FINANZIARE LE ACQUISIZIONI: IL LEASING D`AZIENDA

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FINANZIARE LE ACQUISIZIONI: IL LEASING D`AZIENDA
FINANZIARE LE ACQUISIZIONI:
IL LEASING D’AZIENDA
di Enrico Bozzolan
Amministrazione e Finanza >> Finanza Aziendale
IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO
Occorre sottolineare che, nella qualificazione del contratto in esame, emerge la coesistenza di
due distinti rapporti. Il primo intercorre tra il concedente (società di leasing) ed il fornitore
del bene (o dei beni) oggetto del contratto, identificandosi in una normale compravendita,
mentre il secondo si incarna nella concessione in locazione finanziaria del bene. In particolare,
tale ultimo rapporto contrattuale presenta alcuni elementi riconducibili alla locazione ordinaria
e alla vendita con riserva di proprietà. A differenza di questi istituti, tuttavia, nel leasing
finanziario il locatore è un intermediario disinteressato al futuro godimento del bene e il
passaggio di proprietà dello stesso non si automatizza con il pagamento dell’ultimo canone,
bensì richiede l’esercizio di una specifica facoltà. In altre parole, le peculiarità che
caratterizzano il contratto di locazione finanziaria1 devono essere ricercate nella sua causa. Si
aderisce in questa sede alla teoria che disegna il contratto in oggetto come un contratto atipico
con causa di finanziamento, secondo la quale il concedente, versando l’intero prezzo del bene
al fornitore, effettua un servizio di prestito finanziario il cui ammortamento deriverà dal
pagamento dei canoni futuri2. Si caratterizzano quali obbligazioni principali a carico
dell’utilizzatore l’obbligo di pagare il canone (secondo specifici ammontare, termini e modalità
di pagamento) e di accollarsi i rischi relativi all’esecuzione del contratto (vizi ed evizione della
cosa consegnata, perdita o deterioramento del bene, danni prodotti a terzi). Parallelamente,
sempre all’utilizzatore spettano il diritto (oltre che di esercitare il riscatto della proprietà del
bene) di ricevere in consegna il bene dal fornitore, mediante sottoscrizione di apposito verbale,
e di esercitare nei confronti del fornitore le eventuali azioni giudiziarie relative alla cosa
utilizzata.
L’AZIENDA: PROFILI CIVILISTICI
Nella prassi risulta ormai consolidato l’utilizzo del leasing come forma di finanziamento per
l’acquisizione di beni mobili (anche forniti da soggetti diversi nell’ambito di un unico contratto
di locazione finanziaria) ed immobili. Occorre tuttavia individuare i contorni che caratterizzano
un’azienda commerciale, la cui locazione e il cui trasferimento (ancorché nell’ambito di un
contratto di leasing finanziario) sono regolati da una disciplina civilistica ad hoc.
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come complesso dei beni (mobili e/o immobili) organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’«organizzazione» dei beni, quindi, imprime agli
stessi un vincolo diverso dalla mera proprietà, ossia la loro comune destinazione a divenire
mezzo e strumento per l’esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore. Tale attitudine
all’utilizzo (congiunto) dei beni per la produzione di attività economica tende a configurare
l’azienda, secondo la prevalente teoria «unitaria», come una entità autonoma, distinta dai
singoli beni che la compongono. Ciò che rileva ai fini della qualificazione di un insieme di beni
come azienda o ramo d’azienda, quindi, non è tanto il titolo giuridico che legittima
l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo, quanto la destinazione
impressagli3. E’ importante sottolineare, inoltre, che l’organizzazione di un complesso di beni
finalizzata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale induce – in condizioni di redditività - a
1
Dal leasing finanziario si distingue il leasing operativo, considerato a tutti gli effetti una locazione ordinaria nella
quale il produttore di un bene concede la disponibilità dello stesso direttamente all’utilizzatore dietro la corresponsione
di canoni periodici e per un periodo di tempo commisurato alla durata economica del bene. Non è normalmente
prevista, alla scadenza del contratto, la facoltà di riscatto del bene da parte dell’utilizzatore.
2
Si aggiunga che nel contratto di leasing finanziario sussiste il collegamento voluto dalle parti tra l’acquisto del bene
da parte del concedente e la concessione dello stesso in godimento all’utilizzatore; mantenendo la proprietà del bene,
inoltre, l’intermediario finanziario si garantisce dagli inadempimenti dell’utilizzatore.
3
Nella nozione di azienda potranno pertanto trovarsi inclusi beni non di proprietà dell’imprenditore (in quanto
utilizzati, ad esempio, in leasing) così come potranno essere esclusi beni di proprietà dell’imprenditore non “pertinenti”
con la destinazione all’esercizio dell’impresa.
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determinare il valore di scambio dell’azienda ad un livello maggiore rispetto alla somma dei
valori attribuiti ai singoli asset, grazie alla presenza dell’avviamento commerciale4.
IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO D’AZIENDA
Aderendo alla teoria unitaria circa la qualificazione di un complesso o ramo aziendale
specificatamente individuato, è possibile riconoscere piena ammissibilità al contratto di leasing
finanziario d’azienda. Si ravvisano, infatti, i seguenti momenti rilevanti, per ciascuno dei quali
la struttura del predetto contratto dovrà essere integrata e correlata con la normativa civilistica
imposta in materia di trasferimento o affitto della stessa (artt.2556 e ss.):
a) acquisto dell’azienda (o di un suo ramo) da parte della società di intermediazione
finanziaria;
b) locazione (finanziaria) dell’azienda acquistata (con riferimento al precedente punto)
all’utilizzatore;
c) esercizio dell’opzione di acquisto del complesso aziendale da parte dell’utilizzatore
alla scadenza del contratto di leasing.
LEASING E AFFITTO D’AZIENDA
Per quanto concerne la regolamentazione della locazione all’utilizzatore dell’azienda acquistata,
la disciplina della locazione finanziaria del complesso aziendale deve compenetrarsi con le
norme previste in materia di affitto d’azienda.
Innanzitutto occorre sottolineare che, a proposito della forma contrattuale, l’art. 2556 c.c.
dispone come il trasferimento in godimento dell’azienda deve avvenire con contratto scritto
(forma richiesta ad probationem), salvo le disposizioni specifiche riguardanti i singoli beni
che la compongono (ad esempio con riferimento ai beni immobili). A seguito delle innovazioni
introdotte dall’art. 6 Legge 12 agosto 1993 n. 310, i contratti suddetti (compresi, quindi, i
contratti di leasing d’azienda) devono essere redatti in forma di atto pubblico o per scrittura
privata autenticata e depositati entro 30 giorni al Registro Imprese a cura del notaio rogante
o autenticante. L’iscrizione, in questo caso, è finalizzata a portare a conoscenza dei terzi il
contenuto del contratto, rendendolo opponibile agli stessi.
In materia di successione nei contratti, inoltre, l’art.2558 c.c. prevede che, se non pattuito
diversamente, l’affittuario (utilizzatore) dell’azienda subentra nei contratti stipulati per
l’esercizio della stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente, tuttavia, può
recedere entro tre mesi dalla notizia della locazione sempre che sussista una giusta causa. E’
evidente che, considerata la particolare causa insita nel contratto di leasing, l’intermediario
finanziario avrà interesse a limitare il proprio ingresso (in sede di acquisizione dell’azienda) nei
contratti afferenti il complesso aziendale, ancorché il subentro definitivo avvenga unicamente
da parte dell’impresa utilizzatrice (si pensi, ad esempio, ai contratti di lavoro dipendente che si
trasferiscono automaticamente all’affittuario).
Appare, invece, inapplicabile alla locazione (anche finanziaria) d’azienda la disciplina prevista
dal secondo comma dell’art. 2560 c.c. (relativa alla responsabilità dell’utilizzatore per i debiti
dell’azienda commerciale), considerato che la norma non menziona altre ipotesi di applicazione
della stessa al di fuori della cessione.
Mal aderisce alla causa finanziaria insita nel contratto di leasing d’azienda la previsione dell’art.
2561 quarto comma c.c. Tale disposizione, infatti, prevede che le differenze tra le consistenze
d’inventario all’inizio e al termine dell’affitto (a valore corrente) sono regolate in denaro alla
scadenza del contratto. L’intermediario, infatti, si prefigge di effettuare l’ammortamento
finanziario (mediante la riscossione dei canoni di leasing idealmente scomposti tra quota
capitale e quota interessi) del prezzo che il medesimo ha anticipato per l’acquisto dell’azienda,
4
E’ vero, tuttavia, che l’avviamento non si traduce in un elemento costitutivo essenziale dell’azienda; esiste infatti
un’azienda priva di avviamento quando l’impresa non ha ancora iniziato l’attività o quando l’ha ormai cessata (Cass. 8
novembre 1993 n. 6608, Cass. 25 giugno 1981 n. 4142).
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conservando l’interesse alla restituzione dell’integro complesso aziendale locato all’inizio del
contratto nel caso di mancato riscatto da parte dell’utilizzatore. Seguendo tale impostazione
dovrebbe escludersi, quindi, la possibilità per l’utilizzatore di operare e dedurre gli
ammortamenti sui beni aziendali oggetto di locazione (derogando, quindi, al disposto
dell’art.2561 c.c. secondo comma5). E’ tuttavia verosimile immaginare che il contratto di
locazione finanziaria imponga comunque all’utilizzatore gli obblighi di non modificare la
destinazione dell’azienda e di esercitare l’attività sotto la ditta originaria, di provvedere alla
conservazione dell’efficienza e dell’organizzazione degli impianti (con il relativo trasferimento
dei rischi) e di rispettare determinati vincoli per la cessione del contratto o la sublocazione dei
beni componenti l’azienda.
LEASING E CESSIONE D’AZIENDA
La normativa civilistica in tema di trasferimento della proprietà del complesso aziendale
assume rilevanza, nell’ambito del leasing d’azienda, in sede di acquisto da parte
dell’intermediario finanziario e nell’esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di riscatto.
La forma del contratto di compravendita d’azienda è, innanzitutto, quella prevista per l’affitto
(atto pubblico o scrittura privata autenticata).
L’applicazione dell’art. 2557 c.c. (relativo al divieto di concorrenza da parte dell’alienante per il
quinquennio dal trasferimento), inoltre, risulta di fatto operare unicamente nella fase iniziale
del contratto di leasing e nei confronti dell’utilizzatore, considerato lo status soggettivo di
intermediario finanziario ricoperto dalla società acquirente.
Se per la successione nei contratti vale quanto esposto nel precedente paragrafo, un possibile
deterrente allo sviluppo dei contratti di leasing d’azienda deriva dall’applicazione dell’art.2560
c.c. Tale norma prevede che, nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti
inerenti l’esercizio della stessa anche l’acquirente, se le predette obbligazioni risultano dai libri
contabili del venditore. Ciò imporrebbe all’intermediario finanziario di procedere ad un’attenta
due diligence6 finalizzata ad accertare l’esatta quantificazione dell’indebitamento afferente
l’azienda e di cautelarsi, conseguentemente, dall’accollo di qualsiasi passività ribaltando la
responsabilità codicistica in esame all’utilizzatore7. Ne deriva, quindi, che la fattibilità di siffatte
operazioni si correla strettamente non solo alle caratteristiche di solvibilità (e garanzia)
dell’utilizzatore, ma altresì di standing economico - finanziario del soggetto alienante. Resta
ferma, comunque, la possibilità normalmente consentita all’utilizzatore di esperire, nei
confronti dell’alienante, le azioni giudiziarie sia a tutela del complesso aziendale
compravenduto sia pertinenti alla legittimità di eventuali richieste avanzate dai creditori dello
stesso venditore.
5
Sotto il profilo fiscale, secondo quanto disposto dall’art.14 D.P.R. n. 42/1988, la deducibilità degli ammortamenti in
capo all’affittuario è consentita solamente se viene applicata la disposizione di cui all’art.2561 c.c., relativa all’obbligo
di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.
6
In tema di debiti tributari, ad esempio, il comma 2 dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 limita la responsabilità solidale del
cessionario dell’azienda (per imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due precedenti) al debito risultante
dalla data del trasferimento da apposito certificato rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria. Il cessionario (nel nostro
caso la società di leasing) è liberato da ogni obbligazione nel caso in cui il certificato dia esito negativo o non sia
rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta. Tale limitazione di responsabilità viene meno, tuttavia, se la cessione
dell’azienda avviene in frode ai crediti di natura fiscale; la frode si presume se, salvo prova contraria, il trasferimento è
effettuato nei sei mesi successivi alla constatazione di una violazione penalmente rilevante (es.: l’emissione di fatture
false).
7
Tale necessità, infatti, si giustifica nella causa finanziaria del contratto di leasing.
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ASPETTI CONTABILI
Dal punto di vista contabile la disposizione che assume rilievo per la rappresentazione delle
operazioni di leasing finanziario avente ad oggetto un’azienda (o un suo ramo) da parte
dell’utilizzatore si identifica nell’art.2427 c.c. nr.22). Dall’esame di tale disposto normativo si
evidenzia una continuità di esposizione delle operazioni in oggetto secondo il metodo
patrimoniale (che prevede la sola rilevazione in conto economico dei canoni leasing di
competenza e dei canoni da pagare nei conti d’ordine tra gli impegni). La novella normativa
(apportata dal D.Lgs. n. 6/2003) riguarda invece le informazioni da fornire nella nota
integrativa, che si prefiggono di rappresentare extra-contabilmente le operazioni di leasing
secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17. Il principio contabile internazionale
prevede l’iscrizione, nello stato patrimoniale e tra le immobilizzazioni, dell’asset oggetto del
contratto di leasing (nel nostro caso saranno iscritti i beni materiali ed immateriali componenti
l’azienda) oltre a quella del debito attualizzato per canoni da pagare tra le passività finanziarie.
Sempre lo IAS 17 richiede la scomposizione, in conto economico, del canone di leasing di
competenza tra «ammortamento» dell’asset ed oneri finanziari. Oltre a recepire gli effetti
della rappresentazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria secondo il suddetto
principio contabile internazionale, la nota integrativa dei bilanci nazionali deve contenere
l’esposizione del valore attuale dei canoni non scaduti utilizzando tassi d’interesse pari all’onere
finanziario effettivo sottostante il singolo contratto di leasing. E’ necessario indicare altresì
l’ammontare complessivo al quale i beni (nel nostro caso componenti l’azienda) sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (con
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore)8. E’ opportuno, infine,
segnalare la fiscalità differita legata alla diversa deduzione fiscalmente operata dalla
contabilizzazione dei canoni leasing rispetto a quella degli ammortamenti e interessi passivi
in bilancio.
IMPOSTAZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA
La sopra citata Risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate protocollo n.
2005/78112 del 24 maggio 2005 ha esaminato la disciplina fiscale dell’istituto del leasing
d’azienda.
Ai fini delle imposte dirette è stato innanzitutto chiarito che il canone di leasing è deducibile ai
fini Ires ed Irap (nei limiti ovviamente della «quota capitale») solamente qualora:
a) i beni oggetto del corpus aziendale siano ammortizzabili fiscalmente (attrezzature,
avviamento, immobili);
b) la durata del contratto di leasing risulti maggiore o uguale a otto anni nel caso in
cui sia presente un bene immobile ovvero, in sua assenza, alla metà del periodo di
ammortamento del bene (materiale o immateriale) caratterizzato dal coefficiente
fiscale più basso.
Se l’azienda si compone di beni non ammortizzabili (es.: terreni) occorrerà determinare la
parte di canone deducibile in proporzione alla percentuale rappresentata dal valore dei beni
ammortizzabili rispetto al valore dell’intero complesso aziendale.
Con riferimento all’imposizione indiretta viene ribadita dall’Agenzia l’imponibilità Iva dei canoni
leasing (con aliquota ordinaria del 20%), sottolineando la natura di prestazione di servizi della
locazione finanziaria. Viene precisato, inoltre, che in caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore,
dell’opzione di riscatto del complesso aziendale occorre applicare l’imposta di registro
8
In tal senso occorre precisare che il documento OIC 1 (per la consultazione si veda Principi contabili cd-rom e opera a
schede mobili, Ipsoa) specifica come il valore del bene (o del complesso di beni) da esporre non necessariamente è
pari al costo originariamente sostenuto dalla società di leasing, ma va individuato come il minore tra il prezzo teorico
del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto. Nel caso in cui
l’intermediario finanziario avesse sostenuto, in fase di acquisto, il pagamento di una somma a titolo di avviamento
commerciale dell’azienda si ritiene che, pur non potendosi individuare una concreta «locazione» dello stesso e
concordando con la natura finanziaria della causa dei
contratti in esame,
tra i beni da includere nella
rappresentazione in nota integrativa del leasing secondo lo IAS 17 vada inserito anche il predetto avviamento
(rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma).
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ordinariamente prevista per i trasferimenti d’azienda (e pari al 3% per i beni e i diritti per i
quali non è prevista un’aliquota specifica, come i beni immobili) con riferimento non tanto al
prezzo di riscatto contrattualmente previsto quanto al valore venale9 dell’azienda riscattata.
L’attività di leasing è fornita dalla Banca avvalendosi della
collaborazione di SANPAOLO LEASINT SPA, società prodotto
specializzata nel settore del leasing al servizio della Clientela
delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI. SANPAOLO LEASINT,
da 25 anni leader nazionale nel settore del leasing, risponde alle
esigenze più complesse, con piani finanziari personalizzati e
servizio di supporto per tutte le procedure previste.
Per conoscere le tipologie di leasing e relativi vantaggi
consultare la scheda prodotto: Leasing
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Ciò con buona pace delle argomentazioni proposte dall’istante, finalizzate a ravvisare in tale impostazione la
violazione del principio di alternatività Iva- registro. Secondo la tesi proposta, infatti, dato che i canoni periodici
rappresentano il pagamento dilazionato del prezzo dell’azienda, emergerebbe una doppia imposizione indiretta
sulla parte del valore venale (comprendente l’avviamento valutato secondo criteri predefiniti dall’Amministrazione
finanziaria) eccedente il prezzo di riscatto.
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GLOSSARIO
Leasing finanziario
L'effetto tipico di un leasing e il suo normale esito è il trasferimento di proprietà del bene: in
antitesi a tale nozione la giurisprudenza costruisce la categoria del leasing finanziario,
intendendosi, per tale, il leasing avente ad oggetto beni che l’azienda intende sfruttare per un
breve periodo senza alcun interesse all’acquisto.
Leasing operativo
Denominazione impropria di un contratto di utilizzazione di beni, strutturato in forma di
locazione o noleggio e direttamente stipulato fra produttore e cliente, senza l’interposizione di
intermediari finanziari e senza la previsione di alcun diritto di opzione. Non può come tale
qualificarsi alla stregua di un leasing né quale prodotto finanziario.
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Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore
Fonte: Amministrazione & Finanza
Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale
Copyright: WKI - Ipsoa Editore
Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/
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