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8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp
cantiere in cui intervengono più imprese anche non contemporaneamente, è obbligo per il
committente dell’opera o per il responsabile dei lavori, nominato eventualmente dal committente, designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, denominato coordinatore per la progettazione, e un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, denominato coordinatore per
l’esecuzione dell’opera.
Il committente o il responsabile dei lavori possono svolgere queste funzioni qualora abbiano i requisiti professionali necessari, previsti per legge.
In ogni caso la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi attribuiti al coordinatore per la
progettazione e al coordinatore per l’esecuzione dell’opera.
Il coordinatore per la progettazione, o in alcuni casi quello per l’esecuzione, ha l’obbligo
della definizione e dell’aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che
andrà allegato al contratto d’appalto. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera da realizzare, ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi individuati per le misure di prevenzione e protezione indicate nel PSC. I datori di lavoro delle imprese affidatarie dei lavori possono presentare al
coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazioni al PSC.
Resta in carico al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di trasmettere il PSC a
tutte le imprese esecutrici.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le
misure generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e curano la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel proprio Piano operativo di sicurezza (POS).
3. LE RESPONSABILITÀ E I MECCANISMI NELLA REALIZZAZIONE
DI UN’OPERA EDILE IN FRANCIA
In Francia per l’individuazione delle figure intervenenti nella realizzazione di un opera edile
si fa riferimento a quanto definito dal titolo III - “Costruzioni e genio civile” del libro V “Prevenzione dei rischi collegati a certe attività o operazioni” della quarta parte - “Salute e
sicurezza sul lavoro” del Codice del lavoro. Il Codice del lavoro ricomprende, oltre alle
norme di sicurezza, tutte le norme relative ai rapporti di lavoro, alle forme contrattuali, ai
diritti e alle modalità di rappresentanza sindacale, alle regolamentazioni interne e disciplinari e alle forme organizzative e salariali del lavoro.
Primo passo della legislazione francese è la distinzione della differente tipologia di opere
edili sulla base dell’entità dell’opera stessa, in modo da semplificare la gestione per le casistiche più semplici.
Infatti per i lavori edili o di genio civile disposti da privati, che non comportino un’opera tale
da rientrare in quelle per le quali è necessaria l’individuazione dei coordinatori per la sicurezza (descritte di seguito), e il cui prodotto è finalizzato all’esclusivo uso del privato, non
sono necessarie la nomina dei coordinatori della sicurezza e la gestione della realizzazione
dell’opera in maniera articolata. Il privato semplicemente affida il lavoro ad un responsabile della gestione dell’opera, se l’opera necessita di permessi per la realizzazione, che curi
tutte le fasi dalla progettazione al coordinamento degli appaltatori dei differenti lavori oppu152
Dalla valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro
re affida all’appaltatore che interviene maggiormente nella realizzazione dell’opera il compito di coordinare le altre imprese che intervengono nella realizzazione dell’opera stessa.
Anche per opere realizzate per comuni o raggruppamenti di comuni con meno di cinquemila abitanti il committente può delegare all’appaltatore affidatario della realizzazione delle
stesse i compiti di coordinamento delle imprese subappaltatrici, senza necessità di nominare le figure di coordinamento.
In alternativa a queste situazioni escluse dall’obbligo di nominare le figure di coordinamento, la normativa francese individua tre tipologie di opere necessitanti di un coordinatore in
materia di Sicurezza e di protezione della salute (SPS):
• cantieri di I categoria: cantieri in cui intervengono almeno 10 imprese o lavoratori autonomi in costruzioni edili o 5 imprese/lavoratori autonomi in genio civile con un ammontare di uomini-giorno superiore a 10.000;
• cantieri di II categoria: cantieri in cui intervengono più di 20 lavoratori in un momento
qualsiasi dell’attività e la cui durata è superiore a trenta giorni; cantieri il cui volume è
superiore ai 500 uomini-giorno;
• cantieri di III categoria: cantieri senza rischi particolari che raggruppano almeno due
imprese.
In questi casi è dunque obbligatoria la nomina di un coordinatore SPS. A seconda della categoria di cantiere tuttavia è differente la qualifica professionale richiesta al coordinatore SPS.
Il coordinatore SPS è una persona qualificata da un organismo di formazione, il quale si
assume la responsabilità della valutazione dell’esistenza dei requisiti per lo svolgimento
della funzione di coordinatore SPS e ne assicura la dovuta formazione in base al livello di
cantiere che il futuro coordinatore dovrà gestire. Nessuno può esercire il ruolo di coordinatore SPS se non una persona con specifica competenza.
Il coordinatore SPS vigila affinché i principi di sicurezza e prevenzione siano rispettati e attuati da tutti i responsabili partecipanti alla realizzazione dell’opera. In particolare la normativa prevede che il coordinatore SPS in fase di progettazione elabori un Piano Generale di
Coordinamento (PGC) interagendo con le possibili imprese aggiudicatrici del contratto, costituisca un Dossier di intervento ulteriore sull’opera, gestisca un diario/registro di cantiere, definisca la logistica, gli apprestamenti e le misure di protezione del cantiere e assicuri il passaggio
delle consegne al coordinatore SPS della fase di realizzazione, qualora sia persona differente.
Il coordinatore SPS della fase di realizzazione dell’opera organizza il coordinamento delle
attività delle imprese, comprese quelle subappaltatrici, la logistica di cantiere (uso comune
delle installazioni, delle attrezzature e degli spazi) e lo scambio delle informazioni e delle
consegne di sicurezza tra le imprese. Inoltre il coordinatore SPS vigila sulla corretta applicazione delle misure di coordinamento che ha definito, del PGC e limita l’accesso al cantiere alle sole persone autorizzate.
Il coordinatore SPS esercita queste funzioni sotto la responsabilità del maître d’ouvrage
(responsabile dell’opera). Per legge il responsabile dell’opera definisce in un contratto scritto la missione di coordinamento e ne delimita la responsabilità e i meccanismi di relazione
con le altre figure intervenenti nella realizzazione dell’opera. In particolare il contratto deve
definire la missione affidata al coordinatore, i mezzi finanziari a disposizione e l’autorità
conferitagli nei rapporti con gli altri intervenenti nell’operazione; inoltre precisa gli obblighi
del coordinatore, in particolare la modalità di partecipazione alle riunioni per il coordinamento nelle varie fasi di realizzazione dell’opera.
Il responsabile dell’opera ha tra gli obblighi definiti dalla normativa quello di tenere conto
delle osservazioni fornite dal coordinatore SPS, quando le ritiene giustificate, o quantomeno
di adottare delle misure di efficacia equivalente.
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Di conseguenza è fondamentale che il responsabile dell’opera abbia competenza analoga o
superiore al coordinatore SPS in materia di sicurezza e protezione della salute.
Il responsabile dell’opera è la “persona morale”1, definita all’articolo 1 della loi 85-704, per la
quale l’opera è costruita, cioè il responsabile principale dell’opera che riveste una funzione di
interesse generale dalla quale non si può dimettere. Appartengono al suo ruolo: determinare la
fattibilità dell’opera, assicurare il finanziamento dell’opera, definirne il programma e gli obiettivi, sceglierne il processo e concludere i contratti con gli imprenditori e appaltatori selezionati.
La presenza del coordinatore SPS non modifica dunque la natura e l’estensione delle responsabilità incombenti su ciascuno dei partecipanti alla realizzazione dell’opera. Le imprese
partecipanti all’opera, comprese quelle sub-appaltanti, devono predisporre prima dell’inizio
dell’attività un piano particolare di sicurezza e protezione (PPS) che dovranno comunicare
al coordinatore SPS.
4. IL CONFRONTO TRA LE DUE LEGISLAZIONI E L’APPLICAZIONE NELLA
GESTIONE DEL TUNNEL DEL MONTE BIANCO
Per le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici a livello di operatività nella realizzazione dell’opera dunque non vi è una significativa differenza, in quanto sono tenute ad attuare quanto previsto nel proprio piano di sicurezza (POS in Italia, PPS in Francia) e quanto indicato
dal piano di coordinamento.
La differenza rilevante emerge nella gestione dei rapporti delle imprese con il committente
o maître d’ouvrage e il coordinatore per la sicurezza.
La normativa francese prevede infatti uno scambio di informazioni continuo tra tutti i soggetti intervenenti nell’opera fin dalla fase di progettazione, con conseguente adeguamento
continuo della progettazione stessa fino alla definizione degli obiettivi comuni e delle misure di sicurezza da intraprendere.
La normativa italiana al contrario stabilisce che sia il coordinatore per la progettazione a prevedere a priori tutte le misure necessarie alle quali poi committente ed aziende dovranno
attenersi, con evidente complessa applicazione soprattutto nel caso di grandi opere come è
considerato il tunnel del Monte Bianco.
Rilevante inoltre è l’attribuzione per contratto delle responsabilità e del potere attribuiti al
coordinatore SPS francese, mentre in Italia i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione si attengono esclusivamente alle attribuzioni definite per legge.
È così che ad esempio per il ripristino della funzionalità del tunnel del Monte Bianco, dopo
l’incendio del 1999, si è reso necessario creare il Gruppo Europeo di Interesse Economico
del Traforo del Monte Bianco (GEIE-TMB http://www.tunnelmb.net), soggetto giuridico di
diritto comunitario costituito per iniziativa delle due Società concessionarie della costruzione e dell’esercizio del traforo, la francese ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc s.a.
http://www.atmb.com) e l’italiana SITMB (Società Italiana per Azioni per il Traforo del
Monte Bianco http://www.sitmb.com), allo scopo di garantire la manutenzione e la gestione
unitaria del traforo. Il GEIE-TMB svolge attività di coordinamento e di controllo, ha avuto
il compito di organizzare e di formare il personale addetto all’esercizio, ed è responsabile di
tutte le attività connesse alla gestione operativa del traforo e delle due aree di regolazione del
traffico pesante ubicate ad Aosta (I) e Passy-Le Fayet (F), riscuote i pedaggi; inoltre, in particolare, interviene su tutti i progetti relativi alla sicurezza ed è committente di tutti i lavori
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Persona morale: entità giuridica astratta dotata di personalità giuridica, ovvero con precisi diritti e doveri nei
confronti della legge.
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di manutenzione, di grandi riparazioni e di miglioria relativi alle infrastrutture e alle dotazioni tecniche di pertinenza del tunnel.
Sulla base delle funzioni attribuitegli il GEIE-TMB rappresenta quindi il “maître d’ouvrage” per le opere edili straordinarie e ordinarie per il tunnel del Monte Bianco e tra le legislazioni applicabili per la sicurezza sul lavoro è stata seguita quella più cautelativa e pragmatica, cioè quella francese.
5. CONCLUSIONI
La possibilità che i Paesi appartenenti all’Unione Europea hanno di adattare alla propria realtà socio-politico-economica le direttive, concede più gradi di libertà agli stati membri ma
nelle particolari situazioni di confine è causa di disomogeneità che devono essere gestite
secondo criteri opportuni.
L’incendio avvenuto nel tunnel del Monte Bianco nel 1999 ha evidenziato la mancanza di
una gestione coordinata o organizzata della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ciò ha
portato alla creazione del GEIE-TMB che nella scelta della normativa da applicare ha optato di seguire in generale il criterio di maggiore tutela e pragmaticità: pertanto nel caso delle
modalità di gestione della sicurezza nei cantieri il GEIE-TMB ha seguito la norma di recepimento francese.
Vista la sempre maggiore collaborazione tra imprese di diversi stati membri si auspica per il
futuro una minore difformità tra i recepimenti dei diversi Stati se non addirittura l’emanazione diretta di un Regolamento in materia di salute e sicurezza, in considerazione dell’importanza dell’argomento.
BIBLIOGRAFIA
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro.
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (1)(2)
(G.U. 30 aprile 2008, n. 101 - S.O. n. 108).
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’oeuvre privée (http://www.legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu’aux
garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans
le cadre de la procédure d’accréditation-certification (http://www.legifrance.gouv.fr)
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