Assunzione di disoccupati ASSUNZIONI AGEVOLATE

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Assunzione di disoccupati ASSUNZIONI AGEVOLATE
ASSUNZIONI
AGEVOLATE
Assunzione di disoccupati
II datore di lavoro che assume lavoratori disoccupati può beneficiare di sgravi contributivi
e, in alcuni casi, di incentivi economici che può conguagliare con la contribuzione corrente,
così da ottenere una riduzione dell’onere.
Le agevolazioni contributive variano a seconda dell’età, del sesso, dell’area geografica
di appartenenza e della durata dello stato di disoccupazione. In altri casi rileva anche la
durata della mancanza di impiego regolarmente retribuito.
Nei casi di assunzione di beneficiari del trattamento di disoccupazione è invece previsto
un incentivo economico.
I. Con almeno 50 anni di età
art. 4, c. 8-10, L. 92/2012;
Circ. INPS 24 luglio 2013 n. 111;
Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013 n. 34;
Mess. INPS 29 luglio 2013 n. 12212
È prevista un’agevolazione contributiva in caso di assunzioni con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o a termine (anche part-time) - effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2013 - di lavoratori o lavoratrici con almeno 50 anni di età, disoccupati da
oltre 12 mesi.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi (e dei premi assicurativi
INAIL) a carico del datore di lavoro per:
- 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di contratto a tempo determinato (anche in somministrazione). Se
il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, entro la scadenza del beneficio
iniziale, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a
termine.
Esempio
Un disoccupato viene assunto a termine per 15 mesi e alla fine del rapporto, questo viene
trasformato a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per i primi 12 mesi del rapporto a
termine e non spetta per la trasformazione.
Se, invece, il disoccupato viene assunto a termine per 15 mesi e la trasformazione del rapporto in
rapporto a tempo indeterminato avviene alla scadenza del decimo mese, l’agevolazione spetta per
i primi 10 mesi del rapporto a termine e viene prolungata fino al diciottesimo mese complessivo
del rapporto.
Se, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, l’ex dipendente viene
nuovamente assunto (a tempo determinato o indeterminato) con soluzione di continuità,
l’incentivo è riconosciuto, per la durata residua, purchè il lavoratore abbia ancora
un’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.
Esempio
Un disoccupato viene assunto a termine per 3 mesi e dopo 2 mesi viene assunto a termine per
altri 11 mesi, l’agevolazione spetta per complessivi 12 mesi (3 mesi del primo rapporto e 9 mesi
residui per il secondo rapporto), se al momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora
l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.
L’agevolazione non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
1) L’agevolazione spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite
complessivo di 12 mesi.
2) Il limite massimo di durata dell’agevolazione per lo stesso lavoratore è computato considerando
unitariamente i periodi di utilizzazione agevolata, diretta e indiretta, non solo da parte dello stesso
soggetto ma anche da parte di soggetti diversi, se appartenenti allo stesso gruppo o collegati.
Esempio
Una società Alfa utilizza per 2 mesi un lavoratore somministrato, poi la collegata società
Beta assume direttamente il lavoratore per 1 mese, quindi la società collegata Gamma lo
assume a tempo indeterminato. A Gamma spetta l’incentivo residuo di 15 mesi, ricavato
sottraendo dalla durata legale astratta massima dell’incentivo di 18 mesi (prevista per
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore) i periodi di utilizzazione indiretta e
diretta svolti presso le altre società del gruppo cui appartiene Gamma.
3) Se, in concomitanza con i presupposti per fruire dell’agevolazione in esame, sussistono anche i
presupposti per l’applicazione degli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità, si applicano questi ultimi.
4) L’agevolazione spetta all’agenzia di somministrazione per le assunzioni a tempo indeterminato,
determinato, o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato.
Spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione; in tale periodo la riduzione riguarda i
contributi dovuti sull’indennità di disponibilità.
Quando un soggetto utilizza un lavoratore mediante una somministrazione agevolata e
successivamente lo assume alle proprie dirette dipendenze, l’agevolazione spetta per il periodo
residuo non goduto, se - al momento dell’assunzione - il lavoratore possiede ancora lo stato di
disoccupazione superiore a 12 mesi.
Se invece un soggetto utilizza con contratto di somministrazione lo stesso lavoratore che prima
aveva assunto alle proprie dipendenze, l’agevolazione relativa alla somministrazione spetta solo se
il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi al momento della somministrazione.
Incremento netto del numero dei lavoratori Per usufruire dell’agevolazione
contributiva il datore di lavoro deve ottenere, con le assunzioni effettuate, un incremento
netto del numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa, rispetto alla media dei 12 mesi
precedenti.
L’incremento non è invece richiesto quando il posto, o i posti, occupati si siano resi
vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di
età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (e non in
seguito a licenziamenti per riduzione del personale).
L’agevolazione è inoltre subordinata all’osservanza delle condizioni generali di
compatibilità con il mercato interno (artt. 1 e 32 Reg. UE 651/2014).
1) Per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato (salvo il lavoro accessorio); devono essere considerati
anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di
lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante
somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il
lavoratore sostituito (Circ. INPS 17 settembre 2013 n. 131).
2) I benefici possono essere fruiti:
- sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi
successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo;
- al termine dei 12 mesi se il datore di lavoro verifica, solo in quel momento, l’incremento occupazionale
effettivo.
In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento
occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e
le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può
essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già
godute (Risp. Interpello Min. Lav. 17 dicembre 2014 n. 34).
II. Donne
art. 4, c. 11, L. 92/2012;
Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013 n. 34;
Mess. INPS 29 luglio 2013 n. 12212
La medesima agevolazione prevista per i disoccupati con almeno 50 anni di età si applica
in caso di assunzioni - effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 - di donne di qualsiasi
età:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
- residenti in aree svantaggiate (regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei
fondi strutturali dell’UE: DM 27 marzo 2008). Il beneficio continua ad essere applicabile
nonostante la “Carta degli aiuti a finalità regionale” che individua le regioni destinatarie
dei finanziamenti, sia scaduta (Mess. INPS 29 luglio 2014 n. 6319);
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità
occupazionale di genere (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna: art. 2, punto 4 lett. f), Reg. UE
651/2014);
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’agevolazione spetta nella misura e alle condizioni esaminate per i lavoratori disoccupati
ultracinquantenni.
1) Sono prive di impiego regolarmente retribuito le donne che non hanno prestato (per il periodo
indicato) attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente
dal reddito percepito, o attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia
derivato un reddito, per le collaborazioni coordinate e continuative, superiore a € 8.000, o, per le
attività di lavoro autonomo, superiore a € 4.800 (art. 2, punto 4 lett. f), Reg. UE 651/2014; DM 20
marzo 2013).
L’essere prive di impiego regolarmente retribuito prescinde dallo stato di disoccupazione.
2) I settori e le professioni con accentuata disparità occupazionale sono individuati annualmente
con apposito decreto (per l’anno 2016: Dl 13 ottobre 2015).
3) Per l’applicazione dell’agevolazione non è richiesta una durata minima del requisito della residenza
purché si tratti di residenza effettiva e non apparente; inoltre il rapporto di lavoro può svolgersi
anche al di fuori delle aree indicate.
III. Beneficiari di indennità di disoccupazione
art. 2, c. 10 bis, L. 92/2012;
art. 7, c. 5 lett. b), DL 76/2013 conv. in L. 99/2013;
art. 24, c. 3, D.Lgs. 150/2015;
Circ. INPS 18 dicembre 2013 n. 175
Tutti i datori di lavoro (comprese le agenzie di somministrazione con riferimento
ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione) che assumono a tempo pieno e
indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione hanno diritto ad un
incentivo economico pari al 20% dell’indennità di disoccupazione mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i
periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Se questo è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera;
in presenza di giornate non retribuite (ad esempio astensione dal lavoro per sciopero,
malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile deve essere diviso per i giorni di
calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero
di giornate non retribuite, deve essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.
La somma a credito dell’azienda non può essere superiore all’importo della retribuzione
erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi
anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio non può comunque superare la durata dell’indennità di disoccupazione che
sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto.
1) Si può accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di
un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare dell’indennità di disoccupazione
(cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a
tempo determinato).
2) Il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore
raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
3) L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti. La cumulabilità,
invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.