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VENDERE E DISTRIBUIRE
IN AUSTRALIA:
accorgimenti e cautele legali
Abogado Cristina Knupfer
Jglegal
Milano
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
Il processo di internazionalizzazione
Premessa allo svolgimento di attività commerciale;
La vendita di prodotti e servizi
Il contratto di vendita e distribuzione
Il sistema giuridico australiano
1. IL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
L'internazionalizzazione è il processo che porta una
singola impresa o gruppi di imprese ad investire al di
fuori del proprio mercato nazionale in sistemi
economici di altre regioni del mondo, al fine di creare
un sistema di integrazione e cooperazione nei
settori chiave della produzione e del commercio
internazionale.
L'internazionalizzazione assume generalmente la
forma di un’integrazione internazionale tra imprese
che si può sviluppare:
i) nello scambio commerciale internazionale, in cui
i prodotti realizzati nel paese d’origine vengono
esportati e compravenduti all’estero (importazione
ed esportazione);
ii) in forme “intermedie” quali contratti di agenzia,
contratti di distribuzione, contratti di assistenza
tecnica e commerciale, etc., che consentano di (a)
vendere prodotti dell’impresa nel mercato estero o
“concedere” la propria tecnologia ad imprese estere
e/o (b) di utilizzare infrastrutture di operatori locali
nel paese estero;
iii) nella presenza stabile in mercati stranieri
attraverso investimenti diretti esteri (IDE) (Foreign
Direct Investment (FDI)) al fine di costituire entità di
diritto locale interamente riferibili all’impresa estera o
joint venture societarie con operatori locali al fine di
costituire collaborazioni in ambito produttivo o
commerciale.
2. PREMESSA ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ
COMMERCIALE
L’Australian Business Number (ABN) viene assegnato
gratuitamente al momento dell’iscrizione all’Australian
Business Register (ABR).
L’ABN è un unico numero composto da 11 cifre che
identifica una attività commerciale o organizzazione
rispetto al Governo e alla comunità.
Una volta effettuata la registrazione, i dati relativi all’ABN
sono conservati presso l’ABR.
Non tutti i soggetti necessitano di avere un ABN o
hanno diritto di riceverlo, ma chi svolge attività
commerciale obbligatoriamente è tenuto ad
averlo.
Chi si iscrive per ottenere l’ABN può:
- iscriversi anche per il pagamento della Good and
Services Tax (GST) e registrare il nome commerciale;
- ricevere una AUSkey con la quale trattare online con
le agenzie governative;
- essere riconosciuto come destinatario di deducibilità
o esente dall’imposta sul reddito.
L’ABN inoltre è utilizzato, nella corrispondenza con
l’agenzia delle entrate; nelle transazioni con altre
imprese; nel confermare dettagli in ordini e fatture con
altre imprese; nel richiedere crediti fiscali relativi a
merci e servizi (GST);per richiedere sgravi fiscali sul
carburante che possano eventualmente spettare.
In buona sostanza, l’equivalente dell’ABN è la Partita
Iva del nostro ordinamento.
Chiunque è non residente in Australia e svolge attività
commerciale, o che sta portando una attività di
impresa, o effettua forniture in una indirect tax zone, ha
diritto a ricever un Australian Business Number.
L’ABN si ottiene compilando una richiesta online nel
caso di imprese individuali, oppure, nel caso di
strutture imprenditoriali più complesse, è necessario
fornire all’Australian Business Register in forma scritta
tutte le informazioni necessarie ad identificare in
maniera certa, chiara e dettagliata, l’attività d’impresa
→ i documenti identificativi;
→ una relazione sull’attività d’impresa che si intende
svolgere in Australia.
Sul sito del governo australiano, sezione ABR, sono
reperibili tutte le informazioni ed i contatti necessari
per effettuare correttamente gli adempimenti necessari
all’ottenimento dell’Australian Business Number.
La ″zona tasse indirette″ (indirect tax zone) significa
Australia, ma non include anche gli External Territories
(fra i quali, l’isola di Norfolk) né alcune aree offshore.
Comunque, anche nella zona delle imposte dirette, si
applicano l'imposta su beni e servizi (GST), la tassa di
conguaglio sul vino (WET) e la tassa sulle auto di
lusso (LCT). GST, WET e LCT non operano nei
territori esterni australiani e in alcune zone off-shore.
3. LA VENDITA DI PRODOTTI
E SERVIZI
Importare in Australia
Affinché l’attività di importazione possa aver
successo, è necessario conoscere adeguatamente le
normative governative, comprese le autorizzazioni
rilasciate Department of Immigration and Border
Protection (DIBP) e la normativa fiscale vigente.
Licenze e permessi
Mentre non vi è alcuna licenza generale
necessaria per l'importazione, le dogane devono
impedire l’ingresso e l’importazione di determinate
merci.
È indispensabile conoscere:
- i permessi necessari che consentono l'importazione, i
permessi di quarantena ed trattamenti che si
applicano alla determinata categoria e tipo specifico
di merci importate; e
- se tali merci sono soggette a norme imperative di
sicurezza o di informazione obbligatoria.
Fra i diversi obblighi a carico dell’importatore, vi è anche
quello di assicurare che i prodotti importati siano
correttamente etichettati.
Ad esempio, le merci importate che necessitano di una
denominazione di vendita devono essere contrassegnate con
il nome del paese in cui le merci sono state fatte o prodotte,
e dove specificato, devono riportare una vera e propria
descrizione della merce.
Se non vengono osservate le prescrizioni contenute nei
regolamenti, si rischia di violare la legge e di non ricevere le
merci importate.
Secondo la legge australiana, costituisce reato
importare beni che non riportano la denominazione di
vendita richiesta, oppure recano una denominazione
commerciale falsa.
Quando è richiesta una descrizione commerciale,
questa deve essere:
- in lingua inglese; e
- in caratteri chiari e leggibili; e
- apposta su un'etichetta o marchio situata in una
posizione di rilievo e nel modo più permanente
possibile; e
- se l'etichettatura sulle merci comprende un peso o
una quantità, deve essere specificato anche se quel
peso o la quantità è netto o lordo.
Qualsiasi altra informazione inclusa non deve
contraddire o oscurare la denominazione di vendita
richiesta. Per informazione, si intendono anche
illustrazioni, testi o la dimensione dei caratteri.
Una descrizione commerciale falsa è qualsiasi
descrizione delle merci non corretta o fuorviante.
Questa può includere informazioni dirette o indirette
su dimensioni, peso, qualità, quantità, origine,
produttore, ingredienti o l'applicazione di un brevetto,
privilegi o diritti d'autore, e comprende tutte le
possibili alterazioni di una denominazione di vendita,
sia a titolo di aggiunta, cancellazione, o in qualsiasi
altra modalità.
Una descrizione commerciale è considerata falsa
anche quando è omessa una informazione dalla
descrizione e ciò induce erroneamente il consumatore
sulla vera descrizione del prodotto.
È previsto il sequestro per le merci importate in
violazione sulla normativa che regolamenta le
Commerce Trade Descriptions.
Proibizioni e restrizioni alle importazioni
Il Governo australiano controlla l’importazione di
determinati beni. Il controllo include:
- il divieto assoluto, se in nessun caso è consentita
l’importazione;
- una restrizione, se è necessario un permesso ufficiale
per importare i beni.
Diversi tipi di beni richiedono diversi tipi di permessi.
Questi sono forniti da diverse agenzie governative e
dipendono dalla natura dei beni; è possibile che uno
stesso bene necessiti di permessi da più agenzie
governative.
Beni la cui importazione è vietata in assoluto:
• cellule staminali derivati da cloni embrionali umani;
• dispositivi per il suicidio;
• cani di razze considerate pericolose (dogo Argentino;
fila Brasileiro; Japanese tosa; American pitbull terrier o
pitbull terrier; Perro de Presa Canario or Presa Canario); il
divieto riguarda anche materiale pubblicitario relativo
alle razze;
• sostanze psicoattive che non rientrano nelle
eccezioni. Dal 5 settembre 2015, in base alla
normativa contenuta nel Criminal Code Act, 1995, è
reato importare tali sostanze.
Beni la cui importazione è soggetta a permessi e
limitazioni:
• anabolizzanti e sostanze androgeniche;
• antibiotici;
• tutti i beni riportanti la parola ANZAC (the
Australian and New Zealand Army Corps) e materiale
pubblicitario relativo;
• amianto;
• prodotti a base di pelliccia di cane o gatto;
• ceramica smaltata;
• cetacei (balene, delfini e focene);
• armi chimiche;
• accendini;
• tabacco da masticare e da sniffare;
• cosmetici a base di materiale tossico;
• carte di credito contraffatte;
• apparecchiature di controllo di massa;
• beni appartenenti al patrimonio culturale della Papua
Nuova Guinea;
• diamanti grezzi con certificazione Kimberly Process;
• collari protrusione per cani;
• droghe e narcotici;
• piante e specie animali in via di estinzione;
• nuove gomme;
• coltelli e pugnali;
• esplosivi plastici;
• armi da fuoco e munizioni;
• pesci e denti di pesce;
• imballaggi di lana;
• merci di guerra ed altre armi;
• beni rientranti nel Trade Practices Act, 1974;
• giocattoli realizzati con materiale tossico (piombo,
arsenico, bario);
• foglie di tabacco non lavorate, grezze;
• droghe e sostanze terapeutiche;
• rifiuti pericolosi;
• comprimitrici;
• nitrato di ammonio;
• sostanze radioattive;
• pornografia e materiale offensivo (violento,
criminale, terrorista, che istiga, in riferimento alla
morale, decenza e proprietà);
• pesticidi e prodotti chimici pericolosi;
• matite e pennelli a base di sostanze tossiche;
• sostanze che riducono l’ozono (es. CFC);
• salvadanai contenenti sostanze tossiche (piombo);
• flyswatters elettronici;
• puntatori laser;
• pianta Kava (Piper methysticum);
• lampade incandescenti;
• contenitori non ricaricabili contenenti
idrofluorocarburi;
• ormoni della crescita e sostanze di origine umana o
animale;
• beni riportanti l’immagine della bandiera o dello
stemma australiano;
• prodotti che riportano l’immagine della bandiera di
Stati o Territories australiani, o lo stemma degli stessi.
I beni che vengono importati in Australia
devono essere classificati in base al Custom
Tariff Act, 1995.
Gli importatori devono autovalutare la corretta
classificazione dei beni che importano. Sono
previste sanzioni per informazioni inesatte o
fuorvianti.
Il Dipartimento governativo Immigration and
Border Protection mette a disposizione una vasta
gamma di informazioni e risorse per aiutare gli
importatori a classificare le merci.
Inoltre, il servizio di consulenza tariffario offre
consulenza gratuita sui beni che si intende importare.
I soggetti che importano merci solamente una tantum
(one-off basis) possono ricevere aiuto direttamente da
parte del Dipartimento.
Ad ogni classificazione corrisponde una differente
tariffa doganale.
Aliquote di dazio e tasse
- indirette
In Australia vengono imposte la Good and Services
Tax (GST), la Wine Equalisation Tax e la Luxury
Car Tax su beni prodotti in Australia e sui beni
importati.
Il Department Immigration and Border Protection
amministra queste tasse relativamente ai beni
importati, mentre l’Australian Taxation Office gestisce
quelli prodotti sul territorio nazionale.
Il Dipartimento è responsabile del calcolo e della
riscossione della GST sulle merci importate e gestisce
tutte le questioni concernenti le importazioni
imponibili.
Il Dipartimento garantisce altresì che:
- le esenzioni richieste dagli importatori siano corrette;
- il valore delle importazioni imponibile sia calcolato
correttamente; e
- la GST dovuta sulle importazioni imponibili sia
pagata al Dipartimento competente.
La GST è dovuta per le merci importate, a meno che
non ne siano esenti.
Il nuovo regime di tassazione Goods and Services Tax
Act, 1999 stabilisce che l'importatore deve pagare la
GST allo stesso tempo e nello stesso modo in cui
viene pagato il dazio doganale. Esso prevede inoltre
che il tasso di GST applicabile sulle importazioni
tassabili sia del 10% del valore delle importazioni
imponibile.
Il valore delle importazioni imponibile è la somma di:
il valore in dogana (CV) delle merci importate;
qualsiasi dazio da versare; l'importo pagato o da
pagare per il trasporto delle merci in Australia e per
assicurare le merci per il trasporto che (T&I), e la
Wine Equalization Tax, se applicabile.
I beni che vengono introdotti per lo stoccaggio non
sono soggetti a GST, fino a quando non vengono
liberati dal magazzino e destinati al "consumo
interno", cd. home consumption ("consumo interno"
significa che le merci entrano in commercio
dell'Australia).
È prevista la possibilità per alcuni importatori, di
procrastinare il pagamento della GST.
Obblighi doganali per le importazioni
Tutti i beni importati in Australia devono
transitare attraverso la dogana.
A seconda del tipo e del valore delle merci o dei
prodotti importati, corrispondono diversi costi. Questi
possono includere tasse di sdoganamento, dazi
doganali, Goods and Services Tax (GST) e altre imposte.
Alcune merci sono soggette a particolari restrizioni o può
anche esserne vietata l'importazione.
Se le merci contengono sostanze chimiche industriali come
cosmetici, solventi, collanti, materie plastiche, inchiostri,
stampa e fotocopie prodotti chimici, vernici, prodotti per la
pulizia della casa e articoli da toeletta, queste dovranno
essere sottoposte a registrazione supplementare.
Se le merci rientrano anche nella normativa di quarantena, il
Servizio Quarantena e Ispezione Australiano (Australian
Quarantine and Inspection Service - AQIS) dovrà ispezionare le
stesse ed eventualmente trattenerle.
Costi di importazione
L’Australian Customs and Border Protection Service
periodicamente redige e pubblica l’Australian Customs
and Border Protection Notice, che fornisce la lista di tutti i
costi correnti di diritti e tasse per dichiarazioni e
licenze richieste dall’ente governativo.
La più recente e quella tuttora in vigore è la Notice
nr. 2014/41.
Il metodo principalmente utilizzato in Australia per
valutare le merci a fini doganali, è quello del valore di
transazione, che si basa sul prezzo effettivamente
pagato (o da pagare) per le merci importate, soggetto
ad alcuni adeguamenti.
Una condizione importante per l'utilizzo del criterio
del valore di transazione, è che non c'è alcuna
relazione tra l'acquirente e il venditore, che possono
influenzare il prezzo.
4. IL CONTRATTO DI
VENDITA e DISTRIBUZIONE
Molte imprese straniere svolgono attività commerciali
in Australia tramite distributori e agenti.
Spesso, questo è la fase preliminare che precede un
successivo insediamento di una presenza stabile in
Australia, ad esempio attraverso la costituzione di una
società.
Distributor è il termine comunemente utilizzato per
indicare qualsiasi persona che offre e vende beni o
servizi in Australia –sia a rivenditori che agli utenti
finali direttamente-, ma che mantiene un’identità e
presenza nel mercato distinta da quella della impresa
straniera per cui distribuisce.
Agent è invece il termine giuridico utilizzato dalla
normativa australiana per indicare il soggetto che entra
in una particolare relazione giuridica con l’impresa
estera, per cui agisce in nome e per conto della stessa.
Tipicamente, l’agent ha il potere di stipulare contratti in
nome e per conto dell’impresa, cosicché è quest’ultima
che è vincolata a questi contratti in qualità di
mandante (come se l’impresa avesse stipulato
direttamente quei contratti).
La legge australiana impone un alto livello di
responsabilità e fiducia all’agente, denominato
″fiduciary relationship″ → ciò significa che
determinate obbligazioni sono poste a carico
dell’agente a prescindere da ogni previsione
contrattuale.
Tra i principali obblighi dell’agent, vi è quello di agire
con lealtà (in buona fede) e nel miglior interesse del
preponente.
Tuttavia, è importante segnalare che, in base al
contenuto della legge australiana, il termine ″Agent″
non corrisponde al concetto italiano di agente e
nemmeno a quello dell’Unione Europea di ″Commercial
Agent″, e bisogna prestare la massima attenzione a non
confondere queste nozioni.
Dal momento che l’agent ha il potere di stipulare
contratti in nome e per conto dell’impresa
preponente, è fondamentale che questa specifichi in
maniera dettagliata le limitazioni dei poteri dell’agente
in un contratto scritto.
Distributors e agents non godono di speciale protezione
normativa, a differenza della tutela apprestata agli
agenti commerciali nelle leggi europee (si vedano ad
esempio, l’art. 1751 del Codice Civile italiano o la
Direttiva 86/653/EEC).
Ad esempio, non è previsto il diritto ad un
compenso/provvigione per l’agente che porta nuovi
clienti, o che aumenta l’attività commerciale del
preponente, e nemmeno un indennizzo per le spese
sostenute dall’agente per attività eseguite in nome e
per conto del preponente.
In Australia quindi, non esiste equivalente della cd.
Indennità suppletiva, della cd. Indennità meritocratica,
come nemmeno si presenta la necessità di accantonare
fondi per l’Indennità di risoluzione, e non esiste il
corrispettivo dell’Accordo Economico Collettivo
(AEC) per il settore del commercio.
→ tutti questi aspetti in Australia sono lasciati alla
libera negoziazione tra impresa preponente e
agent/distributor, e devono essere espressamente
convenuti e stipulati in un contratto scritto fra le
parti.
Anche se i giudici australiani possono dedurre
l’esistenza di un contratto fra un preponente straniero
ed l’agent/distributor australiano, è comunque
preferibile e consigliabile vincolare le parti tramite un
contratto scritto.
Il contratto può prevedere:
• la tipologia di rapporto (agenzia o distribuzione);
• la clausola di esclusiva;
• limitazioni territoriali/regionali;
• quali sono i beni destinati alla vendita e quali
invece ne sono esclusi;
• prezzi e termini di pagamento dei beni;
• modalità e tempi di retribuzione dell’agent/distributor
(su commissione, tariffa fissa o criterio misto);
• cessazione del rapporto (cause, modalità e
conseguenze; ad es., restituzione dei prodotti,
pagamenti, riservatezza e tutela dei segreti
industriali);
• diritti di risoluzione qualora l’agent/distributor
non faccia fronte alle proprie obbligazioni;
• supporto alle vendite fornito da ciascuna parte
(come informazioni sul prodotto, pubblicità,
supporto tecnico, credito, assistenza post-vendita,
stime);
• supply chain e logistic chain;
• clausola di restrizione del commercio;
• tutela della proprietà intellettuale, delle informazioni
confidenziali e dei segreti commerciali;
• esclusioni o limitazioni di responsabilità;
• legge applicabile al contratto (australiana, italiana,
o altra ancora) e risoluzione delle controversie
(negoziazione, mediazione, arbitrato internazionale e
elezione del foro competente).
L’Australia è una delle 83 nazioni firmatarie della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di
Vendita Internazionale di Merci (CISG), l’accordo
commerciale internazionale adottato nel 1980 nella
convenzione di Vienna per la vendita internazionale di
merci in cui si regolamentano i diritti e gli obblighi del
venditore e del compratore a livello internazionale.
L’Australia vi ha aderito il 17 marzo 1988.
La norma section 601CD del Corporations Act australiano
del 2001(modificato recentemente nel dicembre 2014),
prevede che le imprese costituite all’estero e che
vogliano intraprendere attività commerciali in
Australia, hanno l’obbligo di registrarsi presso l’ASIC,
l’Australian Securities & Investments Commission.
Generalmente, la giurisprudenza australiana e
britannica ritengono che una impresa straniera/
estera che commercia esclusivamente tramite un
distributore o un venditore commerciale, non stia
intraprendendo attività commerciale, mentre, una
impresa estera che commercia tramite un agente
che ha il potere di prendere decisioni e vincolare
l’impresa tramite la stipula di contratti, sta invece
svolgendo attività commerciale in Australia.
 attenzione al tipo di contratto finalizzato alla
vendita di beni che si stipula: a seconda del modello
prescelto (agenzia o distribuzione), corrisponderanno
oneri legali e finanziari molto diversi.
Al fine di essere registrata, una società straniera deve
presentare i seguenti documenti ed informazione ad
ASIC:
- domanda nella forma prescritta;
- copia autenticata del certificato di costituzione o di
registrazione nel paese di provenienza;
- copia certificata dell’atto costitutivo;
- elenco degli amministratori, contente anche i loro
dati personali;
- l’indirizzo della sede legale nel paese di provenienza.
Giurisprudenza consolidata e uniforme ritiene che,
una volta che tutte queste informazioni sono state
fornite, ASIC non può rifiutare l’iscrizione.
Una società estera registrata deve avere un ufficio
registrato in territorio australiano, al quale tutte le
comunicazioni e notifiche possano essere eseguite;
questo deve essere aperto durante certi orari lavorativi
prescritti dalla legge.
L’indirizzo dell’ufficio registrato deve essere notificato
ad ASIC.
Inoltre, le società estere registrate devono avere
un agente locale formalmente nominato, che può
essere o una persona fisica o una persona
giuridica residenti in Australia.
L’agente locale è responsabile dell’adempimento delle
norme del Corporations Act da parte della società ed è
personalmente responsabile per ogni violazione dello
stesso.
Ad ASIC devono essere altresì notificate le generalità
dell’agente locale.
Come le società australiane, anche le società estere
registrate devono, ai fini del rispetto della normativa
sull’imposta sul reddito, nominare un pubblico
ufficiale addetto a tal fine.
Commercio internazionale
L’Australia può essere un’ottima base per una
successiva espansione nella regione asiatica.
L’Australia infatti ha stipulato il Free Trade Agreement
con la Nuova Zelanda e 10 nazioni ASEAN
(Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam,
Philippines, Brunei, Laos, Cambodia e Myanmar).
Il 17 giugno 2015 è stato firmato il China-Australia Free
Trade Agreement (ChAFTA) e sta per essere ratificato.
E-commerce
Gli Electronic Transactions Acts sono stati adottati in
ogni Stato e Territory, ed anche a livello federale. Il loro
effetto è quello per cui i contratti conclusi
elettronicamente sono giuridicamente vincolanti come
i contratti in forma scritta.
Gli ETAs si basano sull’UNCITRAL Model Law on
Electronic Commerce (1996).
Tassazione
L’Australia ha un complesso regime di tassazioni
federali, che include un’imposta sul reddito (income
tax), un’imposta sulle plusvalenze (capital gains tax),
un’imposta sui consumi (the GST) e diverse imposte
che si basano sull’occupazione (ad esempio, la fringe
benefits tax).
L’Australia inoltre ha un vasto numero di tasse
statali/territoriali, come ad esempio l’imposta di bollo,
la tassa sulla proprietà e la payroll tax.
Una delle chiavi per intraprendere una attività
commerciale di successo in Australia, è comprendere
come queste imposte interagiscono e come queste
influiscono sulle strutture e transazioni commerciali.
L’Australia possiede un sistema di tassazione
internazionale globale, ed un ampia gamma di Double
Taxation Agreements che si scontra con chiunque voglia
intraprendere una relazione commerciale
internazionale con l’Australia.
Tutela del consumatore
L’Australian Consumer Law (ACL) disciplina le pratiche
di commercio sleale e la tutela del consumatore.
Il rispetto dell’ACL è vigilato dalla Commissione
federale Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC) e dagli uffici statali per la tutela del
consumatore e delle attività commerciali (come ad
esempio, l’Office of Fair Trading NSW).
L’ACL contiene norme che disciplinano:
- condotte unconsciounable;
- condotte erronee o ingannevoli (compreso falsità e
pubblicità, nomi e prassi commerciali ingannevoli) nel
commercio;
- termini contrattuali sleali;
- diverse questioni riguardanti la protezione del
consumatore, come le pubblicità cd. esca, schemi a
piramide, prezzi multipli e componenti;
- vendite porta a porta e televendite;
- garanzie spettanti al consumatore, con correlati rimedi
e azioni esercitabili;
- sicurezza dei prodotti.
Responsabilità da prodotto
L’Australia ha una vasta legislazione in materia di
protezione dei consumatori, disciplinante il mercato
alimentare e dei farmaci, l’etichettatura e la
promozione, nonché la responsabilità da prodotto.
La legge federale australiana sulla responsabilità da
prodotto si basa sulla Direttiva della Commissione
Europea sulla Responsabilità da Prodotto e comporta la
responsabilità oggettiva di produttori e importatori
per danni causati da prodotti difettosi o pericolosi.
I consumatori poi, godono delle tutele apprestate dai
diritti del sistema di common law in materia di
responsabilità civile e contratti, nonché, in diversi Stati,
del Sale of Goods Act.
La legislazione australiana imposta la sicurezza dei
prodotti ponendo degli obblighi di segnalazione a
carico, in termini generali, dei fornitori di beni di
consumo e correlati servizi, che vengano a conoscenza
di casi di morte o danni gravi o malattie causate
dall’uso o dal prevedibile uso erroneo del prodotto o
servizio. Essi infatti devono farne immediato rapporto
al Ministro del Commonwealth entro le 48 ore
dall’avvenuta conoscenza del pericolo. Chiunque nella
supply chain è considerato fornitore in questo caso:
produttore, distributore, importatore, rivenditore.
Pratiche anticoncorrenziali
Il Competition and Consumer Act (CCA) vieta pratiche
anticoncorrenziali come:
- accordi fra concorrenti per fissare, mantenere o
controllare i prezzi;
- accordi fra concorrenti per ripartirsi un mercato o
i clienti;
- accordi fra concorrenti per non trattare con
determinati fornitori, clienti o altri concorrenti;
- la fornitura di beni o servizi in condizioni tali che
il cliente acquisti i beni o i servizi da una terza parte;
- accordi, contratti o intese dirette a ridurre
direttamente o indirettamente la concorrenza nel
mercato.
L’abuso di posizione dominante sul mercato è
illegittima, e si considera esservi abuso, ogni qualvolta
l’impresa utilizza la sua posizione dominante ai fini di:
- eliminare o danneggiare un concorrente;
- impedire l’ingresso nel mercato di un potenziale
concorrente;
- scoraggiare o ostacolare un altro soggetto giuridico
dall’essere in concorrenza.
5. IL SISTEMA GIURIDICO
AUSTRALIANO
L’Australia è una stabile democrazia che mantiene
forti legami con il Regno Unito: la Regina Elisabetta II
è il Capo di Stato.
→ monarchia parlamentare federale
L’Australia è una federazione composta da sei Stati e
da due Territories in regime di autogoverno.
Ciascuno di essi ha un proprio potere legislativo,
esecutivo e giudiziale.
Esistono tre livelli di governo:
- il Governo Federale (anche conosciuto come
Governo di Commonwealth) → ha la responsabilità
primaria in materie come tassazione, difesa, affari
esteri, investimenti stranieri, poste e
telecomunicazioni, immigrazione, sistema
sanitario nazionale, aviazione, commercio estero;
- lo Stato ed i Governi territoriali → sono competenti
in materie come strade e trasporti, sistema idrico,
rifiuti, educazione, ospedali, energie, polizia e
assistenza sanitaria;
- i Governo locali → si concentrano primariamente
sulla pianificazione e sviluppo, utilizzo del territorio
e previsione dei servizi locali alle comunità.
L’Australia ha un sistema giuridico di ″common law″,
che si basa sul sistema giuridico inglese.
Gli Stati e i Territories hanno ciascuno il proprio
sistema giudiziario e di corti.
Le Corti Federali trattano questioni federali, mentre la
High Court of Australia è competente per gli appelli di
sentenze delle corti federali, statali e territoriali.
GRAZIE
Avvocato Cristina Knupfer
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