la tassabilità dei fondi di investimento

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la tassabilità dei fondi di investimento
S O M M A R I O
LA RIVISTA DI FINANZA
N. 3/2009
LA TASSABILITA’ DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
NEL NUOVO REGIME FISCALE
del Prof. Avv. Domenico Ciavarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
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RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO
dell’Avv. Maurizio Villani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV
I PRESUPPOSTI GIURIDICI NELLA DIFFERENZA DI FUNZIONI
FRA DIFENSORE CIVICO E GARANTE DEL CONTRIBUENTE
di Maria Esposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXII
L’ASSISTENZA TECNICA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IN SEDE DI CONTRADDITTORIO FRA LE PARTI
di Edmondo Bruzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII
SULLE RITENUTE LA COMPETENZA E’ DEL GIUDICE ORDINARIO
(Cassazione, SS.UU. civ. - Sent. n. 15031 del 28 aprile 2009,
dep. il 26 giugno 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII
ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
E POTERI ISTRUTTORI DELLE COMMISSIONI
(Cassazione, Sez. trib. - Sent. n. 13201 del 16 aprile 2009,
dep. il 9 giugno 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLI
ERRONEA TRATTAZIONE DI UN PROCESSO
IN CAMERA DI CONSIGLIO
(Cassazione, Sez trib. - Sent. n. 10678 del 3 febbraio 2009,
dep. l’11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIV
EMENDAMENTI ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
TELEMATICI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 25 giugno 2009) . . . . . . . . . . . XLVI
AREE PUBBLICHE L’INIZIATIVA PRIVATA
PUO’ FAR VENIR MENO L’INEDIFICABILITA’
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale normativa e contenzioso - n. 170/E del 3 luglio 2009) . . . . . . LII
IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO AI FINI IVA DELL’ATTIVITA’
DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’
DEI PICCOLI COMUNI
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale normativa e contenzioso - n. 169/E del 1° luglio 2009) . . . . LIV
DEDUCIBILITA’ DELL’ASSEGNO CORRISPOSTO
ALL’EX CONIUGE
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione normativa e contenzioso
n. 157/E del 15 giugno 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LVI
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione - Commissioni Tributarie Provinciali - Corte di Giustizia UE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LVIII
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LA RIVISTA DI FINANZA
LA TASSABILITÀ DEI FONDI DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE NEL NUOVO REGIME FISCALE
DEL PROF. AVV. DOMENICO CIAVARELLA *
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. I presupposti di base dei fondi comuni di
investimento immobiliare.
3. Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento
immobiliare.
4. I fondi immobiliari a ristretta base partecipativa.
5. Conclusioni.
2. I PRESUPPOSTI DI BASE DEI FONDI COMUNI
D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE
I fondi comuni d’investimento sono strumenti finanziari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio,
OICR) che raccolgono il denaro di risparmiatori che
affidano la gestione dei propri risparmi ad una società
di gestione del risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.
In particolare, i fondi comuni d’investimento immobiliare sono fondi che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
Tale tipologia di fondi consente ai risparmiatori di unire i vantaggi della diversificazione finanziaria, a quelli di un investimento diretto di carattere immobiliare,
per sua natura oneroso e, dunque, difficilmente accessibile per il piccolo investitore.
Il fondo comune di investimento immobiliare, è una
comunione indivisa di beni in cui ciascun partecipante è comproprietario attraverso la sottoscrizione di un
numero predefinito di quote; è istituito e gestito da un
intermediario finanziario, la società di gestione del risparmio (S.G.R.), professionale e vigilato dalla CONSOB.
Il collocamento delle quote di tali fondi ha una procedura pressoché standardizzata, anche a causa degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia d’intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998).
L’emittente, una volta predisposto il prospetto informativo nel quale specifica le strategie d’investimento, gli obiettivi e persino il rendimento atteso, lo presenta al mercato e, successivamente, raccoglie i capitali fino al raggiungimento del tetto prefissato, momento in cui chiude le sottoscrizioni.
Gli investimenti effettuati da tali fondi riguardano, prevalentemente, gli immobili, ma anche i diritti reali di
godimento sugli stessi e le partecipazioni di controllo
in società immobiliari non quotate; non vanno confusi con i fondi comuni azionari specializzati nel settore immobiliare: questi, infatti, investono in azioni di
1. PREMESSA
Tra le misure fiscali comprese all’interno della manovra di cui al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con la quale il Consiglio dei Ministri ha
adottato “urgenti misure finalizzate allo sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”,
la più incisiva, in ambito finanziario, riguarda l’innalzamento dal 12,5% al 20% della ritenuta operata
dalla società di gestione del risparmio sui proventi percepiti dall’investitore in fondi immobiliari e un prelievo annuale, a titolo di imposta patrimoniale, con aliquota dell’1%, per i fondi immobiliari chiusi (familiari) con prevalente apporto di immobili o di partecipazioni in società immobiliari.
Nel contempo, è stata anche introdotta la presunzione
di residenza nel territorio dello Stato di quelle società
ed enti esteri che detengono più del 50% delle quote
di fondi immobiliari e sono controllati da soggetti residenti in Italia.
La manovra ha previsto anche altre disposizioni, quali ad esempio, un nuovo regime di esenzione per i capital gains in caso di loro reinvestimento ed il ripristino del tetto di 12.500 euro per il trasferimento in
contanti e per gli assegni non trasferibili, ecc.
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società immobiliari, non direttamente in immobili.
I fondi immobiliari non rappresentano un’alternativa
all’investimento nei mercati azionari, ma una valida
alternativa all’investimento diretto in immobili; con la
sottoscrizione, infatti, i partecipanti delegano alla società di gestione l’attività di acquisto, vendita, gestione e locazione di immobili, a differenza dell’azione
diretta che richiede un impegno per mettere e mantenere a reddito immobili di proprietà.
La redditività di questi investimenti è data da due fattori:
1) la plusvalenza da cessione, generata dalla differenza di prezzo dell’immobile tra la data di acquisto ed il
momento della vendita;
2) i ritorni periodici assicurati dai canoni di locazione
che offrono una redditività media compresa tra il 6 e
il 7% con scarsi rischi, in quanto gli affittuari sono
sempre rappresentati da controparti di altissimo livello.
Le performance dei fondi sono individuate attraverso
la variazione nel valore delle quote, che rappresenta il
tasso di rendimento del patrimonio del fondo (comprensivo delle plusvalenze/minusvalenze anche non
realizzate), calcolato su base semestrale ed annuale.
Indica, in particolare, la valorizzazione degli investimenti del fondo ed è pertanto il dato più significativo
per l’investitore1.
L’evoluzione normativa italiana in materia di fondi
immobiliari è stata particolarmente complessa ed elaborata nel corso degli anni, con modifiche talvolta anche fondamentali, che hanno portato a definire il quadro attuale di riferimento in una forma profondamente differente rispetto a quella che era la prima stesura
della legge istitutiva.
Quest’ultima normativa, infatti, è stata successivamente modificata con l’approvazione del decreto legislativo “Draghi” n. 58 del 24 febbraio 1998 che ha
provveduto, insieme ai propri regolamenti attuativi, a
riscrivere pressoché integralmente la normativa in materia.
Il D.Lgs. n. 58/98, “Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria” (T.U.I.F.), riveste notevole importanza sul piano sistematico in
quanto compatta in sé gran parte della normativa primaria emanata negli ultimi trent’anni; attua la sua razionalizzazione ma, soprattutto, la rende compatibile
con l’intero spettro della disciplina comunitaria in tema di mercati finanziari.
Nell’introdurre una profonda razionalizzazione del
quadro normativo originario, avendo revocato ben 34
provvedimenti normativi, si è fatto largo ricorso alla
delegificazione rinviando, cioè, alla delega di diversi
provvedimenti, obbligatori o facoltativi, ad altre autorità (Ministero del Tesoro, Consob, Banca d’Italia,
ecc.).
Le novità più recenti sono contenute nella legge n. 410
del 23 novembre 2001 (che ha convertito il decreto
legge n. 351 del 25 settembre 2001). La nuova normativa persegue la finalità di accrescere
l’interesse degli investitori nei confronti di questa categoria di fondi, oltre a quella di favorire il processo
di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico2.
In ordine ai profili regolamentari, occorre fare riferimento al Decreto Ministeriale 24 maggio 1999, n. 228,
come modificato da ultimo, dal decreto 14 ottobre 2005,
n. 256, che fornisce la nozione di “fondo d’investimento immobiliare” ed integra la disciplina in tema di
modalità di partecipazione ai fondi.
3. IL NUOVO REGIME FISCALE DEI FONDI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE
L’art. 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917/86 (Testo
Unico delle imposte sui redditi), in relazione ai redditi delle persone fisiche dispone che “sono redditi di
capitale: ….. g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”.
Alla luce di tale norma il regime tributario dei partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare
(nello specifico regolato dal D.L. 351/01) rientra tra
i redditi di capitale.
L’articolo 82, commi da 17 a 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (manovra d’estate) ha apportato
rilevanti modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari, modificando l’art. 7, comma 1, del D.L. n.
351/01, innalzando dal 12,50% al 20% l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare, la cui formulazione attuale risulta:
“Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo
6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20% (così modificato rispetto al
precedente 12,50%). La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché
sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione
sostitutiva”.
Il successivo comma 2 del citato articolo 7 precisa,
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LA RIVISTA DI FINANZA
di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti
residenti in Italia.
Per quanto attiene alla nozione di controllo, il nuovo
comma 5-quater dell’articolo 73 del TUIR fa espresso
richiamo della nozione di controllo prevista dal primo
e secondo comma dell'articolo 2359, commi 1e 2, del
codice civile anche per le partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle società, per il quale “sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra
società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;2) le società in cui un'altra
società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria”.
I soggetti non residenti in Italia, indicati nell’art. 6 del
Decreto n. 239/96, per beneficiare dell’esenzione nel
territorio Italiano sono obbligati a presentare alla SGR,
nella sua qualità di gestore del Fondo, un’autocertificazione, redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 12
dicembre 2001, attestante il requisito di essere beneficiari effettivi dei proventi (oppure di essere investitori istituzionali non soggetti a tassazione) e di risiedere, ai fini fiscali, in un Paese che prevede lo scambio
d’informazione con l’Italia. La dichiarazione deve, inoltre, indicare il periodo di possesso delle quote5.
La circolare n. 22/E del 19 giugno 2006 dell’Agenzia
dell’Entrate ha chiarito che rimangono qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze
realizzate (principalmente da soggetti residenti) mediante la cessione a titolo oneroso, riscatto o liquidazione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari ai sensi della lettera c-ter) dell’articolo 67, commi 1 e 1-quater, del TUIR e, pertanto, tali plusvalenze
non sono soggette alla ritenuta alla fonte, bensì all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50 per
cento.
Qualora i predetti redditi diversi siano realizzati da investitori non residenti, in assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione i principi generali contenuti nell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR in
base ai quali le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di titoli sono imponibili in Italia soltanto se tali titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e sono detenuti nel territorio di tale Stato.
La nuova ritenuta del 20% deve essere applicata sui
proventi percepiti a decorrere dal 25 giugno 2008 per
effetto del rimborso delle quote, ma soltanto limitatamente all’ammontare di tali proventi maturati a partire da questa stessa data6.
Gli obblighi formali, di prelievo e versamento dell’imposta nonché di dichiarazione, incombono sulla società di gestione.
inoltre, che la predetta ritenuta è a titolo d’acconto o a
titolo di imposta a seconda della natura del soggetto
che percepisce i proventi3.
In particolare è a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all’impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
c) società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR;
d) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società.
La ritenuta non è operata sui proventi percepiti da forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi
d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e disciplinati dal TUF. Conseguentemente, sono computati nel risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo e delle forme di previdenza complementare i proventi derivanti dalla partecipazione a
fondi immobiliari ed assoggettati ad imposta sostitutiva rispettivamente del 12,50% e dell’11%.
La ritenuta non è altresì applicabile, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 del decreto, ai proventi percepiti
dai soggetti non residenti individuati dall’articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Al riguardo si rileva che, sulla base di tale ultima disposizione, beneficiano dell’esenzione:
a) i soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e - per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 87,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) – i soggetti residenti negli Stati e territori indicati nella lista di cui al comma 1 dell’articolo
168-bis del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta
che inizia successivamente alla pubblicazione di tale
lista;
b) gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
c) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella
predetta lista;
d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato4.
Il comma 22 dell’articolo 82 del decreto, aggiungendo
il comma 5-quater all’articolo 73 del TUIR, ha introdotto una presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato delle società o enti non residenti che,
consentendo la prova contraria, ha natura di presunzione relativa. Pertanto, si presumono, salvo prova contraria, residenti nel territorio dello Stato le società e gli
enti il cui patrimonio sia investito in maniera prevalente nelle quote di fondi d’investimento immobiliare
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N. 3/2009
4. I FONDI IMMOBILIARI A RISTRETTA BASE
PARTECIPATIVA
le si procede alla distribuzione dei proventi.
Nell’ipotesi in cui il rendiconto della gestione venga
redatto con cadenza almeno semestrale in relazione alla distribuzione dei proventi, il provvedimento della
Banca d’Italia sopra richiamato prevede che la relazione semestrale non debba essere predisposta.
Considerato che la norma prevede l’applicazione dell’imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto contabile del fondo calcolato come media annua dei valori
risultanti dai prospetti periodici obbligatori, il valore
netto contabile del fondo deve essere determinato effettuando la media fra il valore del patrimonio del fondo risultante dalla relazione semestrale (se predisposta) e quello risultante dal rendiconto annuale, salvo
che la società di gestione non proceda alla distribuzione di proventi, nel qual caso, i valori fra cui effettuare
la media possono essere più di due, dovendosi considerare, oltre ai due valori precedentemente indicati, anche il valore del patrimonio del fondo risultante dal rendiconto di gestione predisposto in relazione alla distribuzione di proventi.
Tale criterio di determinazione del valore netto contabile del fondo trova applicazione nel caso in cui il fondo abbia operato per tutto l’anno.
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, ai
fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o
di cessazione del fondo.
Il valore contabile del fondo rileva ai fini civilistici al
netto anche del quantum di imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta; a tal fine, il valore delle quote è sottoposto all’imposta dell’1% accantonato
al passivo.
Naturalmente, ai fini del calcolo dell’imposta, l’accantonamento effettuato nel passivo non deve essere
sottratto dalla base imponibile9.
Rispetto ai fondi immobiliari diversi da quelli soggetti alla nuova imposta patrimoniale, che continuano ad
essere soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del
12,50% per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione, per
i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata con
la maggiore aliquota del 20% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di quote di partecipazione direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, oppure dagli intermediari abilitati in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato disciplinato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo
n. 461 del 1997.
Tale regime rappresenta infatti una modalità di applicazione opzionale della “imposta sostitutiva di cui all’articolo 5” del medesimo decreto legislativo.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 61/E del 3
novembre 2008, ha sottolineato che qualora le quote
siano immesse in rapporti di custodia, amministrazione
o gestione presso intermediari finanziari italiani, que-
I fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari sono particolari tipologie di fondi immobiliari
chiusi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, con un patrimonio
(al lordo dell’indebitamento) inferiore a 400.000.000
e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) le quote del fondo sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote siano
detenute da investitori istituzionali, dai soggetti indicati nell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/96, da imprenditori individuali, società ed enti, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale, nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e enti non commerciali (a ristretta base partecipativa);
b) indipendentemente dal numero dei partecipanti, se
si tratta di fondi riservati e speculativi in cui più dei 2/3
delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, da una o più persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali (familiari)7.
Per i fondi che presentino tali requisiti, oltre all’innalzamento dal 12,5% al 20% previsto per la ritenuta operata dalla società di gestione sui proventi percepiti dall’investitore, viene sostanzialmente reintrodotta l'imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto contabile del fondo pari all’1% a titolo di imposta patrimoniale, già vigente, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2004 per effetto del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269 (convertito dalla legge n. 326/03).
La base imponibile dell’imposta, ossia il valore netto
contabile del fondo, deve essere calcolata come media
annuale dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3, del TUF.
Attualmente, i richiamati prospetti contabili sono quelli approvati con provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia del 14 aprile 20058.
In base a tali disposizioni le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo comune di
investimento immobiliare, sono tenute a redigere la relazione semestrale e il rendiconto della gestione del
fondo.
La relazione semestrale deve essere redatta entro trenta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell’esercizio.
Il rendiconto della gestione deve essere, invece, redatto entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio ovvero in relazione al minor periodo in relazione al qua-
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LA RIVISTA DI FINANZA
sti ultimi – prima di dar seguito all’operazione di cessione delle quote ovvero di prelevare l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione – dovranno acquisire dalla società di gestione del risparmio o dal partecipante
apposita informazione riguardante l’assoggettamento
ad imposta patrimoniale del fondo partecipato.
In mancanza di dati e notizie al riguardo, l’intermediario potrà comunque dar seguito alle disposizioni di
cessione impartite dal cliente o prelevare l’imposta sostitutiva, applicando l’ordinaria aliquota (12,50%) di
tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Tuttavia, in tal caso, il cliente – che partecipi ad un fondo soggetto ad imposta patrimoniale – è tenuto a versare la maggiore imposta sostitutiva in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
principali istituzioni internazionali, potrebbe avviarsi
nel 2010.
Una volta superata la crisi, soltanto analizzando accuratamente le cause che l’hanno prodotta, si potrà capire come rafforzare il sistema finanziario e, in definitiva, l’economia.
5. CONCLUSIONI
3 Ciavarella D., La scienza del governare, ed. Gespi, Milano 1992;
Mingarri E., Manovra d’estate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112): le novità sulla tassazione degli strumenti e degli intermediari finanziari,
in Il Fisco, fasc. 2, n. 28 del 14 luglio 2008; Bianco R., Aspetti fiscali dei fondi comuni di investimento immobiliare, Il Fisco, fasc.
1, n. 29 del 21 luglio 2008.
NOTE
1 Ciavarella D., La finanza dinamica, ed. NRT, Roma 1978; Uckmar
V., I fondi d’investimento, Cedam, Padova 1996; Tamborrino F., I
fondi comuni immobiliari italiani ed esteri, ed. Il Sole 24 Ore, 1997.
2 Lancellotti E., I fondi di investimento, in Riv. di scienza delle finanze, ed. Giuffrè, Milano 2000; Marongiu G., I principi evolutivi
dei fondi di investimento, in dir. e prat. trib., Padova 2005.
Dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001, che hanno portato a mesi di ribassi consecutivi delle borse, e
dopo la tragica crisi che ha coinvolto il mondo intero,
la sfiducia nel mercato finanziario ha preso il sopravvento ed i risparmiatori si sono riversati in investimenti
alternativi per impiegare i propri risparmi, ed i fondi
immobiliari sono risultati un’ottima alternativa nel panorama finanziario.
L’investimento immobiliare, infatti, data la sua capacità di conservare il valore, costituisce da sempre un’alternativa apprezzata nelle fasi di incertezza ed instabilità.
Quello del “mattone” è un segmento che viene generalmente favorito come “bene rifugio” e verso cui si è
ben disposti quando le condizioni dei mercati borsistici sono appunto deludenti o, quanto meno, incerte.
Questo trend di ottimismo sul settore immobiliare, però,
si è recentemente infranto con la recente crisi che partendo dal nuovo continente ha scosso l’intero panorama finanziario come un terremoto10, causando una recessione globale ed una grande depressione immobiliare e finanziaria. Ed infatti i recenti dati macroeconomici danno la dimensione del potenziale depressivo
di questa crisi, anche se attualmente cominciano ad intravedersi timidi segnali di ripresa, con l’allentamento
della forza della recessione, pur se ancora non tali da
prefigurare un arresto della caduta produttiva.
Infatti, non è ancora possibile pronosticare un’inversione di tendenza nella caduta produttiva; tuttavia, alcuni fattori lasciano intravedere la possibilità di ricostruire un clima di maggiore fiducia. Secondo l’Ocse,
l’Italia, con la Francia e altri, è in prima fila nel mostrare un tentativo di attenuazione sul ritmo di deterioramento dell’economia pubblica.
Ma la natura dell’attuale recessione rende incerti i tempi del ritorno su un sentiero di crescita che, secondo le
4 Mingarri E., Manovra d’estate: il quadro normativo sulla tassazione degli strumenti e degli intermediari finanziari, in Il Fisco, fasc. 2, n. 31 del 4 agosto 2008.
5 Baruzzi S., Manovra d’estate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): la fiscalità dei fondi di investimento immobiliari, in Il Fisco,
fasc. 1, n. 39 del 20 ottobre 2008.
6 Mingarri E., Le recenti modifiche alla tassazione delle attività finanziarie: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e i rilievi comunitari, in Il Fisco, fasc. 1, n. 46 dell’8 dicembre 2008.
7 Cappio F., I fondi immobiliari: disciplina civilistica e trattamento
fiscale, ed. Egea, 2006.
8 Baruzzi S., Manovra d’estate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): la fiscalità dei fondi di investimento immobiliari, in Il Fisco,
fasc. 1, n. 38 del 13 ottobre 2008.
9 Guida alla contabilità e bilancio n. 20 del 2008.
10 La crisi è stata scatenata dalla caduta dei prezzi immobiliari in
America alla pari con un rallentamento dell'attività nell'industria dell'edilizia e dall'incapacità di numerosi debitori di rimborsare, a causa del rialzo dei tassi di interesse, i crediti, diventati ora famosi con
il nome di subprime o prestiti a rischi. Da questo epicentro, le onde
d'urto si sono estese a tutto il sistema finanziario mondiale.
A provocare l'attuale crisi hanno contribuito l'imprevidenza, la noncuranza dei rischi a lungo termine e dell'indebitamento. Questo atteggiamento non si concilia con valori (virtù) quali la responsabilità,
la sostenibilità e la moderazione.
Una crisi finanziaria così grave e complessa come quella attuale non
si verificava ormai da decenni e la sua portata è tale da aver avuto
pesanti ripercussioni economiche in tutto il mondo. La perdita di risparmi, valori immobiliari e posti di lavoro, che ha colpito molte persone nel mondo intero, ha assunto proporzioni storiche.
* PROFESSORE (IN Q.) DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO
NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
PRESIDENTE DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE
PRESIDENTE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA REGIONE PUGLIA
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