Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 OP
Transcript
Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 OP
Au. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ufficio I - dell'Organizzazione e delle Relazioni Lettera circolare Roma, Ai Signori Provveditori Regionali GDAP-0145780-2014 LORO SEDI PU-GDftP-la88-ie/'04/'2014-0145780-2014 e, p.c, Ai Signori Vice Capi del Dipartimento SEDE Ai Signori Direttori Generali SEDE Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ROMA Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff dell'Ufficio del Capo del Dipartimento SEDE Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 O.P. Reclami in tema di calcolo dello spazio detentivo prò capite. Si forniscono le seguenti istruzioni, concernenti la difesa in giudizio dell'Amministrazione penitenziaria in caso di reclami in tema di spazio detentivo minimo, da garantire ad ogni persona ristretta ai sensi della nota giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Laddove l'Amministrazione sia chiamata a difendersi in un giudizio vertente sulla questione sopra indicata, sarà cura della direzione interessata fornire al Magistrato di sorveglianza semfìre la superficie della camera di pernottamento e, sia pure in maniera distinta, dell'annessa sala da bagno. Inoltre - salvo che il Giudice avanzi espressamente altri quesiti - si dovrà indicare la superficie risultante dalle planimetrie dell'istituto, senza operare alcuna detrazione dovuta alla ovvia presenza dei mobili. \ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA In altri termini, le articolazioni dell'Amministrazione, coinvolte a vario titolo nel contenzioso, inderogabilmente dovranno chiedere all'organo giudicante di calcolare la superficie detentiva al lordo del mobilio e tenendo conto anche dell'area del bagno di pertinenza della camera. A sostegno di tale modalità di applicazione dei principi sanciti dalla Corte E.D.U., si richiamino nelle memorie difensive le seguenti pronunce del Giudice della Convenzione concernenti il nostro Paese: - per il calcolo della superficie detentiva senza operare detrazioni dello spazio occupato dai mobili, sent. 16 luglio 2009, Sulejmanovic e. Italia, rie. n. 22635/03, §§ 43 e 45 nonché dee. 5 marzo 2013, Tellissi e, Italia, rie. n. 15434/11, §§ 38, 52 e 53; per il computo dello spazio prò capite effettuato in maniera da tenere conto anche del bagno, dee. 5 marzo 2013, Tellissi e. Italia, rie. n. 15434/11, §§ 38, 52 e 53 Comunque, non potendosi escludere che il Magistrato di sorveglianza procedente adotti criteri di calcolo difformi da quelli sostenuti dall'Amministrazione, la direzione deve sempre cercare di allocare in altra camera di pernottamento il detenuto che disponga di un'area di poco superiore ai 3 mq, computati come detto sopra (tenendo presente che il nuovo applicativo informatico, in un'ottica prudenziale, non tiene conto della superficie dei bagni). Detta indicazione, peraltro, corrisponde al criterio di buona gestione penitenziaria che consiglia di non creare sperequazioni nella distribuzione dello spazio disponibile fra i detenuti. Ove assolutamente necessario, la direzione provvederà a chiedere il trasferimento del detenuto in sede viciniore, essendo prevalente il diritto - inderogabile - a disporre di una superficie minima prò capite, rispetto all'interesse legittimo alla territorialità dell'esecuzione della pena. Si assicuri puntuale adempimento. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO