative della l.r. n. 30 del 24.12.2003
"Disciplina delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande".
In relazione alle numerose richieste di chiarimento concernenti
l'applicazione degli articoli 8, comma 4, lettera a), 9, comma 14,
17, 19 e 24, comma 3 della legge in oggetto indicata, si
forniscono di seguito le relative indicazioni applicative.
Criteri per misurare la superficie di intrattenimento nelle
discoteche e nei locali notturni
Qualora l'attività di intrattenimento svolta nelle discoteche, sale
da ballo e locali notturni sia prevalente a quella di
somministrazione pure svolta negli stessi locali, l'attività di
somministrazione non è soggetta a programmazione regionale
e comunale, in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni.
Titoli equivalenti ai corsi abilitanti di cui all'art. 6 della l.r. n.
30 del 2003
L'art. 8, comma 4 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che l'attività
di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la
superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre
quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i
magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e allorché la
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata
esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento
dell'attività di intrattenimento.
La Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/18139 del 9.07.2004,
come previsto dall'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 2003 ha
definito le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i
requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale
abilitante alle attività di somministrazione, nonché i titoli di studio
validi in sostituzione del corso professionale medesimo.
In relazione ai diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione
professionale validi in sostituzione del corso professionale di cui
all'art. 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003, sono da ritenersi tali
quelli attinenti la conservazione, la trasformazione, la
manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande (ad
esempio: diploma alberghiero e diploma di perito agrario).
In relazione alle modalità di misurazione delle superfici sopra
indicate, si ritiene che non siano da considerarsi quali superfici
di somministrazione, nell'ambito dei locali di cui alla lettera l)
della DGR n. VII/17516 del 17/5/2004, quelle occupate dagli
arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli di
ridotte dimensioni. Si precisa inoltre che rientrano nella
categoria dei locali destinati a "servizi" di cui all'art. 8.4 lettera a)
della legge regionale 30/03 i seguenti:
Il Direttore Generale
a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
b) i camerini;
c) il guardaroba;
d) gli spogliatoi per il personale;
e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
f) il locale dispensa;
g) il locale preparazione alimenti;
h) gli ingressi, i relativi disimpegni (corridoi) e la zona cassa;
i) locali filtranti e separanti in genere.
In base alla ratio dell'articolo in esame, le attività di
intrattenimento e quella di somministrazione devono svolgersi
congiuntamente ma non necessariamente nello stesso
momento.
La ratio di tale disposizione è che le due attività devono essere
svolte insieme ma non necessariamente contemporaneamente.
22
Somministrazione e vendita di prodotti dolciari nei pubblici
esercizi
alla somministrazione, attraverso apposita tabella da collocare
ben in vista all'interno dello stesso locale. L'esercente di tale
attività è tenuto inoltre ad indicare o comunque a rappresentare
al consumatore, al momento dell'ordinazione, l'eventuale
maggiorazione per il servizio al tavolo.
Per i locali addetti alla ristorazione, vi è l'obbligo da parte del
titolare dell'esercizio di esporre il menù anche all'esterno
dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
La l.r. 30 del 2003 ha tra le proprie finalità lo sviluppo e
l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle
esigenze dei consumatori, nonché la tutela della salute e la
sicurezza alimentare, senza peraltro apporre restrizioni sulle
modalità di vendita previste dall'originaria normativa statale di
riferimento.
Si ricorda altresì che l'obbligo di esposizione del menù
all'esterno del locale è in relazione agli esercizi di cui alle lettere
a), b), c), e d) della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 "Indirizzi
generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni
relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in
attuazione della l.r. n. 30 del 2003", e quindi vale per:
In relazione alle finalità sopra indicate, la legge in questione ha
abolito la distinzione delle tipologie autorizzative previste dalla
legge 287 del 1991 perché superate dalla crescente evoluzione
del consumo di pasti fuori casa, subordinandone la
somministrazione alla specifica autorizzazione sanitaria.
Sempre poi in relazione allo sviluppo delle attività commerciali e
delle esigenze dei consumatori, con l'articolo 9 comma 14, è
stata prevista anche la possibilità da parte dei gestori di vendere
per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla
somministrazione.
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui
è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è
prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al
tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza".
Inoltre, la disciplina sopra indicata è in stretta relazione con
quanto disposto al punto 6 del successivo provvedimento
attuativo della legge in questione - vale a dire la DGR n. 17516
del 17.05.2004 Indirizzi generali per il rilascio da parte dei
Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande - laddove bar caffè, bar
pasticcerie, bar gelaterie, cremerie, creperie e similari vengono
definiti quali esercizi caratterizzati anche dalla somministrazione
di prodotti dolciari in senso lato.
In merito alla rappresentazione e composizione del menù,
poiché pervengono numerose segnalazioni di difformità
applicative, si invitano i Comuni e le Associazioni in indirizzo a
vigilare e a sensibilizzare gli esercenti al rispetto della normativa
regionale vigente in materia.
Nella definizione di prodotti dolciari rientrano ovviamente anche
quelli preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati,
chewing-gum e pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati.
Per quanto sopra, è ammissibile da parte dei pubblici esercizi la
vendita per asporto dei prodotti dolciari sopra indicati,
conformemente alla ratio della l.r. n. 30 del 2003 e dei suoi
provvedimenti attuativi.
Orario di apertura mattutino dei pubblici esercizi
L'articolo 17 della l.r.n. 30 del 24 dicembre 2003 "Disciplina delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande"stabilisce che
gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti
stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione prevista
dall'articolo 20 ed in conformità agli indirizzi regionali di cui
all'articolo 8, comma 1 della stessa l.r.
Menù: composizione, rappresentazione ed esposizione nei
pubblici esercizi
La l.r. n. 30 del 2003 ha fra le sue principali finalità anche la
corretta informazione e pubblicizzazione nei pubblici esercizi dei
prodotti utilizzati e dei prezzi ad essi applicati.
Infatti, la legge in questione mira anche alla trasparenza ed alla
salvaguardia delle esigenze del consumatore, per cui è
obbligatoria la presenza del menù e non v'è dubbio che il menù
debba comprendere l'elenco dei prodotti in vendita, bevande e/o
alimenti, con i relativi prezzi applicati.
La D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 concernente "Indirizzi
generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni
relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in
attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003" al punto 12.2
prevede che i Comuni debbano stabilire una fascia di apertura e
di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno
successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di
In particolare, per i bar, vi è l'obbligo da parte del titolare
dell'esercizio di esporre elenco e prezzi delle bevande destinate
23
alimenti e bevande costituisce attività esclusiva.
h)wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e
simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente
accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina.
Poiché l'applicazione della disciplina degli orari contenuta nella
D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 ha evidenziato l'esigenza di
introdurre una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di
apertura mattutina dei pubblici esercizi affinché i gestori
possano fornire un servizio realmente corrispondente alle
esigenze dei consumatori, la disposizione sopra indicata è stata
integrata con seguente normativa prevista dalla D.G.R. n.
VII/20955 del 16.02.2005:
Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
legge n. 287 del 1991
L'articolo 24, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 stabiliva che il
titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge n. 287 del 1991 per uno stesso esercizio, aveva
diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro il
13 gennaio 2005, i diversi rami di azienda e il subentrante aveva
diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
"Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r.
n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli
esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in
relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed
h) del precedente punto 6 del presente provvedimento,
specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque
garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno
di quattro ore."
Il termine di cui all'art. 24, comma 3 della citata legge non è stato
prorogato e pertanto dopo il 13 gennaio 2005 non è più
consentita la possibilità di attivare o cedere una delle due attività
afferenti alle tipologie della legge n. 287 del 1991.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande che
potranno usufruire delle deroghe all'orario di apertura mattutino
sono le seguenti:
In relazione alla fine della disciplina transitoria dell'articolo
suddetto, si ritiene pertanto utile che il Comune proceda alla
conversione d'ufficio, nella nuova tipologia unica regionale, di
tutti i titoli autorizzatori prima rilasciati ai sensi della legge statale
vigente all'entrata in vigore della l.r. 30/03.
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui
è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
Le autorizzazioni ex tipologia a), b), e d), della l. 287/91, così
convertite d'ufficio, sono da considerarsi decadute a tutti gli
effetti e non potranno essere prese in esame al fine della
programmazione comunale della rete di vendita dei pubblici
esercizi, nella cui definizione i Comuni non dovranno pertanto
tener conto dei vecchi parametri predisposti ai sensi dell'art. 2
della legge n. 25 del 1996.
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è
prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al
tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione
del prodotto "pizza";
Il Direttore Generale
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar
caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà
di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
24
CON I COMUNI per
L’INNOVAZIONE
Commercio
Somministrazione di alimenti e bevande
Polizia Amministrativa
- Seminari specialistici
- Corsi di formazione personalizzati in base alle esigenze dell’ente
- Consulenza sulla gestione delle pratiche ed eventuale affiancamento
per la risoluzione di problematiche complesse
- Studio ed elaborazione di Piani di attuazione e di indirizzo in materia
di Somministrazione di alimenti e bevande, Regolamenti di
Polizia Amministrativa e Commercio, Piani di Localizzazione e vendita
della Stampa e dei periodici
- Studio e predisposizione della modulistica specifica e personalizzata,
impostata per la necessaria integrazione con lo Sportello Unico per le
attività produttive
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A cura di
Danilo Maiocchi
Elisa Aversa
Saverio Linguanti
Direttore Generale
D.G. Commercio, Fiere e Mercati
D.G. Commercio, Fiere e Mercati
Anci Lombardia
Ancitel Lombardia
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati,
Via Pola, 14 - 20124 Milano
Per info call center 840 000 001
per chi chiama dalla Lombardia da telefono fisso (con uno scatto alla risposta)
www.commerciofiere.regione.lombardia.it
Anci Lombardia
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