Foglio informativo operazioni di finanziamento diretto all`impresa
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Foglio informativo operazioni di finanziamento diretto all`impresa
FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO/MUTUO LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO Sezione 1 – Informazioni su FINDIESEL S.P.A. La Findiesel S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale ed amministrativa in Bergamo, Via F.lli Calvi 1/D, capitale sociale di Euro 1.032.000= interamente versato; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bergamo n. 00712520162, Partita I.V.A. n. 00712520162, iscritto nell’elenco generale degli intermediari finanziari con il n. 10927 – art. 106 TULB; indirizzo di posta elettronica: [email protected] ; sito Internet: www.findiesel.it. Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione di finanziamento/mutuo Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica Per finanziamento/mutuo si intende l’operazione con la quale una somma viene erogata dalla Findiesel S.p.A. al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano finanziario a tasso fisso o variabile ed a rate a scadenze concordate. Tale somma erogata è destinata a supportare iniziative di investimento connesse allo sviluppo dell’attività d’impresa. Il finanziamento/mutuo può essere assistito da garanzie. Rischi relativi all’operazione di finanziamento/mutuo Fatti salvi i rischi conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, quando il finanziamento/mutuo è a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente, non imposte dal creditore, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. ecc. Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione (N.B. : condizioni massime applicabili) - - Tasso annuo nominale (con riferimento all’anno civile – divisore 365): massimo 15,00%. Giorni valuta applicati nel conteggio interessi: massimo 18 gg. Spese per istruttoria apertura di credito: massimo Euro 500,00. Spese per lavorazione effetti: massimo Euro 30,00 per ogni effetto. Spese fisse: massimo Euro 35,00 ad ogni fatturazione. Commissione di monitoraggio del credito (se convenuta): max 1,8% addebitata all’atto dell’erogazione e calcolata sul valore totale delle rate. Eventuali oneri fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela): a carico del cliente in base alle tariffe vigenti. Tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) / ISC: ………...massimo 17,31% Sulle somme non incassate decorrono interessi di mora nella misura del tasso applicato al finanziamento / mutuo maggiorato al massimo di 2 punti percentuali, calcolati dalla data del mancato pagamento fino alla data dell’effettivo incasso. Qualora il tasso di interesse di mora come sopra determinato si rivelasse superiore a quello indicato come “tasso soglia” dalla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, lo stesso si intende automaticamente ridotto fino alla misura coincidente con il “tasso soglia” per il periodo di competenza, arrotondata per difetto al centesimo di punto percentuale. Penale per estinzione anticipata calcolata sul debito residuo: massimo 1%. Altri tipi di spese: per ogni insoluto / protesto……………….….massimo Euro 80,00, oltre al rimborso spese sostenute; per ogni richiamo titolo……………………. ..massimo Euro 80,00; per ogni rinnovo scadenza…...………….….massimo Euro 80,00; 1 Via F.lli Calvi, 1/D 24122 – Bergamo Tel. 035-220033 Fax. 035-211159 Cap. Soc. € 1.032.000 i.v. Tribunale di Bergamo 12522 REA 166845 BG C.F. / P.I. 00712520162 Iscriz. elenco generale art. 106 TULB intermediari finanziari n. 10927 01/01/2016 Mod. FIFD-01-2016-1 per spese di sollecito e messa in mora…….massimo Euro 100,00 per ogni lettera e/o telefax; per notifica a mezzo ufficiale giudiziario…...massimo Euro 100,00 + spese sostenute; Sezione 4 – Clausole contrattuali regolanti l’operazione o il servizio Di seguito si riporta l’elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di Contratto. - La Findiesel S.p.A. comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della domanda di finanziamento/mutuo. - L’importo oggetto del finanziamento/mutuo sarà reso disponibile contestualmente al perfezionamento del contratto. - La concessione del finanziamento/mutuo può essere subordinata al rilascio e alla consegna di effetti cambiari del numero e dell’importo indicato in contratto e/o ad eventuale avallo/fideiussione personale di terzi. Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento/mutuo sono assunte dalla parte Richiedente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa e/o garanti. - Il cliente si obbliga a rimborsare alla Finidesel S.p.A. l’intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto e a comunicare tempestivamente alla Findiesel S.p.A. qualsiasi variazione dei dati forniti. - Il mancato pagamento anche di una sola rata ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali farà perdere al cliente ed agli eventuali avallanti il beneficio del termine. In tale evenienza, la Findiesel S.p.A. potrà chiedere il pagamento a vista di tutte le rate scadute e non pagate e di quelle a scadere. - Sugli importi dovuti per qualsiasi motivo e non pagati entro i termini stabiliti, spetteranno alla Findiesel S.p.A. interessi di mora nella misura del tasso di interesse applicato al finanziamento/mutuo maggiorato al massimo di 2 punti percentuali e saranno calcolati a partire dalla data del mancato pagamento sino alla data di estinzione del debito. - Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, la Findiesel S.p.A. comunica l’ammontare del debito residuo, del ristorno degli interessi, delle spese fisse e di richiamo, nonché di una penale massima del 1% calcolata sull’ammontare del debito residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata successiva in scadenza e comunque tenendo conto dei tempi previsti dal circuito bancario per il richiamo. Qualora il cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. - La Findiesel S.p.A. potrà cedere i diritti derivanti dal contratto di finanziamento/mutuo, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. - Le spese di qualunque genere, le imposte e gli oneri fiscali che la Findiesel S.p.A. dovesse sostenere in relazione al contratto di finanziamento/mutuo sono ad esclusivo carico del cliente. Tali oneri dovranno essere rimborsati alla Findiesel S.p.A. stessa dietro sua semplice richiesta. - Per quanto non espressamente previsto il contratto di finanziamento/mutuo è disciplinato dalla legge italiana ed agli articoli 1813 e segg. C.C. Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di finanziamento/mutuo sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo. 2 Via F.lli Calvi, 1/D 24122 – Bergamo Tel. 035-220033 Fax. 035-211159 Cap. Soc. € 1.032.000 i.v. Tribunale di Bergamo 12522 REA 166845 BG C.F. / P.I. 00712520162 Iscriz. elenco generale art. 106 TULB intermediari finanziari n. 10927 01/01/2016 Mod. FIFD-01-2016-1 - Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore della specifica operazione è indicato nell’apposita tabella contenete i tassi effettivi globali medi riferiti a tutte le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissioneall’interno dei locali aperti al pubblico in cui il prodotto è offerto, nonché sul sito internet dell’intermediario. - Il cliente può presentare reclamo in forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio reclami presso la sede dell’intermediario (vedi sezione 1) entro due anni da quando l’operazione è stata eseguita. L’ufficio evade la richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell’intermediario saranno indicati i tempi e i modi entro i quali l’intermediario stesso si impegna a provvedere alla sistemazione del reclamo. Il cliente il cui reclamo non sia stato accolto o che sia rimasto insoddisfatto, ha comunque il diritto di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, le cui informazioni sono disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Sezione 5 – Legenda - - - - Debito residuo: porzione di un finanziamento/mutuo che il debitore deve ancora versare al creditore; Effetto: titolo di credito (ad es. cambiale, tratta, ricevuta bancaria, assegno, ecc.); Estinzione anticipata: facoltà di estinguere il finanziamento/mutuo anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. Foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Garanzia: valore presentato a fronte di un debito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico) o personali (per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione); Giorni Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; Insolvenza o insoluto: obbligazione pecuniaria non adempiuta; Interessi di mora: interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro; Penale estinzione anticipata: spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un finanziamento/mutuo; Rata: versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento/mutuo ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata; Richiamo di effetto: ordine di un cliente ad una banca di restituzione di un effetto precedentemente affidatole per l’incasso; Rinnovo di un credito: differimento della scadenza di adempimento di un’obbligazione pecuniaria; TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l' inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale); TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto cui si aggiunge una maggiorazione di ulteriori 4 punti percentuali, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono usurari sulla base della legge n. 108/96. 3 Via F.lli Calvi, 1/D 24122 – Bergamo Tel. 035-220033 Fax. 035-211159 Cap. Soc. € 1.032.000 i.v. Tribunale di Bergamo 12522 REA 166845 BG C.F. / P.I. 00712520162 Iscriz. elenco generale art. 106 TULB intermediari finanziari n. 10927 01/01/2016 Mod. FIFD-01-2016-1 Sezione 6 – Dati identificativi del soggetto terzo (mediatore creditizio) che consegna il foglio informativo Ragione sociale del soggetto Soggetto che materialmente rapporto con il cliente entra Qualifica (es. Agente in attività finanziaria, Mediatore creditizio, Banca, etc.) Estremi iscrizione (solo per soggetti iscritti ad albi od elenchi) Qualifica (es. Titolare, Dipendente, Collaboratore, etc.) Estremi iscrizione (solo per soggetti iscritti ad albi od elenchi) in Eventuali oneri aggiuntivi legati all’offerta fuori sede: Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dalla Findiesel S.p.A. oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento/mutuo ed indicati nella sezione di questo foglio denominata “Condizioni economiche del servizio e dell’operazione”. Ove il cliente, con specifico mandato espressamente sottoscritto, richieda, al soggetto che colloca o promuove il servizio di finanziamento oggetto di questo foglio, ulteriori servizi, può essere tenuto a riconoscere a tale soggetto i relativi costi direttamente ed in forza del suddetto incarico. Si informa il cliente che l’operazione può essere ottenuta anche direttamente presso gli uffici della Findiesel S.p.A. e che, pertanto, l’attività del soggetto terzo non è necessaria per l’ottenimento del credito. Il cliente per ricevuta: Data: 4 Via F.lli Calvi, 1/D 24122 – Bergamo Tel. 035-220033 Fax. 035-211159 Cap. Soc. € 1.032.000 i.v. Tribunale di Bergamo 12522 REA 166845 BG C.F. / P.I. 00712520162 Iscriz. elenco generale art. 106 TULB intermediari finanziari n. 10927 01/01/2016 Mod. FIFD-01-2016-1