LE NOVITA` FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE

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LE NOVITA` FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE
LE NOVITA' FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO
CONTENUTE NELLA MANOVRA ECONOMICA BIS
ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI
p.2
GUIDA ALLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO
APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPALI PUNTI DELLA MANOVRA BIS
DI FERRAGOSTO
p.16
GUIDE A CURA DI CELESTE VIVENZI
LE NOVITA' FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO
CONTENUTE NELLA MANOVRA ECONOMICA BIS
ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI
Decreto Legge 138/2011 convertito nella Legge 148/2011
NOVITA' IN MATERIA FISCALE
ART. 2 D.L. 138-2011
STUDI SETTORE
In caso di omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore,
oppure in caso di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non veritiere l'Agenzia può
determinare il reddito in maniera induttiva
a prescindere dalle risultanze del bilancio
e dalle scritture contabili.
Viene previsto inoltre l'eliminazione
dell’obbligo dell’Ufficio di indicare le
ragioni per le quali si disattendono le
risultanze degli studi di settore .
L'Agenzia non può procedere
all’accertamento analitico-induttivo solo se
il contribuente risulta congruo nell’anno
accertato ed in quello
precedente(coerente solo per l'anno
accertato). La norma è entrata in vigore a
decorrere dal 13 agosto 2011.
ART. 1 D.L. 138-2001
COMUNI ED EVASIONE FISCALE
Devoluto il 100% delle imposte scovate
dai Comuni al fine di incentivare la loro
partecipazione all'attività di accertamento
tributario per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Viene prevista la pubblicazione sul sito
internet del comune dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni delle persone
fisiche.
Le norme sopra indicate non trovano
applicazione in caso di mancata
istituzione entro il 31/12/2011 dei consigli
tributari all'interno dei Comuni.
ART. 2 D.L. 138-2001
OPERAZIONI TRACCIABILI
A far data dal 17 settembre 2011, è
previsto che le sanzioni relative alla
dichiarazione delle imposte dirette, alla
dichiarazione Iva e agli obblighi relativi
alla documentazione, registrazione ed
individuazione delle operazioni soggette
ad Iva, siano ridotte alla metà per gli
esercenti imprese, arti o professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori
a 5 milioni di euro che :
- per tutte le operazioni attive e passive
effettuate nell’esercizio dell’attività
utilizzino in maniera esclusiva strumenti
di pagamento diversi dal denaro contante
e che , nelle dichiarazioni dei redditi ed
iva, forniscano gli estremi dei loro
rapporti con gli operatori finanziari.
Art. 2 d.l. 138-2001
Riduzione delle soglie
REATI PENALI TRIBUTARI
Vengono ridotti i limiti di imposta sottratta
ad imposizione oltre i quali scattano le
sanzioni penali .
Sospensione condizionale della pena
Per i delitti disciplinati dagli articoli da 2
all'art.10 del D.Lgs. n.74/2000, l’istituito
della sospensione condizionale della pena
non può essere applicato se ricorrono
congiuntamente due condizioni: a)
l’ammontare dell’imposta evasa sia
superiore al 30% del volume d’affari; b)
l’ammontare dell’imposta evasa sia
superiore a tre milioni di euro .
Pagamento del debito tributario
Vengono ridotte ad un terzo le pene
previste per i delitti disciplinati dal D.Lgs.
74/2000, e non si applicano le pene
accessorie se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, i
debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei
delitti medesimi sono stati estinti mediante
pagamento.
Prescrizione
Sono elevati di un terzo i termini di
prescrizione per i reati disciplinati dagli
articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n.74/2000 .
Patteggiamento
può essere richiesto solo se siano stati
estinti i debiti tributari e siano state pagate
le sanzioni amministrative .
ENTRATA IN VIGORE
Le norme si applicano per i fatti commessi
successivamente al 17 settembre 2011.
Art. 2 d.l. 138-2011
INDICAZIONE PEC FAX CODICE
FISCALE NEL RICORSO
Art. 2 d.l. 138-2001
VALORE DELLA LITE
Art. 1 d.l. 138-2011
ADDIZIONALI REGIONALI
La mancata indicazione da parte del
difensore del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e del proprio numero
di fax e del codice fiscale della parte nel
ricorso,comporta l'aumento della metà del
contributo unificato.
Nei processi tributari il valore della lite
deve risultare da apposita dichiarazione.
A decorrere dal 17 settembre se manca la
dichiarazione sul valore della lite, il
contributo unificato è dovuto nell’importo
massimo di € 1.500 ed inoltre, per le
controversie il cui valore della lite è
indeterminabile, il contributo unificato è
dovuto nell’importo di € 120,00.
Anticipata al 2012 la possibilità per le
Regioni a statuto ordinario di aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale
regionale all'Irpef di base con
una maggiorazione che non potrà essere
superiore:
- a 0,5% per l'anno 2012 e 2013;
- a 1,1% per l'anno 2014;
- a 2,1% a decorrere dall'anno 2015.
Art. 1 d.l. 138- 2001
ADDIZIONALI COMUNALI
Art. 7 d.l. 138- 2011
ROBIN TAX
A decorrere dall’anno 2012 si potrà
istituire o incrementare l’addizionale
comunale Irpef ( anche attraverso
l'introduzione di aliquote differenziata
secondo il reddito).
Prevista una addizionale del 6,5%
dell’Ires alle società che operano nel
settore energetico e che, nel periodo
d’imposta precedente, hanno conseguito
un volume di ricavi superiore a 10 milioni
di euro e un reddito imponibile superiore a
1 milione di euro.
In via transitoria, per i tre periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010, l’addizionale è
incrementata del 4% applicandosi, quindi,
nella misura del 10,5%.
Le disposizioni non si rendono applicabili
per il calcolo dell’acconto dovuto per il
periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2010.
art. 2 d.l.138-2011
SOCIETA' DI COMODO
A decorrere dal 2012, alle società di
comodo si applica un’aliquota Ires
maggiorata al 38%.
La maggiorazione verrà calcolata sul
reddito imponibile dichiarato anche nel
caso in cui questo sia superiore al reddito
minimo.
Tale maggiorazione si applica anche ai
redditi imputati per trasparenza da società
di persone di comodo a soci soggetti Ires.
Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta di prima
applicazione della disposizione si
assumono le nuove disposizioni.
A decorrere dal 2012, si considerano
società di comodo quelle che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per tre
periodi d’imposta consecutivi, ciò a
decorrere dal successivo quarto periodo di
imposta.
Si considerano inoltre di comodo le
società che siano per due periodi
d’imposta in perdita fiscale e in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore
all’ammontare minimo stabilito dalla
normativa in tema di società di comodo.
Anche in questo caso, ai fini della
determinazioni degli acconti dovuti, si
deve applicare la nuova normativa.
Art. 2 d.l. 138-2011
TASSAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVE
A partire dal periodo di imposta 2012,
viene aumentata dal 30% al 40% la quota
di utili netti annuali che concorre alla
formazione del reddito imponibile delle
società cooperative a mutualità
prevalente, con esclusione di quelle
agricole, della piccola pesca e relativi
consorzi.
Per le cooperative di consumo e relativi
consorzi la suddetta percentuale viene
aumentata dal 55% al 65%.
Dal 2012, nei confronti della generalità
delle cooperative, la quota di utili netti
annuali destinati alla riserva minima
obbligatoria concorre a formare il reddito
imponibile nella misura del 10% degli utili
stessi.
Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta 2012 si devono
prendere in considerazione le nuove
regole.
Art. 2 d.l. 138-2011TASSAZIONE RENDITE
FINANZIARIE E REGIME DEI
DIVIDENDI
Dal 1 gennaio 2012 le attuali aliquote del
12,5% e 27% sono allineate all’unica
aliquota del 20%.
Il nuovo regime di tassazione non si
rende
applicabile tra gli altri agli interessi, premi
e ogni altro provento, nonché sui redditi di
capitale derivanti da:
- obbligazioni e titoli di Stato;
- obbligazioni di Stati white list;
- titoli di risparmio per il Mezzogiorno;
- risultato netto delle forme di previdenza .
La nuova tassazione si applica ai
dividendi derivanti dal possesso di
partecipazioni non qualificate che saranno
assoggettati ad una ritenuta a titolo di
imposta con l’aliquota del 20% a far data
dal 01/01/12.
Art. 2 d.l. 138-2011
USO PERSONALE BENI
D'IMPRESA
Dal 2012, la concessione in godimento di
beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore costituisce un reddito
diverso.
Per la società concedente i costi dei
predetti beni sono indeducibili dal reddito
imponibile.
Per agevolare l'attività di controllo
l’impresa concedente ovvero il socio o
familiare dell’imprenditore devono
effettuare una comunicazione all’Agenzia
delle Entrate contenente i dati relativi ai
beni concessi in godimento ( in caso
contrario troverà applicazione una
sanzione dovuta solidalmente in misura
pari al 30% della differenza che costituisce
reddito diverso).
Se i contribuenti hanno correttamente
dichiarato il reddito ma omesso o
comunicato dati incompleti o non veritieri,
è dovuta una sanzione variabile tra € 258
ed € 2.065.
Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo 2012 si assume quale
imposta del periodo precedente quella
derivante dalle nuove disposizioni.
L'Agenzia dovrà impartire le istruzioni su
come effettuare le comunicazioni di cui
sopra.
art. 23 d.l. 138-2011
SPESOMETRO
Abolita la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini Iva di importo
non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei
confronti di contribuenti non soggetti
passivi Iva, se il pagamento avviene
tramite carte di credito, di debito e
prepagate .
Viene disposto che la comunicazione
deve essere effettuata dagli operatori
finanziari emittenti le suddette carte di
credito, di debito e prepagate.
L’Agenzia ha differito dal 31/10/11 al
31/12/11 il termine entro il quale
devono essere trasmessi i dati delle
operazioni superiori a € 25.000 relative
al periodo 2010 ( OPERAZIONI
BUSINESS TO BUSINESS).
Art. 136 d.l. 138-2011
Dal 17 settembre 2011 l’Agenzia delle
Entrate può procedere all’elaborazione
LISTE SELETTIVE PER CONTROLLI delle liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo basate su
informazioni che derivano dai rapporti
intrattenuti con gli operatori finanziari .
d.l. 138-2011 art. 2
CONDONO FISCALE LG.289-2002
Entro il termine del 17 ottobre
2011,l’Agenzia delle Entrate e Equitalia ,
effettueranno un controllo sui
contribuenti che si sono avvalsi del
condono 2002 .
Nel caso in cui i contribuenti in questione
non versino le somme dovute entro il
termine del 31/12/2011, si applica una
sanzione del 50% dell’importo dovuto.
Per i soggetti aderenti al condono 2002 i
termini per l'accertamento sono prorogati
di un anno. Quindi, in caso di mancato
pagamento, si preannunciano controlli
fiscali per le annualità successive al
condono non ancora andate in
prescrizione.
Art. 2 d.l. 138-2011
ALIQUOTA IVA AL 21%
Aumenta dal 20% al 21% l’aliquota
ordinaria Iva per le operazioni effettuate a
partire dal 17 settembre 2011.
Art. 2 d.l. 138-2001
COMMERCIANTI AL MINUTO E
SCORPORO IVA
Art. 2 d.l. 138-2001
STABILIMENTI BALNEARI
Art. 2 d.l. 138-2001
CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
Art. 2 d.l. 138-2001
IMPOSTA TRASFERIMENTO
DENARO ALL'ESTERO
Art. 2 d.l. 138-2001
ANTIRICICLAGGIO
Dal 17 settembre 2011 i commercianti al
minuto e i soggetti assimilati devono
operare lo scorporo dell’Iva dai
corrispettivi con il solo metodo di
determinazione “matematico”. Sono
state abolite le percentuali di scorporo.
Dal 17 settembre 2011 gli stabilimenti
balneari, dovranno certificare i corrispettivi
con emissione di ricevuta o scontrino
fiscale per i seguenti servizi: noleggi
sdraio, lettini e ombrelloni.
Viene introdotto a far data dal
1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2013, un contributo di solidarietà sul
reddito complessivo Irpef pari al 3% sulla
parte
eccedente euro 300.000.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal
reddito complessivo.
Dal 17 settembre 2011, è istituita
un’imposta sui trasferimenti di denaro
all’estero (con esclusione di quelli
effettuati dai cittadini UE, nonché verso
Paesi UE), operati tramite istituti bancari,
agenzie di money transfer e altri agenti in
attività finanziaria, nella misura del 2%
dell’importo trasferito e con un minimo di 3
euro. Sono esentati gli extracomunitari in
possesso di matricola inps e codice
fiscale.
Dal 13 agosto 2011 è ridotto a euro
2.500 il limite per i trasferimenti di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
È fatto obbligo per i libretti di deposito
bancari o postali al portatore con un saldo
superiore ad euro 2.500, esistenti al 13
agosto, l' estinzione a cura del portatore o
di riduzione entro il 30 settembre 2011,
del saldo al di sotto della nuova soglia.
Art. 2 d.l. 138-2011
Dal 13 agosto 2011 i soggetti iscritti
OMESSA FATTURAZIONE
PROFESSIONISTI
presso ordini professionali se avranno
totalizzato , nel corso di un quinquennio,
almeno quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emissione della fattura
(compiute in giorni diversi) è disposta, con
provvedimento immediatamente
esecutivo, la sanzione accessoria della
sospensione dell'iscrizione all'albo o
all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese.
In caso di recidiva, la sospensione è
disposta per un periodo da quindici giorni
a sei mesi.
La sospensione verrà comunicata
all’ordine professionale o al soggetto
competente alla tenuta dell’albo affinché
ne dia pubblicazione sul sito internet.
Se dette violazioni sono commesse
nell'esercizio in forma associata di
attività professionale, la sanzione
accessoria di cui sopra è disposta nei
confronti di tutti gli associati.
ART. 2 D.L. 138- 2001
DETRAZIONE 36% E 41 %
Art. 1 d.l. 138-2011
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE
NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
A decorrere dal 17 settembre 2011 viene
introdotta la possibilità di usufruire del
beneficio della detrazione, per i rimanenti
periodi di imposta, in capo al soggetto che
ha sostenuto le spese di ristrutturazione
edilizia, anche se l'immobile viene ceduto.
Di conseguenza le detrazioni possono
competere sia al soggetto che ha
sostenuto le spese ovvero all’acquirente
dell’immobile.
Dal 13 agosto 2011 è soppressa
l’imposta provinciale di trascrizione per gli
atti soggetti ad Iva che pertanto
sconteranno l’imposta come per gli atti
non soggetti ad Iva . L'imposta varierà in
base alla potenza dei veicoli soggetti a
immatricolazione.
ART. 12 D.L.138-2011
Introduzione nel codice penale del
reato di caporalato (articolo 12) Coloro
IL REATO PENALE DI CAPORALATO che reclutano manodopera o sfruttano
i lavoratori verrà punito con la reclusione
da cinque a otto anni e con la multa da
mille a 2 mila euro per ciascun
lavoratore reclutato . Per sfruttamento si
intende: retribuzione dei lavoratori in
modo molto difforme a quanto stabilito
nei
contratti collettivi nazionali ;
violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
violazione della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
condizioni di lavoro e di alloggio
particolarmente gravi e misere. Previsto
l'aumento della pena da un terzo alla
metà se l'illecito riguarda più di tre
lavoratori, se vi sono coinvolti
dei
soggetti minori in età non lavorativa o
se i lavoratori sono stati esposti a grave
pericolo. La condanna per il reato di
caporalato prevede pene accessorie
che vanno dall'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche o delle
imprese, al divieto
di concludere
contratti
con
la
pubblica
amministrazione e dall'esclusione per un
periodo di due anni da agevolazioni o da
finanziamenti erogati dallo Stato
o
dall'Unione Europea.
ART. 9 D.L. 138-2011
COLLOCAMENTO DISABILI
Collocamento obbligatorio disabili
(articolo 9). I datori di lavoro privati che
occupano dipendenti in varie
unità
produttive e i datori di lavoro privati
appartenenti ad un gruppo possono
assumere lavoratori disabili (nel limite
della quota imposta per legge) presso la
sede o presso una società del gruppo a
loro scelta (la sede deve trovarsi in
Italia). Le assunzioni effettuate in
numero maggiore presso una sede
compensano le assunzioni effettuate in
misura minore presso le altre sedi. I
datori di lavoro privati, che si avvalgono
di questa facoltà,devono trasmettere in
via telematica (a ciascuno dei servizi
competenti delle province in cui si
trovano le unità produttive e le sedi
delle diverse imprese del gruppo) il
prospetto
dal
quale
risulta
l'adempimento
dell'obbligo
delle
assunzioni dei disabili. Lo stesso
discorso è valido anche per la Pubblica
Amministrazione
(dietro
apposita
richiesta ) al fine di assumere in un'
unità un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio
superiore
a
quello
prescritto
e
compensando quindi le eccedenze con
il minor numero di lavoratori assunti in
altre sedi della stessa Regione.
ART. 1 D.L. 138-2011
PENSIONE DONNE SETTORE
PRIVATO
Novità pensione donne (articolo 1)
Dal
1° gennaio 2014
il requisito
anagrafico
comincia
a
crescere
(secondo una scaletta prestabilita)in
modo da portare la pensione di
vecchiaia delle donne nel settore privato
a 65 anni a regime nel 2026 sulla
falsariga di quanto già fatto,in maniera
più incisiva , per le lavoratrici del settore
pubblico.
ART. 1 D.L. 138- 2011
FESTIVITA' CIVILI
Le festività civili (articolo 1). A
decorrere dall'anno 2012 le celebrazioni
nazionali e le festività dei Santi Patroni
cadranno il venerdì precedente ovvero il
lunedì seguente la prima domenica
successiva o la stessa Domenica . La
Manovra si riferisce pertanto solo alle
festività non religiose e annualmente il
Governo,attraverso un apposito decreto,
potrà decidere
dove
spostarle
eliminando in questo modo la possibilità
di usufruire dei ponti. Sono escluse le
festività del 25 aprile,1 maggio e del 2
giugno. Dalla disposizione si deduce che
le festività che potranno essere regolate
sono: il lunedì dopo Pasqua e il 26
dicembre e la festività del patrono .
Rimane salvo il 29 giugno in quanto
festività inclusa nel concordato con la
Chiesa.
ART. 8 D.L. 138-2011
CONTRATTI LAVORO
Novità in materia di contratti di lavoro
(articolo 8). I contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori
rappresentative sul piano nazionale
ovvero dalle rappresentanze sindacali
operanti in azienda possono realizzare
accordi per l' occupazione, per i contratti
di lavoro, per l'emersione del lavoro
irregolare, per gli incrementi di
competitività e di salario, per la gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, per
gli investimenti e l'avvio di nuove attività.
I contratti sopra indicati
potranno
regolare l'organizzazione del lavoro e
della produzione, gli impianti audiovisivi
e l' introduzione di nuove tecnologie; le
mansioni
del
lavoratore,
la
classificazione del personale; i contratti
a termine, a orario ridotto e flessibili, il
regime
della
solidarietà
e
la
somministrazione di lavoro; la disciplina
dell'orario di lavoro; le modalità di
assunzione e la disciplina del rapporto di
lavoro (comprese le collaborazioni
coordinate e continuative a progetto e le
partite Iva); la trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e le
conseguenze del recesso dal rapporto di
lavoro (fatto salvo
il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della
lavoratrice
in
concomitanza
del
matrimonio). Viene stabilito
che le
disposizioni contenute nei
contratti
collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti
prima
dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra
le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unità produttive
cui il contratto stesso si riferisce a
condizione che siano state approvate
con votazione a maggioranza di tutti i
lavoratori. Questa norma si inserisce nel
famoso dibattito sulla mancata validità “
erga omnes”dei contratti collettivi e
sull'attuazione
dell'art.39
della
Costituzione . Il tutto
sancisce e
ribadisce che i contratti collettivi , in
quanto atti di natura privata, vincolano
al rispetto solo i soggetti firmatari. Dalla
lettura della norma contenuta nelle
manovra ,attraverso accordi aziendali, si
cerca di dare validità ai contenuti del
“contratto aziendale” nei confronti di tutti
i dipendenti anche se non iscritti ai
Sindacati firmatari (in quanto approvati
tramite “ votazione” da parte dei diretti
interessati). Per queste motivazioni si
sono sollevate voci di attacco nei
confronti dell'Art.18 dello Stato dei
lavoratori che ,pur in assenza di una
palese modifica legislativa,potrebbe
essere
derogato,(per esempio
in
materia di reintegrazione del lavoratore
in caso di licenziamento illegittimo) se
l'accordo aziendale in vigore prevede
per la problematica soluzioni di altro
genere votate ed approvate tramite il
Referendum del lavoratori.
ART. 11 D.L. 138-2011
TIROCINI
Stretta sui Tirocini (articolo 11). I
tirocini formativi e di orientamento
possano essere promossi solo da
soggetti in possesso degli specifici
requisiti stabiliti
dalle normative .I
tirocini formativi e di orientamento non
curriculari
non possono avere una
durata superiore a sei mesi e possono
essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non
oltre dodici mesi dal conseguimento dei
relativo titolo di studio (la durata di cui
sopra non vale per i disabili, gli invalidi , i
soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti e i
condannati
ammessi
a
misure
alternative di detenzione). Viene però
prevista una deroga attraverso apposite
normative delle Regioni .
ART. 3 D.L. 138-2011
LIBERALIZZAZIONI IMPRESE E
PROFESSIONI
Liberalizzazione attività economiche e
professioni (articolo 3) L'accesso alle
attività economiche e il loro esercizio si
basano sul principio della
libertà
d'impresa e sulla concorrenza e non
devono sussistere restrizioni all'accesso
e all'esercizio delle attività economiche .
L'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attività economica è
regolata dall'autorità amministrativa solo
in caso di necessità. Per le professioni le
limitazioni all'accesso sono regolate solo
dalla legge dello Stato e vengono
previste nuove regole per l'accesso, la
formazione continua,la pubblicità e per il
praticantato (che deve essere retribuito
e non può durare per più di tre anni). Il
professionista deve essere in possesso
di apposita polizza professionale e il
suo compenso deve essere pattuito per
iscritto e può derogare alle stesse tariffe
professionali . Rimane in essere l'esame
di Stato previsto per le professioni
regolamentate.
Salve dalle liberalizzazione le Farmacia
e i taxi.
d.l. 138-2011 ART. 6 D.L. 138-2011
RESTITUZIONE BONUS BEBE'
Entro 90 giorni dal 17 settembre 2011 le
famiglie che hanno incassato il bonus
senza averne diritto sono tenute a
restituirlo senza sanzioni amministrative
e penali. La norma precisa che in caso
di
procedimento penale già attivato lo
stesso si estingue in caso di restituzione
del bonus. Il valore del bonus era di mille
euro.
CELESTE VIVENZI
GUIDA ALLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO
APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPALI PUNTI
DELLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO
Decreto Legge 138/2011 convertito nella Legge 148/2011
ESAME DELLE NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE E
ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Premessa generale
La non congruità agli studi di settore costituisce una mera presunzione semplice e
pertanto non utilizzabile da sola ai fini accertativi nei confronti del Contribuente.
Per questa motivazione un accertamento basato sugli studi settore è valido solo se
fonda le sue ragioni su presunzioni gravi ( ovvero gravi elementi) che nell'insieme
pongano a carico del Contribuente l'onere di dimostrare il contrario.
Tale concetto è stato oramai fatto proprio anche dalla stessa Agenzia delle Entrate
a seguito delle numerose sentenze della Cassazione in materia
che hanno
ribadito tale tesi ( sentenze n. 26636,26637 e 26639 ).
Pertanto al fine di rendere incisivo l'accertamento l'Agenzia ha affiancato alla non
congruità da studi di settore anche altre presunzioni semplici
( redditometro,
movimenti finanziari ecc.) con lo scopo di creare una presunzione di tipo grave.
Nella continua caccia al gettito fiscale occorre citare le ultime novità in materia di
Studi settore contenute nel decreto sviluppo e nella prima manovra economica ( d.l.
98-2011) convertita nella legge 111 del 2011 e , non per ultimo, le disposizioni
contenute nella manovra di ferragosto.
COSA HA DISPOSTO IL DECRETO SVILUPPO ( convertito nella Legge
n. 106 del 12 luglio 2011 ) IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
Il decreto ha introdotto le seguenti novità:
1) possibilità da parte dell'Amministrazione di innescare un accertamento induttivo
in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore e in caso di
compilazione errata dei dati richiesti, se il taroccamento comporta una differenza,tra
il reddito dichiarato e il reddito congruo da studi,superiore al 10%; non è chiaro se
la mancata presentazione del modello degli studi contempli anche la casistica della
compilazione degli studi ai soli fini statistici;
2) aumento delle sanzioni : si stabilisce che deve essere applicata sempre la
sanzione massima ovvero 2.065,83 euro ; se l'agenzia richiede la presentazione
del modello studi di settore e il Contribuente ottempera a quanto richiesto la
sanzione applicabile ammonta invece a euro 258;
3) aumento della sanzione del 50% ( minimo 150 % e massimo 300%) in caso di
omissione della compilazione del modello studi di settore e sempre se ,tra il reddito
dichiarato e il reddito congruo da studi, emerge una differenza superiore al 10%;
4) viene prorogato al 31. 12 del periodo d'imposta interessato il termine ultimo per
l'approvazione dei modelli degli studi fatta salva di approvare delle integrazioni
entro il 31 .03 dell'anno successivo;
5) viene inoltre abrogato l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di specificare le
eventuali motivazioni nel caso in cui vi fosse la necessità di procedere alla rettifica
del reddito dichiarato, nei confronti di un contribuente congruo agli Studi.
COSA HA PREVISTO LA MANOVRA ECONOMICA CONVERTITA NELLA
LEGGE 111-2011 IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
Con la Manovra in questione si è stabilito la possibilità di procedere con un
accertamento induttivo in presenza di due cause tra loro alternative ovvero :
1) indicazione in unico di una causa di esclusione dagli studi riconosciuta non
veritiera;
2) compilazione infedele dei dati contenuti nello Studio di settore.
N.B. deve essere sempre presente la regola della differenza tra il reddito dichiarato
e accertato dall'applicazione di gerico in misura superiore al 10%.
ESEMPIO PRATICO
Si ipotizzi un contribuente con :
Ricavi lordi euro 200.000
reddito dichiarato euro 60.000
congruo agli studi di settore dallo stesso compilati
Se lo stesso contribuente , ai fini di taroccare gli studi , ha indicato nei dati contabili
un importo inferiore a titolo di beni strumentali usati nel periodo l'imposta, l'Ufficio
può procedere al ricalcolo del reddito e, in questo caso, si possono avere risultati
diversi ovvero :
1) ricalcolo con ricavi determinati a 205.000 e quindi con un maggior reddito di
5.000 euro : in questo caso non potrà scattare l'accertamento induttivo in
mancanza della regola del 10% di cui sopra.
Nota bene :
Per far scattare l'accertamento induttivo occorreranno pertanto altre presunzioni
semplici ;
2)ricalcolo con ricavi determinati a 235.000 e con un maggior reddito di 35.000 euro
: in questo caso è possibile far scattare l'accertamento induttivo ( senza la
necessità di altre presunzioni) per la presenza dello scostamento superiore al 10 %
del dichiarato( in tale caso il reddito rideterminato ammonta a 95.000 contro i
60.000 precedenti per una differenza di 35.000 euro e quindi evidenzia una
differenza superiore al 10% rispetto al reddito originario dichiarato ).
ALCUNE CONSIDERAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DA STUDI DI SETTORE E ALLA COMPILAZIONE DEL
MODELLO AI SOLI FINI STATISTICI
Secondo la nuova normativa appare doveroso approfondire questo aspetto onde
inquadrare bene le cause di esclusione ritenute valide dalla stessa Agenzia delle
Entrate e al fine di non “ inventare cause” ritenute invalide.
A questo proposito si ritiene utile elencare le principali cause ormai ritenute
accettabili secondo la prassi:
- Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta( si ricorda l'obbligo di
compilazione degli INE); si pone all'attenzione il caso di inizio come prosecuzione
di attività precedentemente svolta da altri soggetti che comporta comunque
l'obbligo di compilazione del modello);
- Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ( si ricorda che il soggetto
che cessa deve compilare gli studi ai fini statistici ; si rammentano inoltre i casi di
cessazione e inizio di nuova attività nei sei mesi che prevedono l'obbligo di
compilazione del modello studi ):
- Ricavi dichiarati superiori a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro ( si compilano gli
studi ai fini statistici);
- Ricavi dichiarati superiori a 7,5 milioni di euro ( non si compilano gli studi ma solo
gli INE);
- Liquidazione ordinaria ( occorre compilare lo studio ai fini statistici ) ;
- Fallimento , liquidazione coatta amministrativa ( anche in questi casi occorre
considerare l'obbligo di compilazione degli studi ai fini statistici);
- Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività :
( es. ristrutturazione locali, mancato rilascio autorizzazioni per lo svolgimento
dell'attività,sospensione attività con relativa comunicazione alla CCIAA,affitto
dell'unica azienda posseduta,provvedimenti disciplinari nei confronti del
professionista che non hanno permesso lo svolgimento dell'attività. Per quanto
riguarda invece il caso della maternità è utile segnalare che tale causa ,pur
validata dalla giurisprudenza, non è ancora ben vista come causa di esclusione da
parte dell'Agenzia delle Entrate ;
- Contribuenti Minimi: sono espressamente esclusi dalla compilazione degli studi e
dagli INE;
- Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le
due attività siano soggette a due diversi studi di settore.
La normativa in oggetto è già in vigore e sarà utile prenderla in considerazione ai
fini della compilazione del modello Unico 2011 da trasmettere entro il 30 di
settembre 2011.
Infine sarebbe interessante sapere dall'agenzia delle entrate se la norma avrà
anche valore retroattivo ovvero se , in virtù dello Statuto del Contribuente, varrà
solo per il futuro.
ULTIMI CENNI IN RIFERIMENTO ALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO art.
2 d.l. 138-2011
Per evitare l’accertamento induttivo è necessaria la congruità per due anni
consecutivi, mentre il rispetto degli indici di coerenza è necessario solo per il
periodo d’imposta accertato.
La norma si aggiunge a quanto disposto dalla legge 111-2011 che ha disposto
l’abrogazione dell’obbligo di indicare, nell’atto che rettifica la dichiarazione dei
contribuenti congrui e coerenti, le motivazioni che hanno portato l’Agenzia delle
Entrate ad effettuare le rettifiche .
Gli accertamenti analitico induttivi da parte dell'Agenzia delle entrate saranno inibiti
pertanto solo quando i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli
studi di settore, anche a seguito di adeguamento spontaneo , in relazione al
periodo d'imposta precedente.
Pertanto per bloccare l’accertamento induttivo il contribuente deve risultare
congruo per almeno due anni consecutivi(non necessita che lo stesso contribuente
debba essere anche coerente per entrambi gli anni).
Quindi che se il contribuente nel 2010 (anno di controllo) fosse congruo e
coerente, ma nell'anno precedente 2009 era solo congruo ma non coerente,
secondo il tenore letterale della disposizione,il contribuente risulterebbe a totale
riparo da un accertamento analitico-induttivo.
Dall'esame delle disposizioni di cui sopra è evidente lo scopo finale del Legislatore
che , attraverso le modifiche apportate alla normativa in materia di studi di settore,
ha reso più efficace e semplice l'utilizzo di questo strumento (avente natura di
presunzione semplice) ai fini accertavi e che , nello stesso tempo, mira a spingere
il contribuente ad adottare un comportamento di “congruità” reiterato nel tempo per
esigenze di gettito e di lotta all'evasione.
IL DECRETO LEGGE 138-2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 148-2011
HA MODIFICATO IL DECRETO LEGGE N. 74-2000 IN MATERIA DI REATI
PENALI FISCALI
Il legislatore prosegue nel suo intento di scoraggiare l'evasione fiscale e , con la
manovra bis di ferragosto, riscrive le norme che regolano i reati penali in materia
fiscale.
Appare pertanto molto importante esaminare l'argomento nei suoi aspetti
fondamentali per conoscere la nuova normativa in vigore dal 17 settembre 2011.
PREVISTI NUOVI LIMITI DI EVASIONE PER IL CARCERE
La manovra ha modificato il decreto in oggetto aggravando le norme penali in
materia intervenendo sui seguenti punti:
1) Rischio del carcere per coloro che compiono i delitti previsti dal decreto 74-2000
( da art. 2 a art. 10) in presenza di particolari condizioni:
-imposta evasa o non versata superiore a tre milioni di euro ;
-imposta evasa che deve corrispondere almeno al 30 % del volume d'affari.
In presenza di entrambe le condizioni per il contribuente non sarà più possibile
richiedere la sospensione condizionale della pena .
A titolo informativo si citano i reati regolati dall'art.74-2000 ovvero : delitti in materia
di dichiarazioni dei redditi ed iva (frode,infedeltà,omissione); falsa fatturazione,
distruzione della contabilità).
IL NUOVO PATTEGGIAMENTO DELLA PENA
Viene prevista la possibilità di patteggiare la pena solo al contribuente che , prima
dell'apertura del dibattimento in primo grado, provveda a saldare il suo debito
tributario unitamente alle sanzioni richieste.
LA NUOVA RIDUZIONE DELLA PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO
Il contribuente che ha provveduto a saldare il debito potrà usufruire di una riduzione
della pena di un terzo ( prima era del 50%).
LA NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI FISCALI
La manovra bis ha stabilito per i reati contemplati dal decreto 74-2000( da art. 2 a
art. 10) un allungamento dei termini di prescrizione quantificabili in un terzo.
NUOVI LIMITI DI VALORE PER LE SOGLIE PENALI
La manovra bis ha modificato le soglie di punibilità a secondo del tipo reato
commesso .
TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17
SETTEMBRE 2011
TIPO REATO
NUOVI LIMITI IN VIGORE e PENA
PREVISTA
Dichiarazione fraudolenta con falsa
fatturazione
In caso di evasione di iva e redditi
attraverso l'ausilio di fatture false è
prevista la reclusione da un anno e
mezzo a sei anni (art.2 d.l.74-2000).
Questo vale per qualsiasi importo
evaso. Abolita ogni franchigia.
Dichiarazione fraudolenta con altri artifici Viene abbassata la soglia relativa all'art.
3 del d.l. 74 -2000 : lettera a) evasione
imposta per almeno euro 30.000; lettera
b) sottrazione all'imposizione per un
milione di euro. Pena prevista da un
anno e sei mesi a sei anni.
Dichiarazione infedele
Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se
contemporaneamente vengono superati
i seguenti limiti: 1) imposta evasa
superiore a euro 50.000; b)sottrazione
all'imposizione di elementi attivi superiori
al 10% di quelli indicati in dichiarazione
o comunque superiori a 2.000.000 di
euro. Pena prevista da un anno a tre
anni.
Omessa dichiarazione
Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se
l'imposta evasa raggiunge i 30.000 euro.
Pena prevista da un anno a tre anni.
Emissione fatture fittizie
Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile
indipendentemente dalla cifra (non
esiste un limite). Pena da un anno e
mezzo a sei anni.
Rischio del carcere
Applicabile a chi evade almeno 3
milioni di euro d'imposta e al 30 % del
fatturato ( devono essere presenti
entrambe le condizioni). Non è concesso
richiedere la sospensione condizionale
della pena . Se il contribuente salda i
debiti la sanzione penale sarà ridotta
fino ad un terzo e inoltre la prescrizione
di questo reato è aumentata di un terzo .
I BENI DELLE IMPRESE CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E AI
FAMILIARI
La norma vuole contrastare il fenomeno dell'utilizzo dei beni che sono intestati alle
imprese in maniera fittizia e che di fatto sono utilizzati dai soci e dai familiari
(auto,immobili,barche ecc.).
In sostanza l'art. 2 del d.l. 138-2011 ha introdotto a decorrere dal 01 01 2012 :
1) la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concordato per il godimento del bene;
2) l'indeducibilità dal reddito imponibile della società o dell'imprenditore dei costi
relativi ai beni concessi in godimento.
3) introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati
inerenti ai beni concessi in godimento da parte dell'impresa ovvero del socio
o del familiare dell'imprenditore. Il tenore letterale della norma non spiega se
la comunicazione da parte di un solo soggetto esonera l'altro dall'obbligo di
cui sopra.
4) applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra
il
valore di mercato e il corrispettivo stabilito per il godimento del bene nel
caso di omessa o non veritiera comunicazione ; ovvero applicazione di
una sanzione da 258 euro a 2.065 euro , in caso di mancata
comunicazione, anche se il contribuente si è adeguato ai dettati della
normativa. Si segnala che le sanzioni di cui sopra sono comminate in
solido ( impresa e utilizzatore del bene);
5) Controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate delle persone fisiche che
utilizzano i beni concessi in godimento ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito .
Viene previsto inoltre che ai fini del calcolo degli acconti per l'anno 2012 l'impresa
dovrà ricalcolare l'imponibile da assoggettare ad imposta tenendo in
considerazione la nuova normativa.
ESEMPIO PRATICO
Concessione in godimento al socio di srl di immobile strumentale
Corrispettivo fatturato al socio per il godimento del bene : euro 5.000
Valore di mercato per la locazione del bene : euro 25.000
A far data dal 2012 la differenza tra i due importi pari ad euro 20.000 costituisce
reddito diverso per il socio utilizzatore del bene ; per la società invece i costi relativi
al bene in oggetto sono da considerare indetraibili.
Dalla lettura letterale la norma sembra prevedere l'indeducibilità integrale dei costi
e non invece una indeducibilità parametrata alla percentuale che identifica la
differenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato . ( nell'esempio 20%).
IL LIMITE DI EURO 2.500 PER IL CONTANTE
La norma trova la sua ratio nel contrasto al fenomeno dell'antiriciclaggio e
all'evasione fiscale.
Il nuovo limite di euro 2.500 entra in vigore dal 13 agosto 2011 e in precedenza i
limiti si possono ricavare dalla seguente tabella:
Euro 12.500
Fino al 29 aprile 2008
Euro 5.000
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008
Euro 12.500
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
Euro 5.000
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
Euro 2.500
Dal 13 agosto 2011
Riassumendo gli aspetti fondamentali della normativa è utile ricordare che:
1) è vietato l'utilizzo del contante per trasferimenti d' importi pari o superiori i 2.500
euro (occorre considerare anche eventuali pagamenti frazionati) ;
2) il saldo dei libretti postali o bancari al portatore non possono essere superiore a
euro 2.500 ed ,entro il 30 settembre 2011, i libretti con un saldo superiore devono
essere estinti o portati alla nuova soglia stabilita;
3) non rientrano nel divieto di cui sopra i trasferimenti che comportano più
pagamenti in quanto previsti dal contratto in essere tra le parti ( è il caso dei
pagamenti rateali stabiliti a priori dall'accordo tra le parti).
La violazione dei nuovi limiti comporta l'applicazione di una sanzione che va dall'1
al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore ai 3.000 euro ; la sanzione
minima è inoltre stabilita in euro 15.000 per importi superiore ai 50.000
euro.
In relazione al divieto di detenere libretti di deposito al portatore con importi
superiori ai 2.500 euro viene prevista una sanzione che va dal 20% al 40% del
saldo ( in caso di saldo superiore ai 50.000 euro le sanzioni sono aumentate del
50%).
Non sono previste sanzioni per eventuali violazioni commesse dal 13 agosto al 31
agosto 2011 ai fini di concedere ai contribuenti un tempo ritenuto necessario per
conoscere la nuova normativa.
La definizione delle violazioni può scontare , per importi non superiori ai 250.000, la
procedura dell'oblazione che prevede il pagamento entro 60 gg. dalla notifica della
contestazione di una somma pari al 2% dell'importo dell'operazione contestata.
NOVITA' IN MATERIA DI “CONDONI” PREVISTI DALLA LEGGE 289-2002
Molti contribuenti si sono avvalsi del Condono 2002 ma non hanno provveduto a
pagare tutte le rate dovute al fisco.
Trattasi di cifre importanti e per questo motivo la norma ha stabilito quanto segue:
-invio di una comunicazione al contribuente con la richiesta di pagare il dovuto
entro il 31 dicembre 2011;
- in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2011 è prevista una
sanzione pari al 50 % dell'importo dovuto;
-controlli fiscali nei confronti dei soggetti di cui sopra per i periodi successivi al
condono e non ancora caduti in prescrizione entro il 31 dicembre 2012.
IMPOSTA DEL 2% SUI MONEY TRANSFERT
Dal 17 settembre 2011, è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero
(con esclusione di quelli effettuati dai cittadini UE, nonché verso Paesi UE), operati
tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria,
nella misura del 2% dell’importo trasferito e con un minimo di 3 euro. Sono esentati
gli extracomunitari in possesso di matricola inps e codice fiscale.
La nuova norma può essere utilizzata con lo scopo di identificare soggetti che si
trovano irregolarmente in Italia svolgendo un lavoro in nero.
LA RESTITUZIONE DEL “BONUS BEBE'” E LA MANOVRA BIS DI
FERRAGOSTO
Premessa generale
Il bonus bebè è stato introdotto dalla Legge Finanziaria del 2006 e prevedeva una
sorta di premio per le famiglie per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni
secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006. Ulteriore requisito previsto per
la famiglia era quello di non percepire un reddito superiore ai 50 mila euro.
A titolo informativo si rammenta che l'importo del bonus spettante per ogni figlio
era di mille euro.
LO SVILUPPO DELLA VICENDA
Molte famiglie , ancora nel mese di luglio 2011, hanno ricevuto da parte del
Ministero delle finanze una lettera di contestazione per indebita spettanza del
bonus con invito alla restituzione entro 30 giorni.
Nella vicenda si sono in seguito inserite le Associazioni dei Consumatori con lo
scopo di difendere le ottomila famiglie passibili di reato penale che , secondo
l'Amministrazione finanziaria, hanno prodotto una falsa autocertificazione del
reddito .
Come elemento a favore delle famiglie vi è da segnalare che le disposizioni
relative alla compilazione dell'autocertificazione non erano molto chiare e che
quindi potevano dare origine a diverse interpretazioni.
COSA HA PREVISTO LA MANOVRA ECONOMICA BIS PER RISOLVERE
LA QUESTIONE
La Manovra ha stabilito la possibilità di restituzione del bonus bebè entro tre
mesi dall’entrata in vigore delle manovra bis ( quindi dal 17 settembre 2011), senza
l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Infine, in caso di possibile procedimento penale già attivato, viene ribadito che la
restituzione del Bonus cancella in maniera automatica la procedura.
IL "CAPORALATO" DIVENTA UN REATO PENALE DAL 13 AGOSTO 2011
Una novità del decreto 138-2011 (manovra di ferragosto) è la modifica dell'art. 603
-bis del codice penale relativo alla intermediazione illegale della manodopera e allo
sfruttamento dei lavoratori.
Si tratta certamente di una normativa avente uno scopo repressivo in materia di
lavoro nero e di contrasto al fenomeno del caporalato che prevede il seguente
reato: reclusione da cinque a otto anni e la multa da mille a 2mila euro per ciascun
lavoratore reclutato.
Il caporalato è essenzialmente uno strumento di sfruttamento dell'attività
lavorativa compiuto da parte di organizzazioni criminali che reclutano manodopera
per lo svolgimento di attività lavorative in “nero” facendosi riconoscere una
percentuale della paga giornaliera da parte dello stesso lavoratore ( il fenomeno è
soprattutto sviluppato nelle Regioni del Sud: Calabria,Campania e Basilicata nel
settore agricolo e dell'edilizia e, ai giorni nostri,è molto diffuso nei lavoratori
extracomunitari grazie al numeroso flusso immigratorio).
Vi è da sottolineare che interessate alla novità ci potrebbero essere anche quelle
pseudo cooperative che di fatto, attraverso la loro attività lavorativa, nascondono un
fenomeno di intermediazione della manodopera.
La nuova normativa in materia di reato penale del caporalato punisce testualmente
" chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attività lavorativa attraverso lo sfruttamento(
mediante violenza, minaccia, o intimidazione) approfittando dello stato di bisogno
dei lavoratori”.
Il reato , dal tenore letterale della norma , non sembra pertanto colpire il soggetto
persona fisica che svolge l' attività illecita in conto proprio e non in forma
organizzata come recita la norma.
Dalla lettura della norma si ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del
Legislatore onde evitare possibili raggiri consistenti nell'impedire l'applicazione
pratica del reato commesso dal soggetto privato che , nascondendo l'evidenza,
agisce palesemente in nome e per conto di una struttura organizzata.
La norma chiarisce inoltre il significato della parola”sfruttamento “ che si può
identificare nelle seguenti circostanze:
- retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato;
- la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l'incolumità personale;
- lavoratore sottoposto a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni
di alloggio degradanti.
Alcune violazioni , ai fini della perseguibilità penale, devono essere sistematiche
ovvero reiterate (esempio quelle relative all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie) mentre , al contrario, per altri tipi di violazioni
questo non è previsto facendo ritenere che , da parte del contravventore, non sia
necessario un costante ricorso a tali azioni contra legem ai fini della relativa
condanna (esempio violazioni in materia antinfortunistica o in materia di salute del
lavoratore).
La nuova normativa ha previsto anche un' aggravante che comporta l'aumento
della pena da un terzo alla metà ( fino a 12 anni di reclusione) in presenza delle
seguenti situazioni:
- numero di lavoratori reclutati superiore a tre;
-se uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
-se i lavoratori sono stati sottoposti a situazioni di grave pericolo.
L'art. 12 del decreto legge n. 138/2011 introduce infine anche delle
accessorie da applicarsi in caso di condanna:
pene
1) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
2) il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di
opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-contratti
;
3) l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi
o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea,
relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
NOVITA' IN MATERIA DI SOCIETA' DI COMODO
Il decreto legge 138-2011 ha previsto per le società di comodo un aumento pari al
10,50% dell'aliquota Ires ordinaria pari al 27,50% portando l'aliquota Ires
applicabile
al 38” ( anche nel caso di reddito imputato alle stesse per
trasparenza).
Le società verranno quindi sottoposte al test di operatività e in caso di mancato
superamento e fatta salva istanza di disapplicazione e presenza di apposite
clausole di esclusione dovrà scontare l'aliquota maggiorata.
NOVITA' PER LE SOCIETA' IN PERDITA
Nel novero delle società di comodo vengono inserite anche le società in perdita per
almeno tre esercizi consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un
reddito inferiore a quello minimo.
La norma entra in vigore nel 2012 ma nel calcolo degli acconti in unico/2012
occorrerà tenere in considerazioni i risvolti della novità legislativa.
ESEMPIO PRATICO
anno 2009
anno 2010
anno 2011
perdita esercizio
perdita esercizio
perdita esercizio
dal 2012 la società sarà di comodo ( salvo cause
disapplicazione).
di esclusione e istanze di
ESEMPIO PRATICO
anno 2009
anno 2010
anno 2011
perdita esercizio
perdita esercizio
reddito inferiore a quello minimo
dal 2012 la società sarà di comodo ( salvo cause di
disapplicazione).
esclusione e istanze di
ESEMPIO PRATICO
anno 2009
perdita esercizio
anno 2010
utile superiore al reddito minimo
anno 2011
perdita esercizio
dal 2012 la società non sarà di comodo in quanto avendo conseguito un utile
superiore al reddito minimo dal 2011 riparte il conteggio dei tre anni.
Occorre chiarire se nel computo del triennio vada considerato il primo anno
di attività (in quanto anno escluso dall’applicazione della disciplina delle società di
comodo) e se siano escluse dalla norma le società costituite nel 2010 o nel 2011,
in quanto a far data dal 2012 non è trascorso il triennio oggetto di verifica.
Non sono obbligati alla presentazione dell'istanza di interpello i soggetti per i quali
si verifica una delle cause di esclusione previste dall’art.30 della legge n.724/94 (è
necessario esaminare i vari casi contemplati dalla norma.)
Secondo l'Agenzia delle Entrate infatti le cause di esclusione in oggetto hanno
valore automatico e i soggetti interessati non devono presentare l’interpello per
disapplicare la normativa.
I CONTRATTI DI PROSSIMITA' (ART. 8 D.L.138-2011)
I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle
rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare accordi per l'
occupazione, per i contratti di lavoro, per l'emersione del lavoro irregolare, per gli
incrementi di competitività e di salario, per la gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, per gli investimenti e l'avvio di nuove attività.
I contratti sopra indicati potranno regolare l'organizzazione del lavoro e della
produzione, gli impianti audiovisivi e l' introduzione di nuove tecnologie; le
mansioni del lavoratore, la classificazione del personale; i contratti a termine, a
orario ridotto e flessibili, il regime della solidarietà e la somministrazione di lavoro;
la disciplina dell'orario di lavoro; le modalità di assunzione e la disciplina del
rapporto di lavoro (comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto
e le partite Iva); la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatto salvo il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio).
Viene stabilito che le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali vigenti,
approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le
parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui
il contratto stesso si riferisce a condizione che siano state
approvate con
votazione a maggioranza di tutti i lavoratori.
Questa norma si inserisce nel famoso dibattito sulla mancata validità “ erga
omnes”dei contratti collettivi e sull'attuazione dell'art.39 della Costituzione .
Il tutto al fine di ribadire che i contratti collettivi , in quanto atti di natura privata,
vincolano al rispetto solo i soggetti firmatari.
Dalla lettura della norma contenuta nelle manovra ,attraverso accordi aziendali, si
cerca di dare validità ai contenuti del “contratto aziendale” nei confronti di tutti i
dipendenti anche se non iscritti ai Sindacati firmatari (in quanto approvati tramite “
votazione” da parte dei diretti interessati).
Per queste motivazioni si sono sollevate voci di attacco nei confronti dell'Art.18
dello Stato dei lavoratori che ,pur in assenza di
una palese modifica
legislativa,potrebbe essere derogato,(per esempio in materia di reintegrazione del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) se l'accordo aziendale in vigore
prevede per la problematica soluzioni di altro genere votate ed approvate tramite il
Referendum del lavoratori ( esempio: prevedere un risarcimento al posto della
reintegrazione nel posto di lavoro).
In gergo tramite l'opting out ( ovvero disciplina non contenuta nel CCNL o nella
legge) viene concessa la possibilità, tramite i contratti aziendali e territoriali
sottoscritti dalle associazioni
dei lavoratori più rappresentative , di regolare
specifiche materie.
L'art. 18 resta saldamente in vigore in caso di licenziamento della lavoratrice che ha
contratto il matrimonio,durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un
anno d'età del bambino, in caso di licenziamento dovuto alla richiesta di congedi
parentali , in caso di adozione o affidamento e per malattia del bambino.
Inoltre il contratto di prossimità non può derogare alla Costituzione e ai vincoli
dettati dalla normativa Comunitaria e Internazionale.
Collocamento obbligatorio disabili (articolo 9).
La legge n. 68 del marzo 1999 prevede :
 obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili
nella misura del 7% dei lavoratori occupati in caso di impresa avente più di
50 dipendenti;
 obbligo di assumere due lavoratori disabili se l'impresa ha
dipendenze da 36 a 50 dipendenti ;
alle sue
 obbligo di assunzione di un lavoratore se l'impresa ha alle sue dipendenze
da 15 fino a 35 dipendenti .
In sostanza il nuovo art. 9 del d.l. 138-2011 concede ai datori di lavoro privati che
occupano dipendenti in varie unità produttive e i datori di lavoro privati appartenenti
ad un gruppo possono assumere lavoratori disabili (nel limite della quota imposta
per legge) presso la sede o presso una società del gruppo a loro scelta (la sede
deve trovarsi in Italia).
Le assunzioni effettuate in numero maggiore presso una sede compensano le
assunzioni effettuate in misura minore presso le altre sedi.
I datori di lavoro privati, che si avvalgono di questa facoltà,devono trasmettere in
via telematica (a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le
unità produttive e le sedi delle diverse imprese del gruppo) il prospetto dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo delle assunzioni dei disabili.
Lo stesso discorso è valido anche per la Pubblica
Amministrazione (dietro
apposita richiesta ) al fine di assumere in un' unità un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto e compensando
quindi le eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre sedi della
stessa Regione.
I NUOVI TIROCINI (ARTICOLO 11)
I tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in
possesso degli specifici requisiti stabiliti dalle normative .
I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una
durata superiore a sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei
relativo titolo di studio (la durata di cui sopra non vale per i disabili, gli invalidi , i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di detenzione).
Tutti i datori di lavoro possono essere destinatari dei tirocini non curriculari fatto
salvo il rispetto di una proporzione numerica tra il numero dei dipendenti a tempo
indeterminato e quello degli stessi tirocinanti ( percentuale non superiore al 10 %
per le aziende con oltre 20 dipendenti).
Il rapporto di Tirocinio , per espressa previsione della norma, non costituisce
rapporto di lavoro subordinato fatti i casi in cui tali rapporti siano aggirati al fine di
nascondere un vero e proprio rapporto di lavoro . Ovviamente tale particolarità
deve essere provata in sede giudiziale.
NOVITA’ IN MATERIA DI FESTIVITA’ CIVILI
Le festività civili (articolo 1). A decorrere dall'anno 2012 le celebrazioni nazionali e
le festività dei Santi Patroni cadranno il venerdì precedente ovvero il lunedì
seguente la prima domenica successiva o la stessa Domenica .
La Manovra si riferisce pertanto solo alle festività non religiose e annualmente il
Governo,attraverso un apposito decreto, potrà decidere
dove
spostarle
eliminando in questo modo la possibilità di usufruire dei ponti. Sono escluse le
festività del 25 aprile,1 maggio e del 2 giugno.
Dalla disposizione si deduce che le festività che potranno essere regolate sono: il
lunedì dopo Pasqua e il 26 dicembre e la festività del patrono .
Rimane salvo il 29 giugno in quanto festività inclusa nel concordato con la Chiesa.
SOSPENSIONE PER I PROFESSIONISTI CHE NON RILASCIANO LA
FATTURA
Il Decreto Legge 138/2011 prevede la sospensione dell’iscrizione all’Albo o
all’Ordine dei professionisti che dimenticano di rilasciare ai clienti le fatture per le
prestazioni effettuate.
L’art. 2, comma 5 del Decreto di cui sopra introduce (in presenza di quattro
distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento nel corso di un quinquennio)
a carico dei professionisti iscritti in Albi o ad Ordini professionali (violazioni
compiute in giorni diversi ) l'applicazione della sanzione della sospensione
dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese e, in caso
di recidiva, la sospensione per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
La norma chiarisce che se le violazioni sono state commesse nell’esercizio della
professione in forma associata , la sanzione è applicabile a tutti i professionisti
associati.
La sospensione deve essere immediatamente esecutiva , comunicata all’Ordine o
all’Albo presso cui è iscritto il soggetto sanzionato e pubblicata sul sito Internet
professionale.
Si è sostanzialmente previsto per i professionisti quanto disposto per le altre
tipologie di contribuenti ovvero i soggetti tenuti all'emissione di scontrini fiscali e
ricevute.
La norma , di primo acchito, appare però di non semplice attuazione in quanto non
sembra affatto agevole poter contestare la violazione nei confronti della clientela
dei professionisti.
I professionisti infatti sono soggetti che emettono la fattura al momento del
pagamento delle prestazioni ed inoltre , ai fini pratici,occorre considerare che il solo
fatto di scovare un cliente fuori dallo studio senza ricevuta,non costituisce un fatto
automaticamente riconducibile “ ad una omessa fatturazione” ma potrebbe trattarsi
di un evento addebitabile ai motivi più disparati (consegna e ritiro documenti,
esame di una pratica ecc.).
A questo punto non resta che rimanere in attesa delle misure pratiche che
l'Amministrazione Finanziaria metterà in campo per rendere più incisiva la nuova
normativa prevista dalla Manovra bis e dalla quale, secondo le dichiarazioni
rilasciate, lo Stato si aspetta un incasso considerevole .
ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI GIUSTIZIA
INDICAZIONE PEC FAX CODICE FISCALE NEL RICORSO
L’art. 2 del dl 138-2011 stabilisce che la mancata indicazione da parte del difensore
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del proprio numero di fax e del
codice fiscale della parte nel ricorso,comporta l'aumento della metà del contributo
unificato.
Nei processi tributari inoltre il valore della lite deve risultare da apposita
dichiarazione. A decorrere dal 17 settembre se manca la dichiarazione sul valore
della lite, il contributo unificato è dovuto nell’importo massimo di € 1.500 ed inoltre,
per le controversie il cui valore della lite è indeterminabile, il contributo unificato è
dovuto nell’importo di € 120,00.
In tema di Mediazione obbligatoria viene prevista una sanzione ( pari al contributo
unificato) per la parte che , senza giustificato motivo, non partecipa alla procedura e
che in un secondo momento si costituisca in giudizio.
TASSAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVE
A partire dal periodo di imposta 2012, viene aumentata dal 30% al 40% la quota di
utili netti annuali che concorre alla formazione del reddito imponibile delle società
cooperative a mutualità prevalente, con esclusione di quelle agricole, della piccola
pesca e relativi consorzi.
Per le cooperative di consumo e relativi consorzi la suddetta percentuale viene
aumentata dal 55% al 65%.
Dal 2012, nei confronti della generalità delle cooperative, la quota di utili netti
annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorre a formare il reddito
imponibile nella misura del 10% degli utili stessi.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2012 si devono
prendere in considerazione le nuove regole
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E REGIME DEI DIVIDENDI
Dal 1 gennaio 2012 le attuali aliquote del 12,5% e 27% sono allineate all’unica
aliquota del 20%.
Il nuovo regime di tassazione non si rende applicabile tra gli altri agli interessi,
premi e ogni altro provento, nonché sui redditi di capitale derivanti da:
- obbligazioni e titoli di Stato;
- obbligazioni di Stati white list;
- titoli di risparmio per il Mezzogiorno;
- risultato netto delle forme di previdenza .
La nuova tassazione si applica ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni
non qualificate che saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con
l’aliquota del 20% a far data dal 01/01/12.
ESEMPIO PRATICO
Distribuzione di utili srl nel 2012
Tipologia socio
Socio qualificato
Socio non qualificato
tassazione
Utile distribuito x 49,72%x aliquota ipef
applicabile al socio
Utile distribuito x 20%
ESEMPIO PRATICO CESSIONE QUOTE
IPOTESI CESSIONE 10 % quota di una srl. Valore nominale 50.000 euro
Valore cessione 100.000
Se la cessione avviene nel 2011 ( es.atto notarile stipulato il 01 dicembre 2011)
sulla plusvalenze di euro 50.000 si applica il 12,50% (indipendentemente
dall’effettivo incasso del corrispettivo).
Se invece la cessione avviene nel 2012 sulla plusvalenza si applica la tassazione
del 20%.
Si segnala che per il Socio qualificato nulla è stato cambiato in quanto la manovra
economica ha appesantito solo il trattamento fiscale del socio non qualificato
COMMERCIANTI AL MINUTO E SCORPORO IVA
Dal 17 settembre 2011 i commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono
operare lo scorporo dell’Iva dai corrispettivi con il solo metodo di determinazione
“matematico”. Sono state abolite le percentuali di scorporo.
DETRAZIONE 36% E 41%
ART. 2 D.L. 138- 2001 - A decorrere dal 17 settembre 2011 viene introdotta la
possibilità di usufruire del beneficio della detrazione, per i rimanenti periodi di
imposta, in capo al soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia,
anche se l'immobile viene ceduto.
Di conseguenza le
detrazioni possono competere sia al soggetto che ha
sostenuto le spese ovvero all’acquirente dell’immobile.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE Art. 1 d.l. 138-2011
Dal 13 agosto 2011 è soppressa l’imposta provinciale di trascrizione per gli atti
soggetti ad Iva che pertanto sconteranno l’imposta come per gli atti non soggetti
ad Iva . L'imposta varierà in base alla
potenza dei veicoli soggetti a
immatricolazione
STABILIMENTI BALNEARI
Dal 17 settembre 2011 gli stabilimenti balneari, dovranno certificare i corrispettivi
con emissione di ricevuta o scontrino fiscale per i seguenti servizi: noleggi sdraio,
lettini e ombrelloni.
NOVITA’ IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE IMPRESE E PROFESSIONI
Liberalizzazione attività economiche e professioni (articolo 3) L'accesso alle attività
economiche e il loro esercizio si basano sul principio della libertà d'impresa e sulla
concorrenza e non devono sussistere restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attività economiche . L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una
attività economica è regolata dall'autorità amministrativa solo in caso di necessità.
Per le professioni le limitazioni all'accesso sono regolate solo dalla legge dello
Stato e vengono previste nuove regole per l'accesso, la formazione continua,la
pubblicità e per il praticantato (che deve essere retribuito e non può durare per più
di tre anni). Il professionista deve essere in possesso di apposita polizza
professionale e il suo compenso deve essere pattuito per iscritto e può derogare
alle stesse tariffe professionali .
Rimane in essere l'esame di Stato previsto per le professioni regolamentate.
Salve dalle liberalizzazione le Farmacia e i taxi.
In materia di liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi la novella riguarda
solamente gli esercizi ubicati nei Comuni delle Città d’arte o turistiche.
NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONE DELLE DONNE DEL SETTORE
PRIVATO
Novità pensione donne (articolo 1) Dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico
comincia a crescere (secondo una scaletta prestabilita)in modo da portare la
pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato a 65 anni a regime nel 2026
sulla falsariga di quanto già fatto,in maniera più incisiva , per le lavoratrici del
settore pubblico.
TABELLA PENSIONE DONNE SETTORE PRIVATO
SI TIENE CONTO ANCHE DELLA QUOTA PER LA SPERANZA DI VITA STABILITA
DAL DL.78-2010
ANNO DECORRENZA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ETA’ PREVISTA (ANNI E MESI)
60
60
60 + 3 MESI PER LA SPERANZA DI
VITA
60+ 4MESI + QUOTA SPER.VITA
60+ 6 MESI + QUOTA SPER.VITA
60+ 9MESI+ QUOTA SPER.VITA
61+ 1 MESE + QUOT SPER.VITA
61+ 6MESI+ QUOTA SPER VITA
62 + QUOTA SPER.VITA
62 + SEI MESI + QUOTA SPER. VITA
63 + SPERANZA DI VITA
63 +SEI MESI + QUOTA SPER.VITA
64+ QUOTA SPER.VITA
64+SEI MESI + QUOTA SPER.VITA
65 + QUOTA SPER.VITA
65 + 3 MESI + QUOTA SPER.VITA
ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
ART. 1 D.L. 138-2001
COMUNI ED EVASIONE FISCALE
Devoluto il 100% delle imposte scovate dai Comuni al fine di incentivare la loro
partecipazione all'attività di accertamento tributario per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Viene prevista la pubblicazione sul sito internet del comune dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni delle persone fisiche.
Le norme sopra indicate non trovano applicazione in caso di mancata istituzione
entro il 31/12/2011 dei consigli tributari all'interno dei Comuni.
L’Agenzia delle Entrate , ai fini di potenziare la collaborazione dei Comuni nella lotta
all’evasione, metterà a disposizione degli Enti ulteriori dati utili allo scopo.
SPESOMETRO (art. 23 d.l. 138-2011 )
Abolita la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo
non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi Iva, se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito e prepagate
.
Viene disposto che la comunicazione deve essere effettuata dagli operatori
finanziari emittenti le suddette carte di credito, di debito e prepagate.
L’Agenzia ha differito dal 31/10/11 al 31/12/11 il termine entro il quale devono
essere trasmessi i dati delle operazioni superiori a € 25.000 relative al periodo 2010
( OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS).
LISTE SELETTIVE PER CONTROLLI
Dal 17 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate può procedere all’elaborazione
delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni
che derivano dai rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari.
Prima della novità normativa L’Agenzia poteva accedere a tali informazioni solo al
Fine di poter eseguire un controllo specifico , da adesso invece potrebbe utilizzare
tali dati per scegliere i contribuenti da verificare.
NOVITA' IN MATERIA DI SISTRI
Dal 09 febbraio 2012 rientra in scena il Sistri ( si ricorda che in precedenza era
stato abrogato).
Il decreto 138-2011 sembra comunque togliere alle imprese minori l'onere
dell'utilizzo del nuovo sistema informatico ( usb ecc.) permettendo l'utilizzo delle
modalità cartacee( registri rifiuti, formulari ecc.).
Infatti la norma prevede la regolamentazione del sistema attraverso l'emanazione
di un apposito decreto ( da farsi entro 3 mesi dal 17 settembre 2011) nel quale
vengano individuate le attività e le tipologie di rifiuti che dovranno adottare la
procedura prevista per i rifiuti non pericolosi.
Le attività inserite nel decreto continueranno a movimentare i rifiuti in modalità
cartacea e saranno escluse dal sistri mentre, in caso contrario, tutte le altre attività
saranno tracciate elettronicamente.
CELESTE VIVENZI