Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio

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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio del 29 novembre 2010, n. 29975
Contribuzione virtuale in edilizia, Legge n. 341/1995 - Rilascio procedura PEGASO.
Oggetto: contribuzione virtuale in edilizia, Legge n. 341/1995 - Rilascio procedura PEGASO.
1. Premessa
L'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, all'art. 1 ha
stabilito che "i datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, individuati dai codici istat 1991 dal 45.1 al
45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad
un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi,
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della CIG, di altri eventi indennizzati o degli eventi per i
quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Omissis..."
In sostanza l'obbligo di calcolare la contribuzione su di una retribuzione commisurata all'orario contrattuale darà luogo al
versamento di una "contribuzione virtuale" ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente
previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
IL D.M. 16.12.1996 (G.U. n. 305 del 31.12.1996) ha individuato alcuni eventi non previsti da leggi o da contratti e che
determinano sospensione dell'attività lavorativa e non comportano il versamento della "contribuzione virtuale" tra cui:
a) permessi individuali non retribuiti nel limite di 40 ore settimanali;
b) ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate;
c) corsi di formazione non retribuiti;
d) cassa integrazione guadagni.
Per quanto riguarda la sospensione dell'attività a seguito di presentazione della domanda CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI (CIG), come è noto, le imprese, in pendenza dell'autorizzazione, devono provvedere al versamento della
contribuzione, operando la relativa riduzione contributiva ex art. 29, comma 2, esclusivamente sulle somme erogate a
titolo di contribuzione (vedi msg. n. 24419 del 29.10.2009 per l'esposizione dei codici sul DM).
Le stesse aziende si devono astenere dal versare i contributi per le ore e le giornate per le quali nell'ambito dello stesso
mese è stata richiesta la CIG, con o senza corresponsione di anticipazione da parte dell'azienda.
La richiesta di Cassa integrazione per motivi meteorologici viene esaminata da apposita Commissione che può negare
totalmente o parzialmente l'autorizzazione.
In casi di Cig respinta, l'impresa edile, in base al DM 1996, dopo la notifica da parte dell'Istituto e salvo ricorso, deve
provvedere al versamento della contribuzione commisurata alla intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui
si riferisce la domanda.
La procedura di regolarizzazione, se espletata entro il 16 del mese successivo alla comunicazione del provvedimento di
reiezione, non comporta aggravio di oneri accessori.
2. Recupero della contribuzione e aspetti correlati
A) Recupero della contribuzione
La procedura consente di visualizzare tutte le aziende che nell'ultimo quinquennio, a seguito della reiezione totale o
parziale da parte dell'Istituto della concessione CIG, non abbiano provveduto alla regolarizzazione.
La procedura offre all'operatore una serie di informazioni per un corretto recupero contributivo:
- dati anagrafici, numero di matricola, codice contributivo e lo stato dell'azienda (sospesa, attiva etc.);
- il numero delle domande presentate dalla stessa azienda nell'ultimo quinquennio;
- le domande da lavorare, rispettivamente per singolo anno;
- il numero totale delle domande a carico dell'azienda distinte per codice cantiere, numero di domanda e data
presentazione, le ore richieste e quelle autorizzate, l'eventuale importo dovuto, (qualora non pagato) distinto per
contributi, sanzioni e interessi per le domande pregresse, e solo l'importo dei contributi dovuti se l'azienda è ancora nei
termini per la regolarizzazione.
Le pratiche già oggetto di precedente regolarizzazione vengono in ogni caso segnalate sia per controllare l'esatto
abbinamento con il carico contributivo dovuto sia per sistemare contabilmente eventuali mancati accrediti in favore delle
aziende stesse.
Per la stessa azienda può essere emessa una unica diffida relativa a più anni, selezionando più domande.
L'anteprima di stampa consentirà di verificare e modificare la correttezza della richiesta, nei casi in cui venisse dimostrato
dall'azienda il diritto ad alcune agevolazioni contributive.
A tal fine il programma attraverso una "utility" offre l'opportunità di modificare i dati ai fini del calcolo contributivo.
La procedura consente il recupero sia delle omissioni pregresse sia delle omissioni correnti, cioè quelle relative alle
aziende che hanno ricevuto già la lettera di reiezione totale o parziale delle ore di Cig richieste per le quali non è ancora
scaduto il termine per il pagamento della contribuzione.
La procedura ha incluso tra le domande da lavorare anche quelle che sono state presentate fuori termine (cioè oltre il
giorno 25 del mese successivo all'evento meteorologico che ha fatto scaturire la richiesta di Cig).
Tali domande sono riconoscibili dal fatto che non vengono riportate le ore di Cig respinta, non essendo presenti nel
programma della Cassa Integrazione.
In questo caso si dovrà consultare la documentazione cartacea relativa alla pratica, verificare le ore richieste (la reiezione
in questo caso è totale) e inserire in procedura il numero delle ore.
In automatico la procedura provvederà a calcolare l'importo contributivo, gravato dalle relative sanzioni civili e così sarà
possibile procedere con il recupero contributivo, come per le altre domande.
È stata predisposta in procedura la lettera di diffida con la quale l'azienda viene sollecitata al pagamento della
contribuzione entro i termini previsti, sottolineando che, in caso di ritardo, verranno applicate le sanzioni civili di cui alla
legge 388/2000.
Si precisa che la richiesta di rilascio del Durc non potrà essere accolta in caso di mancato assolvimento dell'obbligo
contributivo.
Effettuata l'istruttoria della pratica, la situazione debitoria potrà essere definita nei seguenti modi:
a) per regolarizzazione già avvenuta;
b) per insussistenza dell'obbligo contributivo;
c) per ricorso accolto;
d) con addebito per regolarizzazione spontanea (quando l'azienda provvede al pagamento prima della richiesta);
e) con addebito per regolarizzazione d'ufficio (quando viene emessa la diffida);
f) per sospensione a seguito di ricorso (in questo caso la pratica verrà definita successivamente).
B) Apertura inadempienza 71
Al fine di monitorare tutti gli aspetti della procedura è stata creata una nuova inadempienza, cod. 71, che riguarda il
recupero della contribuzione virtuale ed è abbinata al DM/V di tipo 2 o 3.
Successivamente, in caso di iscrizione a ruolo verrà creato apposito codice tributo.
C) Regime sanzionatorio
I contributi relativi al recupero della "contribuzione virtuale" per gli anni pregressi sono stati gravati dalle sanzioni civili e
dagli interessi di mora di cui alla legge 388/2000, decorrenti dalla scadenza individuata nel giorno 16 del mese
successivo alla comunicazione di reiezione delle ore Cig richieste da parte dell'Istituto.
Le sanzioni civili non sono invece dovute, come già sopra accennato, in tutti i casi in cui l'azienda, dopo aver ricevuto la
comunicazione da parte dell'Istituto della reiezione totale o parziale delle ore CIG, provvede alla regolarizzazione
spontanea entro il giorno 16 del mese successivo alla data di comunicazione.
D) Regolarizzazione contributiva delle posizioni individuali
Sistemazione flussi Emens/Uniemens
Si segnala che la relazione con l'azienda ai fini del recupero contributivo deve riguardare anche l'altro aspetto di
fondamentale importanza della tutela sociale dei lavoratori in cig.
Infatti, a seguito della sospensione contributiva, e nelle more dell'autorizzazione da parte dell'Istituto, il datore di lavoro
non include nel flusso Emens i lavoratori interessati, per il numero dei giorni o delle ore interessate da CIG.
Ne consegue che questi ultimi, fino a quando l'azienda non avrà inviato il flusso Emens, risultano privi di copertura
previdenziale, non essendo stati loro attribuiti i contributi figurativi.
La regolarizzazione contributiva con il versamento di quanto dovuto da parte dell'azienda rappresenta, pertanto, solo una
parte dell'attività di recupero che deve essere completata con la presentazione del flusso Emens che regolarizza le
posizioni individuali dei lavoratori interessati.
Con entrambe le regolarizzazioni si può ritenere concluso il ciclo produttivo che da una parte ripristina la correntezza
contributiva dell'azienda e dall'altra tutela dal punto di vista sociale i lavoratori interessati.
E) Monitoraggio e la valutazione dell'attività
La misurazione dell'attività relativa alla contribuzione virtuale in edilizia svolta nei confronti delle aziende verrà misurata,
con riferimento all'"output" che tale attività produrrà, in base a parametri di efficacia e di qualità di risultato.
Con successivo messaggio verranno comunicati i prodotti interessati e le modalità di rilevazione, nonché i criteri di
valutazione dei carichi di lavoro.
F) Aspetti operativi
In attesa che le autorizzazioni della procedura vengano gestite dal sistema IDM, è necessario comunicare, via e-mail, ai
referenti tecnici le seguenti informazioni:
MATRICOLA, COGNOME, NOME, codice SEDE, nome SEDE
Eventuali anomalie amministrative dovranno essere segnalate a:
Antonio Positino D.C. Entrate - Area Sviluppo Metodologie di Recupero crediti
Fiorella Testa D.C. Entrate - Area Sviluppo Metodologie di Recupero crediti
Antonio Silano D.P. Avellino
Vincenzo Chiodero D.P. Caserta
Eventuali problemi tecnici dovranno essere segnalati a:
Raffaele Scarantino D.R. Sicilia
Alessandro Davì D.R. Sicilia