2. Codice Consumo - Fondazione Forense Firenze

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2. Codice Consumo - Fondazione Forense Firenze
IL CODICE DEL CONSUMO:
Garanzia legale di conformità
per i beni di consumo
Firenze, 2 Ottobre 2013
Avv. Felix Hofer
Hofer Lösch Torricelli – www.hltlaw.it
Un Ringraziamento Particolare
Dott.ssa Angela Tripodi
Dott.ssa Federica Vittorio
Il Quadro Normativo di Riferimento
Quadro Normativo di Riferimento
Direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999
Recepita D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (novella Codice
Civile inserendo
artt. 1519 da bis a nonies)
Codice Consumo (D.Lgs.206/2005, abroga
artt. 1519
da bis a nonies e sostituisce
con disciplina di cui
agli artt. 128 – 135)
La Direttiva 1999/44/CE
- Indica come principale fonte di conflitti con i venditori la non
conformità dei beni alle previsioni del contratto
- Individua il venditore come responsabile diretto nei confronti
del consumatore della conformità del bene al contratto
- Sancisce diritto consumatore al ripristino gratuito conformità:
- mediante riparazione o sostituzione a scelta, o
- attraverso riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto
- Preclude alle parti di limitare o escludere diritti consumatore
(per pregiudizio ad effettività tutela giuridica garantita).
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206
Codice Consumo
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206
Per l’art. 128 la disciplina del Codice Consumo:
- Riguarda vendita e contratti equiparati (permuta,
appalto, somministrazione e finalizzati alla fornitura)
- Relativamente a beni di consumo (= qualsiasi bene mobile,
inclusi quelli da assemblare) da fabbricare o produrre
- Intervenuti tra un ‘venditore’ (= qualsiasi persona fisica o
giuridica, pubblica o privata) nell'esercizio di attività
imprenditoriale o professionale e un ‘consumatore
soggetto fisico’.
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206
Codice Consumo Art. 129 – Garanzia di conformità
Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206
Per l’art. 129 il venditore deve assicurare conformità dei
beni alle previsioni del contratto, che si ‘presume’ se essi:
- idonei all’uso normale per beni stesso tipo
- conformi a descrizione e con caratt. identiche a quelle ind.
- presentano qualità/prestazioni abituali per beni stesso
tipo, da aspettarsi ragionevolmente in base a dichiarazioni
fatte o contenute in etichette o materiale pubblicitario
- idonei uso particolare voluto da consumatore, conosciuto
e accettato da venditore.
D.Lgs. 06.09.2005 n° 206 – Art. 129
Cause di esclusione garanzia di conformità:
- Consumatore al momento del contratto conosceva difetti
- O se non li poteva ignorare con uso di ordinaria diligenza
- Li ha determinati con proprie istruzioni o materiali forniti
N.B. Imperfezioni di installaz. = difetto di conformità, se
questa prevista in contratto ed eseguita da venditore
Difetto di conformità
Art. 130 Codice Consumo
Diritti del consumatore
Riparazione
Sostituzione
conseguenze
Difetto di conformità
Art. 130 Codice Consumo
conseguenze
Diritti del consumatore
- Ripristino conformità attraverso riparazione o sostituzione
- Senza spese (spedizione, materiali, mano d’opera), a scelta del
consumatore e entro congruo termine
- Limite per riparazione o sostituzione: oggettiva impossibilità o
eccessiva onerosità (= spese irragionevoli in relazione: valore
bene, entità difetto, sussistenza rimedio alternativo senza
inconvenienti notevoli per consumatore).
Difetto di conformità
Art. 130 Codice Consumo
Diritti del consumatore
Alternative:
Riduzione prezzo
oppure
Risoluzione contratto
conseguenze
Difetto di conformità
Art. 130 Codice Consumo
conseguenze
Diritti del consumatore
Alternativa: riduzione prezzo oppure risoluzione contratto
- Se riparaz. e sostituzione impossibili o eccessivamente onerose
- Se venditore non esegue rip. o sost. entro il termine congruo
- Se rip. o sost. eseguita ha arrecato notevoli inconvenienti
Possibilità per venditore
Dopo denuncia può offrire qualsiasi altro rimedio disponibile:
- Ma deve attuare rimedio specif. richiesto (salvo rinuncia cons.),
- In assenza richiesta rimedio spec., deve accettare scelta cons.
Difetto di conformità
Art. 130 Codice Consumo
conseguenze
Diritti del consumatore - Limiti
Riduzione prezzo
- Importo della riduzione o somma da restituire devono tenere
conto uso del bene
Risoluzione contratto:
- Se rimedi di riparazione o di sostituzione impossibili o
eccessivamente onerosi,
Difetti lievi
NO risoluzione
Termini e Decadenze
Art. 132 Codice Consumo
Consumatore: obbligo
di denuncia difetto
Responsabilità venditore:
obbligo di garanzia
Termini e Decadenze
Art. 132 Codice Consumo
- Responsabilità venditore
difetto manifestatosi
entro due anni da consegna del bene
- Difetto apparso entro 6 mesi da consegna si presume già
presente a tale momento (salvo impossibilità o prova
contraria)
- Decadenza consumatore da propri diritti in assenza di
denuncia entro due mesi da scoperta
- Azione (per difetti non occultati) prescritta entro 26 mesi
da consegna bene
Tassatività garanzia di conformità
Art. 134 Codice Consumo
NULLO ogni patto di limitazione o di esclusione diritti
consumatore anteriore a segnalazione difetto di
conformità (nullità rilevabile solo dal consumatore o
d’ufficio).
Limitazione convenzionale garanzia di conformità possibile
per beni usati (ma mai per periodo inferiore ad un anno)
Nullità clausole di soggezione contratto collegato a stato
membro EU alla legge di paese terzo, ove privi
consumatore delle garanzie previste dal Codice
Carattere sussidiario garanzia di conformità
Art. 135 Codice Consumo
-
Disciplina Codice Consumo NON esclude o limita diritti
del consumatore accordati da altre norme
dell’ordinamento
-
Per profili non coperti da disciplina Codice Consumo
restano valide le disposizioni del Codice Civile in tema
di contratto di vendita.
Aspetti Problematici
1. Natura e ambito di applicazione della garanzia
di conformità
2. Rapporto tra disciplina «consumeristica» e diritto
comune
3. Il concetto di ‘conformità’ dei beni
4. La gerarchia dei rimedi offerti al consumatore
5. Obblighi del consumatore (termini e decadenze)
6. Sviluppi futuri.
1. Concetto e natura della garanzia di
conformità
Sul concetto di ‘conformità’ diverse posizioni in dottrina:
(i)
Elemento essenziale del contratto come «effetto
negoziale» - carenza determina NON inadempimento di
obbligazione, MA violazione del contratto stesso.
(ii)
Obbligazione di consegnare beni conformi al contratto e
corrispondenti esattamente alla volontà negoziale delle
parti – mancanza = inesatto adempimento (ma sbilancio a
carico venditore per sistema prevenzione e controllo beni)
(iii)
Garanzia di conformità non autonoma rispetto obbligaz. di
consegna, MA specificazione della stessa.
1.1. Natura garanzia di conformità –
Approccio Giurisprudenziale
A fronte posizioni dottrinali differenziate
la giurisprudenza sembra:
-
preferire approccio pragmatico/tradizionale,
-
affidarsi ad inquadramento nel sistema delle obbligazioni,
-
optare per una connotazione di ‘specialità’ all’interno delle
obbligazioni facenti capo al venditore
1.1. Natura garanzia di conformità –
Approccio Giurisprudenziale
Cassaz. civ. Sez. Unite, sent. 13-11-2012, n. 19702:
«In tema di compravendita, … il compratore non dispone neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica di un'azione ‘di esatto adempimento’ per ottenere dal
venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che
gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di
buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il
venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del
bene».
1.1. Natura garanzia di conformità –
Approccio Giurisprudenziale
Giudice di pace Milano Sez. VIII, 06-09-2010:
«l'art. 129 delinea gli obblighi del venditore di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita (c.d.
Garanzia di conformità)»
Tribunale Genova Sez. I, 27-04-2010
« … l’art. 129 stabilisce l'obbligo per il venditore di consegnare
all'acquirente - consumatore beni ‘conformi al contratto di
compravendita’»
(conforme, Trib. Genova Sez. I, 22-02-2011)
1.1. Natura garanzia di conformità –
Approccio Giurisprudenziale
Su posizioni identiche Trib. Bari, Sez. II, Sent., 15-05-2012
«… secondo la disciplina della vendita dei beni di consumo dì
cui agli art. 1519 bis e ss. c.c. (oggi sostituita dagli art. 128 e ss.
D.Lgs. n. 206 del 2005), il venditore ha l'obbligo di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519
ter c.c.), restando perciò lo stesso responsabile in caso di difetto
di conformità …».
(La decisione richiama come precedente in termini Tribunale
Novara, sent. 648/2011).
1.2. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Opera solo per contratti con ‘consumatore’ definito come
segue:
«la nozione … deve essere interpretata restrittivamente,
avendo riguardo al ruolo di tale persona in un contratto
determinato, rispetto alla natura e alla finalità di quest'ultimo.
Soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare esigenze di
consumo privato di un individuo rientrano nella disposizione di
tutela del consumatore in quando parte considerata
economicamente più debole»
(cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 3-07-1997).
1.2. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Cass. civ. Sez. III, 15-05-2013, n. 11773
«ai fini dell'applicabilità del Codice del consumo, … deve essere
considerato ‘professionista’ tanto la persona fisica, quanto
quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto
nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.
Perché ricorra la figura del ‘professionista’ non è, pertanto,
necessario che il contratto sia concluso nell'esercizio della
attività propria dell'impresa o della professione, essendo
sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello
svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o
professionale».
1.2. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 28-08-2012, n. 14679
«Si definisce professionista la persona fisica, sia pubblica che
privata, che utilizzi il contratto nell'ambito della sua attività
imprenditoriale o professionale. In tal senso, dunque, non è
necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio
dell'attività propria di impresa o della professione, essendo
invero sufficiente che esso sia posto in essere per uno scopo
connesso all'esercizio della predetta attività»
1.3. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Giurisprudenza di Merito
“Per definire la nozione di consumatore il quale abbia agito per
scopi estranei all' attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta, occorre basare l'indagine non già
sull'utilizzazione del bene o del servizio, costituente oggetto del
contratto, bensì sull'utilizzazione del contratto stesso, per
verificare se rientri nel quadro dell'attività anzidetta la
conclusione di contratti del genere di quello in esame.”
(Tribunale Torino, Sez. II, sent., 19-08-2008)
1.3. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Giurisprudenza di Merito
«Al fine di qualificare la posizione soggettiva di consumatore, …
non basta il dato obiettivo del puro e semplice ‘acquisto’, ma
occorre verificare che la finalità, concretamente perseguita
attraverso tale acquisto, sia estranea all'attività professionale
dell'acquirente»
(Tribunale Milano, Sez. VIII, Ordinanza 20-12-2010)
1.3. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Giurisprudenza di Merito
«La qualità di consumatore … deve riconoscersi al
professionista (nella specie, avvocato) titolare di un contratto
di conto corrente bancario, qualora le operazioni su di esso
effettuate, connesse all'attività professionale, abbiano avuto
un carattere talmente marginale da indurre l'istituto di credito
ad applicare comunque al correntista il trattamento e le
condizioni previste per i consumatori»
(Tribunale Torino, Ordinanza, 04-06-2010)
1.3. Garanzia di conformità –
Ambito di Applicazione
Giurisprudenza di Merito
Clienti dei liberi professionisti = consumatori?
«… Questa definizione di professionista, così come quella di
consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività
‘imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale’ che,
nel nostro ordinamento, rispecchia distinzione tra
imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale. È
evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica
anche al professionista prestatore d'opera intellettuale .. quale
è il commercialista»
(Trib. Salerno, Sez. II, 10-04-2012)
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Garanzia di conformità direttamente stabilita dalla legge
Con funzione sostitutiva per beni di consumo e assimilati, MA
Non esclusiva per aspetti non direttamente disciplinati (che)
Restano affidati a norme e strumenti del Codice Civile (in
particolare per il contratto di vendita)
Lascia integri e non limita altri diritti offerti al consumatore
da ‘altre norme dell’ordinamento’ (N.d.A.: definizione forse
un po’ «infelice» per l’eccessiva genericità del riferimento).
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Disciplina consumeristica finalizzata a «… un chiaro
innalzamento della tutela in favore del consumatore, in quanto
il nuovo concetto di difetto di conformità consente di colmare
lacune di tutela non solo dal punto di vista quantitativo, ma
anche con riguardo alla qualità del difetto», MA non preclude
al consumatore di «.. chiedere il solo risarcimento del danno
previsto dall'art. 1494 c.c.», occorrendo però «che dimostri che
il danno subito è una conseguenza del mancato adempimento
del venditore…».
(così Tribunale Genova, Sez. I, sent. 22-02-2011)
2. Codice Consumo - Diritto Comune
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che la
disciplina consumeristica,
«… affiancandosi alla normativa prevista dal codice civile in
materia di garanzia del venditore per vizi della cosa venduta,
ha introdotto, nei contratti aventi ad oggetto la cessione di
beni in cui la controparte sia un consumatore, il nuovo concetto
di garanzia per ‘vizi di conformità’».
(così Tribunale Genova, Sez. I, 27-04-2010)
2. Codice Consumo - Diritto Comune
«L'art. 1519 quater c.c.» [oggi Codice Consumo] «… offre al
consumatore, … la scelta tra tre possibili rimedi: il ripristino della
conformità mediante riparazioni e sostituzioni, la riduzione adeguata
del prezzo o la risoluzione del contratto.
Si tratta di una tutela rafforzata a vantaggio del consumatore, in
quanto ‘parte debole’ nella tipologia di contratti in questione, cui
non sottendono le stesse regole disciplinanti le ordinarie azioni di
garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 ss. c.c.) e di
risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.), salva
ovviamente l'integrazione della disciplina speciale con le norme
comuni per quanto dalla prima non previsto» (così Trib. Bari, Sez. II,
sentenza 15-05-2012).
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Art. 135/1 Codice fa salvi «i diritti che sono attribuiti al consumatore
da altre norme dell'ordinamento giuridico»
Art. 8/1 Dir. 1999/44 «lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti
di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali»
Il riferimento della Direttiva sembra da intendere a ‘rimedi
diversi’ da quelli speciali, mentre il Codice parrebbe ampliare la
disciplina giuridica degli ‘stessi rimedi’ con l’aggiunta delle
disposizioni di diritto comune, laddove più favorevoli.
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Quale significato concreto per la diversa formulazione italiana?
- Azione di risoluzione per inadempimento (art. 1453 cod. civ.)?
- Eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.)?
- Sospensione esecuzione prestazione (ex art. 1461 cod. civ.)?
- Azioni di risoluzione o di riduzione prezzo (art. 1492 cod. civ.)?
(problema
principio di buona fede)
- Azione di risoluzione per difformità da campione (art. 1522)?
- Risarcimento in forma specifica (art. 2058 cod. civ.)?
- Risarcimento danno per vizi (art. 1494 cod. civ.)?
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Tribunale Bolzano, sent. 26-05-2010 chiarisce:
«Quanto alla domanda di risarcimento del danno da difetto di
conformità del bene di consumo va osservato come nulla in
proposito stabilisce la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005. Ne
discende la necessità di ricorrere alla normativa codicistica
sulla vendita compresa negli artt. 1490 e ss. c.c. quale disciplina
generale rispetto allo ius speciale di cui al d.lgs. 206/2005. Ne
deriva, rispetto alla domanda risarcitoria, l'applicazione dei
termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c.»
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Cass. civ. Sez. II, sent. 07-03-2007, n. 5202
«L'azione di risarcimento dei danni … ai sensi dell'art. 1494 cod. civ…. non
si identifica né con le azioni di garanzia» (art. 1492 cc) «né con l'azione di
esatto adempimento… mentre la garanzia per evizione opera anche in
mancanza della colpa del venditore … l'azione di risarcimento danni che
presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo» (omissione della diligenza
necessaria a scongiurare vizi) «può estendersi a tutti i danni subiti … , non
solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi
accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione
della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò
consegue… che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero
cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica …, di
riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo».
2. Codice Consumo - Diritto Comune
Anche per Trib. Modena Carpi, sent. 30-08-2008: «La tutela speciale
non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento del danno
secondo la disciplina ordinaria …».
e il Giud. pace Bologna, sent. 27-03-2006, ha ritenuto che: «Al
consumatore spetta l’esercizio dell’azione redibitoria o estimatoria
oltre al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art.
1494 c.c.»
mentre per Trib. Genova, Sez. I, 22-02-2011,« è pienamente
ammissibile per il consumatore chiedere il solo risarcimento del
danno previsto dall'art. 1494 c.c. ma occorre che dimostri che il
danno subito è una conseguenza del mancato adempimento del
venditore ai rimedi previsti dall'art. 130 cod. consumo».
2. Codice Consumo - Diritto Comune
- Acceso dibattito in dottrina circa l’esatta articolazione dei
rapporti ‘di integrazione’ tra le due discipline
- Sostanziale consenso su requisito ‘conformità del bene’ come
comprensivo vari profili di difettosità, quali: vizi materiali (art.
1490 cc), mancanza di qualità (art. 1497 cc), ‘aliud pro alio’, carenze
di funzionamento (art. 1512 cc)
- Consenso anche su esclusione applicabilità: art. 1465 cc
(allocazione rischi per perdita bene per causa non imputabile al
venditore) e art. 1477 cc (obbligo di consegna bene «nello stato in
cui si trovava al momento della vendita»).
3. La ‘conformità’ dei beni
- Sussiste se beni dotati di qualità e caratteristiche esposte
nelle pattuizioni del contratto
- Si presume in presenza dei ‘parametri’ di cui all’art. 129/2
- MA quale è la valenza dei parametri:
- Elencazione ‘tassativa’ o ‘integrativa’?
- Presenza cumulativa o di alcuni parametri soltanto?
- Presunzione semplice oppure……. ?
3. La ‘conformità’ dei beni
- Sussistenza requisiti di cui all’art. 129/1 – di norma – non richiede
presenza di elementi ulteriori (MA idoneità all’uso sempre)
- Quindi, art. 129/2 sembra svolgere funzione integrativa, anche per
precisazione che si presume la conformità al contratto laddove,
rispetto ai beni di consumo venduti, «coesistano» - OVE PERTINENTI le seguenti circostanze: ….»
- Dottrina dibatte natura ‘presunzione’: (a) presunzione legale ex
art. 2728 cc (per dispensa da onere probatorio, art. 2697 cc)?
(b) presunzione semplice ex art. 2729 cc)? (c) nessuna valenza
presuntiva per assenza presupposti art. 2727 cc?
PROMEMORIA
- Art. 2728 cc: «Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova
coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni … non può essere data prova contraria, salvo che
questa sia consentita dalla legge stessa».
- Art. 2697 cc: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento».
- Art. 2729 cc: «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla
prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in
cui la legge esclude la prova per testimoni».
- Art. 2727 cc: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il
giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato».
3. La ‘conformità’ dei beni:
Orientamenti giurisprudenziali
Tribunale Foggia, ordinanza 31-03-2011
Ritiene:
«…il difetto di conformità vada presunto ogniqualvolta il bene
non sia idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore,
esplicitato ed accettato dal venditore»
(in sede di reclamo si è censurato che in prime cure oltre
«all’esatta interpretazione» del significato delle pattuizioni
contrattuali, si era trascurata la circostanza di una fornitura di
un bene inutilizzabile per l’uso al quale doveva essere
destinato).
3. La ‘conformità’ dei beni:
Orientamenti giurisprudenziali
Tribunale Genova Sez. I, 27-04-2010
L’art. 129 «… tutela il consumatore dai cd. vizi di conformità» e
«.., quando applicato ad una compravendita avente ad oggetto
un veicolo nuovo, impone … di vendere un veicolo esente da vizi
in assoluto. La garanzia legale …. è, tuttavia, applicabile non a
tutti i guasti che il veicolo potrebbe presentare, ma solo a quelli
… conseguenza di uno specifico difetto di conformità esistente
al momento del contratto, tra quanto dichiarato dal venditore
o tra quanto ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un
veicolo dello stesso tipo». (N.B.: nel corso del giudizio il
Tribunale ha ammesso l’assunzione di prova testimoniale)
3. La ‘conformità’ dei beni:
Orientamenti giurisprudenziali
Tribunale Monza Sez. IV, Sent., 17-09-2012
- Accerta dif. di conf. per mancanza qualità e prestazioni ‘abituali’
- Da intendersi come «tutte le caratteristiche le quali, senza incidere
direttamente sull'attitudine del bene ad essere impiegato in
conformità alla sua normale destinazione, concorrono a
determinare il livello di qualità e le prestazioni riscontrabili in beni
dello ‘stesso tipo’»
- Considera anche periodi di mancato utilizzo
- Riconosce congrua riduzione prezzo per Euro 1.500.
3. La ‘conformità’ dei beni:
Orientamenti giurisprudenziali
Tribunale Trieste, sentenza 06-10-2011:
- Accorda risoluzione del contratto per autovettura usata sfornita
delle caratteristiche promesse (km percorsi 140.000 in luogo di km
62. 160 esposti su display)
- Non considera ‘aliud pro alio’, ma difetto di conformità
- Nega rilevanza ad accettazione acquirente di dichiarazione venditore
circa impossibilità di attestare km percorsi da veicolo usato
- Considera clausola come ‘vessatoria’ in quanto intesa a limitare
azioni e diritti del consumatore
- Accorda anche spese per passaggio di proprietà, ma nega restituz.
prezzo perché non richiesta.
3. La ‘conformità’ dei beni:
Orientamenti giurisprudenziali
Tribunale Trento, sent. 15-05-2012:
“La presunzione legale della preesistenza del difetto di
conformità del bene non può ritenersi operante nell'ipotesi in
cui il vizio riscontrato non avrebbe consentito alcun utilizzo
dello stesso, diversamente da quanto realmente accaduto. La
presunzione suddetta, pertanto, non opera in relazione al
difetto del cambio automatico dell'autoveicolo riscontrato a
distanza di sei mesi di utilizzo, poiché la esistenza di un tale
vizio sin dall'origine avrebbe impedito la percorrenza di
qualsiasi distanza”.
3. La ‘conformità’ dei beni: Tentando
una chiave di lettura.
Soluzione forse nei «Considerando» nn. 7 e 8 Dir. 1999/44:
- per facilitare applicaz. principio di conformità al contratto
utile introdurre presunzione relativa di conformità per situazioni
più comuni (che non restringe il principio della libertà contrattuale)
- in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione
clausola minima, elementi presuntivi consentono di determinare il
difetto di conformità
- elementi della presunzione sono cumulativi, MA circostanze del
caso possono rendere inappropriato un particolare elemento
(restando tuttavia applicabili i restanti).
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
Art. 3/3 Dir. 1999/44: «In primo luogo il consumatore può chiedere al
venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i
casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato».
Trib. TN, sent. 13-09-2011: «L'art. 130 prevede che la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto sia possibile…, solo ove il vendit.
non abbia provveduto alla riparazione in un termine congruo».
Trib. GE, 22-02-2011: «il compratore non è libero nella scelta dei
rimendi da proporre al proprio dante causa, ma ha diritto a richiedere,
in prima battuta, la riparazione o sostituzione del bene e solo in
seconda battuta […] la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del
contratto”.
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
Tribunale Roma, Sez. III, sentenza 12-10-2010
Il caso: Sostituita una prima moto con una seconda – anch’essa con
difetti di conformità – attore chiede risoluzione contratto ex art. 130
- Diritto consumatore/obbligo venditore a ‘riparazione o sostituzione’
- MA «la legge non ha previsto un termine massimo a priori valido per
tutti i beni né un termine a discrezione del consumatore; spetterà al
Giudice, tenendo conto dei parametri normativi della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore l'ha acquistato, stabilire la
congruità o meno del termine entro cui il venditore si è attivato».
- Così equo contemperamento opposte esigenze.
Accorda risoluzione e danni
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
Corte di Giustizia dell'UE (Sez. 1^), sent. 16 giugno 2011:
«L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può
far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità
del bene consegnato. In un primo tempo, il consumatore ha il diritto
di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile
ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può
esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione
del contratto.
Quanto al ripristino della conformità del bene, … il consumatore ha il
diritto di esigere … la riparazione del bene o la sua sostituzione, in
entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia
impossibile da soddisfare o sproporzionata».
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
Su concetto ‘senza spese’
La stessa sent. 16-06-2011 CGUE aggiunge:
Per art. 3, nn. 2 e 3 Dir. 1999/44/CE «il venditore è tenuto a
procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui
è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a
sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per
l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore
sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in
base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo
inizialmente acquistato».
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
CG dell’UE (Sez. 1^) sent. 17-04-2008:
- gratuità del ripristino della conformità del bene
un elemento
essenziale della tutela garantita al consumatore da … direttiva
- tutela consumatore dal rischio di oneri finanziari che…potrebbe
dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti
- garanzia di gratuità esclude possibilità di rivendicazione econ. da
parte del venditore nell’esecuzione dell’obbligo .... di ripristino della
conformità del bene oggetto del contratto
- art. 3, n. 3, terzo c., Dir. garantisce una tutela effettiva, precisando
che riparaz. e sostituz. vanno effettuate non soltanto entro un lasso
di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
4. Gerarchizzazione dei rimedi?
Voce discordante: Tribunale Modena-Carpi, sent. 30-08-2008:
«Tale norma» [art 1519-quater], «nel delineare il quadro dei rimedi
attivabili dal compratore a tutelare dei propri diritti, precisa… che, in
caso di difetto di conformità del bene, il consumatore - con priorità
rispetto all'azione di riduzione del prezzo nonché a quella di
risoluzione - ha diritto al ripristino di tale conformità mediante
riparazione o sostituzione della cosa, che può chiedere al venditore di
effettuare, senza spese ed a sua semplice scelta. Si tratta di
previsione posta a tutela del consumatore, che è libero di scegliere
tra i vari rimedi. Non si condivide l'interpretazione della norma, data
da parte della dottrina, che sostiene l'esistenza di una gerarchia dei
vari rimedi esperibili» .
5. Termini e Decadenze
Responsabilità per difetti di conformità:
- Limitata a difetti riscontrati entro due anni dalla consegna
- Implica obbligo di denuncia entro due mesi da scoperta
(salvo occultamento o riconoscimento vizio dal venditore)
- Richiede azione del consumatore entro ventisei mesi dalla
consegna (se difetti non dolosamente occultati)
Art. 132 Codice Consumo
PROMEMORIA – Art. 132
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il cons. decade dai diritti … se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conf.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far
valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo precedente.
5.1. Forma denuncia dei vizi
Codice Consumo:
NON richiede «requisiti di formalità» per la denuncia dei vizi di
conformità
Principi «libertà di forma» e «assicurazione elevato livello di
tutela consumatore»:
- Suggeriscono possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo, purché
idoneo allo scopo di rappresentare al venditore presenza di vizi
o mancanza delle qualità dovute, senza esigenza di indicazioni
puntuali ed analitiche.
- Sufficiente esposizione generica e sommaria (con eventuale
specificazione successiva)
5.1. Forma denuncia dei vizi
Diversamente, effettività tutela inferiore a discipl. codicistica:
- «denuncia dei vizi» [ex art. 1495 cc] «.. può essere fatta, in difetto
di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo» (es. x telefono)
(Cassaz., Sez. Un., sent. n. 328 del 15-01-1991)
- «la denunzia dei vizi …, può essere fatta, in difetto di una espressa
previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli
idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati … »
(Cassaz., Sez. II, sent. n. 5142 del 03-04-2003)
- «anche denuncia generica può essere idonea» ad avvisare circa
«intenzioni del compratore» e consentire verifica «veridicità della
doglianza» (Cassaz., Sez. II, sent. n. 6234 del 15-05-2000).
5.1. Forma denuncia dei vizi
Fuori dal coro:
- Giud. di pace Bari, sent. 16-05-2005: «Nella vendita dei beni di
consumo …, il consumatore deve ‘denunciare’ al venditore il difetto
di conformità entro il termine di due mesi dal momento in cui ha
scoperto il difetto. Ai fini della garanzia, è insufficiente la consegna
del bene non conforme al venditore, il quale è tenuto a prestarla
solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e puntuale nella
descrizione dei vizi riscontrati»
- Giud. di pace Bari, sent. 08-03-2006: «Ai fini della garanzia, è
insufficiente la denuncia verbale al vend. della non conformità del
bene, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia
scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati e
pervenuta nei termini…» .
5.1. Denuncia dei vizi
Un caso particolare: Cassaz. Sez. II, sent. n. 7372 del 26-03-2009
Nella specie, la S.C. (in relazione alla vendita di un'auto usata che
aveva presentato improvvisi guasti, fatti riparare dall'acquirente
senza informare il venditore) ha confermato la sentenza del giudice
di pace, resa secondo equità, che aveva condannato il venditore al
rimborso, escludendo che tra i principi informatori della materia
possa rientrare l'obbligo per il consumatore di informare sempre e
comunque il venditore prima di eseguire la riparazione, obbligo
previsto dall'art. 1519-quater cod. civ., applicabile "ratione
temporis" alla controversia.
5.2. Termini
- Domanda ex art. 129 «soggetta a determinate condizioni … tra
le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce la
decadenza del consumatore se la denuncia della mancanza di
conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla
scoperta del vizio»,
- «Mancando la prova circa la data di scoperta dell’inconveniente
lamentato, … e non potendo precisarsi la distanza temporale tra
esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza
la tempestività della denuncia»,
- «Ne consegue che la domanda non può essere accolta» (Trib.
Torre Annunziata, sez. II civile, sent. 19-06-2009)
5.2. Termini
Tribunale Potenza, sent. 11-05-2011:
«la denuncia dei vizi, … costituisce, sia per ciò che riguarda la
garanzia ordinaria di cui agli artt. 1490 e segg. c.c., che per quanto
concerne la garanzia di conformità dovuta ai consumatori ex artt.
128 e ss. del d.Lgs. n 206 del 2005, un onere che, a pena di
decadenza, il compratore è tenuto ad assolvere al fine di esperire le
azioni di garanzia previste dalla legge … La denuncia dei vizi, per
quanto attiene al caso di specie e quindi ai beni di consumo, deve
avvenire entro il termine di decadenza di sessanta giorni (decorrenti
dalla conclusione del contratto o dalla scoperta a seconda che si
tratti di vizi apparenti o occulti), ai sensi dell'art. 132, comma 2, del
c.d. Codice del Consumo, …».
5.3. Onere della Prova:
Se difetto si manifesta nei sei mesi dalla consegna:
- il consumatore beneficia – senza onere probatorio - della
presunzione di esistenza del vizio al tale momento (di
consegna).
- Eccezione: presunzione esclusa da natura bene o dalle
caratteristiche vizio di conformità.
- Su venditore grava onere di prova contraria (dell’impossibilità
di avvalersi della presunzione).
5.3. Onere della Prova:
Se difetto si manifesta nei sei mesi dalla consegna:
- il consumatore beneficia – senza onere probatorio - della
presunzione di esistenza del vizio al tale momento (di
consegna).
- Eccezione: presunzione esclusa da natura bene o dalle
caratteristiche vizio di conformità.
- Su venditore grava onere di prova contraria (dell’impossibilità
di avvalersi della presunzione).
5.3. Onere della Prova:
Quid, se difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna?
- Si ritiene che valga la regola generale dell’art. 2697 cod. civ.
Trib. Bari, Sez. II, sent., 01-04-2009: «trova applicazione la disciplina
generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Alla parte è ..
richiesto di provare, anche tramite presunz., la sussistenza del
difetto originario di conformità, non essendo .. sufficiente la sola
prova della sussistenza di un guasto; quest'ultimo, infatti, non può
da solo dimostrare l'esistenza di un vizio ab origine, potendo invece
essere dipeso da cause del tutto indipendenti dalla non conformità
del prodotto».
PROMEMORIA
Art. 2697 cod. civ.:
Onere della prova.
«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda».
5.3. Onere della Prova:
TAR Lazio-Roma, Sez. I, sent. n. 4455/2012: «Ritiene .. che nella indiv.
degli obblighi ricadenti sul venditore, al fine di assicurare l'effettività
della garanzia legale di conformità, non possa prescindersi dalla
affermazione dell'onere del venditore di prendere in consegna il
bene di cui il consumatore ha denunciato il difetto di conformità,
nell'arco dei due anni dall'acquisto, al fine di verificare la causa del
malfunzionamento, tenendo indenne il consumatore da qualsiasi
ulteriore adempimento ed onere - diverso da quello delle denuncia –
che renda più gravosa la fruizione della garanzia legale, …».
In Conclusione
Nella vendita di beni di consumo la garanzia di conformità:
- Pone molteplici, rigorosi obblighi a carico del venditore,
- Rafforza significativamente diritti e tutele del consumatore,
- Cambia, sostituisce ed integra le regole ordinarie poste a
disciplina della vendita,
MA
- Non offre una ‘cambiale in bianco’ al consumatore,
- Non viene a ‘stravolgere’ le posizioni ordinarie nel processo,
- Richiede accortezza sia al venditore sia al consumatore
6. Prossimamente: Revisione Normativa
Comunitaria Tutela Consumatori
Proposta Dir. COM(2008) 614
Con previsione di abrogazione per Direttive:
- 85/577/CEE (contratti negoziati fuori dei locali commerciali)
- 93/13/CE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)
- 97/7/CEE (protezione dei consumatori in materia di contratti a dist.)
- 1999/44/CE (su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni
di consumo)
- Si pone l’obiettivo di regolare unitariamente tutti contratti di vendita
e di servizi tra commercianti e consumatori
6. Prossimamente: Revisione Normativa
Comunitaria Tutela Consumatori
Profili di novità (nella proposta):
- Art. 24: conferma obbligo di consegna beni conformi al contratto
- Art. 25: responsabilità commerciante per difetti di conformità sorge
al momento del passaggio del rischio (ovvero alla presa di possesso
materiale del bene da parte del consumatore, cfr. art. 23 prop.)
- Art. 26: diritti del consumatore restano invariati e commerciante può
rimediare a difetto di conformità con la riparazione o sostituzione,
MA A SUA SCELTA
Grazie per la Vostra Pazienza