Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 OP

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Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 OP
Au.
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio I - dell'Organizzazione e delle Relazioni
Lettera circolare
Roma,
Ai Signori Provveditori Regionali
GDAP-0145780-2014
LORO SEDI
PU-GDftP-la88-ie/'04/'2014-0145780-2014
e, p.c,
Ai Signori Vice Capi del Dipartimento
SEDE
Ai Signori Direttori Generali
SEDE
Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA
Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE
Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 O.P. Reclami in tema di calcolo
dello spazio detentivo prò capite.
Si forniscono le seguenti istruzioni, concernenti la difesa in giudizio dell'Amministrazione
penitenziaria in caso di reclami in tema di spazio detentivo minimo, da garantire ad ogni persona
ristretta ai sensi della nota giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Laddove l'Amministrazione sia chiamata a difendersi in un giudizio vertente sulla questione
sopra indicata, sarà cura della direzione interessata fornire al Magistrato di sorveglianza semfìre la
superficie della camera di pernottamento e, sia pure in maniera distinta, dell'annessa sala da bagno.
Inoltre - salvo che il Giudice avanzi espressamente altri quesiti - si dovrà indicare la
superficie risultante dalle planimetrie dell'istituto, senza operare alcuna detrazione dovuta alla
ovvia presenza dei mobili.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
In
altri
termini,
le
articolazioni dell'Amministrazione,
coinvolte
a
vario titolo
nel
contenzioso, inderogabilmente dovranno chiedere all'organo giudicante di calcolare la superficie
detentiva al lordo del mobilio e tenendo conto anche dell'area del bagno di pertinenza della camera.
A sostegno di tale modalità di applicazione dei principi sanciti dalla Corte E.D.U., si
richiamino nelle memorie difensive
le seguenti pronunce del
Giudice della Convenzione
concernenti il nostro Paese:
-
per il calcolo della superficie detentiva senza operare detrazioni dello spazio occupato
dai mobili, sent. 16 luglio 2009, Sulejmanovic e. Italia, rie. n. 22635/03, §§ 43 e 45
nonché dee. 5 marzo 2013, Tellissi e, Italia, rie. n. 15434/11, §§ 38, 52 e 53;
per il computo dello spazio prò capite effettuato in maniera da tenere conto anche del
bagno, dee. 5 marzo 2013, Tellissi e. Italia, rie. n. 15434/11, §§ 38, 52 e 53
Comunque, non potendosi escludere che il Magistrato di sorveglianza procedente adotti
criteri di calcolo difformi da quelli sostenuti dall'Amministrazione, la direzione deve sempre
cercare di allocare in altra camera di pernottamento il detenuto che disponga di un'area di poco
superiore ai 3 mq, computati come detto sopra (tenendo presente che il nuovo applicativo
informatico, in un'ottica prudenziale, non tiene conto della superficie dei bagni).
Detta indicazione, peraltro, corrisponde al criterio di buona gestione penitenziaria che
consiglia di non creare sperequazioni nella distribuzione dello spazio disponibile fra i detenuti.
Ove assolutamente necessario, la direzione provvederà a chiedere il trasferimento del
detenuto in sede viciniore, essendo prevalente il diritto - inderogabile - a disporre di una superficie
minima prò capite, rispetto all'interesse legittimo alla territorialità dell'esecuzione della pena.
Si assicuri puntuale adempimento.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO