n sole (! llim Le correzioni nella nota di addebito

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n sole (! llim Le correzioni nella nota di addebito
G io 03/10/2013
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l'aumento dell'lva/2. Le risposte degli esperti del Sole24 Ore ai dubbi dei lettori sull'applicazione dell'imposta dopo il passaggio al22%
Le correzioni nella nota di addebito
Niente sanzioni per gli interventi con la liquidazione- Penalità ridotte con il ravvedimento
Pubblichiamo, di seguito, le risposte ad
alcune domande pervenute alla redazione
nuova aliquota.
in riferimento alla modifica dell'aliquota
massima deli'Iva. Si tratta di quesiti che
La data sbagliata
si può regolarizzare
spaziano in molti ambiti di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto che, al di là
della nuova aliquota massima, mantiene un
ampio rado di complessità. Le domande
sono pervenute al nuovo Forum del Sole 24
Ore a cui i lettori potranno rivolgersi.
L'acconto ante I" ottobre
sconta l'aliquota «bassa»
La fattura di acconto della men:eè datata prima
del30 settermre con aliquota21%ma la merceè
stata spedita In data1 ottobre. Per la fattura a
saldo che aliquota deve essere applicata?
� È corretta l'aliquota Iva del21% per la
� fattura di acconto emessa prima del
30/09/2013 . L'articolo 6 del Dpr 6331'72, infatti,
stabilisce che la cessione di beni si considera
effettuata al momento della consegna o
spedizione degli stessi o al momento
dell'emissione della fattura, se questa viene
emessa prima del verificarsi degli eventi sopra
indicati. Per quanto riguarda il saldo, visto che
Mi sono accorto solo ora di aver emesso due
fatture in data toottobrecon lva al21%, in
relazione a due consulenze effeta
tu te neUe scorse
settimane. Come posso regolarizzare la
situazione?QuaU sanzioni rischio?
� La regolarizzazione della fattura, emessa
� con l'aliquota lva errata, può avvenire
attraverso l'emissione di una nota di addebito,
che riporti la maggiore imposta non
addebitata originariamente. Se la correzione
avviene entro i termini stabiliti per la
liquidazione periodica in cui viene inserita la
fattura emessa con l'aliquota sbagliata, non
sarà applicabile alcuna sanzione in quanto la
correzione può essere considerata
tempestiva; in caso contrario potrà essere
comminata la sanzione del30 % sull'lva
versata non nella liquidazione di competenza,
a meno che il contribuente non utilizzi, in fase
di regolarizzazione, l'istituto del
ravvedimento operoso, versando la sanzione
prevista in forma ridotta.
la merce è stata spedita in un momento in cui
era già entrata in vigore la nuova aliquota lva
(01/l0/20lJ), nella fattura andrà addebitata
l'imposta nella misura del22 per cento.
Come comportarsi
con la fattura anticipata
Si possono emetterefatture al30/09/2013 per
stati di avanzamento lavori al60{70% su merce
pronta In magazzino? Oppure si deve emettere la
fattura per l'intera commessa con la descrizione
«merce da consegnare»?
Beni «significativi»
a tassazione più forte
L'alll'lellto deU'lva al22%si riflette anche sul
regime dei beni di valoresignificativo? Mi trovo a
dover emettere la fattura a saldo di:UOOeuro
(più Iva) per la vendita con posa In opera dl5
infissi. L'accontoè stato pari a2mila euro edè
statofatturatotutto con l va al21%poiché
intendevo indicare la manodopera (paria1.200
euro) solo nella fattura a saldo. Corretto?
� Da quello che si evince dal quesito, il
� cedente intende fatturare la cessione con
� Sì, è possibile emettere fattura
� anticipata (salvo verificare
posa attraverso l'applicazione dell'aliquota
gli accordi con la controparte). Va
comunque ricordato che l'emissione
448/ 99· Tale norma dispone, tra le altre, che
l'aliquota lva agevolata dellO% può essere
della fattura costituisce momento
di effettuazione dell'operazione
(limitatamente all'importo fatturato)
e quindi l'insorgenza del relativo
debito lv a nei confronti d eli 'Erario.
Pertanto, se il soggetto è con
liquidazione mensile, la relativa
lv a a debito confluirebbe nella
liquidazione di settembre.
Per i servizi vale
la data di pagamento
Peruna prestazione di servizi eseguita
precedentemente al primo ottobre ma fatturata
dopo perché non ancora incassata, l'lva
applicabile è alla nuova o alla vecchia aliquota?
� L'aliquota applicabile è quella del22
� per cento. Per i servizi, infatti, il
momento di effettuazione dell'operazione
coincide col pagamento del corrispettivo, che,
nel caso in specie, avviene quando è vigente la
Argomento:
Iva dello%, di cui all'articolo 7, della legge n.
applicata, nei casi previsti, sul corrispettivo
riferito all'impiego di manodopera e alla
contemporanea fonùtura di beni purché essi
non costituiscano«beni significativi». In
quest'ultimo caso l'aliquota ridotta può
riguardare i beni significativi, ma solo fmo a
concorrenza del valore della manodopera.
Nella fattispecie indicata, o ve la parte di beni
significativi, che non può godere dell'aliquota
con prelievo a vecchia aliquota
Ho emesso delle fatture nel mese di luglio con Iva
al21per cento. A oggi non sono riusdto a
incassarlepertlnto: dovrei emetterle
nuovamente con lva al22%oppured rimetto
l'1%al momento di pagare l'lva?
� Per le fatture emesse prima del1!t ottobre,
� sia in relazione a cessioni di beni che
prestazioni di servizi verso operatori
nazionali, si è già verificato il momento di
effettuazione. Quindi, per le fatture già
emesse l'aliquota resta al21%, senza necessità
di emettere nota di debito.
L'incasso del corrispettivo
determina l'aliquota
Se emetto fattura al30 settembre con lva al21%
ma Il pagamento avviene In data successiva all'i
ottobre (il cliente mi assicura però che l
pagamentoè stato disposto 1130 settembre ma
andato in valuta successivamente)incorro in
quakheillecito{irregolarità?
� Per le prestazioni di servizi l'operazione
� si considera effettuata, in generale, al
momento dell'incasso del corrispettivo.
Tuttavia, se prima del predetto momento
(incasso) viene emessa fattura per tutto o
parte del corrispettivo, ai fini
dell'applicazione della corretta aliquota Iva si
deve tenere in considerazione che vale quella
vigente al momento della emissione della
fattura stessa. Nel caso specifico, se la fattura è
stata emessa con data30/09/2013, si doveva
applicare l'aliquota Iva del21 per cento.
La firma di ordini
non vale per il Fisco
Siamo un'azienda checommerdalizza
attrezzature ospedaUere per cui i nostri clienti
sono costituiti da aziendeospedallere e cliniche
private. Su tutti gli ordini cheabbiamo ricevuto
finoal30/9/2013 e cheandremo a evaderenel
mese di ottobre, al momento della fatturazione
vemì applicata l'aliquota del22%anchese sugli
ordini� clientiè riportata l'aliquota lva al21per
cento. E giusto?
� Per quanto riguarda la cessione di beni, la
nuova aliquota lva del22% scatta con
riferimento ai beni che vengono consegnati o
agevolata, sia già stata fatturata con l'aliquota
Iva del21 %, si potrà provvedere a fatturare la
manodopera e l'eventuale parte agevolata di
beni significativi con aliquota lva dello%
anche dopo la data delJ0/09/2013 . Ove i beni
di valore significativo venissero consegnati e
fatturati dopo ilJ0/09/20lJ, sulla parte di
corrispettivo non coperto da aliquota
agevolata dovrà essere applicata la nuova
percentuale del22 per cento.
Vecchie fatture non incassate
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speditidall'!/10/2013, essendo quello il
momento Iva rilevante. Se prima di tale data
risultano emesse fatture {ad esempio per
acconti) relative a consegne o spedizioni che
avverranno dall'!/10/2013, si deve applicare,
per le sole fatture emesse prima della data
indicata, l'aliquota lva vigente al momento di
emissione della fattura L'eventuale frrma di
ordini non rileva ai fmi dell'applicazione
dell'aliquota lva corretta.
Per i professionisti
non serve integra re i dati
Sono un professionista con lva per cassa ex
articolo32·bis delDI83/2012. Mi potete indicare
seresta applicat.a I'Ivaal21%perle fatture
emesse enon incassateal30 settem brescorsooi!
necessario emettere unafattura Integrativa
dell'i% dell'lva.
� Per le fatture emesse fmo al3o settembre
ma incassate successivamente l'aliquota
applicabile è quella del21%, anche nel caso in
cui si sia optato per I'Iva per cassa. Il momento
di effettuazione dell'operazione coincide
infatti con l'emissione della fattura, che è
precedente rispetto l'incasso del
corrispettivo.
Servizi di assistenza,
vale la data di pretazione
Se in un servizio di assistenza tecnica la
prestazioneè stata effettuata prima dellO
settembre e la fattura la ditta la emetteil4ottobre
successivoqualealiquot.a deve applicare?
� L'aliquota da applicare è quella del22 per
cento. Nelle prestazioni di servizi resi nei
confronti di committenti italiani, infatti, il
momento di effettuazione dell'operazione
scatta con l'incasso del corrispettivo o, se
precedente, con l'emissione della fattura, che
avviene in ottobre.
RISPOSTE A CURA DI
Matteo Balzanelli, Michele Brusaterra,
Luca De Stefanf
Argomento:
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Italia Oggi
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Un oademecwn per individuare l'aliquota applicabile nei rapporti con l'estero
Acquisti, a ciascuno la sua Iva
Il momento di effettuazione dell'operazione
m
F'RANco RiccA
egli scambi con l'estero,
per individuare il mo­
mento di effettuazione
dell'operazione, al fine
di sta bili re se debba applicarsi
l'aliquota lva del 21% in vigo­
re fino al 30 settembre, oppure
quella del 22% vigente dal lo
ottobre 2013, occorre fare rife­
rimento ai vari criteri partico­
lari previsti dalla normativa.
La questione, ovviamente, si
pone soltanto per gli scambi «in
entrata» (introduzione di beni e
servizi provenienti dall'estero),
soggetti a tassazione in Italia,
perché quelli ,,in uscita» non
sono imponibili. Particolare
attenzione si deve prestare ai
servizi cosiddetti generici, per
i quali, dall'anno scorso, sono
stati previsti criteri ad hoc.
Importazioni di beni. Per
le importazioni di beni da paesi
terzi, il momento determinan­
te per l'insorgenza del «fatto
generatore» dell'imposta è
quello dell'accettazione del­
la dichiarazione doganale: se
questo evento è successivo al
30 settembre, è dovuta l'Iva del
N
22%, indipendentemente dalla
data di partenza della merce (e
della fattura del fornitore, che
non ha alcuna rilevanza ai fini
dell1va, eccetto che per la co­
municazione delle operazioni
«black list»). Le norme comuni­
tarie di riferimento sono l'art.
70 della direttiva 2006/112/Ce
e l'art. 201 del regolamento n.
2913/92 (codice doganale co­
munitario).
Acquisti intracomunitari.
Per i beni provenienti da altri
stati membri, tassabili in Ita­
lia in quanto acquisti intraco­
munitari, assume rilevanza la
data di partenza dal territorio
di origine. Così stabilisce infatti
l'art. 39 del dl n. 331/93, modifi­
cato in tal senso con effetto dal
lo gennaio 2013 (in preceden­
za, si doveva guardare invece
alla data di arrivo nel territorio
nazionale). Resta fermo, per le
cessioni con effetto traslativo
differito (per esempio, contrat­
ti estimatori), lo spostamento
dell'effettuazione dell'operazio­
ne al momento in cui si realiz­
za tale effetto, ma comunque
entro un anno dalla consegna.
L'eventuale emissione antici­
pata della fattura, infine, re­
alizza l'operazione alla data
della fattura stessa, limitata-
Argomento:
mente all'importo fatturato.
Pertanto, se la spedizione dalla
Danimarca è partita entro il 30
settembre, l'acquisto va tassato
in Italia con la vecchia aliquota
del 21% anche se i beni sono
arrivati dopo.
Acquisti di servizi <<ge­
nerici». Per le prestazioni di
servizi ,,generici», ossia quelle
disciplinate, ai fini della terri­
torialità, dalla regola generale
dell'art. 7-ter, dpr 633172, ba­
sata sul luogo di stabilimento
del committente, occorre fare
riferimento alle disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 6
del dpr 633172. Queste dispo­
sizioni stabiliscono, in deroga
alle regole generali, che le sud­
dette prestazioni, allorquando
scambiate da soggetti passivi
nazionali con soggetti passi­
vi esteri (comunitari e non),
si considerano effettuate nel
momento in cui sono ultimate
oppure, se di carattere periodi­
co o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi
(e comunque al 31 dicembre
è
variabile
generici scambiati fra soggetti
nazionali, valgono i criteri co­
muni del terzo e quarto coliUlla
dell'art. 6.
Il divisore è 122
In relazione all'awnento
dell'aliquota Iva dal 21 al
22%, nella circolare n. 30
del P ottobre 2013 Asso­
nime rileva che non è stato
allineato il contenuto del­
la disposizione del quarto
comma dell'art. 27 del dpr
633172 sul metodo per cal­
colare la base im ponibile
partendo dal corrispettivo
al lordo dell'imposta. As­
sonime osserva che, pur
in assenza di wa'espressa
modifica normativa, il divi­
sore previsto per le opera­
zioni soggette all'aliquota
ordinaria del 22% è 122.
di ciascun anno, se di durata
ultrannuale). L'eventuale pa­
gamento del corrispettivo in
anticipo rispetto ai suddetti
eventi, realizza l'operazione
limitatamente all'importo pa­
gato. Di conseguenza, il com­
mittente nazionale che riceve
prestazioni generiche, dovrà
integrare la fattura del forni­
tore Ue (o emettere autofat­
tura se il fornitore è extraUe)
applicando:
- l'aliquota del 21% se il ser­
vizio è stato ultimato o pagato
entro il 30 settembre 2013;
- l'aliquota del 22% se il
servizio è ultimato successi­
vamente (e non è stato pagato
prima).
In questo contesto, l'even­
tuale fattura anticipata (in
assenza di ultimazione e di
pagamento) dovrebbe essere,
a rigor di legge, irrilevante; si
tenga però presente che, se­
condo l'agenzia delle entrate,
l'emissione della fattura può
essere assunta quale indice
dell'ultimazione della presta­
zione (circolare n. 16/2013).
È opportuno ribadire che i
criteri speciali del sesto comma
dell'art. 6 si applicano soltan­
to alle prestazioni generiche
scambiate con soggetti esteri.
Al di fuori di questa ipotesi,
pertanto, ossia nel caso di ser­
vizi «Specifici,, oppure di servizi
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