Spargere colaticcio d`inverno

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Spargere colaticcio d`inverno
Promemoria protezione ambiente (PSO 8i)
Spargere colaticcio d’inverno
1. Il problema
a) Spargere colaticcio durante il periodo di riposo vegetativo
Viene generalmente inteso come periodo di riposo vegetativo quella sezione dell’anno in cui la media della temperatura
giornaliera si aggira al disotto dei 5° Celsius1. Detto periodo non viene interrotto da brevi periodi di caldo (p.e. favonio).
Durante il riposo vegetativo (da ca. ottobre/novembre fino a febbraio/marzo) le piante sono inattive, vale a dire che non
mostrano alcuna crescita.
Durante il riposo vegetativo le piante non assimilano alcuna sostanza nutritiva. Pertanto in tutto questo tempo non possono essere concimate.
b) Concimare alla presenza di suolo saturo d’acqua, congelato oppure coperto di neve
Dopo la pioggia o il disgelo i pori del suolo sono parzialmente ricolmi d’acqua. Il suolo pertanto sarà in grado di assorbire
soltanto una quantità minima d'acqua. L’acqua rimanente defluisce in superficie. Se si passa con un veicolo su suolo bagnato, quest’ultimo viene compresso e inoltre viene lesa la cotica erbosa.
La neve in fase di disgelo è simile a una spugna bagnata. Il colaticcio e i liquami prodotti dai mucchi di letame vi
s’infiltrano nel giro di pochi minuti. L’annerimento della neve per di più intensifica il disgelo. Il pericolo che il colaticcio
venga dilavato immediatamente dopo essere stato sparso è particolarmente elevato presso i punti assolati. Nella neve
sopraffusa e asciutta invece il colaticcio può rimanere accumulato per settimane intere. Quando poi subentra il disgelo,
dalla coltre bianca della neve esce una miscela marrone di acque e colaticcio.
Se il suolo è talmente gelato oppure ricoperto da uno strato di ghiaccio, l’acqua scorre in superficie persino nei punti praticamente piani. Ciò vale anche per il suolo erboso! Il suolo coperto di erba protegge sì dall’erosione, ma non dal dilavamento di colaticcio!
Pertanto lo spargimento di colaticcio e concime sopra un suolo coperto di neve, gelato oppure bagnato costituisce un pericolo per le acque.
2. Basi legali
a) Disposizioni penali
Art. 60 cpv. 1. lett. e della Legge sulla
protezione dell’ambiente (RS 814.01;
LPAmb)
E’ punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi
(art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lett. b e 34 cpv. 1).
Art. 70 cpv. 1 lett. a della Legge sulla
protezione delle acque (RS 814.20;
LPAc)
E’ punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniariachiunque intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento
delle acque (art. 6).
Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua
potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30
aliquote giornaliere.
Art. 234 cpv. 1 del Codice Penale
Svizzero (RS 311.0; CP)
Art. 60 cpv. 2 LPAmb
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a
180 aliquote giornaliere.
Art. 70 cpv. 2 LPAc
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180
aliquote giornaliere.
Art. 234 Abs. 2 CP
La pena è della pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il
colpevole ha agito per negligenza.
b) Ulteriori disposizioni in materia
1 Viene considerato inizio del periodo di riposo vegetativo, quando il quinto giorno consecutivo presenta una temperatura
media al di sotto dei 5° Celsius. Il riposo termina, quando il settimo giorno consecutivo presenta una temperatura giornaliera media di almeno 5° Celsius (cfr. Schweizer Lexikon, 1993)
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Art. 7 cpv. 5 LPAmb
Per sostanze s’intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b
dell’Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (RS 916.11; OCon)
I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante (cpv. 1).
Sono considerati concimi ai sensi della presente Ordinanza: concimi aziendali:
liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame,
succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali o dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o
di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola (cpv. 2 lett. a ). Inoltre i concimi ottenuti dal riciclaggio (…)
(lett. b)
Art. 3 LPAc
Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di
evitare effetti pregiudizievoli alle acque.
Allegato 2.6 cifra 3.2.1 dell’Ordinanza
sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici
(RS 814.81; ORRPChim)
I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque (cpv.1).
I concimi liquidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di
riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco
(cpv.2).
3. Ulteriori consigli
a) Divieto di spargimento d’emergenza
La „Regolamentazione in caso di emergenza“ parzialmente applicata in passato e che consentiva di spargere malgrado
tutto al momento inopportuno concime a determinate condizioni, non è più in vigore da parecchio tempo!
b) Rapporto tra le disposizioni penali della LPAmb e la LPAc
Le varie disposizioni penali tutelano beni legali diversi. La LPAc protegge in modo particolare le acque e le sorgenti contro gli inquinamenti, mentre la LPAmb protegge l'uomo e l’ambiente in genere. Una procedura penale concernente l'utilizzazione contraria alle regolo d'arte di liquame richiede sempre l’applicazione della LPAmb. Se risultano colpite acque di
superficie o sotterranee, sussiste anche infrazione della LPAc.
c) Inquinamento di acque potabili
Chiunque intenzionalmente inquinata acqua potabile (ciò può succedere p.e spargendo liquame in una zona di protezio2
ne delle acque), subentra l'art. 234 CP . Se un’infrazione alla LPAc adempie contemporaneamente la fattispecie dell’art.
234 del Codice Penale Svizzero viene applicato soltanto l'art. 234 CP (art. 72 LPAc).
4. Regole pratiche
a) Suolo coperto di neve
Il suolo è considerato coperto di neve, quando la neve, condizionata dal tempo e dall’ubicazione, vi rimane più di un giorno
b) Suolo gelato
Il suolo è considerato gelato, quando in diversi punti non è più possibile affondarvi un oggetto acuminato
(temperino, cacciavite)
c) Suolo saturo d’acqua
Il suolo è considerato saturo d’acqua, quando su di esso rimangono pozzanghere e un campione del
suolo al tatto si rivela bagnato e pastoso.
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Cfr. il Promemoria “Inquinamento dell’acqua potabile” (PSO 9i).
5. Schema di controllo
E’ stato sparso concime durante il riposo
vegetativo e/o alla presenza di suolo saturo d’acqua, gelato o coperto di neve?
JaSì
No
Non sussiste
un’infrazione in
materia di dritto
penale
Sussiste
un’infrazione in
materia di dritto
penale
Nelle vicinanze dell'area cosparsa di concime si trova
un corpo idrico superficiale o sotterraneo?
Sì
Sussiste un’infrazione
tanto contro la
LPAmb quanto
contro la LPAc
No
Sussiste
un’infrazione contro la LPAmb
No
Sussiste inquinamento di
acque potabili?
Sì
Sussiste infrazione tanto
contro la LPAmb quanto
contro l’art. 234 CP
6. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni
Se avete altre domande su uno di questi temi, il vostro Ufficio ambiente cantonale sarà lieto di esservi utile.
Il Servizio avarie dell’Ufficio cantonale dell'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto soccorso e
d’intervento e vi offre un appoggio tecnico qualificato – in casi di emergenza 24 ore su 24 sul luogo stesso.
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