fatturazione - "L. Bianciardi" Grosseto

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fatturazione - "L. Bianciardi" Grosseto
FATTURAZIONE
In linea generale l’Iva deve essere applicata sull’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto
al cedente o al prestatore , quale controprestazione della cessione del bene o della prestazione del
servizio. La base imponibile è costituita pertanto, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi
previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori. Le operazioni sulle quali viene applicata
l’Iva sono definite operazioni imponibili.
Base Imponibile = corrispettivo dovuto dal cliente,
Inclusi:
- oneri accessori (es. spese di trasporto o per imballaggi a perdere);
- spese sostenute per conto ma non in nome della controparte.
Esclusi
- sconti commerciali incondizionati;
- spese anticipate in nome e per conto del cliente;
- interessi di mora dovuti per ritardati pagamento o altre penalità relative al rapporto commerciale.
Se un’operazione è accessoria (esiste un nesso, una dipendenza funzionale con l’operazione
principale) ad una cessione di beni o prestazione di servizi soggetti ad aliquote diverse (ovvero in
parte imponibili od esenti o non soggetti ) il corrispettivo della operazione accessoria va ripartito in
proporzione alle diverse aliquote o al diverso corrispettivo riferito alle operazioni non soggette ad
Iva.
In caso di permuta si applica l’aliquota propria dei beni e dei servizi permutati.
In assenza di corrispettivo la base imponibile è costituita dal valore normale.
Il principio del corrispettivo pattuito ha alcune eccezioni come ad esempio:
- l’autoconsumo, in questo caso, la base imponibile corrispondente sino al ad aprile 2010 al valore
normale delle singole operazioni, attualmente corrisponde, ai soli fini iva, al prezzo di
acquisto o in mancanza al prezzo di costo dei beni o di beni simili determinato al momento in
cui si effettuano le operazioni.
Ai fini delle imposte sui redditi invece, è necessario fare riferimento al valore normale,
calcolando l’eventuale plusvalenza per differenza con il valore contabile
ESEMPIO:
PC da autofatturare acquistato 5 anni fa ad €.2000 + Iva. La base imponibile ai fini Iva non sarà più
il valore del PC nel momento in cui il titolare della Ditta (o il professionista) provvede
all’autofatturazione €.50,00, ma il valore a cui ha acquistato 5 anni orsono €.2000. In sostanza l’Iva
detratta all’acquisto, in questo modo, viene restituita all’Erario, in quanto lo stesso chiede di
autofatturare il Pc allo stesso valore di acquisizione.
- per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di destinatari con cui
sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, la base imponibile è pari al valore
normale.
Per valore normale s’intende l’intero importo che l’acquirente o il destinatario, al medesimo
stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del
servizio, dovrebbe pagare, in condizione di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore
indipendente nel territorio dello stato membro in cui l’operazione è imponibile per ottenere i beni o
servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.
Ciascun Stato membro stabilisce la misura percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (che non può
essere inferiore al 15% né superiore al 25%) da applicare alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi. Ogni Stato ha altresì la facoltà di adottare una o due aliquote Iva ridotte non inferiori al 5%.
Deroghe specifiche sono ammesse dalla Direttiva Comunitaria per taluni Stati membri, tra i quali
rientra l’Italia che può continuare ad applicare una aliquota ridotta del 4% come avviene per alcuni
prodotti alimentari.
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi di imposta devono osservare una serie articolata di obblighi, fissati dalle
disposizioni di legge per documentare adeguatamente le operazioni compiute. Il sistema di
contabilizzazione e rendicontazione dell’Iva si basa su tre livelli di documenti:
- le fatture che ogni soggetto passivo Iva, cedente del bene o prestatore del servizio deve emettere
e trasmettere alla controparte dell’operazione, acquirente del bene o committente del servizio;
- i registri che contengono l’annotazione dei dati esposti nelle fatture e che restano nella sfera del
soggetto passivo (può esserne richiesta l’esibizione in sede di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria);
- le dichiarazioni con le quali si trasmettono alla Amministrazione finanziaria le informazioni
riepilogative sulle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel periodo di riferimento (normalmente
l’anno solare).
Gli obblighi e i diritti dei soggetti passivi Iva sorgono nel momento in cui l’operazione si considera
effettuata (momento impositivo)
Il momento in cui l’imposta diventa esigibile da parte dell’Erario , ha un parallelismo con quello
di detrazione che può esercitare il cessionario o committente.
In capo al cedente del bene o al prestatore del servizio il momento di effettuazione
dell’operazione determina:
- la nascita dell’obbligo della emissione della fattura;
- l’obbligo di annotazione del documento nei registri;
- l’obbligo di redazione della comunicazione annuale dati iva;
- l’obbligo di redazione della dichiarazione annuale;
- l’obbligo del versamento di imposta.
In capo al cessionario o al committente del servizio il momento di effettuazione dell’operazione
fa sorgere il diritto di esercitare la detrazione dell’imposta a lui addebitata a titolo di rivalsa.
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge al momento in cui
l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti
al momento della nascita del diritto medesimo.
La fattura deve essere emessa, oltre che per le operazioni imponibili, anche per
- operazioni non soggette relative ai beni in transito;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti;
- operazioni soggette al regime del margine;
- operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo;
In assenza di applicazione Iva, in luogo dell’ammontare dell’imposta, la fattura deve recare
l’annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente,
ovvero assoggettata al regime del margine, con l’indicazione della relativa norma.
La circolare Ministeriale n. 36/E del 6/12/2006, ha chiarito che è possibile inviare le fatture tramite
fax o e-mail. In particolare, secondo l’amministrazione finanziaria:
- la fattura cartacea può essere creata attraverso uno strumento informatico;
- l’invio della fattura tramite fax o e-mail non è una trasmissione elettronica, ma una mera
consegna o spedizione tramite strumenti elettronici;
- la fattura deve essere comunque materializzata sotto forma cartacea dall’emittente e se soggetto
Iva anche dal destinatario.
Il legislatore nazionale, sulla scia di quello comunitario, intende incentivare l’utilizzo della
fatturazione elettronica. La Commissione europea desidera che entro il 2020 la fatturazione
elettronica diventi il principale modo di fatturazione in Europa. I dati in essa contenuti, sono forniti
in forma digitale ed è obbligatoria la firma elettronica ( il documento viene sottoscritto
digitalmente). La fattura elettronica comporta per gli emittenti meno costi di stampa e spedizione e
meno errori; per i consumatori è senz’altro evidente la comodità di ricezione; per la collettività, si
tratta di significativi vantaggi ambientali, in termini di consumo di carta e dei costi energetici per il
trasporto.
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione:
- per le cessioni di beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi
quando si verifica l’effetto traslativo del diritto di proprietà;
- per i servizi all’atto del pagamento, a nulla rilevando l’ultimazione della prestazione, se le
prestazioni di servizi sono rese con carattere periodico o continuativo il momento impositivo scatta
il mese successivo a quello in cui sono rese;
- in ogni caso il pagamento anticipato comporta che l’operazione si consideri già effettuata
rispetto all’importo pagato; quindi è particolarmente importante per tutte le operazioni per le quali
vige l’obbligo di emissione della fattura stabilire quando un corrispettivo si considera incassato.
Per operazioni effettuate nello stesso giorno, nei confronti di un medesimo destinatario può essere
emessa una sola fattura.
Si definisce fattura qualsiasi documento idoneo ad identificare i soggetti e l’oggetto della
operazione, i corrispettivi, gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
l’aliquota e l’imposta dovuta.
La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione.
La fattura può essere:
immediata deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente entro lo stesso giorno di
effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio
differita quando i beni oggetto della vendita sono accompagnati da documento di trasporto (DDT),
deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettiva consegna del bene.
(esempio il DDT viene emesso il 30/4, la merce parte il 2/5, la fattura deve essere emessa entro il
15/6.) Per uso comune si preferisce emettere la fattura differita entro il mese di emissione dei
documenti di trasporto.
DDT
E’ il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di
accompagnamento, deve contenere i seguenti elementi:
- la data di emissione e il numero progressivo;
-i dati identificativi del venditore (nominativo o ragione sociale, indirizzo, numero di partita Iva
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese);
- i dati identificativi del compratore;
- la natura, la qualità e quantità dei beni trasportati;
- l’indicazione della ditta incaricata al trasporto, nel caso lo stesso sia effettuato da un vettore;
- la data di effettiva consegna della merce;
- l’indicazione della causale del trasporto.
accompagnatoria riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul
trasporto dei beni ceduti, pertanto come il DDT accompagna la merce durante il viaggio.
fattura pro-forma non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione della fattura
stessa, che verrà emessa in un secondo momento e viene usata solitamente dai professionisti o nelle
traslazioni con l’estero al fine di far ottenere al cliente le aperture di credito dagli Istituti bancari.
parcella /notula sono documenti equiparati alla fattura, usati dai professionisti, espongono appunto
le spese e le competenze riferite alla prestazione professionale.
autofattura la compilazione è a cura dell’acquirente, anziché, come normalmente avviene a cura
del venditore. Può essere emessa nel caso in cui si acquistino prodotti da soggetti esonerati
dall’obbligo di provvedere agli adempimenti Iva, come la fatturazione, la registrazione e la
dichiarazione. (produttori agricoli) In tal caso, avendo l’acquirente il diritto di disporre di un
documento rappresentativo dell’operazione avvenuta, sul quale viene evidenziata l’Iva da portare in
detrazione, la legge dispone che l’emissione di detto documento sia effettuato a cura di quest’ultimo
in duplice copia e che una di esse sia consegnata al venditore.
Nel caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore, entro quattro mesi
dall’effettuazione dell’operazione, l’art.6 del Dlg. 471/97 consente al cliente, per evitare la pena
pecuniaria dovuta per acquisto senza fattura (100% dell’imposta con il minimo di €.500,00) di
versare l’Iva entro il trentesimo giorno successivo (nel quinto mese dall’effettuazione
dell’operazione) presentando all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, un documento “autofattura” in
duplice copia, contenente le indicazioni prescritte per la fatturazione. L’Ufficio intrattiene una copia
dell’autofattura e il fornitore dovrà in sede di controllo giustificare il mancato invio della fattura con
tutte le relative conseguenze e penalità.
La fattura deve contenere:
- la data che deve essere quella di emissione;
- il numero che deve essere progressivo per anno solare;
- la denominazione e i dati identificativi delle parti tra le quali è effettuata l’operazione;
- il numero di partita Iva del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore
dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore (reverse charge /autofattura);
- il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il cessionario o
committente;
- la natura e la qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati;
-il numero e la data del documento di trasporto che hanno consentito l’emissione della fattura
differita;
- il corrispettivo della cessione o della prestazione che può essere espresso anche in valuta diversa
dall’euro;
- il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l’aliquota Iva applicabile;
- l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta; in assenza di applicazione dell’ Iva, la annotazione
che si tratta di operazione non imponibile, esente ovvero non assoggettata, con l’indicazione della
relativa norma. Per le fatture che comprendono corrispettivi esenti, non imponibili diversi dalle
esportazioni o fuori dal campo, per un importo superiore ad €. 77,47, viene richiesta la
corresponsione dell’imposta di bollo nella misura di €. 1,81;
- il codice fiscale anche se l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non obbligatoria tale
indicazione;
- e secondo l’opinione prevalente i dati previsti dall’art. 2250 del C.C. per gli atti e corrispondenza
riferiti a società quali il capitale sociale versato, provincia e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese).
I documenti emessi che comportano variazioni rispetto alle fatture emesse si distinguono in:
note di debito (variazioni in aumento) vanno ad integrare una fattura precedentemente emessa ma
errata; che contiene inesattezze in relazione all’ammontare dell’imponibile o della relativa imposta.
La rettifica va effettuata obbligatoriamente senza limiti di tempo.
note di credito (variazioni in diminuzione) vanno a rettificare in meno una fattura precedentemente
emessa, potendo recuperare la maggiore imposta versata. La rettifica può essere effettuata solo dal
cedente o prestatore e mai dal cessionario o committente. Per talune rettifiche vige un termine
temporale di un anno, calcolato dalla data del momento impositivo, ossia quello in cui l’operazione
si considera effettuata.
Un cenno particolare alla fattura emessa dal contribuente in regime dei minimi che è al di fuori
dell’ambito Iva; i soggetti interessati non possono né addebitare l’Iva a titolo di rivalsa ai
clienti/committenti, né detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati. La fattura emessa dovrà contenere
una dicitura in cui è specificato che la cessione o la prestazione sono svolte in regime fiscale di
vantaggio ex articolo 1 comma 96-117 legge 244/2007 come modificato da l’’art. 27 Dl 98/2011 e
pertanto non soggette a Iva e dal 2012, per i professionisti, neanche a ritenuta di acconto ai sensi
del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del dicembre 2011.
Per talune operazioni, non è obbligatoria l’emissione della fattura.
I soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (commercianti al minuto) o
che prestano servizi in locali aperti al pubblico (es. alberghi, ristoranti, bar ecc) e più in genere i
soggetti che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato consumatore (artigiani), non
devono emettere fattura a meno che la stessa non sia richiesta dal cliente; essi sono invece obbligati
a documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività attraverso due diversi
documenti:
la ricevuta fiscale e lo scontrino
Dal 1997 è possibile utilizzare scontrino o ricevuta fiscale senza necessità di opzione, in questo caso
lo scontrino emesso deve essere integrato con i dati richiesti per la ricevuta fiscale.
La ricevuta fiscale deve essere emessa da apposito bollettario a madre e figlia dal soggetto che
effettua l’operazione e la sezione figlia deve essere consegnata al cliente (copia).
I bollettari di ricevute fiscali sono predisposti da tipografie autorizzate alla stampa e si possono
acquistare anche presso rivenditori autorizzati ad effettuarne la rivendita, entrambi i soggetti sono
obbligati a trasmettere annualmente per via telematica alla Agenzia delle Entrate i dati delle
forniture degli stampati effettuate.
La ricevuta fiscale deve essere emessa anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte.
Il mancato pagamento deve risultare dalla ricevuta fiscale. Al momento del saldo, dovrà essere
emessa un’altra ricevuta fiscale.
In caso di acconti incassati prima dell’ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata nel
momento dell’incasso una ricevuta fiscale pari all’anticipo.
Nel caso di prestazione ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo e comunque quando il
pagamento non è ancora avvenuto, viene rilasciata una ricevuta fiscale provvisoria.
La ricevuta fiscale deve essere datata, numerata in ordine progressivo dalla tipografia autorizzata
per anno solare ( è facoltativa la numerazione da parte del contribuente) e contenere l’indicazione
della ditta emittente, il suo numero di partita Iva, il suo luogo di esercizio dell’attività e il luogo di
conservazione delle scritture contabili, la natura, quantità e qualità dei beni venduti o dei servizi
prestati, l’ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di Iva .
La ricevuta può essere sostituita dalla Fattura ricevuta fiscale, a richiesta del cliente. Utilizzando
un apposito bollettario o integrando il documento con l’indicazione del numero progressivo
attribuito ai fini Iva, degli estremi identificativi del cliente, dell’aliquota Iva, dell’importo
imponibile e dell’’ammontare dell’imposta determinata con il metodo di scorporo. Assolve le
medesime funzioni della fattura.
Lo Scontrino fiscale deve contenere:
ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome del soggetto emittente;
partita Iva dell’esercente e ubicazione dell’esercizio;
dati contabili (corrispettivo comprensivo di Iva, eventuali sub totali, eventuali sconti o rettifiche,
totale dovuto);
data e ora di emissione e numero progressivo;
numero di matricola dell’apparecchio e logotipo fiscale.
Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento
della consegna della merce o della ultimazione della prestazione se anteriori al pagamento.
Al termine della giornata lavorativa, l’utente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, che
riporta il totale dei corrispettivi del giorno, nonché il totale cumulativo degli ammontari dei
corrispettivi giornalieri precedenti. I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in
maniera indelebile nella “memoria fiscale” dell’apparecchio misuratore. Lo scontrino deve essere
emesso esclusivamente utilizzando gli speciali apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge.
L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.
L’utilizzatori del registratore di cassa devono obbligatoriamente provvedere, sempre tramite tecnico
autorizzato, alla periodica manutenzione e revisione dell’apparecchio. Gli interventi di revisione
devono essere riportati su apposito libretto fiscale in dotazione del misuratore.
Il registratore di cassa deve essere “fiscalizzato” al momento della sua installazione e
“defiscalizzato” al momento della disinstallazione, mediante comunicazione da far pervenire al
competente Ufficio della Agenzia delle Entrate entro le successive 24 ore.
Il cosiddetto scontrino fiscale parlante, è integrato con l’indicazione della natura, qualità e
quantità dell’operazione e del codice fiscale del cliente, è idoneo a documentare le spese ai fini
delle imposte dirette e a sostituire il documento di trasporto ai fini della fatturazione differita.
In caso di mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, qualora siano state contestate, nel
corso del quinquennio, quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, viene disposta la
sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio della attività per un periodo da tre
giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.