Le detrazioni - Stefano Gelao

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Le detrazioni - Stefano Gelao
Le detrazioni Capitolo 9 9.1 CONCETTI GENERALI 9.2 LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA 9.3 LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIE DI LAVORO LE DETRAZIONI 9.1 Concetti generali Le detrazioni sono quegli importi che, venendo sottratti all’imposta lorda (già calcolata), determinano poi una minor imposta netta (da pagare). Possono essere: ƒ Soggettive legate cioè alla condizione particolare del soggetto che le richiede (esempio: avere un familiare a carico). ƒ Oggettive spettanti alla generalità dei soggetti che sono titolari di un determinato reddito (esempio: essere un lavoratore dipendente). IMPOSTA LORDA IRPEF Le detrazioni per carichi di famiglia, spettano, se ne ricorrono le condizioni, a tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto. Le detrazioni per reddito spettano solo in presenza di determinate tipologie di reddito. La legge stabilisce importi di detrazione per carichi di famiglia e per reddito che di norma sono teorici. La detrazione effettivamente spettante al singolo contribuente è frutto di un calcolo matematico che tiene conto dell’entità del reddito assunto al lordo della quota eventualmente assoggettata a tassazione cedolare secca. MENO Detrazioni per carichi di famiglia il cui importo dipende dal numero e tipologia dei familiari a carico e dall’entità del reddito del contribuente che le richiede MENO Detrazioni per reddito il cui importo dipende dalla tipologia e dall’entità del reddito del contribuente MENO Detrazioni per oneri che possono essere in percentuale rispetto alla spesa
sostenuta o in cifra fissa a prescindere dalla spesa sostenuta
MENO Crediti d’imposta che possono essere di diverse tipologie UGUALE = IMPOSTA NETTA IRPEF Se il reddito percepito dal contribuente è erogato da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, di tutti i redditi certificati da un modello CUD) le predette detrazioni sono di norma fruite mese per mese, con la busta paga o rata di pensione. Affinché il sostituto applichi le detrazioni, il contribuente (sostituito) deve produrre “una dichiarazione di spettanza delle detrazioni”. Detta dichiarazione deve essere presentata, negli anni successivi alla prima richiesta, solo in caso di variazioni. Se le detrazioni sono state attribuite in misura errata dal sostituto, ovvero se il contribuente non ha un sostituto d’imposta e quindi non ne ha fruito durante l’anno, la correzione o la fruizione avverrà con la presentazione della dichiarazione dei redditi. 9.2 Detrazioni per carichi di famiglia La verifica del diritto a chi spettano A tutti i contribuenti residenti in Italia e, limitatamente agli anni d’imposta dal 2007 al 2012, anche ai contribuenti non residenti che producono redditi nel nostro paese, purché vengano rispettate determinate condizioni che dovranno essere dimostrate attraverso la presentazione di idonea documentazione. soggetti che possono essere considerati fiscalmente a carico ƒ Coniuge non legalmente ed effettivamente separato ƒ Figli, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati ƒ altri familiari di cui all’art. 433 del codice civile: ƒ coniuge legalmente ed effettivamente separato; ƒ discendenti dei figli; ƒ genitori e ascendenti prossimi, anche naturali; ƒ genitori adottivi; ƒ i generi e le nuore; ƒ suocero e suocera; ƒ fratelli e sorelle, anche unilaterali. anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale il contribuente che sostiene il carico fiscale deve: - convivere con i familiari oppure - erogare agli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
limiti di reddito Il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non deve superare € 2.840,51 nell’anno d’imposta Nel limite di reddito di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche: ƒ
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le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi; il reddito, derivante dai canoni di locazione, assoggettato ad imposta sostitutiva Cedolare secca. Ai soli fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, le somme sopra indicate, anche se esenti o soggette ad imposta sostitutiva, devono essere considerate rilevanti fiscalmente. Non rientrano e non vanno quindi considerati, per la verifica del limite di € 2.840,51: i redditi esenti, quelli assoggettati ad imposta definitiva, tassazione separata o ad imposta sostitutiva (con esclusione dei redditi derivanti da affitto di immobili assoggettati a cedolare secca, e i redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi). Al momento della stesura di questa guida non è ancora chiaro se il possesso, da parte del familiare, di immobili (terreni – fabbricati) non locati, debba essere considerato al fine della determinazione del limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico. note Limite del reddito Un familiare, per essere considerato fiscalmente a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo di eventuali oneri deducibili sostenuti. Il predetto limite è da considerarsi su base annua a prescindere da eventuali periodi di non occupazione del familiare. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta il familiare possiede un reddito complessivo, come sopra determinato, superiore a detto limite, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è stato privo di reddito ed anche se il reddito è stato prodotto nell’ultimo giorno del periodo d’imposta considerato. ad esempio: - la moglie (o un altro familiare tra quelli sopraelencati) lavora per 3 mesi nell’anno e percepisce un reddito complessivo di € 3.000: non può essere considerata fiscalmente a carico (neppure parzialmente) anche se è rimasta disoccupata per 9 mesi, in quanto il limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno; - la moglie lavora 1 ora al giorno tutto l’anno e percepisce un reddito complessivo di € 2.800: è a carico per 12 mesi. Un familiare è di norma considerato fiscalmente a carico per l’intero anno (dodici mesi). Periodo del carico fiscale Solo la variazione di stato civile o la situazione anagrafica possono determinare il frazionamento in dodicesimi, ad esempio: ƒ nascita (nato il 10 marzo = spettano 10/12) ƒ decesso (deceduto il 10 marzo = spettano 3/12) ƒ matrimonio (dal momento che il soggetto a carico fiscale si sposa, per i restanti mesi dell’anno sarà a carico del coniuge) Nel mese in cui si verifica l’evento, il soggetto viene considerato a carico. Importo della detrazione Ai fini del calcolo dell’importo di detrazione effettivamente spettante, il reddito complessivo di chi la richiede è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (Vedi Capitolo 2 punto 2.7), e al lordo del reddito assoggettato a cedolare secca. Per gli importi di detrazione prevista per ogni singolo familiare a carico e per le modalità di determinazione della quota effettivamente spettante vedi tabelle 1, 2 e 3 Capitolo 12 Al momento della stesura di questa guida non è ancora chiaro se il possesso di immobili (terreni – fabbricati) non locati, da parte del richiedente la detrazione, debba essere considerato al fine della determinazione del reddito complessivo utile al riconoscimento dell’importo della detrazione stessa. Soggetti che sostengono il carico fiscale Un soggetto può essere fiscalmente a carico di uno soltanto o di più contribuenti che, congiuntamente, ne sostengano il carico. Una volta appurato che il familiare rientra tra i soggetti considerabili fiscalmente a carico e che il suo reddito rientra nel limite previsto, il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale con le seguenti modalità: ® coniuge: la detrazione spetta sempre al 100%; ® figli, se entrambi i genitori (coniugati, conviventi o non conviventi) hanno redditi superiori a quello per essere considerati fiscalmente a carico la detrazione spetta: ƒ al 50% a ciascun genitore; oppure ƒ previo accordo al 100% al genitore con reddito più elevato; ® figli di genitori separati (ovvero non coniugati e in presenza di un atto di affidamento dei figli), la detrazione spetta: ƒ al 100% al genitore affidatario ovvero al 50% a ciascuno dei genitori in caso di affidamento congiunto; oppure ƒ previo accordo, al 100% al genitore con reddito più elevato; ® figli nel caso un genitore sia a carico dell’altro, la detrazione spetta: ƒ al 100% al genitore che sostiene anche il carico dell’altro genitore; ® altri familiari, la detrazione spetta, in parti uguali ai soggetti che sostengono il carico: ƒ ad esempio al 100% ad un contribuente, ovvero al 25% ciascuno se il familiare è a carico di quattro contribuenti. 9.3 Le detrazioni per tipologie di lavoro La verifica del diritto a chi spettano A tutti i contribuenti residenti in Italia ed ai contribuenti non residenti che producono redditi nel nostro paese. L’importo delle detrazioni varia in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e del reddito assoggettato a cedolare secca ma al netto del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze (Vedi Capitolo 2 punto 2.7). Tipologie di redditi che danno diritto alla detrazione a) Redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati I redditi assimilati sono quelli percepiti dai: ƒ soci di cooperative di produzione e lavoro ƒ lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti ƒ percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ƒ collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto ƒ sacerdoti ƒ titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare ƒ lavoratori impiegati in attività socialmente utili b) Redditi di pensione c) Altri redditi Si tratta degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: ƒ compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale ƒ indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni ƒ indennità per cariche elettive ƒ rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali ƒ assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, oltre che: ƒ dei redditi di lavoro autonomo ƒ dei redditi d'impresa minore ƒ dei redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente d) Assegni mantenimento del coniuge note Importo della detrazione Ai fini del calcolo dell’importo di detrazione effettivamente spettante, il reddito complessivo di chi la richiede è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (Vedi Capitolo 2 punto 2.7), e al lordo del reddito assoggettato a cedolare secca. Per gli importi di detrazione prevista per ogni tipologia di reddito e per le modalità di determinazione della quota effettivamente spettante vedi tabelle 4, 5, 6, 7 e 8(Capitolo 12) Al momento della stesura di questa guida non è ancora chiaro se il possesso di immobili (terreni – fabbricati) non locati, da parte del richiedente la detrazione, debba essere considerato al fine della determinazione del reddito complessivo utile al riconoscimento dell’importo della detrazione stessa. ƒ Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati rapportate al periodo di lavoro nell’anno (sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato); ƒ in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta; Detrazione per redditi di pensione La norma suddivide i pensionati in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età: sono quindi stabilite due diverse misure di detrazione alternative tra loro. Come già specificato con riferimento alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente, le detrazioni vanno rapportate al periodo di pensione nell’anno e quindi, al numero dei giorni che hanno dato diritto all’erogazione dei trattamenti pensionistici. In considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, la maggiore detrazione si applica a partire dall’inizio dell’anno in cui il pensionato compie i 75 anni. La verifica dell’età va effettuata all'inizio dell'anno in cui il pensionato compie i 75 anni. Quindi, ad esempio, il pensionato che compie 75 anni nel mese di dicembre 2012, ha diritto alla maggiore detrazione per l’intero anno 2012. ƒ La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti Detrazione per altri redditi e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno. ƒ Non si applica ai redditi di lavoro autonomo o di impresa minore, marginali e minimi, assoggettati ad imposta sostitutiva; note
Detrazione per assegni di mantenimento del coniuge Incumulabilità delle detrazioni ƒ La detrazione in esame non è cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo. ƒ L’importo, da non rapportare ad alcun periodo dell’anno, è pari a quello stabilito per i pensionati di età inferiore a 75 anni. Le detrazioni, previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati, dei lavoratori autonomi e delle imprese minori e redditi diversi, non sono cumulabili tra loro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione a lui più favorevole. Le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati (vedi punto a.) e dei pensionati (vedi punto b.) vanno rapportate al periodo di lavoro o pensione nell’anno e la loro incumulabilità si riferisce a periodi concomitanti, quindi, ad esempio, nei seguenti casi: Ä lavoro dal 1/1 al 30/6 e pensione dal 1/7 al 31/12, per i primi 6 mesi dell’anno spettano le detrazioni per lavoro e per i rimanenti sei mesi quelle per pensione non essendoci periodi sovrapposti; Attribuzione delle detrazioni (giorni) Importi minimi di detrazione Ä lavoro dal 1/1 al 30/9 e pensione dal 1/7 al 31/12, considerato che nei mesi di luglio/agosto/settembre il contribuente lavora e contemporaneamente percepisce pensione, cioè ci sono periodi sovrapposti, le detrazioni vanno attribuite per convenienza: 9 mesi quelle per lavoro (essendo di importo maggiore) e tre mesi quelle per pensione. Le detrazioni per altri redditi (vedi punto c. e d.), non vanno mai rapportate ai giorni, quindi si opterà per queste, in caso di contemporanea presenza di più redditi, solo nel caso siano di importo effettivo maggiore a quelle applicabili per lavoro dipendente e/o pensione. Le detrazioni spettano sempre per un importo pari al risultato delle proporzioni indicate nelle tabelle salvo i casi di redditi bassi (di entità diversificata a seconda della tipologia), per i quali è prevista una detrazione minima di importo forfetario. Le detrazioni minime sono alternative l’una all’altra. Il contribuente che si trova teoricamente nella possibilità di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, può scegliere di applicare quella a lui più favorevole.