Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie
Relazione per la Commissione europea
ai sensi dell’art. 60 della Direttiva 2005/36/CE
1. Il recepimento della direttiva 2005/36/CE
La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto
legislativo del 9 Novembre 2007 n.206 che, in linea con le disposizioni e le finalità
della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che
assicurano ai cittadini dell’Unione europea, che hanno acquisito una qualifica
professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione
regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa
nazionale. L’obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle
qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l’esercizio della
professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.
L’Italia è stata tra i primi Paesi comunitari a trasporre la direttiva nell’ordinamento
interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in
parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti
professionali. La direttiva, infatti, sostituisce le quindici direttive precedenti in
materia (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE,
89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE, E 1999/42/CE) anche con la finalità di rispettare
i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria, per legiferare meglio e semplificare il
quadro normativo.
Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate", ossia, in
base al dettato della direttiva, “le attività, o insieme di attività professionali, l’accesso
alle quali e il cui esercizio, o una delle modalità di esercizio, sono subordinati
direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”.
L’individuazione delle professioni regolamentate italiane è affidata all’art. 4, comma 1,
lettera a) del d.lgs., che contiene un elenco di categorie professionali individuate sulla
base dei parametri normativi che ne caratterizzano la regolamentazione. Non è
previsto, quindi, uno specifico allegato contenente l’elenco delle professioni
regolamentate.
Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano
esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i
liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali
conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li
abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in
regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
Non si applicano, invece, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari
di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti (norme particolari sono dettate per gli
extracomunitari che ottengono il riconoscimento delle proprie qualifiche
professionali in uno Stato membro).
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto,
permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei
sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni
previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul
territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro
d'origine, se le attività sono comparabili.
2. Aspetti innovativi
La novità di maggior rilievo rispetto alle disposizioni che hanno trasposto le
precedenti direttive è costituita dalla disciplina della prestazione temporanea e
occasionale di servizi.
In particolare:
1. la prestazione di servizi “temporanea e occasionale” è qualificata sulla base di
criteri desunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e non da parametri
esclusivamente temporali, fissati nella normativa;
2. è prevista una iscrizione automatica e temporanea dei professionisti presso i
Collegi o Ordini professionali, se esistenti, sempre nel caso di libera prestazione di
servizi professionali:
3. nel caso di prima prestazione, è stabilito l’obbligo, per il prestatore che viene in
Italia provenendo da un altro Stato membro, di presentare una dichiarazione
preventiva all’autorità competente e di accompagnare tale comunicazione con
documenti che comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti;
4. è data all’autorità competente per i riconoscimenti, nel caso di prestazione
temporanea e occasionale relativa a professioni che implichino profili di pubblica
sicurezza o sanità pubblica, la possibilità di richiedere misure compensative in
presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali.
2
Altra novità, tesa a favorire la mobilità dei professionisti e ad ampliare le possibilità
di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, è l’applicazione, in regime di
diritto di stabilimento, delle regole previste dalle direttive Sistemi generali a
situazioni professionali coperte da direttive settoriali ma che non soddisfano tutti i
requisiti richiesti da tali direttive per il riconoscimento automatico.
Infine, va evidenziato che l’art. 4 del decreto individua espressamente specifiche
normative nazionali che rispondono alla definizione comunitaria di “formazione
regolamentata”.
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nella sua funzione di
coordinatore nazionale e di punto di contatto, ha, sin dagli anni ’90, curato
l’aggiornamento dell’elenco delle professioni regolamentate.
3. Struttura del decreto legislativo 206/2007
Il decreto legislativo n. 206/2007(di seguito solo d.lgs.) è composto da tre Titoli, 61
articoli e da cinque allegati (che sono quelli che fanno parte della direttiva
2005/36/CE).
Più specificamente, per quanto riguarda i suoi contenuti, con riferimento al diritto di
stabilimento, il decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto
comunitario secondo la quale i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali”
sono tre:
I. Un regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che
assicura un riconoscimento automatico. Tale regime si applica alle professioni di
infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista
e medico.
II. Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto Sistema
Generale) si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il
professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello
Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un
confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la
possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a
misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Tale regime
si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri, atteso
che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, per cui
il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale.
III. Un regime basato sull’esperienza professionale maturata nello Stato membro
d’origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale o industriale
espressamente indicate nell’allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento
automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole
categorie professionali.
3
Il sistema Generale (regime II), nei casi elencati all’art.18 del d.lgs., si applica anche
a professioni coperte dai regimi I e III quando non sono soddisfatti alcuni requisiti
che assicurano l’automaticità del riconoscimento.
Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per lo
stabilimento da quella dettata per la prestazione temporanea.
In regime di stabilimento, se la professione che il professionista può esercitare nello
Stato membro d’origine (regolamentata o non regolamentata) è corrispondente ad una
professione che in Italia è regolamentata, le autorità competenti nazionali, individuate
all’art.5 del d.lgs., assicurano, su istanza dell’interessato, l’attivazione delle
procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e
esercitare tale professione.
La procedura di riconoscimento professionale si basa sulla catalogazione delle
possibili formazioni previste per l’accesso ad una professione in cinque livelli
descritti dall’art. 19 del d.lgs., graduati sulla base della struttura della formazione
esistente. Il primo livello di qualifica si riferisce a una formazione breve di pochi
mesi o a carattere generale (“attestato di competenza”) e l’ultimo una formazione di
livello universitario di almeno quattro anni (“diploma”).
La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il
riconoscimento e a permetterne la comparazione al fine delle eventuali richieste di
misure compensative. La collocazione di una professione regolamentata ad uno
specifico livello è determinata dalle norme che regolano l’accesso alla professione
stessa e mai, quindi, dal decreto legislativo. Inoltre la direttiva, e quindi anche il
decreto legislativo, ha introdotto il concetto di “titolo di formazione assimilato”, di cui
all’art. 20 del d.lgs. per tener conto di possibili formazioni non rientranti nei cinque
livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti ad uno di detti livelli.
L’assimilazione garantisce, al professionista italiano, che il riconoscimento
professionale effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro che
regolamenta la stessa professione, sia fatto a partire dal “livello” corrispondente a detta
formazione.
In regime di prestazione temporanea e occasionale le condizioni previste al Titolo II
si applicano solo se il servizio professionale si riferisce a una professione che in Italia è
regolamentata. In questo caso il prestatore, ai sensi dell’art.10 del d.lgs., in occasione
della prima prestazione, deve presentare all’autorità competente una dichiarazione
scritta contenente informazioni che comportino il possesso delle qualifiche necessarie
per esercitare tale professione e un’eventuale copertura assicurativa per le
responsabilità professionali.
La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato nel quale il prestatore
è stabilito (art. 12 del d.lgs.). Solo per professioni regolamentate particolarmente
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sensibili in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica l’autorità competente può
procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del
prestatore. In presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di
una prova attitudinale. In questo caso, come nel caso delle 7 professioni coperte dal
regime I, la prestazione è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa
nazionale.
Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, il decreto prevede,
oltre alla dichiarazione preventiva da parte del professionista, l’iscrizione automatica
presso gli organismi professionali, se esistenti (art.13), la cooperazione amministrativa
tra autorità competenti interessate (art.14) e alcuni obblighi di informazione al
destinatario del servizio (art.15).
4. Coordinatore nazionale e Punto di contatto
Sulla base di quanto disposto dall’art. 56, par. 4, e dall’art. 57 della direttiva, che
stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai
riconoscimenti professionali e un Punto di contatto nazionale, al fine di promuovere
un’applicazione uniforme della direttiva, l’art. 6, comma 1, del d.lgs., attribuisce al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale
di contatto.
Il coordinatore promuove l’applicazione uniforme del decreto legislativo n.
207/2006 da parte delle autorità competenti, designate dall'art.5 del decreto, e la
circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle
relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri
(l’articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della
direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale presso il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie).
Per meglio facilitare l’applicazione uniforme di tutte le disposizione previste dalla
direttiva, ed evitare, altresì, un’attuazione erronea della stessa, l’Unione Europea ha
adottato la Decisione della Commissione del 19 marzo 2007, con la quale è stato
istituito uno specifico gruppo composto dai Coordinatori nazionali designati dagli
Stati membri. Tale gruppo ha in particolar modo il compito di garantire il
coordinamento tra tutte le amministrazioni competenti al riconoscimento delle
qualifiche nazionali.
In particolare i compiti del Gruppo di Coordinatori, identificati dall’articolo 2 della
citata Decisione, sono i seguenti:
- creare una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione su
aspetti relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali. Questo
compito, a parere della Commissione, può andare oltre gli aspetti relativi alla
5
direttiva “qualifiche”, ad esempio potrebbe ricomprendere questioni legate
all’applicazione del Trattato, o l’esame delle proposte di accordo sul
riconoscimento reciproco che la Commissione ha avuto mandato di elaborare
nei confronti dei Paesi terzi (in particolare è allo studio un accordo con gli
USA);
- monitorare l’evoluzione delle politiche che hanno un impatto sulle professioni
regolamentate per quel che riguarda le qualifiche; ad es. le politiche per
l’istruzione, che possono avere un impatto sulle professioni settoriali;
- facilitare l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE, in particolare mediante
l’elaborazione di documenti di interesse comune, quali il codice di condotta già
adottato in passato. Questo compito dà una valenza particolare al ruolo dei
Coordinatori, permettendo anche di mettere in evidenza le buone pratiche.
Il punto di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri
sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 207/2006 e
in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche
professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) per assistere i
cittadini nell’ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando
eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Sato
membro ospitante (l’articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali
disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie).
Il punto di contatto nazionale del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie dal 2007 ha dato risposta a circa 3000 quesiti pervenuti sia in forma
cartacea, sia elettronica e telefonica assicurando sempre una costante e puntuale
assistenza.
Il punto di contatto, a seguito dei nuovi compiti conferiti allo stesso dalla nuova
direttiva, ha in corso l’aggiornamento e la creazione di apposite banche dati
indispensabili per poter fornire assistenza ai cittadini.
5. Flussi in regime di stabilimento nel 2008
Gli uffici del mercato interno della Commissione hanno chiesto ai Paesi membri i dati
statistici relativi al 2008 circa le domande pervenute per l’esercizio in regime di
stabilimento e di prestazione temporanea. Ogni Paese ha potuto inserire i dati, relativi
alle specifiche professioni, direttamente nella banca dati predisposta dalla
Commissione, che è accessibile da chiunque sia interessato a conoscere tali flussi
(http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=ho
me.welcome).
6
Per quanto riguarda l’Italia, gli uffici che seguono le procedure per il riconoscimento
delle qualifiche professionali, hanno riscontrato una continuità di impegno sulle
domande di riconoscimento in regime di stabilimento, a cui si sono aggiunte le
dichiarazioni pervenute in regime di prestazione temporanea. Le professioni per le
quali è arrivato il maggior numero di dichiarazioni preventive per l’esercizio
temporaneo della professione sono quelle della guida turistica e di maestro di sci.
Per quanto riguarda le professioni con riconoscimento automatico, quella di medico è
sicuramente la più richiesta, avendo registrato nel 2008, 170 riconoscimenti. Mentre
tra le professioni con riconoscimento secondo il sistema generale, quella di docente di
scuola secondaria, con 93 riconoscimenti, e quella di ingegnere, con 75
riconoscimenti, hanno ricevuto il maggior numero di domande.
I dati statistici relativi alle domande di riconoscimento in regime di stabilimento per il
2008 sono di seguito riportati.
Professioni con sistema di riconoscimento automatico
Autorità competente: Ministero della Salute
Austria
Belgio
Bulgaria
Estonia
Francia
Germania
Grecia
Germania
Grecia
Lettonia
Lituania
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svizzera
Svezia
Ungheria
TOTALE
MEDICI
6
6
12
ODONTOIATRI
2
12
34
2
34
2
6
16
4
16
4
2
4
2
VETERINARI
6
2
FARMACISTI
10
2
12
MEDICI spec.
4
2
4
2
2
2
2
4
16
2
2
16
2
6
4
2
INFERMIERI
53
45
11
17
1
3
7
10
2
2
2
54
4
4
12
6
6
2
170
22
4
2
2
4
76
4
1608
18
2
8
2
2
4
4
4
26
24
34
16
1795
7
Autorità competente: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Architetti
Germania
Portogallo
Gran Bretagna
Francia
Grecia
Belgio
Spagna
Olanda
Norvegia
Svizzera
Irlanda
Ungheria
Romania
15
3
3
11
4
2
2
7
1
33
1
1
1
Totale
84
Professioni con sistema generale
Autorità competente: Ministero della Giustizia
Assistente Sociale
Avvocato
Dottore Commercialista Esperto Contabile
Biologo
Chimico
Dottore Agronomo e Forestale
Geologo
Geometra
Giornalista
Ingegnere
Perito Industriale
Psicologo
Revisore Contabile
Tecnologo Alimentare
Totale
24
90
10
15
2
7
1
2
9
75
2
57
5
3
302
8
Autorità competente: Ministero dell’Istruzione
SCUOLA
Austria
Belgio
Danimarca
Francia
Finlandia
Germania
Grecia
Paesi Bassi
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Svizzera
Polonia
TOTALE
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
11
4
2
5
1
7
1
7
8
4
2
30
5
2
6
1
2
1
1
1
3
2
6
7
93
Autorità competente: Ministero del Turismo
Giuda turistica
Austria
Bulgaria
Germania
Polonia
Rep. Slovacca
Slovenia
Ungheria
1
1
1
Totale
8
Direttore di agenzia
Accompagnatore
1
1
3
1
4
2
1
2
9
Autorità competente: Ministero del lavoro
Estetista
Francia
Germania
Polonia
Svizzera
Lituania
Slovenia
Romania
Rep. Ceca
Regno Unito
4
8
4
4
1
1
8
1
1
Totale
64
Autorità competente: Ministero della Salute
Odontotecnico Op. socio Ottico
sanitario
Austria
Bulgaria
Germania
Estonia
Irlanda
Polonia
Romania
SF
Slovenia
Totale
Tec. San. Tec. San. Terapista
Lab.
Rad.
occup.
Biomedico Medica
2
1
3
3
1
1
3
1
7
2
1
2
14
3
2
1
Igienista
dentale
1
4
5
2
1
1
6
1
10
Infermiere
Austria
Belgio
Bulgaria
Germania
Estonia
Francia
Regno
Unito
Grecia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Olanda
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
Rep. ceca
Svezia
Irlanda
Totale
Ostetrica
Fisioterapista Dietista
26
9
53
17
45
11
21
53
1
1
1
2
Logopedista Massaggiatore
capo bagnino
2
2
18
1
2
11
e
4
16
1
3
7
10
1608
2
18
4
1
1
16
4
30
60
1
1
1
3
2
1795
22
210
1
5
7
30
Autorità competente: Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport
Maestro di sci
Francia
Regno Unito
Austria
Slovenia
Rep. Ceca
Totale
5
4
1
1
1
12
11
6. Problematiche applicative
La direttiva 2005/36/CE, nel riordinare in un unico testo normativo le precedenti
quindici direttive che disciplinavano il settore, non ha modificato in modo incisivo la
disciplina del riconoscimento delle qualifiche in regime di stabilimento, mentre è
stata innovativa con l’introduzione del regime di libera prestazione temporanea.
In relazione all’applicazione della direttiva e, conseguentemente, della norma di
recepimento, mentre è opinione diffusa (tra le autorità competenti) che non si sono
riscontrate particolari difficoltà applicative, sono state evidenziate alcune criticità
soprattutto per quanto riguarda la novità della prestazione temporanea di servizi.
Lo stesso concetto di prestazione occasionale e temporanea, così come delineato nella
direttiva, non sembra sufficientemente definito in relazione alla previsione,
necessaria, di quale possa essere un lasso di tempo appropriato per fare valere la
temporaneità e l’occasionalità della prestazione. Peraltro, la non conoscenza dei
periodi temporali di svolgimento della prestazione temporanea e occasionale,
impedisce di poter controllare sul territorio l’attività del medesimo e di poterne
verificare l’effettiva temporaneità e occasionalità.
Nonostante l’Italia, nella norma di recepimento, abbia scelto di richiedere la prevista
dichiarazione preventiva al prestatore che si sposta per la prima volta da un altro
Stato membro, tale previsione non è apparsa idonea per una effettiva verifica del
possesso delle qualifiche professionali del richiedente. Inoltre, nelle ipotesi di
professione non regolamentata negli Stati membri del dichiarante, la definizione della
documentazione probatoria della pregressa esperienza professionale è spesso risultata
inadeguata ai casi concreti, senza possibilità di fatto di “bloccare” il professionista
che non è tenuto a comunicare il luogo delle proprie prestazioni. Ad esempio, con
riferimento alla guida turistica la richiesta di due anni di esperienza professionale nel
corso degli ultimi dieci ha ingenerato dubbi applicativi: in alcuni casi sono stati
inviati alle autorità italiane certificati annuali relativi ad un’attività svolta in modo
continuativo, in altri casi sono stati trasmessi, come prova di attività svolta nell’arco
di due anni, certificati relativi a periodi di lavoro di 6-7 giorni per un anno. Tale
certificazione, senza un titolo specifico, non sembra configurare l’esercizio di
prestazioni all’estero da parte di “professionisti”.
Sempre con riferimento alla guida turistica, sulla base dell’esperienza finora maturata
risulta inoltre evidente che non si avvalgono delle disposizioni della Direttiva molte
guide straniere che accompagnano gruppi in Italia. Difatti, fino ad oggi, le
dichiarazioni preventive pervenute alle autorità competenti sono state 85 per il 2008 e
61 per il 2009 alla data del 27/10/2009. Basta confrontare questi dati con le multe del
solo Comune di Roma, che da aprile a maggio 2009 ha elevato 20 multe per mancato
rispetto degli obblighi della dichiarazione preventiva.
12
Ai fini di una migliore applicazione della direttiva, sarebbe estremamente utile
contare su un sito che riesca a contenere il maggior numero di informazioni sulle
discipline applicate nei singoli Stati membri. Fruttuoso, a questo fine, lo sforzo che la
Commissione sta attuando per “centralizzare” sul proprio sito informazioni
aggiornate relative a ciascuno Stato membro: la trasparenza del sistema è la precondizione per incoraggiare la mobilità dei servizi professionali.
Anche i nuovi compiti affidati ai punti di contatto nazionali hanno messo in moto la
creazione di una rete comunitaria per lo scambio sollecito delle informazioni.
Lo sviluppo della rete IMI (Internal Market Information) tra le autorità competenti
degli Stati membri sta contribuendo ad accelerare le procedure e a migliorare i flussi
informativi tra autorità competenti.
Per migliorare l’applicazione della direttiva, peraltro, il punto di contatto nazionale ha
stabilito uno stretto raccordo con il Centro nazionale Solvit. Da un’indagine svolta a
livello comunitario relativa al 2009, l’Italia, dopo la Spagna, risulta essere il paese
contro il quale è presentato il maggior numero di lamentele, anche in considerazione
del fatto che il nostro è il paese verso il quale si concentra un flusso notevole di
richieste di riconoscimento. Le lamentele riguardano soprattutto il non rispetto dei
tempi per il completamento delle procedure. Il Centro ha tuttavia svolto in modo
ottimale il proprio compito: su 25 casi trattati nel 2009, infatti, solo uno è stato
dichiarato “non risolto”.
Si è, infine, evidenziata la necessità di individuare strumenti che evitino una mobilità
professionale finalizzata unicamente a conseguire i titoli professionali nei Paesi dove
il percorso formativo sia di più semplice accesso e di minore durata, acquisendo le
proprie qualifiche professionali in tali Paesi e tornando in Italia per ottenerne il
riconoscimento. Con questo sistema si rischia di consentire di utilizzare una
normativa nata per favorire la mobilità professionale al solo fine di ridurre i tempi
della stessa formazione professionale.
Un aspetto critico connesso a tali problematiche è la questione relativa al titolo di
odontoiatra conseguito da cittadini italiani - che ne chiedono successivamente il
riconoscimento all’Italia - presso università rumene. Essa riveste profili di particolare
gravità in quanto dalle informazioni in possesso risulta che molti dei suddetti cittadini
avrebbero conseguito il titolo senza avere seguito un regolare corso di studi, senza
avere seguito le lezioni, senza avere sostenuto gli esami di rito, senza studiare in
lingua rumena, rimanendo di fatto sul territorio italiano dove continuano a svolgere la
propria attività lavorativa. La gravità del fenomeno, la cui ampiezza non è ancora
definita, ha indotto le autorità giudiziarie italiane, ad avviare un indagine penale. Una
analoga indagine è altresì stata avviata da tempo dalla Procura anticorruzione
rumena.
Sul versante della mobilità dei cittadini italiani verso Paesi dell’Unione europea, per
quanto attiene alle professioni sanitarie, si rappresenta che di recente molti medici
italiani, che intendevano trasferirsi in uno Stato dell’Unione europea, non hanno
potuto stabilirvisi in quanto l’esercizio della professione è subordinato alla preventiva
13
iscrizione all’Ordine dei medici di tale Paese per la quale è richiesto non solo il
possesso del titolo di medico ma anche del titolo di medico specialista.
Con riferimento agli ingegneri, viene segnalata la difficoltà di ottenere in alcuni Stati
membri l’applicazione della direttiva, a testimonianza del fatto che vi è scarsa fiducia
reciproca nei sistemi formativi degli altri Stati membri.
Con riferimento ai livelli di formazione di cui all’art. 11 della direttiva, alcune
Autorità competenti hanno proposto la previsione di una maggiore coerenza tra la
direttiva 2005/36/CE e le raccomandazioni EQF e EQVET, che faciliterebbe la
trasparenza delle qualifiche professionali e dei relativi descrittori:
conoscenze/abilità/competenze; completamente assenti nella direttiva 2005/36/CE.
Una maggiore integrazione dei diversi provvedimenti porterebbe alla definizione di
criteri comuni basati su una impostazione più omogenea dei livelli e dei descrittori
delle professioni che diverrebbe così il primo importante passo verso il processo di
costruzione delle piattaformi comuni, oggi basate sulle ore di formazione e non su
figure/competenze.
7. Le osservazioni delle associazioni e degli ordini professionali
Da una parte del mondo professionale si auspica l’introduzione delle seguenti
modifiche:
1) Richiamare esplicitamente nella revisione della direttiva la giurisprudenza recente
e in particolare le sentenze:
CJCE causa C-311/06, (16-02-2009) per l’utilizzo fraudolento della direttiva (ora
presente solo nel semplice considerando 11)
CJCE causa C-330/03, (19-01-2006) Riconoscimento parziale delle qualifiche se il
migrante ne fa richiesta. La direttiva dovrebbe stabilire che per alcune professioni ove
gli ambiti professionali hanno ampiezza molto diversa, il migrante che proviene da
uno Stato membro ove la regolamentazione professione è più settorializzata, possa
ottenere, se ne fa espressa domanda, di esercitare, utilizzando il proprio titolo
professionale di origine, le sole attività che esercita nello stato di provenienza.
Naturalmente tale possibilità deve costituire una scelta del richiedente che non
pregiudica la possibilità di ottenere il riconoscimento pieno, se lo preferisce,
accettando le misure compensative necessarie.
2) La “formazione assimilata” prevista dalla direttiva è considerata causa di notevoli
problemi nell’applicazione della ex direttiva 89/48/CEE. Continua a esserlo anche
con la direttiva attuale che non garantisce sufficientemente il rispetto del suo
considerando 11, ora ribadito con vigore anche dalla Corte di Giustizia nella causa C311/06.
Dovrebbe essere garantita la trasparenza del percorso nel caso di questi tipi di
formazione potendosi acquisire la certezza che il migrante non stia eludendo
fraudolentemente la regolamentazione professionale nazionale.
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3) Viene anche evidenziato che il sistema autorizzatorio appare puramente
formalistico e non in grado di ben conciliarsi con il sistema EQF, European
Qualification Framework, e con le “professional cards” previste dalla Direttiva
123/2006 sui Servizi nel mercato interno. Sarebbe, cioè, auspicabile una transizione
da un sistema esclusivamente autorizzatorio ad uno più accreditatorio che presti
attenzione oltre che alla formazione formale alle competenze specifiche e
specialistiche del professionista che le Organizzazioni di competenza potrebbero
essere chiamate a certificare.
4) Si confida molto in una semplificazione del sistema e nell’utilizzo del sistema di
autocertificazione.
5) Si ritiene indispensabile rafforzare sia la collaborazione fra l’autorità competente e
gli Ordini professionali, sia la collaborazione amministrativa tramite la rete IMI.
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