Decisione n. 4749 del 13 settembre 2013

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Decisione n. 4749 del 13 settembre 2013
Decisione N. 4749 del 13 settembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti
Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri
Membro
designato
Bancario Finanziario
[Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo
Membro designato dal C.N.C.U.
dal
Conciliatore
nella seduta del 26/07/2013 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO
La società ricorrente espone quanto segue:
-
è titolare del c/c n. 19474.00 presso l’intermediario e su tale conto vengono
addebitate, mensilmente, la rate di un contratto di leasing;
-
ha dovuto fronteggiare periodi di sofferenza dovuti alla mancanza di liquidità;
-
l’intermediario, a causa del ritardato pagamento di alcune rate, emetteva tre
fatture giustificate come spese di recupero credito;
-
le spese di recupero credito non sono dovute, avendo, la società ricorrente,
regolarizzato il pagamento senza l’intervento di soggetti terzi;
-
il contratto stipulato prevede, in caso di ritardato pagamento delle rate, “il
pagamento degli interessi moratori e, solo nel caso di eventuale intervento da
parte di una società di recupero credito si sarebbe applicata un’ ulteriore
spesa del 15% dell’importo recuperato”;
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-
il pagamento delle rate contestate è avvenuto in modo spontaneo (il
24/04/2012 ed il 13/06/2012) attraverso bonifici bancari;
-
nessuna comunicazione (scritta/telefonica) da parte di società di recupero
credito risulta essere pervenuta alla parte ricorrente;
La società ricorrente si rivolge al Collegio di Roma per ottenere la restituzione
delle somme già percepite dall’intermediario a titolo di spese recupero crediti
come di seguito specificato:
-
€ 568,57, come risultante da fattura n. 18697;
-
€ 1.200,54 riferibili alla fattura n. 25819;
la parte ricorrente contesta, inoltre, la compensazione legale della fattura n.
33847, di € 1.199,36, con la nota di credito di indicizzazione n. 14690 del
31/12/2012.
L’intermediario, dal canto suo, si difende rilevando quanto segue:
-
la Banca, per l’attività di sollecito della clientela non in regola con i pagamenti,
si avvale di società esterne specializzate nel recupero crediti; tali società si
attivano automaticamente fin dal giorno successivo a quello in cui si viene a
conoscenza dell’insolvenza;
-
la parte ricorrente veniva contattata dalle società di recupero crediti nelle
seguenti circostanze:
1. rata del 20 aprile 2012: affido alla società di recupero crediti del
20/04/2012 (all. n. 3). Per l’intervento veniva emessa la fattura n. 18697
per un importo di € 658,57, scadenza 12/06/2012, pagata dalla parte
ricorrente a mezzo RID;
2. rata del 5 giugno 2012: affido alla società di recupero crediti dell’
11/06/2012 (all. n. 3). Per l’intervento veniva emessa la fattura n. 25819
pari a € 1.200,54, scadenza 10/08/2012, pagata dalla parte ricorrente a
mezzo RID;
3. Rata del 5 settembre 2012: accesso in loco del 26 settembre 2012. Per
l’intervento veniva emessa la fattura n. 33847 pari a € 1.199,36, scadenza
6/11/2012, RID insoluto;
-
L’intermediario
rispondeva
ai
reclami
della
parte
ricorrente
con
le
raccomandate del 20/11/2012 (v. all. 6) e successivamente del 16/01/2013;
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-
con la raccomandata del 16/01/2013 la società veniva informata della
compensazione legale della fattura n. 33847 (€ 1.199,36) “con parte delle
somme disponibili a valere sulla nota di credito n. 14690 del 31/12/2012 di €
2.669,03
relative
all’indicizzazione
canoni
anno
2012”.
In merito alla necessità di ricorrere a soggetti terzi per il recupero dei crediti,
l'intermediario precisa:
-
il pagamento delle rate in questione è avvenuto con ritardo;
-
l’intermediario può, a sua discrezione, rivolgersi ad agenzie esterne
di recupero credito come previsto dall’art. 7 delle “condizioni
particolari del contratto” che prevede inoltre “Spese di recupero del
credito (tramite società specializzate): 15% dell’importo recuperato”;
-
l’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto stabilisce che “…Le
spese
legali
dell’Utilizzatore
anche
stragiudiziali
inadempiente
sono
così
come
a
carico
le
spese
esclusivo
e/o
le
commissioni relative ad eventuali interventi da parte degli esattori
incaricati dalla Concedente al recupero dei crediti nella misura
riportata all’art. 7 delle condizioni particolari dell’importo recuperato.
[…]”;
-
il pagamento della rata in scadenza 5/04/2012, ed eseguito il
24/04/2012, deve ritenersi conseguenza diretta dell’attività svolta dal
recuperatore (v. all. 9 controdeduzioni);
-
i pagamenti delle altre due rate scadute (rate del 5/6/2013 e del
5/09/2013) sono avvenuti prima degli interventi dei soggetti
incaricati del recupero crediti. L'intermediario ha provveduto,
pertanto, a rimborsate le spese di recupero crediti precedentemente
addebitate, quali risultanti dalla fatture n. 25819 (€1.200,54 del
21/07/2012) e n. 33847 (€ 1.199,36 del 17/10/2012), attraverso
l'emissione delle note di credito n. 9321 e n. 9392 del 28/03/2013.
Alla luce di quanto precede, l’intermediario ritiene:
a) di aver parzialmente accolto le richieste avanzate dalla controparte, avendo
disposto il rimborso delle somme addebitate a titolo di spese di recupero
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crediti (fatture n. 25819, importo € 1.200,54 e n. 33847, importo € 1.199,36),
riconducibili alle rate di giugno e settembre 2012, entrambe pagate prima degli
interventi posti in essere dai recuperatori di credito;
b) che il pagamento della rata di aprile, differentemente dalle altre due rate, sia
conseguenza diretta dell'attività svolta dal soggetto recuperatore.
In conclusione, la parte resistente, chiede al Collegio che venga respinto il ricorso
per la parte relativa alla richiesta di rimborso delle spese addebitate a titolo di
intervento del recuperatore sulla rata di aprile 2012, quantificate in € 658,57
(fattura n. 18697).
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti che
verranno qui di seguito esposti.
La controversia verte sulla spettanza o meno delle spese di recupero
addebitate dall’intermediario al ricorrente per ottenere da quest’ultimo,
attraverso l’intervento di soggetti terzi, il pagamento di alcune rate scadute del
contratto di leasing in essere fra le parti.
Ai fini del decidere mette conto rilevare in primo luogo come una parte di tali
spese sia stata già restituita alla ricorrente attraverso apposite note di credito
emesse dalla resistente, la quale ha con ciò implicitamente ammesso che tali
spese non erano dovute. Si tratta, in particolare, degli importi di euro 1.200,54
e di euro 1.199,36 riferibili, rispettivamente, alle fatture n. 25819 e n. 33847.
Preso atto di quanto precede, l’oggetto del contendere si riduce, quindi,
all’importo
di
euro
658,57
relativo
alla
fattura
n.
18697
emessa
dall’intermediario resistente a fronte dell’intervento della società di recupero
crediti, alla quale sarebbe stato affidato il compito di recuperare la rata di
leasing scaduta e non pagata in data 5 aprile 2012. Peraltro, parte ricorrente
afferma che il pagamento di tale rata è avvenuto in data 24 aprile 2012 e
contesta che tale pagamento sia dovuto all’intervento della società di recupero
crediti, con la quale non avrebbe avuto alcun contatto.
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A fronte di tale contestazione, sarebbe stato dunque onere dell’intermediario
resistente fornire la prova dell’effettivo intervento della società incaricata al
fine di recuperare la rata scaduta e di giustificare la somma addebitata alla
ricorrente a questo titolo.
Per contro, la società resistente non ha assolto a tale onere, non avendo
prodotto in giudizio la relativa fattura né fornito alcuna evidenza circa la
effettiva portata dell’intervento svolto, con riferimento a quella specifica rata,
dalla società di recupero crediti da essa incaricata.
Ne consegue che l’importo di euro 658,57 addebitato a titolo di spese di
recupero crediti alla ricorrente risulta da questa non dovuto e dev’esserle
quindi restituito da parte resistente.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in
motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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