LL 5 - Lettera legale
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LL 5 - Lettera legale
Mercoledì 1° dicembre 1999 N.3 LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE www.theaea.com Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 IN QUESTO NUMERO Jersey: 2 la Commissione di sorveglianza respinge la richiesta di controllo sui trust Unione europea: 7 nuove proposte per la costituzione di una task force a livello comunitario Usa: 11 varata la riforma del settore bancario Unione europea: 15 sgravi fiscali per le holdings possedute da società staniere mente figurano nell’elenco degli aspiranti membri della Unione europea, va aggiunta la Turchia, riguardo alla quale la Commissione ha tenuto a specificare la necessità di incrementare i rapporti politici intercorrenti con gli Stati membri della Ue, nonostante le eccezioni, sollevate in seno allo stesso organo comunitario, a causa del ritardo del Governo di Ankara nell’adeguamento del proprio ordinamento normativo alla legislazione comunitaria in tema di diritti umani fondamentali. Tra i tre Stati dell’Europa centro-orientale, l’Ungheria e la Polonia si contendono il primato riguardo allo stato di avanzamento nell’adeguamento dei propri sistemi normativi alla legislazione comunitaria. Relativamente alla Polonia, in particolare, notevoli progressi sono stati registrati in ordine alla regolamentazione dei servizi finanziari e alle riforme in campo economico. Giudizi meno positivi sono stati riservati, invece, alla Repubblica ceca dove si registra una carenza nell’adeguamento della legislazione nazionale riguardante settori come: l’ambiente, la Continua a pag.3 ULTIMA ORA Bruxelles: la Commissione tira le somme sui risultati economici raggiunti dai Paesi aspiranti membri Ue I risultati economici raggiunti dai Paesi che aspirano a diventare membri dell’Ue sono oggetto di analisi da parte della Commissione europea. Infatti, la Commissione ha fatto un riscontro dell’attuale situazione concernente i risultati economici raggiunti dall’Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica ceca sull’adeguamento delle legislazioni nazionali ai parametri fissati a livello comunitario. A tali tre Paesi, che attual- Bruxelles: Londra ribadisce il suo no alla tassazione degli eurobond Il Governo britannico ha ribadito la sua posizione contraria alla tassazione delle rendite finanziarie: opponendosi anche all’ipotesi di compromesso messa a punto dalla Commissione europea. Detta ipotesi consiste nel far carico alle autorità fiscali britanniche dell’obbligo di comunicare agli organismi corrispondenti degli altri Stati membri della Unione europea, da cui provengono i sottoscrittori delle obbligazioni internaziona- li, le generalità degli investitori stessi. La proposta non ha ricevuto il consenso del Governo inglese ed è stata fortemente criticata in seno alla Commissione europea il cui Presidente Prodi ha tenuto a precisare che l’obiettivo della direttiva sul risparmio dei non residenti, che prevede la tassazione in alternativa allo scambio di informazioni, consiste nell’eliminare il fenomeno dell’evasione fiscale, consentendo ai Paesi di provenienza degli investitori di sottoporre a tassazione i redditi da questi ultimi realizzati investendo capitale all’estero. 2 Bruxelles: istituite reti per favorire le piccole e medie imprese nella ricerca di un partner cross-border La Direzione generale enterprise della Commissione europea ha creato reti per agevolare le piccole e medie imprese ad individuare un partner transfrontaliero. La rete è strutturata su una catena di corrispondenti organizzati a livello internazionale, che, attraverso i loro esperti, creano numerose opportunità di contatto, oltre a fornire informazioni, consulenza ed assistenza alle piccole e medie imprese su tutte le problematiche attinenti l’attività delle stesse. Jersey: la Commissione di sorveglianza respinge la richiesta di controllo sui trust Il direttore della Commissione dei servizi finanziari dell’Isola di Jersey ha manifestato il suo disappunto per tre raccomandazioni, diramate dal Governo britannico, a seguito del riesame della normativa finanziaria offshore vigente. Particolarmente discusse sono le proposte riguardanti il controllo dei trust, la revisione contabile pubblica attraverso società private e la divulgazione dei nominativi degli azionisti delle società estere esistenti nell’Isola. Fra le proposte ritenute accettabili vi è quella riguardante l’introduzione di un sistema risarcitorio a garanzia di coloro i quali depositano il proprio denaro nelle banche nell’Isola. PRIMO PIANO Monaco: il Tribunale emette una sentenza senza precedenti in materia di responsabilità di un fornitore di servizi su internet Una delle questioni principali emerse nell’ambito delle transazioni commerciali via internet, consistente nella responsabilità dei fornitori di servizi (ISP) riguardo ai contenuti immessi nella rete da terzi, è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Monaco di Baviera. Il caso esaminato riguardava, in particolare, la diffusione di materiale pornografico tramite internet e la conseguente responsabilità dell’ex dirigente per la Germania di un fornitore americano di servizi on line. Tale dirigente era stato ritenuto responsabile per non aver impedito l’accesso ai siti Web contenente il materiale suddetto. L’ex dirigente era stato condannato in prima istanza a due anni di reclusione e al pagamento di un’ammenda pari a 100.000 marchi. Il Tribunale di Monaco ha invece assolto l’imputato, cassando la precedente condanna, secondo quanto già era stato richiesto dallo stesso pubblico ministero, in quanto il blocco dei materiali pornografici forniti da internet non sarebbe stato tecnicamente realizzabile. Si tratta di una sentenza significativa per le società online in Germania, che costituirà un precedente giurisprudenziale di notevole rilievo. La fattispecie descritta induce a riflettere su numerose que- LL stioni, compresa la necessità di istituire un corpo di polizia adibito al controllo del traffico su internet. Unione Europea: il commercio elettronico apre nuovi dibattiti sulla legge applicabile ai contratti via internet La Commissione europea ha organizzato recentemente alcune audizioni finalizzate alla consultazione dei rappresentanti dei consumatori e dell’industria su problematiche emergenti nell’ambito del commercio elettronico. Particolare attenzione è stata attribuita alle questioni della legge applicabile e della competenza giudiziaria nei contratti commerciali internazionali, disciplinate dalle convenzioni di Bruxelles e di Roma risalenti al 1968, entrambe oggetto di proposte di revisione, favorite proprio dal fenomeno dell’e-commerce. Usa: emesso verdetto federale contro la Microsoft La Microsoft è stata ritenuta responsabile di essersi creata una posizione monopolistica e di aver soffocato il naturale gioco della concorrenza, che negli Stati Uniti rappresenta, peraltro, il principio su cui si basa il libero mercato. Le ripercussioni dell’esito della sentenza si avvertono non solo a Wall Street, dove si rileva notevole tensione, ma a livello planetario. In Europa, contro l’azienda di Bill Gates, sono state già presentate diverse denunce all’Antitrust europeo. LL NEWS DI FINANZA Germania: la Commerzbank mira ad espandersi La quarta banca tedesca, che si sta orientando nel senso di difendere la propria indipendenza, non seguendo le attuali tendenze caratterizzate da grandi fusioni ed alleanze, aspira ad espandere il suo sportello Comdirect, trasformandolo in società autonoma che sarà quotata entro i primi sei mesi del 2000. L’istituto di Francoforte non intende comunque svincolarsi dalla rete di partnership con numerose banche occidentali. L’ampliamento interesserà la Gran Bretagna, la Francia e l’Italia, mentre i settori su cui Commerz si propone di puntare per l’estensione dei suoi servizi sono, in particolare, le operazioni on-line e l’e-commerce. Germania: nasce un nuovo listino di Borsa La Borsa tedesca ha fatto passi da gigante nella creazione della nuova Euroboard, frutto del processo di internazionalizzazione che è in atto. Si prevede che la nuova Borsa estenda il proprio azionariato, che attualmente annovera organizzazioni nazionali e straniere, anche a importanti ban- che d’affari internazionali. Pare che fra gli obiettivi che il nuovo listino si prefigge di conseguire vi sia la realizzazione, in collaborazione con la European Clearing House, di un apparato accentrato per l’attuazione dei vari ordinativi. New York: la maggiore banca americana quoterà in Borsa le attività online La Chase Manhattan, una delle principali banche americane, ha reso noto la possibilità di quotare in Borsa le attività eseguite via internet. L’istituto di credito newyorchese costituisce uno dei pionieri nel settore dei servizi bancari elettronici, che sono in forte espansione e la realizzazione del progetto potrebbe potenziare ulteriormente tale attività e indurre le banche concorrenti a dirigersi verso la quotazione distinta dei propri servizi on-line. Panama: la più grande banca privata, Banco General, acquista il concorrente Bancomer Nello scenario panamense relativo agli istituti di credito, caratterizzato da un’estrema DALLA PRIMA PAGINA giustizia e il mercato interno, a cui si aggiungono un forte aumento del tasso di disoccupazione, causato dalla crisi del settore industriale, nonché la difficoltà di rispettare, nell’immediato, il para- metro contenuto nel Trattato di Maastricht in base al quale i vari Stati membri Ue devono avere un deficit della finanza pubblica inferiore al 3% del prodotto interno lordo degli stessi. 3 frammentarietà, l’acquisto del Banco Comercial (Bancomer) da parte del Banco General delineerà un nuovo assetto del settore bancario, favorendone il consolidamento. Dalla suddetta operazione nascerà la maggiore banca della zona, che si inserirà in un contesto caratterizzato da recenti acquisizioni transfrontaliere, avvenute tra gli istituti di rilievo della stessa Panama e di El Salvador. Nel 1999 Banco Cuscatlán, una delle maggiori banche di El Salvador, si è espansa in Guatemala, mentre il Banco dell’Istmo ha puntato alla Costa Rica. Numerose banche di media grandezza, per far fronte alla forza del Banco General e del Banco del Istmo stanno considerando la possibilità di fondersi, trovando, peraltro, il pieno consenso delle autorità preposte alla sovrintendenza nel settore bancario. Parigi: netto incremento di utili per Société Générale, Bnp e Paribas Le banche francesi Société Générale, Bnp e Paribas hanno registrato, lo scorso anno, un marcato incremento degli utili. Dopo essersi contese il controllo di Paribas, Société Générale e Bnp mirano attualmente alla ricerca di un alleato, sia nel settore azionario sia nel settore industriale. Finalità ultima è la creazione di un Gap (Groupes d’actionnaires partenaires), idoneo a conferire solidità agli istituti sotto l’aspetto patrimoniale e, nel contempo, ad assicurare opportunità industriali. 4 NEWS DI FINANZA Repubblica slovacca: è pronto il piano di privatizzazione delle banche deranno soprattutto nel settore industriale, elettrico e delle telecomunicazioni. Il Governo slovacco ha fatto un notevole passo avanti nei processi di ristrutturazione e di privatizzazione delle due principali banche del Paese. Nell’Europa centrale, la Repubblica slovacca si è finora contraddistinta per la instabilità che ha caratterizzato il suo sistema bancario e che ha rappresentato una delle cause di rallentamento del progetto di privatizzazione che è in atto nel Paese. Le due più importanti banche hanno praticamente sospeso la concessione di mutui, recentemente poi, sono fallite due banche private, di modeste dimensioni, presenti sul territorio. Tuttavia, il trasferimento dei crediti di dubbia esigibilità ad una Organizzazione statale incaricata appositamente della gestione degli stessi, ha dato un notevole impulso alla evoluzione dei processi di ristrutturazione e di privatizzazione. Unione europea: il Portogallo ritira il veto posto ad una fusione cross border Spagna: un nuovo colosso bancario sta per nascere nell’Unione europea Nell’ambito dello scenario europeo relativo alle operazioni di merger and acquisition si è recentemente inserita la fusione tra il Banco Bilbao Vizcaya (Bbv) e il gruppo Argentaria, che darà vita ad un altro colosso bancario, il Bbva. Quest’ultimo rivestirà una importanza preminente nel panorama europeo dell’euro; gli effetti della nuova fusione inci- Particolare rilievo, nel panorama delle fusioni di dimensioni comunitarie, è stato attribuito al deferimento del Governo portoghese alla Corte di giustizia europea, per il veto posto all’operazione di merger and acquisition tra lo spagnolo Banco Santander Central Hispano (Bsch) e il gruppo Champalimaud. L’ingiunzione, per la ritenuta violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza, è integrata dalla richiesta, formulata dalla Commissione europea, di misure provvisorie d’urgenza a favore della Banca spagnola e del gruppo portoghese per vanificare al più presto la resistenza delle autorità di Lisbona alla fusione, idonea, tra l’altro, a far emergere l’offerta del Banco Comercial Portugues, che avrebbe potuto mettere definitivamente fuori gioco il Banco Santander. A pochi giorni dal deferimento del Portogallo alla Corte, le autorità di Lisbona hanno ritirato il proprio veto e la vicenda ha finalmente trovato un esito positivo: presto lo stesso deferimento alla Corte di giustizia dovrebbe essere ritirato. La vicenda Santander-Champalimaud ha travalicato, peraltro, i confini portoghesi ed ha posto in luce la necessità, da parte di tutti i Paesi europei e delle rispettive autorità di vigilanza nel settore finanziario e bancario, di svincolarsi da LL interessi nazionalistici, incoraggiando gli accordi transfrontalieri piuttosto che frapporre ostacoli agli stessi. Unione europea: raddoppiate le risorse per il venture capital Risulteranno raddoppiate le risorse finanziarie disponibili per effettuare investimenti nel venture capital. L’Unione europea sta potenziando, tramite la Banca europea per gli investimenti (Bei), le risorse per agevolare le piccole e medie imprese (pmi) qualificate nelle nuove tecnologie. Le risorse confluiranno nei fondi specializzati negli investimenti in capitale di rischio, che provvederanno alla erogazione a favore delle imprese. Saranno favoriti i fondi che investono nelle pmi che si trovano nella fase iniziale della loro attività. Unione europea: in vista la costituzione di una ulteriore Montetitoli Il panorama delle Montetitoli è caratterizzato attualmente da uno spiccato dinamismo: dopo gli accordi intercorsi tra la Cedel di Lussemburgo e la Deutsche Börse clearing di Francoforte per la creazione della nuova Cedel International, è stata appena annunciata un’intesa tra la London clearing house (Lch), la Government securities clearing corporation (Gscc) ed Euroclear operations di Bruxelles per costituire la European securities clearing corporation (Escc). La joint venture dovrebbe essere pienamente operativa nel prossimo anno. LL Francia: proposte modifiche del carico fiscale In Francia, è all’esame del Parlamento un disegno di legge fiscale, presentato dal Governo, la cui approvazione comporterebbe una riduzione delle vigenti aliquote fiscali di talune imposte, peraltro compensata dalla introduzione di alcune soprattasse che andrebbero a gravare sui redditi realizzati dalle persone giuridiche. Tali tributi aggiuntivi dovrebbero sostituire l’attuale soprattassa, pari al 10%, disposta a carico delle persone giuridiche della quale è prevista l’eliminazione. Inoltre, il pacchetto di misure contempla una variazione del regime fiscale cui sono assoggettati i dividendi percepiti da società nazionali che controllano una quota pari almeno al 10% del capitale della società, avente o non sede nel territorio nazionale ed i cui utili siano successivamente distribuiti. Inoltre, sono in programma semplificazioni del regime fiscale al quale sono assoggettate le persone fisiche. Le modifiche dovrebbero anche riguardare le aliquote dell’iva applicata alle opere di ristrutturazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. Germania: in vista la riforma fiscale Il Governo tedesco ha inviato al Bundestag quattro progetti di legge in materia fiscale, la cui approvazione definitiva dovrebbe avvenire nella primavera del 2000, con effetto retroattivo dal COSA SI PREPARA 1° gennaio dello stesso anno. Per quanto concerne i gruppi di società percipienti dividenti esenti da tassazione distribuiti da filiali straniere, il progetto prevede l’adeguamento alla direttiva comunitaria madre-figlia, relativamente ai costi di gestione. Gran Bretagna: proposta la tassazione delle scommesse offshore via cavo Il Governo britannico sta prendendo in considerazione la necessità di adottare soluzioni drastiche per ostacolare gli allibratori che accettano scommesse eludendo il pagamento delle imposte dovute su tali operazioni, mediante l’escamotage di impiantare la sede dei loro affari in uno dei paradisi fiscali offshore. Le nuove norme potrebbero imporre la tassazione delle chiamate telefoniche a centri offshore. Il primo passo da fare, secondo il Governo britannico, è quello di bandire nel Regno Unito gli annunci pubblicitari diramati dagli allibratori sui mezzi di informazione elettronici. Gran Bretagna: proposta l’abolizione dell’imposta sui profitti derivanti dalle cessioni di aziende Il Ministro delle finanze e del tesoro inglese ha presentato un pacchetto di misure fiscali che prevede una diminuzione dell’imposizione a carico delle imprese, diversificata a seconda delle dimensioni delle stesse. Il progetto di riforma fiscale dispone sgravi fiscali in favore 5 delle grandi imprese che investono nelle piccole società di nuova costituzione. Il piano prevede, inoltre, l’esenzione dall’imposta sul capital gain nel caso in cui le imprese investano i propri profitti in nuove attività. È anche disposta l’abolizione dell’imposta sul capital gain attualmente applicata sui profitti realizzati in seguito alle cessioni di aziende che avvengano entro cinque anni dalla costituzione delle stesse. Secondo il Ministro proponente, l’emendamento fiscale premierebbe e, quindi, favorirebbe non solo gli investimenti nel settore dell’high-tech, ma anche gli investimenti a lungo termine. In proposito non sono mancate le critiche di coloro i quali ritengono che l’abrogazione della suddetta imposta discriminerebbe le imprese più piccole, rendendo difficile la quotazione delle loro azioni in Borsa. Polonia: riforma fiscale: in vista tagli alle imposte In Polonia, è in atto un processo di riforma fiscale, che, nel giro di pochi anni, dovrebbe condurre il Paese a far parte della rosa degli Stati europei dotati dei moderati regimi fiscali. Le modifiche riguarderanno la regolamentazione della imposizione a carico delle persone fisiche nonché le norme che disciplinano le imposte cui sono assoggettate le persone giuridiche. Il pacchetto di misure all’esame del Parlamento prevede la graduale riduzione dell’aliquota dell’imposta societaria. 6 Unione europea: forti riserve sulla proposta di riforma fiscale Ue La Gran Bretagna ha ribadito la sua posizione contraria all’approvazione del pacchetto di misure di tassazione del risparmio proposto con l’obiettivo di realizzare l’armonizzazione fiscale a livello comunitario ed eliminare i fenomeni di concorrenza sleale. Il Governo britannico non dimostra la minima disponibilità all’approvazione delle norme che prevedono l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli eurobond e non sembra neanche allettato di fronte alla possibilità di esentare i titoli obbligazionari già in circolazione: proposta che, invece, riscuoterebbe l’approvazione di tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea. Il veto opposto dalla Gran Bretagna riguardo ai progetti di legge di natura fiscale è determinante a livello comunitario, dove le decisioni in materia richiedono l’unanimità dei consensi da parte dei Paesi facenti parte della Ue. In particolare, il Governo britannico ha manifestato preoccupazione riguardo alle conseguenze dannose che potrebbero derivare alle economie dei vari Stati membri Ue, dall’introduzione di una ritenuta sugli eurobond, consistenti principalmente nella fuga di capitali dai mercati europei verso altre mete che offrono condizioni maggiormente favorevoli agli investimenti. Accanto alla rigidità della posizione inglese va considerata anche l’opposizione del Lussemburgo riguardo alla proposta di introdurre una norma che imporrebbe agli Stati membri lo scam- COSA SI PREPARA LL bio di informazioni, onde ostacolare il fenomeno della evasione fiscale. In proposito, l’atteggiamento del Lussemburgo deriva dalla preoccupazione circa le ripercussioni che potrebbero derivare alla legislazione vigente nel Granducato in materia di segreto bancario, dalla entrata in vigore di una simile norma. quello di favorire la introduzione di una norma che imponga la identificazione, facile ed inequivocabile, del carattere pubblicitario dei messaggi commerciali inviati mediante posta elettronica. Unione europea: all’esame una proposta di direttiva sul commercio elettronico L’importazione parallela, consistente nella introduzione di merci dall’estero nei Paesi della Unione europea, senza l’autorizzazione del titolare del marchio, è vietata nella stessa Unione europea. La Commissione europea, che ha, di recente, affidato ad un istituto di ricerca l’incarico di analizzare la materia, sta esaminando se il regime vigente sia adatto a soddisfare le esigenze dell’economia dei Paesi Ue. Si prospetta, a tal fine, la possibilità di revisionare la legislazione, ammorbidendola, tramite l’inserimento della “sospensione unilaterale”. L’istituto giuridico svincolerebbe la merce introdotta nei mercati non inclusi nell’area economica europea, dalla tutela del marchio. Una nuova direttiva renderà uniforme, nei vari Stati membri, la normativa che disciplina le operazioni di compravendita on-line. L’operatore che si appresterà ad effettuare operazioni commerciali all’estero non dovrà più preoccuparsi di documentarsi sulla normativa vigente nel Paese di destinazione dei suoi servizi e sulla compatibilità di tali norme con la legislazione in vigore nel proprio Stato di appartenenza in quanto la legge di quest’ultimo prevarrà in ogni caso. Stesso discorso varrà per i consumatori, i quali, in caso di controversia con i fornitori, potranno esperire i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento giuridico vigente nel proprio Stato per far valere le proprie ragioni. Particolare cura è dedicata alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati personali: infatti, è prevista l’istituzione di appositi registri nei quali i destinatari di messaggi pubblicitari potranno iscriversi per non ricevere comunicazioni non richieste espressamente. L’obiettivo della direttiva è Unione europea: in vista la rielaborazione della disciplina sulla importazione parallela Unione europea: urgenti le riforme istituzionali Tema cruciale del vertice europeo di Helsinki, è la realizzazione delle riforme istituzionali dell’Unione europea, avvertita come un’esigenza improrogabile. Sulla base delle posizioni delineate a breve, dovrebbero essere esaminate le proposte definitive, LL mentre, secondo le previsioni, i negoziati si concluderanno entro il 2000. Il futuro ampliamento dell’Unione, che dovrebbe includere circa 30 Paesi membri, rappresenta un’incognita per il processo decisionale, maggiormente esposto al rischio di un blocco e/o di un notevole rallentamento. Per ridurre tale eventualità, il progetto di riforma si dirige verso una netta compressione del voto all’unanimità, limitato alle politiche di assistenza sociale, alla politica estera e, in parte, al fisco. Unione europea: nuove proposte per la costituzione di una task force a livello comunitario I rappresentanti degli Stati membri Ue hanno dedicato attenzione al fenomeno della criminalità organizzata a livello internazionale e ai provvedimenti da adottare per eliminarne tutte le sue manifestazioni, con particolare riguardo a quelle di stampo mafioso. Uno degli strumenti per realizzare tale obiettivo è stato individuato nella costituzione di una task force, di carattere operativo, di cui facciano parte i capi di polizia dei vari Stati europei per rafforzare l’azione di lotta alla criminalità, già esercitato dall’Europol, a cui si prevede di affiancare un nuovo organismo denominato Eurojust. L’Eurojust si dedicherà al coordinamento delle autorità responsabili dell’azione penale nei Paesi Ue, nonché alla semplificazione delle rogatorie internazionali. COSA SI PREPARA Italia: un nucleo specializzato per il controllo dei grandi gruppi societari In Italia l’Amministrazione fiscale sta mettendo a punto un piano finalizzato al controllo dei contribuenti di notevoli dimensioni. Il piano costituisce uno degli obiettivi principali individuati dal Ministero delle finanze. Il piano si fonda sulla istituzione di un nucleo specializzato, composto da ispettori in grado di esaminare i bilanci e le varie operazioni finanziarie effettuate dalle grandi società. Accanto ad una riorganizzazione radicale dei controlli, è previsto, tramite l’istituzione di una società costituita appositamente per realizzare tale fine, il consolidamento dei servizi di assistenza fiscale e l’ampliamento delle ipotesi di rimborso rimborsi a favore dei contribuenti che vantano crediti nei confronti dello Stato. Italia: vicina la depenalizzazione delle emissioni degli assegni a vuoto Il Consiglio dei ministri italiano ha di recente approvato lo schema di decreto legislativo che prevede la depenalizzazione dei reati minori. Particolarmente rilevanti risultano le disposizioni concernenti l’emissione degli assegni a vuoto. Lo schema, attualmente all’esame del Parlamento, prevede, inoltre, la costituzione di una banca dati con gestione centralizzata. Tale banca dati includerà i 7 nominativi di coloro i quali abbiano sottoscritto assegni non coperti per bloccare l’emissione, da parte delle banche, di nuovi libretti intestati a favore di soggetti che siano incorsi nella suddetta violazione. Il provvedimento, che amplia pure le competenze dei giudici di pace, mira a alleggerire il carico processuale penale, particolarmente accentrato in materia. Italia: si delinea la riforma del diritto societario con giudizi celeri per le imprese La speditezza caratterizzerà i processi in materia societaria, che saranno connotati, tra l’altro, da tentativi di conciliazione esperiti in via preliminare e dall’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giurisdizionali. Un progetto di riforma del ramo prevede una incisiva trasformazione della struttura delle società con notevole accentuazione dell’autonomia statutaria, che permetterà la costituzione di modelli societari finora mai sperimentati, perché, in molte ipotesi, non ammessi. Nel contempo la riforma contempla una ampia gamma di facoltà, da parte dei soci, di concordare, tramite la predisposizione dello statuto, una normativa appropriata alle loro esigenze. Altra novità di rilievo prevista dal progetto riguarda le società per azioni non quotate e consiste in un assetto caratterizzato da due organi di controllo, uno contabile e l’altro amministrativo, attribuiti rispettivamente alla società di revisione ed al collegio sindacale. 8 DAI PARLAMENTI Finlandia: favoriti gli scambi internazionali e la partecipazione straniera in società nazionali svolgere correttamente le varie operazioni in modo conforme alla normativa tributaria vigente. In seguito all’ingresso della Finlandia nella Ue, il sistema societario ed il regime fiscale delle società lì aventi sede, hanno assunto caratteristiche favorevoli alla partecipazione degli stranieri al capitale delle stesse, nonché all’incremento degli scambi internazionali. Di particolare importanza è la disposizione che consente agli operatori stranieri di effettuare investimenti tramite una branch che viene costituita secondo procedure semplici, soprattutto nei casi in cui la stessa faccia parte di una società avente sede in uno Stato membro Ue. Coloro che risiedono in Finlandia e percepiscono dividendi realizzati da società di capitali, usufruiscono di un credito d’imposta in considerazione delle imposte già assolte dalla società. La percezione di dividendi realizzati all’estero non è assoggettata ad imposizione se esiste un trattato fiscale tra la Finlandia e il Paese di provenienza dei dividendi stessi, purché la partecipazione nella società che distribuisce gli utili ammonti almeno al 10% dei diritti di voto ovvero al 25% del capitale sociale. Le società estere prive di stabile organizzazione in Finlandia sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel Paese, sui quali viene operata una ritenuta alla fonte che varia a seconda del tipo di reddito da tassare. La legislazione fiscale prevede, altresì, il diritto di interpello onde consentire ai contribuenti di Francia: vantaggi fiscali delle société par actions simplifiée In Francia, una recente riforma ha interessato le società per azioni semplificate société par actions simplifiée (sas). In seguito a tale riforma, per le sas, a differenza delle société par actions (sa), è ammessa la emissione di varie categorie di azioni; è possibile la partecipazione al capitale sociale tramite azioni a voto plurimo: di conseguenza i creditori sociali possono esercitare un controllo effettivo sulla società. L’unico limite imposto alle sas è l’obbligo di nominare un solo legale rappresentante della società nei rapporti con i terzi. Inoltre, secondo la nuova normativa, una sas può essere costituita anche da un solo azionista e indipendentemente dall’ammontare del capitale sociale: queste caratteristiche rendono particolarmente conveniente, per le società di medie o piccole dimensioni, l’adozione di tale veste giuridica. Gran Bretagna: riforma della legge sui debitori insolventi Il Governo britannico ha provveduto a modificare la legge che regolamenta la situazione dei debitori insolventi. Gli emendamenti apportati alla suddetta normativa sono finalizzati ad incentivare le LL imprese che si trovino in una situazione di dissesto temporaneo, favorendo la loro ripresa economica. È stata accolta con entusiasmo la previsione di una moratoria di ventotto giorni su coloro i quali vantino dei crediti nei confronti dell’attivo fallimentare di società in crisi. Di conseguenza, ci sarà una chance in più a disposizione per l’attuazione di missioni di salvataggio di società con problemi finanziari: tutto ciò si risolverà in un vantaggio per gli investitori che non saranno più costretti ad affrontare le conseguenze derivanti dalla drastica soluzione rappresentata dalla dichiarazione di fallimento conseguente all’accertamento dello stato d’insolvenza dell’impresa. Gran Bretagna: riforma rivoluzionaria del codice di procedura civile In Inghilterra e in Galles è entrata in vigore la nuova disciplina dei procedimenti civili. Le modifiche mirano ad una esaltazione della cooperazione tra le parti e ad una risoluzione alternativa delle liti, secondo un processo che si sta diffondendo negli attuali sistemi giuridici, consistente nel ricorso, nel ramo della giustizia civile, a modelli alternativi di risoluzione delle controversie. La riforma apporta un’incisiva metamorfosi del processo, la cui conduzione è attribuita al Tribunale e non più alle parti, mentre gli assistiti partecipano direttamente ai procedimenti, con conseguente maggiore responsabilità rispetto al sistema precedente. LL DAI PARLAMENTI Irlanda: nuove regole sulla residenza delle società registrate in Irlanda In Irlanda, la legge finanziaria ha integrato il Testo unico delle imposte vigente (Taxes consolidation act), introducendo una nuova sezione. In base alle nuove norme, le società, registrate in Irlanda o che ivi intraprendono l’esercizio di un’attività commerciale o di una professione, sono sottoposte ad ulteriori obblighi di carattere civile e fiscale. Condizione essenziale per l’accoglimento della domanda di registrazione in Irlanda è che la costituenda società dimostri di voler effettivamente svolgere un’attività commerciale nel Paese. Le società irlandesi esistenti che intendano sottrarsi all’osservanza della nuova normativa hanno la possibilità di trasferire la loro sede in un altro Stato membro della Ue oppure in un Paese con il quale l’Irlanda ha stipulato un trattato in materia fiscale: tuttavia, il diritto socie- LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di “A&A Group” editore: “Acampora & associati” S.r.l. - servizi di edizione e di informatica collaborazioni: sono gradite segnalazioni di eventi da partecipare tramite la “Lettera legale” distribuzione: gratuita sede: via Pompeo Magno, 1 00192 Roma (Italia) Tel. +0039.06/3212506 Fax +0039.06/3211458 e-mail: [email protected] 9 tario irlandese non contempla alcuna disposizione che regolamenta in modo specifico tale fattispecie. In conseguenza di ciò, ad una società irlandese che intende avvalersi della suddetta facoltà non rimane altra scelta che quella di deliberare la sua liquidazione, ovvero, in alternativa, richiedere la cancellazione della registrazione avvenuta a suo tempo in Irlanda. In definitiva, attraverso le nuove norme, il Governo irlandese intende favorire i gruppi che esercitano di fatto attività commerciali in Irlanda, scoraggiando la prassi, finora invalsa, di utilizzare le società ivi registrate per l’esercizio di attività che non hanno alcuna connessione con l’Irlanda. possono costituire solo società a responsabilità limitata e società per azioni, mentre è preclusa loro la possibilità di creare società di persone. Per la costituzione della società a responsabilità limitata, è sufficiente un unico socio che sottoscriva per intero il capitale sociale, mentre per la società per azioni sono di norma necessari tre soci. Per quanto concerne la costituzione di società miste, la relativa procedura risulta semplificata. È altresì prevista, a favore degli stranieri, la facoltà di procedere alla istituzione di uffici di rappresentanza di società estere in Polonia. Polonia: agevolata la creazione di società straniere Il Governo svizzero ha emanato un regolamento di attuazione della legge che disciplina gli sgravi fiscali concessi in favore delle imprese che operano in settori strategici dell’economia locale. Secondo il regolamento, per beneficiare degli sgravi, la società non deve necessariamente avere la sua sede principale in Svizzera purché, per l’esercizio della sua attività, si avvalga di una stabile organizzazione nel Paese che possa essere sottoposta a tassazione secondo i principi generali della legislazione fiscale elvetica. Il riconoscimento degli sgravi fiscali esercita una forte attrattiva per gli investimenti a Ginevra. A seconda del tipo di attività, comunque, gli investitori avranno la possibilità di scegliere le soluzioni più convenienti. In Polonia ai soggetti stranieri è consentito lo svolgimento di attività commerciali, alle stesse condizioni stabilite per i cittadini polacchi e sulla base del principio di reciprocità con il loro Paese di origine. In particolare, la legislazione polacca prevede ampie possibilità, per gli investitori stranieri, di acquistare azioni o quote in società aventi sede nel territorio dello Stato; tali soggetti possono anche detenere per intero il capitale dei suddetti enti con conseguente responsabilità limitata, per le obbligazioni societarie, all’ammontare della loro partecipazione,. Secondo tale normativa, tuttavia, gli investitori stranieri Svizzera: concessione di sgravi fiscali a sostegno dei nuovi investimenti 10 ACCORDI INTERNAZIONALI Danimarca: firmato il Trattato con l’Italia Malta: sottoscritto il trattato con la Croazia Danimarca e Italia hanno sottoscritto un trattato fiscale riguardante le imposte sui redditi. La convenzione fissa al 15% l’aliquota dell’imposta da applicare ai dividendi. Secondo l’accordo tale tasso è ridotto allo 0% se il percipiente l’utile sottoposto a tassazione è una società che detenga almeno il 25% del capitale della società che distribuisce gli utili per un periodo minimo di dodici mesi antecedenti la data di distribuzione dei dividendi. Le aliquote delle imposte sugli interessi e sulle royalties sono fissate, rispettivamente, al 15% e al 5%. Infine, entrambi gli Stati adottano il meccanismo del credito d’imposta per eliminare i fenomeni della doppia tassazione dei redditi. Malta e la Croazia hanno sottoscritto un trattato fiscale concernente le imposte sui redditi. Tale accordo fissa allo 0% l’aliquota massima dell’imposta sui dividendi pagati da una società maltese ad un cittadino croato e al 5% la tassa cui assoggettare i dividendi distribuiti da una società croata ad un cittadino maltese. Inoltre, secondo l’accordo, l’aliquota dell’imposta sugli interessi e nelle royalties non deve superare lo 0%. Malta: stipulato il trattato con la Repubblica slovacca Malta e la Repubblica slovacca hanno stipulato un trattato fiscale concernente le imposte sui redditi. L’accordo stabilisce allo 0% l’aliquota dell’imposta che grava sui dividendi pagati da società maltesi a percipienti residenti nella Repubblica slovacca, mentre fissa al 5% l’aliquota massima dell’imposta sui dividendi distribuiti da società slovacche a soggetti residenti a Malta. Entrambi gli Stati sottoscriventi la convenzione adotteranno il metodo del credito ordinario per evitare il fenomeno della doppia tassazione dei redditi. Polonia: entra in vigore il trattato con la Giordania Di recente, è entrato in vigore un trattato fiscale stipulato dalla Giordania e dalla Polonia. Il trattato fissa al 10% l’aliquota massima dell’imposta applicata sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties. L’accordo contiene una particolare nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Entrambi gli Stati stipulanti ricorrono al metodo dell’esenzione per eliminare il fenomeno della doppia tassazione ovvero al metodo del credito ordinario relativamente alla tassazione dei dividendi, degli interessi e delle royalties. Repubblica slovacca: sottoscritto il trattato con l’Australia La Repubblica slovacca e l’Australia hanno stipulato un trattato fiscale riguardante la disciplina delle imposte sui red- LL diti. Secondo la nuova convenzione, l’aliquota massima della trattenuta fiscale sui dividendi è pari al 15% e al 10% per la tassazione degli interessi e delle royalties. La definizione di stabile organizzazione include anche la prestazione di servizi. Entrambi i Paesi sottoscriventi l’accordo ricorrono al sistema di attribuzione di un credito d’imposta per evitare il fenomeno della doppia tassazione. L’Australia, inoltre, concede un credito per l’imposta societaria assolta sui redditi corrisposti a titolo di dividendo, se il percipiente è una società avente sede in Australia che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto della società avente sede nella Repubblica slovacca. Repubblica slovacca: entra in vigore il trattato con il Sud Africa Il Trattato fiscale riguardante le imposte sui redditi, sottoscritto dalla Repubblica slovacca e dal Sud Africa, fissa al 15% la misura massima dell’aliquota della trattenuta fiscale operata sui dividendi: tale tasso scenderà al 5% nel caso in cui il percipiente detenga almeno il 25% del capitale della società che distribuisce gli utili. L’accordo stabilisce, invece, al 10% l’aliquota massima dell’imposta da applicare alle royalties. Secondo il trattato, la corresponsione degli interessi sarà assoggettata a tassazione solo nello Stato di residenza di colui che percepisce tali somme. Entrambi gli Stati contraenti prevedono l’adozione del meccanismo del credito. LL DAL MONDO BANCARIO Unione europea: proposta di modifica della disciplina inerente alla ponderazione del rischio di credito per banche e assicurazioni A livello europeo, è stata proposta una revisione della normativa concernente la ponderazione del rischio di credito per le banche e le assicurazioini. La Commissione europea ha recentemente esaminato la questione della capacità patrimoniale degli istituti di credito in vista della modifica che dovrebbe essere apportata alle direttive comunitarie concernenti tale materia. Tuttavia, la Commissione non considera con particolare favore l’attuale proposta di emendamento dell’impianto normativo vigente, in quanto ritiene che alcune modifiche, suggerite dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, redigente la bozza della nuova disciplina, non siano realizzabili nell’attuale scenario europeo. Unione europea: nuovo regolamento della Bce sulle sanzioni Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha approvato il regolamento sulle sanzioni che dovranno essere irrogate nei confronti delle banche e degli istituti finanziari degli Stati membri dell’Unione europea. Secondo il nuovo regolamento, la Bce e le banche centrali dei vari Paesi Ue avranno il potere di fare perquisizioni “a sorpresa” al fine di raccogliere informazioni presso le banche sospettate di aver commesso infrazioni. Fatta eccezione per i casi di violazione delle norme sulle riserve minime, in genere, le banche che infrangevano le regole stabilite dalla Bce erano destinatarie di una notifica formale del relativo provvedimento, di solito preceduta da una richiesta di informazioni: in tali ipotesi, le banche avevano a disposizione un certo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Invece, con il nuovo regolamento, più veloce sarà la procedura prevista in presenza di violazione delle regole sulla riserva minima: le banche interessate disporranno di un termine di soli cinque giorni per accettare o contestare il provvedimento notificato dalla Bce che conterrà tutti gli elementi relativi alla presunta infrazione e sarà corredato dall’avviso che, in mancanza di eccezioni da parte della banca, la sanzione si considererà irrogata. Usa: varata la riforma del settore bancario Il Presidente degli Stati Uniti d’America ha firmato la legge di riforma bancaria, che sopprime le barriere esistenti tra diverse attività del settore finanziario. Pertanto, sono state abolite talune consistenti limitazioni sancite dal Glass Steagall Act del 1933 e dal Bank Holding Company Act del 1956. La nuova legislazione, che apporta una riforma della materia di portata storica, stabilisce, in particolare, la eliminazione delle barriere tra attività di assicurazione e di brokeraggio e attività creditizie. Sul piano pratico si assisterà alla vendita di prodotti assicura- 11 tivi da parte delle banche e allo svolgimento di attività creditizie da parte delle assicurazioni; gli esperti del settore prevedono la crescita del fenomeno di merger and acquisition. Italia: bozza di regolamento riguardante gli operatori che effettuano il rating nelle operazioni di securitization In Italia, la legge che disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, c.d. securitization, prevede una distinzione tra investitori professionali e non, imponendo a questi ultimi l’obbligo di sottoporre ogni operazione, che intendano effettuare, alla valutazione del merito del credito da parte di operatori a ciò appositamente incaricati (rating). Nell’individuare i soggetti che possono svolgere attività di rating, il regolamento della Consob specifica alcuni requisiti consistenti principalmente nel possesso di una veste giuridica societaria e nella dotazione di un proprio capitale minimo di un milione di euro. Inoltre, è necessario che la valutazione dei rischi dei crediti avvenga in modo conforme alle regole esistenti a livello internazionale. L’organismo, competente all’accertamento del possesso dei suddetti requisiti da parte degli operatori professionali, è la stessa Consob. Infine, secondo la Consob è necessario che, fra gli operatori incaricati di effettuare la valutazione del rischio del credito ed i soggetti che effettuano l’operazione oggetto della verifica, non sussista alcun rapporto di controllo. 12 COMMERCIO INTERNAZIONALE Canada: regolamentazione di internet come mezzo di comunicazione Secondo l’Organismo di regolamentazione radiotelevisiva del Canada, internet non va annoverato tra i mass-media e, conseguentemente, non può essere oggetto di regolamentazione, in quanto questo mezzo di diffusione delle informazioni on-line non rappresenta un mezzo di comunicazione alternativo bensì complementari rispetto a quelli riconosciuti ufficialmente come tali. La considerazione comporta come conseguenza che i fornitori, prestatori di servizi via internet, non subiscono alcuna limitazione nello svolgimento di detta attività, potendo divulgare qualunque notizia che non violi le norme del diritto comune. Seattle: anche l’ingresso della Cina nella Wto oggetto di contestazioni al vertice sul commercio mondiale La recente sottoscrizione dell’accordo tra la Cina e gli Usa, con cui la prima si impegna a ridurre i dazi doganali ed a consentire l’ingresso, nel proprio Paese, alle banche, alle società di telecomunicazioni e alle compagnie di assicurazione statunitensi, rappresenta l’evento più importante dell’economia cinese dal 1978, anno in cui Deng Xiaoping indirizzò il Paese verso una politica di apertura. Anche tale accordo, finalizzato all’ingresso della Cina nell’Organizzazione del commercio internazionale, è oggetto di contestazione, nell’ambito del nuovo ciclo di negoziati per la liberalizzazione del commercio mondiale, che si svolge in un clima di estrema tensione, intrecciandosi con l’atmosfera elettorale che si respira negli Usa. Le ripercussioni dell’intesa siglata tra i Governi di Washington e di Pechino hanno, peraltro, una portata molto vasta ed incidono persino sulla politica adottata, in particolare in materia di mutui, dalla Banca mondiale, nei confronti della Cina stessa, che rappresenta il suo maggiore cliente. È in atto, infatti, in seno alla Banca mondiale, una revisione della politica strategica che si armonizzi ai cambiamenti intervenuti in Cina. L’accordo, di portata storica, sembra idoneo a favorire lo sviluppo delle economie di numerosi Paesi; nonostante ciò, nell’ambito della Wto (World Trade Organization), di cui sono membri 135 Paesi, la presenza della Cina è da taluni considerata “ingombrante”. Il vertice, contestato soprattutto dagli ambientalisti, dagli agricoltori e dai sindacalisti, si è trovato dinanzi ad istanze provenienti da diversi Paesi, caratterizzati da una radicale disomogeneità nell’organizzazione politica, sociale ed economica, che hanno contrapposto principalmente gli Usa e l’Unione europea. Slovenia: gli investimenti esteri non decollano L’afflusso di capitale straniero previsto a causa dell’allentamento, in Slovenia, dei controlli sui capitali, in precedenza molto più stringenti non si è verificato. LL Nonostante il buon andamento della Borsa, a rendere cauti gli investitori vi è, tra l’altro, il timore per il Millennium Bug. Ungheria: possibili investimenti da parte delle piccole e medie imprese italiane Gli investimenti esteri rappresentano, per l’Ungheria, una significativa opportunità, che uno dei maggiori partner commerciali della stessa, l’Italia, non riesce ancora a cogliere. Tra gli obiettivi che l’Itd (Hungarian investment and trade development agency) sta perseguendo con maggior intraprendenza, vi è, attualmente, proprio quello di agevolare la cooperazione tra le piccole e medie imprese italiane e quelle ungheresi. L’Ungheria presenta attrattive per la piccola e media impresa italiana, per effetto del costo del lavoro più contenuto, della manodopera altamente qualificata e oggetto di tasse meno onerose. Unione europea: numerose barriere doganali delimitano l’export delle aziende di moda europee A livello europeo è in atto una ricongiunzione degli ostacoli che limitano l’export nel settore della moda. L’esportazione nei Paesi extra-Ue da parte di aziende europee operanti nel settore del tessile e dell’abbigliamento si presenta come un percorso ad ostacoli. La Commissione europea ha identificato centinaia di barriere LL COMMERCIO INTERNAZIONALE in 24 Stati; l’Asia è uno dei mercati meno accessibili. Neppure gli Usa sono accoglienti: alle dogane si deve esibire una lunga serie di documenti, quali il modulo di entrata, il contratto, il certificato di origine, la fattura, la descrizione della merce, la distinta di imballaggio e la polizza di carico, ognuno dei quali si caratterizza per una estrema complessità; per dipanare tale groviglio di carte non vi sono liste ufficiali cui basarsi per reperire le informazioni occorrenti alla descrizione della merce. Unione europea: gli americani preferiscono investire in Europa Gli americani reputano particolarmente conveniente investire nel mercato mobiliare europeo: infatti, si prevede, nell’immediato, un incremento degli acquisti di azioni europee. Il Regno Unito si conferma primo destinatario per quanto riguarda l’investimento di capitali provenienti dagli Stati Uniti, anche se, in genere, gli investitori statunitensi non dimostrano particolari preferenze nella scelta della piazza in cui investire affermando di tenere in considerazione soprattutto la qualità del management. Buona parte degli investitori americani preferisce effettuare operazioni di compravendita di valori mobiliari europei direttamente sui mercati locali, sebbene tali operatori non trascurino di considerare l’andamento delle quotazioni negli Stati Uniti favorendo nelle varie negoziazioni condizioni di trasparenza e comparabilità. Alcuni operatori economici statunitensi ritengono che la maggiore competizione derivante dalla introduzione dell’euro darà luogo ad economie di scala e, al tempo stesso, ad un miglioramento della redditività delle società aventi sede nelle zone-euro. Usa: il Congresso esamina numerose proposte legislative per la disciplina del commercio on-line Molteplici insidie sono in agguato per i consumatori che si avvalgono del commercio elettronico. Il fenomeno dilagante di internet, ancora privo di una legislazione che ne disciplini tutti gli aspetti, ha trascinato con sé il moltiplicarsi di truffe ed illeciti. Tale situazione provoca ripercussioni negative per le società che operano con serietà nel settore del commercio elettronico, comunque considerato con diffidenza dagli utenti del “villaggio globale”. Le denunce più consuete concernono l’offerta in vendita di oggetti inesistenti e le pubblicità ingannevoli. In fermento, negli Usa, le associazioni dei consumatori, che rilevano una esplosione del fenomeno delle truffe poste in essere nell’ambito del global village e sottolineano l’assenza di un organismo governativo preposto al controllo degli operatori nel settore del commercio elettronico. Un’altra truffa posta in essere con molta frequenza è il “cramming”, consistente nell’immissione di spese mai effettuate a carico della carta di credito o della bolletta telefonica dell’utente. 13 Per contrastare il compimento di tali illeciti viene proposta la creazione di agenzie di vigilanza adibite al controllo del commercio elettronico. Il Congresso, poi, sta esaminando numerose proposte di leggi, che disciplinano vari aspetti di internet, dalla tutela della privacy al divieto di vendita di armi e del gioco di azzardo on-line. Washington: Miga, organo della Banca mondiale, all’avaguardia nell’assicurazione degli investimenti all’estero per i rischi di natura non commerciale La Miga, Agenzia multilaterale di garanzie agli investimenti, appartenente alla World Bank, svolge una funzione di rilievo, consistente principalmente nell’assicurare, contro i rischi politici, gli investimenti effettuati nei Paesi in via di sviluppo. Attualmente, la Miga sta per concludere una intesa, finalizzata ad intraprendere una cooperazione con la Simest (Società italiana per la promozione degli investimenti all’estero): quest’ultima rappresenterà una sorta di anello di congiunzione tra gli investitori e l’agenzia della World Bank, a cui saranno inoltrate le domande di garanzia per il tramite della Simest stessa. Tale tipologia di accordo dovrebbe presto essere estesa ad altri Paesi, le cui imprese firmatarie del contratto di assicurazione - a copertura dei rischi connessi agli investimenti erogati -, fruiranno di particolari agevolazioni. 14 DALLE AULE DI GIUSTIZIA Unione europea: la Corte statuisce sulla detraibilità, ai fini iva, delle spese La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Lussemburgo concerne la detraibilità dall’iva delle spese sostenute per l’acquisto di beni utilizzati per effettuare operazioni imponibili. In proposito, in ambito comunitario, una direttiva prevede, in favore del soggetto passivo dell’iva, il diritto di detrarre l’imposta addebitatagli. Inoltre, la stessa direttiva attribuisce al Consiglio europeo il compito di individuare, entro un certo termine, le spese per le quali non è ammessa la suddetta detrazione, consentendo, nel frattempo, ai vari Stati membri, di mantenere in vigore le normative nazionali che, discrezionalmente, escludono la detraibilità dell’iva su talune spese. La decisione della Corte risolve una controversia, insorta in Inghilterra, fra alcune imprese locali, esercenti attività di leasing, ed il Ministero delle finanze. L’oggetto del contendere era costituito dalle norme vigenti in Gran Bretagna, in virtù delle quali non è ammessa la detrazione dall’iva delle spese correlate all’acquisto di autovetture, ad eccezione dei casi in cui tali spese si riferiscono a operazioni di cessione o di importazione per la successiva trasformazione o per la rivendita di un veicolo che non fosse un’autovettura. Nel caso di specie, le imprese contendenti motivavano le loro ragioni eccependo, in particolare, la decadenza dell’autorizzazione, rilasciata ai vari Stati membri, di mantenere in vigore le norme sta- tuenti l’esclusione della detraibilità ai fini iva, stante la circostanza che il Consiglio europeo non aveva ancora provveduto ad elencare le spese che davano diritto alla detrazione suddetta. I giudici comunitari non hanno accolto la tesi sostenuta dalle imprese inglesi affermando l’efficacia delle legislazioni nazionali che stabiliscono discrezionalmente le spese per le quali è esclusa la detrazione dall’iva, nonostante sia scaduto il termine entro il quale il Consiglio europeo avrebbe dovuto redigere un elenco di tali spese valevole in ambito comunitario. Unione europea: la Corte si pronuncia sulla deducibilità delle spese per la partecipazione ai corsi La questione sottoposta all’esame della Corte di giustizia europea concerne la deducibilità delle spese per partecipazione ai convegni, congressi, corsi di formazione professionale e simili spettanti ai professionisti partecipanti, qualora tali incontri si svolgano in uno Stato diverso da quello di appartenenza del corsista. Il caso deciso riguarda la controversia, insorta in Danimarca, in seguito all’azione promossa da un professionista/contribuente nei confronti del Ministero delle finanze nazionale per il rifiuto di riconoscere il diritto alla deduzione dal reddito imponibile delle spese sostenute per la frequentazione di un corso di aggiornamento professionale svoltosi nell’Isola di Creta. L’Amministrazione finanziaria danese motivava il suo dinie- LL go sottolineando che la sede in cui si teneva il convegno, essendo una località notoriamente turistica, comportava l’indeducibilità delle spese sostenute dal professionista, a meno che quest’ultimo non dimostrasse il carattere tecnico del corso riguardo al viaggio o alla sede dello stesso. I giudici comunitari, invece, non hanno accolto la tesi del Ministero delle finanze danese ravvisando in essa una ingiustificata discriminazione fondata sulla località in cui avviene la prestazione del servizio da parte del professionista; tale teoria mal si concilia con i principi che sanciscono la libera prestazione di servizi a livello comunitario. Unione europea: la Corte individua lo Stato cui spetta la riscossione dei dazi doganali Una recente decisione della Corte di Lussemburgo ha provveduto ad individuare lo Stato al quale va attribuito il potere di riscuotere i dazi doganali. La questione affrontata dalla Corte di giustizia europea riguarda l’individuazione dello Stato cui spetta il potere di recuperare i dazi doganali, nell’ipotesi in cui venga accertata la violazione della normativa comunitaria che regolamenta il trasporto di merci. In particolare, un’agenzia doganale tedesca aveva preteso il pagamento dei dazi doganali e dell’iva all’importazione da parte dell’operatore economico che aveva infranto le norme sul transito comunitario nella spedi- LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA zione verso il Belgio di merci provenienti dalla Polonia. Il responsabile del trasporto, dal canto suo, si opponeva a tale richiesta sostenendo che la riscossione dei suddetti diritti fosse riservata allo Stato nel cui territorio era stata riscontrata la commissione dell’infrazione, vale a dire nel caso di specie, il Belgio. La Corte di Lussemburgo adita ha risolto la controversia richiamando la normativa sul transito comunitario, secondo la quale la competenza, relativa al recupero dei dazi doganali per infrazione, spetta all’ufficio doganale di partenza se il responsabile del trasporto non fornisce la prova che l’infrazione è avvenuta in un luogo diverso ovvero all’ufficio doganale di destinazione qualora sempre l’operatore economico fornisce tale prova. A giudizio della Corte, nel caso esaminato lo Stato competente al recupero dei dazi doganali era il Belgio, essendo stata fornita la prova circa il luogo in cui è avvenuta l’infrazione della normativa comunitaria. Unione europea: la diversa tassazione dei dividendi è illegittima se si ripercuote negativamente sui cittadini europei Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia europea concerne la legittimità dell’ordinamento legislativo di uno Stato che discrimina le società straniere, sottoponendole ad un regime fiscale differenziato rispetto alle società nazionali. In particolare, il caso deciso dalla Corte concerne una legge, vigente in Grecia, in virtù della quale i dividendi realizzati da una società estera che eserciti la sua attività in Grecia, avvalendosi di una stabile organizzazione, sono assoggettati ad un’imposta la cui aliquota supera di ben cinque punti percentuali quella praticata sugli utili prodotti da una società avente sede nel territorio dello Stato greco. Secondo la Corte di giustizia non è in alcun modo giustificabile circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione di una legge in materia fiscale, riservando alle società nazionali un trattamento privilegiato ed escludendo dallo stesso le società estere. Unione europea: la Corte si pronuncia sulle tariffe notarili Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia riguarda la legittimità dell’ordinamento legislativo di uno Stato membro della Ue che sancisce un regime impositivo differenziato sulla raccolta di capitali. In particolare, la questione trae origine dalla controversia insorta in Portogallo dove la legge nazionale, nei casi di costituzione ovvero di modificazione della denominazione o della sede delle società di capitali, riconosce in capo ai notai redigenti i relativi atti il potere di pretendere un onorario, aggiuntivo rispetto al compenso fisso loro spettante determinato in base alla tariffa, il cui importo aumenta direttamente e senza limiti ed è commisurato in proporzione all’ammontare del capitale sociale sottoscritto, o del suo 15 aumento. In proposito, la Corte di Lussemburgo ha richiamato la direttiva comunitaria che regolamenta la tassazione sulla raccolta di capitali, disponendo l’eliminazione delle imposte indirette applicate nei vari Stati membri che presentano le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e, al tempo stesso, prevedendo l’introduzione, al loro posto, di un tributo da riscuotere una sola volta e dello stesso ammontare nei vari Paesi Ue. Secondo la Corte, in una situazione caratterizzata dalla circostanza che i notai sono dipendenti statali e che i compensi dagli stessi percepiti sono in parte versati all’Erario, la direttiva suddetta deve essere interpretata nel senso che gli onorari, riscossi per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla direttiva, costituiscono un’imposta sempre in base a tale direttiva e, come tali, vietati nel caso in cui siano fissati in proporzione al capitale della società che ha effettuato l’operazione stessa. Unione europea: sgravi fiscali per le holdings possedute da società straniere Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia europea riguarda la spettanza degli sgravi fiscali in capo ad una holding, nel caso in cui la stessa sia di proprietà di una società non avente sede nello stesso Stato. In particolare, la questione trae origine da una controversia insorta in Gran Bretagna che ha 16 DALLE AULE DI GIUSTIZIA coinvolto una società industriale. La Corte di Lussemburgo era chiamata a verificare se la legislazione britannica secondo la quale perché una holding possa usufruire degli sgravi fiscali è necessario che possieda, esclusivamente o, quanto meno principalmente, le azioni di società collegate aventi sede nello stesso Stato, sia compatibile con l’art. 52 del Trattato Ue. In proposito, la Corte di giustizia si è orientata in senso negativo ravvisando l’incompatibilità della normativa del Regno Unito con la citata norma del Trattato, in quanto restrittiva della libertà di stabilimento riconosciuta, in ambito comunitario, alle imprese dei vari Stati membri. Usa: il Tribunale del Delaware si pronuncia sulle norme “no-talk” Il Tribunale del Delaware si è pronunciato sulle questioni atti- nenti alla responsabilità precontrattuale, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e di buona fede nelle trattative contrattuali. In due recenti decisioni, il Tribunale del Delaware non ha condiviso l’applicazione delle norme che limitano una società di capitali nella discussione e nell’assunzione di informazioni circa le offerte alternative provenienti da potenziali acquirenti. Italia: rimborso della maggiorazione di conguaglio Importante decisione della Corte di Cassazione italiana riguardante gli obblighi fiscali a carico di un soggetto residente in Francia, socio di una società avente sede in Italia. Secondo la sentenza lo Stato italiano è tenuto ad effettuare il rimborso della maggiorazione di conguaglio relativa a dividendi erogati da una società italiana in SERVIZIO ON-LINE Il contenuto della “Lettera legale” è presente su “internet” all’indirizzo: www.theaea.com/letteralegale Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (via e-mail: [email protected]) La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo. LL favore di soci residenti in Francia. Il rimborso va, inoltre, decurtato delle ritenute alla fonte sui dividendi dovute in base alla vigente convenzione contro la doppia imposizione stipulata dalla Francia e dall’Italia. Una eccezione a detta regola si verifica nell’ipotesi in cui il pagamento dei dividendi avvenga tra società-figlia e societàmadre aventi sede in uno Stato dell’Unione europea: in quanto, nel caso specifico, sia gli utili distribuiti che la maggiorazione di conguaglio che viene rimborsata non sono assoggettati ad alcuna ritenuta. La questione affrontata dall’alta Corte italiana trae spunto dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fiscale italiana dinanzi alla istanza di rimborso della maggiorazione di conguaglio versata da una società italiana a fronte degli utili erogati dalla stessa in favore di una società francese. In proposito, la Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di rimborso della maggiorazione di conguaglio, avanzata dal contribuente, attribuendo rilevanza al possesso di titoli da oltre dodici mesi da parte della società francese: circostanza, quest’ultima, verificatasi in seguito ad una delibera della società di data successiva all’entrata in vigore della suddetta convenzione fiscale fra Francia e Italia. Secondo la normativa italiana vigente in materia, l’istanza di rimborso della maggiorazione di conguaglio deve essere presentata, per conto del percipiente i dividendi, dalla società residente che distribuisce gli utili.