citazione per lesioni risarcimento danni da sinistro

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citazione per lesioni risarcimento danni da sinistro
Originale
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma
ATTO DI CITAZIONE
Avv. Pierantonio GIACOMINI
Viale A. Guidoni, 91
50127 FIRENZE
Tel. e fax 055-476952
Cell. 333-7312362
Email:[email protected]
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La Signora Rossi Mario, C.F.:YERHEHDHDHY5467, residente in (50060)
FIRENZE (FI), Via Ponte Vecchio 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierantonio
GIACOMINI (C.F.: GCMPNT68M06M089F) giusto mandato in calce al presente
atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Viale A. Guidoni
91
PREMESSO CHE
1) Il giorno 16.03.2012 alle ore 16,30 circa in Bagno a Ripoli (FI), il veicolo Fiat
Punto tg.AB224CD di proprietà del Signor PACIOCCIO Antonio e condotto dalla
Signora Rossi Mario, assicurato Unipol Assicurazioni s.p.a, percorreva incolonnata
Via di Rosano con direzione Roma, quando poco dopo aver oltrepassato l'incrocio
con Via di Villamagna e prima dell'intersezione con Via della Massa (regolata da
impianto semaforico), era costretta a frenare a causa dell'attraversamento
improvviso della sede stradale da parte di un animale, allorchè veniva tamponato
dall'autovettura Volkswagen Golf tg.DB561JX di proprietà e condotta dalla
Signora fantoni Maria Sole, assicurata Aviva Assicurazioni s.p.a.. A seguito del
verificarsi di tale tamponamento, giungeva da tergo il veicolo Opel Insigna
tg.AA981BB, di proprietà della LITI Italia s.p.a. e condotto dal Signor Pianchini
Marco, assicurato Chartis Europe Limited, che andava a collidere contro il veicolo
che lo precedeva Volkswagen Golf (tamponamento multiplo) (doc.1);
2) La conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.SA561RD, Signora fantoni
Maria Sole, creava, pertanto, una situazione di pericolo tenendo una condotta
colposa in pieno dispregio dell’art.140 del C.d.S. il quale prevede che gli utenti
della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per
la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
nonché dell’art.149, comma 1 del C.d.S. a mente del quale “durante la marcia i
veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza
tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni
con i veicoli che precedono”.
3) A seguito dell’urto subito l’esponente riportava lesioni personali, tanto che il
giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria
Annunziata di Roma, dove il sanitario di turno, Dott.ssa Lupatelli Valeria,
diagnosticava “distorsione del rachide cervicale”, con una prognosi iniziale di 5
giorni, salvo complicazioni e terapia farmacologica. In data 22.03.12 la Signora
PACIOCCIO si recava presso il proprio medico curante, Dott.ssa Clelia PROPOLI,
la quale, stante il trauma al rachide cervicale e lombosacrale, con limitazione
funzionale, cefalea e nausea, prolungava la prognosi di ulteriori 20 giorni. In data
04.04.12 l'attrice si sottoponeva a visita specialistica presso l'ortopedico, Dott. Mirco
PETROCCI, che, accertata la distorsione del rachide cervico-dorsale, le prescriveva
un ciclo di fisioterapia oltre a terapia medica, e prolungava la prognosi di altri 20
giorni. In data 24.04.12, la Dott.ssa PROPOLI prolungava la prognosi di altri 20
giorni ed infine il 15.05.12 lo stesso medico redigeva certificato di guarigione dalle
lesioni con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale (doc.2);
4) L’esponente, pertanto, a cagione del sinistro de quo riportava lesioni per
complessivi 60 giorni, di cui i primi 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, altri
20 al 50% ed i rimanenti giorni a scalare, ed una invalidità permanente pari al 5-6%,
come risulta da perizia medico legale a firma del Dott. Mirco PETROCCI (doc.3);
5) L'attrice è stata, inoltre, costretta ad esborsi derivanti per spese mediche, quali
certificati medici, visita specialistica, cure fisiche e perizia medico legale (doc.4),
pari ad €.961,31= oltre a spese per viaggi e varie sostenute a causa del sinistro da
liquidarsi, in via equitativa, in €.100,00;
6) L'attrice, a mezzo pec in data 15.06.12, avanzava richiesta di risarcimento del
danno nei confronti delle rispettive Assicuratrici dei due veicoli tamponanti, Aviva
Assicurazioni s.p.a. e Chartis Europe S.A., nonché per conoscenza anche alla Unipol
Assicurazioni s.p.a., quale propria Compagnia di Assicurazioni (doc.5);
7) Tale missiva veniva riscontrata con fax datato 29.06.12 dalla Unipol Assicurazioni
s.p.a., benchè non richiesta dei danni con il quale affermava che “trattasi di
tamponamento multiplo causato dal veicolo EJ981JT” e che le richieste dovevano
essere trasmesse al responsabile civile e alla di lui Compagnia (Opel Insigna
tg.AB921XT, condotto dal Signor Paratosso Mauro e assicurato Chartis Europe S.A.
(doc.6);
8) Sempre in pari data la Chartis Europe S.A., con raccomandata a.r., indicava invece
come veicolo responsabile del tamponamento, sulla base del verbale redatto dalle
Autorità intervenute, la Volkswagen Golf tg.AB561EX di proprietà e condotta dalla
Signora fantoni Maria Sole (seconda della fila) (doc.7);
9) La Compagnia Aviva Assicurazioni s.p.a., presso la quale è assicurato il veicolo di
parte convenuta fantoni, sebbene ritualmente richiesta e sollecitata ai sensi del
Codice delle Assicurazioni, non ha ancora provveduto a formulare alcuna offerta di
risarcimento del danno a favore dell'attrice (doc.8);
10) Per la fase stragiudiziale del contenzioso, l’esponente ha ulteriormente diritto al
rimborso delle spese per l’assistenza legale, ammontanti ad €.695,13= come da
documentazione di spese stragiudiziali che si allega (doc.9);
****
E’ pertanto interesse dell’esponente adire l’intestata Giustizia per ottenere un titolo
giudiziale idoneo a tutelare le sue legittime pretese per i seguenti motivi di
DIRITTO
1) SUL “QUANTUM DEBEATUR” IN VIA PRINCIPALE: SI CHIEDE CHE
IL GIUDICE VOGLIA APPLICARE LA TABELLA DEL FORO DI
COMPETENZA
DEL
GIUDICE
ADITO
E
NON
L’ART.139
COD.
ASSICURAZIONI.
Molteplici sono le ragioni di tale richiesta che di seguito si elencano:
1a) l’art.139 del d.lvo n. 209/2005 viola l’art. 76 della Costituzione per
l’introduzione di un limite per la liquidazione del danno alla persona non
previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229;
1b) Violazione dell’articolo 2 della Costituzione per la fissazione di un limite al
risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli
interessi in gioco.
Appare evidente, infatti, che l’art.139 del codice delle assicurazioni violi l’art. 2 della
Costituzione per la seguente ragione: è previsto un tetto risarcitorio senza dall’altra
parte che ci sia un equo contemperamento degli interessi in gioco. In effetti se da una
parte è previsto per il danneggiato una rigida limitazione risarcitoria dall’altra parte
questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile
o del suo assicuratore, né si può ragionevolmente sostenere che l’interesse
all’esercizio dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello
all’integrale risarcimento del danno alla persona.
Di conseguenza, si può rilevare che dall’esistenza di un equo contemperamento tra i
contrapposti interessi, quale presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi
norma limitativa del diritto al risarcimento, derivi il contrasto dell’art.139 cod. assic.
con il richiamato articolo 2 della Costituzione.
A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa angolatura, è
pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne precisato: “Da più parti ci si è
interrogati, tenuto conto della valenza costituzionale del risarcimento del danno alla
persona, alla luce del secondo comma dell’art.3 Cost. e del principio della
necessaria integralità del risarcimento, circa il rischio di illegittimità costituzionale
dell’introduzione di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che
non appaiono ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo
costituzionale (…..)”.
Il riconoscimento astratto dell’ammissibilità dell’introduzione di soglie-limite, di per
sé non contrastanti con la Costituzione non significa però che il legislatore non debba
rispettare parametri di ragionevolezza per introdurre le soglie.
E’ in tale scenario che matura il sospetto di incostituzionalità delle norme di cui agli
articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni ove le stesse fossero reinterpretate alla
luce del <<nuovo>> art. 2059 c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” (così in
motivazione Corte d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 13).
1c) Violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 32 Costituzione in
riferimento all'articolo 139 codice delle assicurazioni
In poche parole il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, è un bene
dell’individuo e tutti gli individui sono uguali tra loro.
Ne consegue che una stessa lesione debba essere risarcita in modo uguale sia che
derivi da fatto derivante da circolazione stradale che, ad esempio, da insidia stradale.
Si chiede, pertanto, in via principale, che il giudice voglia applicare i criteri
risarcitori di cui alla tabella adottata dal Tribunale del presente foro (ossia la Tabella
del Tribunale di Roma del 2007).
In effetti risulta del tutto inammissibile trattare in maniera differente identiche
situazioni pena è la violazione dell’articolo 3 comma 1 della Cost.
Difatti non ci è dato di capire le ragioni per cui un soggetto responsabile, ad esempio,
a sensi dell’art.2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia od a sensi
dell’art.2052 c.c. per danni cagionati da animale, possa essere convenuto in giudizio
per rispondere di danni a persona quantificati non con i criteri di cui all’art.139
codice delle assicurazioni bensì con i criteri di cui alla tabella del Tribunale
competente (Tribunale di Roma del 2007).
2c) In via subordinata si chiede che il giudice in denegata ipotesi di non
applicazione delle tabelle del Tribunale del foro nei confronti della compagnia
applichi le tabelle del foro nei confronti del danneggiante ex art.2043 c.c. e 2054
c.c.
Nulla impedisce, comunque, al giudicante, in denegata ipotesi di non applicazione
delle tabelle del foro del giudice adito nei confronti della compagnia assicuratrice
(obbligato, sempre e comunque, ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui alla
tabella ministeriale), di applicare, invece, tali tabelle nei confronti del danneggiante
tenuto a sensi dell’art. 2043 e seguenti c.c.
D'altra parte, anche, nell'ipotesi di applicazione di cui all'art.149 cod. ass., la stessa
Corte Costituzionale con la sentenza 19/6/2009 n. 180 ha stabilito che la procedura di
risarcimento prevista dall’art.149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla
obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato è consentito agire
sia contro la propria assicuratrice che contro il responsabile del danno.
Nel caso de quo parte attrice non intende, comunque, avvalersi, nei confronti del
danneggiante né della procedura ex art 149 cod. né ex art.139 ass.ni, bensì ex
art.2043 e segg.
Pertanto il Giudicante è tenuto nei confronti del danneggiante all'applicazione dei
valori tabellari in uso presso il foro del Giudice.
Da quanto sin qui precisato resta, sempre e comunque, confermata l’irragionevolezza
della scelta legislativa con evidente violazione della norma costituzionale ed in
particolare dell’art. 3 comma 1, anche se, comunque, il danneggiante – assicurato
ben potrà, comunque, rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione per essere
manlevato dalle richieste di parte attrice, ai sensi dell’art. 1917 c.c.
B) SUL “QUANTUM DEBEATUR”: DANNO NON PATRIMONIALE
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno c.d. morale, il diritto al
risarcimento di tale posta non solo non è escluso dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS. UU. 11.11.2008 n.26972, nomen juris che le sia attribuito, infatti,
derivando dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito e tutelato come il
diritto alla salute, alla luce anche della giurisprudenza di merito successiva alle
succitata Sezioni Unite, che ben hanno interpretato le argomentazioni della Corte,
fugando da subito quel primo filone di commento che riconosceva nella pronuncia
degli Ermellini intento “abolizionista” della categoria di danno in questione (Cfr. ex
pluribus Tribunale di Torino, 4° sez. civ. sent. 27.11.2008 n. 7866). L'indicazione
separata e specifica della presente voce di danno non pretende di classificarla
precisamente e puntualmente in una specifica categoria giuridica, ma semplicemente
di agevolare l'individuazione delle singole componenti dell'ammontare complessivo
della richiesta risarcitoria. Nel segno della già citata sentenza delle SS.UU. n.
26972/2008, in cui la Cassazione ha ritenuto di dover abbandonare le categorie dei
danni non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale), a favore di una sola
nomenclatura, volta a comprendere i singoli pregiudizi non patrimoniali,
l'individuazione separata dell'ammontare del danno c.d. morale vuole evidenziare
appieno il pregiudizio subito dal ricorrente, meritevole di risarcimento all'interno
della categoria del danno non patrimoniale.
Difatti, è pur sempre diritto dell'esponente ricevere il ristoro del c.d. danno morale
patito per le sofferenze legate al periodo d'inabilità e per la percentuale residua di
invalidità derivanti dal sinistro de quo.
In altre parole quello che la Corte di Cassazione sembra voler esprimere con la
sentenza emessa a sezioni unite, sia piuttosto evitare che al soggetto danneggiato
vengano riconosciuti diritti risarcitori “assolutamente privi di qualunque
fondamento, svincolati da ogni previsione legislativa o sganciati dalla valutazione
della gravità dell'offesa subita che non assuma il rango di interesse giuridicamente
rilevante o protetto dalla Carta Costituzionale, attribuendo al giudice del merito il
compito di valutare caso per caso in quale misura e con quale intensità si sia
verificato un certo danno, di valutare in concreto la gravità dell'offesa, escludendo
dalla tutela risarcitoria unicamente i pregiudizi futili od irrilevanti.
Tra l'altro anche recenti orientamenti assunti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona,
ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona
deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore
dell'uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e
dovendo il giudice applicare al riguardo, la normativa comunitaria disapplicando
quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale
risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto espressamente dalle stesse
pronunce delle sezioni unite. Anche la Costituzione Europea colloca il danno morale
sotto il valore universale della dignità umana (art.11-61) dotata di inviolabilità e
garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art.6 II-107)”.
Degna di pregio la recente sentenza n.5320/12 del 02.04.12 della Corte di
Cassazione, sezione lavoro, a mente della quale si ha duplicazione di risarcimento
solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con nomi
diversi, arrivando a concludere che il giudice di primo grado, ben avrebbe potuto
liquidare anche il danno morale, ma avrebbe dovuto specificamente motivare in
ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di
danno biologico ed operare un'autonoma valutazione degli stessi.
In effetti “non è ragionevole sostenere che in presenza di un danno fisico non vi sia
una sofferenza del danneggiato” (Giudice di Pace di Roma, Dott. Postiglioni,
sentenza n.361/11).
Da ultimo devono segnalarsi alcuni recenti interventi del legislatore a conferma della
determinazione percentuale del danno morale (DM) quale vera propria categoria
autonoma e distinta dal danno biologico, definita quale “sofferenza e del turbamento
dello stato d'animo”, in relazione al quale viene evidenziata la necessità di
rapportarlo alla situazione effettiva e liquidabile fino ad un massimo di due terzi del
danno biologico.
E, difatti, il legislatore è intervenuto con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno
biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli
angusti limiti di cui agli artt.138-139 del codice delle assicurazioni. Il danno morale,
pertanto, non può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d.
omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di
malattia nel corpo e/o nella mente), ex art.32 Cost., mentre il primo la dignità umana,
ex artt.2-3 Cost.
In ogni caso “è congruo e corretto riconoscere un’ulteriore componente del danno
non patrimoniale, distinto dal danno non patrimoniale ed integrativa di quello
quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione del cambiamento delle
abitudini di vita, subite dal danneggiato in considerazione del danno subito: in
armonia con il principio della “integralità” del danno alla persona” (cfr. sentenza
n.8871/11 Giudice di Pace di Roma, Dott.Virzì).
In senso conforme anche le sentenze della Corte Suprema del 17.09.2010 n.19816 e
19.01.2010 n 720 e recepite con sent.n.38/2011 del Giudice di Pace di Roma,
Dott.ssa Cassi, secondo cui considerato che nei valori monetari di cui all'art.139
cod. ass.ni, il legislatore non ha tenuto conto delle sofferenze psichiche garantite
dalla vittima si deve, pertanto, “garantire l'integrale risarcimento del danno alla
salute comprensivo anche delle sofferenze morali subite”, nonché la sentenza della
Suprema Corte n.11048/09 del 13.05.2009 a mente della quale le tabelle
micropermanenti non sono vincolanti ed il risarcimento va sempre personalizzato.
Ne consegue che le tabelle sulle micropermanenti, come previsto dal Codice delle
Assicurazioni, che parla solo di danno biologico, non possono più essere considerate
satisfattive dell’effettivo pregiudizio subito dal leso (sul punto si veda la sentenza
n.8910/11 del Giudice di Pace di Roma, Dott. Lonardo, che riconosce la
personalizzazione del risarcimento nella misura del 25%).
Parimenti la sentenza n.8600/11 del Giudice di Pace di Roma, Dott. Castelluzzo,
riconosce una sofferenza interiore diversa da quella inerente al pregiudizio proprio
dell'integrità psicofisica tale da incidere sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita, tanto che ad avviso del Giudicante si tratta di
“sofferenza che, per quanto è dato evincere dalla sentenza n.26972/08 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite e da quelle che poi l'hanno seguita, una volta individuata
e ritenuta presente dal giudicante, non va affatto ignorata, ma debitamente
liquidata; a prescindere dalla configurabilità o meno di un'autonoma categoria del
danno morale; effetto che ben può essere raggiunto con una personalizzazione del
danno biologico, opportunamente aumentato”.
c) Riepilogo della richiesta risarcitoria:
Quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale in via principale si chiede
che l’Ill.mo Giudice Voglia applicare, almeno nei confronti del danneggiante, le
Tabelle del foro di competenza del giudice adito (ossia le Tabelle del Tribunale di
Roma del 2007).
In via principale si chiede, l’applicazione della seguente richiesta risarcitoria
formulata sulla base dell’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma.
Inoltre parte attrice, anche ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 91 c.p.c. novellato,
nella ben augurata ipotesi di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma,
dichiara di ridurre la propria domanda ad €.3.400,00= per danno non patrimoniale,
oltre a:
Spese mediche
€.961,31
Altre spese
€.100,00
Spese assistenza legale
€.695,13
TOTALE
€.5.156,44
In via subordinata parte attrice, chiede, l'applicazione delle tabelle ministeriali e
anche ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 91 c.p.c. novellato, dichiara di ridurre la
propria domanda risarcitoria ad €.2.400,00= per danno non patrimoniale, oltre a:
Spese mediche
€. 961,31
Altre spese
€. 100,00
Spese di assistenza legale
€. 695,13
Totale dovuto
€.4.156,44
La Signora Rossi Mario, tuttavia, si dichiara fin da ora disponibile a transigere.
*** *** ***
Si evidenzia come in merito al risarcimento per lesioni “va tenuto conto che si tratta
di una obbligazione risarcitoria in cui l'ammontare del danno non è facilmente
determinabile da parte del danneggiato, che nel formulare la richiesta opera sulla
base delle valutazioni medico legali di parte” (sent.n.1062/2010, Giudice di Pace di
Prato, Dott. Calabrese).
d) Quanto alle spese legali
L’odierna esponente si vedeva costretta a pagare di tasca propria il corrispettivo
dell’assistenza legale ricevuta, pari ad €.695,13=.
Tutto ciò premesso, la Signora Rossi Mario, si vede costretta ad adire la via
giudiziaria e, pertanto, ut supra
CITA
1) la Compagnia AVIVA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in (20161) Milano, Via Scarsellini 14;
2) la Signora fantoni MARIA SOLE, residente in (50125) Roma, Via Santa Maria
17;
a comparire dinanzi all’intestato Giudice di Pace, all'udienza che questi terrà il
giorno 13.05.2013 ore e locali di rito, con invito ai convenuti a costituirsi in giudizio
nei termini e modi di cui all'art.319 cpc, con avvertenza che non comparendo si
procederà in legittima contumacia e che, il difetto di costituzione nei termini sopra
indicati, implicherà le decadenze di cui agli artt.167 e 38 cpc per ivi, in loro presenza
o dichiarata contumacia, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace Adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta, nel merito:
IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per
esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg.SA561RD,
Signora fantoni Maria Sole;
- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui
in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa
mediante il pagamento a suo favore della somma che parte attrice ha, anche ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.91 novellato c.p.c., ridotto, in applicazione delle Tabelle
del Tribunale di Roma, a complessive €.4.461,31= per il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale (o, in denegata ipotesi, del danno biologico
personalizzato nella misura del 25%), comprensivo del rimborso delle spese
mediche, e per certificazioni, viaggi e varie con rivalutazione monetaria ed interessi
compensativi per il ritardato pagamento e/o diversa quella somma, maggiore o
minore, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità.
- condannare, altresì, i convenuti, ciascuno per il loro titolo a risarcire i danni subiti
dall’attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento in favore di parte
attrice della somma sostenuta da parte attrice per le spese legali stragiudiziali pari
ad €.695,13= come da notula depositata in atti che si intende qui trascritta e
riportata.
- Con vittoria delle spese di giudizio CTU e CTP comprese, nonché delle spese e
compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
IN VIA SUBORDINATA: “- dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò
per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen Golf
tg.CC561UD, Signora fantoni Maria Sole;
- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui
in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa
mediante il pagamento a suo favore della somma che parte attrice, ai sensi
dell’art.91 novellato c.p.c. e, nella denegata ipotesi di non applicazione delle tabelle
in uso presso il presente foro del giudicante, ulteriormente, riduce, alla somma
complessiva di €.3.461,31= per il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale (o, in denegata ipotesi, del danno biologico personalizzato nella
misura del 25%), comprensivo del rimborso delle spese mediche e per certificazioni,
cure fisiche, viaggi con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il
ritardato pagamento e/o di diversa quella somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità.
- Condannare, altresì, i convenuti, ciascuno per il loro titolo, a risarcire i danni
subiti dall’attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento in favore di parte
attrice della somma sostenuta da parte attrice per le spese legali stragiudiziali pari
ad €.695,13= come da notula depositata in atti che si intende qui trascritta e
riportata e/o di quella diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia.
- Con vittoria delle spese di giudizio CTU e CTP comprese, nonché delle spese e
compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: “- dichiarare che il sinistro per
cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
Volkswagen Golf tg.CC561UD, Signora fantoni Maria Sole;
- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui
in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa
mediante il pagamento su favore della somma che risulterà dovuta in seguito
all’espletanda istruttoria e alla CTU medico legale, per il risarcimento delle diverse
voci di danno come esposte in parte narrativa in applicazione in via principale delle
Tabelle del Tribunale di Roma ed in via subordinata delle Tabelle ministeriali, oltre
il rimborso delle spese mediche e per certificazioni, cure fisiche, viaggi e varie o di
quella diversa che verrà accertata in corso di causa, e/o di quella diversa somma,
anche minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione delle diverse voci di danno
come esposte in parte narrativa in applicazione in via principale delle Tabelle del
Tribunale di Roma ed in via subordinata delle Tabelle ministeriali, oltre il rimborso
delle spese mediche e per certificazioni, cure fisiche, viaggi e varie o di quella
diversa che verrà accertata in corso di causa, e/o di quella diversa somma, anche
minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi
per il ritardato pagamento. Fatte, comunque, salve le eventuali contestazioni in
merito all’espletanda CTU.
- Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore antistatario”:
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame.
Il sottoscritto legale dichiara ai sensi dell’art.16 L. 80/2005 di voler ricevere avviso
della comunicazione della sentenza ex art. 133 cpc o dell’ordinanza ex art. 134 cpc,
al
numero
di
fax
055-476952
ed
all’utilizzo
di
posta
elettronica
[email protected] e/o [email protected].
Ai fini del c.V dell’art. 9 della Legge 23.12.1999 si dichiara espressamente che il
valore del presente procedimento è pari ad €.5.156,44=.
Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito, si chiede, fin da ora termine
di cui agli artt.183 e 320, comma 3 c.p.c. per produrre documenti, richiedere mezzi di
prova diretta e indiretta e meglio precisare i fatti posti a base delle difese anche in
esito ad interrogatorio libero delle parti per il quale si fa espressa istanza al fine di
chiarire le circostanze esposte nel presente atto.
Si chiede fin da ora CTU medico-legale affinché lo stesso possa rispondere anche ai
quesiti che saranno formulati in sede istruttoria.
Si nomina fin d’ora CTP il Dott. Mirco PETROCCI.
Si chiede inoltre fin d’ora, ove occorrer possa, ammettersi interrogatorio formale
della Signora fantoni Maria Sole sui capitoli 1) e 2) di cui in narrativa da intendersi
qui integralmente trascritti e riportati.
Si allegano e si offrono in comunicazione:
1) Verbale della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli (FI);
2) Documentazione medica;
3) Perizia medico-legale;
4) Documentazione di spese mediche e per perizia medico-legale;
5) Pec Avv. GIACOMINI/Chartis Europe Limited-Aviva Italia s.p.a.-Unipol
Assicurazioni s.p.a. del 15.06.12;
6) Fax Unipol Assicurazioni s.p.a. /Avv. GIACOMINI del 29.06.12;
7) Racc. a.r. Multi Serass per conto Chartis Europe S.A./Avv. GIACOMINI del
25.06.12;
8) Pec e racc. a.r. Avv. GIACOMINI/Chartis Europe Limited-Aviva Italia s.p.a.;
9) Documentazione di spese legali stragiudiziali.
Salvis Juribus.
Roma, 11.03.2013
Avv. Pierantonio GIACOMINI