rf181 immobili e cessione di azienda e imposte
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rf181 immobili e cessione di azienda e imposte
Anno 2010 N. RF181 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 OGGETTO IMMOBILI NELLE CESSIONI D’AZIENDA – IMPOSTE INDIRETTE RIFERIMENTI ART. 51 C. 4 DPR 131/86; D.LGS 347/1990; RM 125/2005 CIRCOLARE DEL 9/11/2010 Sintesi: in sede di cessione d’azienda la base imponibile è assunta: imposta di registro: nel valore “venale” del complesso aziendale al netto delle passività, differenziando le aliquote tra la eventuale componente immobiliare (7%-8%) rispetto al resto (3%) ipocatastali: in presenza di immobili la base imponibile è il valore venale al lordo delle passività La cessione d’azienda è una operazione: esclusa da IVA (art. 2 c. 3 lett. b) Dpr 633/72) soggetta all'imposta di registro. Il contratto di cessione è registrato per l’imposta di registro entro 20 giorni dalla data dell’atto. IMPOSTA DI REGISTRO BASE IMPONIBILE L’art. 51 Dpr 131/86 dispone che la base imponibile per l’imposta di registro è determinata: per la generalità dei beni: dal valore “dichiarato” dalle parti dal prezzo pattuito, se il valore dichiarato manca oppure è inferiore al prezzo pattuito limitatamente alle aziende ed agli immobili: dal valore “venale” di commercio (avviamento incluso) dal prezzo pattuito, se il valore “venale” è inferiore al prezzo pattuito. Cessione di azienda: l’imponibile soggetto ad imposta di registro è costituito dal: valore “venale” di ogni singolo bene che compone l’azienda al netto delle passività (ad esclusione di quelle imputabili agli autoveicoli) risultanti: - dalle scritture contabili obbligatorie - o da atti aventi data certa (è il caso delle aziende in semplificata) compreso l'avviamento esclusi gli autoveicoli (in quanto soggetti ad autonoma Imposta Provinciale di Trascrizione) SOMMA DEL VALORE VENALE DI OGNI SINGOLO BENE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE IMPOSTA DI REGISTRO VALORE VENALE DELL'AZIENDA AL NETTO DELLE PASSIVITÀ RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI (ESCLUSE QUELLE IMPUTABILI AGLI AUTOVEICOLI). COMPRESO AVVIAMENTO ESCLUSI AUTOVEICOLI CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 181/2010 Pag. 2 / 6 IMMOBILI E VALORE “AUTOMATIZZATO” A seguito delle novità recate dalla cd. “manovra Bersani” (DL 223/06), il valore “venale”: non può più essere costituito dai valore ottenuto con i coefficienti catastali (come avveniva in precedenza anche qualora l’immobile fosse presente nell’azienda ceduta - RM 105/1998) al contrario, esso viene di fatto sostituito (nel senso di costituire una “base imponibile minima” che evita l’accertamento) con il riferimento ai valori OMI (per quanto non esista ad oggi una espressa previsione di legge in tal senso dopo l’introduzione della Legge Comunitaria 2008 - v. Info Fisco 119/2009). Esempio: prezzo di cessione: €. 100.000 valore “venale”: €. 70.000 (secondo i valori OMI) Secondo l’Agenzia (con interpretazione letterale degli artt. 51 e 72 Dpr 131/86) l’imposta di registro si sconta su €. 100.0000 e non su €. 70.000 Sono tuttavia contrarie diverse Cassazioni (sent. 6542 del 24/04/2003; sent. 14250 del 21/06/2000). b) l’Ufficio verifichi l’occultamento del corrispettivo conseguente ad un prezzo pattuito per l’immobile superiore (art. 72 Dpr 131/86). Esempio: rinvenimento di preliminare di vendita ad un prezzo superiore al valore di rogito (v. Cass. sent. n. 14250 del 21/06/2000) CESSIONE PROGRESSIVA DELL’AZIENDA Diverse sentenze ed interpretazioni ministeriali hanno ribadito che: la cessione d’azienda può ben configurarsi anche in molteplici cessioni parziali effettuate in tempi diversi (RM n. 660026 del 04/12/1990); nella prassi aziendale accade spesso che la cessione di alcuni beni aziendali (es.: il magazzino) avvenga in un tempo successivo (o antecedente) alla cessione delle attrezzature alle singole cessioni si applicherà quindi l’imposta di registro, non anche l’Iva. N.B.: l’eventuale fattura emessa con IVA comporta la non detraibilità da parte dell’acquirente (RM 355.550 del 11/10/1985). Esempio1 La ditta Rossi Mario: in data 20/02/2010 ha perfezionato la cessione di azienda comprendente attrezzature ed avviamento al prezzo concordato di €. 100.000 soggetto all’imposta di registro del 3%. In data 31/03/2010, alla data della consegna effettiva dell’azienda, si quantifica il valore effettivo delle merci in €. 30.000 in tal caso non va emessa fattura con IVA, in quanto anche il valore della merce è soggetto all’imposta proporzionale di registro (occorre integrare la prima registrazione dell’atto). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Anche in quest’ultimo caso i valori OMI saranno disconosciuti nei casi in cui: a) il contratto attribuisca ai beni immobili uno specifico valore più elevato (non sarà applicabile, invece, ove il contratto non fornisca il dettaglio del valore dei singoli beni per la determinazione del prezzo di cessione dell’azienda) Redazione Fiscale Info Fisco 181/2010 Pag. 3 / 6 Comm. Trib. Centrale sez. XIV – decisione 5 aprile 1985 n. 3270: “La cessione non solo della licenza ma anche di tutto quanto trovasi nel locale adibito per l’esercizio dell’attività commerciale costituisce alienazione dell’azienda nel suo complesso che va assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA anche se da parte dell’alienante sia intenzionalmente frazionata la cessione dei singoli elementi aziendali” (in tal senso anche la Cass. Sent. n.5733/1998). Esempio2 La ditta Rossi Mario: in data 20 febbraio 2010 cede il magazzino con Iva alla Alfa Srl per €. 30.000 in data 31 marzo 2010 procede alla cessione dell’azienda; in atto si riporta un prezzo di cessione di €. 100.000 In tal caso: la fattura per il magazzino dovrà essere emessa esclusa Iva art. 2 c. 3 lett. b) Dpr 633/72 il rogito dovrà indicare un prezzo di cessione di €. 130.000 su cui scontare l’imposta proporzionale di registro.. VALORIZZAZIONE DEL PREZZO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA STIPULA Nella prassi spesso non si riesce a stabilire il prezzo definitivo al momento della stipula dell’atto di compravendita; è questo il caso della valorizzazione di magazzini di grosse dimensioni e immobilizzazioni di grossa entità per le quali spesso occorrono perizie specifiche. In tal caso le parti: - determinano i criteri di individuazione del prezzo - potrebbero stabilire un prezzo “provvisorio”, che viene pagato a titolo di acconto salvo successivo conguaglio; - stabiliscono un termine, successivo alla stipula dell’atto, entro il quale il prezzo deve essere determinato. In tal caso l’imposta di registro: - viene riscossa in via provvisoria in relazione ai valori provvisori evidenziati nell’atto - verrà riscossa in via definitiva al momento della denuncia del prezzo definitivo (art.19 dell’Imposta di Registro). Esempio di clausola con prezzo provvisorio: art. .. ) Il prezzo del compendio trasferito viene determinato, in via provvisoria, in misura pari alla sommatoria algebrica dei valori degli elementi che la compongono, alla data del trasferimento. Nel prospetto che segue sono elencati i vari elementi con il relativo valore con specifica se definitivo o provvisorio, in quanto ora non quantificabile con precisione o con certezza; il totale che ne risulta è il prezzo provvisorio e quindi salvo conguaglio: Elementi Esempio3 Avviamento Immobilizzazioni materiali Beni iscritti in Pubb.Reg. … TOTALI Totale prezzo provvisorio +/+ + + … ATTIVO PASSIVO 15.000,00 41.788,00 56.500,00 … … 301.324,00 245.942,00 55.382,00 P/D D P D … P P (1) P = Prezzo provvisorio D = Prezzo definitivo Ai fini della determinazione del prezzo definitivo e nel rispetto delle condizioni e dei criteri contrattualmente convenuti entro tre mesi dalla data di effetto del trasferimento, le parti si obbligano a: CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Naturalmente la cessione frazionata d'azienda a soggetti diversi, non è considerata cessione d'azienda in quanto non trasferisce una “unita organica produttiva” (v. C.T.C. 6/6/1985 n. 5529) ed va quindi assoggettata ad Iva. Redazione Fiscale a) b) Info Fisco 181/2010 Pag. 4 / 6 attribuire i valori definitivi agli elementi il cui prezzo è stato esposto nel presente atto in “via provvisoria”; determinare il prezzo definitivo della compravendita avvenuto con il presente atto. art. ….) Imposta di registro Il presente negozio sconta in sede di registrazione l’imposta di registro. Conformemente a quanto dispone l’art.35 del Testo Unico dell’Imposta di registro, si procederà nei termini alla presentazione della denuncia di cui all’art.19 di tale TUIR, in relazione alla fissazione del prezzo definitivo e delle successive variazioni, e degli eventuali conguagli o rimborsi. Si precisa che, essendo il prezzo da definire, anche l’imposta qui indicata sarà soggetta a conguaglio in sede di registrazione della denuncia che determinerà il prezzo definitivo. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 1) l’atto individua il corrispettivo dei singoli elementi dell'azienda: per aziende comprendenti: solo beni mobili, debiti/crediti ed avviamento: 3% anche beni immobili: sui beni mobili ed avviamento: 3% debiti/crediti: 0,5% sui beni immobili: 8% 2) l’atto non suddivide il corrispettivo con riferimento ai singoli elementi dell'azienda: solo beni mobili, debiti/crediti ed avviamento: 3% anche beni immobili: 8% PREVISIONI DEL ROGITO ALIQUOTA IMPOSTA DI REGISTRO non prevede prezzi distinti per i diversi beni o diritti sull'intero imponibile si applica l'aliquota più elevata prevede prezzi distinti per i diversi beni o diritti (8% in presenza di immobili; 3% senza immobili) i diversi beni seguono l’aliquota propria (8% immobili; 0,5% debiti/crediti; 3% il resto) Considerazione: è evidente la convenienza a dettagliare nell’atto di cessione il valore attribuito ai vari beni nel caso di presenza di immobili, al fine di evitare di tassare anch’essi con l’aliquota all’8%. In tal senso appare corretta la prassi di indicare nell’atto di compravendita: il valore complessivo dell’azienda che le parti hanno concordato (valore venale) scomposto nei corrispettivi dei beni ceduti: rimanenze e cespiti avviamento debiti e crediti CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it E’ differenziata a seconda: 1) della individuazione analitica o meno del corrispettivo 2) natura dei beni ceduti Redazione Fiscale Info Fisco 181/2010 Pag. 5 / 6 Lavoratori dipendenti/collaboratori: si rende necessario evidenziare nell’atto: il credito d’imposta da acconto TFR i debiti per TFR/TFM e ferie/permessi non goduti i ratei di 13 ° e 14 ° mensilità che configurano passività future per l’acquirente. PASSIVITÀ AZIENDALI Si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore salvo specifica imputazione (mutuo contratto per l’acquisizione dell’immobile). Le passività devono risultare: dalle scritture contabili (per le contabilità ordinarie) da atti scritti aventi data certa anteriore alla cessione (per le contabilità semplificate) L’imputazione acquista importanza in presenza di passività riferibili agli immobili. Immobile 200.000 Attrezzatura 70.000 Merci 20.000 Avviamento 100.000 Totale attivo 390.000 TOTALE BASE IMPONIBILE Mutuo immobile TFR debiti /dipendenti- ferie 50.000 7.000 3.000 Totale passivo 60.000 330.000 Caso 1 – il mutuo sia direttamente imputabile al fabbricato: andrà ad incidere direttamente sul valore imponibile dell’immobile soggetto all’aliquota più elevata del 8% Calcolo imposta di registro: a) Immobile Valore immobile 200.000 a dedurre: - Mutuo su immobile - 50.000 Imponibile 150.000 Imposta di registro 8% b) Altri beni Attrezzature 70.000 Merci 20.000 Avviamento 100.000 a dedurre: TFR - 7.000 Debiti v/dipendenti e oneri - 3.000 Imponibile 180.000 Imposta di registro 3% Totale imposta di registro 12.000 5.400 17.400 Caso 2 – il mutuo non sia direttamente imputabile ad un bene: si procede ad una proporzione del tipo: 60.000.000: 390.000.000 x 200.000.000 = 30.769.000 Di conseguenza l’aliquota dell’ 8% - riferita all’immobile – si applica sulla base imponibile pari a: 200.000.000 – 30.769.000 = 169.231.000 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. 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TERMINE PER LA RETTIFICA: l’Ufficio può ritenere che l'azienda abbia un valore venale superiore a quello dichiarato; in tal caso provvede alla rettifica mediante notifica di avviso di accertamento del maggior valore entro il termine di 2 anni dal pagamento dell'imposta assolta al momento della registrazione dell'atto. IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI In presenza di beni immobili ceduti nel complesso aziendale si applicano le seguenti imposte: BENI IMMOBILI IMPOSTA strumentali per natura diversi 3% 1% 2% 1% ipotecaria catastale BASE IMPONIBILE Rispetto all’imposta di registro, si verificano le seguenti differenze e analogie. SUDDIVISIONE DEL PREZZO NELL’ATTO A) l’atto non suddivide il corrispettivo con riferimento ai beni immobili rispetto al resto: l’intero prezzo di cessione è soggetto alle ipocatastali B) l’atto distingue il corrispettivo con riferimento ai beni immobili rispetto al resto: è soggetto alle ipocatastali il solo prezzo di cessione degli immobili. In tal senso numerosa prassi (per tutte RRMM n. 350865 del 23/09/1991; n. 350263 del 19/04/1991 e RM n. 320724 del 20/03/1975). PASSIVITÀ AZIENDALI Secondo la prassi dell’Agenzia (v. RM 125/2005), a differenza rispetto all’imp. di registro: le passività (anche se direttamente afferenti all’immobile) non abbattono la base imponibile delle imposte ipocatastali. Tale aspetto vanifica parzialmente il vantaggio a procedere come indicato nel caso a inizio pagina. Cassazione: secondo la giurisprudenza la base imponibile può differire da quella determinata per l’imposta di registro solo ove le passività “non ineriscano strettamente all’immobile trasferito” (Cass. sent. 2074 del 4/2/2004 e sent. 10.482 dell’11/2/2003). Dovrebbe essere il caso di mutuo ipotecario sull’immobile non utilizzato per l’acquisto dell’immobile stesso. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. 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