LE NOVITA` FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE
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LE NOVITA` FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE
LE NOVITA' FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE NELLA MANOVRA ECONOMICA BIS ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI p.2 GUIDA ALLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPALI PUNTI DELLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO p.16 GUIDE A CURA DI CELESTE VIVENZI LE NOVITA' FISCALI E IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE NELLA MANOVRA ECONOMICA BIS ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI Decreto Legge 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 NOVITA' IN MATERIA FISCALE ART. 2 D.L. 138-2011 STUDI SETTORE In caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, oppure in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non veritiere l'Agenzia può determinare il reddito in maniera induttiva a prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili. Viene previsto inoltre l'eliminazione dell’obbligo dell’Ufficio di indicare le ragioni per le quali si disattendono le risultanze degli studi di settore . L'Agenzia non può procedere all’accertamento analitico-induttivo solo se il contribuente risulta congruo nell’anno accertato ed in quello precedente(coerente solo per l'anno accertato). La norma è entrata in vigore a decorrere dal 13 agosto 2011. ART. 1 D.L. 138-2001 COMUNI ED EVASIONE FISCALE Devoluto il 100% delle imposte scovate dai Comuni al fine di incentivare la loro partecipazione all'attività di accertamento tributario per gli anni 2012, 2013 e 2014. Viene prevista la pubblicazione sul sito internet del comune dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni delle persone fisiche. Le norme sopra indicate non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31/12/2011 dei consigli tributari all'interno dei Comuni. ART. 2 D.L. 138-2001 OPERAZIONI TRACCIABILI A far data dal 17 settembre 2011, è previsto che le sanzioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, alla dichiarazione Iva e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva, siano ridotte alla metà per gli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che : - per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzino in maniera esclusiva strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che , nelle dichiarazioni dei redditi ed iva, forniscano gli estremi dei loro rapporti con gli operatori finanziari. Art. 2 d.l. 138-2001 Riduzione delle soglie REATI PENALI TRIBUTARI Vengono ridotti i limiti di imposta sottratta ad imposizione oltre i quali scattano le sanzioni penali . Sospensione condizionale della pena Per i delitti disciplinati dagli articoli da 2 all'art.10 del D.Lgs. n.74/2000, l’istituito della sospensione condizionale della pena non può essere applicato se ricorrono congiuntamente due condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro . Pagamento del debito tributario Vengono ridotte ad un terzo le pene previste per i delitti disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento. Prescrizione Sono elevati di un terzo i termini di prescrizione per i reati disciplinati dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n.74/2000 . Patteggiamento può essere richiesto solo se siano stati estinti i debiti tributari e siano state pagate le sanzioni amministrative . ENTRATA IN VIGORE Le norme si applicano per i fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011. Art. 2 d.l. 138-2011 INDICAZIONE PEC FAX CODICE FISCALE NEL RICORSO Art. 2 d.l. 138-2001 VALORE DELLA LITE Art. 1 d.l. 138-2011 ADDIZIONALI REGIONALI La mancata indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del proprio numero di fax e del codice fiscale della parte nel ricorso,comporta l'aumento della metà del contributo unificato. Nei processi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione. A decorrere dal 17 settembre se manca la dichiarazione sul valore della lite, il contributo unificato è dovuto nell’importo massimo di € 1.500 ed inoltre, per le controversie il cui valore della lite è indeterminabile, il contributo unificato è dovuto nell’importo di € 120,00. Anticipata al 2012 la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base con una maggiorazione che non potrà essere superiore: - a 0,5% per l'anno 2012 e 2013; - a 1,1% per l'anno 2014; - a 2,1% a decorrere dall'anno 2015. Art. 1 d.l. 138- 2001 ADDIZIONALI COMUNALI Art. 7 d.l. 138- 2011 ROBIN TAX A decorrere dall’anno 2012 si potrà istituire o incrementare l’addizionale comunale Irpef ( anche attraverso l'introduzione di aliquote differenziata secondo il reddito). Prevista una addizionale del 6,5% dell’Ires alle società che operano nel settore energetico e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. In via transitoria, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’addizionale è incrementata del 4% applicandosi, quindi, nella misura del 10,5%. Le disposizioni non si rendono applicabili per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. art. 2 d.l.138-2011 SOCIETA' DI COMODO A decorrere dal 2012, alle società di comodo si applica un’aliquota Ires maggiorata al 38%. La maggiorazione verrà calcolata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui questo sia superiore al reddito minimo. Tale maggiorazione si applica anche ai redditi imputati per trasparenza da società di persone di comodo a soci soggetti Ires. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disposizione si assumono le nuove disposizioni. A decorrere dal 2012, si considerano società di comodo quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, ciò a decorrere dal successivo quarto periodo di imposta. Si considerano inoltre di comodo le società che siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo stabilito dalla normativa in tema di società di comodo. Anche in questo caso, ai fini della determinazioni degli acconti dovuti, si deve applicare la nuova normativa. Art. 2 d.l. 138-2011 TASSAZIONE SOCIETA' COOPERATIVE A partire dal periodo di imposta 2012, viene aumentata dal 30% al 40% la quota di utili netti annuali che concorre alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative a mutualità prevalente, con esclusione di quelle agricole, della piccola pesca e relativi consorzi. Per le cooperative di consumo e relativi consorzi la suddetta percentuale viene aumentata dal 55% al 65%. Dal 2012, nei confronti della generalità delle cooperative, la quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 10% degli utili stessi. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2012 si devono prendere in considerazione le nuove regole. Art. 2 d.l. 138-2011TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E REGIME DEI DIVIDENDI Dal 1 gennaio 2012 le attuali aliquote del 12,5% e 27% sono allineate all’unica aliquota del 20%. Il nuovo regime di tassazione non si rende applicabile tra gli altri agli interessi, premi e ogni altro provento, nonché sui redditi di capitale derivanti da: - obbligazioni e titoli di Stato; - obbligazioni di Stati white list; - titoli di risparmio per il Mezzogiorno; - risultato netto delle forme di previdenza . La nuova tassazione si applica ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate che saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 20% a far data dal 01/01/12. Art. 2 d.l. 138-2011 USO PERSONALE BENI D'IMPRESA Dal 2012, la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore costituisce un reddito diverso. Per la società concedente i costi dei predetti beni sono indeducibili dal reddito imponibile. Per agevolare l'attività di controllo l’impresa concedente ovvero il socio o familiare dell’imprenditore devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento ( in caso contrario troverà applicazione una sanzione dovuta solidalmente in misura pari al 30% della differenza che costituisce reddito diverso). Se i contribuenti hanno correttamente dichiarato il reddito ma omesso o comunicato dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione variabile tra € 258 ed € 2.065. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo 2012 si assume quale imposta del periodo precedente quella derivante dalle nuove disposizioni. L'Agenzia dovrà impartire le istruzioni su come effettuare le comunicazioni di cui sopra. art. 23 d.l. 138-2011 SPESOMETRO Abolita la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito e prepagate . Viene disposto che la comunicazione deve essere effettuata dagli operatori finanziari emittenti le suddette carte di credito, di debito e prepagate. L’Agenzia ha differito dal 31/10/11 al 31/12/11 il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni superiori a € 25.000 relative al periodo 2010 ( OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS). Art. 136 d.l. 138-2011 Dal 17 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate può procedere all’elaborazione LISTE SELETTIVE PER CONTROLLI delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni che derivano dai rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari . d.l. 138-2011 art. 2 CONDONO FISCALE LG.289-2002 Entro il termine del 17 ottobre 2011,l’Agenzia delle Entrate e Equitalia , effettueranno un controllo sui contribuenti che si sono avvalsi del condono 2002 . Nel caso in cui i contribuenti in questione non versino le somme dovute entro il termine del 31/12/2011, si applica una sanzione del 50% dell’importo dovuto. Per i soggetti aderenti al condono 2002 i termini per l'accertamento sono prorogati di un anno. Quindi, in caso di mancato pagamento, si preannunciano controlli fiscali per le annualità successive al condono non ancora andate in prescrizione. Art. 2 d.l. 138-2011 ALIQUOTA IVA AL 21% Aumenta dal 20% al 21% l’aliquota ordinaria Iva per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011. Art. 2 d.l. 138-2001 COMMERCIANTI AL MINUTO E SCORPORO IVA Art. 2 d.l. 138-2001 STABILIMENTI BALNEARI Art. 2 d.l. 138-2001 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' Art. 2 d.l. 138-2001 IMPOSTA TRASFERIMENTO DENARO ALL'ESTERO Art. 2 d.l. 138-2001 ANTIRICICLAGGIO Dal 17 settembre 2011 i commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono operare lo scorporo dell’Iva dai corrispettivi con il solo metodo di determinazione “matematico”. Sono state abolite le percentuali di scorporo. Dal 17 settembre 2011 gli stabilimenti balneari, dovranno certificare i corrispettivi con emissione di ricevuta o scontrino fiscale per i seguenti servizi: noleggi sdraio, lettini e ombrelloni. Viene introdotto a far data dal 1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo Irpef pari al 3% sulla parte eccedente euro 300.000. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Dal 17 settembre 2011, è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero (con esclusione di quelli effettuati dai cittadini UE, nonché verso Paesi UE), operati tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, nella misura del 2% dell’importo trasferito e con un minimo di 3 euro. Sono esentati gli extracomunitari in possesso di matricola inps e codice fiscale. Dal 13 agosto 2011 è ridotto a euro 2.500 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad euro 2.500, esistenti al 13 agosto, l' estinzione a cura del portatore o di riduzione entro il 30 settembre 2011, del saldo al di sotto della nuova soglia. Art. 2 d.l. 138-2011 Dal 13 agosto 2011 i soggetti iscritti OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI presso ordini professionali se avranno totalizzato , nel corso di un quinquennio, almeno quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione della fattura (compiute in giorni diversi) è disposta, con provvedimento immediatamente esecutivo, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. La sospensione verrà comunicata all’ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne dia pubblicazione sul sito internet. Se dette violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui sopra è disposta nei confronti di tutti gli associati. ART. 2 D.L. 138- 2001 DETRAZIONE 36% E 41 % Art. 1 d.l. 138-2011 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO A decorrere dal 17 settembre 2011 viene introdotta la possibilità di usufruire del beneficio della detrazione, per i rimanenti periodi di imposta, in capo al soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia, anche se l'immobile viene ceduto. Di conseguenza le detrazioni possono competere sia al soggetto che ha sostenuto le spese ovvero all’acquirente dell’immobile. Dal 13 agosto 2011 è soppressa l’imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad Iva che pertanto sconteranno l’imposta come per gli atti non soggetti ad Iva . L'imposta varierà in base alla potenza dei veicoli soggetti a immatricolazione. ART. 12 D.L.138-2011 Introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 12) Coloro IL REATO PENALE DI CAPORALATO che reclutano manodopera o sfruttano i lavoratori verrà punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da mille a 2 mila euro per ciascun lavoratore reclutato . Per sfruttamento si intende: retribuzione dei lavoratori in modo molto difforme a quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali ; violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro e di alloggio particolarmente gravi e misere. Previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà se l'illecito riguarda più di tre lavoratori, se vi sono coinvolti dei soggetti minori in età non lavorativa o se i lavoratori sono stati esposti a grave pericolo. La condanna per il reato di caporalato prevede pene accessorie che vanno dall'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione e dall'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni o da finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea. ART. 9 D.L. 138-2011 COLLOCAMENTO DISABILI Collocamento obbligatorio disabili (articolo 9). I datori di lavoro privati che occupano dipendenti in varie unità produttive e i datori di lavoro privati appartenenti ad un gruppo possono assumere lavoratori disabili (nel limite della quota imposta per legge) presso la sede o presso una società del gruppo a loro scelta (la sede deve trovarsi in Italia). Le assunzioni effettuate in numero maggiore presso una sede compensano le assunzioni effettuate in misura minore presso le altre sedi. I datori di lavoro privati, che si avvalgono di questa facoltà,devono trasmettere in via telematica (a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive e le sedi delle diverse imprese del gruppo) il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo delle assunzioni dei disabili. Lo stesso discorso è valido anche per la Pubblica Amministrazione (dietro apposita richiesta ) al fine di assumere in un' unità un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto e compensando quindi le eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre sedi della stessa Regione. ART. 1 D.L. 138-2011 PENSIONE DONNE SETTORE PRIVATO Novità pensione donne (articolo 1) Dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico comincia a crescere (secondo una scaletta prestabilita)in modo da portare la pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato a 65 anni a regime nel 2026 sulla falsariga di quanto già fatto,in maniera più incisiva , per le lavoratrici del settore pubblico. ART. 1 D.L. 138- 2011 FESTIVITA' CIVILI Le festività civili (articolo 1). A decorrere dall'anno 2012 le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni cadranno il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica successiva o la stessa Domenica . La Manovra si riferisce pertanto solo alle festività non religiose e annualmente il Governo,attraverso un apposito decreto, potrà decidere dove spostarle eliminando in questo modo la possibilità di usufruire dei ponti. Sono escluse le festività del 25 aprile,1 maggio e del 2 giugno. Dalla disposizione si deduce che le festività che potranno essere regolate sono: il lunedì dopo Pasqua e il 26 dicembre e la festività del patrono . Rimane salvo il 29 giugno in quanto festività inclusa nel concordato con la Chiesa. ART. 8 D.L. 138-2011 CONTRATTI LAVORO Novità in materia di contratti di lavoro (articolo 8). I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare accordi per l' occupazione, per i contratti di lavoro, per l'emersione del lavoro irregolare, per gli incrementi di competitività e di salario, per la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, per gli investimenti e l'avvio di nuove attività. I contratti sopra indicati potranno regolare l'organizzazione del lavoro e della produzione, gli impianti audiovisivi e l' introduzione di nuove tecnologie; le mansioni del lavoratore, la classificazione del personale; i contratti a termine, a orario ridotto e flessibili, il regime della solidarietà e la somministrazione di lavoro; la disciplina dell'orario di lavoro; le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro (comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva); la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatto salvo il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio). Viene stabilito che le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che siano state approvate con votazione a maggioranza di tutti i lavoratori. Questa norma si inserisce nel famoso dibattito sulla mancata validità “ erga omnes”dei contratti collettivi e sull'attuazione dell'art.39 della Costituzione . Il tutto sancisce e ribadisce che i contratti collettivi , in quanto atti di natura privata, vincolano al rispetto solo i soggetti firmatari. Dalla lettura della norma contenuta nelle manovra ,attraverso accordi aziendali, si cerca di dare validità ai contenuti del “contratto aziendale” nei confronti di tutti i dipendenti anche se non iscritti ai Sindacati firmatari (in quanto approvati tramite “ votazione” da parte dei diretti interessati). Per queste motivazioni si sono sollevate voci di attacco nei confronti dell'Art.18 dello Stato dei lavoratori che ,pur in assenza di una palese modifica legislativa,potrebbe essere derogato,(per esempio in materia di reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) se l'accordo aziendale in vigore prevede per la problematica soluzioni di altro genere votate ed approvate tramite il Referendum del lavoratori. ART. 11 D.L. 138-2011 TIROCINI Stretta sui Tirocini (articolo 11). I tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalle normative .I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio (la durata di cui sopra non vale per i disabili, gli invalidi , i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione). Viene però prevista una deroga attraverso apposite normative delle Regioni . ART. 3 D.L. 138-2011 LIBERALIZZAZIONI IMPRESE E PROFESSIONI Liberalizzazione attività economiche e professioni (articolo 3) L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio della libertà d'impresa e sulla concorrenza e non devono sussistere restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche . L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica è regolata dall'autorità amministrativa solo in caso di necessità. Per le professioni le limitazioni all'accesso sono regolate solo dalla legge dello Stato e vengono previste nuove regole per l'accesso, la formazione continua,la pubblicità e per il praticantato (che deve essere retribuito e non può durare per più di tre anni). Il professionista deve essere in possesso di apposita polizza professionale e il suo compenso deve essere pattuito per iscritto e può derogare alle stesse tariffe professionali . Rimane in essere l'esame di Stato previsto per le professioni regolamentate. Salve dalle liberalizzazione le Farmacia e i taxi. d.l. 138-2011 ART. 6 D.L. 138-2011 RESTITUZIONE BONUS BEBE' Entro 90 giorni dal 17 settembre 2011 le famiglie che hanno incassato il bonus senza averne diritto sono tenute a restituirlo senza sanzioni amministrative e penali. La norma precisa che in caso di procedimento penale già attivato lo stesso si estingue in caso di restituzione del bonus. Il valore del bonus era di mille euro. CELESTE VIVENZI GUIDA ALLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPALI PUNTI DELLA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO Decreto Legge 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 ESAME DELLE NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE E ACCERTAMENTO INDUTTIVO Premessa generale La non congruità agli studi di settore costituisce una mera presunzione semplice e pertanto non utilizzabile da sola ai fini accertativi nei confronti del Contribuente. Per questa motivazione un accertamento basato sugli studi settore è valido solo se fonda le sue ragioni su presunzioni gravi ( ovvero gravi elementi) che nell'insieme pongano a carico del Contribuente l'onere di dimostrare il contrario. Tale concetto è stato oramai fatto proprio anche dalla stessa Agenzia delle Entrate a seguito delle numerose sentenze della Cassazione in materia che hanno ribadito tale tesi ( sentenze n. 26636,26637 e 26639 ). Pertanto al fine di rendere incisivo l'accertamento l'Agenzia ha affiancato alla non congruità da studi di settore anche altre presunzioni semplici ( redditometro, movimenti finanziari ecc.) con lo scopo di creare una presunzione di tipo grave. Nella continua caccia al gettito fiscale occorre citare le ultime novità in materia di Studi settore contenute nel decreto sviluppo e nella prima manovra economica ( d.l. 98-2011) convertita nella legge 111 del 2011 e , non per ultimo, le disposizioni contenute nella manovra di ferragosto. COSA HA DISPOSTO IL DECRETO SVILUPPO ( convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011 ) IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE Il decreto ha introdotto le seguenti novità: 1) possibilità da parte dell'Amministrazione di innescare un accertamento induttivo in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore e in caso di compilazione errata dei dati richiesti, se il taroccamento comporta una differenza,tra il reddito dichiarato e il reddito congruo da studi,superiore al 10%; non è chiaro se la mancata presentazione del modello degli studi contempli anche la casistica della compilazione degli studi ai soli fini statistici; 2) aumento delle sanzioni : si stabilisce che deve essere applicata sempre la sanzione massima ovvero 2.065,83 euro ; se l'agenzia richiede la presentazione del modello studi di settore e il Contribuente ottempera a quanto richiesto la sanzione applicabile ammonta invece a euro 258; 3) aumento della sanzione del 50% ( minimo 150 % e massimo 300%) in caso di omissione della compilazione del modello studi di settore e sempre se ,tra il reddito dichiarato e il reddito congruo da studi, emerge una differenza superiore al 10%; 4) viene prorogato al 31. 12 del periodo d'imposta interessato il termine ultimo per l'approvazione dei modelli degli studi fatta salva di approvare delle integrazioni entro il 31 .03 dell'anno successivo; 5) viene inoltre abrogato l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di specificare le eventuali motivazioni nel caso in cui vi fosse la necessità di procedere alla rettifica del reddito dichiarato, nei confronti di un contribuente congruo agli Studi. COSA HA PREVISTO LA MANOVRA ECONOMICA CONVERTITA NELLA LEGGE 111-2011 IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE Con la Manovra in questione si è stabilito la possibilità di procedere con un accertamento induttivo in presenza di due cause tra loro alternative ovvero : 1) indicazione in unico di una causa di esclusione dagli studi riconosciuta non veritiera; 2) compilazione infedele dei dati contenuti nello Studio di settore. N.B. deve essere sempre presente la regola della differenza tra il reddito dichiarato e accertato dall'applicazione di gerico in misura superiore al 10%. ESEMPIO PRATICO Si ipotizzi un contribuente con : Ricavi lordi euro 200.000 reddito dichiarato euro 60.000 congruo agli studi di settore dallo stesso compilati Se lo stesso contribuente , ai fini di taroccare gli studi , ha indicato nei dati contabili un importo inferiore a titolo di beni strumentali usati nel periodo l'imposta, l'Ufficio può procedere al ricalcolo del reddito e, in questo caso, si possono avere risultati diversi ovvero : 1) ricalcolo con ricavi determinati a 205.000 e quindi con un maggior reddito di 5.000 euro : in questo caso non potrà scattare l'accertamento induttivo in mancanza della regola del 10% di cui sopra. Nota bene : Per far scattare l'accertamento induttivo occorreranno pertanto altre presunzioni semplici ; 2)ricalcolo con ricavi determinati a 235.000 e con un maggior reddito di 35.000 euro : in questo caso è possibile far scattare l'accertamento induttivo ( senza la necessità di altre presunzioni) per la presenza dello scostamento superiore al 10 % del dichiarato( in tale caso il reddito rideterminato ammonta a 95.000 contro i 60.000 precedenti per una differenza di 35.000 euro e quindi evidenzia una differenza superiore al 10% rispetto al reddito originario dichiarato ). ALCUNE CONSIDERAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DA STUDI DI SETTORE E ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO AI SOLI FINI STATISTICI Secondo la nuova normativa appare doveroso approfondire questo aspetto onde inquadrare bene le cause di esclusione ritenute valide dalla stessa Agenzia delle Entrate e al fine di non “ inventare cause” ritenute invalide. A questo proposito si ritiene utile elencare le principali cause ormai ritenute accettabili secondo la prassi: - Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta( si ricorda l'obbligo di compilazione degli INE); si pone all'attenzione il caso di inizio come prosecuzione di attività precedentemente svolta da altri soggetti che comporta comunque l'obbligo di compilazione del modello); - Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ( si ricorda che il soggetto che cessa deve compilare gli studi ai fini statistici ; si rammentano inoltre i casi di cessazione e inizio di nuova attività nei sei mesi che prevedono l'obbligo di compilazione del modello studi ): - Ricavi dichiarati superiori a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro ( si compilano gli studi ai fini statistici); - Ricavi dichiarati superiori a 7,5 milioni di euro ( non si compilano gli studi ma solo gli INE); - Liquidazione ordinaria ( occorre compilare lo studio ai fini statistici ) ; - Fallimento , liquidazione coatta amministrativa ( anche in questi casi occorre considerare l'obbligo di compilazione degli studi ai fini statistici); - Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività : ( es. ristrutturazione locali, mancato rilascio autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività,sospensione attività con relativa comunicazione alla CCIAA,affitto dell'unica azienda posseduta,provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista che non hanno permesso lo svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda invece il caso della maternità è utile segnalare che tale causa ,pur validata dalla giurisprudenza, non è ancora ben vista come causa di esclusione da parte dell'Agenzia delle Entrate ; - Contribuenti Minimi: sono espressamente esclusi dalla compilazione degli studi e dagli INE; - Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due diversi studi di settore. La normativa in oggetto è già in vigore e sarà utile prenderla in considerazione ai fini della compilazione del modello Unico 2011 da trasmettere entro il 30 di settembre 2011. Infine sarebbe interessante sapere dall'agenzia delle entrate se la norma avrà anche valore retroattivo ovvero se , in virtù dello Statuto del Contribuente, varrà solo per il futuro. ULTIMI CENNI IN RIFERIMENTO ALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO art. 2 d.l. 138-2011 Per evitare l’accertamento induttivo è necessaria la congruità per due anni consecutivi, mentre il rispetto degli indici di coerenza è necessario solo per il periodo d’imposta accertato. La norma si aggiunge a quanto disposto dalla legge 111-2011 che ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di indicare, nell’atto che rettifica la dichiarazione dei contribuenti congrui e coerenti, le motivazioni che hanno portato l’Agenzia delle Entrate ad effettuare le rettifiche . Gli accertamenti analitico induttivi da parte dell'Agenzia delle entrate saranno inibiti pertanto solo quando i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento spontaneo , in relazione al periodo d'imposta precedente. Pertanto per bloccare l’accertamento induttivo il contribuente deve risultare congruo per almeno due anni consecutivi(non necessita che lo stesso contribuente debba essere anche coerente per entrambi gli anni). Quindi che se il contribuente nel 2010 (anno di controllo) fosse congruo e coerente, ma nell'anno precedente 2009 era solo congruo ma non coerente, secondo il tenore letterale della disposizione,il contribuente risulterebbe a totale riparo da un accertamento analitico-induttivo. Dall'esame delle disposizioni di cui sopra è evidente lo scopo finale del Legislatore che , attraverso le modifiche apportate alla normativa in materia di studi di settore, ha reso più efficace e semplice l'utilizzo di questo strumento (avente natura di presunzione semplice) ai fini accertavi e che , nello stesso tempo, mira a spingere il contribuente ad adottare un comportamento di “congruità” reiterato nel tempo per esigenze di gettito e di lotta all'evasione. IL DECRETO LEGGE 138-2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 148-2011 HA MODIFICATO IL DECRETO LEGGE N. 74-2000 IN MATERIA DI REATI PENALI FISCALI Il legislatore prosegue nel suo intento di scoraggiare l'evasione fiscale e , con la manovra bis di ferragosto, riscrive le norme che regolano i reati penali in materia fiscale. Appare pertanto molto importante esaminare l'argomento nei suoi aspetti fondamentali per conoscere la nuova normativa in vigore dal 17 settembre 2011. PREVISTI NUOVI LIMITI DI EVASIONE PER IL CARCERE La manovra ha modificato il decreto in oggetto aggravando le norme penali in materia intervenendo sui seguenti punti: 1) Rischio del carcere per coloro che compiono i delitti previsti dal decreto 74-2000 ( da art. 2 a art. 10) in presenza di particolari condizioni: -imposta evasa o non versata superiore a tre milioni di euro ; -imposta evasa che deve corrispondere almeno al 30 % del volume d'affari. In presenza di entrambe le condizioni per il contribuente non sarà più possibile richiedere la sospensione condizionale della pena . A titolo informativo si citano i reati regolati dall'art.74-2000 ovvero : delitti in materia di dichiarazioni dei redditi ed iva (frode,infedeltà,omissione); falsa fatturazione, distruzione della contabilità). IL NUOVO PATTEGGIAMENTO DELLA PENA Viene prevista la possibilità di patteggiare la pena solo al contribuente che , prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, provveda a saldare il suo debito tributario unitamente alle sanzioni richieste. LA NUOVA RIDUZIONE DELLA PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO Il contribuente che ha provveduto a saldare il debito potrà usufruire di una riduzione della pena di un terzo ( prima era del 50%). LA NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI FISCALI La manovra bis ha stabilito per i reati contemplati dal decreto 74-2000( da art. 2 a art. 10) un allungamento dei termini di prescrizione quantificabili in un terzo. NUOVI LIMITI DI VALORE PER LE SOGLIE PENALI La manovra bis ha modificato le soglie di punibilità a secondo del tipo reato commesso . TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17 SETTEMBRE 2011 TIPO REATO NUOVI LIMITI IN VIGORE e PENA PREVISTA Dichiarazione fraudolenta con falsa fatturazione In caso di evasione di iva e redditi attraverso l'ausilio di fatture false è prevista la reclusione da un anno e mezzo a sei anni (art.2 d.l.74-2000). Questo vale per qualsiasi importo evaso. Abolita ogni franchigia. Dichiarazione fraudolenta con altri artifici Viene abbassata la soglia relativa all'art. 3 del d.l. 74 -2000 : lettera a) evasione imposta per almeno euro 30.000; lettera b) sottrazione all'imposizione per un milione di euro. Pena prevista da un anno e sei mesi a sei anni. Dichiarazione infedele Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se contemporaneamente vengono superati i seguenti limiti: 1) imposta evasa superiore a euro 50.000; b)sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 di euro. Pena prevista da un anno a tre anni. Omessa dichiarazione Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se l'imposta evasa raggiunge i 30.000 euro. Pena prevista da un anno a tre anni. Emissione fatture fittizie Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile indipendentemente dalla cifra (non esiste un limite). Pena da un anno e mezzo a sei anni. Rischio del carcere Applicabile a chi evade almeno 3 milioni di euro d'imposta e al 30 % del fatturato ( devono essere presenti entrambe le condizioni). Non è concesso richiedere la sospensione condizionale della pena . Se il contribuente salda i debiti la sanzione penale sarà ridotta fino ad un terzo e inoltre la prescrizione di questo reato è aumentata di un terzo . I BENI DELLE IMPRESE CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E AI FAMILIARI La norma vuole contrastare il fenomeno dell'utilizzo dei beni che sono intestati alle imprese in maniera fittizia e che di fatto sono utilizzati dai soci e dai familiari (auto,immobili,barche ecc.). In sostanza l'art. 2 del d.l. 138-2011 ha introdotto a decorrere dal 01 01 2012 : 1) la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concordato per il godimento del bene; 2) l'indeducibilità dal reddito imponibile della società o dell'imprenditore dei costi relativi ai beni concessi in godimento. 3) introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati inerenti ai beni concessi in godimento da parte dell'impresa ovvero del socio o del familiare dell'imprenditore. Il tenore letterale della norma non spiega se la comunicazione da parte di un solo soggetto esonera l'altro dall'obbligo di cui sopra. 4) applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo stabilito per il godimento del bene nel caso di omessa o non veritiera comunicazione ; ovvero applicazione di una sanzione da 258 euro a 2.065 euro , in caso di mancata comunicazione, anche se il contribuente si è adeguato ai dettati della normativa. Si segnala che le sanzioni di cui sopra sono comminate in solido ( impresa e utilizzatore del bene); 5) Controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento ai fini della ricostruzione sintetica del reddito . Viene previsto inoltre che ai fini del calcolo degli acconti per l'anno 2012 l'impresa dovrà ricalcolare l'imponibile da assoggettare ad imposta tenendo in considerazione la nuova normativa. ESEMPIO PRATICO Concessione in godimento al socio di srl di immobile strumentale Corrispettivo fatturato al socio per il godimento del bene : euro 5.000 Valore di mercato per la locazione del bene : euro 25.000 A far data dal 2012 la differenza tra i due importi pari ad euro 20.000 costituisce reddito diverso per il socio utilizzatore del bene ; per la società invece i costi relativi al bene in oggetto sono da considerare indetraibili. Dalla lettura letterale la norma sembra prevedere l'indeducibilità integrale dei costi e non invece una indeducibilità parametrata alla percentuale che identifica la differenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato . ( nell'esempio 20%). IL LIMITE DI EURO 2.500 PER IL CONTANTE La norma trova la sua ratio nel contrasto al fenomeno dell'antiriciclaggio e all'evasione fiscale. Il nuovo limite di euro 2.500 entra in vigore dal 13 agosto 2011 e in precedenza i limiti si possono ricavare dalla seguente tabella: Euro 12.500 Fino al 29 aprile 2008 Euro 5.000 Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 Euro 12.500 Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 Euro 5.000 Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 Euro 2.500 Dal 13 agosto 2011 Riassumendo gli aspetti fondamentali della normativa è utile ricordare che: 1) è vietato l'utilizzo del contante per trasferimenti d' importi pari o superiori i 2.500 euro (occorre considerare anche eventuali pagamenti frazionati) ; 2) il saldo dei libretti postali o bancari al portatore non possono essere superiore a euro 2.500 ed ,entro il 30 settembre 2011, i libretti con un saldo superiore devono essere estinti o portati alla nuova soglia stabilita; 3) non rientrano nel divieto di cui sopra i trasferimenti che comportano più pagamenti in quanto previsti dal contratto in essere tra le parti ( è il caso dei pagamenti rateali stabiliti a priori dall'accordo tra le parti). La violazione dei nuovi limiti comporta l'applicazione di una sanzione che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore ai 3.000 euro ; la sanzione minima è inoltre stabilita in euro 15.000 per importi superiore ai 50.000 euro. In relazione al divieto di detenere libretti di deposito al portatore con importi superiori ai 2.500 euro viene prevista una sanzione che va dal 20% al 40% del saldo ( in caso di saldo superiore ai 50.000 euro le sanzioni sono aumentate del 50%). Non sono previste sanzioni per eventuali violazioni commesse dal 13 agosto al 31 agosto 2011 ai fini di concedere ai contribuenti un tempo ritenuto necessario per conoscere la nuova normativa. La definizione delle violazioni può scontare , per importi non superiori ai 250.000, la procedura dell'oblazione che prevede il pagamento entro 60 gg. dalla notifica della contestazione di una somma pari al 2% dell'importo dell'operazione contestata. NOVITA' IN MATERIA DI “CONDONI” PREVISTI DALLA LEGGE 289-2002 Molti contribuenti si sono avvalsi del Condono 2002 ma non hanno provveduto a pagare tutte le rate dovute al fisco. Trattasi di cifre importanti e per questo motivo la norma ha stabilito quanto segue: -invio di una comunicazione al contribuente con la richiesta di pagare il dovuto entro il 31 dicembre 2011; - in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2011 è prevista una sanzione pari al 50 % dell'importo dovuto; -controlli fiscali nei confronti dei soggetti di cui sopra per i periodi successivi al condono e non ancora caduti in prescrizione entro il 31 dicembre 2012. IMPOSTA DEL 2% SUI MONEY TRANSFERT Dal 17 settembre 2011, è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero (con esclusione di quelli effettuati dai cittadini UE, nonché verso Paesi UE), operati tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, nella misura del 2% dell’importo trasferito e con un minimo di 3 euro. Sono esentati gli extracomunitari in possesso di matricola inps e codice fiscale. La nuova norma può essere utilizzata con lo scopo di identificare soggetti che si trovano irregolarmente in Italia svolgendo un lavoro in nero. LA RESTITUZIONE DEL “BONUS BEBE'” E LA MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO Premessa generale Il bonus bebè è stato introdotto dalla Legge Finanziaria del 2006 e prevedeva una sorta di premio per le famiglie per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006. Ulteriore requisito previsto per la famiglia era quello di non percepire un reddito superiore ai 50 mila euro. A titolo informativo si rammenta che l'importo del bonus spettante per ogni figlio era di mille euro. LO SVILUPPO DELLA VICENDA Molte famiglie , ancora nel mese di luglio 2011, hanno ricevuto da parte del Ministero delle finanze una lettera di contestazione per indebita spettanza del bonus con invito alla restituzione entro 30 giorni. Nella vicenda si sono in seguito inserite le Associazioni dei Consumatori con lo scopo di difendere le ottomila famiglie passibili di reato penale che , secondo l'Amministrazione finanziaria, hanno prodotto una falsa autocertificazione del reddito . Come elemento a favore delle famiglie vi è da segnalare che le disposizioni relative alla compilazione dell'autocertificazione non erano molto chiare e che quindi potevano dare origine a diverse interpretazioni. COSA HA PREVISTO LA MANOVRA ECONOMICA BIS PER RISOLVERE LA QUESTIONE La Manovra ha stabilito la possibilità di restituzione del bonus bebè entro tre mesi dall’entrata in vigore delle manovra bis ( quindi dal 17 settembre 2011), senza l'applicazione di sanzioni amministrative e penali. Infine, in caso di possibile procedimento penale già attivato, viene ribadito che la restituzione del Bonus cancella in maniera automatica la procedura. IL "CAPORALATO" DIVENTA UN REATO PENALE DAL 13 AGOSTO 2011 Una novità del decreto 138-2011 (manovra di ferragosto) è la modifica dell'art. 603 -bis del codice penale relativo alla intermediazione illegale della manodopera e allo sfruttamento dei lavoratori. Si tratta certamente di una normativa avente uno scopo repressivo in materia di lavoro nero e di contrasto al fenomeno del caporalato che prevede il seguente reato: reclusione da cinque a otto anni e la multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore reclutato. Il caporalato è essenzialmente uno strumento di sfruttamento dell'attività lavorativa compiuto da parte di organizzazioni criminali che reclutano manodopera per lo svolgimento di attività lavorative in “nero” facendosi riconoscere una percentuale della paga giornaliera da parte dello stesso lavoratore ( il fenomeno è soprattutto sviluppato nelle Regioni del Sud: Calabria,Campania e Basilicata nel settore agricolo e dell'edilizia e, ai giorni nostri,è molto diffuso nei lavoratori extracomunitari grazie al numeroso flusso immigratorio). Vi è da sottolineare che interessate alla novità ci potrebbero essere anche quelle pseudo cooperative che di fatto, attraverso la loro attività lavorativa, nascondono un fenomeno di intermediazione della manodopera. La nuova normativa in materia di reato penale del caporalato punisce testualmente " chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa attraverso lo sfruttamento( mediante violenza, minaccia, o intimidazione) approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. Il reato , dal tenore letterale della norma , non sembra pertanto colpire il soggetto persona fisica che svolge l' attività illecita in conto proprio e non in forma organizzata come recita la norma. Dalla lettura della norma si ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Legislatore onde evitare possibili raggiri consistenti nell'impedire l'applicazione pratica del reato commesso dal soggetto privato che , nascondendo l'evidenza, agisce palesemente in nome e per conto di una struttura organizzata. La norma chiarisce inoltre il significato della parola”sfruttamento “ che si può identificare nelle seguenti circostanze: - retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; - lavoratore sottoposto a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni di alloggio degradanti. Alcune violazioni , ai fini della perseguibilità penale, devono essere sistematiche ovvero reiterate (esempio quelle relative all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie) mentre , al contrario, per altri tipi di violazioni questo non è previsto facendo ritenere che , da parte del contravventore, non sia necessario un costante ricorso a tali azioni contra legem ai fini della relativa condanna (esempio violazioni in materia antinfortunistica o in materia di salute del lavoratore). La nuova normativa ha previsto anche un' aggravante che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà ( fino a 12 anni di reclusione) in presenza delle seguenti situazioni: - numero di lavoratori reclutati superiore a tre; -se uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; -se i lavoratori sono stati sottoposti a situazioni di grave pericolo. L'art. 12 del decreto legge n. 138/2011 introduce infine anche delle accessorie da applicarsi in caso di condanna: pene 1) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; 2) il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-contratti ; 3) l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. NOVITA' IN MATERIA DI SOCIETA' DI COMODO Il decreto legge 138-2011 ha previsto per le società di comodo un aumento pari al 10,50% dell'aliquota Ires ordinaria pari al 27,50% portando l'aliquota Ires applicabile al 38” ( anche nel caso di reddito imputato alle stesse per trasparenza). Le società verranno quindi sottoposte al test di operatività e in caso di mancato superamento e fatta salva istanza di disapplicazione e presenza di apposite clausole di esclusione dovrà scontare l'aliquota maggiorata. NOVITA' PER LE SOCIETA' IN PERDITA Nel novero delle società di comodo vengono inserite anche le società in perdita per almeno tre esercizi consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. La norma entra in vigore nel 2012 ma nel calcolo degli acconti in unico/2012 occorrerà tenere in considerazioni i risvolti della novità legislativa. ESEMPIO PRATICO anno 2009 anno 2010 anno 2011 perdita esercizio perdita esercizio perdita esercizio dal 2012 la società sarà di comodo ( salvo cause disapplicazione). di esclusione e istanze di ESEMPIO PRATICO anno 2009 anno 2010 anno 2011 perdita esercizio perdita esercizio reddito inferiore a quello minimo dal 2012 la società sarà di comodo ( salvo cause di disapplicazione). esclusione e istanze di ESEMPIO PRATICO anno 2009 perdita esercizio anno 2010 utile superiore al reddito minimo anno 2011 perdita esercizio dal 2012 la società non sarà di comodo in quanto avendo conseguito un utile superiore al reddito minimo dal 2011 riparte il conteggio dei tre anni. Occorre chiarire se nel computo del triennio vada considerato il primo anno di attività (in quanto anno escluso dall’applicazione della disciplina delle società di comodo) e se siano escluse dalla norma le società costituite nel 2010 o nel 2011, in quanto a far data dal 2012 non è trascorso il triennio oggetto di verifica. Non sono obbligati alla presentazione dell'istanza di interpello i soggetti per i quali si verifica una delle cause di esclusione previste dall’art.30 della legge n.724/94 (è necessario esaminare i vari casi contemplati dalla norma.) Secondo l'Agenzia delle Entrate infatti le cause di esclusione in oggetto hanno valore automatico e i soggetti interessati non devono presentare l’interpello per disapplicare la normativa. I CONTRATTI DI PROSSIMITA' (ART. 8 D.L.138-2011) I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare accordi per l' occupazione, per i contratti di lavoro, per l'emersione del lavoro irregolare, per gli incrementi di competitività e di salario, per la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, per gli investimenti e l'avvio di nuove attività. I contratti sopra indicati potranno regolare l'organizzazione del lavoro e della produzione, gli impianti audiovisivi e l' introduzione di nuove tecnologie; le mansioni del lavoratore, la classificazione del personale; i contratti a termine, a orario ridotto e flessibili, il regime della solidarietà e la somministrazione di lavoro; la disciplina dell'orario di lavoro; le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro (comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva); la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatto salvo il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio). Viene stabilito che le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che siano state approvate con votazione a maggioranza di tutti i lavoratori. Questa norma si inserisce nel famoso dibattito sulla mancata validità “ erga omnes”dei contratti collettivi e sull'attuazione dell'art.39 della Costituzione . Il tutto al fine di ribadire che i contratti collettivi , in quanto atti di natura privata, vincolano al rispetto solo i soggetti firmatari. Dalla lettura della norma contenuta nelle manovra ,attraverso accordi aziendali, si cerca di dare validità ai contenuti del “contratto aziendale” nei confronti di tutti i dipendenti anche se non iscritti ai Sindacati firmatari (in quanto approvati tramite “ votazione” da parte dei diretti interessati). Per queste motivazioni si sono sollevate voci di attacco nei confronti dell'Art.18 dello Stato dei lavoratori che ,pur in assenza di una palese modifica legislativa,potrebbe essere derogato,(per esempio in materia di reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) se l'accordo aziendale in vigore prevede per la problematica soluzioni di altro genere votate ed approvate tramite il Referendum del lavoratori ( esempio: prevedere un risarcimento al posto della reintegrazione nel posto di lavoro). In gergo tramite l'opting out ( ovvero disciplina non contenuta nel CCNL o nella legge) viene concessa la possibilità, tramite i contratti aziendali e territoriali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori più rappresentative , di regolare specifiche materie. L'art. 18 resta saldamente in vigore in caso di licenziamento della lavoratrice che ha contratto il matrimonio,durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno d'età del bambino, in caso di licenziamento dovuto alla richiesta di congedi parentali , in caso di adozione o affidamento e per malattia del bambino. Inoltre il contratto di prossimità non può derogare alla Costituzione e ai vincoli dettati dalla normativa Comunitaria e Internazionale. Collocamento obbligatorio disabili (articolo 9). La legge n. 68 del marzo 1999 prevede : obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati in caso di impresa avente più di 50 dipendenti; obbligo di assumere due lavoratori disabili se l'impresa ha dipendenze da 36 a 50 dipendenti ; alle sue obbligo di assunzione di un lavoratore se l'impresa ha alle sue dipendenze da 15 fino a 35 dipendenti . In sostanza il nuovo art. 9 del d.l. 138-2011 concede ai datori di lavoro privati che occupano dipendenti in varie unità produttive e i datori di lavoro privati appartenenti ad un gruppo possono assumere lavoratori disabili (nel limite della quota imposta per legge) presso la sede o presso una società del gruppo a loro scelta (la sede deve trovarsi in Italia). Le assunzioni effettuate in numero maggiore presso una sede compensano le assunzioni effettuate in misura minore presso le altre sedi. I datori di lavoro privati, che si avvalgono di questa facoltà,devono trasmettere in via telematica (a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive e le sedi delle diverse imprese del gruppo) il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo delle assunzioni dei disabili. Lo stesso discorso è valido anche per la Pubblica Amministrazione (dietro apposita richiesta ) al fine di assumere in un' unità un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto e compensando quindi le eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre sedi della stessa Regione. I NUOVI TIROCINI (ARTICOLO 11) I tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalle normative . I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio (la durata di cui sopra non vale per i disabili, gli invalidi , i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione). Tutti i datori di lavoro possono essere destinatari dei tirocini non curriculari fatto salvo il rispetto di una proporzione numerica tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e quello degli stessi tirocinanti ( percentuale non superiore al 10 % per le aziende con oltre 20 dipendenti). Il rapporto di Tirocinio , per espressa previsione della norma, non costituisce rapporto di lavoro subordinato fatti i casi in cui tali rapporti siano aggirati al fine di nascondere un vero e proprio rapporto di lavoro . Ovviamente tale particolarità deve essere provata in sede giudiziale. NOVITA’ IN MATERIA DI FESTIVITA’ CIVILI Le festività civili (articolo 1). A decorrere dall'anno 2012 le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni cadranno il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica successiva o la stessa Domenica . La Manovra si riferisce pertanto solo alle festività non religiose e annualmente il Governo,attraverso un apposito decreto, potrà decidere dove spostarle eliminando in questo modo la possibilità di usufruire dei ponti. Sono escluse le festività del 25 aprile,1 maggio e del 2 giugno. Dalla disposizione si deduce che le festività che potranno essere regolate sono: il lunedì dopo Pasqua e il 26 dicembre e la festività del patrono . Rimane salvo il 29 giugno in quanto festività inclusa nel concordato con la Chiesa. SOSPENSIONE PER I PROFESSIONISTI CHE NON RILASCIANO LA FATTURA Il Decreto Legge 138/2011 prevede la sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine dei professionisti che dimenticano di rilasciare ai clienti le fatture per le prestazioni effettuate. L’art. 2, comma 5 del Decreto di cui sopra introduce (in presenza di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento nel corso di un quinquennio) a carico dei professionisti iscritti in Albi o ad Ordini professionali (violazioni compiute in giorni diversi ) l'applicazione della sanzione della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, la sospensione per un periodo da quindici giorni a sei mesi. La norma chiarisce che se le violazioni sono state commesse nell’esercizio della professione in forma associata , la sanzione è applicabile a tutti i professionisti associati. La sospensione deve essere immediatamente esecutiva , comunicata all’Ordine o all’Albo presso cui è iscritto il soggetto sanzionato e pubblicata sul sito Internet professionale. Si è sostanzialmente previsto per i professionisti quanto disposto per le altre tipologie di contribuenti ovvero i soggetti tenuti all'emissione di scontrini fiscali e ricevute. La norma , di primo acchito, appare però di non semplice attuazione in quanto non sembra affatto agevole poter contestare la violazione nei confronti della clientela dei professionisti. I professionisti infatti sono soggetti che emettono la fattura al momento del pagamento delle prestazioni ed inoltre , ai fini pratici,occorre considerare che il solo fatto di scovare un cliente fuori dallo studio senza ricevuta,non costituisce un fatto automaticamente riconducibile “ ad una omessa fatturazione” ma potrebbe trattarsi di un evento addebitabile ai motivi più disparati (consegna e ritiro documenti, esame di una pratica ecc.). A questo punto non resta che rimanere in attesa delle misure pratiche che l'Amministrazione Finanziaria metterà in campo per rendere più incisiva la nuova normativa prevista dalla Manovra bis e dalla quale, secondo le dichiarazioni rilasciate, lo Stato si aspetta un incasso considerevole . ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI GIUSTIZIA INDICAZIONE PEC FAX CODICE FISCALE NEL RICORSO L’art. 2 del dl 138-2011 stabilisce che la mancata indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del proprio numero di fax e del codice fiscale della parte nel ricorso,comporta l'aumento della metà del contributo unificato. Nei processi tributari inoltre il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione. A decorrere dal 17 settembre se manca la dichiarazione sul valore della lite, il contributo unificato è dovuto nell’importo massimo di € 1.500 ed inoltre, per le controversie il cui valore della lite è indeterminabile, il contributo unificato è dovuto nell’importo di € 120,00. In tema di Mediazione obbligatoria viene prevista una sanzione ( pari al contributo unificato) per la parte che , senza giustificato motivo, non partecipa alla procedura e che in un secondo momento si costituisca in giudizio. TASSAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVE A partire dal periodo di imposta 2012, viene aumentata dal 30% al 40% la quota di utili netti annuali che concorre alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative a mutualità prevalente, con esclusione di quelle agricole, della piccola pesca e relativi consorzi. Per le cooperative di consumo e relativi consorzi la suddetta percentuale viene aumentata dal 55% al 65%. Dal 2012, nei confronti della generalità delle cooperative, la quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 10% degli utili stessi. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2012 si devono prendere in considerazione le nuove regole TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E REGIME DEI DIVIDENDI Dal 1 gennaio 2012 le attuali aliquote del 12,5% e 27% sono allineate all’unica aliquota del 20%. Il nuovo regime di tassazione non si rende applicabile tra gli altri agli interessi, premi e ogni altro provento, nonché sui redditi di capitale derivanti da: - obbligazioni e titoli di Stato; - obbligazioni di Stati white list; - titoli di risparmio per il Mezzogiorno; - risultato netto delle forme di previdenza . La nuova tassazione si applica ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate che saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 20% a far data dal 01/01/12. ESEMPIO PRATICO Distribuzione di utili srl nel 2012 Tipologia socio Socio qualificato Socio non qualificato tassazione Utile distribuito x 49,72%x aliquota ipef applicabile al socio Utile distribuito x 20% ESEMPIO PRATICO CESSIONE QUOTE IPOTESI CESSIONE 10 % quota di una srl. Valore nominale 50.000 euro Valore cessione 100.000 Se la cessione avviene nel 2011 ( es.atto notarile stipulato il 01 dicembre 2011) sulla plusvalenze di euro 50.000 si applica il 12,50% (indipendentemente dall’effettivo incasso del corrispettivo). Se invece la cessione avviene nel 2012 sulla plusvalenza si applica la tassazione del 20%. Si segnala che per il Socio qualificato nulla è stato cambiato in quanto la manovra economica ha appesantito solo il trattamento fiscale del socio non qualificato COMMERCIANTI AL MINUTO E SCORPORO IVA Dal 17 settembre 2011 i commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono operare lo scorporo dell’Iva dai corrispettivi con il solo metodo di determinazione “matematico”. Sono state abolite le percentuali di scorporo. DETRAZIONE 36% E 41% ART. 2 D.L. 138- 2001 - A decorrere dal 17 settembre 2011 viene introdotta la possibilità di usufruire del beneficio della detrazione, per i rimanenti periodi di imposta, in capo al soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia, anche se l'immobile viene ceduto. Di conseguenza le detrazioni possono competere sia al soggetto che ha sostenuto le spese ovvero all’acquirente dell’immobile. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE Art. 1 d.l. 138-2011 Dal 13 agosto 2011 è soppressa l’imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad Iva che pertanto sconteranno l’imposta come per gli atti non soggetti ad Iva . L'imposta varierà in base alla potenza dei veicoli soggetti a immatricolazione STABILIMENTI BALNEARI Dal 17 settembre 2011 gli stabilimenti balneari, dovranno certificare i corrispettivi con emissione di ricevuta o scontrino fiscale per i seguenti servizi: noleggi sdraio, lettini e ombrelloni. NOVITA’ IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE IMPRESE E PROFESSIONI Liberalizzazione attività economiche e professioni (articolo 3) L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio della libertà d'impresa e sulla concorrenza e non devono sussistere restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche . L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica è regolata dall'autorità amministrativa solo in caso di necessità. Per le professioni le limitazioni all'accesso sono regolate solo dalla legge dello Stato e vengono previste nuove regole per l'accesso, la formazione continua,la pubblicità e per il praticantato (che deve essere retribuito e non può durare per più di tre anni). Il professionista deve essere in possesso di apposita polizza professionale e il suo compenso deve essere pattuito per iscritto e può derogare alle stesse tariffe professionali . Rimane in essere l'esame di Stato previsto per le professioni regolamentate. Salve dalle liberalizzazione le Farmacia e i taxi. In materia di liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi la novella riguarda solamente gli esercizi ubicati nei Comuni delle Città d’arte o turistiche. NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONE DELLE DONNE DEL SETTORE PRIVATO Novità pensione donne (articolo 1) Dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico comincia a crescere (secondo una scaletta prestabilita)in modo da portare la pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato a 65 anni a regime nel 2026 sulla falsariga di quanto già fatto,in maniera più incisiva , per le lavoratrici del settore pubblico. TABELLA PENSIONE DONNE SETTORE PRIVATO SI TIENE CONTO ANCHE DELLA QUOTA PER LA SPERANZA DI VITA STABILITA DAL DL.78-2010 ANNO DECORRENZA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ETA’ PREVISTA (ANNI E MESI) 60 60 60 + 3 MESI PER LA SPERANZA DI VITA 60+ 4MESI + QUOTA SPER.VITA 60+ 6 MESI + QUOTA SPER.VITA 60+ 9MESI+ QUOTA SPER.VITA 61+ 1 MESE + QUOT SPER.VITA 61+ 6MESI+ QUOTA SPER VITA 62 + QUOTA SPER.VITA 62 + SEI MESI + QUOTA SPER. VITA 63 + SPERANZA DI VITA 63 +SEI MESI + QUOTA SPER.VITA 64+ QUOTA SPER.VITA 64+SEI MESI + QUOTA SPER.VITA 65 + QUOTA SPER.VITA 65 + 3 MESI + QUOTA SPER.VITA ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE ART. 1 D.L. 138-2001 COMUNI ED EVASIONE FISCALE Devoluto il 100% delle imposte scovate dai Comuni al fine di incentivare la loro partecipazione all'attività di accertamento tributario per gli anni 2012, 2013 e 2014. Viene prevista la pubblicazione sul sito internet del comune dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni delle persone fisiche. Le norme sopra indicate non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31/12/2011 dei consigli tributari all'interno dei Comuni. L’Agenzia delle Entrate , ai fini di potenziare la collaborazione dei Comuni nella lotta all’evasione, metterà a disposizione degli Enti ulteriori dati utili allo scopo. SPESOMETRO (art. 23 d.l. 138-2011 ) Abolita la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito e prepagate . Viene disposto che la comunicazione deve essere effettuata dagli operatori finanziari emittenti le suddette carte di credito, di debito e prepagate. L’Agenzia ha differito dal 31/10/11 al 31/12/11 il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni superiori a € 25.000 relative al periodo 2010 ( OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS). LISTE SELETTIVE PER CONTROLLI Dal 17 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate può procedere all’elaborazione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni che derivano dai rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari. Prima della novità normativa L’Agenzia poteva accedere a tali informazioni solo al Fine di poter eseguire un controllo specifico , da adesso invece potrebbe utilizzare tali dati per scegliere i contribuenti da verificare. NOVITA' IN MATERIA DI SISTRI Dal 09 febbraio 2012 rientra in scena il Sistri ( si ricorda che in precedenza era stato abrogato). Il decreto 138-2011 sembra comunque togliere alle imprese minori l'onere dell'utilizzo del nuovo sistema informatico ( usb ecc.) permettendo l'utilizzo delle modalità cartacee( registri rifiuti, formulari ecc.). Infatti la norma prevede la regolamentazione del sistema attraverso l'emanazione di un apposito decreto ( da farsi entro 3 mesi dal 17 settembre 2011) nel quale vengano individuate le attività e le tipologie di rifiuti che dovranno adottare la procedura prevista per i rifiuti non pericolosi. Le attività inserite nel decreto continueranno a movimentare i rifiuti in modalità cartacea e saranno escluse dal sistri mentre, in caso contrario, tutte le altre attività saranno tracciate elettronicamente. CELESTE VIVENZI