ATTENZIONE Sospeso l`utilizzo del «bonus rottamazione» in F24

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ATTENZIONE Sospeso l`utilizzo del «bonus rottamazione» in F24
ATTENZIONE
Abbiamo ricevuto questa notizia da parte dell’ Agenzia delle Entrate, non siamo riusciti a sapere
molto di più di quello sotto riportato,
sappiamo solo che le anomalie a cui si fa riferimento sono imputabili alla rottamazione e acquisto
veicoli nuovi.
Nonostante questo sono stati bloccati temporaneamente anche i crediti d’imposta sulle trasformazioni
cod. trib. 6709.
Stiamo cercando di risolvere il problema nei tempi più rapidi possibili, vi terremo informati degli
sviluppi.
Sospeso l’utilizzo del «bonus rottamazione» in F24
In attesa della risoluzione di alcune anomalie riscontrate, i crediti d’imposta non possono essere utilizzati
Con la risoluzione n. 113 di ieri, 27 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo
in compensazione mediante F24 del credito d’imposta relativo alla rottamazione dei veicoli inquinanti e all’acquisto
di veicoli ecologici.
La sospensione si è resa necessaria, si legge nella risoluzione, a seguito di anomalie riscontrate dal consuntivo al 30
settembre 2010 delle compensazioni effettuate nel corso del 2010; tali anomalie hanno determinato un significativo
scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento degli stessi.
Pertanto, i centri autorizzati che hanno effettuato le rottamazioni, le imprese costruttrici e importatrici del veicolo
nuovo e gli eventuali cessionari dei crediti stessi “temporaneamente” non possono usufruire dei crediti d’imposta in
questione.
I crediti d’imposta oggetto della sospensione sono quelli istituiti dall’art. 1 della L. 296/2006. In particolare, i commi da
230 a 236 dell’art. 1 della L. 296/2006 hanno previsto, originariamente per l’anno 2007, agevolazioni per la
rottamazione dei veicoli più inquinanti (“Euro 0” o “Euro 1”) e l’acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale
(“Euro 4” o “Euro 5”).
Alcune di queste agevolazioni sono state prorogate per l’anno 2008 dall’art. 29 del DL 31 dicembre 2007 n. 248 (conv.
L. 28 febbraio 2008 n. 31), e l’art. 1 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (conv. L. 9 aprile 2009 n. 33) ha reintrodotto il c.d.
“bonus rottamazione” per nuove fattispecie, fino al 31 dicembre 2009.
Tali contributi sono riconosciuti agli acquirenti dei veicoli dai venditori, i quali ne ottengono il rimborso dall’impresa
costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimirecuperano il contributo mediante credito d’imposta da
utilizzare in compensazione tramite modello F24 (ex art. 17 del DLgs. 241/97), con gli specifici codici tributo istituiti
nel tempo.
Riguardo alla natura di tali incentivi, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 5 marzo 2010 n. 15, ha precisato che il credito
d’esame differisce dai crediti d’imposta in senso stretto, in quanto, in tal caso, il diritto di credito non consiste nel
ricevere una specifica prestazione finanziaria da parte dello Stato; il contributo in denaro, infatti, è erogato a favore
degli acquirenti dei veicoli e non dell’impresa costruttrice. Pertanto, il credito attribuito all’impresa costruttrice
rappresenta un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell’Erario, cedibile dall’impresa secondo le ordinarie
regole civilistiche.
Il credito in esame, quindi, è considerato “d’imposta” solo ai fini procedurali. Di conseguenza, come espressamente
chiarito dalla risoluzione 15/2010, non opera né il limite generale di utilizzo dei crediti d’imposta, pari a 516.456,90
euro, né quello previsto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 pari a 250.000 euro.
Elenco dettagliato dei codici tributo “sospesi”
La risoluzione precisa altresì i codici tributo relativamente ai quali opera la sospensione. In particolare, si tratta dei
seguenti:
- 6794, 6795, 6796, 6797, 6798 (istituiti con ris. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2007 n. 22);
- 6800, 6801, 6802, 6803 (istituiti con ris. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008 n. 169);
- 6812, 6813, 6814, 6815, 6816 (istituiti con ris. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2009 n. 62);
- 6709, 6710 (istituiti con ris. Agenzia delle Entrate 29 marzo 1999 n. 56/E);
- 6711, 6712 (istituiti rispettivamente con nota del 4 maggio 1999 n. 69306 e ris. 26 aprile 1999 n. 70/E).
L’utilizzo di tali codici tributo – e quindi la possibilità di fruire dei corrispondenti crediti d’imposta –
resterà sospeso fino a quando non saranno individuate e risolte le anomalie riscontrate.
Alessandro Tramontano
Direttore Generale Consorzio Ecogas RISOLUZIONE N. 113/E
Roma, 27 ottobre 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di
veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta sospensione dell’utilizzo dei codici tributo
L’articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) ha introdotto, al fine della tutela ambientale, incentivi
per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con
mezzi nuovi eco-compatibili.
In particolare, il comma 231 del citato articolo 1 dispone che “…i centri
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo
e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal
momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale
del certificato di proprietà. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta…”.
Tali incentivi sono stati prorogati, dapprima, ad opera dell’articolo 29 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (fino al 31 dicembre 2008) e, da ultimo,
dall’articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (fino al 31 dicembre
2009), che, al comma 9, rinvia, per l’applicazione dell’articolo in esame, alle
“…norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296”.
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Incentivi di analogo tenore erano già stati introdotti nell’ordinamento ad
opera dell’articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente prorogati ad opera
dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge
25 novembre 1997, n. 403.
Al fine di consentire la compensazione del credito d’imposta relativo agli
incentivi in parola attraverso l’utilizzo del modello F24, sono stati istituiti, nel
tempo, vari codici tributo, suddivisi per tipologia di incentivo.
Dai dati consuntivati al 30 settembre 2010, concernenti l’andamento delle
compensazioni effettuate nel corso del 2010, tuttavia, sono state rilevate
anomalie nell’utilizzo dei crediti di imposta in argomento, ed, in particolare, un
significativo scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle
somme destinate al finanziamento dei crediti d’imposta in discorso.
Conseguentemente
si
ritiene
necessario
disporre
la
sospensione
dell’utilizzo dei citati crediti d’imposta fino a quando non saranno individuate e
risolte le anomalie riscontrate.
Pertanto, è sospeso l’utilizzo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997, dei crediti d’imposta in parola da parte dei centri autorizzati che hanno
effettuato la rottamazione, delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo, ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr.,
risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010).
In particolare, la sospensione opera con riferimento ai codici tributo di
seguito elencati:
•
6794 denominato “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di
autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come ‘euro 0’ o
‘euro 1’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224”;
•
6795 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come ‘euro 0’ o
‘euro 1’, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che
emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006,
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art. 1, comma 226”;
•
6796 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non
superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come ‘euro 4’ o ‘euro 5’ - L. n.
296/2006, art. 1, comma 227”;
•
6797, denominato “credito d’imposta per contributo all’acquisto dei
veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1,
comma 228”;
•
6798 denominato “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di
motocicli appartenenti alla categoria ‘euro 0’, con contestuale
sostituzione con motocicli nuovi di categoria ‘euro 3’ - L. n. 296/2006,
art. 1, comma 236”,
istituiti con risoluzione n. 22/E del 7 febbraio 2007;
•
6800 denominato “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di
autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come
euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”;
•
6801 denominato “credito d’imposta per il contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla
categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di
cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2”;
•
6802 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture
nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al
4
chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L.
248/2007”;
•
6803 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera
c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non
superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi
veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”,
istituiti con risoluzione n. 169/E del 22 aprile 2008;
•
6812 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture
nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al
chilometro entro i limiti di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del d.l.
5/2009”;
•
6813 denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1,
lettera c), d), f), g), ed m), del d. lgs 285/1992, di massa massima fino a
3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi
veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, d.l.
5/2009”;
•
6814 denominato “Credito d’imposta per contributo all’acquisto di
autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con
gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno,
che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall’art. 1, c. 3, del d.l.
5/2009”;
•
6815 denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria ‘euro 4’
5
o ‘euro 5’, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con
gas metano – art. 1, c. 4, d.l. 5/2009”;
•
6816 denominato “Credito d’imposta per l’acquisto, attraverso la
rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o
euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro
3 – art. 1, c. 5, d.l. 5/2009”,
istituiti con risoluzione n. 62/E del 12 marzo 2009;
•
6709 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per gli autoveicoli
alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n.
324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997”;
•
6710 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di
ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997”;
istituiti con risoluzione n. 56/E-49755 del 29 marzo 1999;
•
6711 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di
macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del
1997”;
istituito con nota della Direzione centrale riscossione del 4 maggio 1999, prot. n.
69306;
•
6712 denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di
autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L.
n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997”;
istituito con risoluzione n. 70/E-74323 del 26 aprile 1999.
IL DIRETTORE CENTRALE