La carta d`identità

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La carta d`identità
La carta d'identità
La carta d'identità è mezzo di identificazione ai fini di polizia (art.288 Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza) e può essere utilizzato, oltre che come documento di riconoscimento, anche ai
fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea ed in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali Per conoscere l'elenco dei paesi consultare la sezione “avvertenze”
del sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) oppure il sito del Ministero degli Esteri
“Viaggiare Sicuri” (www.viaggiaresicuri.it).
Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo
equipollente alla carta d'identità, è considerato come tale, ogni documento munito di fotografia e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti
gli impiegati civili e militari dello Stato, le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per
riduzione dei quadri, il passaporto, la patente di guida,la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione di impianti termici, il porto d'armi, ecc. purché muniti di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
La carta d'identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Rilascio
La carta d'identità viene rilasciata dal Comune di Fano a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o
dimoranti nel Comune senza limiti di età.
La Carta d’Identità viene rilasciata valida per l’espatrio, purché l'interessato dichiari di non trovarsi
nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto. In difetto di
sottoscrizione della dichiarazione predetta, l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta
d'identità l'annotazione: “documento non valido ai fini dell'espatrio”.
La carta d'identità è esente da bollo. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad
esigere oltre i diritti di segreteria un diritto, pari ad € 5,16 – art.10- comma 12 D.L. n. 18 gennaio
1993, convertito dalla legge n. 68/1993.
Il rilascio della carta d'identità è immediato.
Validità
La validità della carta d'identità varia a seconda dell'età:
• minori di 3 anni : 3 anni di validità
• minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni : 5 anni di validità
• maggiorenni : 10 anni di validità
I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e
mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista
per il documento medesimo.
Proroga della carta d'identità.
Per ottenere la proroga per l'ulteriore validità quinquennale delle carte d'identità scadute dopo il 26
giugno 2008, occorre recarsi agli sportelli anagrafici (1-2) per l'apposizione dell'apposito timbro di
attestazione.
A tale riguardo si fa presente però che sono stati segnalati disagi provocati dal mancato
riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del
documento di identità prorogato con le suddette modalità.
Come ottenerla
Per il rilascio o la sostituzione della carta d'identità smarrita, deteriorata o distrutta, occorre
presentarsi personalmente agli sportelli anagrafici (1 - 2) muniti di:
• tre foto tessera uguali e recenti (le fototessere devono avere le caratteristiche richieste per le
foto da apporre sul passaporto);
• carta d'identità scaduta o altro documento d'identità valido oppure, in mancanza,
accompagnati da due testimoni che devono identificare il richiedente;
Casi particolari:
• se la carta d'identità è stata smarrita o è stata rubata occorre anche copia della denuncia
di smarrimento o di furto. In tal caso, infatti, sussiste l'obbligo di denuncia all'Autorità
Giudiziaria essendo la carta di identità documento di identificazione ai fini di polizia e
documento equipollente al passaporto. od il vecchio documento se la carta risulta deteriorata,
• se la carta d'identità si è deteriorata occorre anche il vecchio documento;
• i minorenni per ottenere una carta d'identità valida all'espatrio necessitano dell'assenso di
coloro che esercitano sugli stessi la potestà genitoriale o la tutela. Tale assenso può essere
manifestato alla presenza dell'Ufficiale d’anagrafe ovvero mediante sottoscrizione del modello
(ALL. 1) che andrà poi trasmesso al Comune secondo le modalità previste dall’art.38 del
DPR 445/2000. In mancanza dell'assenso è necessario l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
I minori di anni 14 possono viaggiare all'estero con carta d'identità valida all'espatrio se
accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Se, invece, accompagnati da altre persone
è necessario munirsi di apposito modello di dichiarazione di affido (ALL. 2) da fare vistare
alla competente Questura, indicante le generalità dell’accompagnatore e/o dell’ente o
compagnia di trasporto.
Per risolvere il problema della dimostrazione della qualità di genitore è stata introdotta la
possibilità di richiedere che sul retro della carta venga apposta l'indicazione del nome e
cognome del padre e della madre (D.L. n.1/2012 art. 40 comma 2 lett. b).
Coloro che sono già in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio possono recarsi
agli uffici anagrafici per apporre il timbro con il nome e cognome dei genitori.
Nel caso, invece, in cui la carta d'identità in favore di un minore venga richiesta priva della
validità all'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo genitore;
• i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero, possono richiedere la carta d'identità sia presso l'anagrafe del Comune di iscrizione
AIRE, sia presso il consolato italiano di appartenenza nello stato estero di residenza;
• i cittadini non residenti, per gravi e comprovati motivi, possono ottenere la carta d'identità
dal Comune in cui dimorano previo nulla osta del Comune di residenza
• il cittadino straniero residente può ottenere il rilascio della carta d'identità qualora in
possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o nelle more del rinnovo del permesso
di soggiorno. In tal caso, però, la carta d'identità non può essere rilasciata con validità
all'espatrio;
• i cittadini impossibilitati a recarsi presso gli sportelli anagrafici per gravi motivi di
salute, possono accedere al servizio domiciliare di rilascio della carta d'identità, previ
opportuni accordi con il personale addetto del servizio anagrafe (sportelli 1-2). Il disbrigo
della pratica e la consegna della carta d'identità avverrà al domicilio del richiedente tramite il
Corpo di Polizia Municipale.