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VENDERE E DISTRIBUIRE IN AUSTRALIA: accorgimenti e cautele legali Abogado Cristina Knupfer Jglegal Milano Indice 1. 2. 3. 4. 5. Il processo di internazionalizzazione Premessa allo svolgimento di attività commerciale; La vendita di prodotti e servizi Il contratto di vendita e distribuzione Il sistema giuridico australiano 1. IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE L'internazionalizzazione è il processo che porta una singola impresa o gruppi di imprese ad investire al di fuori del proprio mercato nazionale in sistemi economici di altre regioni del mondo, al fine di creare un sistema di integrazione e cooperazione nei settori chiave della produzione e del commercio internazionale. L'internazionalizzazione assume generalmente la forma di un’integrazione internazionale tra imprese che si può sviluppare: i) nello scambio commerciale internazionale, in cui i prodotti realizzati nel paese d’origine vengono esportati e compravenduti all’estero (importazione ed esportazione); ii) in forme “intermedie” quali contratti di agenzia, contratti di distribuzione, contratti di assistenza tecnica e commerciale, etc., che consentano di (a) vendere prodotti dell’impresa nel mercato estero o “concedere” la propria tecnologia ad imprese estere e/o (b) di utilizzare infrastrutture di operatori locali nel paese estero; iii) nella presenza stabile in mercati stranieri attraverso investimenti diretti esteri (IDE) (Foreign Direct Investment (FDI)) al fine di costituire entità di diritto locale interamente riferibili all’impresa estera o joint venture societarie con operatori locali al fine di costituire collaborazioni in ambito produttivo o commerciale. 2. PREMESSA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ COMMERCIALE L’Australian Business Number (ABN) viene assegnato gratuitamente al momento dell’iscrizione all’Australian Business Register (ABR). L’ABN è un unico numero composto da 11 cifre che identifica una attività commerciale o organizzazione rispetto al Governo e alla comunità. Una volta effettuata la registrazione, i dati relativi all’ABN sono conservati presso l’ABR. Non tutti i soggetti necessitano di avere un ABN o hanno diritto di riceverlo, ma chi svolge attività commerciale obbligatoriamente è tenuto ad averlo. Chi si iscrive per ottenere l’ABN può: - iscriversi anche per il pagamento della Good and Services Tax (GST) e registrare il nome commerciale; - ricevere una AUSkey con la quale trattare online con le agenzie governative; - essere riconosciuto come destinatario di deducibilità o esente dall’imposta sul reddito. L’ABN inoltre è utilizzato, nella corrispondenza con l’agenzia delle entrate; nelle transazioni con altre imprese; nel confermare dettagli in ordini e fatture con altre imprese; nel richiedere crediti fiscali relativi a merci e servizi (GST);per richiedere sgravi fiscali sul carburante che possano eventualmente spettare. In buona sostanza, l’equivalente dell’ABN è la Partita Iva del nostro ordinamento. Chiunque è non residente in Australia e svolge attività commerciale, o che sta portando una attività di impresa, o effettua forniture in una indirect tax zone, ha diritto a ricever un Australian Business Number. L’ABN si ottiene compilando una richiesta online nel caso di imprese individuali, oppure, nel caso di strutture imprenditoriali più complesse, è necessario fornire all’Australian Business Register in forma scritta tutte le informazioni necessarie ad identificare in maniera certa, chiara e dettagliata, l’attività d’impresa → i documenti identificativi; → una relazione sull’attività d’impresa che si intende svolgere in Australia. Sul sito del governo australiano, sezione ABR, sono reperibili tutte le informazioni ed i contatti necessari per effettuare correttamente gli adempimenti necessari all’ottenimento dell’Australian Business Number. La ″zona tasse indirette″ (indirect tax zone) significa Australia, ma non include anche gli External Territories (fra i quali, l’isola di Norfolk) né alcune aree offshore. Comunque, anche nella zona delle imposte dirette, si applicano l'imposta su beni e servizi (GST), la tassa di conguaglio sul vino (WET) e la tassa sulle auto di lusso (LCT). GST, WET e LCT non operano nei territori esterni australiani e in alcune zone off-shore. 3. LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI Importare in Australia Affinché l’attività di importazione possa aver successo, è necessario conoscere adeguatamente le normative governative, comprese le autorizzazioni rilasciate Department of Immigration and Border Protection (DIBP) e la normativa fiscale vigente. Licenze e permessi Mentre non vi è alcuna licenza generale necessaria per l'importazione, le dogane devono impedire l’ingresso e l’importazione di determinate merci. È indispensabile conoscere: - i permessi necessari che consentono l'importazione, i permessi di quarantena ed trattamenti che si applicano alla determinata categoria e tipo specifico di merci importate; e - se tali merci sono soggette a norme imperative di sicurezza o di informazione obbligatoria. Fra i diversi obblighi a carico dell’importatore, vi è anche quello di assicurare che i prodotti importati siano correttamente etichettati. Ad esempio, le merci importate che necessitano di una denominazione di vendita devono essere contrassegnate con il nome del paese in cui le merci sono state fatte o prodotte, e dove specificato, devono riportare una vera e propria descrizione della merce. Se non vengono osservate le prescrizioni contenute nei regolamenti, si rischia di violare la legge e di non ricevere le merci importate. Secondo la legge australiana, costituisce reato importare beni che non riportano la denominazione di vendita richiesta, oppure recano una denominazione commerciale falsa. Quando è richiesta una descrizione commerciale, questa deve essere: - in lingua inglese; e - in caratteri chiari e leggibili; e - apposta su un'etichetta o marchio situata in una posizione di rilievo e nel modo più permanente possibile; e - se l'etichettatura sulle merci comprende un peso o una quantità, deve essere specificato anche se quel peso o la quantità è netto o lordo. Qualsiasi altra informazione inclusa non deve contraddire o oscurare la denominazione di vendita richiesta. Per informazione, si intendono anche illustrazioni, testi o la dimensione dei caratteri. Una descrizione commerciale falsa è qualsiasi descrizione delle merci non corretta o fuorviante. Questa può includere informazioni dirette o indirette su dimensioni, peso, qualità, quantità, origine, produttore, ingredienti o l'applicazione di un brevetto, privilegi o diritti d'autore, e comprende tutte le possibili alterazioni di una denominazione di vendita, sia a titolo di aggiunta, cancellazione, o in qualsiasi altra modalità. Una descrizione commerciale è considerata falsa anche quando è omessa una informazione dalla descrizione e ciò induce erroneamente il consumatore sulla vera descrizione del prodotto. È previsto il sequestro per le merci importate in violazione sulla normativa che regolamenta le Commerce Trade Descriptions. Proibizioni e restrizioni alle importazioni Il Governo australiano controlla l’importazione di determinati beni. Il controllo include: - il divieto assoluto, se in nessun caso è consentita l’importazione; - una restrizione, se è necessario un permesso ufficiale per importare i beni. Diversi tipi di beni richiedono diversi tipi di permessi. Questi sono forniti da diverse agenzie governative e dipendono dalla natura dei beni; è possibile che uno stesso bene necessiti di permessi da più agenzie governative. Beni la cui importazione è vietata in assoluto: • cellule staminali derivati da cloni embrionali umani; • dispositivi per il suicidio; • cani di razze considerate pericolose (dogo Argentino; fila Brasileiro; Japanese tosa; American pitbull terrier o pitbull terrier; Perro de Presa Canario or Presa Canario); il divieto riguarda anche materiale pubblicitario relativo alle razze; • sostanze psicoattive che non rientrano nelle eccezioni. Dal 5 settembre 2015, in base alla normativa contenuta nel Criminal Code Act, 1995, è reato importare tali sostanze. Beni la cui importazione è soggetta a permessi e limitazioni: • anabolizzanti e sostanze androgeniche; • antibiotici; • tutti i beni riportanti la parola ANZAC (the Australian and New Zealand Army Corps) e materiale pubblicitario relativo; • amianto; • prodotti a base di pelliccia di cane o gatto; • ceramica smaltata; • cetacei (balene, delfini e focene); • armi chimiche; • accendini; • tabacco da masticare e da sniffare; • cosmetici a base di materiale tossico; • carte di credito contraffatte; • apparecchiature di controllo di massa; • beni appartenenti al patrimonio culturale della Papua Nuova Guinea; • diamanti grezzi con certificazione Kimberly Process; • collari protrusione per cani; • droghe e narcotici; • piante e specie animali in via di estinzione; • nuove gomme; • coltelli e pugnali; • esplosivi plastici; • armi da fuoco e munizioni; • pesci e denti di pesce; • imballaggi di lana; • merci di guerra ed altre armi; • beni rientranti nel Trade Practices Act, 1974; • giocattoli realizzati con materiale tossico (piombo, arsenico, bario); • foglie di tabacco non lavorate, grezze; • droghe e sostanze terapeutiche; • rifiuti pericolosi; • comprimitrici; • nitrato di ammonio; • sostanze radioattive; • pornografia e materiale offensivo (violento, criminale, terrorista, che istiga, in riferimento alla morale, decenza e proprietà); • pesticidi e prodotti chimici pericolosi; • matite e pennelli a base di sostanze tossiche; • sostanze che riducono l’ozono (es. CFC); • salvadanai contenenti sostanze tossiche (piombo); • flyswatters elettronici; • puntatori laser; • pianta Kava (Piper methysticum); • lampade incandescenti; • contenitori non ricaricabili contenenti idrofluorocarburi; • ormoni della crescita e sostanze di origine umana o animale; • beni riportanti l’immagine della bandiera o dello stemma australiano; • prodotti che riportano l’immagine della bandiera di Stati o Territories australiani, o lo stemma degli stessi. I beni che vengono importati in Australia devono essere classificati in base al Custom Tariff Act, 1995. Gli importatori devono autovalutare la corretta classificazione dei beni che importano. Sono previste sanzioni per informazioni inesatte o fuorvianti. Il Dipartimento governativo Immigration and Border Protection mette a disposizione una vasta gamma di informazioni e risorse per aiutare gli importatori a classificare le merci. Inoltre, il servizio di consulenza tariffario offre consulenza gratuita sui beni che si intende importare. I soggetti che importano merci solamente una tantum (one-off basis) possono ricevere aiuto direttamente da parte del Dipartimento. Ad ogni classificazione corrisponde una differente tariffa doganale. Aliquote di dazio e tasse - indirette In Australia vengono imposte la Good and Services Tax (GST), la Wine Equalisation Tax e la Luxury Car Tax su beni prodotti in Australia e sui beni importati. Il Department Immigration and Border Protection amministra queste tasse relativamente ai beni importati, mentre l’Australian Taxation Office gestisce quelli prodotti sul territorio nazionale. Il Dipartimento è responsabile del calcolo e della riscossione della GST sulle merci importate e gestisce tutte le questioni concernenti le importazioni imponibili. Il Dipartimento garantisce altresì che: - le esenzioni richieste dagli importatori siano corrette; - il valore delle importazioni imponibile sia calcolato correttamente; e - la GST dovuta sulle importazioni imponibili sia pagata al Dipartimento competente. La GST è dovuta per le merci importate, a meno che non ne siano esenti. Il nuovo regime di tassazione Goods and Services Tax Act, 1999 stabilisce che l'importatore deve pagare la GST allo stesso tempo e nello stesso modo in cui viene pagato il dazio doganale. Esso prevede inoltre che il tasso di GST applicabile sulle importazioni tassabili sia del 10% del valore delle importazioni imponibile. Il valore delle importazioni imponibile è la somma di: il valore in dogana (CV) delle merci importate; qualsiasi dazio da versare; l'importo pagato o da pagare per il trasporto delle merci in Australia e per assicurare le merci per il trasporto che (T&I), e la Wine Equalization Tax, se applicabile. I beni che vengono introdotti per lo stoccaggio non sono soggetti a GST, fino a quando non vengono liberati dal magazzino e destinati al "consumo interno", cd. home consumption ("consumo interno" significa che le merci entrano in commercio dell'Australia). È prevista la possibilità per alcuni importatori, di procrastinare il pagamento della GST. Obblighi doganali per le importazioni Tutti i beni importati in Australia devono transitare attraverso la dogana. A seconda del tipo e del valore delle merci o dei prodotti importati, corrispondono diversi costi. Questi possono includere tasse di sdoganamento, dazi doganali, Goods and Services Tax (GST) e altre imposte. Alcune merci sono soggette a particolari restrizioni o può anche esserne vietata l'importazione. Se le merci contengono sostanze chimiche industriali come cosmetici, solventi, collanti, materie plastiche, inchiostri, stampa e fotocopie prodotti chimici, vernici, prodotti per la pulizia della casa e articoli da toeletta, queste dovranno essere sottoposte a registrazione supplementare. Se le merci rientrano anche nella normativa di quarantena, il Servizio Quarantena e Ispezione Australiano (Australian Quarantine and Inspection Service - AQIS) dovrà ispezionare le stesse ed eventualmente trattenerle. Costi di importazione L’Australian Customs and Border Protection Service periodicamente redige e pubblica l’Australian Customs and Border Protection Notice, che fornisce la lista di tutti i costi correnti di diritti e tasse per dichiarazioni e licenze richieste dall’ente governativo. La più recente e quella tuttora in vigore è la Notice nr. 2014/41. Il metodo principalmente utilizzato in Australia per valutare le merci a fini doganali, è quello del valore di transazione, che si basa sul prezzo effettivamente pagato (o da pagare) per le merci importate, soggetto ad alcuni adeguamenti. Una condizione importante per l'utilizzo del criterio del valore di transazione, è che non c'è alcuna relazione tra l'acquirente e il venditore, che possono influenzare il prezzo. 4. IL CONTRATTO DI VENDITA e DISTRIBUZIONE Molte imprese straniere svolgono attività commerciali in Australia tramite distributori e agenti. Spesso, questo è la fase preliminare che precede un successivo insediamento di una presenza stabile in Australia, ad esempio attraverso la costituzione di una società. Distributor è il termine comunemente utilizzato per indicare qualsiasi persona che offre e vende beni o servizi in Australia –sia a rivenditori che agli utenti finali direttamente-, ma che mantiene un’identità e presenza nel mercato distinta da quella della impresa straniera per cui distribuisce. Agent è invece il termine giuridico utilizzato dalla normativa australiana per indicare il soggetto che entra in una particolare relazione giuridica con l’impresa estera, per cui agisce in nome e per conto della stessa. Tipicamente, l’agent ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell’impresa, cosicché è quest’ultima che è vincolata a questi contratti in qualità di mandante (come se l’impresa avesse stipulato direttamente quei contratti). La legge australiana impone un alto livello di responsabilità e fiducia all’agente, denominato ″fiduciary relationship″ → ciò significa che determinate obbligazioni sono poste a carico dell’agente a prescindere da ogni previsione contrattuale. Tra i principali obblighi dell’agent, vi è quello di agire con lealtà (in buona fede) e nel miglior interesse del preponente. Tuttavia, è importante segnalare che, in base al contenuto della legge australiana, il termine ″Agent″ non corrisponde al concetto italiano di agente e nemmeno a quello dell’Unione Europea di ″Commercial Agent″, e bisogna prestare la massima attenzione a non confondere queste nozioni. Dal momento che l’agent ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell’impresa preponente, è fondamentale che questa specifichi in maniera dettagliata le limitazioni dei poteri dell’agente in un contratto scritto. Distributors e agents non godono di speciale protezione normativa, a differenza della tutela apprestata agli agenti commerciali nelle leggi europee (si vedano ad esempio, l’art. 1751 del Codice Civile italiano o la Direttiva 86/653/EEC). Ad esempio, non è previsto il diritto ad un compenso/provvigione per l’agente che porta nuovi clienti, o che aumenta l’attività commerciale del preponente, e nemmeno un indennizzo per le spese sostenute dall’agente per attività eseguite in nome e per conto del preponente. In Australia quindi, non esiste equivalente della cd. Indennità suppletiva, della cd. Indennità meritocratica, come nemmeno si presenta la necessità di accantonare fondi per l’Indennità di risoluzione, e non esiste il corrispettivo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore del commercio. → tutti questi aspetti in Australia sono lasciati alla libera negoziazione tra impresa preponente e agent/distributor, e devono essere espressamente convenuti e stipulati in un contratto scritto fra le parti. Anche se i giudici australiani possono dedurre l’esistenza di un contratto fra un preponente straniero ed l’agent/distributor australiano, è comunque preferibile e consigliabile vincolare le parti tramite un contratto scritto. Il contratto può prevedere: • la tipologia di rapporto (agenzia o distribuzione); • la clausola di esclusiva; • limitazioni territoriali/regionali; • quali sono i beni destinati alla vendita e quali invece ne sono esclusi; • prezzi e termini di pagamento dei beni; • modalità e tempi di retribuzione dell’agent/distributor (su commissione, tariffa fissa o criterio misto); • cessazione del rapporto (cause, modalità e conseguenze; ad es., restituzione dei prodotti, pagamenti, riservatezza e tutela dei segreti industriali); • diritti di risoluzione qualora l’agent/distributor non faccia fronte alle proprie obbligazioni; • supporto alle vendite fornito da ciascuna parte (come informazioni sul prodotto, pubblicità, supporto tecnico, credito, assistenza post-vendita, stime); • supply chain e logistic chain; • clausola di restrizione del commercio; • tutela della proprietà intellettuale, delle informazioni confidenziali e dei segreti commerciali; • esclusioni o limitazioni di responsabilità; • legge applicabile al contratto (australiana, italiana, o altra ancora) e risoluzione delle controversie (negoziazione, mediazione, arbitrato internazionale e elezione del foro competente). L’Australia è una delle 83 nazioni firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG), l’accordo commerciale internazionale adottato nel 1980 nella convenzione di Vienna per la vendita internazionale di merci in cui si regolamentano i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore a livello internazionale. L’Australia vi ha aderito il 17 marzo 1988. La norma section 601CD del Corporations Act australiano del 2001(modificato recentemente nel dicembre 2014), prevede che le imprese costituite all’estero e che vogliano intraprendere attività commerciali in Australia, hanno l’obbligo di registrarsi presso l’ASIC, l’Australian Securities & Investments Commission. Generalmente, la giurisprudenza australiana e britannica ritengono che una impresa straniera/ estera che commercia esclusivamente tramite un distributore o un venditore commerciale, non stia intraprendendo attività commerciale, mentre, una impresa estera che commercia tramite un agente che ha il potere di prendere decisioni e vincolare l’impresa tramite la stipula di contratti, sta invece svolgendo attività commerciale in Australia. attenzione al tipo di contratto finalizzato alla vendita di beni che si stipula: a seconda del modello prescelto (agenzia o distribuzione), corrisponderanno oneri legali e finanziari molto diversi. Al fine di essere registrata, una società straniera deve presentare i seguenti documenti ed informazione ad ASIC: - domanda nella forma prescritta; - copia autenticata del certificato di costituzione o di registrazione nel paese di provenienza; - copia certificata dell’atto costitutivo; - elenco degli amministratori, contente anche i loro dati personali; - l’indirizzo della sede legale nel paese di provenienza. Giurisprudenza consolidata e uniforme ritiene che, una volta che tutte queste informazioni sono state fornite, ASIC non può rifiutare l’iscrizione. Una società estera registrata deve avere un ufficio registrato in territorio australiano, al quale tutte le comunicazioni e notifiche possano essere eseguite; questo deve essere aperto durante certi orari lavorativi prescritti dalla legge. L’indirizzo dell’ufficio registrato deve essere notificato ad ASIC. Inoltre, le società estere registrate devono avere un agente locale formalmente nominato, che può essere o una persona fisica o una persona giuridica residenti in Australia. L’agente locale è responsabile dell’adempimento delle norme del Corporations Act da parte della società ed è personalmente responsabile per ogni violazione dello stesso. Ad ASIC devono essere altresì notificate le generalità dell’agente locale. Come le società australiane, anche le società estere registrate devono, ai fini del rispetto della normativa sull’imposta sul reddito, nominare un pubblico ufficiale addetto a tal fine. Commercio internazionale L’Australia può essere un’ottima base per una successiva espansione nella regione asiatica. L’Australia infatti ha stipulato il Free Trade Agreement con la Nuova Zelanda e 10 nazioni ASEAN (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, Brunei, Laos, Cambodia e Myanmar). Il 17 giugno 2015 è stato firmato il China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) e sta per essere ratificato. E-commerce Gli Electronic Transactions Acts sono stati adottati in ogni Stato e Territory, ed anche a livello federale. Il loro effetto è quello per cui i contratti conclusi elettronicamente sono giuridicamente vincolanti come i contratti in forma scritta. Gli ETAs si basano sull’UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996). Tassazione L’Australia ha un complesso regime di tassazioni federali, che include un’imposta sul reddito (income tax), un’imposta sulle plusvalenze (capital gains tax), un’imposta sui consumi (the GST) e diverse imposte che si basano sull’occupazione (ad esempio, la fringe benefits tax). L’Australia inoltre ha un vasto numero di tasse statali/territoriali, come ad esempio l’imposta di bollo, la tassa sulla proprietà e la payroll tax. Una delle chiavi per intraprendere una attività commerciale di successo in Australia, è comprendere come queste imposte interagiscono e come queste influiscono sulle strutture e transazioni commerciali. L’Australia possiede un sistema di tassazione internazionale globale, ed un ampia gamma di Double Taxation Agreements che si scontra con chiunque voglia intraprendere una relazione commerciale internazionale con l’Australia. Tutela del consumatore L’Australian Consumer Law (ACL) disciplina le pratiche di commercio sleale e la tutela del consumatore. Il rispetto dell’ACL è vigilato dalla Commissione federale Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) e dagli uffici statali per la tutela del consumatore e delle attività commerciali (come ad esempio, l’Office of Fair Trading NSW). L’ACL contiene norme che disciplinano: - condotte unconsciounable; - condotte erronee o ingannevoli (compreso falsità e pubblicità, nomi e prassi commerciali ingannevoli) nel commercio; - termini contrattuali sleali; - diverse questioni riguardanti la protezione del consumatore, come le pubblicità cd. esca, schemi a piramide, prezzi multipli e componenti; - vendite porta a porta e televendite; - garanzie spettanti al consumatore, con correlati rimedi e azioni esercitabili; - sicurezza dei prodotti. Responsabilità da prodotto L’Australia ha una vasta legislazione in materia di protezione dei consumatori, disciplinante il mercato alimentare e dei farmaci, l’etichettatura e la promozione, nonché la responsabilità da prodotto. La legge federale australiana sulla responsabilità da prodotto si basa sulla Direttiva della Commissione Europea sulla Responsabilità da Prodotto e comporta la responsabilità oggettiva di produttori e importatori per danni causati da prodotti difettosi o pericolosi. I consumatori poi, godono delle tutele apprestate dai diritti del sistema di common law in materia di responsabilità civile e contratti, nonché, in diversi Stati, del Sale of Goods Act. La legislazione australiana imposta la sicurezza dei prodotti ponendo degli obblighi di segnalazione a carico, in termini generali, dei fornitori di beni di consumo e correlati servizi, che vengano a conoscenza di casi di morte o danni gravi o malattie causate dall’uso o dal prevedibile uso erroneo del prodotto o servizio. Essi infatti devono farne immediato rapporto al Ministro del Commonwealth entro le 48 ore dall’avvenuta conoscenza del pericolo. Chiunque nella supply chain è considerato fornitore in questo caso: produttore, distributore, importatore, rivenditore. Pratiche anticoncorrenziali Il Competition and Consumer Act (CCA) vieta pratiche anticoncorrenziali come: - accordi fra concorrenti per fissare, mantenere o controllare i prezzi; - accordi fra concorrenti per ripartirsi un mercato o i clienti; - accordi fra concorrenti per non trattare con determinati fornitori, clienti o altri concorrenti; - la fornitura di beni o servizi in condizioni tali che il cliente acquisti i beni o i servizi da una terza parte; - accordi, contratti o intese dirette a ridurre direttamente o indirettamente la concorrenza nel mercato. L’abuso di posizione dominante sul mercato è illegittima, e si considera esservi abuso, ogni qualvolta l’impresa utilizza la sua posizione dominante ai fini di: - eliminare o danneggiare un concorrente; - impedire l’ingresso nel mercato di un potenziale concorrente; - scoraggiare o ostacolare un altro soggetto giuridico dall’essere in concorrenza. 5. IL SISTEMA GIURIDICO AUSTRALIANO L’Australia è una stabile democrazia che mantiene forti legami con il Regno Unito: la Regina Elisabetta II è il Capo di Stato. → monarchia parlamentare federale L’Australia è una federazione composta da sei Stati e da due Territories in regime di autogoverno. Ciascuno di essi ha un proprio potere legislativo, esecutivo e giudiziale. Esistono tre livelli di governo: - il Governo Federale (anche conosciuto come Governo di Commonwealth) → ha la responsabilità primaria in materie come tassazione, difesa, affari esteri, investimenti stranieri, poste e telecomunicazioni, immigrazione, sistema sanitario nazionale, aviazione, commercio estero; - lo Stato ed i Governi territoriali → sono competenti in materie come strade e trasporti, sistema idrico, rifiuti, educazione, ospedali, energie, polizia e assistenza sanitaria; - i Governo locali → si concentrano primariamente sulla pianificazione e sviluppo, utilizzo del territorio e previsione dei servizi locali alle comunità. L’Australia ha un sistema giuridico di ″common law″, che si basa sul sistema giuridico inglese. Gli Stati e i Territories hanno ciascuno il proprio sistema giudiziario e di corti. Le Corti Federali trattano questioni federali, mentre la High Court of Australia è competente per gli appelli di sentenze delle corti federali, statali e territoriali. GRAZIE Avvocato Cristina Knupfer [email protected] JGlegal is an international professional association based in Via Melegari 1, Milano