riconoscimento delle qualifiche professionali all`interno dell`ue
Transcript
riconoscimento delle qualifiche professionali all`interno dell`ue
SNO Sindacato Nazionale Odontotecnici Sede Nazionale – Piazza M. Armellini 9/a, 00162 Roma Tel. 06.441881 – Fax 06.44249515 - email [email protected] - www.cna.it/sno Le news che CNA SNO diffonde hanno lo scopo di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo delle imprese odontotecniche, promuovere e diffondere cultura professionale sindacale ed associativa RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ALL’INTERNO DELL’UE Estratto | Memorandum FEPPD (Federazione Europea Odontotecnici) “Recognition of the qualifications of dental technicians in the UE” La professione di odontotecnico è regolamentata in seno all’Unione europea. Tuttavia, le condizioni di accesso alla professione di odontotecnico non sono armonizzate a livello europeo, ma sono governate da un sistema di riconoscimento reciproco. Qui di seguito sono esposte informazioni sulle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali in vigore nell’UE e una panoramica dei livelli di qualifica per paese. Direttiva 2005/36/CE Riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’UE Il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’Unione Europea è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (“direttiva 2005/36/CE”). La presente direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, i paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera1. La professione di odontotecnico è regolamentata (articolo 3 (1) (a), della Direttiva 2005/36/CE) e il riconoscimento di questa professione regolato dal sistema generale di riconoscimento contenuto nella direttiva (titolo III, capo I della direttiva 2005/36/CE). Il sistema generale si applica alle professioni non coperte da norme specifiche di riconoscimento e per alcune situazioni in cui il professionista non soddisfa le condizioni proviste in altri sistemi di riconoscimento. Nessuna di tali qualifiche armonizzate per odontotecnici è adottata all’interno dell’Unione europea. Il sistema generale si basa sul principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Questo comunque non pregiudica l’applicazione delle misure di compensazione qualora ci siano notevoli differenze tra la formazione acquisita dall’interessato e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante. La misura di compensazione può assumere la forma di un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. La scelta è lasciata alla persona interessata, a meno che non esistano deroghe specifiche. 2 Quando l’accesso o l’esercizio di una professione è regolamentato nello Stato membro ospitante, vale a dire che è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente in detto Stato membro deve consentire l’accesso alla professione in questione e l’esercizio della stessa alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini. Tuttavia, il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione ottenuta in un altro Stato membro che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante (articolo 13 della direttiva 2005/36/CE). La direttiva 2005/36/CE, adotta 5 livelli di qualifica professionale (articolo 11 della direttiva 2005/36/CE). Si prega di notare che gli odontotecnici sono qualificati solo da tre di questi diversi livelli di qualificazione in tutta l’UE: 1 2 3 certificato attestante il completamento di un ciclo di studi secondari (“SEC”) (articolo 11 (b) Direttiva 2005/36/CE) diploma di istruzione post-secondaria (“DSE”) (articolo 11 (c) Direttiva 2005/36/CE) diploma di istruzione post-secondaria di 3-4 anni (“PS3”) (articolo 11 (d) Direttiva 2005/36/CE) Di seguito troverete una panoramica per Paese riportata dalle autorità competenti insieme ai livelli di qualificazione professionale corrispondenti. LIVELLO DI QUALIFICAZIONE SEC DSE PS3 PAESE Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Slovenia Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Spagna Bulgaria, Finlandia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania Secondo le condizioni per il riconoscimento, gli odontotecnici in possesso di una qualifica formale corrispondente alla “SEC”, non saranno riconosciuti in uno Stato membro ospitante che richiede una qualifica “PS3”, perché il livello di qualifica in possesso non è immediatamente adiacente a quello necessario (in posizione successiva). Le qualifiche professionali ottenute in Belgio, Danimarca, Liechtenstein e Slovenia non sono quindi riconosciute da Bulgaria, Finlandia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Lo Stato membro ospitante può richiedere il riconoscimento delle qualifiche richieste al richiedente tramite il completamento di una “misura di compensazione” (prova attitudinale o un periodo di adattamento di un massimo di tre anni) nei seguenti tre casi: la formazione è stata di almeno un anno rispetto a quella richiesta dallo Stato membro ospitante; la formazione ha riguardato materie sostanzialmente diverse da quello coperte dalla formazione richiesta nello Stato membro ospitante; la professione, come definito nello Stato membro ospitante, comprende una o più attività professionali regolamentate che tuttavia non esistono nella corrispondente professione dello Stato di origine del richiedente e che richiedono pertanto una formazione specifica che copre materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla formazione effettuata dal richiedente. 3 L’odontotecnico in Europa e nel mondo Se facciamo una comparazione con la situazione Italiana, come dimostrato dall’indagine seguente, il risultato che emerge e che potrebbe trovare in seguito più approfonditi sviluppi a nostro favore, sembrerebbe bastare per assumere almeno come significato più superficiale una definizione: per concetto s’intende “il rapporto che intercorre tra la realtà della situazione dell’odontotecnico Italiano, con quello dell’odontotecnico dei paesi stranieri. Da quest’analisi emerge: nonostante il percorso scolastico dell’odontotecnico italiano sia più lungo (non va mai dimenticato che abbiamo lo stesso programma degli infermieri quelli del vecchio ordinamento), a noi sia precluso qualsiasi contatto con il paziente, o meglio non siamo messi nelle condizioni di poter esprimere al meglio le nostre competenze e conoscenze come i nostri colleghi stranieri con la conseguenza di non poter esprimere in potenza le nostre capacità, lavoro il nostro che richiede durante la fase di realizzazione della protesi controlli di verifica direttamente sul paziente, non consentendo questo passaggio si va a negare al paziente una protesi più personalizzata e confortevole. Un regolamento così restrittivo non farebbe altro che danneggiare il paziente. Belgio | Scuola dell’obbligo: 10 anni formazione specifica: 2 anni + 1 per acquisire il titolo di operaio specializzato + 2 anni per l’apertura dell’impresa. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente. Danimarca | Scuola dell’obbligo: 9 armi formazione specifica: i anno per acquisire il titolo di operaio specializzato + 2 anni per l’apertura dell’impresa + 2 anni per ottenere la qualificazione di tecnico clinico. Possono fare il proprio lavoro anche nella bocca del paziente. Francia | Scuola dell’obbligo: 10 anni formazione specifica: 3 anni di scuola lavoro per l’apertura dell’impresa. Germania | Scuola dell’obbligo: 9 anni formazione specifica: 3 anni e 1/2 per acquisire il titolo di operaio specializzato + 5 anni di scuola- lavoro per l’apertura dell’impresa .11 maestro odontotecnico può fare il proprio lavoro anche nella bocca del paziente. Grecia | Scuola dell’obbligo: 8 anni formazione specifica: 3 armi si scuola + 6 mesi di attività lavorativa per l’apertura dell’impresa Possono fare il proprio lavoro anche nella bocca del paziente. Granbretagna | Scuola dell’obbligo: 10 anni formazione specifica: 5 anni per l’apertura dell’impresa + 3 anni per diventare collaboratore clinico. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente. Irlanda | Scuola dell’obbligo: 9 anni formazione specifica: I anno per acquisire il titolo di operaio specializzato + 2 armi per l’apertura dell’impresa + 2 anni per divenire tecnico clinico. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente. ITALIA | ScuoIa dell’obbligo: 10 anni Italia formazione specifica: 5 anni per l’apertura dell’impresa. 4 Lussemburgo | Scuola dell’obbligo: 9 anni formazione specifica: 4 anni per ‘apertura dell’impresa. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente . Olanda | Scuola dell’obbligo: 11 anni formazione specifica: 5 anni di scuola-lavoro per l’apertura dell’impresa Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente. Portogallo | Scuola dell’obbligo formazione specifica: nessuna Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente. Spagna | In questo paese hanno una legislazione sanitaria simile al nostro paese quindi sono stati inseriti nelle professioni sanitarie, la formazione attualmente è fatta a livello universitario 1? prevista la fatturazione separata. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente Svizzera | Scuola dell’obbligo: 8 anni formazione specifica: 2 anni formazione teorica + 2 anni da attività lavorativa per l’apertura dell’impresa. La scuola dell’obbligo è di 9 anni Formazione specifica di 4 anni per acquisire il titolo di operaio qualificato + altri 2 anni e 1/2 per l’apertura dell’impresa. Possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente Inoltre possono fare il proprio lavoro anche a contatto con il paziente in questi paesi Finlandia, Norvegia, Canada, Australia, USA in Otto stati e sud africa, in sostanza in tutto il mondo anglosassone. …. L’attività dell’odontotecnico in Italia Essa è normata a tutt’oggi da un decreto del 1928, assolutamente non più rispondente alle mutate realtà del mercato che invece hanno obbligatoriamente determinato una notevole crescita professionale dettata anche da intervenute leggi europee recepite con i decreti legislativi 46/1977 e 37/2010, recepimento della Direttiva 93/42/CE che, di fatto, ci obbligano ad essere professionisti sanitari per le responsabilità delle stesse leggi attribuite al fabbricante di dispositivi medici su misura. Negli anni che ci hanno preceduto sono stati fatti numerosi tentativi per cercare di ammodernare l’impianto legislativo che in Europa si è notevolmente evoluto, mentre nel nostro Paese le associazioni mediche non hanno dimostrato nessuna apertura verso il futuro. La storia che noi definiamo ormai “infinita”, inizia il 29 febbraio 2000 quando le Associazioni odontotecniche avviarono il confronto con il Ministero della Salute che in forza del DLgs 502/92 aveva individuato 24 attività da normare con specifici profili professionali in area sanitaria dei quali 22 già normati. Rimanevano da disciplinare solo gli odontotecnici e gli ottici i quali erano classificati sono al 1999 come “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”. In ragione della Legge 42/99 veniva meno la precedente distinzione tra professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie, con queste ultime disciplinate come “professioni sanitarie”. 5 La seconda sessione del C.S.S. nel novembre 2001, sancì inequivocabilmente il carattere sanitario dell’attività odontotecnica apportando con il consenso di tutti i soggetti interessati, alcune modifiche allo schema di regolamento. La modifica del Titolo V bloccò l’iter del nuovo profilo. Dopo 4 anni dall’adunanza generale del Consiglio di Stato, nel gennaio 2006 è stata approvata dal Parlamento la legge 43/2006 che disciplina – come richiesto dallo stesso Consiglio di Stato – l’iter di approvazione dei profili professionali. L’annosa questione odontotecnica prosegue con ulteriori passaggi legislativi, che per motivi di spazio non riportiamo. Risulta sostanzialmente anomalo se non discriminatorio che l’attività degli tecnici ortopedici e podologi venga giustamente e adeguatamente riconosciuta autonoma, piena responsabilità nei confronti dell’utilizzatore finale con prove di congruità in loco del dispositivo fabbricato a carattere sanitario, e ciò non avvenga a tutt’oggi per gli odontotecnici . Si consideri inoltre che in altri paesi europei la loro legislazione consente all’odontotecnico non solo di collaborare con l’odontoiatra alle prove di congruità ma si spinge ben oltre, come evidenziato precedentemente nel nostro articolo. Con la legge 42/99 la nostra categoria è di fatto professione sanitaria e non più arte ausiliaria delle professioni sanitarie: ciò che ci manca è un nuovo profilo professionale e un percorso universitario come è stato consentito alle altre 22 figure professionali . Il tema della professione odontotecnica è stato oggetto di ampie discussioni in seno a diversi Consigli Regionali che hanno adottato formali atti di impegno nella direzione di sollecitare Governo, Parlamento e Conferenza Stato Regioni a farsi carico del riconoscimento del profilo professionale. In particolare da evidenziare sono le azioni della Regione Lazio (mozione n. 113 del 17 dicembre 2013), della Regione Liguria (ordine del giorno del 25 marzo 2014), della Regione Marche (mozione del 17 giugno 2014) e della Regione Piemonte (mozione n. 18 del 30 settembre 2014 e ordine del giorno n. 5 del 30 settembre 2014) . In detti atti le Regioni hanno rilevato come la peculiarità del settore, l’importanza della qualità delle lavorazioni eseguite e la tutela dei cittadini-pazienti, siano elementi che impongono il riconoscimento della professione sanitaria odontotecnica. Negli atti di impegno le Regioni hanno evidenziato, altresì, come il riconoscimento costituisca il presupposto per l’ulteriore percorso di crescita professionale della categoria e del settore produttivo. Il nuovo profilo professionale oggi dovrebbe essere licenziato dalla Conferenza Stato Regioni. Sostanzialmente questa istituzione viene influenzata in modo negativo dalle associazioni mediche, ostacolando il nuovo profilo e conseguente percorso universitario degli odontotecnici italiani. Abbiamo la certezza che soltanto un profilo odontotecnico adeguato alle nuove normative e al passo con i tempi potrà contribuire al rilancio della nostra professione che, in caso contrario, rischia di esaurirsi depauperando il tessuto produttivo delle imprese odontotecniche del paese e determinando lo scadimento della qualità dei dispositivi medici protesici a danno dei pazienti consumatori, come sottolineato da CNA SNO nell’audizione tenutasi presso il Senato della Repubblica il 19.6.2014. Concludendo, a nostro giudizio il problema non è l’odontotecnico ma le associazioni mediche che non sono disponibili a consentirci questo legittimo passaggio al futuro .