LL 5 - Lettera legale

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LL 5 - Lettera legale
Mercoledì 1° dicembre 1999
N.3
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
www.theaea.com
Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996
IN QUESTO NUMERO
Jersey:
2
la Commissione di
sorveglianza respinge la
richiesta di controllo sui trust
Unione europea:
7
nuove proposte per la
costituzione di una task force
a livello comunitario
Usa:
11
varata la riforma del settore
bancario
Unione europea:
15
sgravi fiscali per le holdings
possedute da società staniere
mente figurano nell’elenco degli
aspiranti membri della Unione
europea, va aggiunta la Turchia,
riguardo alla quale la Commissione ha tenuto a specificare la
necessità di incrementare i rapporti politici intercorrenti con gli
Stati membri della Ue, nonostante le eccezioni, sollevate in seno
allo stesso organo comunitario, a
causa del ritardo del Governo di
Ankara nell’adeguamento del
proprio ordinamento normativo
alla legislazione comunitaria in
tema di diritti umani fondamentali.
Tra i tre Stati dell’Europa
centro-orientale, l’Ungheria e la
Polonia si contendono il primato
riguardo allo stato di avanzamento nell’adeguamento dei propri sistemi normativi alla legislazione comunitaria.
Relativamente alla Polonia,
in particolare, notevoli progressi
sono stati registrati in ordine alla
regolamentazione dei servizi
finanziari e alle riforme in campo economico.
Giudizi meno positivi sono
stati riservati, invece, alla Repubblica ceca dove si registra una
carenza nell’adeguamento della
legislazione nazionale riguardante settori come: l’ambiente, la
Continua a pag.3
ULTIMA ORA
Bruxelles: la Commissione
tira le somme sui risultati
economici raggiunti dai
Paesi aspiranti membri Ue
I risultati economici raggiunti dai Paesi che aspirano a diventare membri dell’Ue sono oggetto di analisi da parte della Commissione europea.
Infatti, la Commissione ha
fatto un riscontro dell’attuale
situazione concernente i risultati economici raggiunti dall’Ungheria, dalla Polonia e dalla
Repubblica ceca sull’adeguamento delle legislazioni nazionali ai parametri fissati a livello
comunitario.
A tali tre Paesi, che attual-
Bruxelles: Londra
ribadisce il suo no alla
tassazione degli eurobond
Il Governo britannico ha
ribadito la sua posizione contraria alla tassazione delle rendite finanziarie: opponendosi
anche all’ipotesi di compromesso messa a punto dalla
Commissione europea.
Detta ipotesi consiste nel far
carico alle autorità fiscali britanniche dell’obbligo di comunicare agli organismi corrispondenti degli altri Stati membri
della Unione europea, da cui
provengono i sottoscrittori
delle obbligazioni internaziona-
li, le generalità degli investitori
stessi.
La proposta non ha ricevuto
il consenso del Governo inglese ed è stata fortemente criticata in seno alla Commissione
europea il cui Presidente Prodi
ha tenuto a precisare che l’obiettivo della direttiva sul
risparmio dei non residenti, che
prevede la tassazione in alternativa allo scambio di informazioni, consiste nell’eliminare il
fenomeno dell’evasione fiscale, consentendo ai Paesi di provenienza degli investitori di
sottoporre a tassazione i redditi
da questi ultimi realizzati investendo capitale all’estero.
2
Bruxelles: istituite reti
per favorire le piccole e
medie imprese nella
ricerca di un partner
cross-border
La Direzione generale enterprise della Commissione europea
ha creato reti per agevolare le
piccole e medie imprese ad individuare un partner transfrontaliero.
La rete è strutturata su una
catena di corrispondenti organizzati a livello internazionale, che,
attraverso i loro esperti, creano
numerose opportunità di contatto,
oltre a fornire informazioni, consulenza ed assistenza alle piccole
e medie imprese su tutte le problematiche attinenti l’attività delle stesse.
Jersey: la Commissione di
sorveglianza respinge la
richiesta di controllo sui
trust
Il direttore della Commissione dei servizi finanziari dell’Isola di Jersey ha manifestato il
suo disappunto per tre raccomandazioni,
diramate
dal
Governo britannico, a seguito
del riesame della normativa
finanziaria offshore vigente.
Particolarmente
discusse
sono le proposte riguardanti il
controllo dei trust, la revisione
contabile pubblica attraverso
società private e la divulgazione
dei nominativi degli azionisti
delle società estere esistenti nell’Isola. Fra le proposte ritenute
accettabili vi è quella riguardante l’introduzione di un sistema
risarcitorio a garanzia di coloro i
quali depositano il proprio denaro nelle banche nell’Isola.
PRIMO PIANO
Monaco: il Tribunale
emette una sentenza
senza precedenti in
materia di responsabilità
di un fornitore di servizi
su internet
Una delle questioni principali emerse nell’ambito delle
transazioni commerciali via
internet, consistente nella
responsabilità dei fornitori di
servizi (ISP) riguardo ai contenuti immessi nella rete da terzi,
è stata recentemente affrontata
dal Tribunale di Monaco di
Baviera.
Il caso esaminato riguardava, in particolare, la diffusione
di materiale pornografico tramite internet e la conseguente
responsabilità dell’ex dirigente
per la Germania di un fornitore
americano di servizi on line.
Tale dirigente era stato ritenuto responsabile per non aver
impedito l’accesso ai siti Web
contenente il materiale suddetto.
L’ex dirigente era stato condannato in prima istanza a due
anni di reclusione e al pagamento di un’ammenda pari a
100.000 marchi.
Il Tribunale di Monaco ha
invece assolto l’imputato, cassando la precedente condanna,
secondo quanto già era stato
richiesto dallo stesso pubblico
ministero, in quanto il blocco
dei materiali pornografici forniti da internet non sarebbe stato
tecnicamente realizzabile.
Si tratta di una sentenza
significativa per le società online in Germania, che costituirà
un precedente giurisprudenziale
di notevole rilievo.
La fattispecie descritta induce a riflettere su numerose que-
LL
stioni, compresa la necessità di
istituire un corpo di polizia adibito al controllo del traffico su
internet.
Unione Europea: il
commercio elettronico apre
nuovi dibattiti sulla legge
applicabile ai contratti
via internet
La Commissione europea ha
organizzato recentemente alcune
audizioni finalizzate alla consultazione dei rappresentanti dei
consumatori e dell’industria su
problematiche emergenti nell’ambito del commercio elettronico.
Particolare attenzione è stata
attribuita alle questioni della legge applicabile e della competenza giudiziaria nei contratti commerciali internazionali, disciplinate dalle convenzioni di Bruxelles e di Roma risalenti al 1968,
entrambe oggetto di proposte di
revisione, favorite proprio dal
fenomeno dell’e-commerce.
Usa: emesso verdetto
federale contro la
Microsoft
La Microsoft è stata ritenuta
responsabile di essersi creata una
posizione monopolistica e di aver
soffocato il naturale gioco della
concorrenza, che negli Stati Uniti
rappresenta, peraltro, il principio
su cui si basa il libero mercato.
Le ripercussioni dell’esito
della sentenza si avvertono non
solo a Wall Street, dove si rileva
notevole tensione, ma a livello
planetario. In Europa, contro l’azienda di Bill Gates, sono state
già presentate diverse denunce
all’Antitrust europeo.
LL
NEWS DI FINANZA
Germania: la
Commerzbank mira ad
espandersi
La quarta banca tedesca, che
si sta orientando nel senso di
difendere la propria indipendenza, non seguendo le attuali tendenze caratterizzate da grandi
fusioni ed alleanze, aspira ad
espandere il suo sportello Comdirect, trasformandolo in società
autonoma che sarà quotata entro
i primi sei mesi del 2000.
L’istituto di Francoforte non
intende comunque svincolarsi
dalla rete di partnership con
numerose banche occidentali.
L’ampliamento interesserà la
Gran Bretagna, la Francia e l’Italia, mentre i settori su cui Commerz si propone di puntare per
l’estensione dei suoi servizi
sono, in particolare, le operazioni on-line e l’e-commerce.
Germania: nasce un nuovo
listino di Borsa
La Borsa tedesca ha fatto
passi da gigante nella creazione
della nuova Euroboard, frutto
del processo di internazionalizzazione che è in atto.
Si prevede che la nuova Borsa estenda il proprio azionariato, che attualmente annovera
organizzazioni nazionali e straniere, anche a importanti ban-
che d’affari internazionali. Pare
che fra gli obiettivi che il nuovo
listino si prefigge di conseguire
vi sia la realizzazione, in collaborazione con la European
Clearing House, di un apparato
accentrato per l’attuazione dei
vari ordinativi.
New York: la maggiore
banca americana quoterà
in Borsa le attività online
La Chase Manhattan, una
delle principali banche americane, ha reso noto la possibilità
di quotare in Borsa le attività
eseguite via internet.
L’istituto di credito newyorchese costituisce uno dei pionieri nel settore dei servizi
bancari elettronici, che sono in
forte espansione e la realizzazione del progetto potrebbe
potenziare ulteriormente tale
attività e indurre le banche
concorrenti a dirigersi verso la
quotazione distinta dei propri
servizi on-line.
Panama: la più grande
banca privata, Banco
General, acquista il
concorrente Bancomer
Nello scenario panamense
relativo agli istituti di credito,
caratterizzato da un’estrema
DALLA PRIMA PAGINA
giustizia e il mercato interno, a cui
si aggiungono un forte aumento
del tasso di disoccupazione, causato dalla crisi del settore industriale, nonché la difficoltà di
rispettare, nell’immediato, il para-
metro contenuto nel Trattato di
Maastricht in base al quale i vari
Stati membri Ue devono avere un
deficit della finanza pubblica inferiore al 3% del prodotto interno
lordo degli stessi.
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frammentarietà, l’acquisto del
Banco Comercial (Bancomer) da
parte del Banco General delineerà un nuovo assetto del settore bancario, favorendone il consolidamento.
Dalla suddetta operazione
nascerà la maggiore banca della
zona, che si inserirà in un contesto caratterizzato da recenti
acquisizioni
transfrontaliere,
avvenute tra gli istituti di rilievo
della stessa Panama e di El Salvador.
Nel 1999 Banco Cuscatlán,
una delle maggiori banche di El
Salvador, si è espansa in Guatemala, mentre il Banco dell’Istmo
ha puntato alla Costa Rica.
Numerose banche di media grandezza, per far fronte alla forza del
Banco General e del Banco del
Istmo stanno considerando la
possibilità di fondersi, trovando,
peraltro, il pieno consenso delle
autorità preposte alla sovrintendenza nel settore bancario.
Parigi: netto incremento
di utili per Société
Générale, Bnp e Paribas
Le banche francesi Société
Générale, Bnp e Paribas hanno
registrato, lo scorso anno, un
marcato incremento degli utili.
Dopo essersi contese il controllo di Paribas, Société
Générale e Bnp mirano attualmente alla ricerca di un alleato,
sia nel settore azionario sia nel
settore industriale. Finalità
ultima è la creazione di un Gap
(Groupes d’actionnaires partenaires), idoneo a conferire
solidità agli istituti sotto l’aspetto patrimoniale e, nel contempo, ad assicurare opportunità industriali.
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NEWS DI FINANZA
Repubblica slovacca: è
pronto il piano di
privatizzazione delle
banche
deranno soprattutto nel settore
industriale, elettrico e delle telecomunicazioni.
Il Governo slovacco ha fatto
un notevole passo avanti nei processi di ristrutturazione e di privatizzazione delle due principali
banche del Paese.
Nell’Europa centrale, la
Repubblica slovacca si è finora
contraddistinta per la instabilità
che ha caratterizzato il suo
sistema bancario e che ha rappresentato una delle cause di
rallentamento del progetto di
privatizzazione che è in atto nel
Paese.
Le due più importanti banche
hanno praticamente sospeso la
concessione di mutui, recentemente poi, sono fallite due banche private, di modeste dimensioni, presenti sul territorio.
Tuttavia, il trasferimento dei
crediti di dubbia esigibilità ad
una Organizzazione statale incaricata
appositamente
della
gestione degli stessi, ha dato un
notevole impulso alla evoluzione
dei processi di ristrutturazione e
di privatizzazione.
Unione europea: il
Portogallo ritira il veto
posto ad una fusione cross
border
Spagna: un nuovo colosso
bancario sta per nascere
nell’Unione europea
Nell’ambito dello scenario
europeo relativo alle operazioni
di merger and acquisition si è
recentemente inserita la fusione
tra il Banco Bilbao Vizcaya (Bbv)
e il gruppo Argentaria, che darà
vita ad un altro colosso bancario,
il Bbva. Quest’ultimo rivestirà
una importanza preminente nel
panorama europeo dell’euro; gli
effetti della nuova fusione inci-
Particolare rilievo, nel panorama delle fusioni di dimensioni
comunitarie, è stato attribuito al
deferimento del Governo portoghese alla Corte di giustizia
europea, per il veto posto all’operazione di merger and acquisition tra lo spagnolo Banco Santander Central Hispano (Bsch) e
il gruppo Champalimaud.
L’ingiunzione, per la ritenuta
violazione della normativa
comunitaria sulla concorrenza, è
integrata dalla richiesta, formulata dalla Commissione europea, di
misure provvisorie d’urgenza a
favore della Banca spagnola e del
gruppo portoghese per vanificare
al più presto la resistenza delle
autorità di Lisbona alla fusione,
idonea, tra l’altro, a far emergere
l’offerta del Banco Comercial
Portugues, che avrebbe potuto
mettere definitivamente fuori
gioco il Banco Santander.
A pochi giorni dal deferimento del Portogallo alla Corte, le
autorità di Lisbona hanno ritirato
il proprio veto e la vicenda ha
finalmente trovato un esito positivo: presto lo stesso deferimento
alla Corte di giustizia dovrebbe
essere ritirato. La vicenda Santander-Champalimaud ha travalicato, peraltro, i confini portoghesi ed ha posto in luce la
necessità, da parte di tutti i Paesi
europei e delle rispettive autorità
di vigilanza nel settore finanziario e bancario, di svincolarsi da
LL
interessi nazionalistici, incoraggiando gli accordi transfrontalieri piuttosto che frapporre ostacoli agli stessi.
Unione europea:
raddoppiate le risorse per
il venture capital
Risulteranno raddoppiate le
risorse finanziarie disponibili per
effettuare investimenti nel venture capital. L’Unione europea sta
potenziando, tramite la Banca
europea per gli investimenti
(Bei), le risorse per agevolare le
piccole e medie imprese (pmi)
qualificate nelle nuove tecnologie. Le risorse confluiranno nei
fondi specializzati negli investimenti in capitale di rischio, che
provvederanno alla erogazione a
favore delle imprese. Saranno
favoriti i fondi che investono nelle pmi che si trovano nella fase
iniziale della loro attività.
Unione europea: in vista la
costituzione di una
ulteriore Montetitoli
Il panorama delle Montetitoli è
caratterizzato attualmente da uno
spiccato dinamismo: dopo gli
accordi intercorsi tra la Cedel di
Lussemburgo e la Deutsche Börse
clearing di Francoforte per la
creazione della nuova Cedel International, è stata appena annunciata un’intesa tra la London clearing
house (Lch), la Government securities clearing corporation (Gscc)
ed Euroclear operations di Bruxelles per costituire la European
securities clearing corporation
(Escc). La joint venture dovrebbe
essere pienamente operativa nel
prossimo anno.
LL
Francia: proposte
modifiche del carico fiscale
In Francia, è all’esame del
Parlamento un disegno di legge
fiscale, presentato dal Governo,
la cui approvazione comporterebbe una riduzione delle vigenti
aliquote fiscali di talune imposte,
peraltro compensata dalla introduzione di alcune soprattasse che
andrebbero a gravare sui redditi
realizzati dalle persone giuridiche.
Tali tributi aggiuntivi dovrebbero sostituire l’attuale soprattassa, pari al 10%, disposta a
carico delle persone giuridiche
della quale è prevista l’eliminazione.
Inoltre, il pacchetto di misure
contempla una variazione del
regime fiscale cui sono assoggettati i dividendi percepiti da
società nazionali che controllano
una quota pari almeno al 10% del
capitale della società, avente o
non sede nel territorio nazionale
ed i cui utili siano successivamente distribuiti.
Inoltre, sono in programma
semplificazioni del regime fiscale al quale sono assoggettate le
persone fisiche.
Le modifiche dovrebbero
anche riguardare le aliquote dell’iva applicata alle opere di
ristrutturazione degli immobili
adibiti ad uso abitativo.
Germania: in vista la
riforma fiscale
Il Governo tedesco ha inviato
al Bundestag quattro progetti di
legge in materia fiscale, la cui
approvazione definitiva dovrebbe avvenire nella primavera del
2000, con effetto retroattivo dal
COSA SI PREPARA
1° gennaio dello stesso anno.
Per quanto concerne i gruppi
di società percipienti dividenti
esenti da tassazione distribuiti da
filiali straniere, il progetto prevede l’adeguamento alla direttiva
comunitaria madre-figlia, relativamente ai costi di gestione.
Gran Bretagna: proposta
la tassazione delle
scommesse offshore via
cavo
Il Governo britannico sta
prendendo in considerazione la
necessità di adottare soluzioni
drastiche per ostacolare gli allibratori che accettano scommesse
eludendo il pagamento delle
imposte dovute su tali operazioni,
mediante l’escamotage di impiantare la sede dei loro affari in uno
dei paradisi fiscali offshore.
Le nuove norme potrebbero
imporre la tassazione delle chiamate telefoniche a centri offshore.
Il primo passo da fare, secondo il Governo britannico, è quello di bandire nel Regno Unito gli
annunci pubblicitari diramati
dagli allibratori sui mezzi di
informazione elettronici.
Gran Bretagna: proposta
l’abolizione dell’imposta
sui profitti derivanti dalle
cessioni di aziende
Il Ministro delle finanze e del
tesoro inglese ha presentato un
pacchetto di misure fiscali che
prevede una diminuzione dell’imposizione a carico delle
imprese, diversificata a seconda
delle dimensioni delle stesse.
Il progetto di riforma fiscale
dispone sgravi fiscali in favore
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delle grandi imprese che investono nelle piccole società di nuova
costituzione.
Il piano prevede, inoltre, l’esenzione dall’imposta sul capital
gain nel caso in cui le imprese
investano i propri profitti in nuove attività.
È anche disposta l’abolizione
dell’imposta sul capital gain
attualmente applicata sui profitti
realizzati in seguito alle cessioni
di aziende che avvengano entro
cinque anni dalla costituzione
delle stesse.
Secondo il Ministro proponente, l’emendamento fiscale
premierebbe e, quindi, favorirebbe non solo gli investimenti
nel settore dell’high-tech, ma
anche gli investimenti a lungo
termine.
In proposito non sono mancate le critiche di coloro i quali
ritengono che l’abrogazione della suddetta imposta discriminerebbe le imprese più piccole, rendendo difficile la quotazione delle loro azioni in Borsa.
Polonia: riforma fiscale: in
vista tagli alle imposte
In Polonia, è in atto un processo di riforma fiscale, che, nel
giro di pochi anni, dovrebbe condurre il Paese a far parte della
rosa degli Stati europei dotati dei
moderati regimi fiscali.
Le modifiche riguarderanno la
regolamentazione della imposizione a carico delle persone fisiche nonché le norme che disciplinano le imposte cui sono assoggettate le persone giuridiche.
Il pacchetto di misure all’esame del Parlamento prevede la
graduale riduzione dell’aliquota
dell’imposta societaria.
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Unione europea: forti
riserve sulla proposta di
riforma fiscale Ue
La Gran Bretagna ha ribadito
la sua posizione contraria all’approvazione del pacchetto di
misure di tassazione del risparmio proposto con l’obiettivo di
realizzare
l’armonizzazione
fiscale a livello comunitario ed
eliminare i fenomeni di concorrenza sleale.
Il Governo britannico non
dimostra la minima disponibilità
all’approvazione delle norme che
prevedono l’applicazione di una
ritenuta del 20% sugli eurobond
e non sembra neanche allettato di
fronte alla possibilità di esentare
i titoli obbligazionari già in circolazione: proposta che, invece,
riscuoterebbe l’approvazione di
tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea.
Il veto opposto dalla Gran
Bretagna riguardo ai progetti di
legge di natura fiscale è determinante a livello comunitario, dove
le decisioni in materia richiedono
l’unanimità dei consensi da parte
dei Paesi facenti parte della Ue.
In particolare, il Governo britannico ha manifestato preoccupazione riguardo alle conseguenze dannose che potrebbero derivare alle economie dei vari Stati
membri Ue, dall’introduzione di
una ritenuta sugli eurobond, consistenti principalmente nella fuga
di capitali dai mercati europei
verso altre mete che offrono condizioni maggiormente favorevoli
agli investimenti.
Accanto alla rigidità della
posizione inglese va considerata
anche l’opposizione del Lussemburgo riguardo alla proposta di
introdurre una norma che imporrebbe agli Stati membri lo scam-
COSA SI PREPARA
LL
bio di informazioni, onde ostacolare il fenomeno della evasione
fiscale.
In proposito, l’atteggiamento
del Lussemburgo deriva dalla
preoccupazione circa le ripercussioni che potrebbero derivare alla
legislazione vigente nel Granducato in materia di segreto bancario, dalla entrata in vigore di una
simile norma.
quello di favorire la introduzione
di una norma che imponga la
identificazione, facile ed inequivocabile, del carattere pubblicitario dei messaggi commerciali
inviati mediante posta elettronica.
Unione europea: all’esame
una proposta di direttiva
sul commercio elettronico
L’importazione
parallela,
consistente nella introduzione di
merci dall’estero nei Paesi della
Unione europea, senza l’autorizzazione del titolare del marchio,
è vietata nella stessa Unione
europea.
La Commissione europea,
che ha, di recente, affidato ad un
istituto di ricerca l’incarico di
analizzare la materia, sta esaminando se il regime vigente sia
adatto a soddisfare le esigenze
dell’economia dei Paesi Ue.
Si prospetta, a tal fine, la
possibilità di revisionare la
legislazione, ammorbidendola,
tramite l’inserimento della
“sospensione unilaterale”.
L’istituto giuridico svincolerebbe la merce introdotta nei
mercati non inclusi nell’area economica europea, dalla tutela del
marchio.
Una nuova direttiva renderà
uniforme, nei vari Stati membri, la
normativa che disciplina le operazioni di compravendita on-line.
L’operatore che si appresterà
ad effettuare operazioni commerciali all’estero non dovrà più
preoccuparsi di documentarsi
sulla normativa vigente nel Paese
di destinazione dei suoi servizi e
sulla compatibilità di tali norme
con la legislazione in vigore nel
proprio Stato di appartenenza in
quanto la legge di quest’ultimo
prevarrà in ogni caso.
Stesso discorso varrà per i
consumatori, i quali, in caso di
controversia con i fornitori,
potranno esperire i mezzi di
tutela previsti dall’ordinamento
giuridico vigente nel proprio
Stato per far valere le proprie
ragioni.
Particolare cura è dedicata
alla tutela della privacy ed al
trattamento dei dati personali:
infatti, è prevista l’istituzione di
appositi registri nei quali i destinatari di messaggi pubblicitari
potranno iscriversi per non ricevere comunicazioni non richieste
espressamente.
L’obiettivo della direttiva è
Unione europea: in vista la
rielaborazione della
disciplina sulla
importazione parallela
Unione europea: urgenti le
riforme istituzionali
Tema cruciale del vertice
europeo di Helsinki, è la realizzazione delle riforme istituzionali dell’Unione europea, avvertita
come un’esigenza improrogabile.
Sulla base delle posizioni delineate a breve, dovrebbero essere
esaminate le proposte definitive,
LL
mentre, secondo le previsioni, i
negoziati si concluderanno entro
il 2000.
Il futuro ampliamento dell’Unione, che dovrebbe includere
circa 30 Paesi membri, rappresenta un’incognita per il processo decisionale, maggiormente
esposto al rischio di un blocco
e/o di un notevole rallentamento.
Per ridurre tale eventualità, il
progetto di riforma si dirige verso una netta compressione del
voto all’unanimità, limitato alle
politiche di assistenza sociale,
alla politica estera e, in parte, al
fisco.
Unione europea: nuove
proposte per la
costituzione di una task
force a livello comunitario
I rappresentanti degli Stati
membri Ue hanno dedicato attenzione al fenomeno della criminalità organizzata a livello internazionale e ai provvedimenti da
adottare per eliminarne tutte le
sue manifestazioni, con particolare riguardo a quelle di stampo
mafioso.
Uno degli strumenti per realizzare tale obiettivo è stato individuato nella costituzione di una
task force, di carattere operativo,
di cui facciano parte i capi di
polizia dei vari Stati europei per
rafforzare l’azione di lotta alla
criminalità, già esercitato dall’Europol, a cui si prevede di
affiancare un nuovo organismo
denominato Eurojust.
L’Eurojust si dedicherà al
coordinamento delle autorità
responsabili dell’azione penale
nei Paesi Ue, nonché alla semplificazione delle rogatorie internazionali.
COSA SI PREPARA
Italia: un nucleo
specializzato per il
controllo dei grandi gruppi
societari
In Italia l’Amministrazione
fiscale sta mettendo a punto un
piano finalizzato al controllo dei
contribuenti di notevoli dimensioni. Il piano costituisce uno
degli obiettivi principali individuati dal Ministero delle finanze.
Il piano si fonda sulla istituzione di un nucleo specializzato,
composto da ispettori in grado di
esaminare i bilanci e le varie
operazioni finanziarie effettuate
dalle grandi società.
Accanto ad una riorganizzazione radicale dei controlli, è
previsto, tramite l’istituzione di
una società costituita appositamente per realizzare tale fine, il
consolidamento dei servizi di
assistenza fiscale e l’ampliamento delle ipotesi di rimborso rimborsi a favore dei contribuenti
che vantano crediti nei confronti
dello Stato.
Italia: vicina la
depenalizzazione delle
emissioni degli assegni a
vuoto
Il Consiglio dei ministri italiano ha di recente approvato lo
schema di decreto legislativo che
prevede la depenalizzazione dei
reati minori.
Particolarmente
rilevanti
risultano le disposizioni concernenti l’emissione degli assegni a
vuoto.
Lo schema, attualmente all’esame del Parlamento, prevede,
inoltre, la costituzione di una banca dati con gestione centralizzata.
Tale banca dati includerà i
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nominativi di coloro i quali
abbiano sottoscritto assegni non
coperti per bloccare l’emissione,
da parte delle banche, di nuovi
libretti intestati a favore di soggetti che siano incorsi nella suddetta violazione.
Il provvedimento, che amplia
pure le competenze dei giudici di
pace, mira a alleggerire il carico
processuale penale, particolarmente accentrato in materia.
Italia: si delinea la riforma
del diritto societario con
giudizi celeri per le
imprese
La speditezza caratterizzerà i
processi in materia societaria, che
saranno connotati, tra l’altro, da
tentativi di conciliazione esperiti
in via preliminare e dall’istituzione di sezioni specializzate presso
gli organi giurisdizionali.
Un progetto di riforma del
ramo prevede una incisiva trasformazione della struttura delle
società con notevole accentuazione dell’autonomia statutaria,
che permetterà la costituzione di
modelli societari finora mai sperimentati, perché, in molte ipotesi, non ammessi.
Nel contempo la riforma contempla una ampia gamma di
facoltà, da parte dei soci, di concordare, tramite la predisposizione dello statuto, una normativa
appropriata alle loro esigenze.
Altra novità di rilievo prevista dal progetto riguarda le società per azioni non quotate e consiste in un assetto caratterizzato da
due organi di controllo, uno contabile e l’altro amministrativo,
attribuiti rispettivamente alla
società di revisione ed al collegio
sindacale.
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DAI PARLAMENTI
Finlandia: favoriti gli
scambi internazionali e la
partecipazione straniera
in società nazionali
svolgere correttamente le varie
operazioni in modo conforme
alla normativa tributaria vigente.
In seguito all’ingresso della
Finlandia nella Ue, il sistema
societario ed il regime fiscale
delle società lì aventi sede, hanno assunto caratteristiche favorevoli alla partecipazione degli
stranieri al capitale delle stesse,
nonché all’incremento degli
scambi internazionali.
Di particolare importanza è la
disposizione che consente agli
operatori stranieri di effettuare
investimenti tramite una branch
che viene costituita secondo procedure semplici, soprattutto nei
casi in cui la stessa faccia parte
di una società avente sede in uno
Stato membro Ue.
Coloro che risiedono in Finlandia e percepiscono dividendi
realizzati da società di capitali,
usufruiscono di un credito d’imposta in considerazione delle
imposte già assolte dalla società.
La percezione di dividendi
realizzati all’estero non è assoggettata ad imposizione se esiste
un trattato fiscale tra la Finlandia
e il Paese di provenienza dei
dividendi stessi, purché la partecipazione nella società che distribuisce gli utili ammonti almeno
al 10% dei diritti di voto ovvero
al 25% del capitale sociale.
Le società estere prive di stabile organizzazione in Finlandia
sono soggetti passivi d’imposta
limitatamente ai redditi prodotti
nel Paese, sui quali viene operata
una ritenuta alla fonte che varia a
seconda del tipo di reddito da
tassare.
La legislazione fiscale prevede, altresì, il diritto di interpello
onde consentire ai contribuenti di
Francia: vantaggi fiscali
delle société par actions
simplifiée
In Francia, una recente riforma ha interessato le società per
azioni semplificate société par
actions simplifiée (sas).
In seguito a tale riforma, per le
sas, a differenza delle société par
actions (sa), è ammessa la emissione di varie categorie di azioni;
è possibile la partecipazione al
capitale sociale tramite azioni a
voto plurimo: di conseguenza i
creditori sociali possono esercitare un controllo effettivo sulla
società.
L’unico limite imposto alle
sas è l’obbligo di nominare un
solo legale rappresentante della
società nei rapporti con i terzi.
Inoltre, secondo la nuova normativa, una sas può essere costituita anche da un solo azionista e
indipendentemente dall’ammontare del capitale sociale: queste
caratteristiche rendono particolarmente conveniente, per le
società di medie o piccole dimensioni, l’adozione di tale veste
giuridica.
Gran Bretagna: riforma
della legge sui debitori
insolventi
Il Governo britannico ha
provveduto a modificare la legge
che regolamenta la situazione dei
debitori insolventi.
Gli emendamenti apportati
alla suddetta normativa sono
finalizzati ad incentivare le
LL
imprese che si trovino in una
situazione di dissesto temporaneo, favorendo la loro ripresa
economica.
È stata accolta con entusiasmo la previsione di una moratoria di ventotto giorni su coloro i
quali vantino dei crediti nei confronti dell’attivo fallimentare di
società in crisi.
Di conseguenza, ci sarà una
chance in più a disposizione per
l’attuazione di missioni di salvataggio di società con problemi
finanziari: tutto ciò si risolverà in
un vantaggio per gli investitori
che non saranno più costretti ad
affrontare le conseguenze derivanti dalla drastica soluzione
rappresentata dalla dichiarazione
di fallimento conseguente all’accertamento dello stato d’insolvenza dell’impresa.
Gran Bretagna: riforma
rivoluzionaria del codice
di procedura civile
In Inghilterra e in Galles è
entrata in vigore la nuova disciplina dei procedimenti civili.
Le modifiche mirano ad una
esaltazione della cooperazione
tra le parti e ad una risoluzione
alternativa delle liti, secondo un
processo che si sta diffondendo
negli attuali sistemi giuridici,
consistente nel ricorso, nel ramo
della giustizia civile, a modelli
alternativi di risoluzione delle
controversie.
La riforma apporta un’incisiva
metamorfosi del processo, la cui
conduzione è attribuita al Tribunale e non più alle parti, mentre
gli assistiti partecipano direttamente ai procedimenti, con conseguente maggiore responsabilità
rispetto al sistema precedente.
LL
DAI PARLAMENTI
Irlanda: nuove regole
sulla residenza delle
società registrate in
Irlanda
In Irlanda, la legge finanziaria ha integrato il Testo unico
delle imposte vigente (Taxes
consolidation act), introducendo
una nuova sezione.
In base alle nuove norme, le
società, registrate in Irlanda o
che ivi intraprendono l’esercizio
di un’attività commerciale o di
una professione, sono sottoposte
ad ulteriori obblighi di carattere
civile e fiscale.
Condizione essenziale per
l’accoglimento della domanda di
registrazione in Irlanda è che la
costituenda società dimostri di
voler effettivamente svolgere
un’attività commerciale nel Paese.
Le società irlandesi esistenti
che intendano sottrarsi all’osservanza della nuova normativa
hanno la possibilità di trasferire
la loro sede in un altro Stato
membro della Ue oppure in un
Paese con il quale l’Irlanda ha
stipulato un trattato in materia
fiscale: tuttavia, il diritto socie-
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora
redazione: a cura di professionisti
italiani ed esteri di “A&A Group”
editore: “Acampora & associati” S.r.l. - servizi
di edizione e di informatica
collaborazioni: sono gradite segnalazioni
di eventi da partecipare tramite
la “Lettera legale”
distribuzione: gratuita
sede: via Pompeo Magno, 1
00192 Roma (Italia)
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9
tario irlandese non contempla
alcuna disposizione che regolamenta in modo specifico tale
fattispecie.
In conseguenza di ciò, ad una
società irlandese che intende
avvalersi della suddetta facoltà
non rimane altra scelta che quella di deliberare la sua liquidazione, ovvero, in alternativa,
richiedere la cancellazione della
registrazione avvenuta a suo
tempo in Irlanda.
In definitiva, attraverso le
nuove norme, il Governo irlandese intende favorire i gruppi
che esercitano di fatto attività
commerciali in Irlanda, scoraggiando la prassi, finora invalsa,
di utilizzare le società ivi registrate per l’esercizio di attività
che non hanno alcuna connessione con l’Irlanda.
possono costituire solo società a
responsabilità limitata e società
per azioni, mentre è preclusa
loro la possibilità di creare società di persone.
Per la costituzione della
società a responsabilità limitata,
è sufficiente un unico socio che
sottoscriva per intero il capitale
sociale, mentre per la società per
azioni sono di norma necessari
tre soci. Per quanto concerne la
costituzione di società miste, la
relativa procedura risulta semplificata. È altresì prevista, a favore
degli stranieri, la facoltà di procedere alla istituzione di uffici di
rappresentanza di società estere
in Polonia.
Polonia: agevolata la
creazione di società
straniere
Il Governo svizzero ha emanato un regolamento di attuazione della legge che disciplina gli
sgravi fiscali concessi in favore
delle imprese che operano in settori strategici dell’economia
locale. Secondo il regolamento,
per beneficiare degli sgravi, la
società non deve necessariamente avere la sua sede principale in
Svizzera purché, per l’esercizio
della sua attività, si avvalga di
una stabile organizzazione nel
Paese che possa essere sottoposta a tassazione secondo i principi generali della legislazione
fiscale elvetica.
Il riconoscimento degli sgravi fiscali esercita una forte
attrattiva per gli investimenti a
Ginevra.
A seconda del tipo di attività,
comunque, gli investitori avranno la possibilità di scegliere le
soluzioni più convenienti.
In Polonia ai soggetti stranieri è consentito lo svolgimento di
attività commerciali, alle stesse
condizioni stabilite per i cittadini
polacchi e sulla base del principio di reciprocità con il loro Paese di origine.
In particolare, la legislazione
polacca prevede ampie possibilità, per gli investitori stranieri, di
acquistare azioni o quote in
società aventi sede nel territorio
dello Stato; tali soggetti possono
anche detenere per intero il capitale dei suddetti enti con conseguente responsabilità limitata,
per le obbligazioni societarie,
all’ammontare della loro partecipazione,.
Secondo tale normativa, tuttavia, gli investitori stranieri
Svizzera: concessione di
sgravi fiscali a sostegno
dei nuovi investimenti
10
ACCORDI INTERNAZIONALI
Danimarca: firmato il
Trattato con l’Italia
Malta: sottoscritto il
trattato con la Croazia
Danimarca e Italia hanno sottoscritto un trattato fiscale riguardante le imposte sui redditi.
La convenzione fissa al 15%
l’aliquota dell’imposta da applicare ai dividendi.
Secondo l’accordo tale tasso
è ridotto allo 0% se il percipiente
l’utile sottoposto a tassazione è
una società che detenga almeno il
25% del capitale della società
che distribuisce gli utili per un
periodo minimo di dodici mesi
antecedenti la data di distribuzione dei dividendi.
Le aliquote delle imposte
sugli interessi e sulle royalties
sono fissate, rispettivamente, al
15% e al 5%. Infine, entrambi gli
Stati adottano il meccanismo del
credito d’imposta per eliminare i
fenomeni della doppia tassazione
dei redditi.
Malta e la Croazia hanno sottoscritto un trattato fiscale concernente le imposte sui redditi.
Tale accordo fissa allo 0% l’aliquota massima dell’imposta sui
dividendi pagati da una società
maltese ad un cittadino croato e
al 5% la tassa cui assoggettare i
dividendi distribuiti da una società croata ad un cittadino maltese.
Inoltre, secondo l’accordo,
l’aliquota dell’imposta sugli interessi e nelle royalties non deve
superare lo 0%.
Malta: stipulato il trattato
con la Repubblica
slovacca
Malta e la Repubblica slovacca hanno stipulato un trattato
fiscale concernente le imposte
sui redditi.
L’accordo stabilisce allo 0%
l’aliquota dell’imposta che grava
sui dividendi pagati da società
maltesi a percipienti residenti
nella Repubblica slovacca, mentre fissa al 5% l’aliquota massima
dell’imposta sui dividendi distribuiti da società slovacche a soggetti residenti a Malta.
Entrambi gli Stati sottoscriventi la convenzione adotteranno
il metodo del credito ordinario
per evitare il fenomeno della
doppia tassazione dei redditi.
Polonia: entra in vigore il
trattato con la Giordania
Di recente, è entrato in vigore
un trattato fiscale stipulato dalla
Giordania e dalla Polonia.
Il trattato fissa al 10% l’aliquota massima dell’imposta
applicata sui dividendi, sugli
interessi e sulle royalties.
L’accordo contiene una particolare nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui
redditi. Entrambi gli Stati stipulanti ricorrono al metodo dell’esenzione per eliminare il fenomeno della doppia tassazione ovvero al metodo del credito ordinario relativamente alla tassazione
dei dividendi, degli interessi e
delle royalties.
Repubblica slovacca:
sottoscritto il trattato con
l’Australia
La Repubblica slovacca e
l’Australia hanno stipulato un
trattato fiscale riguardante la
disciplina delle imposte sui red-
LL
diti. Secondo la nuova convenzione, l’aliquota massima della
trattenuta fiscale sui dividendi è
pari al 15% e al 10% per la tassazione degli interessi e delle
royalties. La definizione di stabile organizzazione include anche
la prestazione di servizi.
Entrambi i Paesi sottoscriventi l’accordo ricorrono al sistema
di attribuzione di un credito
d’imposta per evitare il fenomeno della doppia tassazione.
L’Australia, inoltre, concede
un credito per l’imposta societaria assolta sui redditi corrisposti
a titolo di dividendo, se il percipiente è una società avente sede
in Australia che controlla, direttamente o indirettamente, almeno
il 10% dei diritti di voto della
società avente sede nella Repubblica slovacca.
Repubblica slovacca: entra
in vigore il trattato con il
Sud Africa
Il Trattato fiscale riguardante
le imposte sui redditi, sottoscritto
dalla Repubblica slovacca e dal
Sud Africa, fissa al 15% la misura massima dell’aliquota della
trattenuta fiscale operata sui dividendi: tale tasso scenderà al 5%
nel caso in cui il percipiente
detenga almeno il 25% del capitale della società che distribuisce
gli utili. L’accordo stabilisce,
invece, al 10% l’aliquota massima dell’imposta da applicare alle
royalties. Secondo il trattato, la
corresponsione degli interessi
sarà assoggettata a tassazione
solo nello Stato di residenza di
colui che percepisce tali somme.
Entrambi gli Stati contraenti
prevedono l’adozione del meccanismo del credito.
LL
DAL MONDO BANCARIO
Unione europea: proposta
di modifica della disciplina
inerente alla ponderazione
del rischio di credito per
banche e assicurazioni
A livello europeo, è stata proposta una revisione della normativa concernente la ponderazione
del rischio di credito per le banche e le assicurazioini.
La Commissione europea ha
recentemente esaminato la questione della capacità patrimoniale degli istituti di credito in vista
della modifica che dovrebbe
essere apportata alle direttive
comunitarie concernenti tale
materia. Tuttavia, la Commissione non considera con particolare
favore l’attuale proposta di
emendamento dell’impianto normativo vigente, in quanto ritiene
che alcune modifiche, suggerite
dal Comitato di Basilea sulla
vigilanza bancaria, redigente la
bozza della nuova disciplina, non
siano realizzabili nell’attuale
scenario europeo.
Unione europea: nuovo
regolamento della Bce sulle
sanzioni
Il Consiglio direttivo della
Banca centrale europea (Bce) ha
approvato il regolamento sulle
sanzioni che dovranno essere
irrogate nei confronti delle banche e degli istituti finanziari
degli Stati membri dell’Unione
europea.
Secondo il nuovo regolamento, la Bce e le banche centrali dei
vari Paesi Ue avranno il potere di
fare perquisizioni “a sorpresa” al
fine di raccogliere informazioni
presso le banche sospettate di
aver commesso infrazioni.
Fatta eccezione per i casi di
violazione delle norme sulle riserve minime, in genere, le banche
che infrangevano le regole stabilite dalla Bce erano destinatarie di
una notifica formale del relativo
provvedimento, di solito preceduta da una richiesta di informazioni: in tali ipotesi, le banche avevano a disposizione un certo termine
per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.
Invece, con il nuovo regolamento, più veloce sarà la procedura prevista in presenza di violazione delle regole sulla riserva
minima: le banche interessate
disporranno di un termine di soli
cinque giorni per accettare o contestare il provvedimento notificato dalla Bce che conterrà tutti gli
elementi relativi alla presunta
infrazione e sarà corredato dall’avviso che, in mancanza di
eccezioni da parte della banca, la
sanzione si considererà irrogata.
Usa: varata la riforma del
settore bancario
Il Presidente degli Stati Uniti
d’America ha firmato la legge di
riforma bancaria, che sopprime
le barriere esistenti tra diverse
attività del settore finanziario.
Pertanto, sono state abolite
talune consistenti limitazioni
sancite dal Glass Steagall Act
del 1933 e dal Bank Holding
Company Act del 1956.
La nuova legislazione, che
apporta una riforma della materia
di portata storica, stabilisce, in
particolare, la eliminazione delle
barriere tra attività di assicurazione e di brokeraggio e attività
creditizie.
Sul piano pratico si assisterà
alla vendita di prodotti assicura-
11
tivi da parte delle banche e allo
svolgimento di attività creditizie
da parte delle assicurazioni; gli
esperti del settore prevedono la
crescita del fenomeno di merger
and acquisition.
Italia: bozza di
regolamento riguardante
gli operatori che effettuano
il rating nelle operazioni di
securitization
In Italia, la legge che disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, c.d. securitization, prevede una distinzione tra
investitori professionali e non,
imponendo a questi ultimi l’obbligo di sottoporre ogni operazione, che intendano effettuare, alla
valutazione del merito del credito
da parte di operatori a ciò appositamente incaricati (rating).
Nell’individuare i soggetti
che possono svolgere attività di
rating, il regolamento della Consob specifica alcuni requisiti
consistenti principalmente nel
possesso di una veste giuridica
societaria e nella dotazione di un
proprio capitale minimo di un
milione di euro. Inoltre, è necessario che la valutazione dei rischi
dei crediti avvenga in modo conforme alle regole esistenti a
livello internazionale. L’organismo, competente all’accertamento del possesso dei suddetti
requisiti da parte degli operatori
professionali, è la stessa Consob.
Infine, secondo la Consob è
necessario che, fra gli operatori
incaricati di effettuare la valutazione del rischio del credito ed i
soggetti che effettuano l’operazione oggetto della verifica,
non sussista alcun rapporto di
controllo.
12
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Canada: regolamentazione
di internet come mezzo di
comunicazione
Secondo l’Organismo di regolamentazione radiotelevisiva del
Canada, internet non va annoverato tra i mass-media e, conseguentemente, non può essere
oggetto di regolamentazione, in
quanto questo mezzo di diffusione delle informazioni on-line non
rappresenta un mezzo di comunicazione alternativo bensì complementari rispetto a quelli riconosciuti ufficialmente come tali.
La considerazione comporta
come conseguenza che i fornitori, prestatori di servizi via internet, non subiscono alcuna limitazione nello svolgimento di detta
attività, potendo divulgare qualunque notizia che non violi le
norme del diritto comune.
Seattle: anche l’ingresso
della Cina nella Wto
oggetto di contestazioni al
vertice sul commercio
mondiale
La recente sottoscrizione dell’accordo tra la Cina e gli Usa,
con cui la prima si impegna a
ridurre i dazi doganali ed a consentire l’ingresso, nel proprio
Paese, alle banche, alle società di
telecomunicazioni e alle compagnie di assicurazione statunitensi,
rappresenta l’evento più importante dell’economia cinese dal
1978, anno in cui Deng Xiaoping
indirizzò il Paese verso una politica di apertura.
Anche tale accordo, finalizzato all’ingresso della Cina nell’Organizzazione del commercio
internazionale, è oggetto di contestazione, nell’ambito del nuovo
ciclo di negoziati per la liberalizzazione del commercio mondiale,
che si svolge in un clima di estrema tensione, intrecciandosi con
l’atmosfera elettorale che si
respira negli Usa.
Le ripercussioni dell’intesa
siglata tra i Governi di Washington e di Pechino hanno, peraltro,
una portata molto vasta ed incidono persino sulla politica adottata, in particolare in materia di
mutui, dalla Banca mondiale, nei
confronti della Cina stessa, che
rappresenta il suo maggiore
cliente.
È in atto, infatti, in seno alla
Banca mondiale, una revisione
della politica strategica che si
armonizzi ai cambiamenti intervenuti in Cina.
L’accordo, di portata storica,
sembra idoneo a favorire lo sviluppo delle economie di numerosi Paesi; nonostante ciò, nell’ambito della Wto (World Trade
Organization), di cui sono membri 135 Paesi, la presenza della
Cina è da taluni considerata
“ingombrante”.
Il vertice, contestato soprattutto dagli ambientalisti, dagli
agricoltori e dai sindacalisti, si è
trovato dinanzi ad istanze provenienti da diversi Paesi, caratterizzati da una radicale disomogeneità nell’organizzazione politica,
sociale ed economica, che hanno
contrapposto principalmente gli
Usa e l’Unione europea.
Slovenia: gli investimenti
esteri non decollano
L’afflusso di capitale straniero
previsto a causa dell’allentamento, in Slovenia, dei controlli sui
capitali, in precedenza molto più
stringenti non si è verificato.
LL
Nonostante il buon andamento della Borsa, a rendere cauti gli
investitori vi è, tra l’altro, il timore per il Millennium Bug.
Ungheria: possibili
investimenti da parte delle
piccole e medie imprese
italiane
Gli investimenti esteri rappresentano, per l’Ungheria, una
significativa opportunità, che
uno dei maggiori partner commerciali della stessa, l’Italia,
non riesce ancora a cogliere.
Tra gli obiettivi che l’Itd
(Hungarian investment and trade
development agency) sta perseguendo con maggior intraprendenza, vi è, attualmente, proprio
quello di agevolare la cooperazione tra le piccole e medie imprese
italiane e quelle ungheresi.
L’Ungheria presenta attrattive
per la piccola e media impresa
italiana, per effetto del costo del
lavoro più contenuto, della manodopera altamente qualificata e
oggetto di tasse meno onerose.
Unione europea: numerose
barriere doganali
delimitano l’export delle
aziende di moda europee
A livello europeo è in atto una
ricongiunzione degli ostacoli che
limitano l’export nel settore della
moda.
L’esportazione nei Paesi
extra-Ue da parte di aziende
europee operanti nel settore del
tessile e dell’abbigliamento si
presenta come un percorso ad
ostacoli.
La Commissione europea ha
identificato centinaia di barriere
LL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
in 24 Stati; l’Asia è uno dei mercati meno accessibili.
Neppure gli Usa sono accoglienti: alle dogane si deve esibire una lunga serie di documenti,
quali il modulo di entrata, il contratto, il certificato di origine, la
fattura, la descrizione della merce, la distinta di imballaggio e la
polizza di carico, ognuno dei quali si caratterizza per una estrema
complessità; per dipanare tale
groviglio di carte non vi sono
liste ufficiali cui basarsi per reperire le informazioni occorrenti
alla descrizione della merce.
Unione europea: gli
americani preferiscono
investire in Europa
Gli americani reputano particolarmente conveniente investire
nel mercato mobiliare europeo:
infatti, si prevede, nell’immediato, un incremento degli acquisti
di azioni europee.
Il Regno Unito si conferma
primo destinatario per quanto
riguarda l’investimento di capitali provenienti dagli Stati Uniti,
anche se, in genere, gli investitori statunitensi non dimostrano
particolari preferenze nella scelta
della piazza in cui investire affermando di tenere in considerazione soprattutto la qualità del
management. Buona parte degli
investitori americani preferisce
effettuare operazioni di compravendita di valori mobiliari europei direttamente sui mercati locali, sebbene tali operatori non trascurino di considerare l’andamento delle quotazioni negli Stati Uniti favorendo nelle varie
negoziazioni condizioni di trasparenza e comparabilità.
Alcuni operatori economici
statunitensi ritengono che la maggiore competizione derivante dalla introduzione dell’euro darà
luogo ad economie di scala e, al
tempo stesso, ad un miglioramento della redditività delle società
aventi sede nelle zone-euro.
Usa: il Congresso esamina
numerose proposte
legislative per la disciplina
del commercio on-line
Molteplici insidie sono in
agguato per i consumatori che si
avvalgono del commercio elettronico.
Il fenomeno dilagante di internet, ancora privo di una legislazione che ne disciplini tutti gli
aspetti, ha trascinato con sé il
moltiplicarsi di truffe ed illeciti.
Tale situazione provoca
ripercussioni negative per le
società che operano con serietà
nel settore del commercio elettronico, comunque considerato
con diffidenza dagli utenti del
“villaggio globale”.
Le denunce più consuete concernono l’offerta in vendita di
oggetti inesistenti e le pubblicità
ingannevoli.
In fermento, negli Usa, le
associazioni dei consumatori,
che rilevano una esplosione del
fenomeno delle truffe poste in
essere nell’ambito del global village e sottolineano l’assenza di
un organismo governativo preposto al controllo degli operatori
nel settore del commercio elettronico.
Un’altra truffa posta in essere
con molta frequenza è il “cramming”, consistente nell’immissione di spese mai effettuate a
carico della carta di credito o della bolletta telefonica dell’utente.
13
Per contrastare il compimento di tali illeciti viene proposta la
creazione di agenzie di vigilanza
adibite al controllo del commercio elettronico. Il Congresso,
poi, sta esaminando numerose
proposte di leggi, che disciplinano vari aspetti di internet, dalla
tutela della privacy al divieto di
vendita di armi e del gioco di
azzardo on-line.
Washington: Miga, organo
della Banca mondiale,
all’avaguardia
nell’assicurazione degli
investimenti all’estero per
i rischi di natura non
commerciale
La Miga, Agenzia multilaterale di garanzie agli investimenti, appartenente alla World Bank,
svolge una funzione di rilievo,
consistente principalmente nell’assicurare, contro i rischi politici, gli investimenti effettuati
nei Paesi in via di sviluppo.
Attualmente, la Miga sta per
concludere una intesa, finalizzata ad intraprendere una
cooperazione con la Simest
(Società italiana per la promozione degli investimenti all’estero): quest’ultima rappresenterà una sorta di anello di congiunzione tra gli investitori e
l’agenzia della World Bank, a
cui saranno inoltrate le domande di garanzia per il tramite della Simest stessa.
Tale tipologia di accordo
dovrebbe presto essere estesa ad
altri Paesi, le cui imprese firmatarie del contratto di assicurazione - a copertura dei rischi connessi agli investimenti erogati -,
fruiranno di particolari agevolazioni.
14
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
Unione europea: la Corte
statuisce sulla detraibilità,
ai fini iva, delle spese
La questione sottoposta
all’attenzione della Corte di Lussemburgo concerne la detraibilità
dall’iva delle spese sostenute per
l’acquisto di beni utilizzati per
effettuare operazioni imponibili.
In proposito, in ambito comunitario, una direttiva prevede, in
favore del soggetto passivo dell’iva, il diritto di detrarre l’imposta addebitatagli.
Inoltre, la stessa direttiva
attribuisce al Consiglio europeo
il compito di individuare, entro
un certo termine, le spese per le
quali non è ammessa la suddetta
detrazione, consentendo, nel frattempo, ai vari Stati membri, di
mantenere in vigore le normative
nazionali che, discrezionalmente,
escludono la detraibilità dell’iva
su talune spese.
La decisione della Corte
risolve una controversia, insorta
in Inghilterra, fra alcune imprese
locali, esercenti attività di leasing, ed il Ministero delle finanze.
L’oggetto del contendere era
costituito dalle norme vigenti in
Gran Bretagna, in virtù delle
quali non è ammessa la detrazione dall’iva delle spese correlate
all’acquisto di autovetture, ad
eccezione dei casi in cui tali spese si riferiscono a operazioni di
cessione o di importazione per la
successiva trasformazione o per
la rivendita di un veicolo che non
fosse un’autovettura.
Nel caso di specie, le imprese
contendenti motivavano le loro
ragioni eccependo, in particolare,
la decadenza dell’autorizzazione,
rilasciata ai vari Stati membri, di
mantenere in vigore le norme sta-
tuenti l’esclusione della detraibilità ai fini iva, stante la circostanza che il Consiglio europeo non
aveva ancora provveduto ad
elencare le spese che davano
diritto alla detrazione suddetta.
I giudici comunitari non hanno accolto la tesi sostenuta dalle
imprese inglesi affermando l’efficacia delle legislazioni nazionali che stabiliscono discrezionalmente le spese per le quali è
esclusa la detrazione dall’iva,
nonostante sia scaduto il termine
entro il quale il Consiglio europeo avrebbe dovuto redigere un
elenco di tali spese valevole in
ambito comunitario.
Unione europea: la Corte
si pronuncia sulla
deducibilità delle spese per
la partecipazione ai corsi
La questione sottoposta all’esame della Corte di giustizia
europea concerne la deducibilità
delle spese per partecipazione ai
convegni, congressi, corsi di formazione professionale e simili
spettanti ai professionisti partecipanti, qualora tali incontri si
svolgano in uno Stato diverso da
quello di appartenenza del corsista.
Il caso deciso riguarda la
controversia, insorta in Danimarca, in seguito all’azione promossa da un professionista/contribuente nei confronti del Ministero delle finanze nazionale per
il rifiuto di riconoscere il diritto
alla deduzione dal reddito imponibile delle spese sostenute per
la frequentazione di un corso di
aggiornamento
professionale
svoltosi nell’Isola di Creta.
L’Amministrazione finanziaria danese motivava il suo dinie-
LL
go sottolineando che la sede in
cui si teneva il convegno, essendo una località notoriamente
turistica, comportava l’indeducibilità delle spese sostenute dal
professionista, a meno che quest’ultimo non dimostrasse il
carattere tecnico del corso
riguardo al viaggio o alla sede
dello stesso.
I giudici comunitari, invece,
non hanno accolto la tesi del
Ministero delle finanze danese
ravvisando in essa una ingiustificata discriminazione fondata
sulla località in cui avviene la
prestazione del servizio da parte
del professionista; tale teoria
mal si concilia con i principi
che sanciscono la libera prestazione di servizi a livello comunitario.
Unione europea: la Corte
individua lo Stato cui
spetta la riscossione dei
dazi doganali
Una recente decisione della
Corte di Lussemburgo ha provveduto ad individuare lo Stato al
quale va attribuito il potere di
riscuotere i dazi doganali.
La questione affrontata dalla
Corte di giustizia europea
riguarda l’individuazione dello
Stato cui spetta il potere di recuperare i dazi doganali, nell’ipotesi in cui venga accertata la violazione della normativa comunitaria che regolamenta il trasporto
di merci.
In particolare, un’agenzia
doganale tedesca aveva preteso
il pagamento dei dazi doganali e
dell’iva all’importazione da parte dell’operatore economico che
aveva infranto le norme sul
transito comunitario nella spedi-
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
zione verso il Belgio di merci
provenienti dalla Polonia.
Il responsabile del trasporto,
dal canto suo, si opponeva a tale
richiesta sostenendo che la
riscossione dei suddetti diritti
fosse riservata allo Stato nel cui
territorio era stata riscontrata la
commissione dell’infrazione,
vale a dire nel caso di specie, il
Belgio.
La Corte di Lussemburgo
adita ha risolto la controversia
richiamando la normativa sul
transito comunitario, secondo la
quale la competenza, relativa al
recupero dei dazi doganali per
infrazione, spetta all’ufficio
doganale di partenza se il
responsabile del trasporto non
fornisce la prova che l’infrazione è avvenuta in un luogo diverso ovvero all’ufficio doganale di
destinazione qualora sempre l’operatore economico fornisce tale
prova.
A giudizio della Corte, nel
caso esaminato lo Stato competente al recupero dei dazi doganali era il Belgio, essendo stata
fornita la prova circa il luogo in
cui è avvenuta l’infrazione della
normativa comunitaria.
Unione europea: la diversa
tassazione dei dividendi è
illegittima se si ripercuote
negativamente sui cittadini
europei
Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia
europea concerne la legittimità
dell’ordinamento legislativo di
uno Stato che discrimina le
società straniere, sottoponendole
ad un regime fiscale differenziato rispetto alle società nazionali.
In particolare, il caso deciso
dalla Corte concerne una legge,
vigente in Grecia, in virtù della
quale i dividendi realizzati da
una società estera che eserciti la
sua attività in Grecia, avvalendosi di una stabile organizzazione,
sono assoggettati ad un’imposta
la cui aliquota supera di ben cinque punti percentuali quella praticata sugli utili prodotti da una
società avente sede nel territorio
dello Stato greco.
Secondo la Corte di giustizia
non è in alcun modo giustificabile circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione di una legge
in materia fiscale, riservando
alle società nazionali un trattamento privilegiato ed escludendo dallo stesso le società estere.
Unione europea: la Corte
si pronuncia sulle tariffe
notarili
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia
riguarda la legittimità dell’ordinamento legislativo di uno Stato
membro della Ue che sancisce
un regime impositivo differenziato sulla raccolta di capitali.
In particolare, la questione
trae origine dalla controversia
insorta in Portogallo dove la legge nazionale, nei casi di costituzione ovvero di modificazione
della denominazione o della sede
delle società di capitali, riconosce in capo ai notai redigenti i
relativi atti il potere di pretendere un onorario, aggiuntivo rispetto al compenso fisso loro spettante determinato in base alla
tariffa, il cui importo aumenta
direttamente e senza limiti ed è
commisurato in proporzione
all’ammontare del capitale
sociale sottoscritto, o del suo
15
aumento.
In proposito, la Corte di Lussemburgo ha richiamato la direttiva comunitaria che regolamenta la tassazione sulla raccolta di
capitali, disponendo l’eliminazione delle imposte indirette
applicate nei vari Stati membri
che presentano le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e, al tempo stesso, prevedendo l’introduzione, al loro
posto, di un tributo da riscuotere
una sola volta e dello stesso
ammontare nei vari Paesi Ue.
Secondo la Corte, in una
situazione caratterizzata dalla
circostanza che i notai sono
dipendenti statali e che i compensi dagli stessi percepiti sono
in parte versati all’Erario, la
direttiva suddetta deve essere
interpretata nel senso che gli
onorari, riscossi per la redazione
di un atto notarile attestante
un’operazione prevista dalla
direttiva, costituiscono un’imposta sempre in base a tale direttiva e, come tali, vietati nel caso
in cui siano fissati in proporzione al capitale della società che
ha effettuato l’operazione stessa.
Unione europea: sgravi
fiscali per le holdings
possedute da società
straniere
Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia
europea riguarda la spettanza
degli sgravi fiscali in capo ad
una holding, nel caso in cui la
stessa sia di proprietà di una
società non avente sede nello
stesso Stato.
In particolare, la questione
trae origine da una controversia
insorta in Gran Bretagna che ha
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DALLE AULE DI GIUSTIZIA
coinvolto una società industriale.
La Corte di Lussemburgo era
chiamata a verificare se la legislazione britannica secondo la
quale perché una holding possa
usufruire degli sgravi fiscali è
necessario che possieda, esclusivamente o, quanto meno principalmente, le azioni di società
collegate aventi sede nello stesso Stato, sia compatibile con
l’art. 52 del Trattato Ue.
In proposito, la Corte di giustizia si è orientata in senso
negativo ravvisando l’incompatibilità della normativa del
Regno Unito con la citata norma
del Trattato, in quanto restrittiva
della libertà di stabilimento
riconosciuta, in ambito comunitario, alle imprese dei vari Stati
membri.
Usa: il Tribunale del
Delaware si pronuncia
sulle norme “no-talk”
Il Tribunale del Delaware si è
pronunciato sulle questioni atti-
nenti alla responsabilità precontrattuale, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e di buona fede nelle trattative contrattuali.
In due recenti decisioni, il
Tribunale del Delaware non ha
condiviso l’applicazione delle
norme che limitano una società
di capitali nella discussione e
nell’assunzione di informazioni
circa le offerte alternative provenienti da potenziali acquirenti.
Italia: rimborso della
maggiorazione di
conguaglio
Importante decisione della
Corte di Cassazione italiana
riguardante gli obblighi fiscali a
carico di un soggetto residente
in Francia, socio di una società
avente sede in Italia.
Secondo la sentenza lo Stato
italiano è tenuto ad effettuare il
rimborso della maggiorazione di
conguaglio relativa a dividendi
erogati da una società italiana in
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LL
favore di soci residenti in Francia.
Il rimborso va, inoltre,
decurtato delle ritenute alla fonte sui dividendi dovute in base
alla vigente convenzione contro
la doppia imposizione stipulata
dalla Francia e dall’Italia.
Una eccezione a detta regola
si verifica nell’ipotesi in cui il
pagamento dei dividendi avvenga tra società-figlia e societàmadre aventi sede in uno Stato
dell’Unione europea: in quanto,
nel caso specifico, sia gli utili
distribuiti che la maggiorazione
di conguaglio che viene rimborsata non sono assoggettati ad
alcuna ritenuta.
La questione affrontata dall’alta Corte italiana trae spunto
dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fiscale italiana
dinanzi alla istanza di rimborso
della maggiorazione di conguaglio versata da una società italiana a fronte degli utili erogati
dalla stessa in favore di una
società francese.
In proposito, la Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto
la fondatezza della richiesta di
rimborso della maggiorazione di
conguaglio, avanzata dal contribuente, attribuendo rilevanza al
possesso di titoli da oltre dodici
mesi da parte della società francese: circostanza, quest’ultima,
verificatasi in seguito ad una
delibera della società di data
successiva all’entrata in vigore
della suddetta convenzione
fiscale fra Francia e Italia.
Secondo la normativa italiana vigente in materia, l’istanza
di rimborso della maggiorazione
di conguaglio deve essere presentata, per conto del percipiente i dividendi, dalla società residente che distribuisce gli utili.