ACCORDO QUADRO per il rilancio della stazione sciistica di
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ACCORDO QUADRO per il rilancio della stazione sciistica di
ACCORDO QUADRO per il rilancio della stazione sciistica di Lavarone tra TURISMO LAVARONE S.p.A., con sede a …………….. ….., ……….. (TN), capitale sociale deliberato Euro …….. (……../00), sottoscritto e versato per Euro ………………………… euro iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione …………………….. autorizzato alla stipula del presente atto giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data …………../2015, in persona del legale rappresentante ………………….. nato a …………… (TN) il ……………. e domiciliato in ragione della carica ove infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, chiamata anche solamente “Turismo Lavarone; e COMUNE di LAVARONE con sede in ……. (TN) via ……………… Codice Fiscale …………….., rappresentata dal Sindaco ………………… e di seguito, per brevità, chiamato anche solamente “Comune di Lavarone”; e COMUNE di LUSERNA con sede in ……. (TN) via ……………… Codice Fiscale …………….., rappresentata dal Sindaco ………………… e di seguito, per brevità, chiamato anche solamente “Comune di Luserna”; e "TRENTINO SVILUPPO S.P.A.", con sede in Rovereto (TN), Via Zeni n. 8, capitale sociale Euro 193.553.725,92 (centonovantatremilioni cinquecentocinquantatremila settecentoventicinque euro e novantadue centesimi) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione 00123240228, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del vigente statuto sociale, in persona di RIGOTTI FULVIO nato a Trento (TN) il 6 marzo 1953 e domiciliato in ragione della carica ove infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato nominato con atto di data ………………….. iscritto presso il Registro delle Imprese in data …………………. della società, chiamata anche solamente “Trentino Sviluppo”; e per condivisione la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Piazza Dante, 5, TRENTO, rappresentata dall’Assessore al Turismo Michele Dallapiccola; premesso che: a) Trentino Sviluppo ha una partecipazione in Turismo Lavarone pari a complessivi 1.738.001 Euro (295.001 Euro in azioni ordinarie e 1.443.000 Euro in azioni privilegiate), sottoscritta in parte nel 2007 ed in parte nel 2010, oltre ad aver versato 40.000 Euro in conto futuro aumento di capitale nel 2010; b) Inoltre, sono in essere due contratti di locazione con Trentino Sviluppo: contratto di data 05/04/2012 avente ad oggetto l’impianto di innevamento a servizio delle piste Rivetta e Laghetto, impianti per l’alimentazione di generatori di neve e una cabina elettrica di trasformazione, per un canone complessivo di 15.303 Euro annui; contratto di data 09/06/2014 avente ad oggetto tre cabine elettriche e l’impianto di innevamento artificiale, per un canone complessivo di 36.656,52 Euro annui; a tal riguardo si segnala che il credito di Trentino Sviluppo verso Turismo Lavarone alla data del ……../2015 ammonta a complessivi ……………… Euro. c) nel corso del 2014 Turismo Lavarone ha evidenziato una situazione in crescente difficoltà economica e finanziaria che ha portato Trentino Sviluppo ad intervenire in più occasioni in favore della stessa, attraverso finanziamenti soci infruttiferi (per un importo complessivo di 400.000 Euro), come di seguito dettagliato: 28/07/2014 – 100.000 Euro; 03/11/2014 – 100.000 Euro; 30/11/2014 – 200.000 Euro. d) i predetti interventi tuttavia non hanno di fatto portato ad un rilevante miglioramento, vista la situazione di emergenza finanziaria e di deficit economico in cui versa la società e quanto evidenziato dall’audit interno effettuato agli atti sub prot. 7909/2015; e) tale situazione ha reso ancora più evidente la necessità di un intervento straordinario sulla stazione di Lavarone, dinanzi al reale rischio di non apertura degli impianti nella prossima stagione invernale 2015/2016; f) Trentino Sviluppo ha ricevuto un business plan da parte di Turismo Lavarone, attestante il percorso di risanamento pluriennale della società; g) Trentino Sviluppo, preso atto di quanto sopra, in attuazione della decisione della Provincia di data …….. 2015, ha deliberato in data …………. 2015, di intervenire nei termini meglio definiti infra, nei termini di cui agli “Indirizzi” provinciali per gli interventi di Trentino Sviluppo, da ultimo approvati con Deliberazione di Giunta provinciale del 26 ottobre 2015, nr. ….; h) la Provincia sottoscrive la presente ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Convenzione Quadro vigente tra Trentino Sviluppo e la Provincia medesima, in relazione ai rilevanti effetti e benefici generali derivanti dall’operazione sull’indotto alberghiero, ricettivo e commerciale del comparto dell’altopiano di Lavarone; i) l’art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7 detta una disciplina particolare per alcune stazioni sciistiche, da individuarsi con deliberazione della Giunta provinciale, prevedendo la possibilità per i Comuni sul cui territorio è allocata la stazione di valle della linea funiviaria, di individuare obblighi di servizio pubblico e in particolare le tariffe, i periodi, orari di apertura e criteri di compensazione correlati a tali obblighi; j) con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 11.02.2011 Turismo Lavarone S.p.a. è stata individuata quale linea funiviaria per i fini previsti dall’art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7; Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 – Obiettivi e intervento di Trentino Sviluppo 1. Le Parti condividono che sia obiettivo strategico l’acquisire a patrimonio pubblico, per il tramite di Trentino Sviluppo, la proprietà di tutti gli impianti funiviari inclusivi delle stazioni di arrivo e di partenza e/o di beni mobili ed immobili funzionali all’innevamento artificiale della stazione della Turismo Lavarone, che le consentono di operare così come oggi opera, entro un importo massimo che sarà stabilito sulla base di apposite perizie estimative commissionate da Trentino Sviluppo e di non ritenere più percorribile un intervento o più interventi di supporto contingente/i. 2. L’intervento di Trentino Sviluppo, mediante acquisto di quanto soprindicato, avverrà secondo le seguenti fasi, stabilite sulla base degli importi presunti di perizia dei beni e dell’effettiva disponibilità di stanziamento a valere sul Piano art. 33 l.p. 6/1999: Euro 800.000,00 oltre oneri fiscali entro il 2015; Euro 600.000,00 oltre oneri fiscali entro il 2016; Euro 1.000.000,00 oltre oneri fiscali entro il 2017; Euro 600.000,00 oltre oneri fiscali entro il 2018; Euro 600.000,00 oltre oneri fiscali entro il 2019. 3. All’intervento per il 2015 sarà dato corso senza indugio, dopo la sottoscrizione del presente Accordo, in relazione all’urgenza di consentire l’avvio della stagione invernale 2015/2016 e della conclamata situazione di difficoltà della società Turismo Lavarone. 4. Il pagamento relativo agli atti da stipularsi entro il 2017 avverrà mediante una compensazione dei crediti da finanziamento soci vantati nei confronti della società da parte di Trentino Sviluppo ed una corresponsione del prezzo per la differenza, entro il limite dell’attuale stanziamento in essere sul Piano attività di cui all’art. 33 l.p. 6/1999. 5. Acquisiti gli impianti, Trentino Sviluppo concederà gli stessi alla società Turismo Lavarone Spa, o alla diversa società all’uopo selezionata nel rispetto dei principi di economicità delle necessarie procedure di selezione di pubblica evidenza, in locazione ordinaria, ad un canone ed alle condizioni che saranno stabilite secondo quanto previsto dagli “Indirizzi” provinciali per gli interventi di Trentino Sviluppo, da ultimo approvati con Deliberazione di Giunta provinciale del 26 ottobre 2015, nr. …. 6. La durata della locazione ordinaria sarà definita dalle Parti, con separato accordo, avuto riguardo al necessario adempimento rispetto alle norme inerenti l’evidenza pubblica cui Trentino Sviluppo è soggetta. Articolo 2 – Condizioni per gli interventi di Trentino Sviluppo dal 2016 1. L’efficacia del presente Accordo per quanto concerne gli impegni di Trentino Sviluppo e della Provincia stabiliti all’art. 1, con la sola eccezione del primo intervento urgente di Trentino Sviluppo previsto all’art. 1 comma 3 per il 2015 entro l’importo complessivo di Euro 800mila oltre oneri fiscali, è sospensivamente condizionata all’avveramento congiunto delle condizioni di seguito definite: a) accordo con i creditori bancari, commerciali e chirografi in genere di Turismo Lavarone S.p.A. per il saldo stralcio dei propri crediti ad un corrispettivo che tenga necessariamente conto del contesto economico-patrimoniale e finanziario in cui versa il debitore; b) integrale pagamento di tutti i creditori diversi da quelli di cui al Paragrafo a) che precede, muniti di privilegio generale o speciale; c) avvenuta ricezione da parte di Turismo Lavarone di un accordo scritto tra i soggetti privati del territorio per l’adempimento di quanto previsto all’art. 3 comma 1 che segue. L’individuazione dei creditori di cui alle lettere sub a) e b) dovrà essere certificata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Turismo Lavarone S.p.A. e dal Presidente del Collegio Sindacale. 2. Qualora anche una sola delle predette condizioni sospensive non dovesse avverarsi entro il 31/12/2015, il presente Accordo avrà da intendersi come inefficace, con espressa esclusione per le Parti della possibilità di vantare alcunché nei confronti di una o delle altre Parti, in via contrattuale o extra-contrattuale. Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di prorogare detto termine una sola volta e comunque non oltre il ………2016. Articolo 3 – Impegni dei soggetti privati 1. I soggetti privati firmatari del presente Accordo, mediante separata intesa e ciascuno per la quota stabilita, si impegnano a garantire nuovi apporti di capitale sociale o ad altro titolo versati nella società gestrice degli impianti di Lavarone, con apposite azioni di fund raising tra i soggetti privati del territorio interessato e beneficiario degli effetti d’indotto della stazione sciistica di cui trattasi, per un importo complessivo di ca. Euro 40mila annui dal 2016 al 2020, entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Entro il 31 dicembre 2015, i soggetti privati aventi già effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, convertiranno 112.449,00 Euro in capitale sociale. Comune di Lavarone e Comune di Luserna, oltre a Trentino Sviluppo, rinunziano sin d’ora al diritto di opzione. 3. I soci privati promuoveranno una nuova raccolta di capitale sociale presso soggetti privati del territorio, nel corso del 2016, 2017, 2018, pari ad almeno Euro 100mila, anche tramite conversione di crediti in capitale da parte di terzi. In tal senso, sarà deliberato un aumento di capitale sociale con scadenza al 31 dicembre 2018 per almeno Euro 300mila complessivi. Articolo 3bis – Impegni della Turismo Lavarone 1. Ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7, la Turismo Lavarone e, per successione ad essa, la società di cui all’art. 1, comma 5, si obbliga a prestare le attività di gestione degli impianti in regime di servizio pubblico nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Comune di Lavarone con apposito provvedimento adottato di intesa con le altre Amministrazioni, parte del presente Accordo, ove sono allocate le stazioni di valle delle linee funiviarie alla stessa affidate in concessione. 2. Sino all’adozione del provvedimento di cui al comma 1 e salvo quanto con lo stesso disposto, gli obblighi di servizio pubblico rimangono fissati con la deliberazione del Consiglio comunale di Lavarone n. 31 del 30 novembre 2011. Articolo 4 – Impegni del Comune di Lavarone 3. Ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7, il Comune di Lavarone si impegna a garantire una contribuzione di Euro 60mila annui entro il 28 febbraio 2016 ed il 28 febbraio 2017 alla società gestrice degli impianti di Lavarone, in considerazione della valenza di pubblico servizio sportivo e ricreativo di contesto assunta dalla stazione sciistica di cui trattasi, da considerarsi infrastruttura di supporto al comparto turistico locale. 4. Inoltre, dal 2018 fino al 2020, detto importo sarà mantenuto ad Euro 60mila annui, nel caso in cui la società di gestione dimostri una gestione operativa in sofferenza, ovvero alternativamente sarà diminuito qualora il risultato della gestione operativa, maggiorata del contributo dei privati, superi Euro 100mila., per l’importo corrispondente. Articolo 5 – Governance I soci di Turismo Lavarone si impegnano per tutta la durata della concessione in locazione degli impianti di Trentino Sviluppo a far sì che sia nominato in Assemblea un componente del Consiglio di Amministrazione designato da Trentino Sviluppo e del Presidente del Collegio Sindacale, ove presente, in qualità di proprietaria degli impianti. Analogamente, i soci si impegnano a far sì che sia nominato in Assemblea un componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Comune di Lavarone. Nel caso di “Sindaco Unico”, i soci di Turismo Lavarone si impegnano per tutta la durata della concessione in gestione, a concordare la nomina con Trentino Sviluppo. Per tutto il periodo nel quale sarà vigente la presente convenzione e quindi per almeno 5 anni, la Turismo Lavarone si impegna: - a concordare con Trentino Sviluppo i compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale (o Sindaco Unico); - a non distribuire eventuali utili di esercizio, che dovranno essere se del caso contabilizzati a riserva. Articolo 6 - Codice Etico Le parti, con la firma del presente contratto, dichiarano di aver preso conoscenza dei principi contenuti nel documento denominato "Codice Etico" di Trentino Sviluppo, pubblicato sul sito della stessa all'indirizzo www.trentinosviluppo.it. Articolo 7 - Modelli di organizzazione e gestione e piano anticorruzione Le parti, con la firma del presente contratto, come sopra rappresentate, dichiarano di aver preso conoscenza delle norme per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, contenute nel documento denominato "Modello di organizzazione e di Gestione", e nel piano anticorruzione pubblicati sul sito di Trentino Sviluppo all'indirizzo www.trentinosviluppo.it, impegnandosi ad osservarle per quanto di propria competenza e relativamente al presente contratto. Articolo 8 - Foro competente Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 2 comma del CPC, le parti eleggono espressamente quale esclusivo foro competente, con esclusione di ogni altro foro, quello di Rovereto (TN). ROVERETO, ….. novembre 2015 TURISMO LAVARONE S.p.A. Il Presidente _______________________ COMUNE di LAVARONE Il Sindaco _______________________ COMUNE di LUSERNA Il Sindaco _______________________ Inserire soggetti privati "TRENTINO SVILUPPO S.P.A Il Vice Presidente ___________________________ e per condivisione la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO L’Assessore al Turismo Michele Dallapiccola