apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
N.R.G.7480/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il
Tribunale,
in
composizione
collegiale
nelle
persone
dei
seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7480/2013 promossa da:
GIANLUIGI RUJU con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e
dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO
GIUSEPPE IAVICOLI con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e
dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO
SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS con
il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
GIUSEPPE
elettivamente
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
n. 1263/2016
del 09/02/2016
domiciliato presso Repert.
il difensore
avv. RAFFAELLI
ENRICO ADRIANO
ATTORI
contro
J WALTER THOMPSON ITALIA SPA con il patrocinio dell’avv. MARAZZI ENZO e
dell’avv.
ACERBI
EMANUELA
PIAZZA
elettivamente
domiciliato
presso
il
BAYER SPA con il patrocinio dell’avv. BOCCA RENATO e dell’avv. BONOMO
VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOCCA RENATO
CONVENUTI
SLIDE
s.r.l.
con
l’avv.
PIERODAVIDE
LEARDI
e
dell’avv.
CARLO
ROSSI
CHAUVENET
SLIDE EVENTS s.r.l. contumace
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione
delle
conclusioni
del
14.7.2015
da
intendersi
qui
integralmente riportate.
OGGETTO: Violazione del diritto d’autore sull’opera artistica, plagio,
risarcimento
del
danno,
inibitoria
e
penale,
ordine
di
rimozione
e
pubblicazione della sentenza.
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difensore avv. MARAZZI ENZO
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2013 il designer Gianluigi
Ruju, l’Art Director Giuseppe Iacovili e SCART-I Solidarity and Creativity
Arts-Italia, Società Cooperativa Sociale – Onlus, convenivano in giudizio
J. Walter Thompson s.p.a., di seguito JWT, agenzia pubblicitaria, e Bayer
in particolare il plagio di una loro opera realizzata all’interno di un
progetto, a scopo benefico, per la creazione di un gigantesco Puzzle che
entrasse
nel
Guinness
dei
Primati,
chiamato
Puzzle4Peace.
Tale
loro
composizione, mostrata al pubblico per la prima volta nel 2007, consisteva
in un’installazione composta da lampade a forma di puzzle incastrate le une
alle altre fino a formare una grande parete di colore bianco e rosso. Nello
stesso
anno
era
stata
costituita
dagli
autori
Ruju
e
Iacovili
la
Cooperativa Sociale Onlus Solidarity and Creativity Arts-Italia, la quale
aveva
provveduto
a
depositare
il
corrispondente
marchio
figurativo
rappresentato da una tessera di puzzle rossa, su fondo bianco, con una
forma nuova e distinta da tutte le altre tessere del puzzle. La tessera
puzzle era dunque divenuta un pixel con cui gli artisti di tutto il mondo
che
intendevano
partecipare
al
Progetto
potevano
comporre
le
loro
installazioni.
Ciò premesso, in questa sede gli attori lamentavano che Bayer S.p.A. nello
spot televisivo andato in onda nel corso dell’anno 2011 per pubblicizzare
il farmaco “Xantrazol” - la cui realizzazione era stata affidata alla
società specializzata Walter Thompson Italia S.p.A.- aveva plagiato la loro
opera: nel filmato infatti era ripresa un’installazione del tutto simile
alla loro, realizzata mediante l’uso di lampade puzzle retroilluminate
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s.p.a., società leader nel settore chimico farmaceutico. Essi lamentavano
“POP”. Invocavano dunque a carico
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.
n. 1263/2016
del 09/02/2016
di entrambi
i convenuti
l’inibitoria,
il
risarcimento del danno, la distruzione dell’opera e la pubblicazione.
Parti
convenute,
costituendosi,
negavano
la
tutela
autoriale
delle
installazioni azionate, prive del carattere di novità e di creatività, e
contestavano il plagio.
Bayer poi sottolineava che lo spot era stato diffuso sulle reti televisive
terminata prima della contestazione attorea, ricevuta a mezzo di diffida
solo in data 24.4.2012.
JWT a sua volta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata, ai fini della
manleva, di Slide s.r.l. e di Slide Events s.r.l., partners commerciali
degli attori e produttrici delle lampade a forma di puzzle, dalle quali in
effetti
la
convenuta
aveva
acquistato
le
illuminazioni
per
comporre
l’ossatura della scenografia litigiosa.
Autorizzata
la
chiamata
e
rimasta
contumace
Slide
Events
s.r.l.,
si
costituiva Slide s.r.l.: negava ogni addebito, sottolineando di essere
stata contattata dagli attori per la realizzazione di lampade destinate ad
essere
incorporate
in
un
puzzle
di
grandi
dimensioni
e
di
materiale
plastico. Precisava che erano stati i propri designers ad individuare la
soluzione tecnica di retroilluminare i puzzle a favore del progetto di
Scart, a scopo benefico, potenzialmente in grado di assicurare un ritorno
di immagine e di notorietà a Slide stessa. Infine ribadiva di poter
legittimamente vendere sul mercato le lampade modello “POP”, in virtù del
principio dell’esaurimento. Nei loro confronti gli attori a loro volta
estendevano le domande risarcitorie.
Esperito il tentativo di conciliazione e concessi i termini ex. art.183
comma 6 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
precisazioni
delle
conclusioni
rassegnate
in
data
14.7.2015,
previa
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per un periodo limitato di 10 mesi e, comunque, che la campagna era
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. degli
n. 1263/2016
del 09/02/2016
per il deposito
scritti difensivi
assegnazione dei termini di legge
finali.
2 Il perimetro della lite
La pretesa attorea, così come precisato nelle conclusioni rassegnate sin
dall’atto
di
citazione,
ribadite
nei
successivi
scritti,
nonché
come
esplicato nelle comparse conclusionali, non attiene ai diritti di privativa
commercializzazione operata dalle terze chiamate. L’oggetto del contendere
non si estende neppure al marchio figurativo registrato dagli attori, ma è
circoscritto
alla
sola
violazione
dei
diritti
autorali
vantati
sull’installazione tridimensionale realizzata da Gianluigi Ruju e Giuseppe
Iacovelli, ed identificata ai documenti 3 e 4 prodotti sin dall’atto di
citazione (cfr. precisazione delle conclusioni nell’atto di citazione,
conformi a quelle successivamente cristallizzate innanzi al G.I. nonché
pag.
36
della
comparsa
dall’installazione
di
cui
ai
conclusionale),
documenti
n.
6
ritenuta
e
7
interferita
–sempre
depositati
nell’atto introduttivo- e riprodotta nello spot televisivo di Bayer.
Tra
gli
elementi
costitutivi
della
pretesa
non
rientra
dunque
l’accertamento della titolarità dei diritti autorali o patrimoniali sulle
singole
lampade,
artistico
ma
solo
la
dell’installazione
interferenza
rispetto
allo
verifica
citata
spot
della
e,
a
sussistenza
cascata,
pubblicitario
dei
il
del
carattere
giudizio
convenuti.
La
di
sola
pretesa risarcitoria, conseguente solo a tale lamentata lesione, è estesa
anche alle terze chiamate (cfr. pag. 21 della memoria 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. e relative conclusioni). Gli attori hanno infatti precisato che, in
relazione ai rapporti con le terze chiamate con riguardo all’eventuale
violazione dei diritti sulle lampade “POP”, essi si riservano di agire in
un separato giudizio ( e, dunque, di limitare l’oggetto del presente
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sulle singole lampade “POP” a forma di puzzle né alla liceità della loro
giudizio
al
“plagio
delle
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
n. 1263/2016
deldagli
09/02/2016
installazioniRepert.
artistiche
realizzate
ideatori. Gli attori si riservano espressamente di agire con separato
giudizio per la tutela degli ulteriori diritti lesi dalla condotta dei
convenuti” pag.10 atto di costituzione, pag. 60 comparsa conclusionale).
Con la conseguenza che tutte le argomentazioni estranee all’installazione
azionata e alla sua interferenza (ad esempio: la ritenuta mancanza di
lampade “POP” per eventi diversi dal progetto attoreo nonché la ritenuta
paternità del design delle lampade in capo agli attori) esulano dalla
presente indagine.
3.L’opera azionata
Così
circoscritto
l’oggetto
del
contendere,
l’installazione
realizzata
dagli attori si articola in una combinazione di lampade tridimensionali,
retroilluminate,
modello
POP,
tutte
della
stessa
dimensione
e
forma,
assemblate in modo da comporre una struttura verticale di color bianco con
l’inserto di uno o più tessere rosse che si illuminano, creando effetti
luminosi variegati (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice).
Il nucleo creativo dell’opera in effetti secondo gli attori va ravvisato
proprio “nella realizzazione di una installazione artistica costituita da
numerose
tessere
di
puzzle
retroilluminate
POP
di
grandi
dimensioni,
assemblate in modo da comporre una superficie verticale bianca con inserti
rossi”.
In tale composizione il tassello color rosso non è posto sullo stesso piano
degli altri bianchi, trovandosi invece in posizione sporgente: ciò permette
un’interazione del pubblico il quale, “spingendo” in avanti la tessera
colorata, la riporta al livello delle altre.
I suoi specifici elementi creativi sono dunque rinvenibili, secondo gli
stessi
attori,
congiuntamente,
nella
particolare
tridimensionalità
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autorizzazione in capo a Slide di vendere o di concedere in noleggio
dell’installazione (un grande
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.conn. 1263/2016
delnella
09/02/2016
puzzle realizzato
lampade POP),
cromatura (bianco e rosso), nella proporzionalità tra i colori (una sola
tessera colorata di rosso), nella peculiare luminosità (attraverso la
retroilluminazione
delle
tessere
POP)
ed
infine
nelle
modalità
di
interazione con l’esterno (ossia la possibilità di spingere la tessera di
colore diverso, in rilievo, al livello delle altre).
Perché si possa accedere alla tutela autorale, l’opera deve possedere i
caratteri di novità e creatività, ancorché l’atto creativo sia minimo ma
comunque
suscettibile
di
manifestazione
del
mondo
esteriore
(Cass.
20295/05).
Parte convenuta ha escluso la tutela dell’installazione descritta negando
in primo luogo la novità: l’utilizzo delle tessere del puzzle in contesti
differenti da quello originario -ossia quello del gioco- sarebbe prassi già
diffusa nel campo dell’industrial design. Ha sottolineato infatti che
lampade di questo genere sono già state utilizzate:
- all’interno del negozio “Original Marines” per rappresentare la bandiera
americana(cfr. doc. 17 pdf Bayer);
- all’interno di alcuni set televisivi (cfr. doc. 19 pdf parte Bayer);
-in ambito medico, in particolare in un articolo pubblicato il 21.9.2012 su
internet in cui vengono utilizzati i tasselli del puzzle, di cui solo uno
di color nero, fino a ricreare l’immagine di un cervello umano(cfr. doc. 23
parte convenuta Bayer).
Ha
poi
negato
creativa,
cromatiche,
una
specifica
sottolineando
inidonee
ad
le
e
unica
molte
essere
e
realizzazione
distinte
ricondotte
ad
formale
dell’idea
rielaborazioni
un’unica
opera,
anche
come
riconosciuto dagli stessi attori (“di volta in volta hanno dato maggiore
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3.1 Il diritto d’autore
risalto
ad
alcuni
degli
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016
del 09/02/2016
elementi caratteristici
presenti nell’opera
originaria”.cfr. pag. 11 memoria di replica parte attrice). Ciò impedirebbe
insomma un giudizio unitario sull’an tutelabilità e sul conseguente plagio.
Osserva sul punto il Tribunale:
a)quanto al requisito della novità, l’opera azionata è stata installata e
resa
pubblica
per
la
prima
volta
in
data
30.3.2007
dagli
attori
in
rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte
(Cass. n. 24594/2005) non risiede nella forma delle singole lampade, ma nel
modo in cui esse sono state combinate tra loro, combinazione particolare di
cui non vi è traccia anteriore: manca quindi la cosiddetta anteriorità
distruttiva, della quale i convenuti non hanno comunque fornito prova. In
proposito non rileva che le lampade, realizzate da Slide, siano state
utilizzate da altri soggetti in contesti diversi rispetto a quello consono,
tradizionale,
e
quindi
tipico
delle
lampade
cioè
quello
della
illuminazione. Quello che qui importa è che la sua forma espressiva, la
struttura estetica quindi, differisce da qualunque altra precedentemente
realizzata. Le creazioni realizzate con queste lampade da altri soggetti,
infatti, si discostano in maniera evidente non solo per la scelta di
combinazioni
di
colori
diversi,
determinando
un
effetto
visivo
completamente diverso (cfr. ad esempio, doc. 4 di Bayer), in altri ancora i
singoli “pezzi” della composizione sono di forma diversa (cfr. ad esempio,
doc. 6 di Bayer) ma anche per le modalità con cui le tessere occupano
diversi piani, comportando di conseguenza un “gioco” divergente rispetto a
quello che con l’opera in questione si ottiene.(cfr. immagini presenti nel
doc. 21 di parte convenuta);
b)quanto poi al secondo requisito, quello della creatività, com’è noto tale
requisito non è escluso dal fatto che “l’opera è composta da idee e nozioni
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occasione dell’evento Fuori MiArt. La novità, intesa come attitudine a
semplici,
comprese
nel
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016
09/02/2016
patrimonio intellettuale
di persone del
aventi
esperienza nella materia”. (Cassazione Civ., Sez. I sentenza n. 11953). La
circostanza quindi che si utilizzino oggetti modulari o componibili (qui le
lampade “POP”) non può a priori escludere la creatività.
Al contrario, tale requisito è qui ravvisabile nel modo in cui strumenti
utilizzati
per
altri
scopi
della
vita
quotidiana
–che
a
sua
volta
creare un grande puzzle, con l’utilizzo di due colori semplici, primari,
quali
il
bianco,
-
che
caratterizza
la
quasi
totalità
dell’opera
ad
eccezione di un tassello -, e il rosso – che garantisce uno stacco evidente
rispetto alla restante composizione.
Infine: le variazioni che sull’installazione sono state compiute dagli
stessi
autori
convenute,
rinvenibile
la
in
non
escludono,
sussistenza
di
ciascuna
delle
come
un
al
contrario
medesimo
forme
sostenuto
nucleo
azionate.
Si
creativo
tratta
dalle
parti
dell’opera,
infatti
di
rielaborazioni della stessa opera tutelata, ossia di rivisitazioni di un
precedente lavoro da parte degli autori attraverso l’utilizzo di alcuni e
non tutti gli elementi propri e caratteristici della prima versione: tale
divergenza non esclude tuttavia un unico ed identico nucleo inventivo, per
così dire, il cuore della creazione, che lo spettatore coglie nelle diverse
rielaborazioni e la cui ripetizione integra il plagio.
Si veda ad esempio una versione in cui parti attrici hanno ripreso solo
l’utilizzo degli stessi colori ma con combinazioni e modalità attuative
completamente differenti, in quanto il colore rosso caratterizza tutte le
tessere più esterne formando così una cornice al cui interno erano inserite
quelle bianche (cfr. doc. 4 parti attrici).
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riprendono la forma del puzzle- siano state assemblate tra loro sì da
Va infine sottolineato che è
notorietà
da
tale
progetto
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.
n. 1263/2016
del 09/02/2016
stato raggiunto
anche
un certo grado
di
sia
a
livelo
nazionale
che
internazionale
essendo stato presentato:
- all’interno di eventi di rilevanza internazionale quali il MiArt e il
Salone del Mobile(cfr.doc.3 parte attrice);
-
all’interno
di
location
quali:
il
Castello
Sforzesco,
lo
Spazio
Sempione, il Parco delle Basiliche, il Parco di Trenno, la Rotonda della
Besana (cfr. doc. 10 pdf parte attrice);
- al Festival Internazionale di Poesia di Cuba, al Salone del Mobile di
Parigi
e
New
York,
al
Lodz
DesignArt
Festival,
all’Art
e
Design
a
Bratislava e al Barcellona Bread and Butter;
- all’interno della rivista d’arte on-line Exibart.com.(cfr. doc. 18 parte
attrice).
Tali
considerazioni
fanno
dunque
concludere
per
la
sussistenza
dei
requisiti che l’ordinamento richiede per concedere la protezione autoriale,
avuto in particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, n. 4, l. aut..
Così delineato il perimetro della privativa (identificato nella particolare
tridimensionalità dell’installazione –ossia un grande puzzle realizzato con
lampade
POP-,
nella
cromatura
–ovvero
il
bianco
e
rosso-
nella
proporzionalità tra i due colori –ossia una sola tessera colorata di rossonella
luminosità
-attraverso
la
retroilluminazione
delle
tessere
POP-
nell’interazione con l’esterno -nella possibilità di spingere la tessera di
colore diverso, in rilievo, al livello delle altre) esso delimita anche i
limiti della tutela, giacché il plagio può essere predicato solo ove
l’altrui opera riprenda, congiuntamente, tali soluzioni formali.
4.Quanto al plagio
4.1 il profilo oggettivo
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Umanitaria, il Palazzo Giureconsulti, il Museo di Storia Naturale, il Parco
L’installazione ripresa e filmata
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.
n. 1263/2016
09/02/2016
nello spot
pubblicitario
del del
farmaco
Xantrazol di Bayer, andato in onda a partire dal giugno 2011 e per i
successivi 10 mesi, si compone di lampade “POP” bianche distribuite in modo
da creare l’immagine di uno stomaco. Al tocco di una piuma, una prima
lampada diventa rossa e così altre, fino a formare una figura romboidale.
Attraverso l’inserimento di un tassello Xantrazol del puzzle di color lilla
attrice).
Bayer ha sottolineato le differenze rispetto all’opera azionata ed in
particolare:
-
si
tratta
nella
propria
installazione
di
una
parte
anatomica
ben
individuata - uno stomaco - a differenza delle forme realizzate dagli
attori che di volta in volta divergono;
- nella pubblicità del farmaco, visibile anche su youtube, sono presenti
tre colori -bianco, rosso e lilla- ognuno dei quali associato ad un
particolare significato: il lilla rappresenta il farmaco, il rosso le parti
in cui si è estesa l’infiammazione ed infine il bianco quelle sane (cfr.
docc. 8 e 9 parte attrice). E ciò a differenza dell’opera degli attori che
si compone invece solo di due colori;
- nello spot i tasselli diventano poco alla volta rossi, quindi l’effetto
finale è quello di una res fluida che man mano si diffonde. Tale effetto
non potrebbe essere ravvisato nell’opera degli attori, la quale, non avendo
una natura “multimediale” avrebbe carattere statico.
Al contrario gli attori individuano in quest’opera la ripresa di quegli
elementi caratteristici la loro: non solo l’utilizzo degli stessi colori ma
anche
lo
strofinio
della
piuma
sulla
lampada
puzzle
(che
ne
provoca
l’accensione, e che qui rappresenta l’inizio dell’infiammazione), piuma che
ricalca l’idea realizzata da loro attraverso l’utilizzo di un pennello.
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le lampade rosse ritornano al loro colore originario(cfr. doc. 7 parte
Ciò premesso, il Tribunale rileva
necessariamente
avere
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
che per Repert.
inferire n.
il1263/2016
plagio non del
si 09/02/2016
deve
un’integrale
rappresentazione/riproduzione
di
un’opera. Infatti in più casi è stato sottolineato che “integra condotta
plagiaria l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali,
sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli
elementi
creativi
dell’opera
altrui”
(Trib.
Roma,
sez.
specializzata
poi neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria di beni, ad
un’univoca
quanto
destinazione,
l’indagine
contenuto
deve
ideologico,
per
valutare
essere
che
ben
positivamente
condotta
può
sulla
essere
forma
riprodotta
l’interferenza,
interna
anche
cioè
in
res
in
sul
di
destinazione diversa. In questo caso non rileva quindi il fatto che ci si
trovi di fronte, in relazione alla fruizione del pubblico, ad un’ opera di
design da una parte e ad una pubblicità dall’altra.
Bisogna quindi verificare se il medesimo impatto visivo/comunicativo è
suscitato nello spettatore da entrambe le installazioni, impatto dovuto
alla presenza degli stessi elementi caratterizzanti. In effetti, ed a
contrario, per poter escludere il plagio non sono sufficienti parziali
diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e l’opera realizzata
dal terzo, poiché è necessario valutare la rilevanza di quelle difformità
rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta (Cass. civ.
sez I, 28.11.2011 n. 25173). Ove l’istallazione filmata si sia soltanto
ispirata
all’opera
degli
attori
ma
se
ne
sia
poi
significativamente
discostata, fino a far perdere nella mente dell’osservatore una derivazione
diretta, ci si troverà in una situazione di liceità; ove invece questa
abbia ripreso le soluzioni formali costituenti il cuore della realizzazione
formale anteriore tutelata, tale produzione andrà considerata illecita. La
sola ispirazione è insomma riscontrabile qualora dall’originale è stato
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
21.10.2011 e Corte di Cassazione, Sez. I, 28 novembre 2011 n°25173). Non è
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
n. ad
1263/2016
del 09/02/2016
senza che Repert.
ciò porti
un riconoscimento
tratto semplicemente spunto, ma
facile dell’opera ispiratrice, a seguito dell’utilizzo di un contesto
stilistico, semantico o realizzativo in generale totalmente differente.
Nel caso di specie, al contrario, si ravvisa in un particolare momento del
filmato, ossia quello iniziale, la presenza proprio di tutti gli elementi
caratterizzanti l’opera degli attori, determinandone un’indebita ripresa.
dalle
lampade
installazioni
“POP”
degli
(ossia
gli
attori),
stessi
elementi
retroilluminato
costitutivi
completamente
delle
bianco
ad
eccezione di un tassello rosso (dunque tutte le medesime caratteristiche
cromatiche e di proporzioni dell’opera degli attori), nonché il medesimo
meccanismo di interazione con lo spettatore (ad una sollecitazione mediante
uno strumento il puzzle rosso retrocede, cfr. doc. 6 e docc. 7 e 8 parte
attrice). È stato poi ripreso anche l’ulteriore elemento costitutivo,
quello per cui il tassello di diverso colore rispetto agli altri si
presenta più esposto. A ciò si aggiunga inoltre che in tale momento
iniziale dello spot non è neanche visibile la forma dell’organo sul quale
il farmaco agisce, lo stomaco (cfr. prima immagine doc.8 parte attrice).
Va inoltre sottolineato che l’indebita ripetizione della medesima scelta
cromatica non è esclusa neanche dall’impiego del colore viola anziché del
rosso.
Tale
variante,
insieme
all’utilizzo
della
piuma
rispetto
al
pennello, integra quella che viene comunemente considerata una differenza
di mero dettaglio, che non è frutto di apporto creativo autonomo: un
elemento
cioè
sostanziale
che
nulla
riproduzione
ha
di
creativo,
dell’opera
convertendosi
originale
Fondazione Alberto e Annette Giacometti
(Trib.
dunque
Milano
nella
13.7.2011,
contro la Stitching Fondazione
Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari).
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Infatti nel primo spezzone è chiaramente visibile uno sfondo, costituito
Benché il filmato pubblicitario
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
n. 1263/2016
del 09/02/2016
prosegua poiRepert.
per i restanti
22 secondi
con
soluzioni
(cfr.
formali
differenti
doc.
7
parte
attrice),
si
deve
concludere che in esso, seppure per pochi secondi, siano riconoscibili i
“tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore”, presupposto che
integra
la
fattispecie
vietata
dalla
legge
d’autore
(Cassazione
n.
4216/2015).
Sotto
il
profilo
soggettivo
la
condotta
di
JWT
è
caratterizzata
dall’elemento soggettivo nella sua forma più intensa, quella del dolo,
giacché, per il tramite del sig. Rodriguez, Chief Creative Officer ed
Executive Vice Presidente della società, la convenuta era a conoscenza sia
dell’esistenza dell’Opera plagiata e delle successive sue rielaborazioni
sia della privativa che parte attrice riteneva di vantare alla luce delle
informazioni ricevute proprio dal sig. Ruju. Senza poi contare il fatto che
il progetto Puzzle4Peace, all’interno del quale è stata realizzata l’opera
azionata, ha avuto un’importante diffusione mediatica.
A
sua
volta,
la
condotta
di
Bayer
–che
ha
rivestito
il
ruolo
di
committente- è connotata da colpa in vigilando, considerato che le imprese
che
utilizzano
nelle
loro
attività,
in
qualunque
contesto,
opere
dell’ingegno sono tenute al controllo della titolarità dei diritti di
privativa altrui sulle stesse.
Quanto
alle
terze
chiamate,
esse
sono
invece
estranee
alle
condotte
illecite compiute in violazione dei diritti autorali delle parti attrici:
Slide si è infatti limitata a vendere le lampade-puzzle senza in alcun modo
partecipare alla fase successiva, di realizzazione/ideazione del filmato
Xantrazol che la stessa JW “ha autonomamente ideato e progettato (..) ed ha
affidato
la
realizzazione
alla
casa
di
produzione(….)”
(cfr.
pag.11
comparsa di costituzione e risposta JWT).
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4.2 Il profilo soggettivo
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.risarcitoria.
n. 1263/2016 del 09/02/2016
relazione alla domanda
Con conseguenti ricadute in
5.Il risarcimento del danno
Passando al profilo risarcitorio, di carattere patrimoniale e morale, la
peculiarità del caso di specie consiglia di liquidare in via equitativa il
pregiudizio subito dagli attori.
La quantificazione viene effettuata nel caso in esame utilizzando, quale
preferibile,
il
prezzo
del
consenso,
ossia
l’importo
che
i
titolari della privativa avrebbero verosimilmente richiesto per consentire
alle
convenute
di
riprendere
nel
filmato
litigioso
un’installazione
ispirata alla propria. Il prezzo del consenso è qui influenzato –ma solo
indirettamente- dai possibili riflessi positivi sulle vendite del farmaco
da parte di Bayer; i relativi utili ottenuti della casa farmaceutica non
costituiscono cioè il diretto parametro di riferimento per il risarcimento
del danno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, che
in proposito avevano chiesto l’esibizione delle scritture contabili. Si
tratta infatti di una soluzione comunicativa, nell’ambito di uno spot per
una
particolare
categoria
di
prodotto
(quale
deve
ritenersi
quello
farmaceutico) che ben poteva trovare diverse soluzioni alternative con
risultati comunicazionali simili.
Occorre
poi
tenere
l’installazione
conto
tutelata
della
è
ridotta
ripresa
frazione
nello
spot
iniziale
contestato,
nella
quale
del
lasso
temporale, pari a 10 mesi, in cui lo stesso è stato trasmesso, nonché della
peculiarità della fattispecie.
Tenuto conto anche del costo di ogni singola lampada sulla quale gli
attori, seppure incidentalmente, asseriscono di vantare diritti autorali,
ritiene equo il Tribunale liquidare l’importo complessivo di € 30.000,00 a
titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, da corrispondere in solido
a favore dei due autori e di Scart-I Solidarity, soggetto autonomo che
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criterio
gestisce e promuove a scopo
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
n. 1263/2016
del 09/02/2016
educativo e Repert.
culturale
presso i terzi
il
progetto dei primi due.
Quanto al danno morale, da riconoscere solo a favore di Gianluigi Ruju e
Giuseppe Iacovelli a causa della mancata menzione del loro nominativo nelle
forme
d’uso,
esso
va
liquidato
in
una
frazione
del
pregiudizio
patrimoniale: esso viene liquidato in via equitativa complessivamente in €
Su tali importi, già liquidati in moneta attuale, vanno computati gli
interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tali somme vengono poste a carico solidale di JWT e Bayer; la condanna non
può invece essere estesa ai terzi chiamati, giacché la vendita delle
lampade da parte di Slide a favore di JWT (rectius: al soggetto che per
quest’ultima ha realizzato il filmato) non si è accompagnata da parte della
venditrice
ad
una
compartecipazione
nella
successiva
realizzazione
dell’installazione litigiosa: e ciò né sotto il profilo oggettivo (tenuto
conto dei principi della causalità adeguata o della regolarità causale, che
non consentono di ravvisare alcun collegamento eziologico, normalmente
prevedibile, tra l’acquisto della singola lampada e la realizzazione della
figura dello stomaco ripreso nello spot) né sotto il profilo soggettivo
(non essendovi prova di alcuna aderenza soggettiva di Slide alla condotta
illecita).
Per analoghe ragioni, la domanda di manleva svolta da JWT nei confronti di
Slide va disattesa, considerato che l’illecito riconosciuto in capo ai
convenuti è del tutto autonomo rispetto alla vendita ed al conseguente
utilizzo che delle singole lampade ne è stato in concreto fatto.
6.Il comando giudiziale
Accertata la tutela autorale dell’installazione azionata e l’interferenza
di quella ripresa nel filmato litigioso, si procede quindi alla condanna al
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20.000,00, in solido a favore dei due autori.
risarcimento del danno come sopra
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.
n. 1263/2016
del 09/02/2016
liquidato
a carico
delle convenute
in
solido, al rigetto della medesima pretesa contro le terze chiamate ed alla
reiezione della domanda di manleva contro Slide formulata da JWT.
Segue altresì l’inibitoria assistita da penale quantificata nella misura di
€
500,00
per
ogni
giorno
di
violazione
eventualmente
accertata
successivamente al 30° giorno dalla pubblicazione della sentenza.
forma specifica- va senz’altro concessa nel caso in esame, alla luce della
lesione
di
diritti
anche
non
patrimoniali,
quali
sono
quelli
morali
d’autore. E ciò sul quotidiano indicato dagli attori “il Corriere della
Sera”, secondo le modalità indicate nel dispositivo, a cura degli attori ed
a spese dei convenuti in solido.
Non si dispone invece la distruzione dell’installazione di JWT, mancando la
prova della sua attuale esistenza, né si dispone l’ordine di rimozione da
siti
internet,
giacché
il
rischio
di
reiterazione
della
condotta
è
sufficientemente presidiato dall’ordine inibitorio.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono
liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto della
rapida scansione del giudizio, nel quale non si è dato corso all’istruzione
probatoria, ed al contempo della peculiarità delle questioni trattate.
Passando a Slide s.r.l., essa è vittoriosa sia quanto alle domande svolte
nei suoi confronti dalla chiamante JWT sia quanto alle pretese vantate
dagli attori (che nei suoi confronti hanno esteso le domande risarcitorie):
le relative spese di giudizio vengono poste a carico di JWT per la frazione
di 2/3 e per il residuo 1/3 a carico degli attori.
Nulla invece si dispone sulle spese di lite per Slide Events s.r.l.,
vittoriosa e contumace.
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Quanto alla pubblicazione, tale misura -a vocazione anche risarcitoria in
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016
P.Q.M.
Il
Tribunale
di
Milano,
Sezione
Specializzata
in
Materia
di
Impresa,
Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da GIANLUIGI
RUJU, GIUSEPPE IAVICOLI e SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
ONLUS,
con
atto
di
citazione
notificato
in
data
17.1.2013 contro J. WALTER THOMPSON ITALIA S.p.A. e BAYER S.p.A. e con la
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accerta e dichiara la paternità in capo a Gianluigi Ruju e Giuseppe
Iavicoli dell’opera artistica costituita dall’installazione descritta in
narrativa e riprodotta nelle fotografie di cui ai doc. 3) e 4) dell’atto di
citazione;
2)accerta e dichiara che l’installazione ripresa nello spot pubblicitario
del farmaco “Xantrazol” di Bayer s.p.a., realizzato da J Walter Thompson
Italia s.p.a., costituisce plagio dell’opera indicata al punto sub.1) nei
limiti indicati in narrativa;
3)inibisce
a
J.
Walter
Thompson
Italia
s.p.a.
ed
a
Bayer
s.p.a.
la
prosecuzione della condotta di cui al punto sub. 2, fissando a titolo di
penale un importo di € 500,OO per ogni giorno di violazione dell’ordine
inibitorio
successivo
al
trentesimo
giorno
dalla
pubblicazione
della
presente sentenza;
4)condanna in solido J. Walter Thompson Italia s.p.a. e Bayer s.p.a.:
- al risarcimento del danno morale in solido a favore di Gianluigi Ruju e
di Giuseppe Iavicoli liquidato nell’importo di € 20.000,00 oltre agli
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
-al risarcimento del danno patrimoniale in solido a favore di Gianluigi
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chiamata di SLIDE s.r.l. e SLIDE EVENTS s.r.l., ogni altra istanza ed
Ruju, Giuseppe Iavicoli e Scart-I
Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016
RG n. 7480/2013
Repert.
n. 1263/2016
09/02/2016
Solidarity
and Creativity
Arts-del
Italia
Società Cooperativa Sociale Onlus, liquidato in € 30.000,00 oltre interessi
legali dalla pronuncia al saldo;
5)rigetta la domanda di manleva di J. Walter Thompson Italia s.p.a. nei
confronti di Slide s.r.l. e Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in
6)rigetta la domanda risarcitoria svolta dagli attori contro Slide s.r.l. e
Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in narrativa;
7)dispone
la
pubblicazione
dell’intestazione
e
del
dispositivo
della
presente sentenza per una sola volta ed a caratteri doppi rispetto al
normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura degli attori ed a
spese dei convenuti in solido;
8)condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a
favore degli attori in solido, liquidate in € 12.000,00 di cui € 1.000,00
per
spese
ed
il
residuo
per
compensi,
oltre
IVA,
CPA,
spese
di
registrazione, oltre 15 % per spese forfettarie;
9)liquidate le spese di lite a favore di Slide s.r.l. in complessivi €
9.000,00 -di cui € 500,00 per spese ed il residuo per onorario- oltre IVA,
CPA, oltre spese forfettarie al 15% e spese di registrazione- condanna alla
relativa rifusione gli attori per la frazione di 1/3 e J. Walter Thompson
Italia s.p.a. per la frazione del residui 2/3.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2015
Il Presidente
dott.ssa. Marina Tavassi
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
narrativa;