Certificati anagrafici

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Certificati anagrafici
Certificati anagrafici
L'Ufficio Anagrafe provvede al rilascio dei seguenti certificati: esistenza in vita, residenza,
anagrafico di nascita, stato di famiglia, stato libero (solo per i cittadini italiani), vedovanza
(solo per i cittadini italiani), cittadinanza (solo per i cittadini italiani), legalizzazione di foto,
certificati contestuali, certificato storico di residenza, certificato storico di famiglia,
certificato anagrafico di nascita con fotografia per i minori di 15 anni (tesserino di identità),
certificati AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). I certificati possono essere richiesti
solo in riferimento a persone residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e
originari).
Come fare
Il rilascio dei certificati anagrafici è consentito per le sole certificazioni richieste da soggetti
privati (ai sensi della L. 183/2011) ed avviene su richiesta dell'interessato, di un suo
famigliare o di chiunque ne abbia necessità.
I certificati possono quindi essere richiesti da qualsiasi cittadino, senza che sia necessaria
la presenza fisica dell'interessato allo sportello anagrafico. Tuttavia ci sono due casi in cui
non si può effettuare la delega a terzi:
-per l'autentica di foto, in quanto il cittadino deve essere identificato personalmente dal
pubblico ufficiale;
-per il tesserino di identità per i minori di 15 anni, perché il minore, accompagnato
obbligatoriamente da un familiare maggiorenne, deve essere identificato personalmente
dal pubblico ufficiale.
I certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
I certificati vengono emessi per legge con marca da bollo di € 16,00 (ad eccezione dei
casi per i quali è prevista dalla Legge una specifica esenzione).
E' inoltre possibile richiedere certificati per posta:
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inviare la richiesta, debitamente sottoscritta, con l'elenco dei certificati che si
desidera ricevere a casa per posta;
allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
allegare anche una busta preaffrancata per la spedizione dei certificati, con
l'indicazione dell'indirizzo;
se il certificato è in bollo allegare la marca da bollo di € 16,00 + € 0,52 in moneta
per diritti di segreteria, per i certificati ordinari, mentre per i certificati storici la
marca da bollo di € 16,00 + € 5,16 in moneta per ogni nominativo presente nella
certificazione:
se il certificato è in carta semplice occorre allegare la somma di € 0,26 in moneta
per diritti di segreteria, con la dichiarazione della norma che consente il rilascio in
esenzione di imposta; per i certificati storici bisogna, invece, allegare la somma di €
2,58 a nominativo, per diritti di segreteria, con l'indicazione della norma di rilascio
in esenzione da bollo.
Limitazioni
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità L. (183/2011), dal 1° gennaio 2012
agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche
amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto
l'ufficio comunale d'Anagrafe può rilasciare certificati soltanto ad uso privato. Questo
comporta che per i certificati rilasciati dal suddetto ufficio (residenza, stato famiglia,
contestuali, esistenza in vita etc.) è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della
tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) dell'importo di € 16,00 e dei diritti di segreteria pari ad €
0,52 per ciascun documento, ad eccezione dei casi in cui è prevista dalla legge una
specifica esenzione.
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le
autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con "istituzioni private": banche,
assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai... (art. 2, D.P.R. 445/2000), se questi vi
consentono.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce (art. 46, D.P.R.
445/2000).
Autentica di copie
È possibile richiedere l’autentica di copie totali o parziali di atti e documenti presso l’Ufficio
comunale competente. Presentarsi direttamente allo sportello esibendo l’originale dell’atto
o documento da autenticare insieme ad un documento di riconoscimento.
Dove andare :Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale,
Via della Libertà 15-35040 GRANZE (PD) - tel 0429 98734 fax 0429 690202 email:
[email protected]
Costo: Marca da Euro 16,00 + Euro 0,52 di diritti di segreteria, salvo esenzioni previste
dalla legge che si dovrà specificare ed indicare .
Autentica di Firme
È possibile richiedere l’autentica di copie totali o parziali di atti e documenti presso l’Ufficio
comunale competente. Presentarsi direttamente allo sportello esibendo l’originale dell’atto
o documento da autenticare insieme ad un documento di riconoscimento.
Dove andare :Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale,
Via della Libertà 15-35040 GRANZE (PD) - tel 0429 98734 fax 0429 690202 email:
[email protected]
Costo: Marca da Euro 16,00 + Euro 0,52 di diritti di segreteria, salvo esenzioni previste
dalla legge che si dovrà specificare ed indicare.
Autentica di Foto
È possibile richiedere l’autentica di copie totali o parziali di atti e documenti presso l’Ufficio
comunale competente. Presentarsi direttamente allo sportello esibendo l’originale dell’atto
o documento da autenticare insieme ad un documento di riconoscimento.
Dove andare :Presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, piano terra della Sede Municipale,
Via della Libertà 15-35040 GRANZE (PD) - tel 0429 98734 fax 0429 690202 email:
[email protected]
Costo: Marca da Euro 16,00 + Euro 0,52 di diritti di segreteria, salvo esenzioni previste
dalla legge che si dovrà indicare. Per uso patente e altri documenti d’identità il rilascio è in
carta libera con diritti di segreteria di Euro 0,26.
Carta d'identità
La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato, su richiesta, a tutti i
cittadini residenti a Granze Il rilascio è immediato ed è valida per l'espatrio. Per i non
residenti si rilascia la carta d'identità solo in caso di grave e comprovata necessità, previo
nullaosta del comune di residenza. In questo caso il rilascio della carta di identità è differito
nel tempo.
A decorrere dal 26 giugno 2008, ai sensi della Legge n. 133 del 6/8/2008, la carta di
identità vale dieci anni. Pertanto, sulle carte di identità rilasciate dal 26 giugno 2003,
(purché siano in buono stato, vale a dire non plastificate, né tagliate o manomesse) viene
apposto sul documento un timbro di proroga della validità e può essere richiesto
dall'interessato o da persona diversa, purché munita di delega scritta.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La
carta d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al
giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che
sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo". Ciò significa che le carte
d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno solamente dieci anni, bensì dieci anni più il
tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare.
Alcuni paesi, il cui elenco si trova specificato nel sito www.poliziadistato.it non
riconoscono la validità del timbro di proroga; pertanto, nel caso si intenda entrare nei
predetti Stati, è necessario richiedere il rilascio di una nuova carta di identità il cui costo è
previsto in € 5,42.
Si ricorda che, comunque, il passaporto resta il documento valido per recarsi in tutti gli
Stati.
Come fare
Presentarsi con la seguente documentazione:
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2 (DUE)fotografie identiche e recenti, formato tessera, mm. 35 x 45, scattate da non
più di sei mesi;
la vecchia carta di identità oppure un altro documento di riconoscimento;
€ 5,42 per il costo del documento nel caso di rilascio o rinnovo decennale;
€ 10,58 per il costo del documento nel caso di furto, smarrimento o deterioramento.
Chi è totalmente sprovvisto di documento di identificazione, deve essere accompagnato
da due testimoni maggiorenni, muniti di proprio documento.
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare anche
la denuncia in originale resa davanti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia).
Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello che
resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti
alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa
davanti alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia).
I cittadini extracomunitari devono inoltre presentarsi allo sportello muniti di passaporto
valido e di permesso o carta di soggiorno in regola, o, se privi, con le ricevute del kit
postale. Se scaduto, con il permesso stesso e con la ricevuta della Questura o dell'Ufficio
Postale che attesta la richiesta di rinnovo. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti
in originale.
I cittadini della comunità europea devono inoltre presentarsi allo sportello con la
documentazione sopra richiesta, muniti di passaporto valido o documento equivalente in
originale.
I cittadini italiani residenti all'estero quali iscritti all'AIRE possono chiedere il rinnovo della
carta d'identità presso:
- il Consolato italiano di riferimento;
- il Comune di iscrizione AIRE, muniti della carta di identità italiana in prossimità di
scadenza, se residenti in un paese della Comunità Europea (UE), o di passaporto italiano
in corso di validità o di passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di
possesso della cittadinanza italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti
documenti devono essere esibiti in originale.
Stati che riconoscono la validità della carta di identità come equivalente al passaporto:
Austria - Belgio - Bosnia - Bulgaria - Cipro - Croazia - Danimarca - Egitto - Eire Erzegovina - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda Islanda - Lettonia (la carta d'identità deve avere validità residua pari almeno alla durata del
soggiorno)- Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Malta - Monaco (Principato) Montenegro (solo se il soggiorno è al massimo di 30 gg.) - Norvegia - Olanda - Polonia Portogallo - Repubblica Ceca - Romania - Serbia - Slovacchia - Slovenia - Spagna Svezia - Svizzera - Turchia - Ungheria
Negli stati seguenti è valida la carta d'identità solo con viaggio organizzato: Albania Gibilterra - Marocco - Tunisia- Egitto.
Carta d'identità per minori
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modificato la precedente normativa in
materia di rilascio del documento di identità, eliminando il limite di età dei 15 anni. E' quindi
possibile ottenere il rilascio della carta di identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Il
rilascio è immediato.
Il decreto stabilisce, inoltre, una durata variabile del documento in rapporto alle fasce
d'età:
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validità di 3 anni per i minori di 3 anni;
validità di 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni;
validità di 10 anni dai 18 anni.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La
carta d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al
giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che
sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo". Ciò significa che le carte
d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno solamente tre (o cinque o dieci) anni,
bensì tre (o cinque o dieci) anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del
titolare.
La Circolare 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:
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al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è
necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso
direttamente allo sportello all’atto della richiesta e sulla modulistica già predisposta).
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La carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già
compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma
sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è
"subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata
dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto
previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di
documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es.
certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità)". A tal fine l'art. 40 del
decreto-legge n. 1/2012 precisa anche che "la carta d'identità valida per l'espatrio
rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il
nome dei genitori o di chi ne fa le veci".
chiarisce infine che "le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità
del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per
l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri."
Come fare
Il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti di proprio
documento di identità) o, in alternativa, può essere accompagnato da un solo genitore,
purchè questi esibisca allo sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio dell’altro
genitore, corredata dalla fotocopia della carta d’identità del medesimo.
La documentazione da portare è la seguente:
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2 (due) fotografie identiche e recenti, formato tessera, mm. 35 x 45, scattate da non
più di sei mesi (con gli occhi aperti, per i più piccini);
la vecchia carta di identità, se già in possesso;
€ 5,42 per il costo del documento nel caso di rilascio o rinnovo;
€ 10,58 per il costo del documento nel caso di furto, smarrimento o deterioramento.
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare
anche la denuncia (in originale) resa davanti alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia).
Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello
che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi
uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia (in originale) di erronea distruzione della
stessa, resa davanti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, etc.).
I cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati da
un genitore o da chi ne fa le veci, muniti di passaporto valido e di permesso o carta di
soggiorno in regola o, se privi, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il permesso
stesso e con la ricevuta della Questura o dell'Ufficio Postale che attesta la richiesta di
rinnovo. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
I cittadini minorenni della comunità europea devono presentarsi allo sportello
accompaganti da un genitore o da chi ne fa le veci con la documentazione sopra richiesta,
muniti di passaporto valido o documento equivalente. Tutti i predetti documenti devono
essere esibiti in originale.
I cittadini italiani minorenni residenti all'estero, quali iscritti all'AIRE, possono chiedere
il rilascio o il rinnovo della carta d'identità, con le modalità di cui sopra, presso:
- Il Consolato Italiano di riferimento;
- il Comune di iscrizione AIRE, muniti della carta di identità italiana in prossimità di
scadenza, se residenti in un paese della Comunità Europea (UE) o di passaporto italiano
in corso di validità o di passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di
possesso della cittadinanza italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti
documenti devono essere esibiti in originale.
NOTE
Il Ministero degli Esteri informa che la normativa sui viaggi all'estero dei minori varia in
funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia pertanto di assumere informazioni
aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del paese straniero di destinazione,
accreditati in Italia, o presso la locale Questura.
Consultare anche il sito del Ministero Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it
Stati che riconoscono la validità della carta di identità come equivalente al
passaporto: Austria - Belgio - Bosnia - Bulgaria - Cipro - Croazia - Danimarca - Egitto Eire - Erzegovina - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia Irlanda - Islanda - Lettonia (la carta d'identità deve avere validità residua pari almeno alla
durata del soggiorno)- Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Malta - Monaco
(Principato) - Montenegro (solo se il soggiorno è al massimo di 30 gg.) - Norvegia - Olanda
- Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca - Romania - Serbia - Slovacchia - Slovenia Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
–
Ungheria
Nei seguenti Stati è valida la carta d'identità solo con viaggio organizzato: Albania Gibilterra - Marocco - Tunisia- Egitto.
I minori per entrare in Croazia e nel Regno Unito devono esibire unitamente alla propria
carta di identità valida per l'espatrio, l'atto di assenso e affidamento dei genitori, su modulo
plurilingue. Si ricorda che, comunque, il passaporto resta il documento valido per recarsi in
tutti gli Stati.
Dove
Ufficio Anagrafe - - Via della Libertà n.15 35040 Granze (PD) - tel. 042998734 - fax
0429 690202 e-mail: [email protected]
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
alle ore 12.30,