Progetto stato passivo ultra-tardive udienza del 11/05/2015 ore 10:30
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Progetto stato passivo ultra-tardive udienza del 11/05/2015 ore 10:30
Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012 5/2012 G.D. Dott. Roberto Ferrari TRIBUNALE DI L’AQUILA Sezione fallimentare Progetto di stato passivo relativo alle domande tardive art. 101 L.F. co. 4 della società in fallimento OTEFAL S.p.A. - Fallimento n. 5/2012. < ----------- > Predisposto dal Curatore Fallimentare . Data presentazione: ____________27.4.2015_______________________ . Data deposito:___________27.4.2015________________________ Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012 Ins. Creditore Chirografo 491 HIPO ALPE ADRIA LEASING SRL 492 EXERGIA SPA 493 RE.NO SRL 494 AIRPAK SPA già PREGIS SPA 495 UNICREDIT S.P.A./UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. 204.137,90 496 UNICREDIT S.P.A./UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. 218.459,17 497 EQUITALIA CENTRO SPA RICHIESTO Prelazione Prededuzione Tipo privilegio 1.044.201,61 754.330,15 160,82 980,44 77.063,64 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. in preded. 219.600,00 Chirografo preded. Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. Pagina 2 di 4 Motivate conclusioni del Curatore Fallimentare Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura con Raccomandata AR del 3 maggio 2013 allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.). Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre 2012 allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura evincibile dalla domanda stessa. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre 2012 allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) e nel ricorso non ha indicato la somma richiesta. Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura sia per le comunicazioni e-mail del curatore del 23.04.2013 e del 19.08.2013 (allegate al presente progetto di stato passivo), e sia per aver già insinuato tardivamente altri crediti. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura sia per le comunicazioni e-mail del curatore del 23.04.2013 e del 19.08.2013 (allegate al presente progetto di stato passivo), e sia per aver già insinuato tardivamente altri crediti. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata la stessa presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell’art. 101 u.co. l.f., posto che i tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli stessi all’Agente della riscossione costituiscono circostanze riferibili all’organizzazione interna del creditore ricorrente non idonee di per sè ad esonerare dal rispetto del termine di cui all’art. 101 co. 1 l.f. L’Agente della riscossione dichiara falsamente che l’Agenzia delle Dogane non era a conoscenza della dichiarazione di fallimento al momento dell’iscrizione al ruolo, infatti, la stessa Agenzia Chirografo CONCLUSIONI FORMULATE Prelazione Prededuzione Tipo privilegio Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012 Ins. Creditore 497 EQUITALIA CENTRO SPA 498 ITALFINISH SPA IN FALLIMENTO 499 500 LIBE SPA COFACE S.A. 501 PITAGORA FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO SPA 502 INPS DI L’AQUILA Chirografo RICHIESTO Prelazione Prededuzione 9,82 Tipo privilegio Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 104.804,00 Chirografo preded. 2.617,46 67.990,29 23.592,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 8.980,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) Pagina 3 di 4 Motivate conclusioni del Curatore Fallimentare delle Dogane era al corrente del fallimento almeno dal 12.12.2012, giorno in cui, tramite i suoi funzionari, ha redatto il processo verbale di accesso, presso lo stabilimento di Bazzano della fallita, allegato al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata la stessa presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell’art. 101 u.co. l.f., posto che i tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli stessi all’agente della riscossione costituiscono circostanze riferibili all’organizzazione interna del creditore ricorrente non idonee di per sè ad esonerare dal rispetto del termine di cui all’art. 101 co. 1 l.f. L’Agente della riscossione dichiara falsamente che l’Agenzia delle Dogane non era a conoscenza della dichiarazione di fallimento al momento dell’iscrizione al ruolo, infatti, la stessa Agenzia delle Dogane era al corrente del fallimento almeno dal 12.12.2012, giorno in cui, tramite i suoi funzionari, ha redatto il processo verbale di accesso, presso lo stabilimento di Bazzano della fallita, allegato al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura fin dal 17.06.2013 come si evince dalla corrispondenza allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.). Si propone l’ammissione come da domanda. Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre 2012 allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.) Si respinge la domanda in quanto inammissibile, poiché ai sensi dell’art. 115 L.F. secondo comma “se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di surrogazione del creditore”. Si respinge la domanda in quanto inammissibile, poiché ai sensi dell’art. 115 L.F. secondo comma “se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di surrogazione del Chirografo 2.617,46 CONCLUSIONI FORMULATE Prelazione Prededuzione Tipo privilegio Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012 Ins. Creditore 503 -- COMUNE DI L’AQUILA Totali Chirografo RICHIESTO Prelazione Prededuzione Tipo privilegio Chirografo creditore”. Ai fini dell’art. 115 L.F. si ritiene valida la domanda come richiesta di surroga. Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto inequivoca conoscenza dell’apertura della procedura con comunicazione mail del 4 giugno 2013 allegata al presente progetto di stato passivo. Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101 co.3 L.F.). 161.862,06 2.453.759,46 Motivate conclusioni del Curatore Fallimentare 33.563,00 401.467,64 2.617,46 L’Aquila lì,24/04/2015 Il Curatore Pagina 4 di 4 CONCLUSIONI FORMULATE Prelazione Prededuzione Tipo privilegio