il decreto “sblocca italia”: principali novita` in materia di

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il decreto “sblocca italia”: principali novita` in materia di
Novembre 2014
IL DECRETO “SBLOCCA ITALIA”: PRINCIPALI NOVITA’
IN MATERIA DI EDILIZIA E DI DIRITTO IMMOBILIARE
Con legge 11 novembre 2014, n. 164 è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d.
“Sblocca Italia”, di seguito il “Decreto”), che ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di edilizia e di
diritto immobiliare.
Di particolare rilievo le modifiche al testo unico dell’edilizia (manutenzione straordinaria, permesso di costruire e
contributo di rilascio, segnalazione certificata di inizio attività e Regolamento Unico Edilizio), alle norme sulle
locazioni (“grandi locazioni” in deroga alla legge n. 392 del 1978, “rent to buy”) e in tema di società di
investimento immobiliare quotate.
Molte norme in materia edilizia sono già operative in Lombardia, ma costituiscono un’importante innovazione a
livello nazionale.
Di seguito sono sintetizzate le principali norme del Decreto, come modificato dalla legge di conversione.
Sommario
1. Manutenzione straordinaria – 2. Permesso di costruire e contributo per il suo rilascio – 3. Segnalazione
certificata di inizio attività – 4. Regolamento Unico Edilizio – 5. Liberalizzazione delle “grandi” locazioni non
abitative – 6. Rent to buy – 7. Le modifiche alla disciplina delle SIIQ.
1. Manutenzione straordinaria
Una delle principali novità introdotte dal Decreto è rappresentata dalla modifica della definizione di manutenzione
straordinaria, contenuta nell’art. 3 del testo unico in materia di edilizia (d.p.r. n. 380/2001, di seguito “T.U.”).
Sono ora compresi tra tali interventi anche i frazionamenti ed accorpamenti delle unità immobiliari.
Le limitazioni relative al mantenimento dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, imposte
precedentemente alla manutenzione straordinaria (che, lo ricordiamo, riguarda opere e modifiche necessarie alla
rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione ed integrazione di
servizi igienico-sanitari e tecnologici) riguardano ora la volumetria complessiva dell’edificio, che non deve essere
alterata.
Titolo abilitativo e sanzioni applicabili
L’ampliamento della nozione di manutenzione straordinaria si riverbera anche nell’individuazione degli interventi
che possono essere realizzati senza titolo abilitativo e con semplice comunicazione di inizio lavori.
L’art. 6, comma 2, lett. a) del T.U., a seguito della modifica, ammette gli interventi di manutenzione straordinaria –
che non interessino parti strutturali dell’edificio ed anche se comportino l’aumento del numero dell’unità
immobiliari e l’incremento dei parametri urbanistici – con semplice comunicazione di inizio lavori, asseverata da
un tecnico abilitato.
L’esecuzione degli interventi in questione in mancanza di comunicazione (asseverata ove necessario) comporta
l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 1.000,00.
La comunicazione di inizio lavori sarà valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale e verrà automaticamente
trasmessa dal Comune all’Agenzia delle Entrate, a condizione che venga integrata con comunicazione di fine
lavori.
2. Permesso di costruire e contributo per il rilascio
Il permesso di costruire e la ristrutturazione edilizia
Il legislatore ha previsto che siano soggetti al rilascio del permesso di costruire, ex art. 10 T.U., gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo, in tutto o in parte, diverso dal precedente e modifiche della
volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti (restano comunque invariate le precedenti previsioni relative a
immobili compresi in zona A e sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali).
Efficacia temporale del permesso di costruire
Il Decreto ha disposto un ampliamento delle fattispecie per le quali è possibile conseguire la proroga per l’inizio e
l’ultimazione dei lavori, consentendola ora anche in caso di (i) fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare
del permesso (ii) difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori (iii) lavori che non
possano avere inizio o essere conclusi per iniziative della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria,
rivelatesi poi infondate.
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Il Decreto ha modificato l’art. 16 del T.U. relativamente all’individuazione dei criteri in base ai quali i Comuni
devono determinare l’ammontare del contributo per il permesso di costruire.
Tra i nuovi criteri, ne è stato inserito uno di difficile interpretazione, secondo il quale il 50% del maggior valore
dell’immobile generato da “interventi su aree o immobili [?] in variante urbanistica” (sic) viene erogato dai privati
in favore del Comune.
Parimenti, i Comuni possono prevedere che i valori relativi al costo di costruzione per gli interventi di
ristrutturazione edilizia siano inferiori rispetto a quelli determinati per le nuove costruzioni, al precipuo fine di
agevolare i primi a discapito dei secondi.
Con la modifica dell’art. 17 del T.U. è stato introdotto (i) l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione
anche in caso di interventi di manutenzione straordinaria comportanti aumento del carico urbanistico e della
superficie calpestabile (ii) una riduzione del contributo di costruzione non inferiore al 20% per gli interventi di
ristrutturazione, recupero, riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione salvo che si versi in ipotesi di
varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione
originaria.
I Comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della riforma, i criteri e le modalità applicative
per rendere operante la riduzione suddetta.
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Termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire
I termini del procedimento di rilascio del permesso di costruire non sono più raddoppiati per i Comuni con oltre
100.000 abitanti (e quindi si auspica una sensibile diminuzione dei tempi procedimentali nelle grandi città). La
possibilità di raddoppiare i termini resta solo in caso di motivata risoluzione del responsabile del procedimento in
caso di progetti particolarmente complessi.
Permesso di costruire in deroga
Il Decreto amplia le ipotesi di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, introducendo
all’art. 14 T.U. la possibilità che lo stesso riguardi anche la deroga alle destinazioni d’uso, limitatamente agli
interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica (anche in aree industriali dismesse), previa deliberazione del
Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico.
Permesso di costruire convenzionato
Tramite l’introduzione dell’art. 28 bis nel T.U., è ora istituzionalizzato il permesso di costruire convenzionato,
ammesso qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità attuative semplificate.
La convenzione è approvata con delibera del Consiglio Comunale, salva diversa previsione regionale, e disciplina
(i) la cessione delle aree, anche al fine dell’utilizzo dei diritti edificatori; (ii) la realizzazione di opere di
urbanizzazione (salva l’applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici); (iii) le caratteristiche
morfologiche degli interventi; (iv) la realizzazione di edilizia residenziale sociale.
Sanzioni
L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000
euro (salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni e misure previste da norme vigenti).
3. Segnalazione certificata di inizio attività
Le varianti ai permessi di costruire
La riforma ha ampliato la casistica delle varianti attuabili in corso d’opera mediante SCIA, da comunicare nella
fase di fine lavori con attestazione del professionista, comprendendo anche quelle che (i) non configurino una
variazione essenziale; (ii) siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie. Resta ferma la necessità di acquisire
le autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela di eventuali vincoli gravanti sull’area o sull’immobile.
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
Il Decreto ha introdotto l’art. 23 ter nel Capo III del T.U. (dedicato alla disciplina della SCIA e non si comprende la
ragione dell’inserimento in questo Capo).
E’ definita mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare, diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata da esecuzione di opere, tale da comportare
l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti:
residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.
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4. Regolamento Unico Edilizio
L’art. 4 del T.U., nella sua nuova formulazione, prevede la conclusione, in sede di Conferenza Unificata, di accordi
o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo. Tali accordi costituiscono livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, concernenti la tutela della concorrenza, i diritti sociali e
civili.
Il regolamento deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico.
5. Liberalizzazione delle “grandi” locazioni non abitative
Prima della approvazione del Decreto, la disciplina delle locazioni ad uso non abitativo, in gran parte contenuta
nella originaria legge sull’equo canone (legge n. 392 del 1978), era caratterizzata da notevoli elementi di rigidità,
che erano stati introdotti dal legislatore dell’epoca allo scopo di tutelare la posizione del conduttore,
tradizionalmente individuato come “contraente debole” del rapporto di locazione.
Sulla scorta di tale impostazione alcuni elementi essenziali del contratto di locazione – come ad esempio la durata,
le ipotesi di recesso del locatore, le limitazioni alla possibilità di prevedere una revisione del canone, il diritto di
prelazione – erano predeterminati dalla legge; inoltre, l’articolo 79 della legge 392/78 sanciva la nullità di ogni
pattuizione diretta a limitare la durata del contratto, ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello
previsto ovvero, più generalmente, ad attribuire a quest’ultimo altri vantaggi in contrasto con quanto previsto dalla
legge.
L’impianto normativo sopra descritto risultava, tuttavia, inadeguato rispetto al mutato scenario economico ed in
netto contrasto con l’esigenza degli operatori economici di modulare liberamente il contenuto del rapporto di
locazione. Il legislatore ha, quindi, preso atto di tali istanze e, con il recente intervento normativo, ha quindi inteso
modificare radicalmente il quadro applicabile alle grandi locazioni con lo scopo di superare i limiti alla libertà
negoziale delle parti contenute nella legge n. 392 del 1978. Ed, infatti, l’articolo 18 del Decreto ha introdotto, con
riguardo alle cosiddette “grandi locazioni” la facoltà delle parti di concordare contrattualmente termini e condizioni
in deroga alle disposizioni della legge n. 392 del 1978.
La nuova disciplina: ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto le parti potranno “concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga
alle disposizioni della […] legge”. Il nuovo regime di derogabilità introdotto dal Decreto si applica ai contratti di
locazione di immobili ad uso non abitativo di maggiore rilevanza, per tali intendendosi i contratti per i quali è
stabilito un canone annuo superiore a 250.000,00 Euro. Ciò in quanto si è ritenuto che il conduttore che abbia la
capacità economica di sostenere una spesa annua di un siffatto importo sia dotato anche della forza contrattuale
sufficiente per negoziare con il locatore le clausole in deroga alla legge.
La legge di conversione del Decreto ha previsto, inoltre, due ulteriori presupposti che devono verificarsi affinché
sia consentito derogare al regime ordinario: il primo consiste nella circostanza che gli immobili oggetto del
contratto di locazione non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale
o comunale; il secondo requisito, di ordine formale, è che i contratti siano stipulati in forma scritta.
La legge di conversione del Decreto ha chiarito, infine, che le nuove disposizioni non si applicano ai contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, ma soltanto ai contratti che vengono
stipulati successivamente. In ogni caso le clausole in deroga alla legge dovranno essere espressamente previste nel
contratto.
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Conseguenze pratiche della nuova disciplina
L’effetto della liberalizzazione dei contratti di locazione potrà riverberarsi in molteplici aspetti dei nuovi contratti
di locazione, offrendo agli operatori una ampia flessibilità nella definizione dei contenuti del rapporto di locazione.
Ancorché sarà la prassi di mercato a indirizzare gli interpreti nella definizione dei contorni della nuova disciplina
applicabile, è possibile sin d’ora tracciare un quadro sommario dei principali elementi che potranno essere oggetto
di negoziazione.
In primo luogo, le parti potranno intervenire sulla durata dei contratti di locazione, prevedendo un termine più
breve di quello minimo di sei anni (o nove per i contratti di locazione alberghiera); analogamente potrà essere
prevista la rinuncia da parte del conduttore alla rinnovazione del contratto alla prima scadenza. Parimenti dovrebbe
ritenersi consentita la possibilità delle parti di ridefinire le ipotesi di recesso del conduttore e del locatore,
stabilendone i termini e le condizioni.
Un ulteriore ambito nel quale sarà possibile derogare al regime ordinario riguarda la determinazione del canone di
locazione. In proposito saranno considerate valide le clausole che prevedano, con maggior libertà di quanto oggi
riconosce la giurisprudenza, la facoltà di adeguamento del canone nel corso del rapporto, così come le pattuizioni
relative all’aggiornamento del canone medesimo per rivalutazione monetaria.
Infine, dovranno ritenersi consentite le clausole con cui le parti escludano l’applicazione delle norme che
impongono al locatore il pagamento a favore del conduttore di una indennità di avviamento commerciale al
termine del rapporto di locazione, o che il conduttore rinunci in anticipo al diritto di prelazione in caso di
trasferimento dell’immobile condotto in locazione.
6. Rent to buy
Definizione e prassi contrattuale prima del Decreto
Sempre in tema di locazioni, l’articolo 23 del Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina
dei “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” (c.d. “rent to buy”) finora privi di
una specifica regolamentazione a tutela delle parti contraenti.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una certa diffusione del rent to buy, stante la nota situazione di
stagnazione del mercato della compravendita immobiliare e la crescente difficoltà di ottenere prestiti bancari.
Le fattispecie di rent to buy hanno assunto nel corso degli ultimi anni schemi negoziali diversi - tutti caratterizzati
dalla combinazione di elementi della locazione e della vendita - in base ai quali, l’acquisto del bene, in una prima
fase concesso in godimento, poteva avvenire, talvolta “automaticamente” (e.g. patto di futura vendita vincolante)
talvolta, a seguito della manifestazione di volontà di una, o entrambe, le parti (e.g., opzione di acquisto a favore del
conduttore, contratto preliminare di vendita).
Con il Decreto, il rent to buy lascia il campo della atipicità ed entra, quindi, a far parte del nostro ordinamento
quale nuova tipologia contrattuale caratterizzata.
Ambito di applicazione
La disciplina prevista dal Decreto troverà applicazione per tutti quei contratti, diversi dalla locazione finanziaria,
che prevedono l’immediata concessione in godimento di un immobile con diritto per il conduttore di acquistarlo
entro un determinato periodo di tempo, imputando, quale corrispettivo del trasferimento, la parte di canone indicata
nel contratto. L’immobile potrà essere di qualunque tipologia così come le parti contraenti potranno essere tanto
privati quanto imprese e/o enti.
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Trascrizione del contratto di rent to buy
Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi è la previsione della trascrivibilità del contratto di rent to buy nei
registri immobiliari e, pertanto, la necessità che, a tali fini, il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La trascrivibilità consente al conduttore-potenziale acquirente di tutelarsi da vicende successive alla trascrizione
(trascrizioni o iscrizioni contro il promittente alienante) che possano riguardare il concedente-futuro venditore
prima del passaggio di proprietà (e.g., nel caso in cui, successivamente alla trascrizione, il locatore venda
l’immobile ad un soggetto terzo, l’acquisto della proprietà da parte del conduttore prevarrà benché effettuato
successivamente ). La trascrivibilità consente altresì, nell’ipotesi in cui il soggetto concedente si renda
inadempiente, che il credito del conduttore alla restituzione delle somme già versate benefici di un privilegio
speciale (in caso di esecuzione forzata sul bene, il conduttore sarà preferito ad altri creditori nella soddisfazione del
proprio credito).
Si noti, infine, che gli effetti della trascrizione sono prolungati per l’intera durata del contratto, ma comunque per
un periodo non superiore a 10 anni.
Risoluzione per inadempimento. Mancato esercizio del diritto di acquisto
Il Decreto regola le conseguenze in caso di risoluzione per inadempimento delle parti agli obblighi di cui al
contratto di rent to buy.
In particolare (i) in caso di inadempimento del concedente, quest’ultimo sarà tenuto alla restituzione al conduttore
dei canoni già incassati (maggiorati degli interessi), mentre (ii) in caso di inadempimento del conduttore, il
concedente avrà diritto alla restituzione dell’immobile e i canoni già versati si intenderanno definitivamente
acquisiti dal concedente, salvo che non sia diversamente pattuito nel contratto.
Nel contratto dovrà, in ogni caso, essere indicata la quota dei canoni imputata a corrispettivo che il concedente
dovrà restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare l’immobile entro il termine stabilito.
Fallimento
Il Decreto, sempre nell’ottica della reciproca tutela dei contraenti, regola altresì le conseguenze in caso di
fallimento delle parti prevedendo che (i) in caso di fallimento del concedente il contratto prosegue (escludendo la
revocatoria a tutela del conduttore al verificarsi di determinati presupposti), mentre (ii) in caso di fallimento del
conduttore/acquirente, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiari di subentrare nel
contratto, ovvero di risolverlo.
Altre norme applicabili alla fase del “godimento”
Il Decreto rinvia, per la fase di godimento, alla disciplina in tema di usufrutto con particolare riferimento, inter alia,
alle norme relative all’inventario a carico dell’usufruttuario, alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e
proprietario (imputando a quest’ultimo le riparazioni straordinarie e all’usufruttuario la custodia amministrazione e
manutenzione ordinaria del bene).
7. Le modifiche alla disciplina delle SIIQ
L’articolo 20 del Decreto è intervenuto sulla disciplina delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (di
seguito “SIIQ”) per facilitare l’accesso al regime fiscale di favore previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la
“Legge Finanziaria 2007”). In particolare il legislatore ha modificato i requisiti partecipativi e ha introdotto
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ulteriori agevolazioni e un nuovo regime di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili
oggetto di locazione.
La Legge Finanziaria 2007 e l’introduzione delle SIIQ
Le SIIQ, società per azioni quotate che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, sono state
istituite in Italia dalla Legge Finanziaria 2007, successivamente modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la
“Legge Finanziaria 2008”); il quadro normativo è stato poi completato dal Regolamento attuativo approvato con
decreto 7 settembre 2007, n. 174 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “Regolamento”).
Lo scopo perseguito dal legislatore nazionale attraverso l’introduzione di tale istituto era dichiaratamente quello di
favorire lo sviluppo del mercato immobiliare, offrendo nuove opportunità di investimento al pubblico: a tal fine,
per incentivare la diffusione dello strumento, era stato previsto che le SIIQ potessero beneficiare, in presenza di
determinati requisiti, di uno speciale regime, il cui tratto fondamentale è rappresentato dall’esenzione del reddito
derivante dall’attività di locazione immobiliare dall’imposta sul reddito delle società e proporzionalmente
dall’imposta regionale sulle attività produttive.
L’applicabilità del regime speciale previsto per le SIIQ è, tuttavia, subordinato alla sussistenza di taluni requisiti,
sia di natura soggettiva, ovvero limitando l’accesso allo strumento alle sole società per azioni i cui titoli sono
negoziati in un mercato regolamentato, sia di natura partecipativa, richiedendo una adeguata diffusione tra il
pubblico dei titoli delle SIIQ e la previsione di soglie alla partecipazione massima detenibile da un singolo
azionista, sia di natura patrimoniale, essendo le SIIQ tenute ad investire una porzione pari ad almeno l’80%
dell’attivo patrimoniale in immobili destinati alla locazione. Inoltre il legislatore ha previsto l’obbligo delle SIIQ di
distribuire ai soci una determinata percentuale degli utili derivanti dall’attività di locazione.
A dispetto delle aspettative, e diversamente da quanto accaduto in altri mercati europei, nonostante le agevolazioni
fiscali di cui possono beneficiare, le SIIQ non hanno tuttavia avuto grande diffusione nel panorama italiano. Ed
infatti, dall’introduzione dello strumento ad oggi sono soltanto due le società italiane che hanno esercitato l’opzione
per accedere al regime delle SIIQ.
Le semplificazioni e gli incentivi fiscali introdotti dal Decreto
In questo scenario si è inserita la recente approvazione del Decreto, con il quale sono state apportate modifiche alla
Legge Finanziaria 2007. In particolare, con il Decreto da un lato sono state previste delle semplificazioni in termini
di accesso allo strumento, dall’altro sono stati ampliati i benefici fiscali offerti alle SIIQ.
In primo luogo, il Decreto ha introdotto alcune modifiche volte a rendere meno stringenti i requisiti partecipativi.
Più precisamente:
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è stata incrementata la soglia massima detenibile da parte di un unico azionista, che passa dal 51% al 60%
del capitale sociale; ciò di fatto consente di ridurre la percentuale di azioni da collocare sul mercato; inoltre,
è stato precisato che nel caso in cui la soglia del 60% dovesse essere superata per effetto di operazioni
straordinarie, quali fusioni o aumenti di capitale, il regime speciale resta sospeso sino a quando il requisito
partecipativo non venga nuovamente ristabilito;
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è stata ridotta dal 35% al 25% la percentuale del flottante che deve essere detenuta da singoli soci con una
partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale nel momento in cui viene effettuata l’opzione per il
regime delle SIIQ. A ciò deve aggiungersi che tale requisito non trova in ogni caso applicazione per le
società il cui capitale sia già quotato;
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qualora il requisito partecipativo del 60% non sia stato realizzato entro il periodo di imposta successivo a
quello in cui si esercita l’opzione, il regime speciale è sospeso, fino ad un massimo di due anni, e si applica
a partire dall’esercizio in cui detto requisito viene soddisfatto.
Altre modifiche di particolare rilevanza riguardano invece la distribuzione degli utili. L’obbligo di distribuzione ai
soci di una determinata percentuale di utili della cd. “gestione esente” (utili derivanti dall’attività di locazione)
permane, tuttavia la percentuale che deve essere necessariamente distribuita ai soci diminuisce dall’85% al 70%.
Inoltre è stato stabilito che i proventi derivanti dalle plusvalenze nette realizzate sulla cessione di immobili destinati
alla locazione e di quote di fondi immobiliari, incluse nella gestione esente, sono soggette all’obbligo di
distribuzione per il 50% nei due esercizi successivi a quello di realizzo.
Infine, una disposizione di particolare interesse è quella dettata in tema di operazioni tra SIIQ e fondi immobiliari.
La nuova normativa consente infatti al fondo di conferire, in sede di liquidazione del fondo, i propri immobili in
una SIIQ, con contestuale assegnazione delle azioni ai quotisti del fondo in regime di neutralità fiscale e in deroga
al regime dell’offerta al pubblico. Parimenti è previsto un regime fiscale agevolato anche in relazione all’apporto
degli immobili dal fondo alle SIIQ.
Nuove prospettive per le SIIQ
Le modifiche introdotte dal Decreto vanno nella direzione di incentivare ancora di più il ricorso allo strumento
delle SIIQ al fine di rilanciare lo sviluppo del mercato immobiliare italiano, e in particolare, l’attività di locazione
immobiliare, eliminando quelle rigidità che avevano costituito una barriera all’accesso per gli investitori.
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