Progetto stato passivo ultra-tardive udienza del 11/05/2015 ore 10:30

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Progetto stato passivo ultra-tardive udienza del 11/05/2015 ore 10:30
Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012
5/2012
G.D. Dott. Roberto Ferrari
TRIBUNALE DI L’AQUILA
Sezione fallimentare
Progetto di stato passivo relativo alle domande tardive art. 101 L.F. co. 4
della società in fallimento OTEFAL S.p.A. - Fallimento n. 5/2012.
< ----------- >
Predisposto dal Curatore Fallimentare .
Data presentazione: ____________27.4.2015_______________________
.
Data deposito:___________27.4.2015________________________
Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012
Ins.
Creditore
Chirografo
491
HIPO ALPE ADRIA LEASING SRL
492
EXERGIA SPA
493
RE.NO SRL
494
AIRPAK SPA già PREGIS SPA
495
UNICREDIT S.P.A./UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.P.A.
204.137,90
496
UNICREDIT S.P.A./UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.P.A.
218.459,17
497
EQUITALIA CENTRO SPA
RICHIESTO
Prelazione
Prededuzione
Tipo privilegio
1.044.201,61
754.330,15
160,82
980,44
77.063,64
Artt. 2758, 2759 e
2778, n. 7 c.c. in
preded.
219.600,00
Chirografo preded.
Artt. 2758, 2759 e
2778, n. 7 c.c.
Pagina 2 di 4
Motivate conclusioni del Curatore
Fallimentare
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura con Raccomandata AR del 3 maggio
2013 allegata al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.).
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre
2012 allegata al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura evincibile dalla domanda stessa.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre
2012 allegata al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.) e nel ricorso non ha indicato la somma
richiesta.
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura sia per le comunicazioni e-mail del
curatore del 23.04.2013 e del 19.08.2013 (allegate
al presente progetto di stato passivo), e sia per aver
già insinuato tardivamente altri crediti.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura sia per le comunicazioni e-mail del
curatore del 23.04.2013 e del 19.08.2013 (allegate
al presente progetto di stato passivo), e sia per aver
già insinuato tardivamente altri crediti.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata la stessa presentata oltre il termine di
cui all’art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo
possa essere considerato non imputabile al
ricorrente ai sensi dell’art. 101 u.co. l.f., posto che i
tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli
stessi all’Agente della riscossione costituiscono
circostanze riferibili all’organizzazione interna del
creditore ricorrente non idonee di per sè ad
esonerare dal rispetto del termine di cui all’art. 101
co. 1 l.f.
L’Agente della riscossione dichiara falsamente che
l’Agenzia delle Dogane non era a conoscenza della
dichiarazione di fallimento al momento
dell’iscrizione al ruolo, infatti, la stessa Agenzia
Chirografo
CONCLUSIONI FORMULATE
Prelazione
Prededuzione
Tipo privilegio
Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012
Ins.
Creditore
497
EQUITALIA CENTRO SPA
498
ITALFINISH SPA IN FALLIMENTO
499
500
LIBE SPA
COFACE S.A.
501
PITAGORA FINANZIAMENTI CONTRO
CESSIONE DEL QUINTO SPA
502
INPS DI L’AQUILA
Chirografo
RICHIESTO
Prelazione
Prededuzione
9,82
Tipo privilegio
Artt. 2752, co. 3 e
2778, n. 19 c.c.
104.804,00
Chirografo preded.
2.617,46
67.990,29
23.592,24
Art. 2751 bis n.1
c.c. (TFR)
8.980,50
Art. 2751 bis n.1
c.c. (TFR)
Pagina 3 di 4
Motivate conclusioni del Curatore
Fallimentare
delle Dogane era al corrente del fallimento almeno
dal 12.12.2012, giorno in cui, tramite i suoi
funzionari, ha redatto il processo verbale di
accesso, presso lo stabilimento di Bazzano della
fallita, allegato al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata la stessa presentata oltre il termine di
cui all’art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo
possa essere considerato non imputabile al
ricorrente ai sensi dell’art. 101 u.co. l.f., posto che i
tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli
stessi all’agente della riscossione costituiscono
circostanze riferibili all’organizzazione interna del
creditore ricorrente non idonee di per sè ad
esonerare dal rispetto del termine di cui all’art. 101
co. 1 l.f.
L’Agente della riscossione dichiara falsamente che
l’Agenzia delle Dogane non era a conoscenza della
dichiarazione di fallimento al momento
dell’iscrizione al ruolo, infatti, la stessa Agenzia
delle Dogane era al corrente del fallimento almeno
dal 12.12.2012, giorno in cui, tramite i suoi
funzionari, ha redatto il processo verbale di
accesso, presso lo stabilimento di Bazzano della
fallita, allegato al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura fin dal 17.06.2013 come si evince dalla
corrispondenza allegata al presente progetto di
stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.).
Si propone l’ammissione come da domanda.
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura con Raccomandata AR del 6 dicembre
2012 allegata al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.)
Si respinge la domanda in quanto inammissibile,
poiché ai sensi dell’art. 115 L.F. secondo comma
“se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla
documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario,
l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore
provvede alla rettifica formale dello stato passivo.
Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di
surrogazione del creditore”.
Si respinge la domanda in quanto inammissibile,
poiché ai sensi dell’art. 115 L.F. secondo comma
“se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla
documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario,
l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore
provvede alla rettifica formale dello stato passivo.
Le stesse disposizioni si
applicano anche in caso di surrogazione del
Chirografo
2.617,46
CONCLUSIONI FORMULATE
Prelazione
Prededuzione
Tipo privilegio
Fallimento dell’OTEFAL S.p.A. n. 5/2012
Ins.
Creditore
503
--
COMUNE DI L’AQUILA
Totali
Chirografo
RICHIESTO
Prelazione
Prededuzione
Tipo privilegio
Chirografo
creditore”.
Ai fini dell’art. 115 L.F. si ritiene valida la domanda
come richiesta di surroga.
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all’art.
101 1° comma L.F. pur avendo l’istante avuto
inequivoca conoscenza dell’apertura della
procedura con comunicazione mail del 4 giugno
2013 allegata al presente progetto di stato passivo.
Il ricorrente, inoltre, non ha dato prova che il ritardo
sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101
co.3 L.F.).
161.862,06
2.453.759,46
Motivate conclusioni del Curatore
Fallimentare
33.563,00
401.467,64
2.617,46
L’Aquila lì,24/04/2015
Il Curatore
Pagina 4 di 4
CONCLUSIONI FORMULATE
Prelazione
Prededuzione
Tipo privilegio