passaggio generazionale dell`azienda: patti di
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19/01/2016 PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’AZIENDA: PATTI DI FAMIGLIA Viviana CAPOZZI Dottore di ricerca in diritto tributario Avvocato cassazionista in Roma Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti Simone CARUNCHIO Dottore di ricerca in diritto europeo Ricercatore area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ferrara, 21 gennaio 2016 PATTO DI FAMIGLIA DISCIPLINA CIVILISTICA Ferrara, 21 gennaio 2016 1 19/01/2016 PREMESSA La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha inserito un nuovo capo V-bis all’interno del titolo IV del libro II del codice civile, dedicato all’istituto del patto di famiglia. Detta modifica normativa è stata sollecitata da diversi interventi della Commissione europea: • la Raccomandazione n. 94/1069 del 7 dicembre 1994 invitava gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurarne la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali; • la Comunicazione 98/C 93/02 del 1998, relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, segnalava i patti di impresa e gli accordi di famiglia come misure per migliorare la continuità delle imprese. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 3 3 PREMESSA La Commissione ribadisce che, dalla prassi riscontrata, il successo della trasmissione dell’impresa si è ottenuto in presenza di due dati significativi: 1. la preparazione della trasmissione da parte del cedente con largo anticipo; 2. la familiarità con la struttura da parte del cessionario. Pertanto nell’ambito dell’operazione assume un ruolo rilevante il procedimento valutativo del complesso aziendale che potrà effettuarsi tramite l’utilizzo di metodi basati, tra l’altro, sul valore intrinseco, sul reddito, sul rendimento dell’investimento, sui flussi di cassa, sul valore di mercato. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 4 4 2 19/01/2016 DISCIPLINA CIVILISTICA Ai sensi dell’art. 768-bis del c.c. “E’ patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”. L’istituto consente all’imprenditore ancora in vita di trasmettere la propria azienda, o le partecipazioni societarie da lui detenute, ai discendenti, in deroga espressa alle disposizioni in materia di successione ereditaria (art. 458 c.c., relativo al divieto di patti successori). 5 Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 5 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL LEGISLATORE consentire all’imprenditore di trasferire i beni strumentali dell’impresa ai propri discendenti, selezionando tra questi coloro (o colui) che per qualità o attitudini hanno le capacità per proseguire l’attività; 2. l’imprenditore può trasferire la propria attività quando è ancora in vita; 3. sperimentare il passaggio generazionale e in caso di esito negativo poter provvedere eventualmente ad adottare nuove soluzioni; 4. adottare una soluzione che non pregiudichi i diritti dei legittimari; 5. evitare controversie tra gli eredi. 1. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 6 6 6 3 19/01/2016 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia è espressamente definito come contratto. Il contratto deve essere concluso, a pena di nullità, per atto pubblico (art. 768-ter del c.c.). Si presenta come un contratto bilaterale: - sono parti del contratto il disponente e i discendenti assegnatari della azienda o delle partecipazioni societarie; - per il coniuge e gli altri legittimari non assegnatari è prevista la partecipazione alla stipulazione. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 7 7 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia si qualifica come atto inter vivos e infatti: • l’effetto traslativo avviene nell’immediatezza e contestualmente al patto (ad es. si noti la differenza con quanto è previsto dall’art. 587 c.c. per il testatore la cui disposizione sarà efficace “ … per il tempo in cui avrà cessato di vivere …”); • non è contemplata la facoltà di revoca da parte del disponente, come ad es. viene previsto per le disposizioni testamentarie. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 8 8 4 19/01/2016 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Presupposto, quindi, delle considerazioni fiscali che seguono è che il patto di famiglia non si sostanzi in una mera indicazione di come l’asse ereditario andrà suddiviso una volta aperta la successione. Ai fini fiscali, infatti, il patto di famiglia realizza esso stesso il trasferimento dell’impresa o delle partecipazioni societarie dal disponente al suo discendente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 9 9 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Al patto di famiglia, quindi, partecipano un imprenditore (o un titolare di partecipazioni societarie ), uno o più dei suoi discendenti, il coniuge dell’imprenditore e “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”. A mezzo di detto negozio l’imprenditore trasferisce la propria azienda (o il titolare le proprie partecipazioni) ad uno o più dei suoi discendenti, i quali devono liquidare (in denaro o in natura) gli altri partecipanti, per un importo corrispondente alle quote di legittima che spetterebbero loro in base agli artt. 536 e ss. del cod. civ., salvo non vi rinuncino in tutto o in parte. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 10 10 5 19/01/2016 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il comma 3 dell’art. 768-quater del c.c., con un’espressione linguistica di dubbia interpretazione, stabilisce che: “i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li hanno sostituiti”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 11 11 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Probabilmente il legislatore intende qui riferirsi ai beni trasferiti ai legittimari non assegnatari, dal discendente assegnatario, a titolo di liquidazione in natura della rispettiva quota di legittima. Altri autori, attribuendo particolare rilevanza alla necessaria imputazione a quote di legittima di questi trasferimenti, hanno sostenuto che con il patto di famiglia sia possibile che il disponente, oltre a trasferire l’azienda o le partecipazioni ad uno o più discendenti, trasferisca altri beni ai legittimari che non hanno beneficiato del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 12 12 6 19/01/2016 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Non si applica l’art. 179 lett. b) del c.c., secondo il quale: “sono beni personali, esclusi dal regime di comunione legale tra i coniugi, anche i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione”. Conseguentemente, anche se non è espressamente previsto dalle disposizioni codicistiche, è meglio se partecipi al patto di famiglia anche il coniuge dell’assegnatario che sia coniugato in regime patrimoniale di comunione legale. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 13 13 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Prima di procedere alla trattazione dei profili tributari inerenti i diversi trasferimenti realizzati con il patto di famiglia, va evidenziato che: • nelle diverse opinioni espresse dalla dottrina in ordine a tale istituto, l’unico elemento che non sembra controverso è «la natura liberale» che caratterizza il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie dal disponente al suo discendente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 14 14 7 19/01/2016 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Decisamente più discussa appare, invece, la causa sottostante l’atto di liquidazione effettuato da parte del discendente assegnatario nei confronti degli altri legittimari. A seconda dell’interpretazione adottata, ne discendono rilevanti conseguenze in ordine, soprattutto, alla possibilità di considerare, o meno, tale liquidazione un costo inerente l’acquisto dell’azienda da parte del discendente assegnatario. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 15 15 MODELLI IMPOSITIVI APPLICABILI AL PATTO DI FAMIGLIA Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 16 16 8 19/01/2016 PREMESSE METODOLOGICHE Condizionamento derivante dalle incertezze interpretative manifestate dalla dottrina civilistica sulla qualificazione giuridica del patto di famiglia. Mancanza di una organica normativa di settore sia ai fini delle imposte dirette che delle indirette (è esclusivamente dettata una norma di esenzione per le imposte indirette). Necessità di ricondurre la fattispecie e modelli impositivi già esistenti, mediante ricerca di criteri impositivi non più onerosi di quelli applicabili alla successione mortis causa. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 17 17 PREMESSE METODOLOGICHE Conclusioni di carattere civilistico da cui si prendono le mosse: - negozio inter vivos ad effetti immediati; - parti: imprenditore ed i suoi legittimari; - obbligo dell’assegnatario di liquidare gli altri legittimari; - facoltà di liquidare in denaro o natura; - possibilità di rinunciare alla liquidazione. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 18 18 9 19/01/2016 PREMESSE METODOLOGICHE Esistono due diversi metodi d’indagine: il criterio cd. “atomistico” e quello “unitario”. ATOMISTICO: analizza la natura delle singole attribuzioni UNITARIO: assegna prevalenza all’individuazione di un’unica causa negoziale Entrambi riconoscono la natura liberale del trasferimento d’azienda o delle partecipazioni, mentre è discussa la natura della liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 19 19 PREMESSE METODOLOGICHE Infine, posto che si farà frequente riferimento a queste due nozioni, è bene premettere che liberalità e gratuità sono due fenomeni ben distintiti. Mentre, infatti, la liberalità è disposizione che mira esclusivamente a raggiungere il risultato di incrementare il patrimonio del beneficiario, la gratuità inerisce il titolo del trasferimento. La natura liberale di un trasferimento non ne implica anche il titolo gratuito. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 20 20 10 19/01/2016 LE TEORIE UNITARIE Funzione di successoria anticipazione Negozio assimilabile alla DONAZIONE MODALE Unica causa di liberalità caratterizzante tutti i trasferimenti patrimoniali Anche la liquidazione degli altri legittimari è una liberalità che trova causa nel trasferimento d’azienda il modus nella donazione è un elemento accidentale la liquidazione dei legittimari è un obbligo che nasce ex lege alla stipula del contratto 21 Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 21 LE TEORIE UNITARIE Vero e proprio PATTO SUCCESSORIO DISPOSITIVO Disciplina individuata dal diritto internazionale privato Applicabilità, successionis della Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia nel patto di famiglia l’effetto traslativo è immediato lex 22 22 11 19/01/2016 LE TEORIE UNITARIE NEGOZIO A FAVORE DI TERZI caratterizzato dalla gratuità delle prestazioni seppur, in parte, corrispettive è corrispettiva ma non onerosa la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari corrispettività e onerosità non coincidano però non è possibile individuare un contratto a prestazioni corrispettive a titolo gratuito 23 Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 23 LE TEORIE ATOMISTICHE Negozio a causa mista: NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE Causa liberale: trasferimento d’azienda o di partecipazioni Causa solutoria: liquidazione dei legittimari non assegnatari Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia teorie oggi minoritarie da un punto di vista fiscale non è necessario prescindere dall’esistenza di un’unica causa negoziale 24 24 12 19/01/2016 QUALIFICAZIONE DELLE SINGOLE ATTRIBUZIONI Secondo altra parte della dottrina, nel patto di famiglia si dovrebbe riconoscere l’esistenza di un’unica causa negoziale di tipo liberale, ma ai fini fiscali sarebbe comunque opportuno procedere alla qualificazione delle singole attribuzioni, tenendo conto delle diverse posizioni soggettive coinvolte. Dal punto di vista del DISPONENTE: • liberalità diretta nei confronti del discendente assegnatario; • liberalità indiretta nei confronti degli altri legittimari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 25 25 QUALIFICAZIONE DELLE SINGOLE ATTRIBUZIONI Dal punto di vista dell’ASSEGNATARIO: • riceve un trasferimento d’azienda e/o partecipazioni in parte a titolo gratuito e in parte a titolo oneroso; • la liquidazione dei legittimari è il costo d’acquisto di parte dell’azienda e/o della partecipazione. La quota di trasferimento a titolo oneroso, consisterebbe nella quota di azienda e/o partecipazione corrispondente al valore liquidato agli altri legittimari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 26 26 13 19/01/2016 LA POSIZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA Sul tema la prassi amministrativa ha sottolineato che il patto di famiglia: • “è caratterizzato dall’intento – non prettamente donativo – di prevenire liti ereditarie e lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero l’assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale degli stessi”; • “non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, ma solo l’onere in capo a quest’ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto, in denaro o natura” (circolare n. 3/E del 2008). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 27 27 LA POSIZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA Tali affermazioni: • da un lato confermano la correttezza della qualificazione del patto di famiglia come una liberalità piuttosto che non come una donazione modale (l’intento del disponente non appare prettamente donativo); • dall’altro, definitivamente escludono la natura onerosa della liquidazione effettuata dal legittimario assegnatario nei confronti degli altri legittimari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 28 28 14 19/01/2016 PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 29 29 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA Il trasferimento dell’azienda, da parte del disponente nei confronti dei propri discendenti, concretizza una liberalità; di conseguenza, sul piano dell’imposizione diretta, detto trasferimento va ricondotto all’art. 58 del Tuir. Trasferimento in regime di neutralità fiscale: • integrale detassazione del trasferimento gratuito dell’azienda; • norma derogatoria al principio personalistico delle imposte sui redditi. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 30 30 15 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA La disciplina del trasferimento gratuito d’azienda persegue l’obbiettivo di impedire che un eccessivo carico fiscale ricada sui beneficiari dell’azienda in occasione del passaggio generazionale. La disciplina della neutralità fiscale, tuttavia, garantisce anche la salvaguardia dei diritti dell’Erario, facendo sì che i plusvalori maturati in capo all’imprenditore emergono fiscalmente al momento del successivo trasferimento della medesima azienda. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 31 31 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA I plusvalori maturati in capo all’imprenditore emergono al momento del successivo trasferimento a terzi, come: • redditi diversi, se l’assegnatario con la vendita cessa l’attività d’impresa art. 67 lett. h bis del Tuir; • componente positiva del reddito d’impresa, se l’attività prosegue dopo la cessione a terzi dell’azienda. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 32 32 16 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA Alcuni interpreti, con riferimento alla disciplina descritta, hanno ravvisato diversi problemi di coordinamento normativo nell’ipotesi in cui detta plusvalenza venga tassata come reddito diverso, anziché all’interno del regime d’impresa: • cessione a titolo gratuito e destinazione all’autoconsumo non rappresentano fattispecie imponibile nei redditi diversi; • non sono plusvalenze d’impresa e quindi non sono rateizzabili. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 33 33 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA L’art. 58 del Tuir prevede la trasmissione di valori fiscali riferiti all’azienda intesa come complesso unitariamente considerato, senza disporre nulla in merito ai valori cui devono essere iscritti i singoli beni che la compongono. Di questi valori si occupava il c. 2 dell’art. 16 della l. n. 383 del 2001, il quale stabiliva che, in caso di donazione d’azienda, “i beni e le attività ceduti” fossero assunti ai valori fiscali del disponente. La norma è stata abrogata con il D.Lgs. n. 247 del 2005 e, secondo alcuni, l’intento è stato proprio quello di offrire un’opportunità di pianificazione fiscale nel passaggio generazionale delle aziende. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 34 34 17 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA L’eventuale rivalutazione dell’azienda può comportare: • il venir meno del regime di neutralità e realizzazione della plusvalenza in capo al disponente; • l’iscrizione di una plusvalenza per l’assegnatario, fiscalmente irrilevante. Le eventuali riserve in sospensione d’imposta contabilizzate nel patrimonio netto del disponente, non possono perpetuarsi nei confronti del beneficiario (eccezione le riserve che presentano una stretta correlazione con determinate poste del patrimonio, es. riserve per ammortamento anticipato). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 35 35 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA La neutralità fiscale viene meno nell’ipotesi in cui il discendente rivesta la qualifica di imprenditore già prima del trasferimento. In tal caso, trova applicazione l’art. 88, co. 3, del Tuir, secondo il quale costituiscono sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità”, salvo che il trasferimento non riguardi la sfera personale e non l’attività imprenditoriale del discendente (la sopravvenienza è data dall’incremento patrimoniale determinato in base al valore normale dell’azienda). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 36 36 18 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D’AZIENDA Passando ad esaminare la posizione dell’assegnatario, va osservato che secondo quanti ritengono che nei sui confronti il trasferimento dell’azienda sia solo in parte a titolo gratuito, all’acquisto dell’azienda corrisponderebbe per lui il costo sostenuto, vale a dire il valore liquidato ai legittimari non assegnatari e tale costo rileverebbe al momento della cessione a terzi, a titolo oneroso, dell’azienda (contra circolare n. 3/E del 2008 e circolare 18/E del 2013) . Nel calcolo della durata del possesso dell’azienda si terrà conto anche del periodo maturato in capo al disponente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 37 37 IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI Il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni non costituisce fattispecie imponibile né in capo al disponente né in capo all’assegnatario. Fa eccezione il caso in cui le partecipazioni siano detenute dal disponente in regime di impresa. In tal caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni integra un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e, quindi, una fattispecie imponibile. Gli eventuali plusvalori delle partecipazioni emergeranno al momento della cessione a terzi a titolo oneroso (art. 67, lett. c) e c bis) del Tuir). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 38 38 19 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI Detta plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo di acquisto della medesima che corrisponde al “costo del donante” (co. 6 dell’art. 68 del Tuir). Anche per il trasferimento di partecipazioni, se si ritiene che il medesimo (per l’assegnatario) avvenga con un negozio solo in parte a titolo gratuito, nel calcolo della plusvalenza derivante dalla successiva cessione a terzi delle partecipazioni ricevute si può tener conto del valore liquidato dall’assegnatario agli altri legittimari (contra circolare n. 3/E del 2008 e circolare 18/E del 2013). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 39 39 LA POSIZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La liquidazione delle quote di legittima spettanti ai non assegnatari non integra, nei confronti di questi ultimi, alcuna fattispecie reddituale: la particolare natura di tale liquidazione non consente di ricondurla ad alcuna delle categorie di reddito disciplinate dal Tuir. Quanti escludono il riconoscimento di un «costo» (corrispondente alla liquidazione dei legittimari non assegnatari) in capo all’assegnatario, fondano la propria teoria proprio sull’irrilevanza reddituale di tale componente, in capo ai non assegnatari (esigenza di simmetria fiscale). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 40 40 20 19/01/2016 LA NORMA ANTIELUSIVA Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, i negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende trovavano menzione nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; ciò, al fine di scoraggiare eventuali arbitraggi fiscali sui trasferimenti di azienda a titolo gratuito. Il citato decreto ha abrogato l’art. 37-bis, introducendo una disciplina generale dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale all’art. 10-bis della L. n. 212 del 2000. Tale disposizione è costruita sulla falsariga della vecchia norma antielusiva, anche se non contiene più un esplicito riferimento ai negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 41 41 LA NORMA ANTIELUSIVA Tanto premesso, con la norma antielusiva si voleva evitare che potessero realizzarsi trasferimenti gratuiti d’azienda unicamente finalizzati a canalizzare la plusvalenza derivante dalla successiva cessione della medesima su famigliari a bassa aliquota marginale. Tale operazione, infatti, produrrebbe dei benefici fiscali nel caso in cui: • l’aggravio finanziario che sconta la plusvalenza realizzata sulla cessione a terzi, a causa della mancata possibilità di rateizzare la medesima (in quanto plusvalenza realizzata al di fuori del regime d’impresa), sia più che compensato dal differenziale negativo di aliquota esistente fra l’imprenditore disponente ed il discendente assegnatario. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 42 42 21 19/01/2016 LA NORMA ANTIELUSIVA Tuttavia, difficilmente poteva trovare applicazione la norma antielusiva per colmare la lacuna determinata dal possibile spostamento, dai redditi d’impresa ai redditi diversi, delle plusvalenze emergenti al momento del trasferimento a titolo oneroso. La norma antielusiva, non poteva operare con riferimento all’ipotesi in cui il discendente assegnatario usufruisca del vantaggio fiscale derivante dal fatto che, al di fuori del regime d’impresa, non è imponibile né l’autoconsumo dei beni aziendali ricevuti con il patto di famiglia, né la loro cessione a titolo gratuito. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 43 43 LA NORMA ANTIELUSIVA Infine, sempre con riferimento all’operatività della vecchia norma antielusiva e del nuovo art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, va osservato che nel patto di famiglia sussistono le “valide ragioni economiche” e vanno individuate nel voler realizzare un determinato passaggio generazionale dell’impresa. Viceversa, le “valide ragioni economiche” potrebbero essere non ravvisabili in eventuali operazioni straordinarie prodromiche alla stipula del patto (per esempio: la scissione dell’azienda da trasferire). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 44 44 22 19/01/2016 PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 45 45 PREMESSA Secondo la dottrina prevalente, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario integra, ai fini delle imposte indirette, una liberalità diretta nei confronti dell’assegnatario e indiretta nei confronti degli altri legittimari che vengono liquidati dall’assegnatario. Secondo l’Amministrazione finanziaria, viceversa, le due operazioni vanno considerate autonomamente e integrano due distinte liberalità dirette. L’orientamento adottato comporta rilevanti implicazioni sia ai fini della determinazione della base imponibile (nelle liberalità dirette/indirette va tassato il “risultato netto” delle attribuzioni), sia ai fini dell’individuazione delle aliquote e franchigie applicabili alla fattispecie. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 46 46 23 19/01/2016 PREMESSA Al di fuori delle ipotesi in cui opera la disciplina di esenzione specificamente dettata dal legislatore (di cui si dirà fra breve), una volta individuata la base imponibile della liberalità in esame, quest’ultima andrà assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni. In proposito, va osservato che, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006, tale liberalità non scontava alcuna imposta, a causa dell’intervenuta “soppressione” dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 13 della l. n. 383 del 2001). Con l’art.6 del D.L. n. 262 del 2006, invece, il trasferimento scontava l’imposta di registro ex art.13 della l. n. 383 del 2001, come modificato dal D.L. n.262 del 2006. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 47 47 PREMESSA Con l’entrata in vigore della la legge n. 286 del 2006, di conversione del D.L. 262 del 2006, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario sconta l’imposta sulle donazioni, con le seguenti modalità: • se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con franchigia di euro 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, il 4%; • se a favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, o collaterale (entro il 3° grado), il 6%. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 48 48 24 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Come anticipato, la finanziaria 2007 ha ricondotto tali trasferimenti fra quelli non soggetti all’imposta, in sussistenza di determinati presupposti (art. 3 c.4ter del D.Lgs n. 346 del 1990): • gli assegnatari devo proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni; • apposita dichiarazione in tal senso va resa all’atto del trasferimento; • se vengono trasferite quote o azioni in società di capitali, queste devono consentire di acquisire o integrare il controllo, ex art. 2359, c. 1 n. 1 del c. c. (anche se in comproprietà fra più discendenti – Telefisco 2007). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 49 49 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Con riferimento alla condizione di continuità quinquennale, si deve evidenziare che, nel caso in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto il trasferimento di un’azienda, la norma richiede semplicemente la prosecuzione, per almeno cinque anni, nella gestione dell’impresa. Di conseguenza, per evitare la decadenza dal beneficio, sembrerebbe sufficiente che sia garantita la continuità aziendale, risultando, così, irrilevante l’eventuale sopravvenienza di mutamenti nella titolarità della gestione dell’azienda. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 50 50 25 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI E’ ragionevole, pertanto, ritenere che non decadano i benefici fiscali se nel corso dei cinque anni successivi al trasferimento, la società eventualmente costituita tra i discendenti assegnatari dell’azienda si sciolga e l’attività d’impresa continui ad essere svolta da uno solo di essi. Similmente, non dovrebbe determinare decadenza dal regime di esenzione l’ipotesi in cui il discendente assegnatario, prima che sia decorso il quinquiennio, decida di conferire l’azienda o le partecipazioni ricevute in una società da lui controllata. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 51 51 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI In tal senso si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/E del 2008. In particolare, il citato documento di prassi, riprendendo le considerazioni già svolte nella risoluzione 23 novembre 2007, n. 341, ha chiarito che il conferimento dell’azienda ricevuta mediante il patto di famiglia non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio dell’esenzione. Infatti, al verificarsi di determinate condizioni, detto conferimento può essere assimilato alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 52 52 26 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI La prosecuzione dell’attività d’impresa, per esempio, è sicuramente ravvisabile tutte le volte che l’azienda viene conferita in una società di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente. Del resto, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, il requisito del controllo si applica esclusivamente ai trasferimenti aventi ad oggetto quote di partecipazione in società di capitali, pertanto non si ritiene necessario verificarne la sussistenza in capo al conferente, nel caso in cui la conferitaria sia una società di persone. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 53 53 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Viceversa, nel caso in cui il conferimento sia effettuato nei confronti di una società di capitali, prima che siano decorsi cinque anni, la decadenza dal beneficio dell’esenzione si verifica ogni qual volta le azioni o quote assegnate al conferente non gli consentano di conseguire o integrare il controllo della società conferitaria, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.. Infatti, in tal caso non può ritenersi che l’assegnatario prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa dopo il conferimento e l’interruzione dell’esercizio dell’attività d’impresa prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento dell’azienda comporta la decadenza dal beneficio. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 54 54 27 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Non dovrebbero comportare la decadenza dal beneficio in esame i casi in cui la continuità non si realizzi per fatti non imputabili alla volontà dell’erede (per esempio la morte del discendente assegnatario, prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento). Viceversa, se il legittimario assegnatario, prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento dell’azienda, decide di cederne un ramo, la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo d’azienda ceduto, sempre ché, relativamente alla parte d’azienda non trasferita, venga proseguito l’esercizio dell’attività d’impresa (circolare n. 3/E del 2008 e, in senso analogo, circolare n. 18/E del 2013). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 55 55 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI La circolare n. 3/E del 2008 ha offerto importanti chiarimenti anche con riferimento alle ipotesi in cui nel quinquennio si verifichino delle operazioni straordinarie che coinvolgono l’azienda trasferita. In tal caso, il requisito della prosecuzione quinquennale dell’attività d’impresa può intendersi assolto nelle seguenti ipotesi: • operazioni che diano origine a società di persone, ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota assegnata al socio; • operazioni che diano origine, ovvero incidano su, società di capitali, purché il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 56 56 28 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Con riferimento al requisito del controllo, va osservato che, in base ad una analisi testuale di della norma di riferimento, appare irrilevante che il requisito del controllo fosse integrato già in capo al disponente, ai fini dell’applicabilità del regime esonerativo in esame Può darsi, infatti, che il disponente trasferisca all’assegnatario delle quote partecipative che, insieme con altre già detenute dall’assegnatario, consentono a quest’ultimo di detenere una partecipazione di controllo nella società di capitali (controllo che non veniva integrato in capo al disponente, in base alle sole quote partecipative in suo possesso) . Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 57 57 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI Si propongono i seguenti esempi: 1) Una persona fisica possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Beta S.p.A., che dona separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli. In tal caso non si applica l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 58 58 29 19/01/2016 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 2) Lo stesso soggetto dell’esempio precedente dona l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà tra loro (prevedendo un regolamento di comunione, volto a definire le regole di governance). In tal caso, in base all’art. 2347 del c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un comune rappresentante, il quale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In questo caso il trasferimento potrà usufruire del regime di esenzione d’imposta, mentre, all’atto della successiva divisione (decorsi 5 anni) si applicherà l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 59 59 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 3) Una persona fisica possiede il 40 per cento del capitale sociale di una Srl che trasferisce per donazione in parte uguali ai suoi figli, di cui uno detiene già il 35 per cento del capitale sociale della medesima società. In tal caso, il trasferimento della quota spettante al figlio, che già detiene una partecipazione nella società, beneficia dell’esenzione, in quanto lo stesso consegue, grazie al trasferimento, il 55% del capitale sociale. Viceversa, il trasferimento nei confronti dell’altro figlio, non usufruisce del regime di esenzione. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 60 60 30 19/01/2016 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 4) Una persona fisica detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di una società in nome collettivo che dona, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli. In tal caso, i trasferimenti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni integrando i requisiti previsti della norma ai fini dell’esenzione. Infatti, trattandosi di una società di persone e non di una società di capitali, non è previsto come necessario il requisito del controllo in capo ai discendenti assegnatari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 61 61 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Sotto il profilo soggettivo va osservato che l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990 è stato ampliato dall’art. 1, co. 31 della l. n. 244 del 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), che ne ha esteso gli effetti anche al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni effettuato a favore del coniuge dell’imprenditore o del possessore delle partecipazioni. Tuttavia, in tal caso, sarà necessario che il passaggio generazionale dell’azienda avvenga mediante istituto diverso dal patto di famiglia. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 62 62 31 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI L’art. 768-bis del c.c., infatti, riserva l’utilizzo del patto di famiglia ai soli discendenti dell’imprenditore (o del possessore di partecipazioni). La norma stabilisce che “è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.” Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 63 63 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Se i presupposti fissati per l’applicazione della norma di esenzione non vengono rispettati si applica l’imposta di donazione e successione in misura ordinaria, oltre a sanzioni (art. 13 D.Lgs. N. 471 del 1997) e interessi. Il legislatore, nello scegliere di dettare unicamente una disposizione di esenzione, senza individuare un’organica disciplina dell’istituto, ha “perso un’occasione” per dissipare i dubbi in merito alla corretta individuazione della natura di tale trasferimento e al suo “regime naturale”. Le disposizioni di esenzione sono efficaci per i patti stipulati a far data dal 1° gennaio 2007. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 64 64 32 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Sempre con riferimento alle imposte indirette applicabili al momento del trasferimento dell’azienda, va osservato che, qualora e l’azienda contenga beni immobili, il trasferimento di questi sconterà, in linea di principio, anche le imposte ipo-catastali. Tuttavia, qualora il trasferimento ha usufruito del regime di cui all’art. 3, c. 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990, non si applicano neppure le ipocatastali (artt. 1, c. 2, e 10, c. 2, del D.Lgs n. 347 del 1990). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 65 65 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Come anticipato, secondo l’Amministrazione finanziaria, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni integra una liberalità diretta, distinta e autonoma dalla liberalità realizzata dal discendente assegnatario nei confronti dei legittimari non assegnatari all’atto della liquidazione delle loro quote di legittima (in tal senso, da ultimo, circolare n. 18/E del 2013). L’imposta di successione e donazione, pertanto, ai fini dell’individuazione delle aliquote e delle franchigie di imposta si farà riferimento al rapporto di parentela esistente fra disponente ed assegnatario e la base imponibile sarà data dal valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 66 66 33 19/01/2016 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Esaminiamo ora i risultati cui si giungerebbe aderendo alle altre ipotesi interpretative: • liberalità diretta/indiretta: imposta sulle successioni e donazioni, applicata sul “risultato netto” del trasferimento, in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e l’assegnatario; • donazione modale: si tassa il “risultato netto” del trasferimento similmente a quanto avviene per l’ipotesi della liberalità diretta ed indiretta; Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 67 67 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI • Negozio a causa mista liberale e solutoria: il trasferimento integra una donazione tassata secondo le modalità esaminate, mentre la liquidazione dei legittimari non assegnatari sconta il registro in misura proporzionale ai sensi della disposizione residuale di cui all’art. 11 della Tariffa parte I del d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti aventi contenuto patrimoniale); • patto successorio dispositivo: il trasferimento è soggetto all’imposta sulle successioni in quanto regolamentato dalla lex successionis. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 68 68 34 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Come anticipato, anche i modelli impositivi applicabili alla liquidazione da parte del discendente assegnatario della quota di legittima spettante agli altri legittimari non assegnatari variano a seconda della natura che si vuole attribuire a detta liquidazione. Se si tiene conto che la medesima rappresenta un obbligo di legge in capo al discendente assegnatario, dovrebbe escludersi la possibilità di qualificarla come una liberalità diretta effettuata dall’assegnatario nei confronti dei legittimari non assegnatari e la si dovrebbe (più correttamente) considerare una liberalità indiretta da parte del disponente nei confronti dei legittimari non assegnatari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 69 69 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Seguendo questo orientamento interpretativo, la liquidazione della quota di legittima da effettuarsi per opera del discendente assegnatario nei confronti degli altri legittimari andrebbe assoggettata all’imposta sulle donazioni, per il computo della quale si dovrà tener conto del legame di parentela esistente tra il disponente e i legittimari non assegnatari liquidati. Tale orientamento, tuttavia, sembrerebbe non essere condiviso dall’Amministrazione finanziaria, la quale sembrerebbe considerare detta liquidazione un’autonoma liberalità effettuata dall’assegnatario a favore degli altri legittimari (sono stati forniti chiarimenti solo parziali, sui quali si tornerà fra breve). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 70 70 35 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI In ogni caso detta liquidazione dovrà essere assoggettata ad imposta di donazione, mediante applicazione delle seguenti aliquote e franchigie da determinarsi o in base al rapporto di parentela esistente fra l’assegnatario e gli altri legittimari, o al rapporto di parentela esistente tra il disponente e i legittimari non assegnatari: • • • • se a favore del coniuge e parenti in linea retta, 4% con franchigia di 1 milione di euro; se a favore di fratelli e sorelle, 6% con franchigia di 100.000 euro; se a favore di altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta (o collaterale fino al 3° grado), 6%; se a favore di altri soggetti, 8%. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 71 71 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Se la liquidazione, anziché avvenire in denaro, avviene in natura e ne sussistono i presupposti si applica la descritta esclusione da imposta di cui all’art. 3, c. 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990. Il comma 4-ter del citato art. 3, tuttavia, fa espresso riferimento ai trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, “a favore dei discendenti”; pertanto, affinché trovi applicazione la norma agevolativa richiamata, sarà necessario che il legittimario non assegnatario, liquidato in natura, sia un discendente del dante causa. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 72 72 36 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La circolare n. 3/E del 2008 afferma che l’esenzione, di cui al co. 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, “si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto”. Siffatta affermazione, tuttavia, non dovrebbe essere intesa nel senso di escludere a priori la possibilità di effettuare in regime di esenzione anche la liquidazione dei legittimari non assegnatari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 73 73 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Questo secondo trasferimento, infatti, rientra anch’esso nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione e successione e di conseguenza, qualora venga effettuato in natura, e nel rispetto di tutti i requisiti posti dall’art. 3, comma 4-ter, dovrebbe poter autonomamente fruire del regime di esenzione. L’inciso richiamato sembra, piuttosto, rispondere alla volontà di escludere che la liquidazione dei legittimari non assegnatari sia automaticamente considerato esente per il semplice fatto che il trasferimento dell’azienda (o delle partecipazioni) beneficia di tale regime. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 74 74 37 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Se la liquidazione avviene mediante il trasferimento di beni immobili sono dovute anche le imposte ipo-catastali (salvo che si verifichi la descritta ipotesi di esenzione ai fini dell’imposta sulle donazioni). Anche in questo caso, ovviamente, se il trasferimento è a favore di un soggetto in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione, le ipocatastali si applicano nella misura fissa. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 75 75 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI In base a quanto disposto dal co. 2 dell’art. 768quater, del c. c., l’obbligo di liquidare le quote spettanti agli altri legittimari non assegnatari può venir meno (in tutto o in parte) solo nell’ipotesi in cui questi ultimi vi rinuncino espressamente. Se si condivide la qualificazione del patto di famiglia come una liberalità diretta nei confronti dell’assegnatario e indiretta nei confronti degli altri legittimari, la rinuncia di questi ultimi dovrebbe determinare un accrescimento del valore della liberalità effettuata dal disponente a favore dell’assegnatario, assoggettata ad imposta di donazione. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 76 76 38 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Viceversa, la circolare n. 3/E del 2008 ha affermato che detta rinuncia “non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR)”. L’escludere che la rinuncia in questione abbia effetti traslativi mette potenzialmente in crisi la qualificazione giuridica di detto atto di liquidazione come liberalità indiretta effettuata dal disponente a favore dei legittimari non assegnatari. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 77 77 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La rinuncia alla liquidazione dei legittimari non assegnatari sarebbe priva di effetti traslativi solo nell’ipotesi in cui detta liquidazione fosse qualificabile come una liberalità (o donazione) spontaneamente (e non per vincolo di legge) effettuata dal legittimario assegnatario nei confronti dei non assegnatari. Solo in questa ipotesi, infatti, la rinuncia non determinerebbe un accrescimento della base imponibile della prima attribuzione (il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 78 78 39 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Proprio per la rilevante portata delle incertezze interpretative suscitate da alcune delle affermazioni contenute nella circolare n. 3/E del 2008 e ribadite nella recente circolare n. 18/E del 2013, è auspicabile che l’Amministrazione finanziaria intervenga nuovamente in suddetta materia, chiarendo esplicitamente quale sia la qualificazione giuridica delle attribuzioni effettuate mediante il patto di famiglia e il conseguente trattamento impositivo agli effetti dell’imposta di successione e donazione. In mancanza, rimane sempre auspicabile un intervento normativo volto ad offrire un’organica disciplina di settore. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 79 79 LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» Il co. 1 dell’art. 768-sexies del c.c., prevede che, all’apertura della successione del disponente, il coniuge e gli altri legittimari «che non hanno partecipato al contratto» possono chiedere ai beneficiari del medesimo il pagamento della somma (oltre gli interessi legali) prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater del c.c.. Non è chiaro se la norma va riferita sia ai soggetti che, pur essendo legittimari al momento della stipula del patto di famiglia, non sono intervenuti al medesimo, sia ai legittimari sopravvenuti alla stipula del contratto; ovvero solo a questi ultimi. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 80 80 40 19/01/2016 LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» L’obbligazione di liquidare i legittimari sopravvenuti ricade non solo sull’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni ma, come coobbligati solidali, anche su tutti gli altri legittimari che hanno “beneficiato” del patto di famiglia, ottenendo dall’assegnatario la liquidazione della propria quota di legittima. Si legge infatti nella rel. ill.: “naturalmente tale diritto potrà essere esercitato nei confronti del solo assegnatario dell’azienda nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli altri legittimari partecipanti al contratto, ovvero nei confronti dei (o anche dei) legittimari partecipanti che abbiano ricevuto la liquidazione di cui ai commi terzo e quarto”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 81 81 LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» Con riferimento ai modelli impositivi applicabili alla liquidazione dei legittimari sopravvenuti, si sottolinea che detta liquidazione, qualora avvenga mediante stipula di apposito accordo, è riconducibile alla disciplina di cui all’art. 43 del D.Lgs n. 346 del 1990 (accordi per la reintegra dei diritti dei legittimari). Tale accordo, infatti, interviene dopo l’apertura della successione del disponente e l’applicazione del richiamato art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 risulta funzionale a evitare una duplicazione d’imposta, rispetto a quella assolta dai coobbligati solidali, con riferimento ai trasferimenti effettuati al momento della conclusione del patto di famiglia. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 82 82 41 19/01/2016 ANALISI COMPARATIVA 83 Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 83 PASSAGGIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO IL TRUST Sempre più di frequente, il passaggio generazionale dell’impresa viene attuato mediante la costituzione di trust. I vantaggi dell’utilizzo del trust sono che: • si può realizzare una pianificazione multigenerazionale (le vicende personali degli eredi non comportino l’ulteriore frammentazione delle quote di partecipazione al capitale sociale, né generino effetti sulla governance aziendale); • non richiede che vi sia accordo da parte degli eredi sulle modalità di disposizione scelte dall’imprenditore o dal socio; • risolve i problemi derivanti dalla difficoltà di reperire risorse necessarie a liquidare la quota agli altri eredi; Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 84 84 84 42 19/01/2016 PASSAGGIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO IL TRUST • consente al disponente di dare indicazioni sulla modalità di conduzione dell’impresa al trustee; • si neutralizza l’effetto di divisione del patrimonio aziendale proprio della successione, in quanto per effetto della segregazione patrimoniale il patrimonio in trust è distinto dal patrimonio del disponente ed insensibile alle sue vicende personali e patrimoniali. Va, tuttavia, tenuto presente che il trust deve tenere in giusta considerazione la tutela degli interessi successori di altri soggetti legittimati i quali, in caso di estromissione, potranno esperire l’azione di riduzione. 85 Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 85 LA DISCIPLINA DEL TRUST Il trust è un istituto giuridico nato nei sistemi giuridici di common law (Inghilterra) già impiegato nel Medioevo con modalità simili a quelle utilizzate oggi. Nell’ordinamento italiano non è prevista una disciplina civilistica del trust, tuttavia, l’applicazione in Italia è consentita a partire dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica della convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 realizzata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364. La finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune disposizioni di carattere fiscale che individuano i criteri di tassazione del trust. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 86 86 86 43 19/01/2016 LA DISCIPLINA DEL TRUST L’impianto normativo, nel complesso piuttosto scarno, è stato oggetto di diversi interventi interpretativi da parte della prassi amministrativa, fra questi spiccano per importanza due circolari dell’Agenzia dell’Entrate: • circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e • circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E. Nel corso degli ultimi anno sono stati presentati vari disegni di legge finalizzati all’emanazione di una legge che regolamentasse il trust in Italia. Ultimo in ordine di tempo è il dDL n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 10 luglio 2010 nel corso della 16ª Legislatura. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 87 87 LA DISCIPLINA DEL TRUST Per trust si intende un rapporto giuridico mediante il quale: • una persona fisica o giuridica, detta disponente (o settlor), • pone dei beni o dei diritti (trust fund) • sotto il controllo di un amministratore (trustee), a sua volta eventualmente controllato da un garante (protector) • perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari ovvero per una specifica finalità Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust che si caratterizza per essere uno strumento estremamente mutevole nelle modalità applicative e nelle finalità perseguibili. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 88 88 44 19/01/2016 LE CARATTERISTICHE DEL TRUST Le principali caratteristiche del trust sono: • fiducia: i rapporti tra disponente e trustee sono improntati su base fiduciaria, • versatilità: le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sono rimesse all’autonomia privata (un unico soggetto può ricoprire anche ruoli diversi, salvo l’opportunità di non confondere i ruoli del settlor e del trustee), • autonomia patrimoniale: il patrimonio rimane “segregato” nel trust sino alla sua estinzione. Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicende che possono vedere coinvolto il loro proprietario, non possono essere assoggettati a procedure esecutive, sono sottratti all’eventuale regime di comunione legale, non fanno parte dell’asse ereditario. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 89 89 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST L’art 73, co. 1, lett. b), del Tuir, riconosce soggettività passiva IRES al trust, mentre il co. 2 del medesimo articolo dispone che, in presenza di “beneficiari individuati” il reddito conseguito dal trust deve essere loro imputato, in proporzione alla loro quota di partecipazione individuata in base all’atto costitutivo oppure ad altri documenti a questo successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto se il trust è privo di beneficiari individuati (trust opaco) i redditi prodotti dal medesimo saranno assoggettati ad IRES in capo al trust; se, viceversa, ha dei beneficiari individuati di reddito, detti redditi saranno assoggettati ad IRPEF in capo ai medesimi (trust trasparente”). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 90 90 45 19/01/2016 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST È possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (trust misto), come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari (trust di accumulo). In tal caso: il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust (circ. 61/E del 2010); il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti (vale a dire quando i beneficiari hanno diritto di acquisire detto reddito), sarà imputato ai beneficiari medesimi. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 91 91 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST Quindi, sia in ipotesi di trust trasparente che opaco, è necessario: in prima battuta, determinare il reddito del trust; solo successivamente, procedere a verificare se esistano beneficiari individuati, ai quali sarà imputata per trasparenza, la parte di reddito loro spettante. Nella determinazione del reddito del trust trovano applicazione le norme previste per: gli enti commerciali (se il trust svolge attività commerciale); gli enti non commerciali (se il trust non svolge in maniera prevalente attività commerciale); gli enti non residenti (se è un trust non residente). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 92 92 46 19/01/2016 LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEL TRUST Per essere soggetto passivo IRES il trust deve essere titolare esclusivo della ricchezza prodotta dai beni che ha in dotazione patrimoniale, a tal fine: si richiede che sia irrevocabile (nei rapporti con il settlor) e discrezionale per quanto riguarda l’operato del trustee (risoluzione n. 8/E del 17/01/2003), maggiore è il potere di gestione attribuito al trustee, maggiore è la possibilità di qualificare il trust come soggetto autonomo nei confronti del Fisco. In mancanza la tassazione avviene in capo al settlor. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 93 93 LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEL TRUST Con riferimento alle ipotesi trust revocabile (grantor trust), la circolare n. 48/E del 2007, ha evidenziato come: in questa ipotesi non si verifica un trasferimento irreversibile dei diritti; il disponente non subisce una permanente diminuzione patrimoniale; conseguentemente, non si verifica la soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi che sono tassati in capo al settlor. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 94 94 47 19/01/2016 LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEL TRUST Come ricordato dalla circolare 61/E del 2010, affinché vengano riconosciuti effetti giuridici in Italia ad un trust, questo deve presentare gli elementi fondamentali individuati dalla Convenzione dell'Aja. Di conseguenza “i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può beneficiare del relativo reddito” Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 95 95 LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEL TRUST “Non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi. E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 96 96 48 19/01/2016 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI La manovra di finanza pubblica per il 2007 ha, altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditi conseguiti dal beneficiario del reddito trust (lett. g-sexies aggiunta al co. 1 dell'art. 44 del Tuir). Costituiscono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Tuir. I redditi imputati ai beneficiari sono ricondotti alla categoria dei redditi di capitale anche nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto non residente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 97 97 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI NB i redditi tassati in capo ai beneficiari del reddito del trust, qualificandoli come redditi di capitale, sono unicamente quei redditi imputati per trasparenza ai beneficiari. I redditi tassati in capo ad un trust opaco, qualora dopo aver scontato l'IRES vengano trasferiti al beneficiario finale del trust (insieme al resto del patrimonio), gli stessi non subiscono alcuna ulteriore forma di tassazione. Tali redditi, infatti, integrano una forma di reddito “patrimonializzato”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 98 98 49 19/01/2016 LA DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL TRUST Se la dotazione patrimoniale del trust avviene attraverso la costituzione di un vincolo di destinazione su beni relativi all’impresa che fuoriescono da detto regime la costituzione del vincolo integra un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’impresa (circolare 48/E del 2007); Se viene destinata ad un trust un'azienda, il trasferimento avverrà in piena neutralità fiscale, secondo le modalità dettate dal co. 1 dell’art. 58 del T.U.I.R., che deve ritenersi operante nei confronti della fattispecie in esame. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 99 99 LE IMPOSTE INDIRETTE Sotto il profilo delle imposte indirette, i momenti “potenzialmente rilevanti” nella vita di un trust sono: • la stipula dell’atto istitutivo di trust (con o senza dotazione patrimoniale) • atto di dotazione patrimoniale del trust da parte del disponente (settlor) • trasferimento dei beni in trust ai beneficiari finali dello stesso, da parte del trustee. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 100 100 50 19/01/2016 LE IMPOSTE INDIRETTE Quando l'atto costitutivo non contiene anche la dotazione patrimoniale del trust, non realizza alcun trasferimento di tipo patrimoniale, né costituisce vincoli di destinazione. “L'istituzione del trust, senza che si realizzi alcun trasferimento di elementi patrimoniali costituisce un programma di attribuzioni, anche patrimoniali, non ancora realizzato” (Parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003 - Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Liguria - Ufficio fiscalità). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 101 101 LE IMPOSTE INDIRETTE La circolare 48/E del 2007 sul punto ha infatti evidenziato che l'atto costitutivo del trust, che non contenga al suo interno anche la dotazione patrimoniale dello stesso: • va assoggetto ad imposta di registro e non ad imposta di successione e donazione (non implica la costituzione di alcun vincolo di destinazione) • l’imposta di registro deve essere applicata in misura fissa ex art. 11 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti non aventi contenuto patrimoniale). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 102 102 51 19/01/2016 LE IMPOSTE INDIRETTE L'atto con il quale viene costituito il patrimonio del trust, viceversa, è quell’atto di “dotazione”, ovvero “segregazione”, con il quale il disponente (settlor) destina i beni al trust e li affida all'amministrazione del trustee. La dotazione patrimoniale del trust può essere effettuata dal settlor o con atto inter vivos oppure con atto testamentario (mortis causa). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 103 103 LE IMPOSTE INDIRETTE Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente , per ciascun beneficiario, 100 mila euro; 6%; d) a favore di altri soggetti: 8%. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 104 104 52 19/01/2016 IL REGIME DI ESENZIONE Posto che il trust rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni, anche nei confronti delle ipotesi in cui il passaggio generazionale dell’impresa viene pianificato attraverso la costituzione di un trust, potrà trovare applicazione l’esenzione di cui all’art. 3 , co. 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990. Anche in questo caso l’esenzione di cui al comma 4ter dell’art. 3 del D.Lgs n. 346 del 1990 competerà, ovviamente, solo al verificarsi delle condizioni normativamente poste, descritte in precedenza. In proposito, la circolare n. 18/E del 2013 ha fornito alcuni importanti chiarimenti. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 105 105 IL REGIME DI ESENZIONE “In applicazione del comma 4-ter del citato articolo 3, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4-ter (cfr. circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E).” Dette condizioni si ritengono soddisfatte se: - il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda; -i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 106 106 53 19/01/2016 IL REGIME DI ESENZIONE - il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust; - il trustee deve proseguire l'esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).” Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 107 107 ALCUNI ESEMPI: RISOLUZIONE N. 110 DEL 2009 Con la costituzione di un trust, il disponente fa acquistare al trustee la proprietà delle quote della società attualmente in suo possesso, pari al 97% del capitale sociale. Trascorso il periodo di dieci anni il trustee potrà decidere, a sua scelta, di trasferire o meno ai beneficiari (coniuge e due figli del disponente), sulla base delle percentuali prestabilite, quote della società sopra indicata e/o immobili ad essa intestati e/o titolarità di quote di società controllate e/o collegate. La durata del trust è di dieci anni ed è garantita la detenzione del pacchetto di controllo da parte dei beneficiari, per mezzo del trustee , per un periodo non inferiore a cinque anni, così come richiesto dall'art. 3, co. 4bis, del D.Lgs. n. 346 del 1990. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 108 108 54 19/01/2016 ALCUNI ESEMPI: RISOLUZIONE N. 110 DEL 2009 In via generale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione potrà godere dell'esenzione in esame purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, co. 4-ter (in tal senso già la circolare n. 4/E del 6 agosto 2007). In tal caso, tuttavia, è necessario che la costituzione del trust sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 109 109 ALCUNI ESEMPI: RISOLUZIONE N. 110 DEL 2009 Ciò premesso, considerato che nel caso in esame: • al termine della durata del trust il trustee ha il potere di disporre discrezionalmente del trasferimento delle partecipazioni di controllo; • a favore dei beneficiari finali non è previsto un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società; L’agenzia non ha ritenuto soddisfatte le condizioni per applicare la disposizione di esenzione di cui all'art. 3, co. 4-ter, del TUS, venendo disattesa la ratio della norma di esenzione di favorire: il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 110 110 55 19/01/2016 LE IMPOSTE INDIRETTE Al di fuori delle ipotesi in cui trova applicazione il descritto regime di esenzione, vanno verificate le modalità con cui l’imposta di donazione e successione deve essere applicata quando il passaggio generazionale dell’impresa avviene attraverso la costituzione di un trust. Nel nostro sistema la tassazione dei vincoli di destinazione, a prescindere da un trasferimento di ricchezza, potrebbe lasciare spazio a dubbi in merito alla sua coerenza con i criteri su cui si fonda l’imposizione della capacità economica. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 111 111 LE IMPOSTE INDIRETTE Focalizzando l’attenzione sul momento in cui si manifesta una ricchezza è possibile ritenere che una capacità economica si manifesta nei vincoli di destinazione nel momento traslativo finale (al beneficiario) e non certamente nel momento della dotazione patrimoniale del trust (vale a dire nel momento in cui il disponente destina l’azienda o le partecipazioni al trust). Per questo la ratio dell’imposta potrebbe essere salvata tassando non l’atto ma l’effetto finale. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 112 112 56 19/01/2016 IL TRUST Con la circolare 48/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario finale (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 113 113 IL TRUST Quali sono le modalità di individuazione dell’aliquota e delle franchigie d’imposta applicabili alle singole operazioni? Nell’individuazione dell’aliquota dell’imposta sulle donazioni e successioni, non si deve fare riferimento al rapporto esistente fra settlor e trustee, bensì a quello tra settlor e beneficiario (questo nonostante l'imposta venga applicata al momento della dotazione patrimoniale e non al momento del trasferimento al beneficiario finale). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 114 114 57 19/01/2016 IL TRUST Secondo l’Amministrazione finanziaria (circolare 47/E del 2007) ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo: ad esempio, per poter applicare l'aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, e' sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età. Nel trust di scopo, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8%, prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 115 115 IL TRUST Come chiarito dalla circolare 48/E del 2007, la devoluzione ai beneficiari finali dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore: I beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust e questa tassazione ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 116 116 58 19/01/2016 IL TRUST I chiarimenti forniti dalla circolare n. 48/E del 2007, in materia di imposte indirette appaiono in aperta violazione del principio di capacità contributiva (art. 35 della Cost.). Una corretta ricostruzione del modello impositivo, non può non tener conto del fatto che in molte ipotesi l'atto di dotazione patrimoniale del trust è facilmente riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto a condizione sospensiva, di cui all'art. 58, co.2, del D.Lgs n. 346 del 1990 (“Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro”). Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 117 117 CASSAZIONE ORDINANZE NN. 3735 E 3737 DEL 2015 La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 3735 e 3737 del 2015, è da ultimo intervenuta sulla questione, lungamente dibattuta dagli interpreti, inerente le modalità di applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni agli atti costitutivi di vincoli di destinazione, a seguito delle modifiche normative apportate dall’art.2, co.47, del D.L. n.262 del 2006. La fattispecie sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio (ordinanza n. 3735) aveva ad oggetto la costituzione e la dotazione patrimoniale di un trust di garanzia, al cui fondo erano stati destinati alcuni beni immobili del disponente, al fine di rafforzare la garanzia patrimoniale già prestata a istituti bancari, nella qualità di fideiussore. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 118 118 59 19/01/2016 CASSAZIONE ORDINANZE NN. 3735 E 3737 DEL 2015 L’atto costitutivo prevedeva che, al raggiungimento dello scopo, il fondo eventualmente residuato sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente e che, al termine del trust, detto fondo sarebbe stato devoluto ai beneficiari finali, individuati nel disponente medesimo, se ancora in vita, o ai suoi legittimi eredi. In proposito, la Corte ha affermato che: “l’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (omissis), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta classica sulle successioni e donazioni.”. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 119 119 CASSAZIONE ORDINANZE NN. 3735 E 3737 DEL 2015 Inoltre, nell’imposta applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma “di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi.” In sostanza, la Cassazione ritiene che, in questa ipotesi l’applicazione dell’’imposta non richieda il verificarsi del trasferimento e del conseguente arricchimento del beneficiario finale. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 120 120 60 19/01/2016 CASSAZIONE ORDINANZE NN. 3735 E 3737 DEL 2015 Secondo la Corte l’applicazione dell’imposta al momento della costituzione del vincolo, non deve suscitare dubbi di legittimità costituzionale, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva sarebbe ragguagliato all’utilità economica della quale il disponente dispone e che è destinata a pervenire al beneficiario finale. Per questi motivi ritiene la Corte legittimamente applicabile l’imposta di successione anche alla fattispecie sub iudice che non ha prodotto alcun effetto traslativo (data l’identificazione soggettiva del disponente e del beneficiario finale), nella misura proporzionale dell’8% prevista per le fattispecie residuali. Passaggio generazionale dell’azienda: patti di famiglia 121 121 61