risposte ai quesiti formulati dai comuni in materia di pubblici
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risposte ai quesiti formulati dai comuni in materia di pubblici
2a parte RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAI COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI ( Legge Regionale 24 dicembre 2003 n° 30 ) PRESENTAZIONE Con questa pubblicazione, sintetica raccolta delle principali risposte ai quesiti giuridici sull'applicazione della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 che regola l'esercizio delle attività di ristoranti, bar ed altri esercizi di somministrazione in Lombardia, si è voluto fornire un efficace strumento di supporto alle amministrazioni locali, agli operatori comunali e a tutti i cittadini interessati. La raccolta, predisposta sulla base di quesiti formulati alla Direzione Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia nel corso del 2005, rientra nell'obbiettivo del continuo scambio di informazioni ed approfondimenti fra la Struttura regionale competente e tutti i soggetti interessati, indispensabili per una corretta e chiara applicazione della politica regionale. Franco Nicoli Cristiani Assessore regionale commercio fiere e mercati S O M M A R I O Presentazione 12 Risposte a quesiti relativi all'articolo 20 Commissioni comunali 1 Risposte a quesiti relativi all'articolo 3 Tipologia dell'attività 13 2 Risposta a quesito relativo all'articolo 4 Definizioni Risposta a quesito relativo all'articolo 21 Attività di somministrazione escluse dalla legge 13 2 Risposte a quesiti relativi all' articolo 5 Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Risposta a quesito relativo all'articolo 23 Sanzioni 14 Risposte a quesiti relativi all'articolo 24 Norme transitorie 3 Risposte a quesiti relativi all' articolo 6 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 15 Risposte a quesiti relativi all'applicazione della Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. VII/17516 Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni 5 Risposte a quesiti relativi all articolo 8 Programmazione delle attività di somministrazioe di alimenti bevande 16 7 Risposte a quesiti relativi all' articolo 9 Funzioni autorizzatorie dei Comuni Elenco dei titoli di studio equivalenti al corso professionale ex articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 17 8 Risposta a quesito relativo all' articolo 12 Autorizzazioni temporanee Elenco dei titoli di studio stranieri equivalenti al corso professionale ex articolo 6, comma 1, lettera a) riconosciuti dal Ministero delle attività Produttive 8 Risposta a quesito relativo all' articolo 13 Disposizioni per i distributori automatici 18 COMUNICATO del 2 aprile 2004 Somministrazione di alimenti e bevande 9 Risposte a quesiti relativi all'articoo 14 Esercizio attività accessorie 18 9 Risposte a quesiti relativi all'articolo 15 Subingresso 10 Risposte a quesiti relativi all'articolo 16 Revoca delle autorizzazioni CIRCOLARE 30 Luglio 2004 n. 31 Chiarimenti operativi sull'applicazione della l.r. n. 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti, per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti ebevande, approvati con D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 e D.G.R. VII/18139 del 09.07.2004. 11 Risposte a quesiti relativi all'articolo 17 Orari degli esercizi 22 CIRCOLARE n. 17 del 4 aprile 2005 Modalità applicative della l.r. n. 30 del 24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione dialimenti e bevande". Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 3 - Tipologia dell'attività Q1. Nel caso in cui un Comune non abbia ancora adottato i criteri di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, trovandosi quindi nella situazione di cui al punto 18 della D.G.R. n. VI/17516 (ovvero con i parametri adottati prima dell'entrata in vigore della l.r. medesima ), si richiede se è possibile procedere a rilasciare un autorizzazione ai sensi della l.r. 30/2003 (tipologia unica) avendo la sola disponibilità di un' autorizzazione del tipo D (ovvero quella che, ai sensi della Legge n, 287/91 prevedeva la possibilità di somministrazione con la sola esclusione dei prodotti alcolici). Viene inoltre richiesto se, nel caso in cui sia possibile utilizzare i parametri numerici preesistenti, fino all'approvazione dei nuovi criteri comunali è possibile esaurire, nel caso di richieste, anche il parametro numerico che si riferiva alla vecchia tipologia D. R1. Dal 13 gennaio 2003 è in vigore la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 30 del 24.12.2003 secondo la quale gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia; pertanto dall'entrata in vigore della nuova legge non si ritiene più possibile rilasciare un'autorizzazione che faccia riferimento alle tipologie previste nella legge n. 287 del 1991. Relativamente all'ultimo quesito si ritiene possibile utilizzare fino all'approvazione dei nuovi criteri le vecchie licenze disponibili indipendentemente dalla tipologia cui si riferivano Q2. Premesso che: 1. L'art. 2 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 170/2001 stabilisce che possono essere autorizzati all'apertura di un punto vendita non esclusivo i bar ed esclusi altri punti di ristoro quali ristoranti, rosticcerie e trattorie. 2. La legge regionale n. 30/2003 all'art. 3 stabilisce che:· - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia;· - possono somministrare nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria e quindi che l'imprenditore ha la possibilità di mutare la specificità della propria autorità in svolgimento in relazione ai vari fattori che governano il mercato. Si chiede quindi se la limitazione sul rilascio di un'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo solo ed esclusivamente all'attività di "bar" è ancora valida oppure è in contrapposizione con le varie norme vigenti e quindi da disattendersi? R2. Premesso che a seguito del Titolo V della Costituzione la Regione ha competenza esclusiva sia in materia di pubblici esercizi che in materia di diffusione della stampa quotidiana e periodica, si ritiene che, dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 30 del 2003 ed in particolare dell'art. 3 che ha introdotto la tipologia unica delle attività svolte dai pubblici esercizi, l'esclusione di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 170 del 2001 sia da intendersi superata. Q3. R3. Le denominazioni delle tipologie individuate dalla Regione Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 30/03 il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 8, che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria. Poichè la Regione al punto 6 della DGR n. VII/17516 del 17.05.2004 ha indicato i tipi di attività che il titolare dell'esercizio dovrà preventivamente comunicare al Comune, come anche richiamato nell'art. 8, comma 2, lettera c), ciò non è in contrasto con quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo in cui si prevede un'unica tipologia? La stessa comunicazione va esposta come la licenza ai sensi dell'art. 180 del TULPS? negli indirizzi generali di cui all'art. 8, comma1, hanno validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non ai fini del rilascio di diverse tipologie di autorizzazione, come era invece previsto dalla ex L. 287/91. La comunicazione di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 30/03 è da ritenersi preventiva nel senso che le tipologie di attività dichiarate saranno effettivamente esercitabili solo con il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte della ASL. La stessa comunicazione non va esposta come la licenza ai sensi dell'art. 180 TULPS, bensì tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini dell'applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 in materia di videogiochi. 1 Q U E S I T I R I S P O S T E Q4. Una società titolare di pubblico esercizio, con denominazione bar-caffè e ristorante, ha presentato al Comune un nuovo modello di Comunicazione di denominazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo accanto alle due fattispecie di denominazione già comunicate (bar-caffè e ristorante) l'aggiunta di una terza denominazione, quella di pizzeria e simili, di prossima attivazione. Al riguardo si chiede di sapere se il Comune debba aggiornare l'autorizzazione alla somministrazione per tipologia unica in possesso della società, tenuto conto del fatto che sul titolo autorizzativi erano state espressamente riportate le due denominazioni di bar-caffè e ristorante, oppure sia sufficiente ricevere la nuova denominazione ed allegarla all'autorizzazione. R4. Si ritiene che il Comune possa operare nel modo di seguito indicato: 1. può prendere atto della terza denominazione comunicata; 2. qualora abbia rilasciato un provvedimento unico di autorizzazione (provvedimento di Sportello Unico che ha valenza amministrativa ed igienico sanitaria perché racchiude in sé come atto endoprocedimentale l'autorizzazione sanitaria stessa) aggiorna il provvedimento unico riportando il nuovo contenuto dell'autorizzazione sanitaria allargata; 3. nel caso in cui non abbia rilasciato il provvedimento unico ma un'autorizzazione normale non da sportello unico e non abbia citato sull'autorizzazione amministrativa il contenuto dell'autorizzazione sanitaria, allora prende atto dell'allargamento dell'autorizzazione sanitaria (ne acquisisce cioè copia). Articolo 4 - Definizioni Q5. Si chiede se in un esercizio commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa di vini, sia consentito far assaggiare ai clienti gli stessi, prima della vendita. R5. In base all'art. 4, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 2003 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Pertanto, se non ricorrono gli elementi sopra descritti, l'attività di vendita dei prodotti alimentari non si configura quale attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Articolo 5 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Q6. Si chiede di chiarire l'effettiva decorrenza del divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, richiamato dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 30/2003. Tale divieto parte dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza? R6. Q7. R7. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed f) dello stesso, il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o estinta per qualsiasi altro motivo. La pena scontata o la sua estinzione (ad esempio per: prescrizione, amnistia impropria, indulto) non sono da mettere in relazione con il passaggio in giudicato della relativa sentenza. Si chiede se ad un soggetto condannato con sentenza per furto tentato sia comunque da applicare la disciplina di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. del 24 Dicembre 2003 n. 30. L'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R n. 20/2003, prevede che non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, "coloro che hanno riportato la condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona scopo di rapina o di estorsione". Si ritiene che il delitto tentato costituisca un titolo autonomo di reato che nasce dall'incontro o combinazione di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale, che configura come reato un determinato fatto e l'art. 56 c.p. che, disciplinando i requisiti del tentativo punibile, consente di reprimere fatti che non arrivano alla soglia della consumazione. Poiché il delitto tentato ha una propria autonomia giuridica, gli effetti giuridici riconnessi da una norma alla "consumazione" del reato non possono essere estesi alla figura del delitto tentato. Nel caso in questione, si ritiene che se il legislatore avesse voluto estendere gli effetti giuridici - perdita dei requisiti morali - alla condanna per tentativo di furto oltre che per furto, lo avrebbe previsto espressamente. In assenza di esplicita previsione riferita alla condanna per tentativo di furto si ritiene pertanto che possa ritenersi non applicabile la disciplina prevista dall'art. 5, comma 1, let. f) della l.r. n. 30/2003. 2 Q U E S I T I R I S P O S T E Q8. R8. Si ritiene che il beneficio della non menzione applicato dal Un soggetto ha comunicato il subingresso in un pubblico esercizio. Nel corso dell'istruttoria, a seguito degli accertamenti svolti presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, è emerso che egli non è in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della l.r. 30/03, avendo riportato condanna alla pena pecuniaria per lesioni (art. 582 c.p., attenuato ai sensi dell'art. 62 bis c.p.), con il beneficio della non menzione da parte del Giudice di pace. Al riguardo si chiede di sapere se il beneficio della non menzione della pena sia equiparabile alla sospensione condizionale della pena di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 30/03. Giudice di pace ad un soggetto condannato a pena pecuniaria per lesioni ex art. 582 c.p., attenuato ai sensi dell'art. 62 bis dello stesso, sia equiparabile alla sospensione condizionale della pena di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 30/03 e che, pertanto, al caso prospettato non si applichi il divieto di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione. Articolo 6 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Q9. Si chiede: 1) se è possibile considerare valido il requisito relativo all'iscrizione al R.E.C per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quinquennio non antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 30/2003 (es. iscrizione al R.E.C. ottenuta nel 1993), alla luce dell'art. 6, comma 1, lettera c) della L.R. n. 30/2003; 2) se è possibile considerare valido il requisito dell'iscrizione al R.E.C., nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 30/2003, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ottenuto presso una C.C.I.A.A. ubicata fuori dalla Regione Lombardia?; 3) nel seguente caso pratico di seguito illustrato, di conoscere a chi deve essere intestata l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 30/2003: presso le cucine di una "Fondazione centro di accoglienza per anziani", viene effettuata la preparazione pasti da personale appartenente a società esterna; mentre il porzionamento e la distribuzione dei pasti medesimi, viene attuata direttamente dal personale appartenente alla Fondazione stessa. Si tenga conto che l'A.S.L. ha rilasciato la relativa autorizzazione sanitaria alla "Fondazione centro di accoglienza per gli anziani". R9. Q10. Il possesso del titolo di qualifica di "Aiuto cuoco" conseguito a seguito della frequenza, con esito positivo, di un corso di studi biennale istituito dalla Regione Lombardia, è titolo valido ai fini dell'accertamento dei requisiti professionali ex art. 6 comma 1, lettera a), della l.r. n. 30 del 24/12/2003? R10. Il corso biennale di qualifica di "Aiuto cuoco", istituito dalla Regione Lombardia, può essere considerato valido ai fini dell'acquisizione del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 2003 in quanto il soggetto, nell'ambito di tale corso ha frequentato anche 315 ore di lezioni sull'igiene, la dietologia e la merceologia alimentare. Q11. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della LR. R11. E' preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio il 1) E' possibile considerare valido il requisito all'iscrizione al R.E.C per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quinquennio non antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 30 del 2003, anche se ottenuto presso una Camera di commercio diversa da quelle presenti nella regione Lombardia. 2) In relazione al caso di cui al punto 4 della nota, si ritiene che l'autorizzazione amministrativa concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande vada intestata allo stesso soggetto al quale l'ASL ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria. 30/2003 si richiede se sia possibile da parte di un'impresa individuale nominare un proprio delegato ai fini della titolarità dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande? soggetto indicato come tale dal titolare dell'impresa o ditta individuale, con apposita comunicazione scritta al Comune nel quale ha sede l'esercizio commerciale. L'imprenditore, come previsto dal codice civile, è comunque il capo dell'impresa da cui dipendono gerarchicamente i propri collaboratori. Nel caso in cui la ditta individuale sia stata costituita per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e abbia nominato un delegato/preposto alla gestione operativa dell'attività, quest'ultimo si configura come un collaboratore che presta la propria opera sotto le direttive dell'imprenditore/ditta individuale. L'imprenditore commerciale o ditta individuale, intestatari dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa che permette l'esercizio dell'attività di somministrazione, restano responsabili dei rapporti patrimoniali posti in essere nell'esercizio dell'impresa in base alle disposizioni del codice civile, in quanto l'istituto civilistico della delega impedisce espressamente al delegante di spogliarsi delle sue responsabilità patrimoniali. 3 Q U E S I T I R I S P O S T E Q12. Si chiede se l'interpretazione estensiva sulla possibilità della nomina del delegato/preposto anche per i titolari di ditta individuale, ammessa nell'ambito della somministrazione, sia estensibile anche ai titolari di imprese alimentari che non siano pubblici esercizi. R12. Al momento non è possibile per il titolare di ditta individuale esercente il commercio di prodotti alimentari nominare un delegato/preposto. Ciò in quanto perché la vendita dei generi alimentari è ancora disciplinata dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 ed in particolare dal comma 6 dello stesso,in base al quale, quando trattasi di società, il possesso del requisito professionale è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. Q13. Premesso che: - il diploma triennale di qualifica di "addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo", abilita all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande (come stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera a) della L.r. n. 30 del 2003); - che l'imprenditore che è in possesso dei requisiti per il predetto esercizio di somministrazione, può essere ammesso al corso breve (di 30 ore), per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari; si chiede se l'abilitazione per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari, acquista con le modalità sopra indicate, abiliti esclusivamente al citato esercizio svolto soltanto nell'ambito dell'attività di somministrazione o abbia - come è logico supporre - portata generale, senza alcun vincolo di coincidenza dell'esercizio di commercio di generi alimentari con quello di somministrazione di alimenti e bevande. R13. La frequenza al corso professionale di 30 ore, istituito con D.G.R n. 20117 del 23.12.2004, permette ai soggetti già abiliti a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il conseguimento anche dell'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel pieno rispetto della disciplina di cui all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. N. 114 del 1998. Pertanto, in relazione a quanto sopra, il soggetto abilitato a seguito della frequenza con esito positivo del corso di trenta ore, potrà vendere i prodotti alimentari indipendentemente dallo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Q14. R14. La l.r. 12 del 4 agosto 2003 prevede all'art. 4, punto 2 La non applicabilità dell'art. 6 della L.R. 30/2003 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dai B&B, (indicata dalla circolare n. 31 del 30.07.2004 DG Commercio e Industria) comporta anche che tali attività non siano soggette all'obbligo di formazione igienico sanitaria, prima dell'inizio dell'attività, e di aggiornamento biennale della stessa previsto dalla L.R. 12/2003 (esplicitata dalla circolare n. 33(SAN del 14.11.2003)? che gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione ed aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155. I destinatari dell'attività formativa prevista dalla norma sopra indicata sono i titolari, i collaboratori (anche familiari, stagionali ed occasionali), i soci, gli associati in partecipazione i dipendenti e coloro che svolgono e devono svolgere attività di produzione, somministrazione, preparazione, trasformazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari. In base ai Protocolli d'intesa sottoscritti dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e le associazioni dei commercianti e degli artigiani tali corsi hanno durata di quattro ore. In base all'art. 6 della l.r. n. 30 del 24.12.2003 i soggetti che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono aver frequentato un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia della durata minima di 120 ore. La frequenza del corso di cui all'art. 6 della l.r. n. 30 del 2003 non è richiesta ai titolari di attività di Bed&Breakfast. 4 Q U E S I T I R I S P O S T E Q15. R15. Si fa presente che non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 30 del 2003 gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 "Regolamento recante semplificazioni per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati". Inoltre alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 30 del 2003 (orari e chiusura infrasettimanale dei pubblici esercizi), né gli Indirizzi generali di cui alla DGR 17 maggio 2004, n. VII/17516 in quanto recano una disciplina incompatibile con la loro finalità, ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionale dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione. Ente di promozione sociale (Circolo parrocchiale sociale) gestisce un bar all'interno dell'oratorio. In base al DPR 04/04/2001 - n.235 - tale ente (Con finalità assistenziale) può esercitare senza che il rappresentante abbia i requisiti professionali "Ex REC". In base alla Legge regionale n. 30 del 24/12/2003 invece tale requisito è richiesto, non prevedendo casi di esenzione della qualifica professionale. Come devono essere interpretate le norme? Articolo 8 - Programmazione delle attività di somministrazioe di alimenti bevande Q16. Premesso che durante il normale svolgimento di cerimonie all'interno di dimore storiche di proprietà comunale viene esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai partecipanti, a mezzo di ditte specializzate nel settore "catering" che non hanno sede nel territorio comunale, si chiede se alla luce della recente disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande il proprietario della dimora e/o il titolare dell'impresa di catering è tenuto a comunicare e/o ad essere autorizzato dall'ufficio comunale, di volta in volta, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da tenersi all'interno della dimora stessa? R16. Nel caso prospettato, conformemente a quanto previsto dagli indirizzi regionali approvati con DGR n. VII/ 17516 del 17.05.2004, lo svolgimento di una cerimonia o di una festa all'interno di una dimora storica, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata della stessa, non rientra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto degli indirizzi medesimi in quanto non esercitata in un pubblico esercizio. Tale attività, infatti, è assimilabile alla tipologia prevista dall'articolo 8, comma 4, lettera d) (attività svolta presso il domicilio del consumatore) e non necessita quindi né di autorizzazione amministrativa né di comunicazione al Comune. Quanto sopra a condizione che l'attività in esame si configuri come attività privata (ad esempio su invito) e non rivolta al pubblico indistinto. Diversa la natura dell'attività svolta dall'azienda di catering incaricata del servizio di somministrazione, la quale dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente ASL relativamente alla preparazione, somministrazione e trasporto degli alimenti e delle bevande. Nel caso ulteriore in cui l'azienda di catering eserciti direttamente l'attività di somministrazione nei confronti di un pubblico indifferenziato, nella sede dove avviene la preparazione dei cibi, si configura attività di pubblico esercizio con conseguente necessità di autorizzazione amministrativa rilascita dal comune ed autorizzazione sanitaria rilascita dall'ASL, previa verifica dei requisiti moralie professionali del titolare o del preposto. Q17. La l.r. n. 30/03 all'art. 8, comma 4 prevede che la programmazione regionale e comunale non si applica a determinati tipi di attività di somministrazione. Nell'elencazione di tale articolo non ricorre in modo esplicito il caso della somministrazione esercitata all'interno delle sale cinematografiche, anche se queste situazioni , per anolagia dovrebbe essere compresa al punto g) del comma 4 (…all'interno di musei, teatri , sale da concerto e simili). Si chiede pertanto se debbano considerarsi escluse dalla programmazione anche le attività di somministrazione ubicate all'interno di edifici aventi la funzione di multisala, in locali ricadenti negli spazi generalmente indicati come gallerie. R17. Si conferma che l'attività di somministrazione esercitata all'interno di sale cinematografiche può essere ricompresa tra le attività indicate all'art. 8, comma 4, lettera g) della l.r. n.30.Al contrario, sono soggette a programmazione, le attività di somministrazione esercitate all'interno di edifici aventi la funzione di multisala, in locali ricadenti sugli spazi indicati come gallerie in quanto le stesse sono solitamente svolte all'interno di esercizi indipendenti, anche dal punto di vista dell'accesso, non strettamente funzionali all'attività cinematografica. 5 Q U E S I T I R I S P O S T E Q18. Il Comune potrà prevedere nei propri criteri un favor per le attività di somministrazione inserite negli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulle strade urbane? Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 30 per questa tipologia di somministrazione incide in qualche modo su l'autorizzazione petrolifera? R18. Se il Comune decidesse di favorire lo sviluppo di questa Q19. Alcuni Comandi di Polizia Locale stanno elevando, nei confronti di diverse unità locali di imprese di ristorazione collettiva, dei verbali di contestazione motivati dalla mancanza della autorizzazione per l'esercizio della attività di mensa anziendale prevista dal comma 6 dell'art. 3 della legge 25/08/1991, n. 287. Si desidera conoscere se suddetti esercizi hanno facoltà di continuare l'attività senza chiedere la nuova autorizzazione. R19. La legge 25/08/1991, n. 287 non vietava, a coloro che al momento della sua entrata in vigore somministravano alimenti e bevande, in conformità delle norme preesistenti, di continuare l'attività di somministrazione, né prescriveva a loro carico adempimenti ai fini della continuazione dell'attività. E infatti nell'art. 11, comma 1, stabiliva che a coloro i quali alla data della sua entrata in vigore erano "in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14/10/1074, n. 524, … e dall'art. 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio dell'attività da essa disciplinate (legge n. 287), sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima" (legge n. 287). Ciò significa che il soggetto che all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 287 somministrava alimenti e bevande in una mensa aziendale ai sensi dell' art. 53, comma 3, del D.M. 4/8/88, n. 375, aveva la facoltà di continuare l'attività senza essere condizionato a chiedere la nuova autorizzazione prevista dalla legge 287 per le mense aziendali (mancando disposizioni che prevedano o che comunque stabiliscano le modalità del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del settore). Q20. Perché l'attività di Bed&Breakfast non è citata né all'art. 8, comma 4, né all'art. 21 della l.r. 30/03? Significa che questa attività non è esclusa dalla programmazione? R21. L'attività di Bed&Breakfast, non si configura come attività imprenditoriale, essendo classificata dalla l.r. n. 6/01 come servizio di ospitalità turistica esercitato da soggetti privati che offrono alloggio e prima colazione nella loro abitazione con carattere di conduzione familiare e saltuarietà. L'esercizio di tale attività, che non richiede l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, non è pertanto soggetto tout court alla disciplina della l.r. n. 30 del 2003. particolare tipologia di pubblici esercizi potrebbe farlo in quanto l'impostazione generale sia della l.r. 30/03 che degli indirizzi lo permettono. Ciò potrebbe avvenire sia attraverso la previsione di criteri di esame delle domande che privilegino le attività in esame, sia attraverso l'assoggettamento alle sole prescrizioni della l.r. n. 30/03 e alla non applicazione delle disposizioni di cui al punto 11 degli indirizzi. L'autorizzazione relativa a tali tipologie di attività è diversa dall'autorizzazione petrolifera. Il Comune dovrà accertare solo che l'attività di somministrazione per la quale viene chiesta chiede l'autorizzazione sia svolta effettivamente all'interno dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti e che la stessa sia gestita direttamente dal gestore dell'impianto. 6 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 9 - Funzioni autorizzatorie dei Comuni Q22. Nel caso in cui l'amministrazione comunale abbia provveduto a nominare la Commissione Consultiva Comunale, predisponendo la nuova ordinanza sulla disciplina degli orari ai sensi dell'attuale normativa in vigore legge regionale n° 30/2003,come deve comportarsi il Comune nel caso di richieste di nuove aperture, in attesa dell'approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'art. 9 della L.R. n. 30/03. R23. Si ritiene che, trascorsi i 180 giorni dall'emanazione degli indirizzi regionali di cui alla DGR n. 17516 del 17 maggio 2004, il Comune debba procedere con urgenza all'adozione dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni. Nel frattempo, il Comune potrà eventualmente tener conto dei criteri previsti dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, tenendo conto anche e valutando i parametri riferiti alle indicazioni di cui al punto 11 della DGR sopra indicata. Q24. Si chiede se prima dell'inizio dell'attività, il soggetto è tenuto a depositare una dichiarazione di inizio attività attestante l'acquisizione dei requisiti di cui all'art. 9, comma 8 oppure è il Comune che deve procedere a verificarne il possesso? R24. Q25. Poiché nell'articolo 9, comma 14 vi è una restrizione alla vendita solo di ciò che viene somministrato nel pubblico esercizio, si chiede se il titolare dell'esercizio che vuole vendere anche i prodotti alimentari non somministrati debba presentare anche il modello COM 1? R25. L'articolo citato, esattamente come previsto dall'5, comma 4 della L. 287 del 1991 abilita alla vendita per asporto dei prodotti somministrati. Nel caso di vendita pertanto di prodotti alimentari non rientranti nell'attività di somministrazione occorre la presentazione del modello COM 1 e, ovviamente la dimostrazione del possesso del requisito professionale di cui all'art.5, comma 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998. Q26. R26. La l.r. n. 30 del 2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ha tra le sue finalità lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori nonché la tutela della loro salute e sicurezza alimentare. In relazione alle finalità sopra indicate la l.r. in esame ha abolito le tipologie autorizzative di cui alla legge n. 287 del 1991 in quanto il crescente consumo di pasti consumati fuori casa e la miriade di pubblici esercizi realmente presenti sul territorio rendevano ormai superate le stesse. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di somministrazione l'art. 9, comma 14 della l.r. n. 30/2003 prevede la possibilità per i gestori delle stesse di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. La disciplina sopra indicata è in stretta relazione con quanto disposto al punto 6 della D.G.R. n. 17516 del 17.05.2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande " nel quale i bar caffè, bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili vengono definiti quali esercizi caratterizzati anche dalla somministrazione di prodotti dolciari in senso lato. Nella definizione di dolciumi rientrano anche i prodotti preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum, ecc... . Per tutto quanto sopra segnalato, pertanto, una interpretazione meramente letterale del concetto di somministrazione, che non consentisse ai pubblici esercizi la vendita dei prodotti dolciari preconfezionati, sarebbe in contrasto con la ratio della l.r. n. 30 del 2003 e dei suoi provvedimenti attuativi. Ai sensi dell'art. 9, comma 8 prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. Non si ritiene quindi necessario che, prima dell'inizio dell'attività, il soggetto depositi una dichiarazione di inizio attività attestante l'acquisizione di tali requisiti in quanto sarà il Comune che ne potrà verificare il possesso in qualsiasi momento. Si chiedono chiarimenti in relazione alla vendita da parte dei pubblici esercizi di prodotti dolciari preconfezionati (quali caramelle, chewing-gum, praline, gelati ecc...) che non siano consumati in loco. 7 Q U E S I T I R I S P O S T E Q27. R27. Il quesito evidentemente fa riferimento alla procedura delineata negli articoli 23, 24 e 25 del D.M. n. 375 del 1988 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio". In base a tale procedura l'imprenditore commerciale può impiegare come preposto all'attività solo le persone dallo stesso iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della L. 426 del 1971 e solo dopo tale iscrizione comunicare la nomina del preposto al Comune. Poiché la l.r. n. 30 del 2003 ha abolito l'iscrizione al R.E.C. quale requisito professionale necessario per poter chiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione, si ritiene che il preposto alla gestione dell'attività non debba, per evidente analogia con il titolare dell'attività, essere iscritto nell'elenco speciale e pertanto il Comune non deve comunicare alla Camera di Commercio la nomina del preposto. Che forma deve avere la delega di cui all'art. 9, comma 15? La delega va depositata al Comune, il quale la deve trasmettere alla C.C.I.A.A. per la registrazione nel registro delle imprese oppure il titolare, dopo aver delegato il preposto in C.C.I.A.A., è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'avvenuta nomina in Comune? Articolo 12 - Autorizzazioni temporanee Q28. La l.r. 30/03 all'art. 12, che si lega art. 5 e in particolare all'art. 6, prevede per il rilascio delle autorizzazioni temporanee requisiti "professionali" uguali a quelli richiesti per le autorizzazioni definitive. Tali disposizioni potrebbero penalizzare realtà associative che organizzano feste o comunque momenti di aggregazione sociale con carattere temporaneo che potrebbero non avere al loro interno persone in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6. R29. L'art. 12 della l.r. n. 30 del 2003 prevede che, in occasioni di manifestazioni di carattere locale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente di requisiti morali e professionali previsti dagli art. 5 e 6 della stessa legge, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. La ratio della normativa è quella di garantire dal punto di vista igienico-sanitario il consumatore in tutte le circostanze in cui avvengono le somministrazioni e quindi anche in occasione di eventi estemporanei, tenendo peraltro conto che simili iniziative danno luogo ad attività di somministrazione che, seppure occasionali, spesso interessano un pubblico numeroso. In caso di autorizzazione temporanea, la legge n. 30 non esclude che il soggetto interessato possa nominare un delegato/preposto che abbia i requisiti previsti dai citati art. 5 e 6. Articolo 13 - Disposizioni per i distributori automatici Q30. R31. In relazione alla disciplina di cui all'art. 13 concernente la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività, si chiede se in relazione alle stesse sia ancora sufficiente la presentazione del modello COM 5. I distributori automatici che non configurino somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30, restano soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e quindi la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e la stessa può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 14 - Esercizio attività accessorie Q32. Premesso che: la polizia locale ha redatto verbale di accertamento di violazione amministrativa (disposizioni di cui artt. 68 del R.D. 773/1931 art. 666 c.p) nei confronti di un pubblico esercizio che stava svolgendo un trattenimento musicale di karaoke senza autorizzazione comunale; visto che l'ufficio del commercio deve ora emettere la sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico esercizio, si chiede cortesemente di chiarire se l'utilizzo del karaoke possa rientrare nell'art. 14 della l.r n. 30/03 che stabilisce che l'autorizzazione comunale di pubblico esercizio abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora di immagini. R32. Q33. Per le attività che prevedono l'utilizzo di fonti sonore occorre prevedere esplicitamente la presentazione preventiva della previsione di impatto acustico al fine di prevenire il disturbo per l'eccessiva rumorosità. L'automatica abilitazione per i giochi leciti desta qualche preoccupazione per quei locali che in passato non hanno rispettato i divieti sul gioco d'azzardo. La formulazione dell'art. 14 della l.r. 30/03, inoltre, non sembra consentire la revoca della sola abilitazione al gioco lecito nel caso in cui si verifichino tali problemi. R34. In base all'art. 14 l'autorizzazione alla somministrazione abilita anche ai giochi leciti (carte, biliardino, giochi di società ecc.) e l'esercente è tenuto comunque ad esporre e a rispettare la tabella dei giochi proibiti;la disciplina dei videogiochi, com'è noto, è invece regolata dal D.M. del 27.10.2003 con cui il Ministero delle Finanze ha stabilito che entro il 30 aprile 2004 gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del TULPS devono essere rimossi da tutti i pubblici esercizi, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati in quanto non più idonei al gioco lecito. Entro il 31 maggio quindi tali apparecchi devono essere demoliti, convertiti, oppure, ove possibile, ceduti all'estero. Si coglie l'occasione per segnalare che ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto citato, in relazione ad autorizzazioni rilasciate dopo il 13 gennaio 2004, si deve far riferimento alle comunicazioni dei gestori di cui alla disposizione n. sei degli indirizzi regionali e all'autorizzazione sanitaria; in caso di esercizi con attività miste si farà riferimento all'attività prevalente in base al criterio della superficie. La Corte di Cassazione con sentenza n. 10234 del 21.10.1986 ha riconosciuto esenti dalla licenza di cui all'articolo 68 del TULPS gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che vengano introdotti elementi tali da configurarne una trasformazione. Si segnala inoltre che il Ministero dell'Interno con Circolare n. 12388/4109/A1 del 14.06.1984 ha disposto che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli pubblici tutti quei locali (anche se definiti come circoli privati) che presentino i seguenti elementi: 1) pagamento del biglietto di ingresso; 2) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti; 3) complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività; 4) rilevante numero di persone che accedono al locale (con riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 dei 100 posti). Si ritiene pertanto che se non ricorrono gli elementi sopra indicati, l'uso del karaoke possa rientrare nella disciplina di cui all'articolo 14 della l.r. n. 30. Articolo 15 - Subingresso Q35. Il subingresso in proprietà o in gestione (art. 15 della l.r. n.30/03) è soggetto a comunicazione al Comune a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Nel caso in cui il soggetto ha già acquistato l'azienda, ma non può iniziare subito l'attività perché non ha i requisiti professionali, la comunicazione deve comunque essere presentata subito al Comune o può essere presentata quando il subentrante è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla l.r. n. 30/03? R35. Si ritiene che il soggetto che abbia acquistato un'attività di pubblico esercizio mediante subingresso nell'autorizzazione del precedente titolare, seppur non in possesso, ad esempio, del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. n. 30 del 2003, debba comunque comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento di titolarità dell'esercizio. Poiché nel caso sopra descritto l'attività di somministrazione resta sospesa, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera a) della l.r. n. 30/03, il subentrante ha un anno di tempo per mettersi in regola con le normative di riferimento, pena la revoca da parte del Comune dell'autorizzazione. 9 Q U E S I T I R I S P O S T E Q36. Nei casi di subingresso la comunicazione avviene ancora tramite DIA? In relazione all'art. 15, comma 2 della l.r. 30/03 si chiede se per Autorità di Pubblica Sicurezza debba intendersi solo la Questura. R36. Nei casi di subingresso è sufficiente una comunicazione/denuncia effettuata nella forma più opportuna purché completa degli elementi essenziali che consentano l'individuazione della fattispecie. In relazione all'art. 15, comma 2 della l.r. 30/03 si precisa che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mentre le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 110 del TULPS, l'Autorità di Pubblica Sicurezza cui si fa riferimento è la Questura. Q37. R37. Si ritiene che la comunicazione in materia di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande continui ad essere assoggettata alla normativa regionale di settore che trova applicazione in forza della sua specialità e come normativa - antecedente alle modifiche introdotte alla L. n. 241/1990 - non contrastante con il sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 2 della stessa normativa statale. Si chiede se alla luce della riformulazione dell'art. 19 della L.n. 241/90, operata dall'art. 3 del D. L. 14.03.2005 n. 35, anche i subingressi ex L.R. n. 30/2003 siano subordinati ad una denuncia ad effetto differito che comporta la facoltà per l'imprenditore di porre in essere l'attività solo alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione. Articolo 16 - Revoca delle autorizzazioni Q38. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della l.r. 30/03 una delle cause di revoca delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande è la sospensione dell'attività da parte del titolare per un periodo superiore a dodici mesi. Si chiede se il periodo di sospensione decorra dal momento in cui l'attività è stata sospesa, indipendentemente dagli eventuali subingressi; ad esempio, se il titolare ha sospeso l'attività per dieci mesi e poi cede la stessa, il subentrante deve iniziare l'attività entro due mesi, cioè entro un anno dalla sospensione dell'attività operata dal cedente? R38. La decorrenza del termine fissato dall'art. 16 della l.r. 30/03 per la sospensione dell'attività avviene indipendentemente da eventuali casi di subingresso. Ciò significa che se il titolare dell'autorizzazione ha sospeso l'attività per 10 mesi e poi ceduto la stessa, il subentrante deve iniziare l'attività entro 2 mesi. Q39. L'articolo 16, comma 1, lettera a) prevede la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del rilascio. L'articolo 9, comma 8 stabilisce che il titolare dell'autorizzazione prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienicosanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. Si chiede se il titolare dell'autorizzazione debba dimostrare l'avvenuta regolarizzazione della posizione entro un anno, ma abbia comunque a disposizione un altro anno per attivare l'esercizio. R39. Si ritiene che il soggetto che abbia ottenuto l'autorizzazione debba regolarizzare la sua posizione entro un anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8 della l.r. n. 30 del 2003, ma che la revoca della stessa potrà essere effettuata dal Comune solo dopo due anni dalla data del suo rilascio, come previsto dall'articolo 16. 10 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 17 - Orari degli esercizi Q40. In relazione alla disciplina di cui all'art. 17 della l.r. 30/03 si chiede cosa si intende per limiti stabiliti dal Sindaco. Quali sono i limiti minimi e massimi? R40. Q41. L'attività di somministrazione svolta all'interno dell'area di un impianto di distribuzione carburanti deve inderogabilmente rispettare gli orari di chiusura e apertura di tale impianto o può avere degli orari autonomi? L'attività di somministrazione deve rispettare l'obbligo di chiusura per la pausa pranzo previsto per l'impianto di distribuzione? R41. La DGR n. VII/17516 del 17.05.2004, al punto 14.3, prevede espressamente che gli esercizi di somministrazione, collocati all'interno di aree di impianti di distribuzione carburanti, osservino l'orario di apertura e chiusura dell'impianto. Tale DGR non specifica nulla in merito all'intervallo di almeno due ore che gli impianti di distribuzione carburanti devono invece osservare tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano in base alla DCR n. 1685 del 26.07.1984. Per quanto sopra si ritiene che tale obbligo non sia applicabile al gestore dell'attività di somministrazione inserita nell'impianto di distribuzione carburanti. Q42. R42. L'orario degli esercizi, sentita la Commissione di cui all'art. 20, della l.r. 30/03, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio. Il Comune dovrà stabilire una fascia obbligatoria compresa tra le ore 5 e le ore 2 per gli esercizi nei quali la somministrazione costituisce attività prevalente e tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che congiuntamente alla somministrazione effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale. Si ritiene che il Sindaco possa confermare tout court tali indicazioni oppure stabilire che, ad esempio, i pubblici esercizi ubicati nel centro storico aprono alle sei e chiudono alle 22.00. L'applicazione della disposizione 12, punto 12.2 della DGR n. VII/17516 del 17.05.2004 ha evidenziato l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di apertura mattutina dei pubblici esercizi affinchè i gestori possano fornire un servizio realmente corrispondente alle esigenze dei consumatori. Per tale motivo il punto 12.2 della DGR sopra indicata è stato integrato dalla DGR n. VII/20955 del 16.02.2005 con la seguente previsione: "Il Comune, sentita la commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del precedente punto 6, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutio, comunque garantendp una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore". Si chiede se i casi di deroga agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di cui al punto 12.3 della D.G.R. n. 17516 del 17.05.2004 siano da intendersi quale elencazione tassativa oppure il Sindaco possa concedere altre deroghe. In base a quanto disposto dal punto 12.3 degli indirizzi generali di cui alla D.G.R. n. 17516 del 17.05.2004 il Comune, sentita la Commissione prevista dall'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, alle feste patronali e di speciali manifestazioni locali. In relazione a quanto sopra si ritiene che tale elencazione sia da intendersi in senso tassativo. La disciplina degli orari è stata resa più flessibile dall'integrazione del punto in esame, apportata dalla DGR n. VII/20955 del 16.02.05. Infatti il Comune, sentita la commissione di cui all'art. 20, può autorizzare su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore. 11 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 20 - Commissioni comunali Q43. Si chiede se il termine fissato dall'art. 20 della l.r. 30/03 per la costituzione delle Commissioni di livello comunale sia un termine perentorio od ordinatorio. R43. Q44. Nell'ipotesi in cui si intenda costituire una Commissione fra i Comuni associati allo Sportello Unico, il Presidente è il Sindaco del Comune capofila? Come si procede nell'ipotesi di una pratica proveniente da un Comune associato? R44. Nel caso di Comuni associati per lo Sportello Unico potrà essere costituita una Commissione unica per tutti i Comuni associati, anzi, è auspicabile che ciò avvenga. La nomina del presidente di detta Commissione dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla Convenzione di associazione tra i Comuni; nel caso in cui nulla sia stabilito, la Convenzione medesima dovrà essere aggiornata e integrata con l'inserimento della conseguente previsione. Non necessariamente pertanto il Presidente della Commissione deve essere il Sindaco del Comune capofila. La pratica proveniente da un Comune associato dovrà essere gestita secondo le previsioni del Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico associato, approvato dai Comuni. Q45. I Comuni che hanno deciso di avvalersi della Commissione Provinciale per i pubblici esercizi stanno predisponendo i criteri di programmazione come richiesto dalla legge. Ai fini dell'approvazione dei criteri, è richiesta una deliberazione di consiglio, sentita la Commissione. Nel vigore della l. 287/91, l'iter seguito era il seguente: 1) approvazione dei parametri in Consiglio; 2) richiesta di parere alla Commissione. Si chiede se, con la nuova legge l'iter descritto rimane confermato o se invece vale il contrario, e cioè il parere della Commissione deve essere richiesto prima della deliberazione consiliare. R45. Q46. R46. Si ritiene che il Sindaco, dopo aver chiesto ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 la designazione di un proprio rappresentante al fine di costituire la Commissione prevista della stesso articolo, in autonomia e in base al principio di sussidiarietà, possa nominare, ad ulteriore supporto della Commissione, anche un altro soggetto. Nel caso in cui il rappresentante della Camera di Commercio abbia comunicato al Comune di non voler comunicare il proprio rappresentante nella Commissione, qualora successivamente cambiasse orientamento, avrebbe diritto a partecipare alle riunioni della Commissione, in quanto la specificità della propria rappresentanza non sarebbe sostituita dalla nomina dell'altro soggetto aggiuntivo rispetto alla composizione ordinaria prevista dall'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003. Il termine di cui all'art. 20 della l.r. 30/03 è un termine ordinatorio che evidentemente presuppone, nell'ipotesi in cui non venga rispettato, o la possibilità di procedere alla nomina della Commissione di livello comunale anche in tempi successivi o, nel caso in cui il Comune non intenda procedere in modo assoluto a nominare una sua Commissione, un raccordo istituzionale con la Provincia oppure con la Comunità Montana di riferimento. Si ritiene che il parere della Commissione ex art. 20 della l.r. n. 30 del 2003 debba essere richiesto prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della programmazione dell'attività dei pubblici esercizi. Nella situazione in cui alcuni Sindaci avessero nominato le Commissioni comunali consultive per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 20 L.R. 24 dicembre 2003 n. 30) provvedendo a "sostituire" il rappresentante della Camera di commercio con altro soggetto degli stessi individuato, si chiede se tale comportamento sia o meno conforme al dettato normativo. 12 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 21 - Attività di somministrazione escluse dalla legge Q47. "Per il rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività di ristoro agrituristico, tipologia in famiglia, senza alloggio, è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6) della Legge Regionale n. 30 del 24.12.2003? Si richiede altresì se il possesso di tali requisiti professionale debba essere dimostrato anche dal titolare dell'autorizzazione per la tipologia in azienda, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 30/2003, all'atto della richiesta di rinnovo annuale, di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 24 dicembre del 2001 n. 8 - Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della L. R. 31 gennaio 1992. n.3 e all'art. 13 della L.r. 7 febbraio 2000, n. 7-? R47. L'articolo 3, punto 1.1 del Regolamento regionale n. 8 del 24.12.2001 stabilisce che la tipologia agrituristica, correlata al tipo di attività esercitata in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili, può essere praticata in famiglia o in azienda. La tipologia agriturismo in famiglia, da esercitarsi in forma singola o combinata, presenta le seguenti caratteristiche principali: a) ospitalità giornaliera per un massimo di 10 persone mediante l'uso anche di spazi comuni e di camere, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali; b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in idonee strutture, anche all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di 20 posti/pasto e non oltre 40 coperti/giorno; Il punto 1.2 dell'articolo 3 del Regolamento prevede anche la classificazione agrituristica intesa quale individuazione di indirizzi aziendali specializzati, in relazione alle attività esercitate ed ai servizi offerti all'intero dell'azienda medesima, fra cui quello enogastronomico caratterizzato dalla somministrazione di bevande e pasti con l'utilizzo di prodotti e strutture nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Regolamento. All'attività di agriturismo in famiglia, come chiarito dalla circolare n. 31 del 30.07.'04, non si ritiene applicabile l'art. 21 della l.r. n. 30 del 2003. Alla tipologia dell'agriturismo in azienda di cui art. 3, punto 1.1.2 del Regolamento regionale n. 8 del 24/12/2001 "Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. n. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7", si applica l'art. 21 della l.r. n. 30 del 2003 nella parte in cui dispone che nell'ambito delle attività agrituristiche l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della stessa. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 30 del 2003 non viene richiesto ai titolari di autorizzazione per la tipologia di agriturismo in azienda - in relazione alla riconferma annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del Regolamento sopra indicato. Articolo 23 - Sanzioni Q48. R48. Si chiede di avere chiarimenti sulle competenze relative ai controlli nei locali pubblici in merito al divieto di somministrazione di alcolici ai minori di sedici anni e quali sanzioni sono previste per i trasgressori. I controlli previsti dall'art. 689 del codice penale, in ordine alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di sedici anni o infermi di mente, spettano a coloro che hanno la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. In caso di violazione si ritengono applicabili l'articolo sopra citato e l'art. 64, pure del codice penale, se dal fatto deriva l'ubriachezza. 13 Q U E S I T I R I S P O S T E Articolo 24 - Norme transitorie Q49. Si richiede come debba essere interpretato il comma 3 dell'art. 24 (norme transitorie) della legge del 24.12.2003 n. 30. In particolare si chiedono chiarimenti in relazione a due diverse ipotesi: R49. 1) Nel caso in cui sia lo stesso titolare di più autorizzazioni ex legge n. 287 del 1991 ad aver chiesto il trasferimento di una delle due, si ritiene che entro il termine previsto dell'art. 24, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003, lo stesso debba provvedere ad attivare l'esercizio. Nel caso di cui sopra pertanto la richiesta di trasferimento deve essere accompagnata anche dalle relative abilitazioni e autorizzazioni igienico-sanitarie ed edilizie interessanti i nuovi locali, ovvero dalle copie delle richieste di tali abilitazioni od autorizzazioni. In tale contesto, se l'esercente non è riuscito ad attivare l'attività nel termine previsto, può chiedere al Comune la proroga dello stesso al fine di porsi in regola con le vigenti norme di riferimento. 1) nel casi in cui il titolare di più autorizzazioni art. 5 L. 287/91 chiede il trasferimento di una autorizzazione in altri locali; il nuovo esercizio deve essere attivato entro la scadenza di un anno (13.1.2005) o è sufficiente aver chiesto il trasferimento entro tale termine e attivare il nuovo esercizio dopo aver adeguato i locali alle vigenti norme edilizie, igienico-sanitarie ecc.? 2) Il titolare di più autorizzazioni art. 5 L. 287/91 cede un ramo d'azienda ad altro soggetto entro la scadenza di un anno; il subentrante secondo le disposizioni di cui sopra ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione. In questo caso sembrerebbe possibile che l'attivazione dell'esercizio possa avvenire entro la scadenza prevista dell'art. 9 comma 8 della L.R. 30/2003. 2) Nel caso in cui invece il titolare delle autorizzazioni ex legge n. 287 del 1991 ne abbia ceduta una ad un altro soggetto, quest'ultimo in base, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale ha trecentosessantacinque giorni di tempo per mettersi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. Q50. R50. L'art. 24, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), b), e d) della legge 287 del 1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della normativa regionale, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione. Per attivazione delle attività commerciali si intende l'effettivo esercizio delle stesse e non una mera dichiarazione di volontà di volere attivare l'esercizio. Nel caso di specie si ritiene che la richiesta di trasferire una delle due autorizzazioni ottenute ai sensi della legge n. 287 del 1991 in altro locale, entro il termine di cui all'art. 23, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003, se non accompagnata anche dalla richiesta delle autorizzazioni ed abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero dalle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie o dall'avvio delle opere di sistemazione edilizia del locale nel quale una delle attività viene trasferita, non sia di per sé condizione sufficiente per rispettare la ratio dell'art. 23. Solo in presenza della condizione di cui sopra l'esercente che non riesca a completare l'attivazione del locale entro il termine del 13 gennaio 2005, può chiedere al Comune la proroga di tale termine, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. n. 30 del 2003. Il titolare di due autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande (ex. Legge 287/91) rilasciate per lo stesso locale, che decida di spostarne una e quindi aprire un nuovo esercizio, deve effettivamente iniziare l'attività entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 30/2003? Oppure è sufficiente che presenti domanda di trasferimento entro tale data? 14 Q U E S I T I R I S P O S T E Dgr N. 17516 - Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni Q51. Qual è la normativa di riferimento per le emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi? Quali sono i soggetti che devono effettuare i controlli? R51. Q52. Sulla base di quali elementi il Comune potrà introdurre nei propri criteri indicazioni di carattere numerico? R52. Stante le previsioni di cui ai punti 11.4 e 11.5 degli indirizzi generali, i Comuni potranno introdurre limiti numerici soltanto nelle aree di particolare interesse in ambito storicoarcheologico ed artistico-culturale o in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta, queste ultime individuate secondo criteri che tengano conto anche dei problemi legati all'inquinamento acustico, al traffico veicolare e alla possibilità di sosta. Q53. Si chiede se il Comune nel predisporre i criteri di cui alla disposizione n. 11 degli indirizzi generali, sia obbligato a prevedere indicazioni di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta. R53. Q54. Si chiede se sia necessaria la certificazione di previsione R54. Con deliberazione 8.03.2002 n. VII/8313 la Giunta Regionale ha approvato le modalità e i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico. In particolare l'art. 5 comma 4 della DGR sopra indicata richiede la previsione di impatto acustico per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni: - l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionanti anche in periodo notturno; - l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lett. d) della 447/95 e dall'art. 5 della l.r. 13/2001. I riferimenti normativi più importanti in materia di emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi sono: - legge 26.10.1995, n. 447; - legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e DGR n. VII/8313 dell'8.03.2002; - DGR n. VII/17516 del 17 maggio 2004. Per quanto riguarda l'attività di controllo del rispetto dei limiti di rumore previsti dal DPCM 14.11.1997 da parte dei pubblici esercizi già in attività , la l.r. n. 13 del 2001, all'articolo 15 dispone che il Comune effettui precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando le segnalazioni, gli esposti e le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi prossimi alla sorgente di inquinamento acustico. Il Comune non è obbligato a prevedere nei propri criteri indicazioni di carattere numerico in quanto l'espressione letterale della disposizione in esame è : "i Comuni potranno stabilire" di impatto acustico effettuato da un tecnico fonometrico abilitato, di cui alla DGR 27.05.2004 n. VII/17516, quando il locale abbia le seguenti caratteristiche: - non presenta alcun terzo confinante; - i muri perimetrali risultano di spessore tale de escludere qualsiasi rischio di inquinamento acustico; - orari di apertura fino alle 23,00 e limitata capienza; - nei locali vi era già un'attività di somministrazione. 15 T I T O L I d i S T U D I O Elenco dei titoli di studio equivalenti al corso professionale ex articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 dellal.r. n. 30 del 2003 sono esentati dal corso professionale previsto dallo stesso coloro in possesso di: - laurea in medicina e veterinaria; laurea in farmacia; laurea in scienze dell'alimentazione; laurea in biologia; laurea in chimica laurea in agraria; laurea in chimica; laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione; - diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande. A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli: - laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti; - diploma alberghiero: - diploma di perito agrario; - diploma di perito chimico; - diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera; - diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico; - diploma di esperto coltivatore; - diploma di maturità professionale per operatrice turistica; - corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità ad indirizzo dietetico"; - corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco": - corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala bar"; - corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia"; - corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere"; - corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto pasticcere”. 16 Titoli di studio stranieri già ritenuti abilitanti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande BELGIO nota Mica 29.7.96 n. 289507 Diploma della Scuola Statale Secondaria professionale belga sezione albergo e cucina - conseguito c/o l'Istituto Alberghiero Ateneo Tecnico Reale di Hasselx 3.Diploma di scuola professionale alberghiera conseguito c/o la Hotel and Gaststatten Bernjsfachscule D. Speiser di Bad Wiessee (RFG) GRAN BRETAGNA nota Mica 6.7.91 n. 190543 Diploma Nazionale superiore in pratica alberghiera e somministrazione BULGARIA nota Mica 18.9.98 n. 555961 Diploma di istruzione parauniversitaria conseguito c/o l'Istituto di Turismo Internazionale di Burgas ISRAELE nota Mica 11.5.98 Diploma di abilitazione alla gestione alberghiera conseguito c/o l'Istituto di tecnologia d'Israele denominato Technion REP. CECA nota Mica 2.5.97 Diploma di maturità presso la Scuola Media Professionale Alberghiera di Mariauske JUGOSLAVIA L. 13.12.84 n. 971 1.Diplomiranog inzenjere sumarstva (Laurea in scienze forestali) 2.Diplomiranog Biologa (Laurea in biologia) COLOMBIA nota Mica 4.2.97 n. 380365 Diploma di Studi superiori regolamentari Licenza in Scienze dell'Educazione - specialità Scienze Sociali conseguito c/o la facoltà di Scienze dell'Educazione della Repubblica di Colombia INDIA nota Mica 25.2.93 n. 190366 Diploma in Hotel Management Catering and Nutrition CROAZIA nota Mica 19.4.95 n. 192440, nota Mica 4.2.97 n. 3816340 1.Diploma Svjecdorba o Zavrsnom Ispita conseguito nella Repubblica Sociale di Croazia nel '752. 2. Pagella di esame finale conseguita c/o la Scuola Statale Centro di Istruzione indirizzata di Abbazia OLANDA nota Mica 5.2.92 n. 190749, nota Mica 21.4.93 n. 192151 1.Diploma di apprendistato pasticciere di primo grado 2.Diploma di qualifica professionale per l'esercizio di caffè e bar conseguito c/o il Centro di istruzione Hoeca (Settore alberghiero) EGITTO nota Mica 2.6.97 n. 380384 Corso di Tecnica di Ristorante e Bar conseguito c/o la Scuola Alberghiera di Luxor SLOVENIA nota Mica 4.2.97 n. 381301, nota Mica 28.7.97 n. 380803 1.Diploma conseguito c/o la Scuola Media ad indirizzo turistico alberghiero di Lubiana indirizzo mansione alberghiera di cuoco 2.Diploma di Scuola Secondaria Superiore Turistico Alberghiera di Bled FRANCIA nota Mica 29.497 n. 380512, nota Mica 11.9.98, nota Mica 20.3.95 n. 192552 1.Certificat d'aptitude professionelle di Impiegato di ristorante rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Accademia di Toulose - Dipartimento di Gers 2.Certificat d'aptitude professionelle - specializzazione cuoco conseguito c/o l'Accademia di Lione 3.Diploma di Baccalaureat Technologique - sezione alberghiera - conseguito c/o il Lycee Hotellerie di Toulose SVIZZERA nota Mica 17.11.93 n. 191055, nota Mica 4.2.97 n. 289255 1.Diploma di Studi superiori in Alberghiera conseguito c/o la Scuola Alberghiera di Losanna 2.Attestato di capacità di caffettiere - ristoratore e alberghiere conseguito c/o il dipartimento della Giustica, della Polizia e degli Affari Militari del Cantone di Vaud GERMANIA nota Mica 20.11.95 n. 282526, nota Mica 18.4.97 n. 381470, nota Mica 22.5.97 n. 380461 1.Diploma del Deutschen Hotel Und Gaststatten Verbandes conseguito a Heidelberg 2.Titolo professionale di cuoco conseguito c/o la Scuola Professionale di Stato di Calw (RFG) CANTONE TICINO Certificato di capacità per esercenti di tipo I conseguito c/o Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura del Cantone Ticino 17 C O M U N I C A T I e C I R C O L A R I COMUNICATO del 2 aprile 2004 CIRCOLARE 30 Luglio 2004 n. 31 Somministrazione di alimenti e bevande Chiarimenti operativi sull'applicazione della l.r. n. 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti , per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 e D.G.R. VII/18139 del 09.07.2004. Comunicato della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati : Chiarimenti sull'applicazione della legge regionale n° 30 del 12 dicembre 2003 concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande In relazione alle numerose richieste pervenute, si forniscono chiarimenti sull'applicazione della l.r. 24 dicembre 2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" - pubblicata sul BURL n. 53 del 29 dicembre 2003 - ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 20. Per i requisiti morali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della suddetta legge, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande venga presenta da società, la verifica del relativo possesso è regolata nel seguente modo: Premessa In data 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la l.r. n. 30 del 24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" che ha introdotto la tipologia autorizzatoria unica per i pubblici esercizi. La Giunta regionale, con D.G.R. n. VII/17516 del 17 maggio 2004, ha approvato gli "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 2003". Al fine di facilitare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa regionale in materia di pubblici esercizi, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti operativi su punti fondamentali della stessa. - per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; - per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; - per le società a responsabilità limitata, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; - per le società di capitali, anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè nei confronti di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento; - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, sia nei confronti di chi ne ha la rappresentanza che degli imprenditori o società consorziate; - per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Subingressi di cui all'art. 15 della l.r. n. 30 del 2003 Il subingresso nell'azienda commerciale può avvenire: - in proprietà, quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario; - in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc. dell'azienda da parte del proprietario. Riguardo alla causa che lo ha determinato, il subingresso può avvenire: Invece, il certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), non deve essere richiesto in relazione a tutte le tipologie di attività di somministrazione, ma solo per quelle attività per le quali è previsto dalla disposizioni statali vigenti in materia, (ad esempio: locali nei quali l'attività di intrattenimento è prevalente sulla attività di somministrazione quali sale da ballo e locali notturni). Si segnala infine che, nella fase di transizione data dall'entrata in vigore della legge n. 30/2003 e l'emanazione da parte della Regione degli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1, le Commissioni di cui all'articolo 6 della L. 287 del 1991, possono essere validamente convocate per l'esame delle richieste presentate nello stesso arco di tempo, fino a quando non saranno istituite le Commissioni regolate dall'articolo 20 della stessa legge - per atto tra vivi, se l'azienda è oggetto di contratto di cessione tra il proprietario e un avente causa. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda, può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto al Comune competente per territorio la reintestazione dell'autorizzazione e purchè sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30 del 2003; - per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. 18 Dal 13 gennaio 2004 i soggetti che subentrano in autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della l.r. n. 30 del 2003 hanno diritto alla reintestazione dell'autorizzazione originaria quale tipologia unica di cui all'art. 3 della l.r. n. 30 del 2003. nell'arco della settimana e diversificato in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque nei limiti delle fasce stabilite dal Sindaco. Gli esercizi situati all'interno di aree di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto pubblico possono osservare l'orario di apertura per 24 ore giornaliere Gli indirizzi generali prevedono la possibilità per il Comune di autorizzare, orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti, in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali. Attività non più soggette ad autorizzazione di cui all'art. 14 della l.r. n. 30 del 2003 L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti - nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene - l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora. Tale autorizzazione comprende anche lo svolgimento dei cosiddetti giochi leciti (ad esempio: biliardo, calcetto e simili). Per l'installazione dei videogiochi valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". Esposizioni di cui all'art. 19 della l.r. n. 30 del 2003 La l.r. n. 30 del 24.12.2003 e gli Indirizzi generali stabiliscono gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente. Tali obblighi sono posti in particolare a tutela e garanzia dei consumatori affinché possano essere messi a conoscenza delle caratteristiche dell'offerta. Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna come di seguito indicato: ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell’avvenuta presentazione. Riposo settimanale di cui all'art. 18, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 Il riposo settimanale consiste in una o più giornate di chiusura dell'esercizio. Con la nuova normativa non sussiste più l'obbligo del riposo settimanale, la cui osservazione è a discrezione dell'esercente. Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande Orari di cui all' art. 17 della l.r. n. 30 del 2003 e al punto 12 degli indirizzi generali Tabella dei giochi proibiti L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dal punto 12 degli Indirizzi regionali e in base a tale disposizione l'esercente, nell'ambito dei limiti previsti dal Sindaco per esigenze territoriali e di ordine pubblico, può scegliere l'orario che preferisce. Gli orari di attività sono determinati, in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base a quanto previsto dal punto 6 degli Indirizzi nel seguente modo: Cartello indicante gli orari prescelti Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali. Cartello indicante gli orari prescelti Commissioni comunali ex art. 20 della l.r. n. 30 del 2003 Ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, i Comuni o le Unioni di Comuni istituiscono una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e della CCIAA. (vedere la tabella nella pagina successiva) Il Comune, sentita la commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) di cui al punto 6 della D.G.R. del 17 maggio 2004, n. VII/17516, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore. L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato Le Unioni di Comuni alle quali fa riferimento l'art. 20 possono essere sia preesistenti all'entrata in vigore della l.r. n. 30 del 2003, sia costituite ad hoc dopo l'entrata in vigore della medesima; in quest'ultima ipotesi non è richiesto che vi siano un atto costitutivo e uno statuto approvati dai relativi Consigli comunali. 19 Denominazioni di esercizio Orario di apertura L’apertura non può avvenire prima dell’orario indicato Orario di chiusura La chiusura non può avvenire oltre l’orario indicato a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenzato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato) h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; Ore 5 o 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato) i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato) l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 2 o 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire anche un orario ritardato) m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato) Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire anche un orario anticipato) 20 Ai fini previsti dall'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003 si ritiene che i Comuni possano inoltre avvalersi dell'eventuale Sportello Unico associato, utilizzare convenzioni già esistenti per la gestione di servizi di interesse comune, oppure stipulare convenzioni ad hoc. l'autorizzazione ai sensi dell'art. 180 del TULPS, bensì tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 in materia di videogiochi. Per i Comuni che non abbiano provveduto entro il 14 luglio 2004 all'istituzione della Commissione consultiva di livello comunale, il comma 4 dell'art. 20 prevede l'istituzione di una Commissione per ciascuna Comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna Provincia. Casi di comprovata necessità per richiesta proroga In relazione a quanto stabilito dal punto 4, lettera c) degli Indirizzi generali, si precisa che la valutazione dei casi che possono costituire incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate su possesso di idoneo titolo abilitativo, deve essere effettuata dal Comune in base ad elementi oggettivi forniti in merito dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione. Il termine del 14 luglio 2004 per l'istituzione della Commissione di livello comunale è un termine ordinatorio che consente - nel caso in cui non sia stato rispettato - la possibilità di procedere alla nomina della Commissione comunale dopo tale data, previa comunicazione alla Provincia di non voler ricadere nell'ambito della Commissione di livello provinciale, oppure la possibilità di non istituire la Commissione di livello comunale e quindi ricadere nella Commissione provinciale. In entrambe le ipotesi è necessario un raccordo istituzionale tra il Comune e la Provincia o la Comunità montana di riferimento. Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da bed&breakfast e da agriturismo in famiglia Alle attività di bed&breakfast e di agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità turistica esercitate da soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro abitazione, non si ritiene applicabile la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30 del 2003 che riguarda solo la tipologia dell'agriturismo in azienda di cui all'art. 3, punto 1.1.2 del Regolamento regionale n. 8 del 24.12.2001 "Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7". Il punto 16 degli Indirizzi generali prevede che i Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale. In base a quanto disposto dallo stesso art. 20 e dal punto 16 degli Indirizzi generali, i Comuni dovranno prevedere nella suddetta Commissione almeno un rappresentante di ognuna delle associazioni dei pubblici esercizi presenti sul proprio territorio. Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici L'art. 8, comma 4, lettera f) della l.r. n. 30 del 2003 prevede tra gli esercizi per i quali il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato ai criteri di programmazione comunale, la fattispecie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose. Rientrano quindi in tali attività non solo quelle relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate. Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 30 del 2003 gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 "Regolamento recante semplificazioni per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati". L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti dell'affittuario. La natura dell'attività ceduta in affitto rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina. In relazione al criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale delle associazioni di categoria, da valutarsi anche in riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 580 del 23 dicembre 1993, il Comune potrà prevedere che l'associazione che presenti tale requisito possa avere più di un rappresentante nella Commissione. Le indicazioni sulla formazione della commissione di cui sopra sono da intendere anche per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla D.G.R. n. VII/18139 del 9.07.2004 "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30". Comunicazione della denominazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 e del punto 6 degli indirizzi generali e applicazione del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.10.2003 La comunicazione di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 e del punto 6 degli Indirizzi generali non va esposta come 21 I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564. Tale disposizione prevede che i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 30 del 2003 né gli Indirizzi generali di cui alla DGR 17 maggio 2004, n. VII/17516 in quanto recano una disciplina incompatibile con la loro finalità, ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionale dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione. CIRCOLARE n. 17 del 4 aprile 2005 Modalità applicative della l.r. n. 30 del 24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande". In relazione alle numerose richieste di chiarimento concernenti l'applicazione degli articoli 8, comma 4, lettera a), 9, comma 14, 17, 19 e 24, comma 3 della legge in oggetto indicata, si forniscono di seguito le relative indicazioni applicative. Criteri per misurare la superficie di intrattenimento nelle discoteche e nei locali notturni Qualora l'attività di intrattenimento svolta nelle discoteche, sale da ballo e locali notturni sia prevalente a quella di somministrazione pure svolta negli stessi locali, l'attività di somministrazione non è soggetta a programmazione regionale e comunale, in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni. Titoli equivalenti ai corsi abilitanti di cui all'art. 6 della l.r. n. 30 del 2003 L'art. 8, comma 4 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che l'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e allorché la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. La Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/18139 del 9.07.2004, come previsto dall'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 2003 ha definito le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale abilitante alle attività di somministrazione, nonché i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo. In relazione ai diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale validi in sostituzione del corso professionale di cui all'art. 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003, sono da ritenersi tali quelli attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: diploma alberghiero e diploma di perito agrario). In relazione alle modalità di misurazione delle superfici sopra indicate, si ritiene che non siano da considerarsi quali superfici di somministrazione, nell'ambito dei locali di cui alla lettera l) della DGR n. VII/17516 del 17/5/2004, quelle occupate dagli arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni. Si precisa inoltre che rientrano nella categoria dei locali destinati a "servizi" di cui all'art. 8.4 lettera a) della legge regionale 30/03 i seguenti: Il Direttore Generale a) i servizi igienici per il pubblico e il personale; b) i camerini; c) il guardaroba; d) gli spogliatoi per il personale; e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; f) il locale dispensa; g) il locale preparazione alimenti; h) gli ingressi, i relativi disimpegni (corridoi) e la zona cassa; i) locali filtranti e separanti in genere. In base alla ratio dell'articolo in esame, le attività di intrattenimento e quella di somministrazione devono svolgersi congiuntamente ma non necessariamente nello stesso momento. La ratio di tale disposizione è che le due attività devono essere svolte insieme ma non necessariamente contemporaneamente. 22 Somministrazione e vendita di prodotti dolciari nei pubblici esercizi alla somministrazione, attraverso apposita tabella da collocare ben in vista all'interno dello stesso locale. L'esercente di tale attività è tenuto inoltre ad indicare o comunque a rappresentare al consumatore, al momento dell'ordinazione, l'eventuale maggiorazione per il servizio al tavolo. Per i locali addetti alla ristorazione, vi è l'obbligo da parte del titolare dell'esercizio di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno. La l.r. 30 del 2003 ha tra le proprie finalità lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori, nonché la tutela della salute e la sicurezza alimentare, senza peraltro apporre restrizioni sulle modalità di vendita previste dall'originaria normativa statale di riferimento. Si ricorda altresì che l'obbligo di esposizione del menù all'esterno del locale è in relazione agli esercizi di cui alle lettere a), b), c), e d) della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 2003", e quindi vale per: In relazione alle finalità sopra indicate, la legge in questione ha abolito la distinzione delle tipologie autorizzative previste dalla legge 287 del 1991 perché superate dalla crescente evoluzione del consumo di pasti fuori casa, subordinandone la somministrazione alla specifica autorizzazione sanitaria. Sempre poi in relazione allo sviluppo delle attività commerciali e delle esigenze dei consumatori, con l'articolo 9 comma 14, è stata prevista anche la possibilità da parte dei gestori di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza". Inoltre, la disciplina sopra indicata è in stretta relazione con quanto disposto al punto 6 del successivo provvedimento attuativo della legge in questione - vale a dire la DGR n. 17516 del 17.05.2004 Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande - laddove bar caffè, bar pasticcerie, bar gelaterie, cremerie, creperie e similari vengono definiti quali esercizi caratterizzati anche dalla somministrazione di prodotti dolciari in senso lato. In merito alla rappresentazione e composizione del menù, poiché pervengono numerose segnalazioni di difformità applicative, si invitano i Comuni e le Associazioni in indirizzo a vigilare e a sensibilizzare gli esercenti al rispetto della normativa regionale vigente in materia. Nella definizione di prodotti dolciari rientrano ovviamente anche quelli preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum e pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati. Per quanto sopra, è ammissibile da parte dei pubblici esercizi la vendita per asporto dei prodotti dolciari sopra indicati, conformemente alla ratio della l.r. n. 30 del 2003 e dei suoi provvedimenti attuativi. Orario di apertura mattutino dei pubblici esercizi L'articolo 17 della l.r.n. 30 del 24 dicembre 2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 20 ed in conformità agli indirizzi regionali di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa l.r. Menù: composizione, rappresentazione ed esposizione nei pubblici esercizi La l.r. n. 30 del 2003 ha fra le sue principali finalità anche la corretta informazione e pubblicizzazione nei pubblici esercizi dei prodotti utilizzati e dei prezzi ad essi applicati. Infatti, la legge in questione mira anche alla trasparenza ed alla salvaguardia delle esigenze del consumatore, per cui è obbligatoria la presenza del menù e non v'è dubbio che il menù debba comprendere l'elenco dei prodotti in vendita, bevande e/o alimenti, con i relativi prezzi applicati. La D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 concernente "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003" al punto 12.2 prevede che i Comuni debbano stabilire una fascia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di In particolare, per i bar, vi è l'obbligo da parte del titolare dell'esercizio di esporre elenco e prezzi delle bevande destinate 23 alimenti e bevande costituisce attività esclusiva. h)wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina. Poiché l'applicazione della disciplina degli orari contenuta nella D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 ha evidenziato l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di apertura mattutina dei pubblici esercizi affinché i gestori possano fornire un servizio realmente corrispondente alle esigenze dei consumatori, la disposizione sopra indicata è stata integrata con seguente normativa prevista dalla D.G.R. n. VII/20955 del 16.02.2005: Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 287 del 1991 L'articolo 24, comma 3 della l.r. n. 30 del 2003 stabiliva che il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 287 del 1991 per uno stesso esercizio, aveva diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro il 13 gennaio 2005, i diversi rami di azienda e il subentrante aveva diritto all'intestazione della relativa autorizzazione. "Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6 del presente provvedimento, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore." Il termine di cui all'art. 24, comma 3 della citata legge non è stato prorogato e pertanto dopo il 13 gennaio 2005 non è più consentita la possibilità di attivare o cedere una delle due attività afferenti alle tipologie della legge n. 287 del 1991. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande che potranno usufruire delle deroghe all'orario di apertura mattutino sono le seguenti: In relazione alla fine della disciplina transitoria dell'articolo suddetto, si ritiene pertanto utile che il Comune proceda alla conversione d'ufficio, nella nuova tipologia unica regionale, di tutti i titoli autorizzatori prima rilasciati ai sensi della legge statale vigente all'entrata in vigore della l.r. 30/03. a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; Le autorizzazioni ex tipologia a), b), e d), della l. 287/91, così convertite d'ufficio, sono da considerarsi decadute a tutti gli effetti e non potranno essere prese in esame al fine della programmazione comunale della rete di vendita dei pubblici esercizi, nella cui definizione i Comuni non dovranno pertanto tener conto dei vecchi parametri predisposti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 1996. b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione del prodotto "pizza"; Il Direttore Generale e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; 24 CON I COMUNI per L’INNOVAZIONE Commercio Somministrazione di alimenti e bevande Polizia Amministrativa - Seminari specialistici - Corsi di formazione personalizzati in base alle esigenze dell’ente - Consulenza sulla gestione delle pratiche ed eventuale affiancamento per la risoluzione di problematiche complesse - Studio ed elaborazione di Piani di attuazione e di indirizzo in materia di Somministrazione di alimenti e bevande, Regolamenti di Polizia Amministrativa e Commercio, Piani di Localizzazione e vendita della Stampa e dei periodici - Studio e predisposizione della modulistica specifica e personalizzata, impostata per la necessaria integrazione con lo Sportello Unico per le attività produttive http://commercio.ancitel.lombardia.it A cura di Danilo Maiocchi Elisa Aversa Saverio Linguanti Direttore Generale D.G. Commercio, Fiere e Mercati D.G. Commercio, Fiere e Mercati Anci Lombardia Ancitel Lombardia Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati, Via Pola, 14 - 20124 Milano Per info call center 840 000 001 per chi chiama dalla Lombardia da telefono fisso (con uno scatto alla risposta) www.commerciofiere.regione.lombardia.it Anci Lombardia P.zza Duomo, 21 - 20121 Milano tel. 02/866602 - fax 02/861629 www.anci.lombardia.it Ancitel Lombardia Progetto Grafico di Ancitel Lombardia Via Meucci, 1 - 20093 Cologno Monzese (MI) Area consulenza: tel. 02/26707271 - fax 02/2536204 http://commercio.ancitel.lombardia.it