schema convenzione

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schema convenzione
Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
Con la presente convenzione il Consorzio per il tempo libero fra i Comuni di Bernareggio,
Carnate e Ronco Briantino ( CTL3) affida alla ditta ………………………., che accetta, la
gestione del campo da golf e del campo pratica per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2018.
1.2
Nell'attività di gestione del campo da golf e del campo pratica il Gestore dovrà rigorosamente
attenersi a quanto disposto nella presente convenzione, nella consapevolezza che l'attività di
gestione non potrà in alcun modo pregiudicare l'usufruibilità della intera struttura da parte di
soggetti diversi dal Gestore, ed in modo particolare da parte:
a) Della generalità dei cittadini dei tre Comuni aderenti al CTL3
b) Dei soci di una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro alla quale il
Consorzio dà la disponibilità del campo. Si precisa che attualmente la Associazione
sportiva alla quale è stata data la disponibilità del campo dal Consorzio per il Tempo
Libero CTL3 è l'Associazione Sportiva Dilettantistica CTL3 Golf. In caso di necessaria
limitazione all'uso della struttura da parte dei giocatori, nelle giornate di sabato e festive, la
limitazione non potrà essere applicata né alla generalità dei cittadini dei tre Comuni
aderenti al CTL3, né ai Soci dell’associazione sportiva cui viene concessa la disponibilità
del campo.
c) Per comodità di lettura d’ora in poi il gestore potrà essere denominato “gestore” e
l’associazione sportiva dilettantistica “associazione”
1.3
Previa autorizzazione dell'Ente Concedente, la usufruibilità del campo può subire limitazioni in
occasioni di gare o eventi promozionali particolari.
1.4
All’associazione sportiva verrà affidata, in maniera non esclusiva, la promozione sportiva. I
rapporti e/o obblighi della associazione sportiva sia con il Consorzio che con il gestore
verranno disciplinati con apposita scrittura privata da stipulare immediatamente dopo
l’aggiudicazione dell’appalto al fine di tener conto dell’offerta del gestore relativa alla
promozione sportiva e/o alla diffusione della pratica golfistica.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL CAMPO DA GOLF
2.1
L'impianto è parte del complesso sportivo denominato C.T.L3, situato ai confini tra I Comuni di
Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino, insiste su una estensione di terreno complessiva di circa
75.600 mq. ed è costituito da:
a) un campo da golf a 4 buche (par 4,3,3,3) con peetching green e laghetto per drenaggio delle
acque piovane;
b) un campo pratica con ventuno postazioni di lancio (n. 9 postazioni coperte e n. 12 scoperte);
c) una struttura denominata golf accademy;
d) un fabbricato adibito a servizi e uffici;
e) reti di protezione
f) beni mobili di cui all'allegato inventario di proprietà del CTL3;
All’associazione sportiva cui verrà data la disponibilità del campo verrà riservato uno spazio presso la
palazzina servizi.
2.2
All'inizio e al termine della presente Convenzione saranno redatti e sottoscritti dai legali
rappresentanti dei contraenti i verbali descrittivi delle attrezzature e dei beni mobili esistenti presso
l’impianto sportivo.
2.3
Si stabilisce che qualsiasi miglioria strutturale o meno all’impianto sportivo, così come
l’acquisizione di attrezzature e/o mobili necessari per il funzionamento e l’attività gestionale e
promozionale dell’impianto, sia se effettuate o acquistate dal Gestore che dall’associazione,
rimangono di proprietà del Consorzio.
2.4
L'impianto è consegnato al gestore regolarmente completato e munito delle necessarie
autorizzazioni nello "stato di fatto" in cui oggi si trova. Si dà atto che il Comune di Carnate ha rilasciato
al Consorzio una autorizzazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2010 art. 68 comma 4, per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi congiuntamente all’attività in impianti
sportivi. La gestione di tale autorizzazione viene affidata, tramite preposto in possesso dei requisiti
prescritti, al gestore senza alcun onere a carico del Consorzio; il canone per l’affidamento della
gestione si intende incluso nel canone di concessione annuo.
Si prende atto che, al fine di aumentare la sicurezza e fino a che non si arriverà ad una protezione
arborea soddisfacente, dovranno essere mantenute le limitazioni in atto sull'uso di ferri e legni sul
percorso.
2.5
Al termine della Convenzione, da qualunque evento determinata, il gestore dovrà restituire al
Concedente gli immobili, le attrezzature e quant'altro risultante dal verbale di consegna, in perfetta
efficienza e con attuate le dovute manutenzioni ordinarie e le sostituzioni di parti usurate, pur tenuto
conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso, e nello stato in cui era stato concesso
salvo le variazioni autorizzate, come richiamato nel successivo art. 5.1.
1.1
-1-
ART. 3- CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CAMPO GOLF
3.1
La gestione dell'impianto da parte del gestore deve essere finalizzata a mantenere in attività,
in modo efficiente, la struttura oggi funzionante e, in collaborazione con l’associazione e l’Ente
concedente, a facilitare la diffusione della pratica sportiva del Golf ai cittadini dei tre comuni
consorziati attraverso idonee iniziative di promozione da concordare nel dettaglio con il C.d.A. del
CTL3.
In particolare l’attività di gestione dell’impianto deve essere finalizzata a facilitare la pratica e
l'insegnamento del golf ai cittadini dei Comuni consorziati, soprattutto ai giovani, ed organizzare, in
collaborazione con le scuole, specifici programmi di istruzione per gli studenti; il gestore parteciperà
alla promozione alle scuole collaborando nel miglior modo possibile; il gestore è comunque tenuto ad
adempiere ai programmi e alle iniziative contenute nella offerta presentata che risulta depositata agli
atti del Consorzio firmata in ogni sua pagina dalle parti, nonché nella convenzione che verrà stipulata
con l’associazione e il Consorzio.
3.2
Il gestore e l’associazione si adopereranno per consolidare ed incrementare il patrimonio soci,
il patrimonio sportivo e di aggregazione sociale privilegiando i cittadini dei Comuni consorziati.
La convenzione da stipularsi fra l’associazione, il gestore e l’Ente concedente dovrà disciplinare, oltre
ai rapporti fra le parti, quanto segue:
a) predisposizione del calendario ufficiale delle gare con approvazione della Federazione Italiana
Golf;
b) organizzazione concreta delle singole gare;
c) promozione del gioco del golf, attraverso una capillare propaganda rivolta soprattutto ai giovani;
d) organizzazione di corsi promozionali riservati ai residenti del comuni consorziati con esenzione
degli ingressi e uso delle palline di pratica senza nessun addebito;
e) organizzazione di seminari e corsi tenuti da qualificati esperti nel settore golfistico;
f) possibilità al rilascio gratuito, a scopo promozionale, di quote associative annuali, fino ad un
massimo di cinque;
g) cura dei rapporti con i professionisti di golf addetti all'impianto.
h) ricerca di sponsor per le singole gare e manifestazioni golfistiche
Le eventuali collaborazioni di cui sopra e tutte le altre necessarie e non specificate per una corretta
gestione operativa, sportiva e promozionale sono parte integrante delle prestazioni che il gestore
deve garantire, prestazioni da considerarsi remunerate con la quota individuata più avanti per il
gestore (Art. 8)
3.3
Il gestore ha l'obbligo di sottoporre al concedente trimestralmente una relazione sull'attività da
svolgere e quella eventualmente svolta per quanto riguarda: a) l'attività sportiva di cui al punto 3.2
come espressa nella convenzione da stipulare a parte fra l’associazione, l’ente concedente e il
gestore; b) gli interventi manutentivi dell’impianto.
3.4
Le tariffe di accesso agli impianti, dei gettoni campo pratica, delle lezioni e delle quote annuali
di associazione (ivi comprese quelle “una tantum”) dovranno risultare inferiori alla media di mercato
per uguale struttura e comunque preventivamente concordate fra il concedente, l’associazione e il
gestore e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.
3.5
Il gestore si impegna a gestire l'impianto con la massima efficienza, secondo i moderni criteri
della tecnica del golf e nel rispetto delle obbligazioni indicate nella presente convenzione
3.6
Il gestore dovrà impedire l'ingresso al campo da golf a tutti coloro che si trovino in stato di
ubriachezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare dall'impianto
i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura.
3.7
Il gestore dovrà altresì impedire l'ingresso all'impianto sportivo agli animali
3.8
E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto sportivo diversa da quella
prevista nella presente convenzione.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE
4.1
Il gestore si impegna e si obbliga ad usare i beni con la diligenza opportuna e a dimostrare in
qualsiasi momento, a richiesta del concedente o suo delegato, il mantenimento dei requisiti di
capacità e qualità professionali per la conduzione tecnica e gestionale degli impianti verificati in sede
di gara.
4.2
Nell'espletamento della gestione dell'impianto il gestore dovrà innanzitutto:
a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione dell'impianto, in modo da conservarlo
costantemente funzionale ed efficiente. In particolar modo, relativamente alla manutenzione di
tutto il verde esistente sull'area oggetto della concessione, dovrà seguire le indicazioni espresse
nel capitolato (allegato A) relativamente alla manutenzione dei tappeti erbosi oltre alla
manutenzione della piantumazione esistente e del laghetto. E' facoltà del concedente esercitare o
delegare il controllo sulla perfetta esecuzione della manutenzione in qualsiasi periodo . Il
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gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al concedente o suo delegato qualsiasi anomalia
che dovesse riscontrare;
b) assicurare che gli impianti tecnici e tecnologici siano tenuti in perfetto stato adottando ogni
necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare la funzionalità degli impianti stessi
oltre che attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti e alle note di servizio in materia che
potranno essere emanate dal concedente. A tale proposito il concedente potrà in qualsiasi
momento accedere al campo di golf per accertare lo stato di igienicità degli impianti.
4.3
Il gestore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a mantenere attiva una dotazione
di pronto soccorso, tenendo a disposizione degli utenti i necessari medicamenti ed apparati di pronto
soccorso, ivi compresa una barella da parete.
4.4
Il gestore si impegna a mantenere attivo, a propria cura e spese, un sistema di antincendio
garantendo l’osservanza delle prescrizioni dettata dalle norme di sicurezza di riferimento ed in
particolare quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
4.5
Il gestore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla regolare assunzione e
retribuzione del personale necessario all'attività di gestione del centro sportivo, rispettando le vigenti
disposizioni di legge e di contratto di categoria.
4.6
Saranno altresì a totale carico del gestore tutte le necessarie operazioni di pulizia dell’intera
struttura, potatura compresa, e disinfestazione degli impianti, nonché l'approntamento e lo smontaggio
delle attrezzature.
4.7
Saranno inoltre a totale carico del gestore tutte le spese di manutenzione ordinaria, di ogni e
qualsiasi impianto ed attrezzatura mobile o fissa; tutte le utenze per riscaldamento, luce, telefono
dovranno essere intestate al gestore e le relative spese saranno a carico dello stesso; si precisa che
per quanto riguarda la fornitura dell’acqua è a carico del gestore il consumo rilevabile dal sub
contatore appositamente installato;
E’ fatto obbligo al gestore di comunicare trimestralmente per iscritto al Consorzio CTL3 la lettura del
sub contatore. Le fatture che verranno emesse dal Consorzio dovranno essere saldate
improrogabilmente, pena la decadenza del contratto, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di emissione. Saranno altresì a carico del gestore tutte le spese di gestione del campo da golf a
4 buche e campo pratica, compresi il rifornimento delle palline del campo pratica, che dovranno
essere sostituite in caso di usura, e il rinnovo, dei tappeti di pratica su tutte le postazioni sia interne
che esterne al manifestarsi di usura evidente ed almeno una volta all’anno ed inoltre tutto quanto
occorra per il regolare funzionamento del complesso, ivi compreso la dotazione delle macchine per la
raccolta e la distribuzione delle palline, indicatori di distanza al campo pratica, segnalazioni alle
partenze, alle buche, ecc. e qualsiasi attrezzatura necessaria al buon funzionamento, anche se non
espressamente richiamato nella convezione.
4.8
Il gestore si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei box in legno del campo
pratica, ivi compresa la verniciatura annuale.
4.9
Il concedente, previo accordo con il gestore, potrà autorizzare imprese pubbliche e/o private
ad apporre all'interno del campo da golf cartelli pubblicitari non infissi stabilmente al suolo, a
condizione che gli stessi non disturbino o impediscano la piena e totale usufruibilità dell'impianto; le
relative entrate sono riscosse a favore del concedente ad eccezione della pubblicità mobile e
temporanea inerente a sponsorizzazioni di gare o manifestazioni particolari che saranno a favore del
gestore.
4.10
Il gestore si impegna, a rispettare il Regolamento delle Aree esterne CTL3 nonché i
regolamenti di Polizia Urbana dei Comuni interessati con riferimento agli orari di utilizzo della struttura
nonché di quelli per l’impiego delle macchine a motore atte alla manutenzione del campo golf.
ART. 5 - ONERI DIVERSI
5.1
Il gestore si impegna a :
- tenere a Suo carico imposte, tasse, autorizzazioni ed ogni altro onere attinente alla conduzione
dell'impianto;
- chiedere preventiva autorizzazione scritta al concedente per l'esecuzione di eventuali lavori di
modifica dell'impianto anche se migliorativi e/o contenuti nell’offerta presentata in sede di gara;
- segnalare tempestivamente ogni anomalia che dovesse riscontrare;
- fornire al concedente il nominativo della eventuale impresa appaltatrice della manutenzione dei
tappeti erbosi
- realizzare ed eseguire le migliorie offerte in sede di gara nel documento”Progetto migliorativo per
la gestione” che, firmato in ogni sua pagina dalle parti, viene depositato agli atti del Consorzio.
ART. 6 RESPONSABILITA' DEL GESTORE
6.1
Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del campo da
golf e strutture pertinenziali e/o annesse è a carico del Gestore, il quale dovrà garantire idonea
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copertura assicurativa per la responsabilità civile e globale fabbricati e campo da gioco (incendio, atti
vandalici, furto e scasso ecc..) di importo non inferiore a € 516.500. Le relative polizze assicurative
dovranno essere espressamente approvate dal Concedente prima della loro stipulazione.
6.2
Il Gestore sarà responsabile verso il Concedente di ogni danno derivante alle strutture, alle
attrezzature, ivi incluse quelle risultanti dall’inventario dei beni mobili e immobili, da qualsiasi azione o
omissione dolosa e colposa, nonché di ogni danno tanto se imputabile a se stesso quanto se causato
da terzi.
6.3
Il Concedente inoltre non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o cose in
seguito ad incidenti durante l’utilizzo normale della struttura anche per allenamento, gare,
manifestazioni ed altre iniziative che si svolgeranno nel’intera struttura del golf. A tal fine il Gestore
provvede a stipulare apposita polizza assicurativa non inferiore a € 2.600.000 prima della
sottoscrizione della presente Convenzione.
6.4
A garanzia del risarcimento di eventuali danni, quali non esaustivamente quelli riferiti alla
manutenzione dei manti erbosi, al mancato pagamento del canone da corrispondere al concedente o
al mancato pagamento della quota consumo acqua a suo carico, il Gestore ha l'obbligo di stipulare
una polizza fideiussoria con primaria Compagnia di Assicurazione o Istituto Bancario, senza obbligo
di preventiva escussione, per un importo minimo complessivo di € 475.000 pari a un importo annuale
di € 95.000,00, prima della sottoscrizione della presente Convenzione. La polizza fideiussoria deve
garantire il risarcimento danni per tutto il periodo di durata dell’appalto.
6.5
La polizza fideiussorie di cui al punto 6.4 può essere stipulata annualmente a condizione
imprescindibile e improrogabile, pena lo scioglimento automatico del contratto e senza che il gestore
abbia nulla a che pretendere a nessun titolo, che entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni
anno la stessa venga rinnovata per l’anno successive e così fino all’ultimo anno di vigenza
dell’appalto.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
7.1
Il Concedente si impegna ad attivarsi per l’ottenimento di eventuali licenze e permessi
necessari per la realizzazione di varianti ritenute utili da ambo le parti al miglioramento della struttura.
ART. 8 - PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE
8.1
Tutti gli introiti derivanti da proventi vari, ingressi a manifestazioni organizzati dal gestore,
organizzazione di corsi, gare e servizi di altra natura, competeranno in via esclusiva al gestore stesso.
8.2
L’incasso delle quote associative annuali versate dai soci verrà disciplinato con l’apposita
scrittura privata da stipularsi fra l’associazione, il gestore e il Consorzio. La scrittura privata, sia che le
quote vengano incassate dal gestore, sia che vengano incassate dall’associazione dovrà prevedere,
oltre alle eventuali garanzie, la suddivisione delle quote secondo le seguenti modalità’:
a) Il 43% al Consorzio CTL3 quale quota spettante allo stesso in qualità di proprietario dell’impianto
e al fine di far fronte alle spese di gestione e promozionali per le varie attività sportive praticate
nell’area CTL3, ivi comprese le spese necessarie per il funzionamento dell’associazione sportiva
dilettantistica. Al Consorzio, comunque, deve essere erogata la somma minima garantita di
€ 72.000,00 annua.
b) La convenzione da stipularsi fra il Consorzio, il gestore e l’associazione sportiva dovrà prevedere
la erogazione all’associazione di un contributo che consenta alla stessa di disporre dei fondi
necessari allo svolgimento dell’attività promozionale anche in base all’art. 3 della presente
convenzione.
c) L’ente concedente si impegna comunque a garantire l’erogazione di un fondo all’associazione che
sia ritenuto necessario per l’attività promozionale e sportiva concordata nella convenzione da
stipularsi a parte dopo la verifica e valutazione degli obblighi promozionali e sportivi che in sede di
offerta di gara il gestore si accollerà. L’erogazione di tale fondo verrà garantita con sopra citata
scrittura privata fra le parti.
d) La restante parte al Gestore affinchè possa far fronte alle spese di gestione nonché a quelle di
conduzione tecnica dell’impianto. La scrittura privata indicherà le modalità e scadenze di
versamento della quota spettante al gestore.
e) Le scadenze di versamento della quota spettante al Consorzio sono le seguenti:
€ 72.000,00 entro il 28 febbraio di ogni anno per tutta la durata del contratto.
Eventuale conguaglio delle quote incassate fino al 30 settembre di ogni anno entro il 31
ottobre di ogni anno per tutta la durata del contratto.
f) Si fa obbligo al gestore e alla associazione (ciascuna per la parte di loro competenza) di
comunicare al concedente, unitamente al versamento delle quote, il numero e la tipologia delle
quote associative incassate, nonchè il numero dei soci e dei tesserati liberi e comunque di tutti i
residenti dei tre comuni che fruiscono del campo.
ART. 9 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
9.1
Il corrispettivo annuo dovuto dal Gestore alla Concedente per la durata della presente
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concessione (1.1.2014 – 31.12.2018) è stabilito come segue:
- € ……………………… oltre IVA nella misura di legge
da pagarsi alle seguenti scadenze:
- 50% entro il 31 gennaio di ogni anno;
- 25% entro il 30 aprile di ogni anno;
- 25% entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 10 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
10.1
E' fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti e gli
obblighi contemplati nella presente convenzione salvo quanto predisposto dal precedente art. 4.2 e
nei limiti e con finalità ivi precisate.
ART. 11 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE
11.1
Ogni modificazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se
approntata in forma scritta.
Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole
contenute nella Convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita
11.2
La durata della convenzione potrà essere prorogata qualora venga accertata la assoluta
necessità di interventi straordinari nelle strutture esistenti, interventi che non comportino una spesa
superiore ad € 50.000,00. In tal caso il gestore assume l’obbligo di sostenere le spese a fronte di un
prolungamento della vigenza della durata del contratto che non potrà essere in nessun modo
superiore a cinque anni.
ART. 12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
12.1
Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente
Convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti al
verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) qualora il Gestore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o
indirettamente grave violazione di leggi e regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze o
prescrizioni dell'Ente concedente;
b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del Gestore o comunque si verifichino sostanziali
modifiche nella struttura del Gestore stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base
del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente
Convenzione.
Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della Convenzione
- mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 3.1 e 3.4 (criteri di utilizzazione degli impianti del
centro);
- violazione degli obblighi previsti dall'art. 4.2 (obblighi del Gestore;
- violazione del disposto di cui all'art. 10 (cessione della Convenzione)
12.2
Nell'ipotesi contemplata al presente art. 12 la Convenzione cesserà ad ogni effetto a far tempo
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta inviata al Concedente.
ART. 13- SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE
13.1
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese
quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte diritti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico
dell'Impresa, che le assume.
ART. 14 – INTERPRETAZIONE CONVENZIONE
14.1
Qualsiasi controversia o disaccordo che dovesse insorgere fra il gestore e l’Associazione
C.T.L. 3 Golf in merito alla interpretazione della presente convenzione e/o dei rispettivi diritti e doveri
sarà devoluta al Consiglio di Amministrazione del C.T.L. 3 il quale a suo insindacabile giudizio
emanerà apposite direttive alle quali le parti come sopra identificate dovranno scrupolosamente
attenersi
ARTICOLO 15
15.1 Il Consorzio, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa l’Appaltatore che i
dati forniti saranno raccolti presso gli uffici dell’Ente concedente, per le finalità indicate nella presente
convenzione e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e le
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati e i nomi, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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