n. 15 del 14 dicembre 2012

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n. 15 del 14 dicembre 2012
Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Ravenna - Direttore Francesco Marchi - Proprietaria Confesercenti Provinciale Ravenna - Autorizzazione
Tribunale Ravenna n. 448 del 29.7.1963 - Periodicità settimanale. Uffici: Ravenna - Piazza Bernini 7 Tel. 0544.292711; Cervia - Via Levico 21/C tel. 0544.911011; Lugo - Piazza XIII
Giugno 15 tel. 0545.904211; Faenza - Via Bettisi 4 tel. 0546.671611 - Stampato in proprio. Anno XXIX, n. 15, Ravenna
14 dicembre
2012.
www.confesercentiravenna.it
Norme da rispettare e scadenze
Si ricorda che sono in scadenza le licenze, permessi e autorizzazioni relative a varie attività
commerciali. Tutte le pratiche potranno essere espletate presso gli uffici dell'Associazione.
Licenze ed autorizzazioni da rinnovare
Licenze UTF Per la detenzione di depositi commerciali di oli e alcool denaturato: deve essere
effettuato il versamento entro il 15/12/2011.
S.I.A.E. (scadenza 28 febbraio 2013)
I detentori di apparecchi sonori (radio, stereo, TV, juke box, nastromagnetico, videoregistratori, ecc.)
in locali pubblici devono pagare l'abbonamento S.I.A.E. entro il 28 febbraio 2013.
Per i soci Confesercenti sono disponibili presso il servizio Affari Generali delle varie sedi
comprensoriali i moduli per ottenere gli sconti S.I.A.E. (tali sconti sono praticati sulla base
della Convenzione Nazionale Confesercenti con la SIAE (vale per i soci in regola con il
tesseramento provinciale e nazionale).
Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporta l'applicazione di sanzioni e la mancata
applicazione dello sconto. Chi detiene apparecchi televisivi e radiofonici in locali pubblici, oltre al
pagamento della SIAE è tenuto anche al versamento del canone dovuto alla RAI entro il 31/01/2013.
Norme generali da rispettare nelle attività
Cartello degli orari
La legge vigente obbliga i commercianti e i pubblici esercizi a tenere esposto in
modo visibile dall'esterno il cartello dell'orario osservato, con indicazione del
giorno di chiusura. Tale cartello deve essere, prima dell'esposizione, vidimato dal
Comune competente, se tale obbligo è imposto dalle disposizioni vigenti locali.
Si ricorda che pesanti sanzioni sono state introdotte per chi viola tali norme.
Obbligo esposizione prezzi
Per la vendita al minuto tutte le merci esposte devono avere indicato in modo chiaro e ben visibile il
prezzo di vendita. Questo obbligo è valido anche per gli operatori ambulanti.
Per gli esercizi d'arte ed antiquariato nonchè di oreficeria può ritenersi rispettato l'obbligo della
Pubblicità del prezzo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno
dell'esercizio e non all'esterno
I Pubblici Esercizi (Bar - Ristoranti ecc.) per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo
di esposizione dei prezzi è assolto:
s per quanto concerne le bevande e gli alimenti, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di
apposita tabella;
s per l'attività di ristorazione obbligo di esposizione del MENU' CON I PREZZI anche all'esterno
dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
Per chi effettua il servizio al tavolo è obbligatorio presentare ai clienti il listino/menù che indichi i
prezzi praticati con evidenziata la componente di maggiorazione per il servizio.
Inoltre i Pubblici Esercizi in base all'art. 180 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
hanno l'obbligo di tenere esposto nel locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza/SCIA e la
riproduzione e stampa degli articoli di Legge riguardanti la tenuta dei Pubblici esercizi.
Norme igienico sanitarie per tutte le attività che somministrano, commercializzano
e producono prodotti alimentari
Tutte le aziende che commercializzano, somministrano, producono o trasportano prodotti
alimentari devono essere in possesso e tenere aggiornato il manuale di autocontrollo HACCP.
I titolari di esercizi che commercializzano, somministrano, producono prodotti alimentari
devono svolgere la propria attività nei limiti consentiti dall'autorizzazione sanitaria e/o notifica ai
fini della registrazione in loro possesso.
Gli operatori che intendono effettuare nuove produzioni, sostanziali modifiche strutturali o di
tipologia produttiva o apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici devono presentare notifica, la
notifica va presentata, preventivamente, su apposita modulistica corredata da una relazione tecnica e
da pianta planimetrica.
A decorrere dal 2 gennaio 2013 le suddette notifiche andranno presentate al suap, in via telematica,
tramite il portale suap on line. Il pagamento delle spese istruttorie previste dal tariffario dell'AUSL per
le notifiche sanitarie andrà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell'azienda AUSL,
scansionato e allegato obbligatoriamente alla notifica sanitaria telematica.
Si ricorda la necessità di controllare la validità temporale dell'attestato di formazione degli addetti al
settore alimentari che va, periodicamente, aggiornato (ogni 3 o 4 anni a seconda della mansione)
Per le imprese del settore alimentare: tassa per i controlli sanitari ufficiali - scadenza
pagamento 31 gennaio 2013
Si ricorda che con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 194/2008 le imprese del settore
alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all’ingrosso sono tenute al pagamento di
una tassa entro il 31 gennaio di ogni anno per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle
autorità competenti per verificare la conformità alla normativa della sicurezza alimentare.
Sono soggette al pagamento le attività di commercio all’ingrosso, le attività artigianali e le attività
miste che effettuano anche la vendita all’ingrosso e che nell’anno precedente hanno superato, come
vendita all’ingrosso, il 50% dell’intero fatturato. Con apposita tabella sono stabilite le tariffe annue
per ciascuna tipologia di attività e la fascia produttiva di appartenenza; la tabella è disponibile presso
il servizio affari generali dell’Associazione.
Si invitano le aziende interessate a verificare la percentuale del fatturato del 2012 relativa al
commercio all’ingrosso per valutare l’eventuale assoggettamento alla Tassa.
Imposta sugli intrattenimenti
Le aziende che acquistano apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento (flipper, calcio
balilla , bigliardini e apparecchi similari, giochi a gettoni azionati da ruspe, ecc.) devono pagare
l'imposta sugli intrattenimenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello della prima
installazione e entro il 16 marzo di ogni anno .
Occupazione suolo
Chi espone merci all'esterno del proprio esercizio o tavoli e sedie per i pubblici esercizi deve essere
autorizzato dal Comune e dovrà pagare la tassa di occupazione suolo pubblico.
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Audizioni musicali
Per poter dare audizioni musicali nei pubblici esercizi occorre essere in possesso di licenza rilasciata
dal Comune e rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Tombole e lotterie
E' vietata ogni sorta di lotteria , tombola, riffa e pesca o banco di beneficienza, nonché ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche, da cui si desume che devono intendersi vietate
anche quelle iniziative effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel
mettere in palio cesti natalizi, confezioni regalo ecc., abbinando la vincita all'estrazione dei
numeri del lotto.
La competenza in materia di manifestazioni e sorti locali è dei Comuni.
Il rispetto della normativa sarà soggetta a controlli nelle attività. Le uniche eccezioni previste
riguardano lotterie,tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da Enti morali, associazioni
o comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
Commercio prodotti ortofrutticoli: iscrizione alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli
In base alla normativa vigente, le imprese che effettuano la vendita al minuto, compreso il
commercio su aree pubbliche, con un volume annuo commercializzato superiore a Euro
60.000,00 e i grossisti indipendentemente dal quantitativo commercializzato, devono iscriversi
alla Banca Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli.
Attualmente i prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme comunitarie di commercializzazione
sono i seguenti:
Prodotti con norma di commercializzazione specifica:
mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola,
pomodori.
Prodotti con norma di commercializzazione generale:
meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, agli, ciliegie.
Le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione nella banca dati entro e non
oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione
che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche per qualsiasi modifica,
integrazione o variazione dei dati dichiarati.
Per l'iscrizione alla banca dati e per successivi eventuali aggiornamenti, va presentata apposita
domanda allaAGECONTROL S.P.A. con sede a ROMA.
Prodotti Biologici
La vendita di prodotti biologici sfusi, la produzione, la preparazione e l'importazione dei prodotti
agricoli biologici sono soggetti ai seguenti adempimenti:
- invio della notifica dell'attività alla Regione di competenza per territorio che istituisce gli elenchi
degli operatori dell'agricoltura biologica. Per le aziende importatrici, la notifica va inviata
direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Copia della notifica va trasmessa alla
stessa data all'organismo di controllo autorizzato a cui l'operatore farà riferimento;
- assoggettare l'azienda al sistema di controllo.
Imposta sulle insegne e pubblicità: il termine di pagamento è il 30/01/2013
(fatte salve eventuali proroghe comunali)
Sono considerate pubblicità, e pertanto soggette alla relativa imposta, tutte le forme di
pubblicizzazione di negozi, esercizi pubblici, locali ecc. che vengono realizzate in forma fissa, in
particolare, per esempio: targhe, scritte, tende reclamizzanti, cartelli.
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il minimo tassabile è un metro quadrato e le frazioni di esso
vengono arrotondate al mezzo metro quadrato successivo.
È prevista la pubblicità di carattere temporaneo che può avere una durata massima di tre mesi (es.:
Locandine, striscioni, manifestazioni, ecc.).
Sono altresì da assoggettare ad imposta il volantinaggio, le proiezioni luminose, gli striscioni, gli
aeromobili e la pubblicità sonora.
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L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta: per le insegne e la pubblicità di dimensione
inferiore a 300 cm quadrati, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di
beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta
per l'intera superficie. Per superfici complessive inferiori l'imposta non è dovuta.
Le denunce di cessazione vanno presentate entro e non oltre il 31 gennaio.
In alcuni comuni i termini di pagamento sono modificati in relazione all’approvazione dei Bilanci.
Commercio elettronico
L'attività di commercio mediante mezzi elettronici, svolto nei confronti dei consumatori finali, è
soggetta alla disciplina dell'art. 18 del Dlgs 114/98, pertanto per poter iniziare l'attività occorre
inviare comunicazione al Comune competente con apposita modulistica. Nella comunicazione deve
essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, e, in caso di vendita di prodotti
alimentari anche i requisiti professionali. Per il commercio elettronico per la vendita all'ingrosso
(non soggetto alla comunicazione al Comune), al momento della denuncia di inizio attività al registro
delle imprese, che deve essere fatta entro trenta giorni dall'avvio dell'attività stessa, dovranno essere
dichiarati i requisiti morali e i requisiti professionali se trattasi di commercio di prodotti alimentari.
Sono previste pesanti sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni di cui sopra.
Tariffa rifiuti
Nel 2013 a seguito di quanto previsto sui provvedimenti del Governo entrerà in vigore la TARES che
sostituisce e integra la T.I.A. (la precedente tariffa sui rifiuti) con nuovi parametri e meccanismi di
calcolo e paventati pesanti aumenti (si parla addirittura del 20% a carico di diverse categorie).
La Confesercenti è già intervenuta chiedendo il differimento di un anno e incontri alle autorità locali
e anche informazioni circa la decorrenza (dovrebbe essere dal 1° gennaio) e le modalità. Al momento
di andare in stampa non si hanno inspiegabilmente notizie. Si darà conto successivamente.
Vendite di fine stagione
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione.
Si possono effettuare in due periodi dell’anno e per il 2013 i periodi, stante un accordo
raggiunto tra le Regioni, sono i seguenti:
Vendite di fine stagione invernale dal 05 gennaio al 04 marzo;
Vendite di fine stagione estiva dal 07 luglio al 04 settembre.
L’effettuazione di tale vendita è soggetta a comunicazione al Comune da inviarsi almeno cinque
giorni prima dell’inizio.
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere
l’indicazione della natura di detta vendita. E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente
e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel
corso della vendita di fine stagione.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tutte merci, presentando al
consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di
cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda,
trasformazione o rinnovo dei locali.
L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il
punto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime.
La trasformazione o il rinnovo dei 1ocali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di
ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali,
all'installazione o al sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme
vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno e precisamente:
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sper un periodo non superiore a sei settimane per trasferimento di sede dell'azienda e
trasformazione o rinnovo locali
sper un periodo non superiore a 13 settimane per cessazione dell'attività commerciale o per
cessione dell'azienda.
L'esercente al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio.
La vendita di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali non può essere
effettuata nel mese di dicembre.
A decorre dalla data di invio della comunicazione al comune, è fatto divieto di introdurre nei locali, o
pertinenze dell'esercizio ulteriori merci sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di
quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.
E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di
liquidazione.
Vendite promozionali
Le uniche indicazioni per il momento sono quelle indicate dal Dlgs 114 del 31/03/1998 (Decreto
Bersani), più precisamente le vendite promozionali possono essere effettuate per tutti o una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
Anche in questo caso la pubblicità dei prezzi deve essere effettuata come nelle vendite straordinarie
sopra indicate.
Vendite sottocosto
In breve una sintesi di alcune regole da rispettare.
La vendita sottocosto va comunicata al Comune di competenza almeno dieci giorni prima dell'inizio e
può essere effettuata non più di tre volte nel corso dell'anno , non può avere una durata superiore a 10
giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a
50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non é decorso almeno un periodo pari a 20
giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. L'indicazione dei
prodotti, del quantitativo disponibile per singolo articolo, il periodo temporale della vendita, nonché
le circostanze che l'hanno determinata deve essere chiara ed inequivocabile. E' consentito effettuare
la vendita sottocosto senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune: dei prodotti
alimentari freschi e deperibili, prodotti usati per dimostrazioni, mostre e fiere, ecc.
Si informa che tutte le comunicazioni agli uffici comunali non vanno più presentate in
forma cartacea ma vanno compilate e inviate esclusivamente online fatte salve eventuali
situazioni locali da verificare presso le sedi.
Pesi e misure: obbligo della verifica periodica
La verifica periodica viene effettuata su richiesta degli utenti presso l'Ufficio Metrico della Camera di
Commercio per appuntamento o a domicilio.
Periodicità delle verifiche
w Strumenti da pesare ogni 3 anni
w Complessi di misura per carburanti e misuratori massicci di gas metano per autotrazione ogni 2
anni. Se la richiesta di verifica è conseguente ad un intervento di riparazione, va allegata anche la
dichiarazione del manutentore
w Strumenti per la misura di lunghezza compresi i misuratori di livello dei serbatoi e misuratori di
volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua ogni 4 anni
w Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna ogni 5
anni.
L'esito positivo della verifica è attestato mediante un contrassegno applicato su ogni strumento. Gli
strumenti che non risultano regolari non possono essere utilizzati fino a quando non avranno avuto
una nuova verifica con esito positivo. L'utente deve richiedere una nuova verifica qualora provveda
alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro
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sigillo di garanzia. Gli utenti devono garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti,
conservando ogni documento ad essi connessi, mantenere l'integrità dell'etichetta di verificazione
periodica nonché ogni altro marchio e sigillo di garanzia. Non vanno utilizzati strumenti non
conformi o difettosi.
PEC (posta elettronica certificata) PER IMPRESE INDIVIDUALI
La norma, in vigore dal 21.10.12, comporta l'obbligo di dotarsi di tale casella che verrà indicata,
come dato obbligatorio, nelle visure
Le ditte individuali già iscritte, non soggette a procedure concorsuali, dovranno depositare, presso il
Registro delle Imprese il proprio indirizzo pec ENTRO IL 31.12.2013
La pec consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una
raccomandata con avviso di ricevimento.
Sigarette e prodotti del tabacco solo a maggiorenni
Tra le novità introdotte dal “Decreto Balduzzi” in materia di sanità e salute c'è quella che stabilisce
che a far data dal
1° gennaio 2013
sarà vietata la vendita di generi di monopolio ai minori di 18 anni e pertanto, coloro che vendono
prodotti del tabacco (rivendite di generi di monopolio, patentini attivi presso attività di
somministrazione, ecc.) sono obbligati a chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento non
sussiste qualora la maggiore età. L'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento
non sussiste qualora la maggiore età sia assolutamente evidente.
La vendita effettuata nei confronti di minori di 18 anni comporta sanzioni amministrative da € 250 a
€ 1.000. In caso di ripetute violazioni la sanzione aumenta ed è inoltre prevista la sospensione della
licenza di esercizio per 3 mesi.
Sempre a far data dal 1° gennaio 2012 i sistemi di lettura dei distributori automatici di sigarette
dovranno obbligatoriamente essere aggiornati per individuare la maggiore età dell'acquirente.
Norme contro le degenerazioni del gioco:
no a pc, obbligo di avviso sulle slot, identificazione
La legge di conversione del cosiddetto “Decreto Balduzzi” in materia di sanità e salute contiene
alcune importanti disposizioni per quanto riguarda la prevenzione delle degenerazioni del gioco.
DIVIETO DI METTEREADISPOSIZIONE PC PER ILGIOCO ONLINE
È vietato mettere a disposizione del pubblico qualsiasi apparecchiatura connessa telematicamente
che consenta ai clienti di giocare sui siti di gioco on line, a prescindere dal fatto che i siti stessi siano
autorizzati o meno; questo divieto è già in vigore.
OBBLIGO DIAVVISO DI DIPENDENZADALGIOCO SULLE SLOT
Per quanti hanno nel loro esercizio le macchine newslot viene introdotto l'obbligo di affiggere – su
ogni macchina – un avviso che, nel riportare l'indicazione delle probabilità di vincita, ricordi che il
gioco può causare dipendenza. In questo caso l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2013 e sono previste,
come nel caso precedente, salatissime sanzioni in caso di inosservanza.
Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree e nelle sale con
videoterminali. E' infine stabilito in tutti i casi l'obbligo di esporre all'ingresso e all'interno nei locali
il materiale informativo predisposto dalle ASL diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a
segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie legate alla G.A.P. (Gioco d'azzardo
patologico). Sul punto ci siamo attivati presso l'ASL della provincia di Ravenna e informeremo di
quanto verrà predisposto.
OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
Il titolare dell'esercizio commerciale, nel locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in
denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di
identità, tranne nei casi in cui la maggiore età si manifesta.
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Nuovi adempimenti per agenti di commercio e mediatori
Cambiamenti in vista per agenti, rappresentanti di commercio e mediatori. Con la soppressione dei
rispettivi albi e ruoli (ad opera del decreto legislativo n. 59 del 2010) detenuti dalle Camere di
Commercio, su tali categorie incombono ora nuovi adempimenti, relativi sia alle procedure di
iscrizione sia alla modifica e alla cessazione delle imprese che svolgono attività di agenti o
rappresentanti di commercio o di mediazione.
Le novità sono state introdotte dai decreti attuativi del ministero dello Sviluppo Economico del 26
ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012 e puntano a una parziale liberalizzazione dell'attività da
loro esercitata.
Novità principale è l'aggiornamento, entro il 12 maggio 2013, della posizione Rea (repertorio
economico amministrativo) di tutte le imprese individuali o collettive attive al 12 maggio 2012 ed
iscritte agli ex ruoli, da fare attraverso «una pratica telematica uguale per tutte le camere di
commercio (procedura Comunicazione Unica) e la nuova modulistica approvata dal ministero e
allegata ai decreti». L'adempimento è soggetto alla sanzione del «provvedimento di cessazione
emesso dal Conservatore della Camera di commercio».
Il secondo adempimento riguarda le persone fisiche (solo agenti e mediatori) iscritte agli ex ruoli e
inattive alla data del 12 maggio 2012, che possono iscriversi, sempre entro il 12 maggio 2013,
nell'apposita sezione Rea. Il transito dall'ex ruolo all'apposita sezione Rea ha lo scopo di conservare
il requisito professionale in quanto "non permanente", che nel caso dell'agente di commercio, ad
esempio, è legato all'esperienza professionale maturata. Non è dunque necessario (ma resta una
facoltà) per coloro che possiedono i requisiti permanenti quali il diploma di scuola secondaria o la
laurea ad indirizzo giuridico economico. Lo stesso vale per il passaggio nell'apposita sezione Rea (a
regime) a seguito di cessazione dell'attività, da effettuarsi entro 90 giorni dalla cessazione
dell'attività stessa a pena di decadenza. Le pratiche telematiche per assolvere agli obblighi imposti
dalla normativa, possono essere concluse presso gli uffici licenze delle sedi territoriali di Ravenna,
Cervia, Faenza, Lugo ed Alfonsine. Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile
provinciale della Fiarc Giulio Di Ticco – Tel. 0544/911063 (sede di Cervia) e 0544/292705 (sede di
Ravenna, il giovedì).
Riceviamo dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio la nota informativa che volentieri
si pubblica invitando alla massima attenzione
Sugli strumenti di misura MID controlli in corso
La premessa è che tutti i contatori, prima di essere installati, devono avere omologazione, se sono
stati installati non omologati l'unica soluzione è la sostituzione degli stessi.Il problema è sorto perchè
sembra che ci siano ditte che installano questi contatori non omologati, esempio contatore nel
porticciolo dove poi la barca che attracca si allaccia, contatori nei campeggi eccLa DIRETTIVA
EUROPEA 2004/22/CE nota come M.I.D. (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) è stata
recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. N° 22/2007 G.U. N° 64 DEL 17/03/2007 ed entrata in
vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione il 18/03/2007. Essa introduce nella METROLOGIA
LEGALE nuovi tipi di strumenti di misura: CONTATORI di ENERGIA ATTIVA, CONTATORI
dell'acqua, TASSAMETRI, CONTATORI DI CALORE, ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO e
dà indicazioni su i requisiti essenziali cui devono conformarsi.
Pertanto tali strumenti di misura utilizzati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza
pubblica, protezione ambiente, tutela dei consumatori , imposizione di imposte e tasse, lealtà delle
transazioni commerciali installati e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore della
MID, dovranno ad essa essere conformi mentre potranno continuare ad essere utilizzati quegli
strumenti installati prima della MID anche se non conformi.
All'Ufficio Metrico è attribuita con D.M. 29.08.2007 la competenza allo svolgimento della vigilanza
sul mercato e il D.M. 22/07 sancisce che chiunque commercializzi, installi o metta in servizio
strumenti di misura utilizzati per transazioni commerciali privi della idonea marcatura CE-M
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(attestante la loro conformità alla MID) è punibile con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una sanzione da 500,00 a 1500,00 euro per ciascuno strumento. Si informa che questo
Ufficio sta pianificando un calendario di controlli su tali strumenti di misura con particolare
riferimento ai contatori di energia elettrica e di acqua installati presso PORTI TURISTICI,
CAMPEGGI, AREE DI SOSTA PER CAMPER, AREE DI MERCATO, stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici.
Allo scopo di ridurre al massimo le pesanti sanzioni per le eventuali situazioni di irregolarità, si
ribadisce quindi l'opportunità di diffondere l'informazione tra i vostri associati in modo che possano
eventualmente mettersi in regola.
Nuovi divieti e obblighi su alcol e bibite
In fase di conversione in legge del decreto 158/2012, cosiddetto decreto Sanità, sono state inserite
alcune integrazioni che interessano le attività che vendono e somministrano alcolici e bibite.
Alcol
Viene introdotto l'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo art. 14-ter, che introduce
il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi. Inoltre, chiunque
vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione
di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
La norma, che si applica sia agli esercizi di somministrazione che di vendita (esercizi commerciali di
qualsiasi dimensione e tipologia), è efficace dall'11 novembre 2012.
Rimane la condanna penale per chi vende o somministra a minori di 16 anni, e viene inserita se il
fatto viene commesso più di una volta, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
25.000 euro e la sospensione dell'attività per tre mesi.
Come Confesercenti al fine di fugare ogni dubbio abbiamo chiesto al Ministero competente di
chiarire la differenziazione tra somministrazione e vendita, dove da precedenti
interpretazioni, in tema di sicurezza, la somministrazione era stata equiparata a vendita per
consumo immediato.
Distributori automatici
La stessa pena si applica a chi pone in essere le condotte irregolari richiamate, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore
mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, tranne il caso in cui sia presente sul posto personale
incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Bibite analcoliche alla frutta
E' inserito l'obbligo di commercializzare bibite analcoliche alla frutta aventi un contenuto di
succo naturale non inferiore al 20%, previo perfezionamento con esito positivo della
richiamata procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, avrà decorrenza applicativa a
partire dall'11 agosto 2013.
NB: le residue scorte di analcolici con percentuale di succo alla frutta inferiore al 20, potranno
essere smaltite dagli operatori del settore sino all'11 aprile 2014.
Festività 2012-2013
Dietro ogni piccola e media impresa,
ci sono persone che lavorano,
ogni giorno, per migliorare e per crescere.
Persone che vogliono decidere, che vogliono cambiare,
che vogliono essere ascoltate, che vogliono scrivere e
costruire un domani migliore. Per questo serve una
svolta profonda.
Auguri
dal Sistema
Provincia di Ravenna
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Agli associati in arrivo l'Agenda 2013
A tutte le aziende associate in regola con il tesseramento 2012 è stata inviata nelle scorse settimane
l'agenda 2013 realizzata dalla Confesercenti in collaborazione con l'agenzia Star Business di Ospidaletto
(Pisa). L'agenda contiene anche le principali scadenze fiscali per le imprese insieme a tutti i servizi resi ai
soci dal sistema Confesercenti e dalle aziende partner dell'associazione nei diversi settori.
Si è fatta una spedizione anticipata rispetto a fine anno di un utile strumento di lavoro per le aziende, sia come
motivo augurale per il nuovo anno che come ulteriore forma di riconoscimento agli associati per
l'attaccamento e la fedeltà associativa. La spedizione ai soci in regola è avvenuta dal 10 novembre attraverso le
vie postali. Chi non l'avesse ricevuta è invitato a rivolgersi presso le sedi dell'Associazione.
Attenzione! Per chi non l’avesse ancora fatto: prenotarsi in tempo entro il 31 dicembre 2012
Utili opportunità per i soci:
Abbonamenti scontati ai quotidiani locali
Come già avvenuto positivamente negli anni scorsi e facendo seguito alle richieste ricevute da aziende socie
(sono stati oltre 300 gli abbonamenti prenotati quest’anno) l'Associazione ha confermato anche per il 2013 tre
buone convenzioni esclusive per i soci Confesercenti della Provincia di Ravenna: la possibilità di acquistare i
quotidiani locali ad un prezzo molto vantaggioso (nonostante gli aumenti
intervenuti e comunque solo lievemente ritoccate) e attraverso la formula del
coupon-tagliando da consegnare alle edicole per il ritiro di una copia dei quotidiani
(formula questa altrettanto semplice ed efficace). Si tratta di:
Il Resto del Carlino
L'offerta convenzionata: 300 coupon al prezzo di 260,00 euro con un risparmio di
100,00 euro (rispetto al prezzo attuale, ma ci è già stato anticipato che nel 2013 si
avrà un aumento del costo del quotidiano, e quindi il risparmio sarà maggiore).
I coupon sono da utilizzare entro 14 mesi dalla data di emissione e sono validi in
tutte le edicole dell'Emilia Romagna e delle Marche. Un'eventuale aumento di prezzo del quotidiano, nel
corso di validità dell'abbonamento non viene applicato ai possessori del coupon. Sono esclusi solo eventuali
gadget e pubblicazioni speciali che andranno pagati direttamente a parte all'edicolante. Questa buona offerta
vale anche per le attività stagionali da suddividere per 150 coupon che corrispondono a 130,00 euro.
Abbonamento al Corriere di Ravenna e La Stampa
Anche con il Corriere di Ravenna (che viene venduto insieme al quotidiano nazionale la Stampa al prezzo di
un quotidiano) è stata convenuta una collaborazione per gli abbonamenti riservati ai soci Confesercenti.
300 coupon al prezzo di 270,00 euro con un risparmio di 90,00 euro. Questa offerta vale anche per le attività
stagionali da suddividere pr 150 coupon che corrispondono a 135,00 euro. I coupon si possono spendere in
qualsiasi edicola della Romagna e di San Marino. Quindi, niente disservizi e massima flessibilità di utilizzo.
Abbonamento con la Voce di Romagna
Con la Voce di Romagna, il quotidiano con le pagine sulle zone di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia si è
convenuta una migliore collaborazione per gli abbonamenti riservata ai soci Confesercenti dell’intera
Romagna. Abbonamento annuale a blocchi (pari a 300 coupon da ritirarsi in edicola) al costo di € 250,00, con
un risparmio annuo di 50 euro. I coupon, con le scadenze sopra di essi indicate, possono essere anche regalati,
possono essere utilizzati in tutte le edicole delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Rep. di San Marino e
Ravenna. Questa offerta vale anche per le attività stagionali da suddividere per 150 coupon che
corrispondono a 125,00 euro. Con La Voce è possibile anche abbonarsi all’invio on-line del quotidiano al
costo di € 80,00 semestrale o annuale di € 150,00.
Queste offerte sono valide per gli abbonamenti prenotati entro il 31 dicembre 2012, in quanto
successivamente sono possibili anche aumenti. In ogni caso i coupon saranno consegnati a gennaio e
febbraio. Pertanto si invitano gli operatori e i pensionati interessati ad utilizzare queste importanti e
utili convenzioni e a prenotarsi, compilando l'apposito modello che trovate sulla pagina seguente,
ritagliandolo e inviandolo via fax allo 0544.408188 oppure consegnandolo presso le sedi comprensoriali
dell'Associazione, dove potrete avere ulteriori informazioni. Successivamente sarà chiesto il
pagamento dei coupon con regolare rilascio di fattura. Il risparmio che si ottiene attraverso l'utilizzo di
queste convenzioni consente da solo il pagamento della quota tessera del 2013.
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Prenotazione abbonamento
(inviare via Fax 0544.408188 entro il 31/12/2012)
Io sottoscritta/o ___________________________________ a nome e per conto della ditta
(Esatta intestazione per fattura) ___________________________________________,
via ___________________________________ città ___________________________
tel. _______________ cell. ________________ e-mail __________________________
con la presente chiedo di aderire alla convenzione della Confesercenti Provinciale di
Ravenna per l'acquisto del quotidiano locale
Il Resto del Carlino – 300 coupon al prezzo di 260,00 euro
Il Resto del Carlino – 150 coupon al prezzo di 130,00 euro
La Voce di Romagna – 300 coupon al prezzo di 250,00 euro
La Voce di Romagna – 150 coupon al prezzo di 125,00 euro
La Voce di Romagna on-line
annuale 150,00 euro
semestrale 80,00
Corriere di Ravenna + Stampa – 300 coupon al prezzo di 270,00 euro
Corriere di Ravenna + Stampa – 150 coupon al prezzo di 135,00 euro
(all'atto del pagamento della quota viene rilasciata regolare fattura)
(Timbro e firma) ____________________________________
Lì_________________,
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Commercio di prodotti pirotecnici. Nuove quantità detenibili.
Smaltimento delle scorte di prodotti con le vecchie etichette.
Sulla G.U. n. 279, del 29 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell'Interno del 26 novembre 2012, recante modificazioni all'art. 3 del capitolo VI dell'allegato
B del R.d. n. 635/40, Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.d. n. 773/31), come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011, nonché
modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto.
Le modifiche intervenute sono di fondamentale importanza per la prossima campagna di
vendita di artifici pirotecnici da divertimento nei negozi quali tabaccherie, cartolerie ed in tutti
i negozi che commercializzano prodotti appartenenti al settore non alimentare.
Come è noto, il Dm 9 agosto 2011 ha provveduto all'individuazione delle corrispondenze fra le
categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58 (nuove categorie previste dalla legislazione comunitaria), con quelle di cui
all'art. 82 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
In particolare, come si ricorderà, i manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S.,
ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile
1973, liberamente commercializzabili negli esercizi privi di licenza di P.S. (qualunque negozio
appartenente al settore non alimentare, nonché tabaccherie) sono stati classificati in diverse
categorie (IV, V, ecc.).
Ovviamente quest'ultima disposizione comportava notevoli limitazioni per lo smaltimento dei
prodotti pirotecnici di vecchio tipo.
Le modifiche ora intervenute, efficaci fin dal 30 novembre scorso, comportano che - anche al fine di
smaltire le scorte - fino al termine, non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014, negli
esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi i quantitativi dei
manufatti indicati nell'art. 98, quarto comma, del R.d. n. 635/40, qualora rientrino tra gli
artifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorché' sia soddisfatta una delle seguenti
condizioni:
- prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che
impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;
- prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10, riducibili a m
5 con interposizione di materiale incombustibile;
- prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto
approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale
incombustibile.
Inoltre, sempre fino al 9 febbraio 2014, è altresì possibile detenere in locali comunicanti con
l'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non sia ammessa
presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria,
gruppi D ed E, in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché' conservati negli
imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con
interposizione di materiale incombustibile.
Le scorte di prodotti non smaltite entro il 9 febbraio 2014 dovranno essere distrutte oppure, per essere
immesse sul mercato, dovranno recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita. E
successivamente (ultim'ora in uscita) il Ministero dell'Interno in risposta a richieste fatte
dall'Associazione ha precisato che
- i prodotti sprovvisti della marcatura CE che possono essere detenuti e venduti presso i
comuni esercizi al dettaglio (tabaccherie e altri negozi del settore non alimentare), senza
licenza di P.S. per la vendita di prodotti esplodenti, possono essere individuati solo negli ex
“declassificati”, che possono ancora, per la presente campagna natalizia e di fine anno,
essere commercializzati con le etichette non ancora aggiornate, recanti la dicitura
“riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti”, a condizione che l'importatore o il
fabbricante, all'atto della cessione, attesti all'esercente al dettaglio non munito della licenza
di P.S. che il manufatto appartenga alla V categoria, gruppi “D” o “E”. Ovviamente per la
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presente campagna di commercializzazione possono essere posti in vendita anche i prodotti
che già recano le etichette facenti riferimento alle suddette categorie VD e VE.
- Per quanto riguarda i prodotti provvisti della marcatura CE, il dettagliante non munito
della licenza di P.S. potrà commercializzare i manufatti riportanti etichettatura che fa
riferimento alla categoria 1 e quelli della categoria 2 che siano classificati nel gruppo “D”, ad
esclusione dunque di quegli artifizi che fanno parte della medesima categoria 2 ma che sono
classificati nel gruppo “C”. Ovviamente, i dettaglianti, per avere certezza che i prodotti della
categoria 2 loro forniti appartengano solo ed esclusivamente al gruppo D dovranno
rivolgersi ai loro fornitori.
L'etichetta dei prodotti provvisti di marcatura CE, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 58/2010,
come modificato dal D. Lgs. n. 176/2012, deve riportare, in caratteri facilmente leggibili,
almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella
Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il
tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita, la categoria
pertinente e le istruzioni per l'uso, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza.
L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. I
fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza
minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza
minima o delle distanze minime di sicurezza;
L'intera circolare, corposa, con tutte le prescrizioni e le modalità, è disponibile presso le sedi
dell'Associazione.
Dichiarazione entro il 20 gennaio
Conai: gli adempimenti per le imprese
Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ogni tipologia di materiale di imballaggio,
rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui il Consorzio Nazionale Imballaggi ripartisce fra
produttori ed utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti di imballaggi.
L'esenzione dal contributo ambientale spetta alle imprese che, in riferimento all'anno solare
precedente, hanno dichiarato un contributo fino a 26,00 Euro per singolo materiale o fino a 52,00
Euro sul totale degli imballaggi importati, in caso di procedura semplificata per attività
d'importazione.
Se l'impresa dichiaratasi in esenzione, verifica di avere superato la soglia di esenzione, deve fare la
dichiarazione periodica entro il 20 gennaio 2013 (mod.6.2).
Sempre entro il 20 gennaio 2013 va inoltrata al Conai la dichiarazione periodica annuale per chi si è
avvalso della procedura semplificata per l'importazione di imballaggi pieni ed ha optato per tale
periodicità (mod.6.2).
Le imprese che verificano l'appartenenza alla stessa classe di dichiarazione periodica non sono
tenute a ripresentare l'autodichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo, così pure dal 1
gennaio 2007 non vanno più segnalate a Conai le eventuali variazioni della classe di dichiarazione.
La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.conai.org .
Si ricorda che le aziende di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno con
produzione od utilizzo di imballaggi, devono aderire al Conai entro 30 giorni dalla data di inizio
attività ed effettuare Dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività.
Per le aziende Consorziate, che già effettuano una dichiarazione periodica per una propria attività, se
nel corso dell'anno aprono una nuova attività assoggettata a Dichiarazione periodica, questa dovrà
essere effettuata a cadenza trimestrale per i mesi di competenza.
Per l'importazione di imballaggi va inviata la dichiarazione periodica(mod. 6.2) entro il giorno 20
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del mese successivo al periodo di riferimento. Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica
devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte del CONAI.
In caso di importi complessivi annuali inferiori a 26 Euro per materiale o 52 Euro per calcolo
forfetizzato, CONAI non emette alcuna fattura e non è dovuto alcun versamento.
Si ricorda che la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi consortili deve essere
conservata per dieci anni in Italia ed il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio ai
consorziati. Si comunica che CONAI ha deliberato variazioni del contributo ambientale per gli
imballaggi dei seguenti materiali:
dal 1 ottobre 2012 il contributo ambientale della plastica è passato da 120 Euro/t a 110 Euro/t
dal 1 gennaio 2012 il contributo ambientale dell'alluminio è passato da 52,00 Euro/t a 45,00 Euro/t;
dal 1 ottobre 2012 il contributo ambientale della carta è passato da 14,00 Euro/t a 10,00 Euro/t.
La variazione del contributo interessa direttamente i produttori di imballaggi e gli importatori di
imballaggi vuoti e pieni che hanno adottato la procedura ordinaria, che prevede il calcolo dell'entità
del contributo sulla base della tipologia di imballaggio importato.
La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.conai.org.
IMPORTANTE PER LE AZIENDE
Corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti (HACCP)
Il Cescot organizza la formazione ai fini HACCP per il rilascio dell’attestato di formazione di cui
all’art. 3 della L.R. n. 11/03 (formazione, si ricorda, obbligatoria per tutti i titolari di aziende che
operano a contatto con alimenti).
La durata dei corsi è di 3 ore e la formazione, su richiesta, è ritenuta valida anche ai fini del
rinnovo dell’idoneità sanitaria (a tal proposito si ricorda di verificare sempre la data di scadenza di
questi, onde evitare di incorrere in sanzioni).
L’orario dei corsi è dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle seguenti giornate:
Sede Confesercenti Ravenna 23 gennaio - 20 febbraio - 20 marzo - 17 aprile - 29 maggio
Sede Confesercenti Lugo
30 gennaio - 27 febbraio - 17 aprile - 8 maggio
Sede Confesercenti Faenza
06 febbraio - 06 marzo - 10 aprile - 15 maggio
Sede Confesercenti Cervia
15 febbraio - 03 aprile - 22 maggio
Informazioni ed iscrizioni presso le sedi dell’Associazione.
Notizie dal Cescot sui corsi
Si è concluso da pochi giorni il corso di aggiornamento per ristoranti promosso dal Cescot, la Scuola
d'Impresa della Confesercenti, “La cucina tradizionale e a km 0” (nella foto gli operatori
partecipanti).
Durante gli incontri ospitati dall'Osteria Emilia di Castiglione di Cervia (che si ringrazia), lo Chef
Luca Zannoni ha proposto un intero menu, dagli antipasti ai dolci, utilizzando i prodotti tipici e
attualizzando le ricette della tradizione locale.
Il Cescot (Responsabile e collaboratori) coglie
l'occasione per salutare tutti coloro che hanno
partecipato ai corsi organizzati nell'arco del 2012 e
per ringraziarli di questo, del loro interesse e,
soprattutto, dei loro consigli per migliorare ed
offrire corsi che rispondano sempre più alle
esigenze delle aziende.
Con l'auspicio di aver colto i suggerimenti ricevuti,
il Cescot sta organizzando i nuovi corsi per il
prossimo anno.
L'invito è a consultare il sito www.cescotravenna.it
per restare informati sui corsi in avvio come per
dare nuovi suggerimenti.
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Corso di e-marketing turistico territoriale:
reti e sinergie per la promozione del territorio
In gennaio il Cescot di Ravenna organizza (nell'ambito dell'operazione n. 2011-517/RA i progetti n.1
e n.3 approvati con delibera della Giunta provinciale di Ravenna del 30/11/2011 n. 448. L'operazione
è stata presentata in risposta all'avviso pubblico n. 111 e finanziata in regime De Minimis ai sensi del
Regolamento CE n. 1998/2006) un corso della durata di 30 ore (24 ore di lezioni frontali + 6 ore
project work).
I contenuti del corso sono: Marketing territoriale e Marketing collaborativo: il concetto di
offerta integrata. L'E-commerce e il web marketing: come promuovere la propria attività con
le nuove tecnologie.
Destinatari sono 12 operatori economici (in possesso di partita IVA o liberi professionisti, soci,
dipendenti, coadiuvanti e lavoratori parasubordinati, in nome e per conto di imprese, altri soggetti
privati economici del territorio) che risiedono o lavorano nelle zone rurali della provincia di
Ravenna.
Sede del corso: Cescot Ravenna, piazza Bernini 7.
Docenti: interverranno gli esperti dello Studio Giaccardi &Associati
- Lidia Marongiu, specialista in web strategy, social web e marketing del territorio;
- Robi Veltroni, consulente alberghiero, specialista in social media strategy e web marketing nel
settore turismo;
- Martina Capiani, consulente in comunicazione e marketing.
Quota: 63,00 € per 12 partecipanti. La quota può variare a seconda del numero degli iscritti.
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.
ACCOMPAGNAMENTOADAZIONI DI E-MARKETING TERRITORIALE COLLABORATIVO:
al termine del corso è prevista una consulenza individuale di 2 ore da parte di un esperto di marketing
dello Studio Giaccardi &Associati, al fine di valutare l'implementazione di un'attività di e-marketing.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Letizia Rizzi - Cescot Ravenna Srl – Piazza Bernini 7 – Tel.
0544/292711 – e-mail [email protected]
Riceviamo dalla Camera di Commercio
Proroga per i contributi su fiere e certificazioni
“Si rende noto che con delibera di Giunta camerale n. 173 del 29/11/2012 è stata deliberata la
riapertura, a partire dall'01/01/2013 dei Bandi per la concessione di contributi per la partecipazione a
fiere e per le certificazioni ambientali. Gli stessi sono stati in parte modificati, come anche la
modulistica, in relazione al periodo d'istruttoria (da semestrale ad annuale) ed alla comunicazione
dell'assunzione al contributo (solo tramite pubblicazione nel sito della graduatoria).”
La nuova modulistica è scaricabile dal sito camerale www.ra.camcom.it”
Riceviamo dal Comune di Faenza
Tre Bandi di gara in corso di pubblicazione
Per opportuna conoscenza ed informazione agli associati, si comunica che sono in corso di
pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Faenza i bandi di gara per:
- realizzazione dei lavori pubblici: TEATRO MASINI – RESTAURO LOCALI DELRIDOTTO
- procedura aperta per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA
SOSTACON PARCHEGGIO REGOLAMENTATOATARIFFANELCENTRO STORICO
- affidamento in appalto dei lavori di AMPLIAMENTO AD USO MENSA SCOLASTICA ED
AULE PER L'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “CARCHIDIO STROCCHI”.
La documentazione di gara è pubblicata sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza:
www.comune.faenza.ra.it alla sezioneAmministratore, Bandi di Gara.
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Riceviamo dal ConsorzioAnimaLugo e pubblichiamo
AnimaLugo porta il Natale in città
Una città viva ed attraente, a maggior ragione in occasione delle festività. AnimaLugo, il Consorzio
di promozione del centro urbano, ha voluto partecipare attivamente per rendere ancor più speciale il
Natale in arrivo a Lugo.
Grazie anche al contributo delle Associazioni di categoria e dell'Amministrazione comunale, infatti,
da inizio dicembre le strade e le piazze del centro storico, oltre a Logge del Pavaglione e Galleria
Banca di Romagna, sono arricchite da luminarie come le grandi sfere di luce, formate da led a basso
consumo, che resteranno accese fino all'Epifania.
Inoltre, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 dicembre, il centro storico della città sarà
attraversato da un festoso trenino che lo collegherà con il Centro Commerciale “Globo”:
un'attrazione per i più piccini, ma anche un utile mezzo per spostarsi per i propri acquisti senza dover
cercare parcheggio nelle vie centrali di Lugo. Sono queste le idee messe in campo per augurare Buon
Natale alla cittadinanza da parte dei 90 associati ad AnimaLugo (artigiani, commercianti, pubblici
esercizi ed imprese di servizi), che fino al 6 gennaio resteranno sempre aperti anche la domenica.
Per info: www.animalugo.it o www.facebook.com/AnimaLugo.
Insieme all'Imu, allarme Tares
Troppe tasse, le nostre iniziative per contrastarle
A causa dell'Imu, nel mese di dicembre, l'entità del carico fiscale per le aziende raddoppierà rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono stati penalizzati in particolare gli immobili destinati alle
attività commerciali.
E' questo l'effetto che si abbatterà su migliaia di imprese commerciali, turistiche e dei servizi della
provincia ravennate che, oltre a fare i conti con una riduzione dei consumi senza precedenti, saranno
vessate da un carico fiscale enorme, che potrebbe raggiungere il livello record di oltre il 50%.
Secondo Confcommercio e Confesercenti della provincia dei Ravenna le istituzioni, a livello
nazionale e locale, stanno sottovalutando le conseguenze di decisioni che mettono a rischio la tenuta
del nostro tessuto economico e che generano tra gli imprenditori sconforto, oltre che rabbia, quando
non chiusure.
Ma sulle imprese non si abbatterà solo l'Imu. È in arrivo una nuova 'stangata': dal 1 gennaio entra in
vigore la Tares, il tributo previsto dal decreto «Salva Italia» che va a sostituire Tarsu e Tia. Da non
sottovalutare gli effetti che la nuova normativa comporterà per le attività commerciali, con un
incremento medio della tassazione superiore al 10% se non verrà neutralizzata la cifra attualmente
pagata quale Iva sulla tariffa dei rifiuti, e ancora più sensibili se le deliberazioni dei Comuni non
terranno conto dei correttivi introdotti nel tempo al regime delle tariffe per le diverse categorie.
Su ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, discoteche, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio, bar, caffè, pasticcerie, mense, birrerie, alberghi, per citare alcune categorie che hanno già una
forte incidenza della tariffa, l'effetto sarà dirompente.
La nuova imposta, che deve essere corrisposta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, comprende oltre alla quota ambientale per
lo smaltimento dei rifiuti anche una quota sui cosiddetti «servizi indivisibili»: sicurezza,
illuminazione e gestione delle strade. La componente rifiuti è basata sulla tipologia dell'attività
svolta, secondo la metodologia che ricalca l'attuale tariffa, mentre la componente 'servizi' viene
calcolata in base al valore dell'immobile attraverso un'aliquota comunale rappresentata da una
magggiorazione pari a 30 centesimi il metro quadrato che può aumentare fino ad un massimo di 40
centesimi. Dunque, dopo l'Imu ci sarà la Tares che graverà nel 2013 su tantissime imprese
aumentando di conseguenza una pressione fiscale sempre più insostenibile.
A tutt'oggi nulla trapela e nulla si conosce circa le stesse modalità applicative della Tares. Per i
riflessi pesanti oltre che per le incertezze attuative Confcommercio e Confesercenti chiedono
l'emanazione di un provvedimento che proroghi l'entrata in vigore del nuovo tributo almeno fino al
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1° gennaio 2014 e interesseranno in tal senso le istituzioni locali e nazionali. A tal proposito è stato
richiesto alla Provincia un incontro sulla questione.
È necessaria inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che necessariamente coinvolga le principali
associazioni di categoria, affinché possano essere messe in campo tutte le misure e gli studi per
l'individuazione dei criteri che siano maggiormente vicini alla reale produzione di rifiuti, per avere
un pagamento del servizio proporzionato all'effettivo quantitativo di rifiuti assimilati.
Dopo l'incontro dei comuni previsto per oggi a Ravenna ci aspettiamo risposte e un coinvolgimento
diretto utile a dissipare le notevoli incertezze del momento.
E soprattutto, e non ci stancheremo mai di ripeterlo: l'unica strada da percorrere non è aumentare la
pressione fiscale e tributaria e di un drastico taglio della spesa improduttiva per reperire risorse da
destinare allo sviluppo di cui il paese ha urgente bisogno.
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Pubblicate le procedure standardizzate di valutazione rischi
per le imprese fino a 10 lavoratori
Ad oggi a tutte le imprese con meno di 10 lavoratori era consentito, in merito alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.
Sono state approvate dal Governo con un decreto interministeriale il 30 novembre 2012, e pubblicate
in gazzetta ufficiale (n. 285, del 6 dicembre u.s.), le procedure standardizzate di Valutazione dei
Rischi, di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs 81/2008.
Questo provvedimento impone che tutte le imprese fino a 10 addetti, che abbiano finora fatto uso
della procedura di autocertificazione sostitutiva del documento di valutazione dei rischi (DVR),
debbano necessariamente, entro il 31 dicembre 2012, redigere il nuovo documento sulla base
delle procedure standardizzate.
Siamo alle solite. Si impone senza tenere conto dei temi e degli oneri.
Confesercenti, nella convinzione che sia impossibile, per le migliaia di piccole imprese tenute
all'adempimento, rispettare la scadenza di fine anno, ha chiesto al Governo una proroga, anche
con il comunicato che segue:
“Un'altra zavorra burocratica sulle spalle di oltre 4 milioni di imprenditori italiani. Entro il 31
dicembre 2012 devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda. Lo impone il
decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre con il quale vengono
emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio in azienda per le PMI.
In passato le imprese potevano adempiere all'obbligo autocertificando l'effettuazione della
valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione. Ora, invece, è
richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione del
documento.
Purtroppo il tempo concesso agli imprenditori per effettuare l'adempimento è di soli 20 giorni,
festività natalizie comprese, perché la scadenza per la validità della autocertificazione è fissata al
31 dicembre 2012.
Da mesi Confesercenti e R.ETE. Imprese Italia avvertono che le procedure non avrebbero dovuto
essere pubblicate a ridosso della scadenza a meno di prevedere un congruo periodo di tempo per
consentire alle aziende di rispettare l'obbligo. Ma, nonostante lo stesso decreto interministeriale
riporti nei “considerando” tale necessità di tempo, ad oggi le imprese devono operare entro l'anno.
Si denuncia l'ennesima complicazione burocratica che penalizza le piccole imprese, già
sovraccaricate di adempimenti e scadenze, e sollecita un provvedimento che proroghi la scadenza
per effettuare la valutazione>”.
Si auspica che la richiesta venga accolta dal Governo, peraltro in scadenza, ma, nel contempo, si
consiglia alle imprese, che occupano non oltre 10 lavoratori, di attivarsi fin da subito,
contattando il Servizio Sicurezza dell'Associazione (tel. 0544/292771) allo scopo di consentire
quanto prima la redazione di un documento in linea con le previsioni di legge.
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